Italiani all`estero, notifiche doc Una nota di Equitalia esclude la

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Italiani all`estero, notifiche doc Una nota di Equitalia esclude la
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ItaliaOggi
Numero 227, pag. 28 del 24/9/2009
Autore: di Andrea Seperso e Gianni Macheda
Italiani all'estero, notifiche doc
Una nota di Equitalia esclude la possibilità di fare ricorso al deposito all'albo comunale
Tre canali per le cartelle: convenzioni, consolati, lettera
Italiani all'estero, notifiche tributarie con regole certe. La consegna delle cartelle di pagamento ai
cittadini iscritti all'Aire deve avvenire secondo le modalità stabilite da eventuali convenzioni
internazionali. In subordine attraverso il ricorso alle autorità diplomatiche o consolari, e infine,
ma solo in via residuale, mediante a spedizione di una copia al destinatario a mezzo raccomandata
A.R. all'indirizzo estero. Con una nota interna dello scorso 18 agosto 2009, Equitalia spa esclude
quindi la possibilità di fare ancora ricorso all'art. 60 del dpr n. 600/73 e quindi notificare l'atto
tributario all'indirizzo corrispondente al domicilio fiscale del contribuente mediante il deposito di
copia della cartella nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo dello stesso
comune. Tale nuova procedura è riferibile agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.
366/2007 la quale si è pronunciata nel senso dell'illegittimità costituzionale degli articoli 58,
comma 1 e secondo periodo del comma 2, e 60, comma 1, lettere c), e) ed f), del dpr 600/73. La
medesima pronuncia ha statuito, quindi, che la notifica all'estero deve avvenire con la procedura
di cui all'art. 142 cpc.
La modalità pratica. A seguito della citata pronuncia del giudice delle leggi, la nuova procedura di
notifica all'estero, in mancanza della comunicazione di domicilio estero fornito dallo stesso
contribuente, di cui all'art. 60, primo comma, lettera e-bis), del dpr n. 600/1973 e sempre che il
contribuente sia iscritto all'Aire, si deve svolgere con la procedura di cui all'art. 142 cpc.. In questi
casi è esclusa a priori la notifica all'indirizzo corrispondente al domicilio fiscale del contribuente
mediante il deposito di copia della cartella nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito
nell'albo dello stesso comune. Nella pratica in caso di notifica delle cartelle di pagamento ai
cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Aire, gli agenti della riscossione procederanno nel
modo che segue:
1) modalità stabilite da convenzioni internazionali;
2) ricorso ad autorità diplomatiche o consolari ex art. 30 e 75 dpr 200/67;
3) spedizione di una copia al destinatario a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo estero; un'altra
copia deve essere consegnata al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al ministero affari
esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta. Tale ultima modalità, come sancito dall'art.
142 cpc, è residuale, qualora sia impossibile notificare secondo le modalità prioritarie stabilite dal
comma 2 dello stesso articolo
Notifica di atti dell'Agenzia delle entrate. Per il recupero di crediti di pertinenza dell'Agenzia
secondo accordi tra enti della stessa amministrazione finanziaria, Equitalia procede alla
trasmissione dell'atto da notificare (cartella di pagamento o altro atto della procedura di
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riscossione coattiva) all'ufficio locale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del
debitore iscritto a ruolo. Il fisco si attiva quindi per le procedure di mutua assistenza tra Stati
esteri in materia di notifiche. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tale prassi debba essere
parimenti seguita anche per i ruoli afferenti a crediti diversi da Iva e imposte sui redditi (per i
quali trovano applicazione le direttive comunitarie n. 76/308/CEE e 02/94 CE) oppure riguardanti
soggetti iscritti a ruolo non residenti in stati membri dell'Unione Europea. Qualora il contribuente
non abbia beni aggredibili in Italia, per cui risulta impossibile effettuare attività di riscossione
coattiva sul territorio nazionale, è previsto che sarà inviato all'Agenzia, oltre alla cartella di
pagamento, anche la comunicazione di inesigibilità, per consentire all'ente creditore di valutare le
iniziative da intraprendere in merito all'eventuale attivazione, con il paese estero, delle procedure
di mutua assistenza per recupero crediti tributari. Il documento preannuncia come l'Agenzia stia
provvedendo a inserire nei propri ruoli le informazioni relative agli indirizzi di residenza estera
dei soggetti iscritti all'AIRE o l'indirizzo estero comunicato al competente ufficio locale, al quale
il contribuente intende ricevere le notifiche degli atti tributari.
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