Apertura di credito con garanzia ipotecaria impresa
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Apertura di credito con garanzia ipotecaria impresa
FOGLIO INFORMATIVO relativo alle APERTURE DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA IMPRESE a tempo determinato (destinato a soggetti diversi dai consumatori) INFORMAZIONI SULLA BANCA Credit C perativ di Caravaggi Adda e Cre asc – Cassa Rura e S ciet C perativa Via Bernardo da Caravaggio, snc 24043 Caravaggio (BG) Telefono 0363/354411 – Fax 0363/350811 e-mail: [email protected] - pec: [email protected] – sito internet www.bcccaravaggio.it Codice Fiscale/P.Iva e numero iscrizione Registro delle imprese della CCIAA di Bergamo 04159640160 Iscritta all’albo della Banca d’Italia 8056 - cod ABI 08441 Iscritta all’albo delle Società Cooperative n. C116588 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo CHE COS’È L’APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA L’apertura di credito è un contratto mediante il quale la Banca mette a disposizione del Cliente, a tempo determinato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad un importo concordato. Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare, in una o più volte, il credito concessogli, i successivi versamenti del Cliente hanno l’effetto di ripristinare la disponibilità. La linea di credito, in ogni caso, deve essere utilizzata dal Cliente entro il limite di importo concordato con la Banca e, sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti. Pertanto, la Banca può rifiutare di eseguire le operazioni disposte dal Cliente che comportino il superamento del limite suddetto (c.d. sconfinamento) e l’eventuale esecuzione di tali operazioni comporta l’applicazione di tassi e condizioni stabiliti per tali fattispecie e non determina la concessione di un aumento del credito al Cliente, neppure per l’importo delle operazioni eseguite. L’apertura di credito in conto corrente è garantita da ipoteca e può assumere la forma dell’apertura di credito fondiaria o ipotecaria. In particolare, l’apertura di credito fondiaria è assistita da garanzia ipotecaria, normalmente di 1° grado, su immobili. L’ammontare massimo dell’affidamento è pari all’80% del valore dei beni ipotecati, elevabile fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie; polizze assicurative; ecc.). Preesistendo garanzie ipotecarie in essere con la Banca, dal valore dei beni deve essere detratto il residuo del finanziamento precedentemente garantito. L’apertura di credito ipotecaria, invece, è assistita da garanzia ipotecaria, non necessariamente di primo grado, su immobili. La durata medio – lunga dell’operazione permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva ai sensi del D.P.R. 29/9/1973, n. 601). Aggiornamento del 01/01/2017 Pagina 1 di 7 I TIPI DI APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA E I LORO RISCHI Apertura di credito a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente del tasso complessivo. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato. Nelle aperture di credito che prevedono un tasso variabile, può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo (cap). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo. Rischi specifici legati alla tipologia di contratto Il contratto può prevedere che la banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni economiche (ad eccezione dei tassi di interesse se l’apertura di credito è concessa a tempo determinato) ed altre commissioni e spese del servizio. NFORMAZIONI SULLA BANCA CONDIZIONI ECONOMICHE HE COS’È IL CONTONTE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. CARATTERISTISCHE Importo affidamento minimo €30.000 INTERESSI DEBITORI MASSIMI Tasso debitore annuo indicizzato per utilizzi nei limiti del fido concesso Euribor 365 a tre mesi + spread del 4,50 per utilizzi oltre i limiti del fido concesso 14,00% Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite dell’affidamento concesso sono calcolati sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono calcolati gli interessi debitori previsti per l’utilizzo entro il limite del fido. Parametro di indicizzazione Aggiornamento del 01/01/2017 Media trimestrale dell’Euribor 365 a tre mesi riferita al trimestre solare precedente l’erogazione. Il tasso di interesse è variato con decorrenza trimestrale (01/01; 01/04; 01/07; 01/10), sulla base dell’andamento del parametro riferito al trimestre precedente. Qualora il parametro assuma valore negativo, lo stesso sarà convenzionalmente considerato pari a zero: per effetto di ciò, la banca applicherà nei confronti del cliente un tasso di interessi minimo pari allo spread, fino a quando il parametro non tornerà ad assumere un Pagina 2 di 7 valore superiore a zero. Il valore del parametro, in vigore per il periodo 01/01/2017 – 31/03/2017, è pari a -0,316, rilevato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Valori assunti dal parametro di indicizzazione nei precedenti tre trimestri: 01/10/2016 – 31/12/2016: - 0,301; 01/07/2016 – 30/09/2016: - 0,260; 01/04/2016 – 30/06/2016: - 0,185. Pari al tasso oltre i limiti di fido in vigore al momento della mora Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni). Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno o all’estinzione del rapporto 1° marzo dell’anno successivo in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto Tasso annuo per interessi di mora Modalità di calcolo degli interessi Periodicità di conteggio interessi Esigibilità interessi SPESE MASSIME Spese per comunicazioni periodiche - in forma cartacea - on line Spese per altre comunicazioni Spese per altre comunicazioni a mezzo raccomandata (oltre al recupero delle spese postali per l’invio della raccomandata) Spese per richiesta documentazione Spese di trasferta per stipula del contratto o di modificativi del contratto o della garanzia: - In comuni rientranti nella zona di competenza territoriale della Banca - In comuni situati fuori dalla zona di competenza territoriale della Banca ma nella Regione Lombardia - In altri comuni italiani Spese per variazione, restrizione, rinnovo, svincolo parziale Spese per eventuali atti di frazionamento di ipoteca Spese per cancellazione ipotecarie ordinarie (non semplificata ex art. 40-bis del TUB) euro 0,00 euro 0,00 euro 1,00 euro 4,00 Massimo euro 6,00 per ogni documento richiesto. Per i costi di dettaglio si rinvia Foglio Informativo n.40 Nessuna euro 250,00 euro 500,00 euro 200,00 (oltre rimborso oneri notarili) euro 1.500,00 (oltre rimborso oneri notarili) euro 0,00 COMMISSIONI Commissione sul onnicomprensiva) fido Aggiornamento del 01/01/2017 accordato (commissione max 0,50% ogni trimestre Pagina 3 di 7 Commissione di istruttoria veloce (CIV) La CIV, addebitata su base trimestrale, si applica – nelle misure e con le modalità indicate – a condizione che, nell’arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti rispetto al limite dell’affidamento concesso o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata. La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un’istruttoria veloce. La CIV non è dovuta nel caso in cui lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca. Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce Variabile a seconda dell’importo complessivo dello sconfinamento (purché superiore a 1.000,00 euro) e applicata nelle seguenti misure ad ogni sconfinamento e ad ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente verificatosi nel trimestre: Sconfinamenti CIV fino a euro 5.000 da euro 5.000,01 25.000,00 euro 20,00 oltre 25.000,00 a euro 40,00 euro 80,00 con un massimo di euro 500,00 al trimestre. La Civ è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare uno sconfinamento, svolge un’istruttoria veloce. Tali casi sono resi pubblici nel foglio informativo n.39 al quale si fa rinvio. ALTRI ONERI Polizza assicurativa obbligatoria Imposta sostitutiva (per i finanziamenti per i quali è stata esercitata l’opzione) Imposta di bollo sul contratto (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi non regolati in conto corrente o di durata superiore per i quali non è stata esercitata l’opzione dell’imposta sostitutiva) Imposta di registro (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi non regolati in conto corrente o di durata superiore per i quali non è stata esercitata l’opzione dell’imposta sostitutiva) Perizia tecnica Spese notarili Tassa ipotecaria (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi o di durata superiore per i quali non è stata esercitata l’opzione dell’imposta sostitutiva) Il cliente è tenuto ad assicurare l’immobile su cui è iscritta l’ipoteca per tutta la durata del finanziamento, contro i danni causati da incendio, scoppio e fulmine, per un valore pari almeno a quello di ricostruzione a nuovo dell’immobile. Il cliente è libero di scegliere la polizza sul mercato e, in caso di polizza rilasciata da un intermediario terzo, la stessa deve essere di gradimento della Banca. Qualora il cliente stipuli una polizza non collocata dalla Banca, tale polizza sarà vincolata a favore di quest’ultima. 0,25% o 2% della somma erogata euro 16,00 Nella misura e nei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente Obbligatoria, a carico del cliente che regolerà direttamente la somma con il perito incaricato. Secondo la tariffa notarile Nella misura e nei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente. Aggiornamento del 01/01/2017 Pagina 4 di 7 TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) per un finanziamento a tempo determinato Nell’esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 100.000 euro e di durata 120 mesi. Si suppone che l’importo del fido sia prelevato subito e per intero mediante assegno bancario, che rimanga utilizzato per l’intera durata del finanziamento e che il rimborso avvenga mediante versamento assegno bancario. Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l’iscrizione dell’ipoteca ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall’andamento del parametro di indicizzazione. E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l’algoritmo pubblicato sul sito internet della banca. TAEG = 6,70% Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bcccaravaggio.it. RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di prezzi e ogni altra condizione del contratto (ad eccezione dei tassi di interesse), sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le parti hanno la facoltà di recedere per giusta causa, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall’apertura di credito. A mero titolo esemplificativo, costituiscono giusta causa di recesso per la Banca il verificarsi di una delle ipotesi indicate nell’art. 1186 cod. civ. (insolvenza del Cliente; diminuzione, da parte di questi, delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato alle parti, con le medesime modalità, un preavviso di 5 giorni. Il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell’apertura di credito. Il Cliente, anche senza un’espressa richiesta della Banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale in caso di recesso Numero 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del cliente Aggiornamento del 01/01/2017 Pagina 5 di 7 Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco Cassa Rurale S.C. Via Bernardo da Caravaggio s.n.c – 24043 Caravaggio), indirizzo e-mail [email protected] e pec [email protected] che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a: • Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; • Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. LEGENDA Commissione istruttoria veloce (CIV) di Commissione per svolgere l’istruttoria veloce quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente. Commissione sul fido accordato (commissione onnicomprensiva) Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’ onnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale rispetto all’importo e alla durata dell’affidamento. Persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Consumatore Esigibilità Indica il momento nel quale gli interessi devono essere pagati. Fido o affidamento Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile. Imposta sostitutiva Imposta pari allo 0,25% della somma che la Banca mette a disposizione, ad eccezione delle aperture di credito concesse a persone fisiche e destinate all’acquisito/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa, per le quali l’imposta sostitutiva è pari al 2% della stessa somma erogata. Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere. Ipoteca Parametro di indicizzazione Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse, che varia secondo l’andamento del parametro. Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare. Risoluzione del contratto Scioglimento del rapporto contrattuale a causa del mancato assolvimento degli obblighi, derivanti dal contratto, a carico delle parti dello stesso. Aggiornamento del 01/01/2017 Pagina 6 di 7 Saldo contabile Saldo risultante dalla differenza fra le operazioni a credito e quelle a debito del cliente in ordine di data; esso comprende pertanto anche le operazioni con valuta successiva rispetto alla data di determinazione del saldo stesso. Saldo disponibile Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per pagamenti o prelievi. Saldo per valuta Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi. Sconfinamento Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all’ammontare dell’affidamento concesso (utilizzo extra – fido). La spesa “per documento” si intende a prescindere dal numero di pagine che lo compongono. Ad esempio: un estratto conto relativo ad un periodo, anche se consta di più pagine è considerato singolo documento. Spesa che la banca applica per la produzione e l’invio delle comunicazioni periodiche (art. 119 TUB), altre comunicazioni mediante raccomandata secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto. Spesa per documento Spese per comunicazioni periodiche, altre comunicazioni mediante raccomandata Spread Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Tasso di interesse debitore Maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione. Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito concesso. Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa. Tasso di interesse debitore indicizzato Tasso di interesse il cui valore varia in relazione all’andamento di uno o più parametri di indicizzazione. Tasso di interesse di mora Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. E’ il tasso medio cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. E’ determinato ogni giorno sul mercato interbancario e dipende dal rapporto tra domanda e offerta di denaro in prestito. Importo che il cliente potrebbe corrispondere nel caso in cui il luogo fissato per la stipula/modifica notarile sia diverso rispetto ai comuni nei quali la banca ha insediato le proprie filiali, comportando di fatto il sostenimento di spese per lo spostamento dell’incaricato. Data di inizio di decorrenza degli interessi. Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso Euribor (Euro Interbank Offered Rate) Trasferta per stipula/modifica contratto Valuta Aggiornamento del 01/01/2017 Pagina 7 di 7