Studio Legale Norton Rose Fulbright - avv.ti Juvara

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Studio Legale Norton Rose Fulbright - avv.ti Juvara
Documento di consultazione n. 5/2013
Regolamento su “Obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione”
Attuativo dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231
Legenda
Nella riga “Commentatore” i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata.
Nella riga “Osservazioni generali” i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.
Nelle colonne “Articolo” e “Comma” andranno inseriti, rispettivamente, l’articolo e il comma a cui si riferisce l’osservazione e la
proposta di modifica.
Nella colonna “Osservazioni e proposte” andranno inserite le osservazioni e le proposte di modifica.
Commentatore
Norton Rose Fulbright Studio Legale - Avv. N. Juvara, D. Nervegna, S. Iannitti
Osservazioni generali
Si suggerisce l’introduzione di una disciplina differenziata per le polizze vita TCM, quantomeno con riferimento ai
fattori ed elementi di valutazione del rischio. La polizza vita TCM, per sua natura, si presta difatti meno di altri
prodotti assicurativi vita all'utilizzo per finalità di riciclaggio dei proventi di un crimine o di finanziamento del
terrorismo, in quanto (a) prevede la copertura per il solo caso di morte (e di invalidità) senza garanzia per il caso
di sopravvivenza, (b) non prevede alcun accumulo di capitale e dunque possibilità di riscatto, parziale o totale,
dello stesso, e (c) non prevede ovviamente la restituzione del premio alla scadenza del periodo assicurativo.
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Articolo
2
2
3
5
Comma
1 lett h)
1 lett y)
2
4 lett b)
Osservazioni e proposte
In analogia a quanto analogamente previsto dalla Banca d’Italia per gli intermediari finanziari, andrebbe chiarito
che il codice fiscale per i soggetti non residenti deve essere raccolto solo laddove il soggetto estero ne sia già in
possesso.
Si suggerisce di precisare che la nozione di titolare effettivo, benché riferita alle persone fisiche “per conto delle
quali il cliente realizza un’operazione o instaura un rapporto continuativo”, non si estende agli assicurati, invece
ricadenti nella nozione di “beneficiario”. Ciò del resto in conformità a quanto espresso nelle “FATF
recommendations - International standards on combating money laundering and the financing of terrorism &
proliferation” (versione 2012).
Non si comprende per quale motivo gli intermediari comunitari che svolgono attività di intermediazione nel
territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento, debbano essere destinatari
della disciplina regolamentare. Questa soluzione non trova fondamento nelle disposizioni del Decreto n.
231/2007 che si limita ad indicare, tra gli altri soggetti esercenti attività finanziaria soggetti al decreto, gli
intermediari assicurativi iscritti alle sezioni a) e b) del RUI; né si giustifica da alcuna esigenza di parificazione, dal
momento che tali intermediari comunitari saranno comunque soggetti agli obblighi di adeguata verifica della
clientela sulla base delle relative disposizioni dello Stato Membro di origine. Anche a volere ritenere, in via
interpretativa, applicabili agli intermediari comunitarie le disposizioni della Direttiva 2005/60/CE e quindi ritenere
soggette alle disposizioni regolamentari le succursali italiane degli stessi, non vi sarebbe modo di giustificare
l’estensione delle disposizioni regolamentari agli intermediari comunitari che operino in Italia in regime di libera
prestazione di servizi.
Si suggerisce di:
- eliminare dagli “elementi di valutazione concernenti i rapporti continuativi e le operazioni”, il riferimento ai
“rapporti instaurati e gestiti esclusivamente mediante l’interposizione di soggetti iscritti nella sezione E)” del RUI.
Tale circostanza non è di per sé sintomo di un rischio di riciclaggio e non considera che in tale sezione può
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iscriversi un’ampia congerie di soggetti, alcuni dei quali specificamente disciplinati dalla normativa antiriciclaggio
(tra tutti: gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi). La previsione avrebbe peraltro l’indesiderato
effetto indiretto di trasferire una parte significativa degli adempimenti in materia antiriclaggio sugli intermediari
principali (iscritti alle sezioni A, B od E del RUI), in molti casi privi di un rapporto diretto con il cliente e/o
geograficamente lontani dallo stesso;
- con riferimento alle polizze vita TCM, eliminare altresì il riferimento alla “designazione di più beneficiari, ovvero
designazione di un beneficiario non appartenente al nucleo familiare del cliente o allo stesso non legato da
rapporti idonei a giustificarne la designazione”. Rispetto alle polizze TCM, la designazione di più beneficiari o di
soggetti non legati da rapporti familiari costituiscono operazioni del tutto ordinarie e collegate alla funzione
stessa del prodotto.
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2
Si suggerisce di chiarire meglio l’ambito e le modalità di applicazione dell’obbligo di restituzione dei fondi, degli
strumenti finanziari e delle altre disponibilità finanziarie del cliente. La norma pare di difficile applicazione
nell’ambito dei prodotti assicurativi soprattutto in relazione al fatto che l’assicurato non vanta di norma alcun
diritto alla restituzione dei premi versanti.
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3
Si suggerisce di specificare le caratteristiche di tali sistemi e procedure, oltre a quella dell’affidabilità.
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3 lett b)
Il riferimento all’art. 24 del decreto deve intendersi riferito all’art. 25 del medesimo provvedimento legislativo.
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1
Si chiede di precisare espressamente che gli intermediari assicurativi iscritti alle sezioni a) e b) del RUI non sono
tenuti all’obbligo di profilatura di cui all’art. 6.
Si chiede inoltre di coordinare le previsioni di queste disposizioni regolamentari con la previsione dell’ambito di
applicazione del regolamento esteso agli intermediari comunitari, nel caso in cui si intenda confermare la
disposizione dell’art. 3, comma 2.
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1 lett c)
La previsione della disposizione in questione, nella misura in cui impone agli intermediari di mettere a
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disposizione delle imprese i documenti acquisiti “immediatamente”, sembra contraria con quanto previsto all’art.
36, comma 4, del Decreto n. 231/2007, che assegna 30 giorni per l’inoltro ai destinatari dei dati e dei documenti
raccolti. Ai sensi di tale disposizione, gli intermediari assicurativi sono considerati soggetti terzi o comunque altri
soggetti esercenti attività finanziaria e non avrebbe senso alcuno gravare gli intermediari di un duplice obbligo di
inoltro alle imprese (ai fini dell’adempimento dell’obbligo di verifica e ai fini dell’adempimento dell’obbligo di
registrazione).
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