Gli aspetti internazionalistici dei contratti di e
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Gli aspetti internazionalistici dei contratti di e
E-Commerce – Diritti dei consumatori e nuova disciplina dei contratti a distanza Treviso, 12 settembre 2014 Gli aspetti internazionalistici dei contratti di e-commerce Bruno Barel Professore di Diritto dell‟Unione europea e diritto internazionale privato nella Scuola di Giurisprudenza dell‟Università di Padova – avvocato in Treviso con la collaborazione del dott. Francesco Foltran, praticante avvocato, Foro di Treviso I contratti di «e-commerce» • Condividono il mezzo con cui sono conclusi: ▫ contratti conclusi con mezzi di comunicazione telematica (non coincidenti con i contratti a distanza) • Classificabili in relazione alla «forma»: ▫ con l‟utilizzo di piattaforme e strumenti web-based ▫ attraverso forme di interconnessione di sistemi informatici o lo scambio di documenti informatici (EDI) • Classificabili in relazione all‟oggetto: ▫ prestazioni da eseguire «offline» (beni materiali e servizi) ▫ prestazioni da eseguire «online» (servizi informatici) I contratti internazionali di e-commerce • Classificabili in relazione alle qualità delle parti: ▫ contratti tra operatori professionali (B2B) ▫ contratti tra professionista e consumatore (B2C) ▫ contratti «tra consumatori» o «peer to peer» • Classificabili in relazione al luogo di residenza abituale o domicilio (o sede) delle parti ▫ tutte le parti in uno Stato membro dell‟Unione (transnazionali endoeuropei) ▫ una parte in uno Stato membro, altra parte in un Paese terzo (transeuropei) ▫ tutte le parti in un Paese terzo (extraeuropei) Le principali questioni in materia di e-commerce internazionale: conflitti di legge e di giurisdizione • Quale legge si applica alla validità formale del contratto? ▫ Si può sempre concludere in forma telematica? ▫ Sono richieste forme particolari per patti particolari? • Quale legge regola il rapporto contrattuale (diritti ed obblighi delle parti)? ▫ Ci sono particolari tutele per una delle parti? • Quale giudice avrà competenza a decidere sulle controversie che possono insorgere in relazione al contratto? ▫ È possibile derogare convenzionalmente alle previsioni sulla competenza giurisdizionale? Le fonti normative :ordinarie o speciali? • Nel diritto italiano ed europeo non vi sono norme di conflitto di legge o di giurisdizione speciali per i contratti di e-commerce; si applicano le norme generali ▫ Adeguatezza dei criteri di collegamento tradizionali? ▫ È sempre possibile determinare in modo certo e affidabile i collegamenti «fisici» con gli ordinamenti? «Residenza abituale» della parte «Centro di attività principale» «Domicilio» «Luogo di esecuzione dell‟obbligazione» • Prevale, in ogni caso, un atteggiamento conservativo che valorizza i link territoriali degli ordinamenti Le fonti rilevanti • Diritto europeo: ▫ Norme sostanziali armonizzate in materia di contratti di consumo (dir. 2011/83/UE) e di e-commerce (dir. 2000/31/CE) ▫ Norme di conflitto uniformi in materia di legge applicabile (reg. 593/2008) e di competenza giurisdizionale (reg. 44/2001, dal 10.1.2015 reg. 1215/2012) • Diritto internazionale: ▫ Convenzioni sulla legge applicabile (Conv. Roma 1980, Conv. Aja 1955 sulla vendita internazionale) o sulla giurisdizione (Conv. Lugano 2007) ▫ Convenzioni di diritto uniforme (es.: Conv. Vienna 1980 sulla vendita internazionale di merci) • Diritto nazionale: ▫ Diritto sostanziale (armonizzato a livello europeo) e processuale ▫ Norme sui conflitti di legge e di giurisdizione (legge n. 218/1995) L’incidenza del diritto europeo • La promozione dello sviluppo di forme di commercio transnazionale «a distanza», funzionale allo sviluppo del mercato interno è stata oggetto di interventi legislativi dell‟Unione anche risalenti • Obiettivi: ▫ ridurre l‟incertezza legata alla possibile diversità di legge applicabile ▫ offrire garanzie e tutele alle parti, specialmente a quelle ritenute «deboli» L’incidenza del diritto europeo • Azioni europee: ▫ Norme uniformi sulla competenza giurisdizionale (Conv. Bruxelles „68 – reg. 44/01 – reg. 1215/2012) ▫ Norme uniformi sulla legge applicabile (Conv. Roma 1980 – reg. 593/2008) ▫ Ravvicinamento delle norme sostanziali in materia di tutela dei consumatori nei contratti conclusi fuori dei locali commerciali e nei contratti a distanza (dir. 85/577, 97/7, 1999/44) ▫ Armonizzazione delle norme in materia di commercio elettronico (dir. 2000/31) ▫ Armonizzazione delle norme in materia di contratti conclusi da consumatori (dir. 2011/83) Contratti di consumo «endoeuropei» (Contratti tra un professionista ed un consumatore entrambi stabiliti/residenti nell‟Unione) • Quale legge si applica alla validità formale del contratto? ▫ Art. 11.4 reg. 593/2008: legge dello Stato di residenza abituale del consumatore (armonizzata dalla direttiva 2011/83/UE) • Quale legge regola il rapporto contrattuale ? ▫ Art. 6 reg. 593/2008: legge dello Stato di residenza abituale del consumatore se il professionista «dirige con qualunque mezzo» la propria attività commerciale verso lo Stato di residenza abituale del consumatore Contratti di consumo «endoeuropei» • Quando un professionista «dirige» la propria attività di e-commerce in un altro Stato ? ▫ Non è sufficiente la mera accessibilità del sito dallo Stato di residenza del consumatore ▫ Deve risultare, da tutte le circostanze del caso, che il professionista, prima della conclusione del contratto, avesse manifestato la volontà di «stabilire rapporti commerciali con consumatori di uno o più Stati membri, tra cui quello sul territorio del quale il consumatore è domiciliato» (CGUE, 7.12.2010, C-585/08 e C-144/09, Alpenhof) Contratti di consumo «endoeuropei» • Indizi rilevanti per valutare se il professionista abbia diretto la propria attività in altro Stato: ▫ Uso di domini generici (.com/.ue/.net) o dello stato del consumatore (.de, .fr, .be, .es, …) ▫ Predisposizione del sito in più lingue, uso di diverse valute, previsione dei costi di spedizione in specifici Paesi ▫ Uso dei servizi di un intermediario (es. trivago, expedia…) che rivolge la propria attività verso più Stati, quando il professionista conosce o avrebbe dovuto conoscere tale circostanza Contratti di consumo «endoeuropei» • con eccezioni (art. 6.4 reg. 593/2008): ▫ contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un Paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente ( es.: prenotazione alberghiera all‟estero), inclusi servizi online (es.: acquisto spazio in iCloud) ▫ contratti di trasporto (salvo viaggi «tutto compreso») ▫ contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile (salvo "multiproprietà") ▫ contratti relativi a strumenti finanziari ▫ contratti conclusi nell‟ambito di un sistema di contrattazione finanziaria Contratti di consumo «endoeuropei» • Quando non si applica l'art. 6, trovano applicazione le norme generali degli artt. 3, 4 e 11: ▫ Art. 11: validità formale regolata dalla legge dello Stato di residenza di una delle parti o del luogo di conclusione del contratto ▫ Art. 3: libertà di scelta: della legge dello Stato di residenza abituale dell'una o dell'altra parte, salve le norme imperative del Paese con cui il contratto sia esclusivamente collegato (art.3.3 reg.) della legge di uno Stato terzo, salve le norme imperative europee applicabili nel Paese con cui il contratto sia esclusivamente collegato (art. 3.4 reg.) ▫ Art. 4: criteri residuali in mancanza di scelta. Principio generale: legge dello Stato di residenza abituale della parte che deve eseguire la prestazione caratteristica (venditore, prestatore di servizi), salvo un collegamento più stretto con un altro Paese (art.4.3 reg.) Contratti di consumo «endoeuropei» • Quando si applica l‟art. 6, è possibile scegliere una legge diversa da quella del Paese di residenza abituale del consumatore mediante apposita clausola contrattuale? ▫ Art. 6, par. 2: sì, tanto di un Paese UE che extra UE, ma in ogni caso la scelta non vale a “privare il consumatore delle «tutele» assicurategli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente” (cc.dd. norme imperative) dalla legge dello Stato di residenza abituale del consumatore La dir. 2011/83/UE ha armonizzato le norme a protezione del consumatore in molti aspetti dei contratti a distanza, vietando disposizioni nazionali più restrittive (art. 4) Contratti di consumo «endoeuropei» • Qual è il giudice competente a decidere sulle controversie? ▫ Art. 16 reg. 44/2001: per tutti i contratti conclusi dal consumatore (salvo viaggi “tutto compreso”) vi è una competenza giurisdizionale “asimmetrica”: il consumatore può essere convenuto solo nello Stato del suo domicilio, il professionista sia nello Stato del suo domicilio/sede che in quello ove è domiciliato il consumatore ▫ Deroghe ammesse solo a favore del consumatore (art. 17) Contratti di consumo «endoeuropei» • Esempio di condizioni generali inefficaci nei confronti di un consumatore presenti in siti di Commercio elettronico (Vistaprint): Contratti di consumo «endoeuropei» • Esempio di condizioni generali sostanzialmente conformi al diritto europeo (Amazon.it): Valida anche nei confronti di un consumatore, a condizione che la legge lussemburghese non privi il consumatore delle «tutele» inderogabili riconosciute al consumatore dalla legge dello Stato di residenza abituale (art. 6.2 reg. 593/2008) Conforme all‟art. 17, n. 2) reg. 44/2001 (ulteriore foro dello Stato di residenza) Ambigua: giurisdizione «non esclusiva» anche per i professionisti? Applicabilità criteri alternativi dell‟art. 5? Contratti di consumo «transeuropei» (Una soltanto delle parti è stabilita o domiciliata nella UE) • Qual è la legge applicabile alla validità formale ed al rapporto contrattuale? Dipende da quale autorità giudiziaria è chiamata a pronunciarsi: ▫ Se è un giudice europeo, applicherà il reg. 593/2008, in quanto di portata cc.dd. «universale»: Validità formale: legge dello Stato di residenza abituale del consumatore se è applicabile l'art. 6 (art. 11) → applicabile anche alla forma degli eventuali accordi sulla scelta di legge (art. 3) Rapporti contrattuali: se si applica l'art. 6 → legge dello Stato (anche extra UE) di residenza abituale del consumatore, altrimenti si applicano gli artt. 3 e 4. Le norme europee di tutela del consumatore possono considerarsi norme di applicazione necessaria ? Contratti di consumo «transeuropei» ▫ Se è un giudice di un Paese extra UE, competente in base alle proprie regole nazionali sulla giurisdizione, applicherà le norme di conflitto del proprio Paese per individuare la legge applicabile Solo nel caso di rinvio alla legge di uno Stato UE si applicherà il diritto materiale armonizzato o il reg. 593/2008 Art. 6 o art. 4 Altrimenti, nel caso di applicazione di altra legge materiale, potrebbe porsi il problema della riconoscibilità delle decisione straniera in un Paese UE in base alle regole interne (non armonizzate: es. art. 64 l. n.218/1995) Contratti di consumo «transeuropei» • È possibile scegliere una legge diversa? ▫ Se si applica il reg. 593/2008, si (art. 6, par. 2), ma è fatta salva la maggiore protezione accordata al consumatore dalla legge dello Stato di residenza abituale → occorre valutare l'intero ordinamento di quello Stato ▫ Se trovano applicazione norme di conflitto locali, l'eventuale accordo di scelta di legge potrebbe non essere ammesso ▫ Se il consumatore risiede all‟estero, occorre verificare se la conclusione di clausole di scelta di legge sia ammessa anche in forma «point and click» oppure se sia richiesta forma speciale Contratti di consumo «transeuropei» • Qual è il giudice competente a risolvere le controversie sorte in relazione al contratto? ▫ Il consumatore domiciliato nella UE può convenire in giudizio il professionista stabilito extra UE davanti al giudice del proprio Paese UE di domicilio (artt. 6.1 e 18 reg.) ▫ Il professionista stabilito nella UE può convenire in giudizio il consumatore domiciliato extra UE solo sulla base di clausola di scelta del foro (ammissibile ex art. 4 l. n. 218/1995 senza limiti anche nei confronti dei consumatori), sempre che sia stata formulata nel rispetto della legge applicabile Esempio di clausole in contratti di consumo «transeuropei» • Se un consumatore domiciliato nella UE acquista su amazon.com, quali condizioni potrebbero essere inefficaci? ▫ DISPUTES: Any dispute or claim relating in any way to your use of any Amazon Service, or to any products or services sold or distributed by Amazon or through Amazon.com will be resolved by binding arbitration, rather than in court, except that you may assert claims in small claims court if your claims qualify. The Federal Arbitration Act and federal arbitration law apply to this agreement. ▫ APPLICABLE LAW: By using any Amazon Service, you agree that the Federal Arbitration Act, applicable federal law, and the laws of the state of Washington, without regard to principles of conflict of laws, will govern these Conditions of Use and any dispute of any sort that might arise between you and Amazon. • V. arbitration exclusion anche nel considerando (12) e all‟art. 1, par. 2, lett. d) reg. 1215/2012, oltre che nel reg. 44/2001. • Clausola arbitrale vessatoria in base al diritto materiale armonizzato (art. 33.2 lett. t) Codice del consumo ? • Competenza esclusiva del collegio arbitrale sulla loro validità o rilevabilità d‟ufficio da parte del giudice adito italiano ex art. 36.3 Codice del consumo ? Esempio di clausole in contratti di consumo «transeuropei» • Se un consumatore italiano acquista su amazon.com, quali condizioni potrebbero essere inefficaci? ▫ Si applica l‟art. 6 del reg. 593/2008? Potrebbe dubitarsi del fatto che Amazon.com “diriga” la propria attività anche verso l‟Italia, in quanto vi è versione Amazon.it localizzata e specifica per l‟Italia (con condizioni generali diverse) applicazione dell‟art. 3 ▫ Art. 3: l‟accordo di scelta di legge a favore delle leggi federali e dello Stato di Washington è valido ▫ Se il consumatore è domiciliato in Italia, può invocare la giurisdizione italiana (art. 3.2 l. 218/1995), ma potrebbe essere eccepita la sussistenza della clausola compromissoria, valida secondo la legge applicabile sarebbe possibile sostenere che la disposizione che sancisce la nullità di clausole unilaterali “vessatorie” che limitano la possibilità di adire l‟autorità giudiziaria sia “norma di applicazione necessaria” o contraria all‟ordine pubblico? (segue) esempio di clausole in contratti di consumo «transeuropei» • Art. 9 reg. 593/2008 (norme di applicazione necessaria): ▫ 1. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento. ▫ 2. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all‟applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro. • Art. 21 reg. 593/2008 (ordine pubblico): ▫ L‟applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro. • La valenza «pubblicistica» delle norme sui contratti di consumo giustifica la loro applicazione anche a contratti regolati dalla legge di un Paese terzo?