imposta sul valore degli immobili situati all`estero
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imposta sul valore degli immobili situati all`estero
IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE DIVERSE imposte e tasse IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO (IVIE) SOMMARIO •schema di sintesi •ambito applicativo •base imponibile •immobili situati in europa •modalità di calcolo e versamento Art. 19, cc. 13-23 D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. L. 22.12.2011, n. 214 - Art. 1, cc. 518 e 519 L. 24.12.2012, n. 228 Art. 8 D.L. 2.03.2012, n. 16 conv. L. 26.04.2012, n. 44 - Provv. Ag. Entrate 29.01.2016 - Provv. Ag. Entrate 31.03.2016 Provv. Ag. Entrate 5.05.2016 - Ris. Ag. Entrate 7.06.2012, n. 54/E - Circ. Ag. Entrate 2.07.2012, n. 28/E Soggetto passivo dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero è il proprietario dell’immobile, ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. L’imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili, costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Le persone fisiche residenti devono liquidare tale imposta nel quadro RW. Inoltre, gli immobili esteri non locati assoggettati a Ivie non concorrono alla formazione del reddito in Italia. SCHEMA DI SINTESI AMBITO APPLICATIVO ð Oggetto ð Immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati (1). ð Soggetti ð territorio dello Stato ð Aliquota Base ð imponibile IMPOSTA SUGLI IMMOBILI ALL’ESTERO Persone fisiche residenti nel ð • Proprietario dell’immobile. ovvero • Titolare di altro diritto reale sullo stesso. ð 0,76% (4) ð Non dovuta se l’importo non supera € 200,00. ð 0,40% •P er l’immobile adibito ad abitazione principale (1) (5) e per ð le relative pertinenze spetta una detrazione dall’imposta per un massimo di € 200,00. • P er tali immobili opera l’effettivo sostitutivo Ivie-Irpef. (4) Valore ð dell’immobile • Il valore è costituito da: .. c osto risultante dall’atto di acquisto o dai contratti; in mancanza ð .. v alore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile, al termine di ciascun anno solare (2). • L’imposta è dovuta proporzionalmente a: .. quota di possesso; ð Riproporzionamento ð .. mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito ð Credito di imposta ð d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata ð Versamento ð modalità previste per l’Irpef. Disposizioni ð applicabili Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni ð e i rimborsi, nonché per il contenzioso, relativamente all’imposta si applicano le disposizioni previste per l’Irpef. nello Stato in cui è situato l’immobile (3). Il versamento dell’imposta è effettuato in acconto e a saldo, con le stesse ale disposizione dovrebbe applicarsi ai soggetti considerati fiscalmente residenti in Italia che, pur avendo trasferito la propria residenza all’estero e svolgendo T la propria attività fuori dal territorio nazionale, mantengono il centro dei propri interessi familiari e sociali in Italia. (2) Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti (valore catastale). (3) Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d’imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell’art. 165 del Tuir. (4) In proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale diritto. (5) D al 2016 (Unico 2017) l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; in tali casi, si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (art. 1, c. 16 L. 208/2015). Note (1) R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 16.06.2016 A T I O N . 7 / 2 0 1 6 - 9 0 11 - 1 57 IMPOSTE E TASSE DIVERSE imposte e tasse AMBITO APPLICATIVO PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA •L ’IVIE è dovuta sul valore degli immobili situati all’estero Dalle persone fisiche detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, a qualsiasi residenti in Italia. uso essi siano destinati. SOGGETTI PASSIVI • S ono soggetti passivi dell’imposta: .. proprietario; •D i fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo. .. titolare di diritto • D iritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie reale; (e non il titolare della nuda proprietà). .. concessionario; • Nel caso di concessione di aree demaniali. .. locatario. •P er gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Diritti reali •A i fini dell’individuazione dei diritti reali che attribuiscono ai loro titolari l’obbligo passivo dell’imposta, si deve fare riferimento agli analoghi istituti previsti negli ordinamenti esteri in cui l’immobile è ubicato. • A d esempio, per gli immobili situati in Paesi di common law può sussistere sia un diritto di proprietà fondiaria assoluta - “freehold” - sia un diritto al possesso dei beni - “leasehold”. Quest’ultimo dà diritto al possesso di beni immobili, disgiuntamente alla proprietà, solitamente per un periodo di tempo molto elevato, dietro il pagamento di un corrispettivo. • C onsiderato che tale istituto presenta maggiori analogie con i diritti reali come disciplinati dall’ordinamento italiano (in particolare, con l’usufrutto), piuttosto che con il diritto di locazione, si ritiene che, in tal caso, siano tenuti al pagamento dell’imposta in questione i titolari di tale diritto e non anche i titolari della proprietà fondiaria assoluta. BASE IMPONIBILE PROPORZIONALITÀ •L ’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale diritto. Il mese durante il quale il diritto si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. IMMOBILI EXTRA-UE • Costo nell’atto di acquisto • Il valore dell’immobile è costituito, nella generalità dei casi, dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà. Qualora la valorizzazione dei diritti reali diversi dalla proprietà (esempio: l’usufrutto) non sia rilevabile da un contratto, essa si assume secondo i criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l’immobile è situato. • Costo di costruzione •N el caso in cui l’immobile sia stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione. • Valore di mercato • In mancanza del costo o della relativa documentazione si assume il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile. • Q ualora l’immobile non sia più posseduto alla data del 31.12 dell’anno si deve fare riferimento al valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione. Tale valore può essere desunto in base alla media dei valori risultanti dai listini elaborati da organismi, enti o società operanti nel settore immobiliare locale. • Immobili • Il valore è quello contenuto nella dichiarazione di successione o nell’atto acquisiti registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. per successione In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto o donazione dal de cuius o dal donante come risultante dalla relativa documentazione; in assenza di tale documentazione, si assume il valore di mercato. 58 R A T I O N . 7 / 2 0 1 6 - 9 0 11 - 1 Aggiornato al 16.06.2016 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE DIVERSE imposte e tasse IMMOBILI SITUATI IN EUROPA ( ) VALORE CATASTALE • Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione dell’imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale, ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. Paesi interessati Nell’ambito di applicazione sono compresi sia i Paesi membri dell’Unione Europea, sia la Norvegia e l’Islanda. Infatti, con questi ultimi due Paesi, che appartengono al SEE, sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni che assicurano lo scambio di informazioni non solo ai fini dell’applicazione delle stesse, ma anche delle imposte italiane. Nel caso in cui a uno stesso immobile siano attribuibili diversi valori catastali ai fini delle imposte reddituali e delle imposte patrimoniali, deve essere preso in considerazione il valore catastale utilizzabile ai fini delle Imposte imposte patrimoniali, comprese quelle di competenza di enti locali e terripatrimoniali toriali. Pertanto, per gli immobili nei predetti Stati si assume direttamente il valore catastale, intendendosi per tale il valore dell’immobile preso a base per la determinazione di imposte ivi dovute. COSTO DI ACQUISTO O VALORE DI MERCATO Tavola • M ancanza del valore catastale • In mancanza del valore catastale come sopra definito, si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile (come per Francia, Belgio, Irlanda e Malta). • Moltiplicatori del reddito medio ordinario (RMO) •P er evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito l’immobile in epoche diverse, qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, può essere assunto come base imponibile dell’IVIE il valore dell’immobile che risulta dall’applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU. • I n questa ipotesi, il reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale. È il caso, ad esempio, degli immobili siti in Francia, ove il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50% ai fini dell’applicazione della tax fonciere. Base imponibile IVIE per immobili europei Valore catastale = Valore dell’immobile? No Valore dell’immobile = RMO x moltiplicatori locali? No Valore dell’immobile = RMO senza moltiplicatori locali? No Assenza di valori catastali? Sì Sì Sì Valore catastale Reddito Medio Ordinario x moltiplicatori locali Costo di acquisto oppure RMO x moltiplicatori Imu No Valore di mercato Sì oppure No Costo di acquisto R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 16.06.2016 A Valore di mercato T I O N . 7 / 2 0 1 6 - 9 0 11 - 1 59 IMPOSTE E TASSE DIVERSE imposte e tasse MODALITÀ DI CALCOLO E VERSAMENTO CREDITO D’IMPOSTA SALDO E ACCONTI • Imposta patrimoniale Stato estero •D all’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile. • Calcolo proporzionale •Q ualora l’imposta patrimoniale sia corrisposta anche con riferimento ad altri beni, diversi dagli immobili, occorre effettuare un calcolo proporzionale al fine di individuare la quota parte dell’imposta riferibile agli immobili. L’imposta deve essere versata dal contribuente in acconto e saldo con le stesse modalità previste per l’Irpef • E ntro il 16.06.2016 •D evono essere versati il saldo 2015 • 1 6.07.2016, con magSalvo e la 1ª rata dell’acconto per il 2016; giorazione dello 0,40%. proroghe • Entro il 30.11.2016 • D eve essere versata la 2ª rata dell’acconto 2016. VERSAMENTO MINIMO •N el caso in cui il debito di imposta relativo all’IVIE non sia superiore a € 12 il versamento non deve essere effettuato. CODICI TRIBUTO • 4041 • S aldo. Persone fisiche residenti nel territorio dello Stato • 4044 • A cconto 1ª rata. Ris. Ag. Entrate 19.04.2013, n. 27/E • 4045 • Acconto 2ª o unica rata. Esempio Immobile sfitto in Francia (imposta estera non prevista nella colonna 2 della tabella allegata alla Circ. Ag. Entrate 28/E/2012) • • • • Una persona fisica detiene un immobile sfitto in Francia. I l costo di acquisto dell’immobile è di € 200.000,00. Per la Francia è possibile scegliere tra il costo storico di acquisto o il reddito medio ordinario moltiplicato per i coefficienti italiani. L a base imponibile della Tax fonciere in Francia è costituita dalla rendita catastale pari al 50% del valore locativo catastale, che nel caso specifico è di € 2.000. La base imponibile italiana è pari a € 2.000 x 50% x 160 = € 160.000 (si sceglie l’imponibile di € 160.000 in quanto minore del costo di acquisto). • È stato versato l’importo di € 1.000 a titolo di imposte patrimoniali francesi. Dati Proprietà Immobile 1 Patrimoniale versata in Francia Francia 15 029 Valore catastale 100 5 1.000 160.000 160.000 12 1.216 216 ...omissis... 216 60 R A T I O N . 7 / 2 0 1 6 - 200 16 9 0 11 - 1 Aggiornato al 16.06.2016 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata