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Paola Minghetti, Marcello Marchetti Legislazione Farmaceutica Ottava edizione ISBN 978-88-08-18186-2 Aggiornamenti del giugno 2015 Capitolo 3 CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE FARMACIE E SISTEMA DI TERRITORIALIZZAZIONE PAGINA 182: prima del paragrafo 3.4, dopo il paragrafo che termina con “…amministrativa al commercio.”, aggiungere il seguente testo: Gli ultimi atti normativi hanno previsto con la decisione del 2015, n. 521, che è possibile l’istituzione di più di un dispensario farmaceutico stagionale in un Comune; alla base di tale decisione vi è il fatto che la Legge n. 221/1968 non pone dei limiti riguardo il numero di dispensari che si possono aprire stagionalmente e che in ogni caso deve essere favorito l’accesso ai medicamenti da parte del paziente. Capitolo 6 NORME RELATIVE ALLA PRODUZIONE E AL COMMERCIO DEI MEDICINALI PER USO UMANO PAGINA 352: a sei righe dal fondo della pagina, alla fine del paragrafo che termina con “…di determinate sostanze”, aggiungere il seguente testo: (un recente esempio è rappresentato dal divieto di prescrizione, da parte dei medici, e di preparazione, da parte dei farmacisti, di preparati magistrali contenti fenilpropanolamina emanato con Decreto del Ministero della salute del 20 maggio 2015: “Divieto di prescrizione di medicinali galenici e preparazioni contenenti il principio attivo della fenilpropanolamina/norefedrina”). Capitolo 13 NORME RIGUARDANTI IL SETTORE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE, COMPRESI ALCOLI E ZUCCHERI PAGINA 659: eliminare le righe dalla quinta alla decima del paragrafo intitolato “Vitamine e Minerali” (da “Poiché questi ultimi…” a “…bensì come medicinale.”) e sostituirle con il seguente testo: Fino al febbraio 2015 gli apporti giornalieri di vitamine e minerali ammessi negli integratori alimentari dovevano essere compresi tra il 30% e il 150% del valore di riferimento (ad eccezione della vitamina E e della vitamina C dove invece era ammesso fino al 300% del valore di riferimento). Attualmente il Ministero della salute ha emanato dei nuovi apporti giornalieri massimi di vitamine e minerali (si vedano in proposito le pagine seguenti di questo PDF), definendo inoltre anche l'apporto minimo di assunzione giornaliera che non deve essere inferiore al 15% dei valori di riferimento riportati nell'allegato XIII del Reg. (UE) 1169/2011. Il superamento di queste soglie potrebbe portare a definire un prodotto alimentare non più come integratore bensì come medicinale. Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE - UFFICIO IV EX DGSAN Apporti giornalieri di vitamine e minerali ammessi negli integratori alimentari Revisione febbraio 2015 vitamine apporto massimo vitamina A vitamina D vitamina E vitamina K vitamina C tiamina (vitamina B1) riboflavina (vitamina B2) niacina vitamina B6 acido folico vitamina B12 biotina acido pantotenico beta carotene mcg mcg mg mcg mg mg mg mg mg mcg mcg mg mg mg minerali apporto massimo potassio cloro calcio fosforo magnesio ferro zinco rame manganese fluoro selenio cromo molibdeno iodio boro sodio silicio non definito non definito mg 1200 mg 1200 mg 450 mg 30 mg 12,5 mg 2 mg 10 mg 4 mcg 83 mcg 200 mcg 100 mcg 225 mg 3,6 non definito non definito 1200 25 60 105 1000 25 25 48 9,5 400 33 0,450 18 7,5 L’apporto minimo di vitamine e minerali con la quantità di assunzione giornaliera indicata in etichetta non deve essere inferiore al 15% dei valori nutritivi di riferimento (VNR), o “nutrient reference values” (NRVs) riportati nell’allegato XIII, parte A, punto 1 del Regolamento (UE) 1169/2011. Per il fluoro, considerati i fabbisogni dei bambini entro i tre anni di età, è ammesso un apporto minimo pari a 0,25 mg pur se inferiore al 15% dei VNR. Per il boro, per il quale non è previsto un VNR, l’apporto minimo non deve essere inferiore a 0,23 mg. In etichetta il tenore ponderale di vitamine e minerali sulla quantità di assunzione giornaliera va espresso anche come percentuale del VNR ove previsto.