Convenzione Ostello - Comune di Pennabilli

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Convenzione Ostello - Comune di Pennabilli
C OMUNE DI PENNABILLI
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA
EXTRALBERGHIERA DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO “OSTELLO SITO
IN PENNABILLI VIA PARCO BEGNI N. 24 .
PREMESSO che:
-il Comune di Pennabilli è proprietario di una struttura ricettiva extralberghiera denominata
“Ostello” , ubicata in Pennabilli Via Parco Begni n. 24;
- la Regione Emilia-Romagna, con L.R. n. 16/2004 “Disciplina delle strutture dirette
all’ospitalità” ha disciplinato l’apertura, la classificazione e gli obblighi connessi alla gestione
delle strutture ricettive dirette all’ospitalità;
- la suddetta L. R. n. 16/2004, all’art. 4, individua le diverse tipologie ricettive,
suddividendo le stesse in due tipologie: strutture ricettive alberghiere e strutture ricettive
extralberghiere, elencando nell’ambito di queste ultime gli “ostelli”;
- l’art. 8 della citata legge stabilisce che “sono ostelli per la gioventù le strutture
attrezzate prevalentemente per il soggiorno ed il pernottamento per periodi limitati dei giovani
e degli accompagnatori di gruppi di giovani;
- il medesimo art. 8 stabilisce che gli ostelli sono gestiti, di norma, da Enti di carattere
morale o religioso, associazioni operanti senza scopo di lucro, ai fini del turismo sociale e
giovanile, prevedendo altresì che gli ostelli possono essere gestiti da altri operatori privati e
che, in tal caso, le tariffe e le condizioni di esercizio devono essere regolamentate in apposita
convenzione con il Comune;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2186/2005 del 19 dicembre 2005 sono stati
approvati i requisiti e standard strutturali per l’esercizio delle strutture ricettive extralberghiere
e della tipologia ricettiva per gli appartamenti ammobiliati per uso turistico (L.R. 16/04 art. 3
comma 2);
- la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 3 del 09.01.2016, ha indetta una gara
per l’affidamento della gestione della struttura ricettiva extralberghiera comunale denominata
“OSTELLO” ubicata in Pennabilli via Parco Begni n. 24 ed approvato il relativo schema di
convenzione;
- con Determinazione n. 3 del 13.01.2016 a firma del Responsabile Settore
Amministrativo è stata indetta per il giorno 11 febbraio 2016 la gara per l’affidamento della
gestione dell’Ostello;
- con Determinazione n. ____ del ______ a firma del Responsabile del Settore
Amministrativo è stato aggiudicato l’affidamento della gestione dell’immobile di proprietà
Comunale denominato “Ostello” per lo svolgimento di attività turistico ricettiva alla _______
_______________per la durata di anni 3 (TRE), con un periodo di apertura annualestagionale per complessivi mesi 7 (SETTE), con l’obbligo del pagamento di tutte le utenze
per l’intero anno e l’obbligo di custodia anche nel periodo di chiusura;
- il signor_____________ in data
ha presentato dichiarazione di segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio di attività di “ostello” da esercitarsi in
Pennabilli Via Parco Begni n. 24;
tutto quanto premesso
TRA
Il “COMUNE DI PENNABILLI”, con sede in Pennabilli , Piazza Montefeltro n. 3, P. IVA
00217050418 (d’ora innanzi denominato anche “Comune), rappresentato dalla Dott.ssa Maria
Giuseppina Dini, domiciliata per la carica a Pennabillli (RN) , Piazza Montefeltro n. 3, non in
proprio, ma nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo dell’Ente medesimo,
ai sensi dell’art. 107, comma 3, D.Lgsl. 18/08/2000, n. 267, ed in esecuzione della
Deliberazione di Giunta Comunale N._____ del _______ sopra citata
E
La Ditta ______________ che di seguito nel testo sarà denominato “soggetto gestore” con sede
legale in__________ C. F. /P.I. ______________ rappresentato da ___________, nato a
_________ il __________, domiciliato per la carica presso la sede di ___________, non in
proprio, ma nella sua qualità di ___________ in nome e per conto di _______________
iscritto alla C.C al numero _____________ – R.E.A. numero __________ in data
_________.
Si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 Oggetto della Convenzione
1.Il Comune di Pennabilli, al fine di promuovere lo sviluppo del turismo locale affida in
gestione la struttura ricettiva extralberghiera denominata “OSTELLO” , ubicata in Pennabilli
Via Parco Begni n. 24,costituta come dalle all’allegate planimetrie che vengono sottoscritte
dalle parti;
2. La consegna dell’immobile avverrà mediante redazione del verbale di consistenza, compilato
in contraddittorio tra le parti ed approvato specificatamente da entrambe nel quale sarà descritto
puntualmente lo stato dei fatti in cui si trovano l’immobile, gli impianti, le attrezzature e gli
arredi.
Art. 2 Durata
1.La concessione ha la durata di anni 3 (TRE), con decorrenza dalla data di sottoscrizione della
presente convenzione con apertura annuale della struttura per mesi 7 (stagionale) da
comunicare all’Amministrazione all’inizio di ogni anno di gestione.
Art.3 Finalità e destinazione d’uso della struttura
1.Il soggetto gestore si impegna a rispettare le finalità e le condizioni di cui all’Art. 8 della
L.R.16/2004 ed i requisisti strutturali e di esercizio previsti per gli “ostelli per la gioventù”
nella direttiva Regionale emanata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2186 del
19/12/2005 (pubblicata sul B.U.R. Emilia Romagna n. 32 del 02/03/2006), che qui si
richiamano integralmente:
Requisiti minimi strutturali e di esercizio che devono essere garantiti negli ostelli per la
gioventù:
Requisiti strutturali
una superficie minima delle camere di 8 e 10 metri quadrati per le camere autorizzate
rispettivamente per uno o due posti letto aumentata di 4 mq. per ogni ulteriore posto letto
autorizzato. In caso di utilizzo di letti a castello per camere/camerate dai 4 letti in su, ove
l'altezza dei locali sia superiore a 3,20 m il parametro superficie/posto letto può essere ridotto a
4 mq.;
una superficie minima dei bagni privati di almeno 3 metri quadrati ed una dotazione minima
costituita da un lavandino, un bidet, una vasca o una doccia ed un wc;
per le camere senza bagno privato installazione di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella
misura di un lavabo ogni 5 posti letto o frazione nonché un vano wc e un vano doccia ogni 8
posti letto o frazione con un minimo di un servizio igienico completo per ogni piano;
una dotazione minima delle camere costituita da un tavolo, un armadio o cabina-armadio
con spazi riservati a ciascun ospite e, per ogni posto letto, un letto e una sedia o uno sgabello;
una o più sale comuni per una superficie complessiva di almeno 0,8 metri quadrati per posto
letto aumentata a 1 metro quadrato per posto letto qualora le sale comuni coincidono con le sale
destinate alla consumazione dei pasti e comunque non inferiore a mq. 20;
Gli ostelli per la gioventù possono essere dotati di uno o più locali adibiti a cucina comune per
la preparazione personale dei pasti da parte degli ospiti.
Art. 4 Servizi forniti
1.Servizi obbligatori
servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore su 24;
servizio di pulizia della camera una volta al giorno;
fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e impianto di riscaldamento dei locali,
quest'ultimo requisito è obbligatorio solo se l'apertura comprende i periodi dal 1° ottobre al 30
aprile;
cambio della biancheria ad ogni cambio del cliente o servizio di fornitura della biancheria da
camera e da bagno su richiesta, ove il servizio non sia fornito di base;
In caso il pernottamento sia fornito in camerate, servizio di deposito bagagli o armadietti
forniti di serratura per un numero non inferiore al 10% dei posti letto;
almeno un apparecchio telefonico ad uso comune;
una cassetta contenente materiale di primo soccorso.
Requisiti strutturali da attestare nella SCIA (così modificato con Decreto legislativo n. 59 del
26 marzo 2010, dal D.L. 31 maggio 2010 n.78 e dalla L. R. n. 4/2010:
indicazione degli estremi del certificato di conformità edilizia e agibilità o presentazione di
documentazione equipollente indicata dal Comune;
idoneità igienico-sanitaria della struttura certificata da un parere preventivo della
competente AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica. La SCIA può essere presentata anche in
assenza del parere purché lo stesso sia stato richiesto. Non è comunque possibile iniziare
l'attività senza l'acquisizione di tale parere;
in caso di somministrazione di alimenti e bevande deve essere allegata copia della notifica ai
fini della registrazione (art. 6 reg. CE 852/2004 e della determina della Regione Emilia
Romagna N.9223 del 01/08/2008.
Per le strutture extralberghiere che utilizzano la cucina esclusivamente in modalità di
autogestione da parte degli alloggiati, la notifica sanitaria di cui sopra non è necessaria purché
tale cucina rispetti i parametri minimi previsti per le cucine degli affittacamere che effettuano
somministrazione dei pasti agli alloggiati, ad eccezione del requisito riguardante il frigorifero.
In questo caso dovrà essere garantita la presenza di un frigorifero di capacità di almeno 230 litri
lordi ogni 12 ospiti che usufruiscono della cucina autogestita e in caso di utilizzo promiscuo
dovranno essere forniti contenitori dotati di coperchio adatti all'uso alimentare, per il deposito
dei cibi nel frigorifero.
Art. 5 Prezzi e tariffe
1.I prezzi massimi giornalieri da applicare per la gestione dell’ostello in esame sono stabiliti in
Euro 25,00 per posto letto comprensivi di fornitura lenzuola e prima colazione da
somministrare secondo le modalità previste dalla normativa di cui sopra. I prezzi massimi sopra
determinati potranno essere modificati in base al servizio reso e ad eventuali servizi aggiuntivi
richiesti, ed aggiornati ogni anno successivo alla data di stipula della presente convenzione in
base all’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.
Art. 6 Corrispettivi del contratto e profili economici
1. Il soggetto gestore assume a proprio carico tutti gli oneri gestionali e ad esso competeranno
pertanto tutte le entrate derivanti dall’uso della struttura affidata in gestione.
2. Il canone annuo a base d’asta è stabilito in Euro 7.600,00, oltre l’IVA di legge, pari ai sette
mesi di gestione.
3. Il soggetto gestore si impegna a versare al Comune il canone annuo offerto, pari ai sette
mesi di gestione, in sede di gara stabilito in Euro __________(lettere), a seguito del rialzo
offerto, valido per i tre anni di gestione.
4. Il pagamento del canone annuale avverrà in rate semestrali con decorrenza a far tempo
dall’inizio dei termini di cui al presente contratto.
5. Gli importi saranno versati, alla scadenza indicata, presso la Tesoreria Comunale.
Art. 7 Esercizio dell’attività ricettiva – requisiti, condizioni e obblighi del gestore
1. L’esercizio dell’attività ricettiva extralberghiera:
a. è subordinato all’iscrizione da parte del titolare o del gestore al Registro delle imprese
ed al possesso, da parte degli stessi, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di
pubblica sicurezza e alla non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di
sospensione stabilite dalle legge dello Stato;
b. è soggetto alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché a quelle sulla destinazione
d’uso dei locali e degli edifici.
2.Il soggetto gestore può arredare i locali con attrezzature e beni mobili adatti ed idonei
all’espletamento dell’attività turistica che dovrà rimuovere entro 30 giorni dalla data di
risoluzione del contratto di gestione ripristinando a propria cura e spese lo stato dei luoghi
(opere murarie ed impianti).
3. Il soggetto gestore è tenuto a presentare la dichiarazione di inizio attività per l’esercizio di
attività di “OSTELLO” – SCIA (così modificato con Decreto legislativo n. 59 del 26 marzo
2010, dal D.L. 31 maggio 2010 n.78 e dalla L. R. n. 4/2010):
4. Il soggetto gestore effettua gli allacci necessari per il funzionamento della struttura (acqua,
luce, metano e telefono) ed installa gli estintori, la segnaletica di sicurezza e gli avvisi di
comportamento nelle stanze e nei luoghi comuni.
5. il soggetto gestore osserva tutte le norme vigenti attinenti l’attività svolta, in particolare
quelle stabilite dai contratti collettivi nei confronti dei propri dipendenti e quelle in materia di
sicurezza dell’edificio ed antincendio.
Art. 8 Manutenzioni ordinarie e straordinarie
1. Sono a carico del soggetto gestore tutte le spese necessarie per il funzionamento della
struttura nonché tutte le spese relative agli allacci ed ai consumi di energia elettrica, acqua, gas,
telefono, riscaldamento e tariffa raccolta rifiuti, i cui contratti devono essere direttamente
intestati, anche per il periodo di chiusura della struttura.
2. Sono a carico del soggetto gestore tutti gli interventi di manutenzione ordinaria della
struttura, dei locali, degli arredi, degli impianti secondo quanto stabilito in termini generali
dalla normativa e tali da assicurare il perfetto stato di manutenzione e di conservazione, salvo la
naturale usura del tempo. A titolo esemplificativo si indicano i seguenti interventi manutentivi:
riparazione e/o sostituzione della rubinetteria e dei sanitari in genere; riparazione degli arredi e
delle attrezzature in dotazione in tutti i locali comprese quelle della cucina; disotturazione e/o
riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari, dei pozzetti di ispezione e relative
opere murarie; manutenzione ed eventuale sostituzione di elementi meccanici ed elettrici
dell’impianto di approvvigionamento idrico e antincendio; manutenzione e sostituzione di
elementi del quadro elettrico e degli apparecchi di illuminazione; pulizia annuale e revisione
caldaia; svuotamento periodico delle vasche IMHOFF e degrassatori; sostituzione vetri;
riparazione di infissi interni ed esterni; tinteggiature interne.
3. Al Comune competono gli interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio e dei relativi
impianti tecnologici, in qualità di proprietario dell’immobile.
Art. 9 Migliorie sull’immobile.
1. E’ vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione dell’immobile senza il
preventivo consenso scritto del Comune.
2. Qualora il soggetto gestore ravvisasse la necessità di eseguire lavori di straordinaria
manutenzione, di apportare modifiche o miglioramenti alla struttura, è tenuto a presentare al
Comune un apposito progetto a firma di un tecnico abilitato nel quale siano descritte
analiticamente le opere da eseguirsi ed il loro costo. Il progetto deve essere accompagnato dalla
richiesta di approvazione e di autorizzazione all’esecuzione delle opere.
3. Il Comune, qualora ritenesse che gli interventi proposti determinano un aumento di valore e
consistano in miglioramenti, con deliberazione di Giunta Comunale ne autorizza l’esecuzione.
Le opere di miglioramento diverranno di proprietà del Comune al termine del contratto e previa
corresponsione di una somma corrispondente al loro valore industriale, ossia al costo di
ricostruzione a nuovo, al netto dei deperimenti e fatti salvi gli eventuali ripristini. Il costo di
ricostruzione a nuovo comprende i costi diretti, desumibili dai prezzi di mercato, nonché i costi
generali imputabili pro-quota (progettazione, direzione lavori, collaudi, oneri finanziari). La
valutazione sarà fatta in via amichevole oppure, in mancanza d’accordo, ai sensi del successivo
art. 20 del presente contratto.
4. Il Comune, all’atto della riconsegna dell’immobile, previo consenso del soggetto gestore, in
alternativa alla corresponsione del valore delle opere di miglioramento o di rinnovo come sopra
determinato, può decidere di prorogare il contratto di gestione con esonero dal pagamento del
canone, per un periodo che sia rapportato al valore industriale delle suddette opere.
Art. 10 Obbligo di custodia.
1.Il soggetto gestore è tenuto a custodire e a conservare l’immobile, gli impianti, gli arredi e le
attrezzature di proprietà del Comune con la diligenza del buon padre di famiglia.
Art. 11 Altri oneri a carico del soggetto gestore.
1. Per l’intero periodo della concessione, il soggetto gestore si impegna ad effettuarne
la promozione pubblicitaria della struttura attraverso i propri canali.
2. Il soggetto gestore dovrà, nello spirito e negli intenti che hanno favorito la realizzazione
della struttura, promuovere ed incentivare il turismo, coinvolgendo anche associazioni ed
organismi presenti nel territorio, collegandosi ad associazioni nazionali ed internazionali di
promozione culturale, turistica e sportiva.
Art.12 Diritti del Comune.
1. Il Comune si riserva il diritto di effettuare sopralluoghi in ogni tempo e per tutta la durata del
contratto per verificare che il soggetto gestore rispetti gli obblighi contrattuali.
2. Pur essendo il servizio di ricettività extra alberghiera soggetto alla corrente valutazione del
mercato ed alla contrattazione tra le parti, il Comune avrà diritto, in caso di utilizzo della
struttura, per proprie necessità, all’applicazione di condizioni di miglior favore, stimati nel 50%
di sconto sui prezzi praticati.
Art. 13 Riconsegna dell’immobile.
1. Alla scadenza del termine convenuto o anche prima in caso di recesso anticipato o di
risoluzione del contratto, il soggetto gestore restituisce l’immobile, gli arredi e le attrezzature
acquistati, integri, funzionali e puliti, nello stato di usura dovuto ad un normale e corretto
esercizio dell’impresa.
2. Al termine del contratto, nessun rimborso o compenso potrà essere richiesto al Comune che
rientrerà nella piena disponibilità dell’immobile.
Art. 14 Recesso della convenzione.
1.E’ consentito al soggetto gestore recedere dalla convenzione, ai sensi dell’art. 1373 del C.C.
previa intesa con il Comune;
2. trovano applicazione, altresì, alla presente convenzione gli art. 1453, 1454 e 1455 del C.C.
Art. 15 Risoluzione della convenzione.
1. Costituiscono causa di risoluzione della convenzione ai sensi all’art. 1456 del Codice Civile:
a) il venir meno in capo al soggetto gestore dei requisiti richiesti per l’affidamento;
b) la mancata richiesta ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni per l’esercizio delle
attività nel termine di cui all’art.7;
c) la morosità nel pagamento delle rate del canone che si protragga per oltre tre mesi;
d) la destinazione della struttura ad un uso diverso da quello di cui all’art.3;
e) la non attuazione di quanto dichiarato, dal soggetto gestore, nel progetto di promozione e
gestione turistica presentato per la gara di appalto e richiesto nel capitolato speciale bando di
gara;
f) la cessione del contratto o l’affitto dell’immobile senza il consenso scritto del Comune;
g) l’esercitare l’attività ricettiva con condotte che, sebbene non penalmente rilevanti, siano
indecorose e tali da recare danno all’immagine dell’Ente proprietario.
2. Nei casi sopra elencati, il soggetto gestore deve rilasciare immediatamente l’immobile senza
che al medesimo possa essere riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo.
Art. 16 Cauzione.
1. A garanzia della perfetta esecuzione del presente contratto, il soggetto gestore ha costituito, a
norma di legge, in data……………….e per tutta la durata del contratto polizza fideiussoria
n………………………contratta
con………………………………………………….
dell’importo di € ….……….……………………., pari al 10% dell’importo contrattuale offerto
per il 1° anno;
2. La cauzione resta vincolata fino a quando, scaduto il contratto, non siano state definite tutte
le eventuali controversie che siano in corso tra le parti. Lo svincolo della cauzione viene
effettuato a domanda ed a spese del soggetto gestore, dietro la restituzione dell’originale della
cauzione stessa o a seguito di specifica autorizzazione.
3. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali, il Comune potrà di diritto rivalersi, di
propria autorità, sulla cauzione sopra costituita e il soggetto gestore sarà tenuto a reintegrarla
nel termine e con le modalità che saranno all’uopo stabiliti.
Art. 17 Responsabilità e garanzia assicurative.
1. Il soggetto gestore è unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento della
struttura, dei rapporti con gli utenti/clienti, con il proprio personale e con i terzi.
2. In relazione a quanto previsto nel precedente comma, il soggetto gestore solleva il Comune
da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso è inoltre responsabile di
qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare per qualsiasi causa (non esclusi il caso
fortuito, i danneggiamenti e gli atti vandalici) alle persone o alle cose a seguito dell’uso
dell’immobile, alle attrezzature e agli impianti, manlevando quindi il Comune da ogni
responsabilità diretta o indiretta dipendente dall’esercizio della gestione e da eventuali danni a
persone o cose.
3. Ai fini della garanzia di quanto sopra, il soggetto gestore ha stipulato, per tutta la durata del
contratto, in data..…….. polizza assicurativa n…………con la compagnia di assicurazione
………………..……………:
una polizza per responsabilità civile verso terzi (compreso il Comune) e verso dipendenti con
massimale non inferiore ad €. 4.000.000,00;
una polizza incendio con garanzia rischio locativo per un massimale pari ad €. 2.000.000,00.
Art. 18 Domicilio.
1.Il Comune elegge domicilio in Pennabilli, Piazza Montefeltro, n. 3.
La Ditta elegge domicilio…………………………………………………
Art. 19 Trattamento dati.
1. I dati personali saranno trattati per tutti gli adempimenti consequenziali la stipulazione del
presente atto con l’utilizzo di procedure anche informatizzate. Gli stessi saranno altresì
comunicati ad enti pubblici e soggetti privati secondo le norme vigenti.
Art. 20 Controversie.
1.Tutte le controversie riguardanti la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al presente
contratto, che non siano state definite in via bonaria, saranno risolte per via giudiziale ai sensi
delle norme vigenti, indicando il foro di Rimini competente per territorio.
Art. 21 Spese di contratto ed imposte.
1.Tutte le spese inerenti alla presente convenzione saranno a carico del soggetto gestore
comprese, a titolo meramente indicativo, quelle contrattuali, i bolli, i diritti di segreteria e
quelle di registrazione.
Art. 22 Rinvio.
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento,
in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore.
Art. 23 Approvazione di clausole specifiche
1. Le parti approvano, specificatamente, ai sensi dell’art. 1341, ultimo comma C.C., le seguenti
clausole:
-art. 7: Esercizio dell’attività ricettiva – requisiti, condizioni e obblighi del gestore;
-art. 14: Recesso dalla convenzione;
-art. 15: Risoluzione della convenzione;
-art. 17: Responsabilità e garanzie assicurative.
Letto approvato e sottoscritto.
Il Responsabile Settore Amministrativo
Il Gestore