Gli aspetti internazionalistici dei contratti di e

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Gli aspetti internazionalistici dei contratti di e
E-Commerce – Diritti dei consumatori
e nuova disciplina dei contratti a distanza
Treviso, 12 settembre 2014
Gli aspetti internazionalistici dei
contratti di e-commerce
Bruno Barel
Professore di Diritto dell‟Unione europea e
diritto internazionale privato nella Scuola di
Giurisprudenza dell‟Università di Padova –
avvocato in Treviso
con la collaborazione del dott. Francesco
Foltran, praticante avvocato, Foro di Treviso
I contratti di «e-commerce»
• Condividono il mezzo con cui sono conclusi:
▫ contratti conclusi con mezzi di comunicazione
telematica (non coincidenti con i contratti a distanza)
• Classificabili in relazione alla «forma»:
▫ con l‟utilizzo di piattaforme e strumenti web-based
▫ attraverso forme di interconnessione di sistemi
informatici o lo scambio di documenti informatici
(EDI)
• Classificabili in relazione all‟oggetto:
▫ prestazioni da eseguire «offline» (beni materiali e
servizi)
▫ prestazioni da eseguire «online» (servizi informatici)
I contratti internazionali di e-commerce
• Classificabili in relazione alle qualità delle parti:
▫ contratti tra operatori professionali (B2B)
▫ contratti tra professionista e consumatore (B2C)
▫ contratti «tra consumatori» o «peer to peer»
• Classificabili in relazione al luogo di residenza
abituale o domicilio (o sede) delle parti
▫ tutte le parti in uno Stato membro dell‟Unione
(transnazionali endoeuropei)
▫ una parte in uno Stato membro, altra parte in un
Paese terzo (transeuropei)
▫ tutte le parti in un Paese terzo (extraeuropei)
Le principali questioni in materia di
e-commerce internazionale: conflitti di
legge e di giurisdizione
• Quale legge si applica alla validità formale del
contratto?
▫ Si può sempre concludere in forma telematica?
▫ Sono richieste forme particolari per patti particolari?
• Quale legge regola il rapporto contrattuale (diritti ed
obblighi delle parti)?
▫ Ci sono particolari tutele per una delle parti?
• Quale giudice avrà competenza a decidere sulle
controversie che possono insorgere in relazione al
contratto?
▫ È possibile derogare convenzionalmente alle previsioni
sulla competenza giurisdizionale?
Le fonti normative :ordinarie o
speciali?
• Nel diritto italiano ed europeo non vi sono norme di
conflitto di legge o di giurisdizione speciali per i
contratti di e-commerce; si applicano le norme
generali
▫ Adeguatezza dei criteri di collegamento tradizionali?
▫ È sempre possibile determinare in modo certo e
affidabile i collegamenti «fisici» con gli ordinamenti?




«Residenza abituale» della parte
«Centro di attività principale»
«Domicilio»
«Luogo di esecuzione dell‟obbligazione»
• Prevale, in ogni caso, un atteggiamento conservativo
che valorizza i link territoriali degli ordinamenti
Le fonti rilevanti
• Diritto europeo:
▫ Norme sostanziali armonizzate in materia di contratti di
consumo (dir. 2011/83/UE) e di e-commerce (dir.
2000/31/CE)
▫ Norme di conflitto uniformi in materia di legge applicabile
(reg. 593/2008) e di competenza giurisdizionale (reg.
44/2001, dal 10.1.2015 reg. 1215/2012)
• Diritto internazionale:
▫ Convenzioni sulla legge applicabile (Conv. Roma 1980, Conv.
Aja 1955 sulla vendita internazionale) o sulla giurisdizione
(Conv. Lugano 2007)
▫ Convenzioni di diritto uniforme (es.: Conv. Vienna 1980 sulla
vendita internazionale di merci)
• Diritto nazionale:
▫ Diritto sostanziale (armonizzato a livello europeo) e
processuale
▫ Norme sui conflitti di legge e di giurisdizione (legge n.
218/1995)
L’incidenza del diritto europeo
• La promozione dello sviluppo di forme di
commercio
transnazionale
«a
distanza»,
funzionale allo sviluppo del mercato interno è
stata oggetto di interventi legislativi dell‟Unione
anche risalenti
• Obiettivi:
▫ ridurre l‟incertezza legata alla possibile
diversità di legge applicabile
▫ offrire garanzie e tutele alle parti, specialmente
a quelle ritenute «deboli»
L’incidenza del diritto europeo
• Azioni europee:
▫ Norme uniformi sulla competenza giurisdizionale
(Conv. Bruxelles „68 – reg. 44/01 – reg. 1215/2012)
▫ Norme uniformi sulla legge applicabile (Conv. Roma
1980 – reg. 593/2008)
▫ Ravvicinamento delle norme sostanziali in materia di
tutela dei consumatori nei contratti conclusi fuori dei
locali commerciali e nei contratti a distanza (dir.
85/577, 97/7, 1999/44)
▫ Armonizzazione delle norme in materia di commercio
elettronico (dir. 2000/31)
▫ Armonizzazione delle norme in materia di contratti
conclusi da consumatori (dir. 2011/83)
Contratti di consumo «endoeuropei»
(Contratti tra un professionista ed un consumatore
entrambi stabiliti/residenti nell‟Unione)
• Quale legge si applica alla validità formale del contratto?
▫ Art. 11.4 reg. 593/2008: legge dello Stato di residenza
abituale del consumatore (armonizzata dalla direttiva
2011/83/UE)
• Quale legge regola il rapporto contrattuale ?
▫ Art. 6 reg. 593/2008: legge dello Stato di residenza abituale
del consumatore
se
il professionista «dirige con qualunque mezzo» la propria
attività commerciale verso lo Stato di residenza abituale del
consumatore
Contratti di consumo «endoeuropei»
• Quando un professionista «dirige» la propria
attività di e-commerce in un altro Stato ?
▫ Non è sufficiente la mera accessibilità del sito
dallo Stato di residenza del consumatore
▫ Deve risultare, da tutte le circostanze del caso, che
il professionista, prima della conclusione del
contratto, avesse manifestato la volontà di
«stabilire rapporti commerciali con consumatori
di uno o più Stati membri, tra cui quello sul
territorio del quale il consumatore è domiciliato»
(CGUE, 7.12.2010, C-585/08 e C-144/09,
Alpenhof)
Contratti di consumo «endoeuropei»
• Indizi rilevanti per valutare se il professionista
abbia diretto la propria attività in altro Stato:
▫ Uso di domini generici (.com/.ue/.net) o dello
stato del consumatore (.de, .fr, .be, .es, …)
▫ Predisposizione del sito in più lingue, uso di
diverse valute, previsione dei costi di spedizione in
specifici Paesi
▫ Uso dei servizi di un intermediario (es. trivago,
expedia…) che rivolge la propria attività verso più
Stati, quando il professionista conosce o avrebbe
dovuto conoscere tale circostanza
Contratti di consumo «endoeuropei»
• con eccezioni (art. 6.4 reg. 593/2008):
▫ contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti
al consumatore devono essere forniti esclusivamente
in un Paese diverso da quello in cui egli risiede
abitualmente ( es.: prenotazione alberghiera
all‟estero), inclusi servizi online (es.: acquisto spazio in
iCloud)
▫ contratti di trasporto (salvo viaggi «tutto compreso»)
▫ contratti aventi per oggetto un diritto reale
immobiliare o la locazione di un immobile (salvo
"multiproprietà")
▫ contratti relativi a strumenti finanziari
▫ contratti conclusi nell‟ambito di un sistema di
contrattazione finanziaria
Contratti di consumo «endoeuropei»
• Quando non si applica l'art. 6, trovano applicazione le norme
generali degli artt. 3, 4 e 11:
▫ Art. 11: validità formale regolata dalla legge dello Stato di
residenza di una delle parti o del luogo di conclusione del
contratto
▫ Art. 3: libertà di scelta:
 della legge dello Stato di residenza abituale dell'una o dell'altra
parte, salve le norme imperative del Paese con cui il contratto sia
esclusivamente collegato (art.3.3 reg.)
 della legge di uno Stato terzo, salve le norme imperative europee
applicabili nel Paese con cui il contratto sia esclusivamente
collegato (art. 3.4 reg.)
▫ Art. 4: criteri residuali in mancanza di scelta. Principio
generale: legge dello Stato di residenza abituale della parte che
deve eseguire la prestazione caratteristica (venditore,
prestatore di servizi), salvo un collegamento più stretto con un
altro Paese (art.4.3 reg.)
Contratti di consumo «endoeuropei»
• Quando si applica l‟art. 6, è possibile scegliere una
legge diversa da quella del Paese di residenza
abituale del consumatore mediante apposita
clausola contrattuale?
▫ Art. 6, par. 2: sì, tanto di un Paese UE che extra UE,
ma in ogni caso la scelta non vale a “privare il
consumatore delle «tutele» assicurategli dalle
disposizioni alle quali non è permesso derogare
convenzionalmente” (cc.dd. norme imperative) dalla
legge dello Stato di residenza abituale del consumatore
 La dir. 2011/83/UE ha armonizzato le norme a
protezione del consumatore in molti aspetti dei contratti
a distanza, vietando disposizioni nazionali più restrittive
(art. 4)
Contratti di consumo «endoeuropei»
• Qual è il giudice competente a decidere sulle
controversie?
▫ Art. 16 reg. 44/2001: per tutti i contratti conclusi
dal consumatore (salvo viaggi “tutto compreso”) vi
è una competenza giurisdizionale “asimmetrica”:
il consumatore può essere convenuto solo nello
Stato del suo domicilio, il professionista sia nello
Stato del suo domicilio/sede che in quello ove è
domiciliato il consumatore
▫ Deroghe ammesse solo a favore del consumatore
(art. 17)
Contratti di consumo «endoeuropei»
• Esempio di condizioni generali inefficaci nei confronti di un consumatore
presenti in siti di Commercio elettronico (Vistaprint):
Contratti di consumo «endoeuropei»
• Esempio di condizioni generali sostanzialmente conformi al diritto europeo
(Amazon.it):
Valida anche nei confronti di
un consumatore, a condizione
che la legge lussemburghese
non privi il consumatore delle
«tutele»
inderogabili
riconosciute al consumatore
dalla legge dello Stato di
residenza abituale (art. 6.2
reg. 593/2008)
Conforme all‟art. 17, n. 2) reg.
44/2001 (ulteriore foro dello
Stato di residenza)
Ambigua: giurisdizione «non
esclusiva» anche per i
professionisti? Applicabilità
criteri alternativi dell‟art. 5?
Contratti di consumo «transeuropei»
(Una soltanto delle parti è stabilita o domiciliata nella UE)
• Qual è la legge applicabile alla validità formale ed al
rapporto contrattuale?
Dipende da quale autorità giudiziaria è chiamata a
pronunciarsi:
▫ Se è un giudice europeo, applicherà il reg. 593/2008, in
quanto di portata cc.dd. «universale»:
 Validità formale: legge dello Stato di residenza abituale del
consumatore se è applicabile l'art. 6 (art. 11) → applicabile
anche alla forma degli eventuali accordi sulla scelta di legge
(art. 3)
 Rapporti contrattuali: se si applica l'art. 6 → legge dello Stato
(anche extra UE) di residenza abituale del consumatore,
altrimenti si applicano gli artt. 3 e 4. Le norme europee di
tutela del consumatore possono considerarsi norme
di applicazione necessaria ?
Contratti di consumo «transeuropei»
▫ Se è un giudice di un Paese extra UE, competente
in base alle proprie regole nazionali sulla
giurisdizione, applicherà le norme di conflitto del
proprio Paese per individuare la legge applicabile
 Solo nel caso di rinvio alla legge di uno Stato UE si
applicherà il diritto materiale armonizzato o il reg.
593/2008  Art. 6 o art. 4
 Altrimenti, nel caso di applicazione di altra legge
materiale, potrebbe porsi il problema della
riconoscibilità delle decisione straniera in un Paese
UE in base alle regole interne (non armonizzate: es.
art. 64 l. n.218/1995)
Contratti di consumo «transeuropei»
• È possibile scegliere una legge diversa?
▫ Se si applica il reg. 593/2008, si (art. 6, par. 2), ma è
fatta salva la maggiore protezione accordata al
consumatore dalla legge dello Stato di residenza
abituale → occorre valutare l'intero ordinamento di
quello Stato
▫ Se trovano applicazione norme di conflitto locali,
l'eventuale accordo di scelta di legge potrebbe non
essere ammesso
▫ Se il consumatore risiede all‟estero, occorre verificare
se la conclusione di clausole di scelta di legge sia
ammessa anche in forma «point and click» oppure se
sia richiesta forma speciale
Contratti di consumo «transeuropei»
• Qual è il giudice competente a risolvere le
controversie sorte in relazione al contratto?
▫ Il consumatore domiciliato nella UE può convenire in
giudizio il professionista stabilito extra UE davanti al
giudice del proprio Paese UE di domicilio (artt. 6.1 e 18
reg.)
▫ Il professionista stabilito nella UE può convenire in
giudizio il consumatore domiciliato extra UE solo sulla
base di clausola di scelta del foro (ammissibile ex art. 4
l. n. 218/1995 senza limiti anche nei confronti dei
consumatori), sempre che sia stata formulata nel
rispetto della legge applicabile
Esempio di clausole in contratti di
consumo «transeuropei»
• Se un consumatore domiciliato nella UE acquista su amazon.com, quali
condizioni potrebbero essere inefficaci?
▫ DISPUTES: Any dispute or claim relating in any way to your use of any
Amazon Service, or to any products or services sold or
distributed by Amazon or through Amazon.com will be
resolved by binding arbitration, rather than in court, except that you
may assert claims in small claims court if your claims qualify. The Federal
Arbitration Act and federal arbitration law apply to this agreement.
▫ APPLICABLE LAW: By using any Amazon Service, you agree that the
Federal Arbitration Act, applicable federal law, and the laws of the state of
Washington, without regard to principles of conflict of laws, will govern
these Conditions of Use and any dispute of any sort that might arise
between you and Amazon.
• V. arbitration exclusion anche nel considerando (12) e all‟art. 1, par. 2,
lett. d) reg. 1215/2012, oltre che nel reg. 44/2001.
• Clausola arbitrale vessatoria in base al diritto materiale armonizzato (art.
33.2 lett. t) Codice del consumo ?
• Competenza esclusiva del collegio arbitrale sulla loro validità o rilevabilità
d‟ufficio da parte del giudice adito italiano ex art. 36.3 Codice del
consumo ?
Esempio di clausole in contratti di
consumo «transeuropei»
• Se un consumatore italiano acquista su amazon.com, quali
condizioni potrebbero essere inefficaci?
▫ Si applica l‟art. 6 del reg. 593/2008? Potrebbe dubitarsi del fatto
che Amazon.com “diriga” la propria attività anche verso l‟Italia,
in quanto vi è versione Amazon.it localizzata e specifica per
l‟Italia (con condizioni generali diverse)  applicazione dell‟art. 3
▫ Art. 3: l‟accordo di scelta di legge a favore delle leggi federali e
dello Stato di Washington è valido
▫ Se il consumatore è domiciliato in Italia, può invocare la
giurisdizione italiana (art. 3.2 l. 218/1995), ma potrebbe essere
eccepita la sussistenza della clausola compromissoria, valida
secondo la legge applicabile  sarebbe possibile sostenere che la
disposizione che sancisce la nullità di clausole unilaterali
“vessatorie” che limitano la possibilità di adire l‟autorità
giudiziaria sia “norma di applicazione necessaria” o contraria
all‟ordine pubblico?
(segue) esempio di clausole in
contratti di consumo «transeuropei»
• Art. 9 reg. 593/2008 (norme di applicazione necessaria):
▫ 1. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui
rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi
interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o
economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le
situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione,
qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il
presente regolamento.
▫ 2. Le disposizioni del presente regolamento non ostano
all‟applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del
foro.
• Art. 21 reg. 593/2008 (ordine pubblico):
▫ L‟applicazione di una norma della legge di un paese designata dal
presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale
applicazione risulti manifestamente incompatibile con
l’ordine pubblico del foro.
• La valenza «pubblicistica» delle norme sui contratti di consumo
giustifica la loro applicazione anche a contratti regolati dalla
legge di un Paese terzo?