Sono un dirigente medico radiologo a rapporto esclusivo. Mi è stato

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Sono un dirigente medico radiologo a rapporto esclusivo. Mi è stato
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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OGGETTO
INCOMPATIBILITÀ
QUESITO
(posto in data 27 novembre 2015)
Sono un dirigente medico radiologo e presto servizio presso l'UOC
di Radiologia del presidio ospedaliero di Lentini - ASP Siracusa. Sono
in servizio da 11 anni e in atto sono a rapporto esclusivo di lavoro con
l'azienda. Mi è stato proposto da alcuni privati di costituire una società
a responsabilità limitata di cui dovrei far parte solo come socio
finanziatore, senza prestare opera professionale per conto di questa
società, che avrebbe intenzione di comprare una risonanza.
La mia domanda è se c'è incompatibilità tra l'essere socio finanziatore
di tale società e il mio rapporto di lavoro esclusivo con l'azienda.
Ribadisco che non effettuerei alcuna prestazione professionale.
RISPOSTA
(inviata in data 1 dicembre 2015)
L’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rinvia al
DPR 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti
gli impiegati civili dello Stato) per quanto concerne la disciplina
delle incompatibilità. Con ciò conferma il divieto assoluto, per un
dipendente pubblico, e quindi anche per un medico, a prescindere
dall’esclusività o meno del rapporto di lavoro (che ha rilevanza solo
per quanto attiene all’esercizio della libera professione), di esercitare
qualsiasi attività imprenditoriale, commerciale o professionale.
Il comma 7 dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
precisa peraltro che Il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario
Nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o
con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che
possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.
Ciò significa che è compatibile con il rapporto di lavoro con il Servizio
Sanitario Nazionale la titolarità di quote di imprese che non
configurino conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale.
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La titolarità di azioni in una società di capitali, non costituisce quindi
violazione delle norme in materia di incompatibilità, essendo di fatto
consentita dal citato comma 7 dell’articolo 4 della legge 30 dicembre
1991, n. 412. Ai fini del rispetto delle richiamate norme in materia
di incompatibilità è essenziale che il dipendente pubblico non figuri
come amministratore e che l' attività non sia in concorrenza con
l’attività svolta dal Servizio Sanitario Nazionale.
Questa interpretazione è accolta nella sua interezza in regolamenti
adottati da amministrazioni pubbliche in materia di incompatibilità.
Ad esempio nel regolamento Autorizzazioni allo svolgimento di attività
e incarichi compatibili con il rapporto di pubblico impiego presso
la Provincia autonoma di Trento e anagrafe degli incarichi
dei dipendenti provinciali e degli enti funzionali” adottato con decreto
del Presidente della Giunta Provinciale dalla Provincia Autonoma
di Trento 30 novembre 1998 n. 39, al comma 2 dell’articolo 1 si legge:
Non è equiparato allo svolgimento di attività imprenditoriale di cui
all'articolo 2082 del codice civile il possesso della qualità di socio
passivo in tutte le forme di società aventi fini di lucro.
Ancora a titolo esemplificativo di concrete applicazioni della normativa
in materia di incompatibilità, al comma 6 dell’articolo 4 del regolamento adottato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo si legge:
Non è equiparato allo svolgimento di attività imprenditoriale di cui
all’articolo 2082 del codice civile il possesso della qualità di “socio
passivo” senza assunzione di cariche sociali in tutte le forme di società
aventi fini di lucro salvo quanto previsto dal successivo articolo 9
comma 7 del presente regolamento.
Il richiamato comma 7 dell’articolo 9 precisa: La titolarità o la compartecipazione di quote di imprese, società, cooperative è consentita senza
necessità di previa comunicazione od autorizzazione. Qualora le quote
siano riferite ad imprese svolgenti attività socio sanitarie, di cura,
di prevenzione, riabilitazione, farmaceutica o veterinaria, il dipendente,
ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
ha l’onere di valutare la sussistenza della compatibilità della titolarità
delle quote con il rapporto di lavoro e di dare comunque comunicazione
dell’acquisto all’Azienda entro 15 giorni dallo stesso.
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Identico onere di valutazione e obbligo di comunicazione sussiste anche
nell’ipotesi di acquisto, a qualunque titolo, da parte del coniuge del
dipendente, della titolarità o della compartecipazione di quote di imprese, società, cooperative svolgenti attività socio sanitaria, di cura,
di prevenzione, riabilitazione, farmaceutica o veterinaria. Anche in tal
caso la titolarità o la compartecipazione diretta o del proprio coniuge
di quote di imprese tali da generare un conflitto di interesse
con il rapporto di impiego alle dipendenze del Servizio Sanitario
Nazionale comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.
Nel caso specifico oggetto del quesito la ragione sociale di questa
istituenda società può prefigurare un conflitto di interessi, operando
tale società comunque in un settore che va a sovrapporsi con l’attività
istituzionale dell’Azienda di appartenenza.
In ossequio ai principi generali di correttezza e buona fede, sanciti
dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile, è opportuno informare
preventivamente l’amministrazione di appartenenza, rivolgendosi
prima in modo informale agli interlocutori che comunque saranno
chiamati ad esprimere una valutazione in merito alla sussistenza o
meno di una situazione di incompatibilità, e verificando in modo
trasparente il loro punto di vista.
Solo dopo avere accertato che l’iniziativa prospettata sia considerata
compatibile con lo status di dipendente pubblico (non rileva a questo
specifico riguardo, come già ricordato, l’esclusività o meno del
rapporto di lavoro) sarà opportuno informare formalmente la propria
amministrazione.
Essenziale mantenere nella gestione dell’iniziativa un profilo che sia
assolutamente irreprensibile, perché l’eventuale accertamento di una
situazione di incompatibilità, che può derivare anche da segnalazioni
anonime (il comma 7 dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 1992,
n. 412 prevede esplicitamente che l’accertamento della incompatibilità
possa avvenire su iniziativa di chiunque vi abbia interesse) può
determinare un procedimento disciplinare che può portare anche al
licenziamento.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 53
Incompatibilità
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3,
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 gennaio 1957, n. 3
Testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Articolo 60.
Casi di incompatibilità
L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna
professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare
cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti
di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato
e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 30 dicembre 1991, n. 412
Articolo 4
Assistenza sanitaria
7. incompatibilità
Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico
rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro
rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri
rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario
nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è
altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono
configurare conflitto di interessi con lo stesso. L'accertamento
delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi
abbia interesse, all'amministratore straordinario della unità sanitaria locale al quale compete altresì l'adozione dei conseguenti
provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono cessare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
60. Al di fuori dei casi previsti dalla legge, al personale è fatto divieto
di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo
tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano
l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e
l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione
inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni
dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento
di diniego.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
61. La violazione del divieto di cui al comma 60, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti
ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso
per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali
di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per
il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività
di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto
di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese
a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative
a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure
per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono
svolgersi in contradditorio fra le parti.
62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle
disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si
avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono
essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe
verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica
che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate,
dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero
delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni
tributarie, della Guardia di finanza.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
articolo 72
Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria
7. I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio
della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna
altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e
le modalità previsti dalla normativa vigente, ad eccezione
delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria
di appartenenza; la violazione degli obblighi connessi all'esclusività
delle prestazioni, l'insorgenza di un conflitto di interessi o
di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale,
salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del
rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere
sulle disponibilità del fondo per l'esclusività del rapporto
dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio
della libera professione intramuraria in misura non inferiore a una
annualità e non superiore a cinque annualità. La violazione
degli obblighi di cui al presente comma è comunicata, per
l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, dal direttore
generale alla regione o alla provincia autonoma, all'Ordine
professionale e al Ministero della sanità. L'accertamento
delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi
abbia interesse, al direttore generale dell'azienda ospedaliera o
dell'unità sanitaria locale interessata..
8. L'accertamento, comunque effettuato, delle violazioni delle disposizioni di cui al comma 7 comporta anche la responsabilità del
direttore generale per omessa vigilanza e costituisce causa
impeditiva per il rinnovo e, nei casi più gravi, motivazione per
la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale, salvo che
egli non dimostri di avere adottato le misure ispettive e di controllo
idonee a prevenire e reprimere le predette violazioni. In caso
di inadempienza della regione o della provincia autonoma
il Ministro della sanità adotta le misure necessarie per garantire
l'attuazione di quanto disposto dal presente comma.
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