apertura di credito in conto corrente per il credito al consumo

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apertura di credito in conto corrente per il credito al consumo
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO
Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi
Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ)
Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8
Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762
FOGLIO INFORMATIVO
relativo a:
APERTURA DI CREDITO ORDINARIA IN CONTO CORRENTE
PER IL CREDITO AL CONSUMO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello – Società Cooperativa
Sede legale:
Telefono:
Fax:
Email:
Registro delle Imprese:
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia con numero:
Iscritta all’Albo delle società cooperative numero:
Codice ABI
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:
Via Roma, 81/83 – 85024 Lavello (PZ)
0972 83626 – 0972 86404
Fax: 0972 83416
[email protected]
CCIAA di Potenza n. PZ62975
4919
A166295
08554
Fondo di Garanzia dei Depositanti del
Credito Cooperativo
Fondo Istituzionale di Garanzia
Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
del Credito Cooperativo
Fondo Nazionale di Garanzia.
CHE COS’È L’APERTURA DI CREDITO ORDINARIA IN CONTO CORRENTE PER IL
CREDITO AL CONSUMO
L’apertura di credito ordinaria in conto corrente per il Credito al Consumo è concessa a
cliente, persona fisica, che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta (cosiddetto consumatore) che ottiene finanziamento di importo pari o
superiore a € 200,00 o pari o inferiore ad € 75.000,00.
L’apertura di credito permette al cliente di avere a disposizione, a tempo determinato o
indeterminato, una somma di denaro.
aggiornato al 31 Luglio 2015
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Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762
Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è
obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento).
Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo
stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti
per il superamento del fido concesso.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in
una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi
versamenti, bonifici, accrediti.
Sulla differenza tra la somma di fido effettivamente utilizzata e la normale disponibilità del conto, il
cliente corrisponderà alla banca gli interessi passivi pattuiti.
Tra i principali rischi, il cliente deve tenere presente la variazione in senso sfavorevole delle
condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove
contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale,
comunitario o internazionale.
NFORMAZIONI SULLA BANCA
CONDIZIONI ECONOMICHE
HE COS’È IL CONTONTE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a
carico del cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio
informativo.
CARATTERISTICHE
Importo massimo finanziabile
€ 75.000,00
INTERESSI DEBITORI
Tasso di interesse debitore annuo massimo
indicizzato per utilizzi nei limiti del fido
concesso
- parametro di indicizzazione
aggiornato al 31 Luglio 2015
TASSO B.C.E. – BANCA CENTRALE
EUROPEA
Tasso Ufficiale di Riferimento definito dalla
Banca
Centrale
Europea
(BCE).
E' l'indice di riferimento bancario europeo.
Viene determinato dalla Banca Centrale Europea
e viene applicato dalla stessa BCE come tasso
d'interesse nelle manovre di rifinanziamento alle
banche d'Europa. Questo tasso definisce
l'andamento del costo del denaro e di
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Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762
conseguenza in base al suo valore vengono
stabiliti tutti gli altri tassi d'interesse.
- valore attuale del parametro
0,050000% - il tasso di interesse è variato con
decorrenza 10/09/2014.
Il tasso BCE, che è il tasso sulle operazioni di
rifinanziamento principale determinato dalla
BCE – Banca Centrale Europea, è stato rilevato
dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno di
decorrenza dello stesso.
- spread
+ 7,40000% Dipendenti Enti/Pensionati
+ 6,90000% Conto Giovani Only Web
- Floor/Tasso debitore nominale minimo
per utilizzi nei limiti del fido concesso
8,60000% Dipendenti Enti/Pensionati
7,90000% Conto Giovani Only Web
Tasso debitore annuo nominale sulle somme
utilizzate
8,60000% Dipendenti Enti/Pensionati
7,90000% Conto Giovani Only Web
Tasso debitore annuo effettivo sulle somme
utilizzate
8,78000% Dipendenti Enti/Pensionati
8,05000% Conto Giovani Only Web
Tasso di interesse debitore annuo massimo
indicizzato per utilizzi oltre i limiti del fido
concesso
- parametro di indicizzazione
aggiornato al 31 Luglio 2015
TASSO B.C.E. – BANCA CENTRALE
EUROPEA
Tasso Ufficiale di Riferimento definito dalla
Banca
Centrale
Europea
(BCE).
E' l'indice di riferimento bancario europeo.
Viene determinato dalla Banca Centrale Europea
e viene applicato dalla stessa BCE come tasso
d'interesse nelle manovre di rifinanziamento alle
banche d'Europa. Questo tasso definisce
l'andamento del costo del denaro e di
conseguenza in base al suo valore vengono
stabiliti tutti gli altri tassi d'interesse.
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Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762
- valore attuale del parametro
0,050000% - il tasso di interesse è variato con
decorrenza 10/09/2014.
Il tasso BCE, che è il tasso sulle operazioni di
rifinanziamento principale determinato dalla
BCE – Banca Centrale Europea, è stato rilevato
dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno di
decorrenza dello stesso.
- spread
+10,40000% Dipendenti Enti/Pensionati
+ 9,000000% Conto Giovani Only Web
- Floor/Tasso debitore nominale minimo
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso
11,60000% Dipendenti Enti/Pensionati
9,500000% Conto Giovani Only Web
Tasso debitore annuo nominale sulle somme
utilizzate
11,60000% Dipendenti Enti/Pensionati
9,50000% Conto Giovani Only Web
Tasso debitore annuo effettivo sulle somme
utilizzate
11,93000% Dipendenti Enti/Pensionati
9,720000% Conto Giovani Only Web
Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi
oltre il limite dell’ affidamento concesso sono
calcolati sull’ammontare e per la durata dello
sconfinamento per valuta, nel caso in cui il
saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino
contestualmente
sconfinanti.
Se
lo
sconfinamento è solo sul saldo per valuta
vengono calcolati gli interessi debitori previsti
per l’utilizzo entro il limite del fido
Tasso annuo massimo indicizzato per interessi
di mora
(per utilizzi a debito del conto corrente 3 punti % in più del tasso contrattuale minimo
eccezionalmente consentiti, in assenza di fido o debitore in vigore al momento della mora
oltre lo scoperto concesso)
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- parametro di indicizzazione
TASSO B.C.E. – BANCA CENTRALE
EUROPEA
Tasso Ufficiale di Riferimento definito dalla
Banca
Centrale
Europea
(BCE).
E' l'indice di riferimento bancario europeo.
Viene determinato dalla Banca Centrale Europea
e viene applicato dalla stessa BCE come tasso
d'interesse nelle manovre di rifinanziamento alle
banche d'Europa. Questo tasso definisce
l'andamento del costo del denaro e di
conseguenza in base al suo valore vengono
stabiliti tutti gli altri tassi d'interesse.
- valore attuale del parametro
0,050000% - il tasso di interesse è variato con
decorrenza 10/09/2014.
Il tasso BCE, che è il tasso sulle operazioni di
rifinanziamento principale determinato dalla
BCE – Banca Centrale Europea, è stato rilevato
dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno di
decorrenza dello stesso.
- spread
+ 10,40% Dipendenti Enti/Pensionati
+ 9,90% Conto Giovani Only Web
Floor/Tasso debitore nominale minimo per
interessi di mora
11,60% Dipendenti Enti/Pensionati
10,90% Conto Giovani Only Web
Tasso annuo nominale indicizzato per interessi
di mora
11,60% Dipendenti Enti/Pensionati
10,90% Giovani only web
Tasso annuo indicizzato effettivo sulle somme
utilizzate
11,93% Dipendenti Enti/Pensionati
11,19% Giovani only web
Gli interessi debitori previsti per gli
sconfinamenti in assenza di fido sono calcolati
sull’ammontare e per la durata dello
sconfinamento per valuta, nel caso in cui il
saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino
contestualmente di segno negativo.
Gli interessi sono liquidati con periodicità
semestrale e comunque all’atto dell’estinzione
del rapporto.
Capitalizzazione
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Gli interessi sono calcolati con riferimento
all’anno civile (365 giorni).
Se il tasso è indicizzato, gli interessi possono
essere calcolati osservando il criterio dell’anno
commerciale (360 giorni).
Modalità di calcolo degli interessi
IMPORTI MASSIMI DI SPESE
spese collegate all’erogazione del credito
(visure, accesso a base dati, ecc.)
Non previste
invio comunicazioni periodiche
- in modalità cartacea
- on-line
invio altre comunicazioni
invio
altre
comunicazioni
mediante
raccomandata
Rimborso spese per copia documentazione e
ricerche d’archivio
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,00
€ 5,00
Spese amministrative commisurate ai costi di
produzione sostenuti dalla Banca per ogni copia di
documento richiesto distinto per tipologia (oltre ad
eventuali spese postali):
- Contabile operazione
Fino al 2° anno precedente
€ 5,00
Dal 3° al 10° anno precedente
€ 10,00
€ 20,00
Spese per rilascio Referenze Bancarie
COMMISSIONI
Commissione sul Fido Accordato (CFA)
La Commissione sul Fido Accordato, quale
corrispettivo per il servizio di messa a
disposizione di fondi, viene applicata sull’intero
importo del fido accordato, a prescindere
dall’effettivo utilizzo.
Viene addebitata trimestralmente e calcolata
moltiplicando la somma messa a disposizione
del cliente nel trimestre per l’aliquota di seguito
indicata:
0,45% trimestrale
Ove la somma sia messa a disposizione del
cliente per una durata inferiore al trimestre,
l’importo
della
commissione
viene
proporzionalmente
ridotto;
il
trimestre
considerato coincide con quello solare, quindi
con termine, rispettivamente alla fine di marzo,
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giugno, settembre e dicembre di ciascun anno.
La pattuizione relativa alla commissione
sull’accordato ha durata pari a quella
dell’affidamento sopra specificato, salva la
facoltà di recesso in qualsiasi momento da parte
del cliente e salva, comunque, la facoltà della
banca di variare unilateralmente le presenti
condizioni in conformità a quanto previsto
dall’art. 118 del D. Lgs. 385/1993, ove tale
previsione sia ritenuta conforme alla legge.
Commissione di istruttoria veloce (CIV)
La commissione di istruttoria veloce, addebitata
su base trimestrale, si applica – nelle misure e
con le modalità qui indicate – a condizione che,
nell’arco del trimestre, si generino, per effetto di
uno o più addebiti, sconfinamenti o incrementi
di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al
saldo disponibile di fine giornata.
€ 12,00
applicata con modalità ‘una tantum’ ossia,
indipendentemente
dal
numero
degli
sconfinamenti, viene determinata in funzione dei
costi di una sola istruttoria e applicata una volta
nel trimestre prendendo a base lo sconfinamento
Per il cliente che riveste la qualifica di più alto .
consumatore la CIV non è inoltre dovuta nel
caso in cui, lo sconfinamento, anche derivante
da
più
addebiti,
non
supera
contemporaneamente - l’importo complessivo di
500 euro e - la durata di 7 giorni consecutivi.
La commissione viene applicata con modalità
‘una tantum’ ossia, indipendentemente dal
numero degli sconfinamenti, viene determinata
in funzione dei costi di una sola istruttoria e
applicata una volta nel trimestre prendendo a
base lo sconfinamento più alto.
La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui
la banca, in base alle proprie procedure interne,
prima di autorizzare lo sconfinamento svolge
un’istruttoria veloce.
Dovuta su tutte le operazioni che prevedono
richieste di scoperti, utilizzi di fondi oltre il
limite della provvista esistente sul conto,
sconfinamenti, ovvero utilizzi di fondi in
eccedenza rispetto al limite degli affidamenti
Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce
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accordati eccettuate le esenzioni in appresso
declinate.
Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce:
• pagamento titoli e effetti;
• esecuzione di ordini e disposizioni di
pagamento;
• pagamento deleghe fiscali;
• acquisto di strumenti finanziari;
• giroconto fra c/ordinari e c/anticipi;
• prelevamento contanti allo sportello;
• ed ogni altro addebito consentito, previa
valutazione del personale preposto, dalla
banca.
La casistica non ricomprende i casi in cui non
viene svolta alcuna attività di istruttoria perché
l’addebito non è oggetto di valutazione
preventiva da parte della banca, la quale non lo
può rifiutare.
Tali casi risultano così dettagliati:
• addebito di insoluti;
• addebiti conseguenti a prelevamenti
ATM ;
• addebiti conseguenti a pagamenti POS;
addebiti per utilizzo Carte di Credito con rischio
a carico banca.
La CIV non è comunque dovuta se:
Esenzioni
a) lo sconfinamento ha avuto luogo per
effettuare un pagamento nei confronti della
banca ossia nei seguenti casi:
• addebito delle competenze rivenienti da
liquidazioni periodiche;
• pagamento rata mutuo erogato dalla
stessa banca.
b) lo sconfinamento, anche derivante da più
addebiti, non supera contemporaneamente:
• l’ importo complessivo di 500 euro;
• la durata di 7 giorni consecutivi.
L’esenzione di cui al punto b) si applica una
sola volta per trimestre e solo in favore dei
consumatori.
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ALTRI ONERI
Nessuna
a carico del cliente
Altre spese
Imposte e tasse presenti e future
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui
prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi
accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.
Per sapere quanto può costare il fido, prima di firmare il contratto, è necessario leggere il
documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori o il documento informativo
relativo all’apertura di credito.
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE PER AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE (TAEG)
QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO
Nella tabella sottostante si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività
indicate da Banca d’Italia; pertanto i calcoli riferiti alla realtà del singolo cliente presso la Banca
possono differire relativamente al comportamento individuale.
Resta inteso che in nessun caso la Banca applicherà condizioni di tasso, commissioni e spese tali da
determinare un tasso effettivo globale superiore a quello consentito dalla normativa tempo per tempo
vigente.
E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze,
utilizzando l’algoritmo pubblicato sul sito internet della Banca www.bcclavello.it
Nel primo esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Si presuppone
che l’importo totale del fido accordato sia prelevato per intero e per l’intera durata del contratto di credito.
Se la durata dell’apertura di credito non è nota, il tasso annuo effettivo globale è calcolato in base
all’assunto che la durata del credito sia di tre mesi.
Il secondo esempio è stato formulato utilizzando come parametro di riferimento l’importo mediamente
concesso ai consumatori in relazione a tale tipologia di finanziamento pubblicizzata.
IPOTESI
Esempio 1
Accordato: 1.500 euro
Contratto con durata
determinata e commissione sul fido
accordato
Durata: 3 mesi
aggiornato al 31 Luglio 2015
Tasso debitore nominale
annuo minimo: 8,60%
Commissione
sul
fido
accordato:
0,45%
trimestrali, 1,80% su base
annua
9
Interessi,
su
base
trimestrale: 32,25 euro
Commissione per la
messa a disposizione dei
fondi, su base trimestrale:
6,75 euro
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Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762
Utilizzato: 1.500 euro per
tutta la durata
Esempio 2
Accordato: 5.000 euro
Contratto con durata
determinata e commissione sul fido
accordato
Durata: 3 mesi
Utilizzato: 5.000 euro per
tutta la durata
Spese collegate
all’ erogazione del credito:
0,00 euro una tantum
Altre spese: Non previste
Tasso debitore nominale
annuo minimo: 8,60%
Commissione
sul
fido
accordato:
0,45%
trimestrali, 1,80% su base
annua
Spese collegate
all’ erogazione del credito:
0,00 euro una tantum
Altre spese: Non Previste
Spese,
su
base
trimestrale: euro zero
TAEG = 10,81%
Interessi,
su
base
trimestrale: 107,50 euro
Commissione per la
messa a disposizione dei
fondi, su base annua:
22,50 euro
Spese,
su
base
trimestrale: euro zero
TAEG = 10,81%
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n.
108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in
filiale e sul sito internet della Banca www.bcclavello.it.
Il tasso applicato all’operazione non potrà in ogni caso superare la soglia del tasso usura così come
determinato trimestralmente dalla Banca d’Italia; qualora dovesse superare detta soglia il tasso
applicato verrà riportato al di sotto della medesima.
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi,
prezzi e ogni altra condizione prevista dal contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per
iscritto al cliente la variazione con un preavviso minimo di 2 mesi e indicare il motivo che giustifica
la modifica. La variazione si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto
entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di chiusura, il cliente ha diritto
all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Se l’apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante
comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a
trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica –
pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per
gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 5 giorni.
Se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in
qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 5 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo
le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto
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utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il
contratto anche senza preavviso.
Indipendentemente dal fatto che l’apertura di credito è concessa a tempo determinato o
indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando
contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
La banca, tenuto conto del tempo necessario per la chiusura di tutti i servizi accessori legati al
rapporto principale, completa le formalità inerenti alla chiusura del rapporto contrattuale entro n. 30
giorni dalla data di efficacia del recesso comunicato dal cliente, salvo l'obbligo per il cliente di
precostituire i fondi motivatamente richiesti dalla banca per chiudere partite eventualmente ancora
sospese.
Pubblicità e trasparenza delle condizioni
La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla
trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.
Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed
applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità
di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei punti successivi.
Il cliente può presentare un reclamo alla Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami
disponibile presso le Filiali, per lettera raccomandata a/r indirizzata a Ufficio Reclami – Via Roma
81/82 – 85024 Lavello (PZ) o inviando una richiesta e-mail all’indirizzo: [email protected]
La Banca è obbligata a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni - prima di adire l’autorità
giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei
successivi commi.
1. Arbitro bancario e finanziario (ABF)
- Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore
non superiore a 100.000 euro, con esclusione dei servizi di investimento.
- Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà
indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.
- Controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M.
13 Dicembre 2001, n° 456, emanato in attuazione del D.Lgs. 28 luglio 2000, n° 253.
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it ,
chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
aggiornato al 31 Luglio 2015
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO
Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi
Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ)
Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8
Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762
2. Ombudsman – Giurì Bancario
- Controversie relative a servizi di investimento.
- Controversie relative a bonifici transfrontalieri.
3. Conciliatore Bancario e Finanziario
Controversie relative alle materie attinenti l’operatività degli intermediari, bancari e
finanziari. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di
conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al
Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero
della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito
internet www.conciliatorebancario.it.
Per ulteriori informazioni inerenti all’Ombudsman-Giurì Bancario e al Conciliatore BancarioFinanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o chiedere alla Banca. Per sapere
come ricorrere si può consultare il “Regolamento di procedura per la conciliazione” reperibile
presso gli sportelli della Banca e sul sito internet della Banca www.bcclavello.it
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di
rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente nel caso in cui la conciliazione
si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce
il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente,
pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all’art. 5,
comma 1, del D.Lgs. 28/2010, innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al
comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario secondo la
procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche
successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso
dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Tasso di interesse
debitore
Periodicità di
capitalizzazione
degli interessi
TASSO BCE (TUR)
Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi
finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in
conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto
contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi
debitori e creditori.
Tasso BCE (TUR): Tasso Ufficiale di Riferimento definito dalla Banca
Centrale Europea (BCE). E' l'indice di riferimento bancario europeo.
Viene determinato dalla Banca Centrale Europea e viene applicato dalla
stessa BCE come tasso d'interesse nelle manovre di rifinanziamento alle
banche d'Europa. Questo tasso definisce l'andamento del costo del denaro e
aggiornato al 31 Luglio 2015
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO
Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi
Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ)
Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8
Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762
di conseguenza in base al suo valore vengono stabiliti tutti gli altri tassi
d'interesse
Tasso di interesse di
mora
Commissione di
massimo scoperto
Commissione
sull’accordato
Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle
somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di
apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Commissione percentuale applicata dalla Banca, nel periodo di tempo
corrispondente alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, sul
massimo saldo debitore, comunque entro il limite del fido concesso, qualora
il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o
superiore a trenta giorni.
Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente
riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’
calcolata sull’importo medio dell’affidamento concesso al cliente nel
periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.
Tasso annuo
effettivo globale
(TAEG)
Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua,
dell’importo totale del credito.
Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.
Tasso effettivo
globale medio
(TEGM)
Valuta
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze come previsto dalla Legge sull’Usura. Ai fini della
determinazione delle soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi
usurari ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96 e del d.l. 70/2011 (convertito
con modificazioni dalla legge 106/2011), ai tassi medi rilevati, con
riferimento alla categoria delle aperture di credito in conto corrente,
aumentati di un quarto si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti
percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8
punti percentuali.
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Revisione periodica
analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto .
aggiornato al 31 Luglio 2015
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