Sono un dirigente medico radiologo a rapporto esclusivo. Mi è stato
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Sono un dirigente medico radiologo a rapporto esclusivo. Mi è stato
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO INCOMPATIBILITÀ QUESITO (posto in data 27 novembre 2015) Sono un dirigente medico radiologo e presto servizio presso l'UOC di Radiologia del presidio ospedaliero di Lentini - ASP Siracusa. Sono in servizio da 11 anni e in atto sono a rapporto esclusivo di lavoro con l'azienda. Mi è stato proposto da alcuni privati di costituire una società a responsabilità limitata di cui dovrei far parte solo come socio finanziatore, senza prestare opera professionale per conto di questa società, che avrebbe intenzione di comprare una risonanza. La mia domanda è se c'è incompatibilità tra l'essere socio finanziatore di tale società e il mio rapporto di lavoro esclusivo con l'azienda. Ribadisco che non effettuerei alcuna prestazione professionale. RISPOSTA (inviata in data 1 dicembre 2015) L’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rinvia al DPR 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato) per quanto concerne la disciplina delle incompatibilità. Con ciò conferma il divieto assoluto, per un dipendente pubblico, e quindi anche per un medico, a prescindere dall’esclusività o meno del rapporto di lavoro (che ha rilevanza solo per quanto attiene all’esercizio della libera professione), di esercitare qualsiasi attività imprenditoriale, commerciale o professionale. Il comma 7 dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, precisa peraltro che Il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. Ciò significa che è compatibile con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale la titolarità di quote di imprese che non configurino conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 La titolarità di azioni in una società di capitali, non costituisce quindi violazione delle norme in materia di incompatibilità, essendo di fatto consentita dal citato comma 7 dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Ai fini del rispetto delle richiamate norme in materia di incompatibilità è essenziale che il dipendente pubblico non figuri come amministratore e che l' attività non sia in concorrenza con l’attività svolta dal Servizio Sanitario Nazionale. Questa interpretazione è accolta nella sua interezza in regolamenti adottati da amministrazioni pubbliche in materia di incompatibilità. Ad esempio nel regolamento Autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di pubblico impiego presso la Provincia autonoma di Trento e anagrafe degli incarichi dei dipendenti provinciali e degli enti funzionali” adottato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale dalla Provincia Autonoma di Trento 30 novembre 1998 n. 39, al comma 2 dell’articolo 1 si legge: Non è equiparato allo svolgimento di attività imprenditoriale di cui all'articolo 2082 del codice civile il possesso della qualità di socio passivo in tutte le forme di società aventi fini di lucro. Ancora a titolo esemplificativo di concrete applicazioni della normativa in materia di incompatibilità, al comma 6 dell’articolo 4 del regolamento adottato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo si legge: Non è equiparato allo svolgimento di attività imprenditoriale di cui all’articolo 2082 del codice civile il possesso della qualità di “socio passivo” senza assunzione di cariche sociali in tutte le forme di società aventi fini di lucro salvo quanto previsto dal successivo articolo 9 comma 7 del presente regolamento. Il richiamato comma 7 dell’articolo 9 precisa: La titolarità o la compartecipazione di quote di imprese, società, cooperative è consentita senza necessità di previa comunicazione od autorizzazione. Qualora le quote siano riferite ad imprese svolgenti attività socio sanitarie, di cura, di prevenzione, riabilitazione, farmaceutica o veterinaria, il dipendente, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. ha l’onere di valutare la sussistenza della compatibilità della titolarità delle quote con il rapporto di lavoro e di dare comunque comunicazione dell’acquisto all’Azienda entro 15 giorni dallo stesso. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 Identico onere di valutazione e obbligo di comunicazione sussiste anche nell’ipotesi di acquisto, a qualunque titolo, da parte del coniuge del dipendente, della titolarità o della compartecipazione di quote di imprese, società, cooperative svolgenti attività socio sanitaria, di cura, di prevenzione, riabilitazione, farmaceutica o veterinaria. Anche in tal caso la titolarità o la compartecipazione diretta o del proprio coniuge di quote di imprese tali da generare un conflitto di interesse con il rapporto di impiego alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale comporta la risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso specifico oggetto del quesito la ragione sociale di questa istituenda società può prefigurare un conflitto di interessi, operando tale società comunque in un settore che va a sovrapporsi con l’attività istituzionale dell’Azienda di appartenenza. In ossequio ai principi generali di correttezza e buona fede, sanciti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile, è opportuno informare preventivamente l’amministrazione di appartenenza, rivolgendosi prima in modo informale agli interlocutori che comunque saranno chiamati ad esprimere una valutazione in merito alla sussistenza o meno di una situazione di incompatibilità, e verificando in modo trasparente il loro punto di vista. Solo dopo avere accertato che l’iniziativa prospettata sia considerata compatibile con lo status di dipendente pubblico (non rileva a questo specifico riguardo, come già ricordato, l’esclusività o meno del rapporto di lavoro) sarà opportuno informare formalmente la propria amministrazione. Essenziale mantenere nella gestione dell’iniziativa un profilo che sia assolutamente irreprensibile, perché l’eventuale accertamento di una situazione di incompatibilità, che può derivare anche da segnalazioni anonime (il comma 7 dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 1992, n. 412 prevede esplicitamente che l’accertamento della incompatibilità possa avvenire su iniziativa di chiunque vi abbia interesse) può determinare un procedimento disciplinare che può portare anche al licenziamento. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 53 Incompatibilità 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Articolo 60. Casi di incompatibilità L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 30 dicembre 1991, n. 412 Articolo 4 Assistenza sanitaria 7. incompatibilità Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all'amministratore straordinario della unità sanitaria locale al quale compete altresì l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. 60. Al di fuori dei casi previsti dalla legge, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. 61. La violazione del divieto di cui al comma 60, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contradditorio fra le parti. 62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. articolo 72 Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria 7. I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza; la violazione degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni, l'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere sulle disponibilità del fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria in misura non inferiore a una annualità e non superiore a cinque annualità. La violazione degli obblighi di cui al presente comma è comunicata, per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, dal direttore generale alla regione o alla provincia autonoma, all'Ordine professionale e al Ministero della sanità. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al direttore generale dell'azienda ospedaliera o dell'unità sanitaria locale interessata.. 8. L'accertamento, comunque effettuato, delle violazioni delle disposizioni di cui al comma 7 comporta anche la responsabilità del direttore generale per omessa vigilanza e costituisce causa impeditiva per il rinnovo e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale, salvo che egli non dimostri di avere adottato le misure ispettive e di controllo idonee a prevenire e reprimere le predette violazioni. In caso di inadempienza della regione o della provincia autonoma il Ministro della sanità adotta le misure necessarie per garantire l'attuazione di quanto disposto dal presente comma. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it