Apertura di credito con garanzia ipotecaria impresa

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Apertura di credito con garanzia ipotecaria impresa
FOGLIO INFORMATIVO
relativo alle
APERTURE DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA
IMPRESE
a tempo determinato
(destinato a soggetti diversi dai consumatori)
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Credit C perativ di Caravaggi Adda e Cre asc – Cassa Rura e S ciet C perativa
Via Bernardo da Caravaggio, snc 24043 Caravaggio (BG)
Telefono 0363/354411 – Fax 0363/350811
e-mail: [email protected] - pec: [email protected] – sito internet www.bcccaravaggio.it
Codice Fiscale/P.Iva e numero iscrizione Registro delle imprese della CCIAA di Bergamo 04159640160
Iscritta all’albo della Banca d’Italia 8056 - cod ABI 08441
Iscritta all’albo delle Società Cooperative n. C116588
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo
CHE COS’È L’APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA
L’apertura di credito è un contratto mediante il quale la Banca mette a disposizione del Cliente, a tempo
determinato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad un
importo concordato.
Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare, in una o più volte, il credito concessogli, i successivi
versamenti del Cliente hanno l’effetto di ripristinare la disponibilità.
La linea di credito, in ogni caso, deve essere utilizzata dal Cliente entro il limite di importo concordato con la
Banca e, sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi
pattuiti.
Pertanto, la Banca può rifiutare di eseguire le operazioni disposte dal Cliente che comportino il superamento
del limite suddetto (c.d. sconfinamento) e l’eventuale esecuzione di tali operazioni comporta l’applicazione di
tassi e condizioni stabiliti per tali fattispecie e non determina la concessione di un aumento del credito al
Cliente, neppure per l’importo delle operazioni eseguite.
L’apertura di credito in conto corrente è garantita da ipoteca e può assumere la forma dell’apertura di credito
fondiaria o ipotecaria.
In particolare, l’apertura di credito fondiaria è assistita da garanzia ipotecaria, normalmente di 1° grado, su
immobili. L’ammontare massimo dell’affidamento è pari all’80% del valore dei beni ipotecati, elevabile fino al
100% qualora vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie; polizze assicurative; ecc.).
Preesistendo garanzie ipotecarie in essere con la Banca, dal valore dei beni deve essere detratto il residuo
del finanziamento precedentemente garantito.
L’apertura di credito ipotecaria, invece, è assistita da garanzia ipotecaria, non necessariamente di primo
grado, su immobili.
La durata medio – lunga dell’operazione permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato (imposta
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 29/9/1973, n. 601).
Aggiornamento del 01/01/2017
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I TIPI DI APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA E I LORO RISCHI
Apertura di credito a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di
uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente del tasso complessivo.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato.
Nelle aperture di credito che prevedono un tasso variabile, può essere stabilito un tasso minimo (floor) o
massimo (cap). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di
interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
Il contratto può prevedere che la banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del
rapporto, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni economiche (ad eccezione dei tassi di
interesse se l’apertura di credito è concessa a tempo determinato) ed altre commissioni e spese del servizio.
NFORMAZIONI SULLA BANCA
CONDIZIONI ECONOMICHE
HE COS’È IL CONTONTE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del
Cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
CARATTERISTISCHE
Importo affidamento minimo
€30.000
INTERESSI DEBITORI MASSIMI
Tasso debitore annuo indicizzato
per utilizzi nei limiti del fido concesso
Euribor 365 a tre mesi + spread del 4,50
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso
14,00%
Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite
dell’affidamento concesso sono calcolati sull’ammontare
e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso
in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino
contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo
sul saldo per valuta vengono calcolati gli interessi
debitori previsti per l’utilizzo entro il limite del fido.
Parametro di indicizzazione
Aggiornamento del 01/01/2017
Media trimestrale dell’Euribor 365 a tre mesi
riferita al trimestre solare precedente
l’erogazione.
Il tasso di interesse è variato con decorrenza
trimestrale (01/01; 01/04; 01/07; 01/10), sulla
base dell’andamento del parametro riferito al
trimestre precedente.
Qualora il parametro assuma valore negativo,
lo stesso sarà convenzionalmente considerato
pari a zero: per effetto di ciò, la banca
applicherà nei confronti del cliente un tasso di
interessi minimo pari allo spread, fino a quando
il parametro non tornerà ad assumere un
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valore superiore a zero.
Il valore del parametro, in vigore per il periodo
01/01/2017 – 31/03/2017, è pari a -0,316,
rilevato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.
Valori assunti dal parametro di indicizzazione
nei precedenti tre trimestri:
01/10/2016 – 31/12/2016: - 0,301;
01/07/2016 – 30/09/2016: - 0,260;
01/04/2016 – 30/06/2016: - 0,185.
Pari al tasso oltre i limiti di fido in vigore al
momento della mora
Gli interessi sono calcolati con riferimento
all’anno civile (365 giorni).
Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno o
all’estinzione del rapporto
1° marzo dell’anno successivo in cui sono
maturati o alla chiusura del rapporto
Tasso annuo per interessi di mora
Modalità di calcolo degli interessi
Periodicità di conteggio interessi
Esigibilità interessi
SPESE MASSIME
Spese per comunicazioni periodiche
- in forma cartacea
- on line
Spese per altre comunicazioni
Spese per altre comunicazioni a mezzo raccomandata
(oltre al recupero delle spese postali per l’invio della
raccomandata)
Spese per richiesta documentazione
Spese di trasferta per stipula del contratto o di
modificativi del contratto o della garanzia:
- In comuni rientranti nella zona di competenza
territoriale della Banca
- In comuni situati fuori dalla zona di competenza
territoriale della Banca ma nella Regione
Lombardia
- In altri comuni italiani
Spese per variazione, restrizione, rinnovo, svincolo
parziale
Spese per eventuali atti di frazionamento di ipoteca
Spese per cancellazione ipotecarie ordinarie (non
semplificata ex art. 40-bis del TUB)
euro 0,00
euro 0,00
euro 1,00
euro 4,00
Massimo euro 6,00 per ogni documento
richiesto.
Per i costi di dettaglio si rinvia Foglio
Informativo n.40
Nessuna
euro 250,00
euro 500,00
euro 200,00 (oltre rimborso oneri notarili)
euro 1.500,00 (oltre rimborso oneri notarili)
euro 0,00
COMMISSIONI
Commissione sul
onnicomprensiva)
fido
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accordato
(commissione
max 0,50% ogni trimestre
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Commissione di istruttoria veloce (CIV)
La CIV, addebitata su base trimestrale, si applica –
nelle misure e con le modalità indicate – a condizione
che, nell’arco del trimestre, si generino, per effetto di
uno o più addebiti, sconfinamenti rispetto al limite
dell’affidamento
concesso
o
incrementi
di
sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo
disponibile di fine giornata.
La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la
banca, in base alle proprie procedure interne, prima di
autorizzare lo sconfinamento svolge un’istruttoria
veloce.
La CIV non è dovuta nel caso in cui lo sconfinamento
abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore
della banca.
Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce
Variabile a seconda dell’importo complessivo
dello sconfinamento (purché superiore a
1.000,00 euro) e applicata nelle seguenti
misure ad ogni sconfinamento e ad ogni
incremento rispetto ad uno sconfinamento
preesistente verificatosi nel trimestre:
Sconfinamenti
CIV
fino a euro 5.000
da
euro
5.000,01
25.000,00
euro 20,00
oltre 25.000,00
a
euro 40,00
euro 80,00
con un massimo di euro 500,00 al trimestre.
La Civ è dovuta esclusivamente nei casi in cui
la banca, in base alle proprie procedure
interne,
prima
di
autorizzare
uno
sconfinamento, svolge un’istruttoria veloce.
Tali casi sono resi pubblici nel foglio
informativo n.39 al quale si fa rinvio.
ALTRI ONERI
Polizza assicurativa obbligatoria
Imposta sostitutiva (per i finanziamenti per i quali è stata
esercitata l’opzione)
Imposta di bollo sul contratto (per finanziamenti di durata
pari o inferiore a 18 mesi non regolati in conto corrente o
di durata superiore per i quali non è stata esercitata
l’opzione dell’imposta sostitutiva)
Imposta di registro (per finanziamenti di durata pari o
inferiore a 18 mesi non regolati in conto corrente o di
durata superiore per i quali non è stata esercitata
l’opzione dell’imposta sostitutiva)
Perizia tecnica
Spese notarili
Tassa ipotecaria (per finanziamenti di durata pari o
inferiore a 18 mesi o di durata superiore per i quali non è
stata esercitata l’opzione dell’imposta sostitutiva)
Il cliente è tenuto ad assicurare l’immobile su
cui è iscritta l’ipoteca per tutta la durata del
finanziamento, contro i danni causati da
incendio, scoppio e fulmine, per un valore pari
almeno a quello di ricostruzione a nuovo
dell’immobile. Il cliente è libero di scegliere la
polizza sul mercato e, in caso di polizza
rilasciata da un intermediario terzo, la stessa
deve essere di gradimento della Banca.
Qualora il cliente stipuli una polizza non
collocata dalla Banca, tale polizza sarà
vincolata a favore di quest’ultima.
0,25% o 2% della somma erogata
euro 16,00
Nella misura e nei casi previsti dalla normativa
tempo per tempo vigente
Obbligatoria, a carico del cliente che regolerà
direttamente la somma con il perito incaricato.
Secondo la tariffa notarile
Nella misura e nei casi previsti dalla normativa
tempo per tempo vigente
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui
prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi
accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.
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TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) per un finanziamento a tempo determinato
Nell’esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 100.000 euro e di durata 120 mesi.
Si suppone che l’importo del fido sia prelevato subito e per intero mediante assegno bancario, che rimanga
utilizzato per l’intera durata del finanziamento e che il rimborso avvenga mediante versamento assegno bancario.
Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l’iscrizione dell’ipoteca ed eventuali penali.
Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni
determinate dall’andamento del parametro di indicizzazione.
E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l’algoritmo
pubblicato sul sito internet della banca.
TAEG = 6,70%
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo
ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della
banca www.bcccaravaggio.it.
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di prezzi e ogni
altra condizione del contratto (ad eccezione dei tassi di interesse), sfavorevoli per il cliente, deve comunicare
per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende
approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e
con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Le parti hanno la facoltà di recedere per giusta causa, anche con comunicazione verbale e successiva
conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall’apertura di credito.
A mero titolo esemplificativo, costituiscono giusta causa di recesso per la Banca il verificarsi di una delle
ipotesi indicate nell’art. 1186 cod. civ. (insolvenza del Cliente; diminuzione, da parte di questi, delle garanzie
date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente
sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo la
restituzione delle somme dovute alla Banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato alle parti, con le
medesime modalità, un preavviso di 5 giorni.
Il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito
concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o
dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell’apertura di credito. Il Cliente, anche senza
un’espressa richiesta della Banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza
del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale in caso di recesso
Numero 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del cliente
Aggiornamento del 01/01/2017
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Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco
Cassa Rurale S.C. Via Bernardo da Caravaggio s.n.c – 24043 Caravaggio), indirizzo e-mail
[email protected] e pec [email protected] che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:
• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere
alla banca;
• Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare
una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di
raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per
questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel
Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54,
tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli
strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa
domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso
il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione
del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario
purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Commissione
istruttoria veloce (CIV)
di
Commissione per svolgere l’istruttoria veloce quando il cliente esegue
operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di
uno sconfinamento esistente.
Commissione sul fido
accordato (commissione
onnicomprensiva)
Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente
riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’
onnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale rispetto all’importo e
alla durata dell’affidamento.
Persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Consumatore
Esigibilità
Indica il momento nel quale gli interessi devono essere pagati.
Fido o affidamento
Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo
disponibile.
Imposta sostitutiva
Imposta pari allo 0,25% della somma che la Banca mette a disposizione, ad
eccezione delle aperture di credito concesse a persone fisiche e destinate
all’acquisito/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi
dalla prima casa, per le quali l’imposta sostitutiva è pari al 2% della stessa
somma erogata.
Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più
pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo
vendere.
Ipoteca
Parametro di
indicizzazione
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per
determinare il tasso di interesse, che varia secondo l’andamento del
parametro.
Perizia
Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.
Risoluzione del contratto
Scioglimento del rapporto contrattuale a causa del mancato assolvimento
degli obblighi, derivanti dal contratto, a carico delle parti dello stesso.
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Saldo contabile
Saldo risultante dalla differenza fra le operazioni a credito e quelle a debito
del cliente in ordine di data; esso comprende pertanto anche le operazioni
con valuta successiva rispetto alla data di determinazione del saldo stesso.
Saldo disponibile
Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per pagamenti o
prelievi.
Saldo per valuta
Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.
Sconfinamento
Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto
all’ammontare dell’affidamento concesso (utilizzo extra – fido).
La spesa “per documento” si intende a prescindere dal numero di pagine che
lo compongono.
Ad esempio: un estratto conto relativo ad un periodo, anche se consta di più
pagine è considerato singolo documento.
Spesa che la banca applica per la produzione e l’invio delle comunicazioni
periodiche (art. 119 TUB), altre comunicazioni mediante raccomandata
secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
Spesa per documento
Spese per comunicazioni
periodiche,
altre
comunicazioni mediante
raccomandata
Spread
Tasso Annuo Effettivo
Globale (TAEG)
Tasso
di
interesse
debitore
Maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione.
Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua
sull’ammontare del prestito concesso.
Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi
finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
Tasso
di
interesse
debitore indicizzato
Tasso di interesse il cui valore varia in relazione all’andamento di uno o più
parametri di indicizzazione.
Tasso di interesse di mora
Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle
somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di
apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso
di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli
pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto
dalla banca non sia superiore.
E’ il tasso medio cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le
principali banche europee. E’ determinato ogni giorno sul mercato
interbancario e dipende dal rapporto tra domanda e offerta di denaro in
prestito.
Importo che il cliente potrebbe corrispondere nel caso in cui il luogo fissato
per la stipula/modifica notarile sia diverso rispetto ai comuni nei quali la banca
ha insediato le proprie filiali, comportando di fatto il sostenimento di spese per
lo spostamento dell’incaricato.
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Tasso Effettivo Globale
Medio (TEGM)
Tasso
Euribor
(Euro
Interbank Offered Rate)
Trasferta per
stipula/modifica contratto
Valuta
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