Foglio Informativo - Servizio di richiesta documenti e ricerche di

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Foglio Informativo - Servizio di richiesta documenti e ricerche di
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO
Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi
Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ)
Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8
Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762
FOGLIO INFORMATIVO
relativo a:
SERVIZIO
DI
RILASCIO
CERTIFICAZIONI
COPIA
DOCUMENTAZIONE,
DICHIARAZIONI,
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello – Società Cooperativa
Sede legale:
Telefono:
Fax:
Email:
Registro delle Imprese:
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia con numero:
Iscritta all’Albo delle società cooperative numero:
Codice ABI
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:
CHE COS’È IL
SERVIZIO DI
DICHIARAZIONI, CERTIFICAZIONI
Via Roma, 81/83 – 85024 Lavello (PZ)
0972 83626 – 0972 86404
Fax: 0972 83416
[email protected]
CCIAA di Potenza n. PZ62975
4919
A166295
08554
Fondo di Garanzia dei Depositanti
del Credito Cooperativo
Fondo Istituzionale di Garanzia
Fondo
di
Garanzia
degli
Obbligazionisti
del
Credito
Cooperativo
Fondo Nazionale di Garanzia.
RILASCIO
COPIA
DOCUMENTAZIONE,
I servizi riportati nel presente foglio informativo sono a sé stanti, non fanno parte di prodotti
specifici e non risultano regolati da alcun contratto o accordo scritto, ma rivengono da richieste che
il cliente può avanzare alla Banca direttamente allo sportello o che nascono in conseguenza della
prestazione di altri servizi.
Il servizio di richiesta di copia di documentazione prevede che la Banca fornisca, entro un termine
congruo e comunque non oltre 90 giorni, al cliente che lo richieda o agli aventi diritto (ad es. eredi)
copia della documentazione inerente le operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni.
Il servizio prevede che al cliente possano essere addebitati solo i costi di produzione della
documentazione richiesta.
In ogni caso, al momento della richiesta, verrà fornito al cliente un preventivo del costo che dovrà
sostenere per ottenere la documentazione richiesta. Il preventivo deve essere accettato per iscritto
dal cliente.
aggiornato al 15 Settembre 2014
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO
Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi
Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ)
Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8
Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762
IMPORTI MASSIMI
VOCI DI COSTO
Richiesta documenti e ricerche di archivio: 1
Spese amministrative commisurate ai costi di produzione sostenuti dalla Banca per ogni copia di
documento richiesto distinto per tipologia (oltre ad eventuali spese postali) sia in forma cartacea che
elettronica:
Copia di estratti conto anno in corso allo sportello
Gratuita
Copia di estratti conto anni precedenti
€ 5,00 per estratto
Copia contabili archiviate nella documentazione di cassa
- Contabile operazione
Fino al 2° anno precedente
Dal 3° al 10° anno precedente
€ 5,00
€ 10,00
Fotocopie assegni
€ 5,00
Spese per copia documentazione
€ 10,00 per ciascun documento
Dichiarazioni
Dichiarazione di sussistenza rapporti ai fini successori
€ 10,00
Rilascio certificazioni, dichiarazioni bancarie in genere - importo pari
ai costi sostenuti
€ 10,00
Certificazioni
Certificazione interessi passivi
Gratuita
Rilascio Referenze Bancarie
€ 20,00
Altro
Spese di informativa precontrattuale
Gratuita
Possono venire a determinarsi eventuali ulteriori costi connessi all’intervento di soggetti terzi, Poiché taluni costi dei
soggetti terzi non sono quantificabili, viene sottolineato che, alla presenza di oneri richiesti da corrispondenti (ad
esempio Banche corrispondenti, Confidi e Consorzi di garanzia, Archivio Esternalizzato, si tratta di oneri quantificabili
solo al momento della richiesta del cliente.
aggiornato al 15 Settembre 2014
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO
Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi
Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ)
Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8
Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762
RECESSO E RECLAMI
Pubblicità e trasparenza delle condizioni
La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla
trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.
Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed
applicazione del presente servizio, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità
di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei punti successivi.
Il cliente può presentare un reclamo alla Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami
disponibile presso le Filiali, per lettera raccomandata a/r indirizzata a Ufficio Reclami – Via Roma
81/82 – 85024 Lavello (PZ) o inviando una richiesta e-mail all’indirizzo: [email protected]
La Banca è obbligata a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni - prima di adire l’autorità
giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei
successivi commi.
1. Arbitro bancario e finanziario (ABF)
• Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore
non superiore a 100.000 euro, con esclusione dei servizi di investimento.
• Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà
indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.
• Controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M.
13 Dicembre 2001, n° 456, emanato in attuazione del D.Lgs. 28 luglio 2000, n° 253.
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure consultare l’apposita “Guida” disponibile
presso le filiali della Banca e sul sito internet della Banca www.bcclavello.it
2. Ombudsman – Giurì Bancario (gestito dal conciliatore Bancario Finanziario),con sede in Via
delle Botteghe Oscure n. 54 – 00186 Roma.
• Controversie relative a servizi di investimento; se è richiesta la corresponsione di una
somma di denaro, quest’ultima non deve superare 100.000 euro.
• Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà
indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.
• Controversie relative a bonifici transfrontalieri.
3. Conciliatore Bancario e Finanziario
Controversie relative alle materie attinenti l’operatività degli intermediari, bancari e
finanziari. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO
Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi
Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ)
Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8
Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762
conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al
Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero
della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito
internet www.conciliatorebancario.it.
Per ulteriori informazioni inerenti all’Ombudsman-Giurì Bancario e al Conciliatore BancarioFinanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o chiedere alla Banca. Per sapere
come ricorrere si può consultare il “Regolamento di procedura per la conciliazione” reperibile
presso gli sportelli della Banca e sul sito internet della Banca www.bcclavello.it
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di
rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente nel caso in cui la conciliazione
si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce
il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente,
pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all’art. 5,
comma 1, del D.Lgs. 28/2010, innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al
comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario secondo la
procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche
successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso
dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Costo per documento
Il costo “per documento” si intende a prescindere dal numero di
pagine che lo compongono.
Ad esempio: un estratto conto relativo ad un periodo, anche se
consta di più pagine è considerato singolo documento
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