Profilatura della clientela

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Profilatura della clientela
INDIRIZZO E CONTROLLO - GESTIONE DEL RISCHIO DI NON CONFORMITÀ
POLITICHE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI
PROFILATURA DELLA CLIENTELA AI FINI MIFID
Destinatari:
Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Mantova
Data ultimo aggiornamento:
31/10/2014
Data di prima pubblicazione:
Codice Documento:
Redazione a cura di:
Organizzazione
Validazione a cura di:
Funzione Audit e Compliance
Approvazione a cura di:
Funzione Mercato
Emanazione a cura di:
Organizzazione
GRUPPO BIPIEMME – Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.
Indice
PREMESSA ............................................................................................................................................ 4
A.
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE ......................................................................................................................4
B.
DEFINIZIONI ...........................................................................................................................................................4
C.
ADEMPIMENTI NORMATIVA ESTERNA ........................................................................................................................6
D.
MODALITÀ DI APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE POLITICHE DI INDIRIZZO .........................................................6
E.
AGGIORNAMENTO STORICO NORMATIVO ...................................................................................................................6
POLITICHE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI PROFILATURA DELLA CLIENTELA.............................. 7
1 CRITERI GENERALI .................................................................................................................................................7
2 CRITERI PER LA PROFILATURA DELLA CLIENTELA ......................................................................................................8
3 MODALITÀ DI RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI PER IL PROFILO DELLA CLIENTELA ........................................................9
4 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEL PROFILO ALLA CLIENTELA .................................................................................. 10
5 CRITERI PER LA REVISIONE PERIODICA DEL PROFILO DELLA CLIENTELA .....................................................................10
6 GESTIONE DELLE RICHIESTE DELLA CLIENTELA DI VARIAZIONE DEL PROFILO .............................................................. 11
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GRUPPO BPM – Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.
Premessa
a. Oggetto e ambito di applicazione
L’entrata in vigore della normativa MiFID ha rappresentato un importante cambiamento a
livello comunitario, volto alla costituzione di un mercato finanziario europeo integrato. Fra gli
altri, uno degli obiettivi dichiarati dalla direttiva in parola è quello di migliorare la protezione
degli investitori e, in particolare, di quelli dotati di minore conoscenza ed esperienza dei
mercati e degli strumenti finanziari.
La direttiva MiFID è stata recepita in Italia apportando le opportune modifiche al D. Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (di seguito “TUF”) e con la contestuale emanazione dei regolamenti
attuativi. In tema di profilatura della clientela si devono, in particolare, prendere in
considerazione le disposizioni contenute nella delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007
(di seguito “Regolamento Intermediari”) che impongono agli intermediari di raccogliere dai
clienti o potenziali clienti le informazioni necessarie per la prestazione dei servizi di
consulenza o di gestione patrimoniale al fine di raccomandare i servizi di investimento o gli
strumenti finanziari a loro adatti.
Nel presente documento vengono descritti i principi e le regole che governano l’attività di
profilatura della clientela, in linea con le indicazioni riportate nei seguenti documenti: “Guida
pratica ai test di adeguatezza e di appropriatezza” pubblicata da Assosim e validata da
Consob il 7 maggio 2014; “Linee Guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA
concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID” pubblicate da
ABI il 5 marzo 2014; “Linee guida Interassociative per l’applicazione delle misure Consob di
livello 3 in tema di prodotti finanziari illiquidi” pubblicate da ABI, Assosim e Federcasse il 5
agosto 2009.
Obiettivo del documento è quindi quello di definire:

criteri per la profilatura della clientela;

modalità di raccolta delle informazioni per il profilo della clientela;

modalità di comunicazione del profilo alla clientela;

criteri per la revisione periodica del profilo della clientela a cura della Banca;

gestione delle richieste della clientela di variazione del profilo.
Il presente documento si applica a:

Banca Popolare di Milano (BPM);

Banca Popolare di Mantova.
Nel prosieguo del documento con il termine “Gruppo” si farà pertanto riferimento
indifferentemente, ove non diversamente specificato, a Banca Popolare di Milano e a Banca
Popolare di Mantova.
b. Definizioni
Cliente: l’art. 26, lettera c) del Regolamento Intermediari definisce tale figura come la
persona fisica o giuridica alla quale l’intermediario presta i servizi di investimento o i servizi
accessori.
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Informazioni: l’art. 39 del medesimo Regolamento prevede che, al fine di raccomandare i
servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella
prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli
intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:
-
alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di
strumento o di servizio;
alla situazione finanziaria;
agli obiettivi di investimento.
Le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza includono i seguenti elementi:
-
i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal
cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.
Le informazioni inerenti la situazione finanziaria riguardano i dati sulla fonte e sulla
consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo e dei suoi impegni
finanziari. Le informazioni riguardanti gli obiettivi d’investimento includono i dati sul periodo di
tempo per il quale il cliente desidera conservare l’investimento, le sue preferenze in materia
di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell’investimento, ove pertinenti. Gli intermediari
possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che
esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.
Adeguatezza: sulla base delle informazioni ricevute dal cliente e tenuto conto della natura e
delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione
consigliata o realizzata corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, sia di natura tale
che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso
all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, sia di natura tale per cui
il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi (c.d.
valutazione si adeguatezza). Quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza
in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le informazioni di cui al
presente articolo si astengono dal prestare i menzionati servizi. Gli intermediari non possono
incoraggiare un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni richieste.
Appropriatezza: nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in
materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, gli intermediari verificano che il cliente
abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo
strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta (c.d. valutazione di
appropriatezza). Qualora gli intermediari ritengano che lo strumento o il servizio non sia
appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. Nel caso in cui il
cliente o potenziale cliente decida di non fornire le informazioni sul proprio profilo, o qualora
tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente,
che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui
appropriato.
Execution only: gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto
dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessario ottenere le
informazioni o procedere alla valutazione di adeguatezza/appropriatezza quando:
- i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato
regolamentato, o in un mercato equivalente, a strumenti del mercato monetario,
obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che
incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non
complessi;
- il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;
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il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio
l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza e che pertanto l’investitore non
beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni.
l’intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse.
c. Adempimenti normativa esterna
Il presente documento recepisce le disposizioni normative di eteroregolamentazione in tema
di classificazione della clientela e, in particolare, del TUF e del Regolamento Intermediari.
Comportamenti difformi potrebbero generare in capo alle Aziende del Gruppo responsabilità
civili e/o penali e/o amministrative ai sensi di legge, nonché a carico dei dipendenti
responsabilità disciplinari e, nei casi più gravi, penali con conseguente applicazione di
sanzioni.
E' pertanto fatto obbligo a tutto il personale del Gruppo di attenersi scrupolosamente alle
disposizioni del presente.
d. Modalità di approvazione e aggiornamento delle Politiche di indirizzo
Il presente documento è approvato dal Consiglio di Gestione. Eventuali modifiche al presente
documento seguono il medesimo iter di approvazione.
La funzione Mercato (Chief Commercial Officer) valuta con cadenza annuale l’eventuale
opportunità di procedere a una revisione del presente documento avuto riguardo della
rispondenza dello stesso alle aggiornate esigenze normative e operative.
La funzione Mercato (Chief Commercial Officer) provvede alla redazione della nuova
versione e dopo avere raccolto la validazione da parte della funzione Compliance, il
documento aggiornato viene presentato agli Organi Societari.
e. Aggiornamento storico normativo
Il presente documento costituisce una nuova pubblicazione.
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Politiche di indirizzo in materia di profilatura della clientela
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Criteri generali
Il modello di consulenza adottato dalla Banca prevede un approccio basato sulla centralità
dei bisogni della clientela (logica di servizio) anziché dei prodotti che la Banca deve
distribuire, introducendo, oltre alla valutazione di adeguatezza a livello di portafoglio, anche
logiche di definizione delle proposte di investimento (product picking) guidate dall’asset
allocation ottimale e/o dall’analisi dei bisogni finanziari del cliente (protezione, integrazione,
accumulo, crescita e previdenza).
Tale modello consente di analizzare il portafoglio del cliente da un punto di vista qualitativo
(gap dei bisogni, asset allocation) e quantitativo (rischio di mercato, rischio di credito, rischio
di complessità, distribuzione per bucket temporali del portafoglio con conseguente analisi del
rischio liquidità) e richiede, conseguentemente, la raccolta di un complesso insieme di
informazioni per definire la profilatura.
La profilatura della clientela avviene attraverso la compilazione di un questionario
denominato “Intervista con il cliente” (di seguito “Intervista”) che, oltre all’assegnazione della
classificazione appropriata (cfr. le “Politiche di indirizzo in materia di classificazione della
clientela ai fini MiFID”), raccoglie le informazioni per individuare il profilo di rischio del cliente,
al fine della prestazione dei servizi di investimento.
La Banca ha approntato misure ragionevoli finalizzate a garantire l’affidabilità delle
informazioni raccolte mediante dei controlli di coerenza sulle risposte fornite.
L’Intervista viene utilizzata per tutte le tipologie di clientela, ricorrendo alla versione del
questionario appositamente predisposta1.
Il questionario si compone di diverse sezioni: la prima parte attiene alla classificazione
(persone fisiche/giuridiche, ambito soggettivo e parametri di bilancio), la seconda si riferisce
all’intervista in senso stretto (informazioni relative a conoscenza/esperienza, situazione
finanziaria, obiettivi di investimento, propensione al rischio e orizzonte temporale), la terza
riporta l’esito dell’intervista e la quarta le note per l’investitore (tutele previste per le differenti
classi, finalità delle informazioni raccolte, durata del questionario).
Qualora la Banca non ottenga le informazioni dal cliente si astiene dal presentare i servizi,
salvo le eccezioni più avanti previste.
Le informazioni raccolte con l’Intervista vengono utilizzate ai fini delle valutazioni della Banca
integralmente o in parte in funzione del regime di operatività associato ai servizi, ai prodotti o
ai canali utilizzati dal cliente (e secondo i criteri più avanti illustrati):
-
Valutazione di adeguatezza: per il servizio di consulenza e per quello di gestione di
portafogli facendo ricorso a tutte le informazioni contenute nell’Intervista;
-
Valutazione di appropriatezza: per l’operatività conferita in regime di iniziativa cliente,
facendo ricorso alle sole informazioni contenute nell’Intervista riconducibili al parametro
di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti finanziari;
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A tale scopo sono state predisposte tre distinte versioni del modulo di intervista con il cliente:
-
Persone fisiche e piccole imprese;
Persone giuridiche;
Controparti qualificate.
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Execution only: ammissibile per i soli prodotti non complessi disposti in regime di
iniziativa cliente, non facendo ricorso ad alcuna delle informazioni raccolte e senza
alcuna valutazione da parte della Banca.
Il modello di servizio adottato dalla Banca prevede che, per l’operatività disposta mediante i
“canali fisici” (agenzie, centri private, promotori agenti monomandatari), il servizio di
consulenza sia prestato congiuntamente agli altri servizi di investimento. Tutte le operazioni
effettuate in tale ambito sono, conseguentemente, soggette alla preventiva valutazione di
adeguatezza, sulla base delle informazioni raccolte mediante l’Intervista, in particolar modo
se hanno per oggetto quegli strumenti finanziari che la Banca, a maggior tutela del cliente,
ha obbligatoriamente sottoposto al solo regime di consulenza (obbligazioni di propria
emissione o di terzi emittenti per le quali la Banca cura il collocamento, fondi comuni di
investimento a formula, polizze assicurative finanziarie).
Resta peraltro impregiudicata la facoltà del cliente di disporre ordini di propria iniziativa,
sottoposti in questo caso alla preventiva valutazione di appropriatezza.
Invece, per l’operatività che transita tramite internet e phone banking, la Banca esclude la
prestazione del servizio di consulenza in quanto qualificabile come regime di “iniziativa
cliente” e, per tale ragione, effettua la sola verifica di appropriatezza.
2
Analogamente queste considerazioni valgono anche per i clienti “pure digital” . Tuttavia a tali
soggetti, in via esclusiva, è riconosciuta anche la possibilità di operare in regime di
“execution only” qualora abbiano optato per non fornire alcuna informazione. Nel caso in cui
il cliente abbia aderito a tale opzione, viene avvisato che la Banca non è in grado di
effettuare alcun tipo di valutazione circa l’appropriatezza dell’ordine che resta comunque
accettabile per i soli prodotti consentiti dalla normativa vigente.
2
Criteri per la profilatura della clientela
All’iniziale accensione del rapporto e nel più ampio processo di contrattualizzazione dei
servizi di investimento, al cliente o potenziale tale viene sottoposta l’Intervista che prende
avvio con l’attribuzione della classificazione, come descritto nelle “Politiche di indirizzo in
materia di classificazione della clientela ai fini MiFID”.
L’intervista si compone di domande che variano in funzione della classificazione assegnata
al cliente e dei canali con la quale la stessa è proposta.
In particolare nelle interviste aventi ad oggetto clienti al dettaglio e raccolte tramite canali
fisici (agenzie e filiali private, limitatamente alla clientela portafogliata) sono richieste tutte le
informazioni utili alla valutazione di adeguatezza.
Le prime sono relative alla conoscenza ed esperienza, al fine di accertare se i clienti siano
in grado di comprendere la natura e i rischi associati agli investimenti che verranno
raccomandati. La conoscenza ed esperienza in materia di prodotti finanziari o servizi di
investimento è desunta dalle risposte al questionario e consente di attribuire cinque livelli di
esperienza conoscenza crescenti (bassa, medio-bassa, media, medio-alta, alta).
Le informazioni relative alla situazione finanziaria hanno la finalità di verificare se i clienti
siano in grado di sostenere finanziariamente i rischi connessi agli investimenti,
compatibilmente con gli obiettivi di investimento. A tal fine, la Banca ha definito domande che
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Con tale termine si intendono i clienti che fruiscono unicamente del servizio a marchio WeBank.
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consentano di raccogliere dal cliente informazioni, per quanto possibile, oggettive e
pertinenti, relative alla consistenza del patrimonio complessivo, alla capacità reddituale o di
risparmio, ai suoi impegni finanziari regolari.
Le informazioni relative agli obiettivi di investimento sono finalizzate a determinare
l’orizzonte temporale, le preferenze in materia di rischio e le correlate attese di rendimento
del cliente. La propensione al rischio attribuita è basata su un approccio multivariato e non
mitigabile del rischio, per cui ne derivano tre variabili indipendenti, che compongono il profilo
del cliente e che ne determinano l’adeguatezza del portafoglio investito.
I tre elementi di rischio sono:
1. Rischio di Mercato, definito dall’indicatore C-VaR (Conditional VaR)
2. Rischio di Credito, definito dall’indicatore UL1Y (Unexpected Loss a un anno desunto dai
CDS di mercato)
3. Rischio di Liquidità, definito dall’attribuzione di bucket temporali nei quali possono
trovare allocazione gli strumenti finanziari investiti.
Per quanto non obbligatorie, in aggiunta agli obiettivi, la Banca raccoglie dai clienti anche le
informazioni relative ai bisogni (Protezione, Integrazione, Accumulo, Crescita e Previdenza)
volte a valutare le finalità d’investimento. La somma delle percentuali attribuite ad ogni
singola categoria di bisogno deve risultare pari al 100%.
Nel caso di un’intervista raccolta tramite canali fisici e riguardante un cliente classificato
come professionale, la Banca si astiene dal reperire informazioni sul suo livello di
conoscenza ed esperienza, presumendo che lo stesso disponga comunque di un livello
adeguato. Per i clienti professionali di diritto, la Banca potrebbe anche astenersi dal reperire
informazioni sulla situazione finanziaria ma, a scopo cautelativo, le stesse vengono
ugualmente raccolte e sottoposte a valutazione come per coloro che, su richiesta, sono stati
attribuiti alla classe dei “professionali”. Le informazioni relative agli obiettivi sono invece
richieste ad entrambe le categorie dei clienti professionali.
Per quanto riguarda i soggetti classificati come controparti qualificate la Banca non procede
a raccogliere alcuna ulteriore informazione, almeno sino a che i servizi di investimento
prestati si limitino a quelli di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in conto proprio ed
esecuzione ordini. In caso contrario, anche questi soggetti rientrerebbero nella categoria dei
professionali di diritto seguendo le logiche di profilatura sopra esposte.
Infine il questionario dei clienti “pure digital” si compone delle sole informazioni relative alla
conoscenza ed esperienza in materia di investimenti finanziari.
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Modalità di raccolta delle informazioni per il profilo della clientela
L’intervista con il cliente è raccolta:
-
presso le agenzie;
-
presso le filiali private, limitatamente alla clientela portafogliata ai Gestori Private;
-
online accedendo alla sezione riservata del sito www.webank.it per i soli clienti c.d. “pure
digital”.
Nel caso in cui il cliente avesse contemporaneamente in essere un rapporto radicato presso
un’agenzia fisica e anche presso un’agenzia virtuale (rapporti gestiti tramite il servizio
WeBank) prevale il profilo raccolto con i canali tradizionali che garantiscono la completezza
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del medesimo (informazioni relative a conoscenza ed esperienza, situazione finanziaria e
obiettivi).
E’ esclusa la possibilità di raccogliere l’intervista attraverso il sito www.xxxbanking.it o per il
tramite del Call Center.
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Modalità di comunicazione del profilo alla clientela
Alla chiusura dell’intervista, compilato interamente il modulo con la dovuta sottoscrizione del
medesimo, l’addetto ne consegna una copia al cliente. Oltre alla classificazione assegnata,
sul modulo sono riportati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Banca che, nel caso di un
cliente al dettaglio, sono il livello di conoscenza ed esperienza, la tolleranza ai rischi di
portafoglio, la distribuzione del patrimonio per orizzonti temporali nonché i bisogni finanziari.
In ragione dell’applicazione degli algoritmi di controllo sia per verificare la congruità delle
risposte fornite dal cliente, sia per definire il profilo di rischio del cliente, è necessario che il
modulo Intervista con il cliente sia compilato con accesso diretto alle procedure informatiche
della Banca. In caso contrario, infatti, non sarebbe possibile consegnare la copia completa,
di pertinenza del cliente, con la stampa della classificazione assegnata e del risultato
emerso.
Per quanto invece riguarda i clienti “pure digital”, il proprio profilo è visibile in ogni momento
accedendo alla propria area riservata del sito. Qualora il cliente lo desideri, è possibile
stampare o salvare il risultato in formato duraturo (file in formato PDF).
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Criteri per la revisione periodica del profilo della clientela
L’Intervista ha una durata di tre anni dalla sottoscrizione, indipendentemente dalla
classificazione assegnata. Tuttavia il cliente può richiedere, in qualsiasi momento, la
revisione del proprio profilo qualora sussistano fondate e motivate ragioni per modificarlo.
Inoltre, è sempre onere del cliente informare prontamente la Banca di ogni eventuale
variazione nelle informazioni inizialmente fornite.
All’approssimarsi della scadenza, la struttura che segue il cliente riceve un alert che invita a
procedere al rinnovo dell’intervista aggiornandola alle mutate condizioni del cliente (life cycle,
avanzamento professionale, ecc.).
Per quanto riguarda i clienti “pure digital” la profilatura ha la medesima durata di tre anni. Nel
caso in cui un cliente già “pure digital” apra un rapporto anche presso un’agenzia “fisica”
della Banca il profilo è unificato sulla scorta delle informazioni raccolte in agenzia.
Il rinnovo o la nuova Intervista avrà, dal momento della sottoscrizione, un’ulteriore durata di
tre anni e così a seguire.
Nel caso in cui siano intervenute le condizioni per un cambio della classificazione del cliente
(richiesta del cliente o perdita dei requisiti presupposto) diviene necessario raccogliere una
nuova Intervista cui seguirà una nuova profilatura, sempre della durata di tre anni salvo il
verificarsi di una delle condizioni di ulteriore modifica.
In ogni caso, la Banca non può sollecitare il cliente a modificare il proprio profilo a meno che
abbia rilevato che le informazioni raccolte siano palesemente false o superate oppure che, a
seguito della verifica annuale sui requisiti presupposto per assegnare una classificazione
diversa da “Cliente al dettaglio”, questi siano venuti meno.
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Gestione delle richieste della clientela di variazione del profilo
Il cliente può richiedere, in qualsiasi momento, la revisione del proprio profilo: in tal caso la
richiesta del cliente deve essere formalizzata per iscritto ed è soggetta a un processo di
valutazione con successiva conferma espressa da parte della Banca.
Il processo di verifica è gestito da un’apposita unità centrale della Banca al fine di evitare il
rischio di cambi strumentali del profilo da una parte, e verificare l’attendibilità e la sostenibilità
delle motivazioni che hanno indotto il cliente a modificarlo dall’altra.
Effettuate le verifiche del caso, l’unità centrale ne dà conferma alla struttura presso cui è
radicato il rapporto del cliente. La variazione del profilo diviene operativa non prima di cinque
giorni dalla presentazione della richiesta da parte del cliente.
I clienti “pure digital”, sino a che non accendano rapporti presso agenzie “fisiche” della
Banca, gestiscono la variazione del proprio profilo in piena autonomia direttamente sul sito
internet, mediante la pagina dispositiva e previa autenticazione delle credenziali di accesso.
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