Italiani all`estero, notifiche doc Una nota di Equitalia esclude la
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Italiani all`estero, notifiche doc Una nota di Equitalia esclude la
Page 1 of 2 ItaliaOggi Numero 227, pag. 28 del 24/9/2009 Autore: di Andrea Seperso e Gianni Macheda Italiani all'estero, notifiche doc Una nota di Equitalia esclude la possibilità di fare ricorso al deposito all'albo comunale Tre canali per le cartelle: convenzioni, consolati, lettera Italiani all'estero, notifiche tributarie con regole certe. La consegna delle cartelle di pagamento ai cittadini iscritti all'Aire deve avvenire secondo le modalità stabilite da eventuali convenzioni internazionali. In subordine attraverso il ricorso alle autorità diplomatiche o consolari, e infine, ma solo in via residuale, mediante a spedizione di una copia al destinatario a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo estero. Con una nota interna dello scorso 18 agosto 2009, Equitalia spa esclude quindi la possibilità di fare ancora ricorso all'art. 60 del dpr n. 600/73 e quindi notificare l'atto tributario all'indirizzo corrispondente al domicilio fiscale del contribuente mediante il deposito di copia della cartella nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo dello stesso comune. Tale nuova procedura è riferibile agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 366/2007 la quale si è pronunciata nel senso dell'illegittimità costituzionale degli articoli 58, comma 1 e secondo periodo del comma 2, e 60, comma 1, lettere c), e) ed f), del dpr 600/73. La medesima pronuncia ha statuito, quindi, che la notifica all'estero deve avvenire con la procedura di cui all'art. 142 cpc. La modalità pratica. A seguito della citata pronuncia del giudice delle leggi, la nuova procedura di notifica all'estero, in mancanza della comunicazione di domicilio estero fornito dallo stesso contribuente, di cui all'art. 60, primo comma, lettera e-bis), del dpr n. 600/1973 e sempre che il contribuente sia iscritto all'Aire, si deve svolgere con la procedura di cui all'art. 142 cpc.. In questi casi è esclusa a priori la notifica all'indirizzo corrispondente al domicilio fiscale del contribuente mediante il deposito di copia della cartella nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo dello stesso comune. Nella pratica in caso di notifica delle cartelle di pagamento ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Aire, gli agenti della riscossione procederanno nel modo che segue: 1) modalità stabilite da convenzioni internazionali; 2) ricorso ad autorità diplomatiche o consolari ex art. 30 e 75 dpr 200/67; 3) spedizione di una copia al destinatario a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo estero; un'altra copia deve essere consegnata al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al ministero affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta. Tale ultima modalità, come sancito dall'art. 142 cpc, è residuale, qualora sia impossibile notificare secondo le modalità prioritarie stabilite dal comma 2 dello stesso articolo Notifica di atti dell'Agenzia delle entrate. Per il recupero di crediti di pertinenza dell'Agenzia secondo accordi tra enti della stessa amministrazione finanziaria, Equitalia procede alla trasmissione dell'atto da notificare (cartella di pagamento o altro atto della procedura di http://www.italiaoggi.it/giornali/stampa_giornali.asp?id=1622795&codiciTestate=1 25/09/2009 Page 2 of 2 riscossione coattiva) all'ufficio locale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del debitore iscritto a ruolo. Il fisco si attiva quindi per le procedure di mutua assistenza tra Stati esteri in materia di notifiche. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tale prassi debba essere parimenti seguita anche per i ruoli afferenti a crediti diversi da Iva e imposte sui redditi (per i quali trovano applicazione le direttive comunitarie n. 76/308/CEE e 02/94 CE) oppure riguardanti soggetti iscritti a ruolo non residenti in stati membri dell'Unione Europea. Qualora il contribuente non abbia beni aggredibili in Italia, per cui risulta impossibile effettuare attività di riscossione coattiva sul territorio nazionale, è previsto che sarà inviato all'Agenzia, oltre alla cartella di pagamento, anche la comunicazione di inesigibilità, per consentire all'ente creditore di valutare le iniziative da intraprendere in merito all'eventuale attivazione, con il paese estero, delle procedure di mutua assistenza per recupero crediti tributari. Il documento preannuncia come l'Agenzia stia provvedendo a inserire nei propri ruoli le informazioni relative agli indirizzi di residenza estera dei soggetti iscritti all'AIRE o l'indirizzo estero comunicato al competente ufficio locale, al quale il contribuente intende ricevere le notifiche degli atti tributari. ItaliaOggi copyright 2004 - 2009. Tutti i diritti riservati Le informazioni sono fornite ad uso personale e puramente informativo. 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