Testo completo della sentenza
Transcript
Testo completo della sentenza
1 Competenza e giurisdizione civile – Competenza: per territorio – Diritti di obbligazioni - Deroga convenzionale al foro legale – Luogo di pagamento – Previsione pattizia esclusiva - Necessità – Domicilio del creditore – Sussistenza - Appalto privato – Riduzione del prezzo – Difetti dell’opera – Azione di riduzione del prezzo - Inattualità del vizio per opera del committente – Inammissibilità della domanda – Facoltà di azione di risarcimento del danno derivante da vizi - Rif.Leg.artt.1182,1668 cc;art.20 cpc; Allegato al verbale d’udienza del 3 maggio 2006 TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena –II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dr. Michele Cifarelli, all’esito di udienza ex art.281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente SENTENZA nella causa civile n°2430/01 R. G. vertente tra XX s.r.l. (avv. A. Aufiero e F.Zurlini) –ATTRICEe YY RIUNITE di *** & C. s.a.s. (avv. P.Manzotti) -CONVENUTAdandone lettura alle parti presenti. rilevato che -la YY Riunite di *** & C. s.a.s. otteneva nei confronti di XX s.r.l. ingiunzione di pagamento per £.49.570,644 ed accessori, quale corrispettivo dei fornitura di merce di cui alle fatture contestualmente prodotte; -l’ingiunta proponeva opposizione, eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, per essere Bologna sia il luogo di perfezionamento del contratto – 2 avente natura di subappalto- che il luogo di pagamento. Nel merito, deduceva che la controparte contrattuale, impegnatasi alla fornitura e posa in opera di inferriate e cancelli scorrevoli da eseguire in una villa costruita da essa committente in Montale, aveva eseguito la propria prestazione in ritardo, non a perfetta regola d’arte e provocando danni alle opere residue. Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse nullo o revocasse il decreto ingiuntivo; in subordine, accertasse il minor valore della altrui prestazione, anche per compensazione con i propri crediti per vizi, ritardo e danneggiamenti, da determinarsi nella futura istruttoria od in via equitativa; -l’opposta, costituitosi, resisteva ad ogni avversa difesa, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la risoluzione del contratto per altrui inadempimento, con conferma dell’ingiunzione e condanna di controparte alla somma ingiunta, o diversamente determinata, maggiorata di interessi e maggior danno ex art.1224 co.2° cc; concessa la provvisoria esecuzione dell’ingiunzione, non comparse le parti all’udienza ex 183 cpc ed escluse le prove richieste dalle parti, la causa veniva avviata alla presente decisione a seguito di trattazione orale; OSSERVA 1) L’eccezione di nullità dell’ingiunzione per incompetenza territoriale del giudice adito è infondata, sia perché l’eventuale accordo intercorso fra le parti relativo alla modalità di pagamento tramite ricevuta bancaria appoggiata presso una filiale bancaria di Bologna – giusto riferimento nelle varie fatture dell’ingiungente- è in quanto tale inidoneo a modificare il ‘forum destinatae solutionis’, che ex art.1182 co.3° cc è il domicilio del creditore, in assenza di prova (nella specie carente) che tale modalità di pagamento sia stata prevista come esclusiva e che contestualmente il venditore abbia rinunciato al foro legale (giurisprudenza pacifica: vedi, ex pluribus, Cass., sez.III, sent. n°2966 del 29 marzo 1999, Cass., sez.II, sent. n°2864 del 11 marzo 1995, etc); sia perché, in ogni caso, “ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo….opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso opposto, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento…..nel senso che detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore-creditore” (così Cass., sez.II, sent. n°9861 del 8 ottobre 1990, in materia di vendita. Nei medesimi sensi anche Cass. n°5151/86 e n°2942/86, nonché Cass., sez.I, sent. n°12735 del 12 dicembre 1995, secondo cui, più specificamente, “salvo che non sia diversamente stabilito, anche quando le parti convengano che il creditore rinunci ad essere pagato nel proprio domicilio e debba richiedere il pagamento …. al domicilio del debitore, se questi non paghi alla scadenza l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del creditore, riprendendo vigore la regola dell'art. 1182 cod. civ., e in tale luogo di esecuzione dell'obbligazione puo' essere proposta, ex art. 20 cod. proc. civ., la domanda di pagamento”). Poiché il domicilio dell’ingiungente è in Modena, l’eccezione va rigettatata. 2) Quanto al merito, va senz’altro rigettata per inammissibilità la domanda di risoluzione del contratto proposta dalla convenuta in opposizione con la sua comparsa, posto che la sua 3 posizione sostanziale di attore le inibisce la proposizione di ulteriori domande che non siano strettamente conseguenti alle domande od eccezioni altrui (vedi la recente Cass., sez.III, sent. n°11415 del 18 giugno 2004), il che non può dirsi nella specie. Anche la richiesta di maggior danno da tale parte contestualmente proposta può fin d’ora rigettarsi, in difetto radicale di prospettazione. 3) In relazione all’opposizione, va in primo luogo chiarito che le censure dell’opponente devono valutarsi nel merito, non potendo ritenersi l’opera accettata senza riserve. In effetti, agli atti v’è solo un verbale di consegna dei lavori del subappaltante in data 16 febbraio 2001, sottoscritta dal solo committente del suo appaltatore, che tra l’altro ha interlineato la parte dattiloscritta relativa alla constatazione della regolare effettuazione dei lavori, aggiungendo a penna l’inciso “da concordare”. E’ evidente, quindi, che l’opera è stata al limite consegnata, ma non può in alcun modo dirsi accettata dalla XX. 4) Le censure dell’opponente sono quelle riprodotte nella lettera di contestazione 15 marzo 2001, cui deve aggiungersi quella, ivi non riprodotta, relativa al procurato danneggiamento di altre parti dell’opera realizzata da esso opponente. Orbene: a) per ciò che attiene a tali danneggiamenti, alla consegna dei lavori in ritardo ed alla circostanza che il materiale di imballaggio e consumo è stato lasciato in cantiere e non rimosso e portato in discarica, i fatti sono in sé radicalmente inidonei a fondare la domanda di riduzione del prezzo del subappalto, perché non riguardano affatto il valore dell’opera realizzata dal subappaltatore. Essi vanno quindi rapportati alla domanda di risarcimento danni, pure proposta dall’opponente. Senonchè, in tale ottica, tali domande non possono accogliersi, perché l’istante non ha neppure prospettato l’entità dei danni subiti a causa dell’altrui condotta. L’opponente avrebbe dovuto provare, o chiedere di provare, l’entità dei costi sopportati per il ripristino sopportati a causa dell’altrui danneggiamento, per il ritardo nello svolgimento dei lavori causato dall’altrui condotta –in termini di maggior impiego di manodopera o riduzione del prezzo corrisposto dal suo committente- e per il trasporto degli altrui imballaggi in discarica, mentre la prova documentale offerta e quella orale richiesta non riguardano in alcun modo tale tema di causa. Trattandosi di danni già patiti e facilmente quantificabili, non è certo possibile accertarli tramite consulenza tecnica d’ufficio, che avrebbe in tal caso valenza meramente esplorativa, né è consentita la liquidazione equitativa. Quindi, in difetto di prova offerta o richiesta, tali domande vanno senza ulteriori approfondimenti rigettate; b) per ciò che attiene ai denunciati problemi di chiusura dei cancelli a causa della posa delle inferriate non realizzata a perfetta regola d’arte, deve rilevarsi che nella contestazione finale del 15 marzo 2001 si aggiunge che “sono stati necessari numerosi interventi (inserimento di binari sotto ai cancelli, fresature di boccole, etc.) al fine di ovviare a detto inconveniente”. Il senso inequivoco della denuncia, pertanto, è che tali vizi non sono più attuali, perché ad essi si è autonomamente ovviato. In tal caso, però, l’azione che compete all’appaltante non è quella di riduzione del prezzo, ma di risarcimento del danno derivante dai vizi, essendo questa da utilizzarsi “per il ristoro del pregiudizio che non sia eliminabile mediante un nuovo intervento dell'appaltatore, come 4 nel caso di danni a persone o a cose, o di spese di rifacimento che il committente abbia provveduto a fare eseguire direttamente (Cass., sez.II, sent. n°2346 del 1 marzo 1995). Ciò perché l’art.1668 cc pone l’azione di riduzione del prezzo come alternativa alla richiesta di eliminazione dei vizi a spese dell’appaltatore, e presuppone quindi per entrambe l’attualità del difetto: se il vizio è stato eliminato dal committente, a questi compete il ristoro dei costi sopportati per ovviarvi, non anche la riduzione del prezzo contrattuale. Ne consegue che anche in tal caso l’opponente avrebbe dovuto provare, o chiedere di provare, l’entità dei costi sopportati per porre rimedio al vizio denunciato. Non avendo indirizzato in alcun modo la prova offerta o richiesta a tal fine, la domanda va anche in tal caso inevitabilmente rigettata, essendo anche qui inammissibile l’indagine tecnica per la sua natura esplorativa e non consentita la liquidazione equitativa per la facile determinabilità del danno. c) infine, per quanto riguarda la denuncia relativa al fatto che “due cancelli scorrevoli ad una anta non possono essere chiusi a chiave in quanto la serratura è posta all’altezza del montante della finestra”, che attiene ad un vizio persistente e quindi teoricamente riconducibile all’azione di riduzione prezzo, deve rilevarsi che la controparte ha negato ogni colpa, sostenendo di aver effettuato la posa in opera prima del montaggio dei serramenti, e che pertanto sarebbe stato onere del serramentista adeguare la propria posa a quella già esistente. Atteso ciò, anche tale domanda va rigettata per difetto di prova. Invero, è chiaro che l’allegazione dell’opponente non attiene all’esecuzione dell’opera, in sé non contestata, ma al suo irregolare funzionamento in combinazione con il resto dell’opera residua. Conseguentemente, avrebbe dovuto provare l’esistenza dell’obbligo del contraente di conformare la propria opera agli altri interventi in cantiere, discendente da specifica previsione contrattuale –dimostrando, cioè, di averlo informato della successiva vincolata collocazione dei serramenti- o dal concreto ambito in cui la prestazione doveva rendersi – provando, quindi, che i serramenti erano già montati all’atto della posa dei cancelli. In difetto di tale prova –né richiesta né offerta- ciò che manca è la fonte legale o convenzionale dell’altrui obbligo, che non può quindi ritenersi sussistente a carico dell’opposta; e, in assenza di inadempimento, non può neppure parlarsi di riduzione di prezzo o risarcimento danni. 5) L’opposizione va pertanto rigettata. 6) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. definitivamente pronunziando sull’opposizione al decreto ingiuntivo n°934 emesso dal giudice designato del Tribunale di Modena in data del 18-19 maggio 2001, proposta da XX s.r.l. nei confronti di YY Riunite di *** & C. s.a.s. con atto di citazione notificato il 10 luglio 200i, così provvede: RIGETTA l’opposizione ed ogni altra domanda proposta dalle parti; CONDANNA l’opponente al rimborso delle spese ex adverso sopportate per il giudizio di 5 opposizione, che liquida in complessivi €.3.719,79 oltre spese forfettarie ed accessori di legge, di cui €.48,50 per esborsi, €.871,29 per diritti ed €.2.800 per onorario. IL GIUDICE ESTENSORE -Michele CifarelliModena 03.05.2006 Dep. in Cancelleria il 03.05.2006