apertura di credito in cc con garanzia ipotecaria

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apertura di credito in cc con garanzia ipotecaria
F.I. relativo all’Apertura di credito ipotecaria in conto corrente
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
Redatto ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, titolo VI del Testo Unico
ed ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia del 29/07/2009
FOGLIO INFORMATIVO
relativo a:
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
CON GARANZIA IPOTECARIA
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione: Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise – Società cooperativa
Sede Legale: Via Capitello 36 - 37050 Concamarise (VR) − Tel.: 0442/398411 – Fax: 0442/398460
Sede Amministrativa e Direzionale: Via Roma 2 - 37051 Bovolone (VR) − Tel.: 045/6992211 – Fax: 045/6901023
E-mail: [email protected] – PEC [email protected] – Sito internet: www.bancaveronese.it
Iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di Verona: n. 37299
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia: n. 2176 – cod. ABI: 08322.0
Iscritta all’Albo delle società cooperative: n. A161637
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del
Credito Cooperativo
La banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI e in caso di richiesta da parte dell’impresa cliente, verrà valutata
l’ammissibilità all’intervento di garanzia
CHE COS’È L’APERTURA DI CREDITO IPOTECARIA IN CONTO CORRENTE
Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di
denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma
accordata. Si definisce ipotecaria perché è assistita da una garanzia ipotecaria normalmente acquisita sul diritto di
proprietà di un bene immobile.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il
credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.
Sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.
Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire
operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente
seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad
applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.
Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di
interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi
rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
INTERESSE DEBITORE
Tasso debitore annuo nominale minimo
per utilizzi nei limiti del fido concesso
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso
aggiornato al 13/09/2016
minimo pari a 0,000%
minimo pari a 0,000%
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F.I. relativo all’Apertura di credito ipotecaria in conto corrente
Tasso debitore annuo nominale massimo (1)
per utilizzi nei limiti del fido concesso
massimo pari a 10,000%
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso
massimo pari a 13,000%
Tasso debitore annuo effettivo massimo (1) (2)
per utilizzi nei limiti del fido concesso
massimo pari a 10,381%
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso
massimo pari a 13,648%
Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite dell’affidamento concesso sono calcolati
sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta ed il saldo
disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono
calcolati gli interessi debitori previsti per l’utilizzo entro il limite del fido.
Tasso per interessi di mora annuo nominale minimo (1)
minimo pari a 0,000%
Tasso per interessi di mora annuo nominale massimo (1)
massimo pari a 13,000%
Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore al trimestre
Capitalizzazione
(Applicata fino all'entrata in vigore della e, comunque, all’atto dell’estinzione del rapporto.
Delibera del Cicr attuativa dell'art. 120, La liquidazione avviene in coincidenza con la fine di marzo,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 385/93) giugno, settembre e dicembre di ciascun anno.
Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365
Modalità di calcolo degli interessi
giorni).
SPESE
Intervento funzionario per la stipula
massimo € 1.000,00
Mancata presenza del cliente in stipula
massimo € 500,00
Spese per rilascio certificazione interessi passivi
massimo € 50,00
Spese per rilascio assenso alla cancellazione, riduzione o
massimo € 500,00
restrizione all’iscrizione ipotecaria (oltre agli oneri notarili)
Spese per modifiche del tasso, condizioni, sospensione rate o altri
massimo € 500,00 oltre al pagamento
interventi /dichiarazioni chiesti dal debitore
delle eventuali spese notarili
Spese di gestione del conto annuali (connessi con il prelievo o con il rimborso del credito) massimo € 10,00
Spese per documento di sintesi (comunicazioni periodiche ex art.119 TUB):
massimo € 3,00
- cartaceo
€ 0,00
- formato elettronico tramite internet banking
Periodicità di invio documento di sintesi (comunicazioni periodiche ex art.119 TUB)
Annuale
Spese per altre comunicazioni (ad eccezione di quelle concernenti variazioni unilaterali)
massimo € 8,00
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata
massimo € 15,00
Spese per richiesta documentazione
massimo € 15,00 per ogni documento richiesto.
Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo.
COMMISSIONI
Commissione di istruttoria veloce (CIV)
La CIV, addebitata su base trimestrale, si applica –
nelle misure e con le modalità qui indicate – a
condizione che, nell’arco del trimestre, si generino, per
effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti rispetto al
limite dell’affidamento concesso o incrementi di
sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo
disponibile di fine giornata.
La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la
banca, in base alle proprie procedure interne, prima di
autorizzare lo sconfinamento svolge un’istruttoria
veloce. Questi casi, pubblicati anche sul sito internet
della banca, sono:
- pagamento titoli ed effetti;
- esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento;
- pagamento deleghe fiscali;
- acquisto di strumenti finanziari;
ogni altro addebito consentito dalla banca, previa
valutazione del personale preposto.
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Cliente Consumatore:
€ 10,00 per ogni sconfinamento e per ogni
incremento rispetto ad uno sconfinamento
preesistente verificatosi nel trimestre, a condizione
che l’importo complessivo dello sconfinamento sia
superiore a 1.000,00 euro.
La CIV non è comunque dovuta se:
a. lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare
un pagamento nei confronti della banca;
b. il cliente riveste la qualifica di consumatore e lo
sconfinamento, anche derivante da più addebiti,
non supera contemporaneamente
o l’importo complessivo di 500 euro
o la durata di 7 giorni consecutivi.
L’esenzione di cui al punto b) si applica una sola
volta per trimestre.
Cliente Non Consumatore:
Variabile a seconda dell’importo complessivo dello
sconfinamento, purchè superiore a 1.000,00 euro e
applicata nelle seguenti misure ad ogni
sconfinamento e ad ogni incremento rispetto ad uno
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La CIV non è comunque dovuta se lo sconfinamento
ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei
confronti della banca.
sconfinamento
preesistente
verificatosi
nel
trimestre:
- fino ad euro 5.000,00:
€ 15,00
- da euro 5.000,01 fino ad € 15.000,00: € 30,00
- da euro 15.000,01:
€ 50,00
Commissione per la messa a disposizione dei fondi DIF o commissione sul fido accordato – CFA
(commissione onnicomprensiva)
massimo trimestrale 0,500%
ALTRI ONERI
Spese per perizia valore immobili
parcella perito a carico del cliente
Spese per aggiornamento valore dell’immobile, da effettuare ogni 3
massimo € 500,00 e comunque entro
anni se residenziale e ogni anno se non residenziale
il limite dei costi sostenuti
Spese notarili
a carico del cliente
Imposte e tasse presenti e future
a carico del cliente
Imposta sostitutiva (D.p.r. 29/09/1973 n. 601 art. 15, co. 3)
massimo 2,000%
Polizza assicurativa obbligatoria
Ai fini della concessione del finanziamento è richiesta la presenza di una polizza
assicurativa. Il cliente è libero di scegliere la polizza sul mercato e, in caso di
polizza rilasciata da un intermediario terzo, la stessa deve essere di gradimento
della Banca.
Il cliente può espressamente e liberamente richiedere alla Banca una polizza non prevista,
assicurativa tra quelle indicate nel presente Foglio Informativo.
fatta eccezione la polizza
Per maggiori informazioni relative a tali polizze, il cliente può consultare i rispettivi sull’eventuale immobile su
Fascicoli Informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca. In tale cui è iscritta l’ipoteca,
ipotesi, la polizza non verrà in ogni modo posta a beneficio diretto della Banca.
contro i danni causati da
scoppio
e
Qualora invece il cliente stipuli una polizza non collocata dalla Banca, tale polizza sarà incendio,
fulmine.
posta a beneficio diretto di quest’ultima.
Il cliente è tenuto ad assicurare l’eventuale immobile su cui è iscritta l’ipoteca
per tutta la durata del finanziamento, contro i danni causati da incendio, scoppio
e fulmine. Il cliente è libero di scegliere la polizza sul mercato e, in caso di polizza
rilasciata da un intermediario terzo, la stessa deve essere di gradimento della
Banca.
Polizza assicurativa facoltativa
La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al
finanziamento è/sono facoltativa/e e non
indispensabile/i per ottenere il finanziamento
alle condizioni proposte.
Pertanto il cliente può scegliere di non
sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o
sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul
mercato.
Per maggiori informazioni relative alle polizze
indicate nel presente Foglio Informativo il cliente può
consultare i rispettivi Fascicoli Informativi disponibili
presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.
“Assicurazione a copertura di scoperti bancari”
AXA France Vie c/o CBP Italia Sas
Viale Lancetti 43 – 20158 Milano
Sono assicurabili le persone fisiche che abbiano un’età compresa
tra 18 e 65 anni non compiuti ed alla scadenza non abbiano più
di 66 anni non compiuti
“Polizza VENETO E’ protezione casa”
ASSIMOCO Spa
Via Cassanese 224 – 20090 Segrate (MI)
Polizza assicurativa multirischio dell’abitazione a copertura dei
danni causati da incendio/furto/rapina/responsabilità civile.
Il costo della polizza assicurativa varia in funzione del capitale
assicurato. Al cliente viene rilasciata informativa pre-contrattuale
in conformità alle disposizioni Isvap vigenti.
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui
prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi
accessori, si rinvia al foglio informativo del “conto corrente ordinario”.
(1)
(2)
Entro comunque la soglia dei tassi usura (L.108/96 art.2) tempo per tempo in vigore.
Calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
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TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)
La formula di calcolo del TAEG è la seguente:
E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando
l’algoritmo pubblicato sul sito internet della banca www.bancaveronese.it.
Nell’esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 10.000,00 euro.
Si suppone che l’importo del fido accordato sia prelevato subito e per intero mediante assegni, che rimanga
utilizzato per l’intera durata del finanziamento e che il rimborso avvenga mediante versamento assegni.
Per i contratti a tempo indeterminato si suppone una durata del finanziamento pari a 3 mesi.
contratto di
Tasso debitore nominale annuo: 10,000% Interessi, su base trimestrale: € 250,00
apertura di credito Commissione sul fido accordato (CFA):
Commissione sul fido accordato (CFA),
con durata
2,000% dell’accordato, su base annua
su base trimestrale: € 50,00
indeterminata
contratto di
apertura di credito
con durata di 12
mesi
TAEG = 12,55%
Tasso debitore nominale annuo: 10,000%
Commissione sul fido accordato (CFA):
2,000% dell’accordato, su base annua
Interessi, su base 12 mesi: € 1.038,13
Commissione sul fido accordato (CFA),
su base trimestrale: € 50,00
TAEG = 12,38%
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle
operazioni di “aperture di credito in conto corrente”, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca.
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Se l’apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione verbale e
successiva conferma scritta, su supporto cartaceo, eventualmente anticipata anche via fax, email o con altro mezzo, se il
cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua
situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca,
per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 2 giorni.
Se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo
preavviso scritto di 5 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di
preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato
motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.
Indipendentemente dal fatto che l’apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto
di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
N.10 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso del cliente e dal contestuale pagamento di quanto utilizzato e degli
interessi maturati.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via Roma 2 – 37051 Bovolone VR, indirizzo email
[email protected], PEC [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:
• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
• Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di
mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle
Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti
alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi
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all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore
BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad
un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro
ministeriale.
LEGENDA
Tasso di interesse
debitore
Periodicità di
capitalizzazione degli
interessi
Tasso per interessi di
mora
Consumatore
Microimpresa
Commissione sul fido
accordato (commissione
onnicomprensiva)
Tasso Anno Effettivo
Globale (TAEG)
(tasso effettivo globale
medio) TEGM
Valuta
Saldo per valuta
Saldo disponibile
Sconfinamento extrafido
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Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari
concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto,
producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene
applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da
lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito
in conto corrente per qualsiasi motivo.
Persona fisica che agisce per scopi diversi dall’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta.
L’impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo
non superiore a 2 milioni di euro.
Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve
liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’ onnicomprensiva
e calcolata in maniera proporzionale rispetto all’importo e alla durata dell’affidamento
Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del
prestito concesso.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è
usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle
aperture di credito in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto
richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.
Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per pagamenti o prelievi
Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all’ammontare
dell’affidamento concesso.
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