Apri - Mauro MICHELINI

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Apri - Mauro MICHELINI
IMPOSTE PATRIMONIALI
Per l’IVIE in Francia, immobili al costo di acquisto
A oggi, non è possibile disporre di un valore catastale univoco, ma la taxe foncière dell’ordinamento francese
è scomputabile dall’imposta
/ Marco PIAZZA e Salvatore SANNA
/ Martedì 19 giugno 2012
Per rendere la normativa sull’IVIE conforme al diritto comunitario, il DL 16/2012 convertito ha stabilito che, per gli immobili situati
in Paesi appartenenti all’UE o in Paesi aderenti allo SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Norvegia e
Islanda), viene posto un ordine tassativo tra i criteri utili per l’individuazione della base imponibile dell’imposta dello 0,76%:
- in primo luogo, si cerca di applicarla sul valore catastale dell’immobile stabilito dal Paese estero;
- in assenza di un valore catastale, si deve reperire un atto o un contratto che indichi il costo di acquisto dell’immobile;
- soltanto in assenza dei valori indicati ai punti precedenti, il contribuente deve utilizzare il valore di mercato.
Con l’avvicinarsi del termine per il versamento, è controverso se la Francia possieda o meno un valore che possa essere assimilato
alla nostra nozione di “valore catastale dell’immobile”. In merito, si osserva che nell’ordinamento francese, la mera proprietà degli
immobili sconta principalmente le seguenti imposte:
- la taxe foncière, che varia da regione a regione e si applica sulla rendita uguale al 50% del valore locatizio catastale fissato dalla
Pubblica Amministrazione;
- l’imposta di solidarietà sulla fortuna o ISF, che si applica sul valore venale del proprio patrimonio (anche immobili).
La rendita catastale nella taxe foncière rappresenta una sorta di componente reddituale “figurativo”, attraverso il quale non sembra
possibile individuare un valore catastale relativo all’immobile. Infatti, non vengono indicati eventuali moltiplicatori utili per derivare
il valore catastale dalla rendita come, invece, avviene in Italia. E, se è pur vero che dei coefficienti moltiplicatori potrebbero essere
ipotizzati guardando alla nostra normativa interna o a quella regionale francese, resta un solo dato oggettivo: ossia che, ad oggi, gli
operatori non possono disporre di un valore catastale univoco che consenta di rendere certa l’obbligazione tributaria.
L’ISF, invece, si applica sul valore venale degli immobili posseduti. Tale valore è definito come quel prezzo che il normale gioco
della domanda e dell’offerta consente al proprietario di ritrarre, ad una determinata data, dalla cessione dell’immobile. Pare trattarsi
un concetto del tutto simile al nostro “valore di mercato”. Tuttavia, secondo il dettato della norma istitutiva dell’IVIE per gli
immobili “europei”, quest’ultimo valore diviene utilizzabile soltanto se mancano il valore catastale e il costo di acquisto
dell’immobile.
Pertanto, finché l’Amministrazione finanziaria non fornirà un quadro più dettagliato e preciso di quali siano i valori catastali da
utilizzare in relazione agli immobili situati nella UE, in Norvegia ed in Islanda (in definitiva si tratta di soli 29 Stati), per la Francia
non resta che applicare il tenore letterale dell’art. 19, comma 15 del DL 201/2011. Pertanto, considerato che non è possibile
individuare un valore catastale, l’imposta dovrà essere applicata sul costo dell’immobile.
Un altro aspetto molto delicato riguarda poi la possibilità di detrarre le eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale
gravanti sugli immobili in Francia.
Nonostante la convenzione contro le doppie imposizioni fra l’Italia e la Francia non annoveri la taxe foncière fra le “patrimoniali”,
non vi è dubbio che si tratti di un’imposta il cui presupposto coincide con quello dell’IVIE, essendo rappresentato dalla proprietà
dell’immobile sul territorio francese a prescindere dalla circostanza che produca un reddito; allo stesso tempo, però, la taxe foncière
si applica su una sorta di “valore locativo catastale” (valeur locative cadastrale), cioè su un reddito figurativo, con aliquote
mediamente elevate, più simili a quelle delle imposte sui redditi che a quelle delle imposte sul patrimonio. Distinguere, però,
un’imposta sul reddito da una sul patrimonio in funzione della base di calcolo e dell’aliquota è fuorviante, perché a rilevare è il
presupposto: il possesso del reddito in un caso e la detenzione della proprietà o di altro diritto reale, a prescindere dal reddito,
nell’altro.
Ad ogni modo, la disposizione ammette la detrazione dall’IVIE sia delle imposte patrimoniali che di quelle reddituali gravanti,
all’estero, sull’immobile; quindi, al di là della sua natura “mista”, non si vede perché la taxe foncière non possa essere scomputata
dall’IVIE. Del resto, la generale formulazione normativa adottata dovrebbe avere la ratio di estendere la possibilità della detrazione a
tutte le imposte relative all’immobile che non sono già state detratte dalle imposte sui redditi. Inoltre, la disposizione non sembra
distinguere tra imposte statali e quelle locali.
Tornando alla convenzione con la Francia, il fatto che la taxe foncière non sia contemplata tra le imposte che possono essere
scomputate dalle corrispondenti imposte italiane non dovrebbe ostacolare il credito d’imposta. Infatti, se la detrazione è già
concessa dalle disposizioni interne individuando un regime più favorevole per il contribuente, non occorre ricorrere alla
Convenzione.