Finanziabilità del servizio di distribuzione del gas naturale: verso

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Finanziabilità del servizio di distribuzione del gas naturale: verso
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Distribuzione,
Vendita e Mercato
Finanziabilità del
servizio di distribuzione
del gas naturale: verso
una “nuova alba”
Con la pubblicazione del Decreto interministeriale n. 226/2011,
che fissa le regole per l’indizione delle gare per l’aggiudicazione
della gestione del servizio di distribuzione del gas infra-ambito
(il “Decreto 226”), la riforma dei sistemi di distribuzione locale
del gas originariamente dettata dal Decreto Legislativo 164/2000
(il c.d. Decreto Letta) ha trovato il suo compimento
Richard Conrad Morabito e Francesco Piron, partners, Studio legale Macchi di Cellere Gangemi
l Decreto 226 costituisce l’ultima “tessera” di un mosaico complessivamente
rappresentato da quattro decreti interministeriali1 che, identificando “inter alia”
gli ambiti ottimali e le modalità d’indizione
delle gare, danno definitiva attuazione
(dopo 13 anni dalla sua pubblicazione) al
Decreto Letta con cui, in ottemperanza al
dettato Comunitario2 veniva liberalizzato
in Italia il settore del gas.
Il completamento del processo di liberalizzazione rappresenta una potenziale “nuova
alba” in grado, forse, di modificare definitivamente lo scenario dell’affidamento del
servizio di distribuzione del gas infra-ambito.
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Il Decreto 226 costituisce l’ultima
“tessera” di un mosaico
complessivamente rappresentato da
quattro decreti interministeriali
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In un recente passato, nel settore della distribuzione del gas, il mercato era dominato
da importanti acquisizioni di pacchetti di
concessioni da parte di primari operatori
nazionali e comunitari. In quest’ottica l’analisi dell’elemento cardine dell’intera operazione, la Convenzione, rimaneva per così
dire in secondo piano, a fronte della valutazione di parametri economici/giuridici
d’insieme dell’intero pacchetto delle concessioni oggetto di acquisizione.
I cosiddetti “driver” di valutazione delle
convenzioni per poter dare il via libera all’acquisizione/finanziamento di un certo
pacchetto di concessioni erano essenzialmente rappresentati da:
• la verifica della durata (anche in considerazione della sostanziale indeterminatezza dei periodi transitori che
creavano grossa incertezza sul mercato);
• il c.d. “termination value” (altro ele-
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mento in grado di determinare una
certa opacità e quindi fonte di possibili
contenziosi);
• i costi di ammodernamento e ampliamento delle infrastrutture previsti ai
sensi della concessione;
• l’analisi del contenzioso.
Oggi il quadro è sostanzialmente cambiato.
Con l’identificazione dei 177 ambiti territoriali3, da affidare in gestione mediante
gara unica, ciascuno a un gestore d’ambito,
è ipotizzabile che assisteremo a una modifica del mercato. In questo nuovo scenario
ci aspettiamo che l’aggiudicazione della
concessione e dunque la relativa convenzione, diventi nuovamente l’elemento centrale ai fini della valutazione della fattibilità/bancabilità dell’operazione stessa.
In quest’ottica, abbiamo dunque analizzato il Decreto 226 (unitamente agli altri
decreti di volta in volta applicabili), al fine
di verificare se l’impalcatura delle future
concessioni possa essere considerata pienamente bancabile e/o se ci siano, fin da
ora possibili, elementi di allarme rispetto
alla concreta attuazione delle stesse.
Volendo mantenere il medesimo criterio sistematico, abbiamo iniziato la nostra disamina prendendo in esame gli stessi
elementi sintomatici (sopra richiamati),
che costituivano in un recente passato oggetto delle nostre analisi.
Con riferimento alla durata, il combinato
disposto dei decreti attuativi al Decreto
Letta chiarisce che “l’affidamento di tutti
gli impianti di uno stesso ambito territoriale minimo, inclusi i nuovi impianti di
distribuzione [...], scade il dodicesimo
anno decorrente dalla data di affidamento
al gestore vincitore della gara del primo
impianto appartenente all’ambito”. A seguito della prima gara, il gestore vincitore
della stessa subentrerà quindi progressivamente nell’affidamento del servizio dei
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vari impianti di distribuzione gas dell’ambito territoriale, alla scadenza naturale di
ciascuna concessione salvo le ipotesi di
risoluzione concordata tra gestore uscente
ed ente locale. Resta inteso che la disponibilità dell’impianto non può essere trasferita prima che il gestore entrante abbia
eseguito in favore del gestore uscente il
pagamento del valore di rimborso residuo
dell’impianto e sia subentrato in eventuali
obbligazioni finanziarie, o ne abbia pagato
il valore residuo.
Ci sembra che tali previsioni abbiano contribuito in maniera decisiva a togliere incertezza al quadro normativo con riferimento alla durata.
Un altro decisivo passo in avanti è stato
fatto dal Decreto 226 rispetto al c.d. “Termination Value”. L’art. 5 del Decreto 226
prende in considerazione due diverse fattispecie: a) concessioni la cui durata naturale
cessi prima della data di cessazione del
servizio, così come prevista ai sensi del
bando di gara per il nuovo affidamento; b)
quelle in cui tale termine sia successivo.
Nel primo caso, il valore del rimborso deve
essere calcolato in base a quanto stabilito
dalle convenzioni o dai contratti alla scadenza naturale dell’affidamento. Per quel
che attiene la seconda fattispecie, alle pre-
L’approfondimento con le slide
di Morabito e Piron
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visioni di cui alla convenzione e/o ai contratti,
per quanto non desumibile dalla volontà
delle stesse, deve essere data applicazione
al c.d. principio delle “immobilizzazioni nette” di cui alle lettere a) e b) del regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Il merito
del Decreto 226 sta nel fatto di aver chiarito
le modalità di calcolo delle immobilizzazioni
nette a cui veniva spesso fatto riferimento
diretto dalle convenzioni, ma che, come
noto, ha spesso creato forti dubbi in sede
applicativa. Altro elemento positivo è il
fatto di aver esteso le stesse modalità di
calcolo anche alle convenzioni di cui alla
precedente lettera a), purché vi fosse un richiamo al principio delle immobilizzazioni
nette. Il principio delle immobilizzazioni
nette, come meglio interpretato dal Decreto
226, sarà alla base dei rimborsi per i gestori
uscenti per i periodi successivi al primo.
Con riferimento alla devoluzione degli impianti, il Decreto 226 ha contribuito a chiarire il sistema. In passato, in presenza di
convenzioni diverse, vi erano diverse previsioni riguardo alla devoluzione dei beni
e alle loro modalità. Alcune convenzioni, in
particolare, stabilivano la devoluzione gratuita alla scadenza naturale della convenzione. Oggi tale ipotesi è prevista nel solo
caso in cui la scadenza naturale del contratto sia antecedente l’indizione
della gara ex Decreto 226. Se, viceversa, la data di cessazione
naturale dovesse essere successiva all’indizione della gara, lo
stesso Decreto 226 prevede che
sia sempre dovuto un indennizzo
al gestore uscente.
Da ultimo, laddove ci dovesse
essere disaccordo tra l’ente concedente e il gestore uscente con
riferimento alla determinazione
del valore di rimborso, è previsto
che il bando di gara dovrà prevedere un valore di riferimento da
utilizzare come parametro da utilizzare ai fini delle gara. Al gestore uscente dovrà essere
riconosciuto il maggiore tra: (i) il
valore stimato dall’ente locale
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concedente; (ii) il valore delle immobilizzazioni nette di località. Tale importo
dovrà essere versato a favore del gestore
uscente all’atto del passaggio di proprietà
dell’impianto. L’eventuale differenza che
Sembra che l’assetto normativo
delineato dall’insieme del Decreto
Letta e i suoi decreti attuativi, porti
l’Italia in linea con il mercato
europeo di settore
fosse riconosciuta al termine del contenzioso a favore del gestore uscente, deve
essere regolata tra gestore entrante e il
gestore uscente.
In forza di quanto sopra osservato, il mutato scenario normativo, nel rimettere prepotentemente la convenzione al centro
della scena, potrebbe comportare la necessità di valutare ulteriori elementi fino a
oggi trascurati ai fini della determinazione
della bancabilità dell’operazione.
Il primo degli elementi che gli enti finanziatori potrebbero ricercare è qualche riferimento al concetto di riequilibrio economico
finanziario. Tale concetto, infatti, non è automaticamente riconducibile alle conven-
zioni del settore del gas, in quanto appartenenti al cosiddetto settore escluso. È quindi
importante avere un riferimento normativo
che ne sancisca l’applicabilità in sede di
convenzione. Il Decreto 226 fa degli accenni
in tal senso. L’art. 9 prevede infatti la stazione appaltante debba preparare delle
linee guida programmatiche d’ambito con le
condizioni di sviluppo differenziate rispetto
al grado di metanizzazione e alla vetustà
degli impianti e comunque tali da garantire
l’equilibrio economico finanziario del gestore.
Inoltre, è espressamente previsto che gli
interventi di espansione della rete debbano essere compatibili con il periodo di
affidamento della concessione. Tale principio, a nostro avviso, sancisce un altro indiretto riferimento alla necessità di
mantenere l’equilibrio economico finanziario in favore del gestore.
In particolare, con riferimento alla espansione della rete è previsto che il bando di
gara possa prevedere l’obbligo per il gestore di provvedere alla costruzione di reti
nei comuni non ancora metanizzati, qualora
sia disponibile un finanziamento pubblico
per almeno il 50% dell’opera e gli interventi
siano programmabili nei tre anni prima
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della scadenza della concessione. Tale previsione merita una particolare menzione in
quanto, pur nell’ottica del mantenimento
dell’equilibrio economico finanziario del gestore, denota un’indubbia attenzione del legislatore al concetto di bene comune, ai
sensi del quale l’ammodernamento della
rete è un valore a cui tendere.
Altro tema importante oggetto di verifica
riguarda le responsabilità e le penali. Il Decreto 226 identifica penali qualitative e
correlate alla sicurezza dell’investimento e
alle tempistiche di messa in esercizio dell’infrastruttura. Le penali non sono di poco
conto e vanno da 250 mila ai 2 milioni e
mezzo di euro.
Qualche dubbio resta in tema di risoluzione. il Decreto 226 prevede all’articolo 2
che in caso di inadempimento del gestore,
la risoluzione della convenzione debba essere presa dalla maggioranza dei Comuni
d’ambito e ponderata in base al numero di
utenze del gas servite. In altre parti del
Decreto 226 si fa invece esplicito riferimento a possibili decadenze dalla convenzione in caso d’inadempimento del gestore
(e.g. ritardi nella realizzazione delle infrastrutture). Si tratterà di capire come questa delicata tematica sarà declinata nel
format standard di convenzione.
Inoltre, vale la pena segnalare che il Decreto 226 non prevede alcun cenno al tema
dello step-in in favore del soggetto finanziatore. L’unico elemento di salvaguardia
per le banche finanziatrici (già citato in
precedenza) è rappresentato dall’obbligo
per il concessionario subentrante di ripagare, previo subentro nel debito o con rifinanziamento dello stesso, l’eventuale
debito contratto dal gestore uscente con le
banche finanziatrici. Si tratta ovviamente
di una importante garanzia per gli istituti
finanziatori, una sorta di step-in mascherato, che ha il merito di garantire le stesse
da possibili crisi in fase di gestione ma
che, tuttavia, le priva della possibilità di
guidare una possibile risoluzione della
convenzione per inadempimento del gestore.
In conclusione, ci sembra che l’assetto nor-
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mativo delineato dall’insieme del Decreto
Letta e i suoi decreti attuativi, porti l’Italia
in linea con il mercato europeo di settore,
contribuendo a garantire, almeno sulla
carta, un sistema stabile e dunque più facilmente finanziabile. Inoltre, ci sembra di
cogliere una particolare attenzione all’ammodernamento della rete che potrebbe
rappresentare un bel viatico per il rilancio
infrastrutturale del paese.
BIBLIOGRAFIA
1. Precedentemente erano stati emanati i
seguenti Decreti Min. Sviluppo Economico: 19 gennaio 2011, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel
settore della distribuzione del gas; 21
aprile 2011, sulla tutela dell’occupazione; 18 ottobre 2011, sull’individuazione dei comuni d’ambito.
2. Il decreto Letta dà attuazione in Italia
alla direttiva 98/30/CE.
3. Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 19 gennaio 2011.
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abbassare il prezzo del gas
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