Corte di Cassazione civ Sezione Tributaria Civile

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Corte di Cassazione civ Sezione Tributaria Civile
Corte di Cassazione civ Sezione Tributaria Civile
Sentenza del 18 dicembre 2003, n. 19459
Integrale
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DIRIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli lIl.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco Cristarella Orestano - Presidente
Dott. Antonio Merone - Consigliere
Dott. Nino Fico - Relatore Consigliere
Dott. Maria Rosaria Cultrera - Consigliere
Dott. Sergio Del Core - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
e sul ricorso proposto da:
Comune di Pi., in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Ro. via c. ve. 15, presso lo studio
dell'avvocato Pi. Di Be. che lo difende unitamente all'avvocato An. St. Ca., giusta procura a margine;
ricorrente
contro
It. by Ca. S.p.A.;
intimato
e sul 2° ricorso n. 01/01/3463 proposto da:
It. by Ca. S.p.A., in persona del Consigliere delegato pro tempore, elettivamente domiciliato in Ro. via dell'Or. 74,
presso lo studio dell'avvocato Il. Al., difeso dall'avvocato Gi. D'As., giusta procura.in calce al ricorso principale;
controricorrente e ricorrente incidentale
nonché contro
Comune di Pi.;
intimato
avverso la sentenza n. 85/00 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, depositata il 25/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/03 dal Consigliere Dott. Nino Fico;
udito, per il ricorrente, l'avvocato Di Be. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto del ricorso
incidentale;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'avvocato Gi. Pa. (con delega) che ha chiesto il rigetto del ricorso
principale, l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per il rigetto del
ricorso principale; assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La It. by Ca. S.p.A., esercente attività di noleggio di automobili su un'area situata presso l'aeroporto Ga. Ga. di Pi., ha
impugnato l'avviso di accertamento notificatole dal Comune di Pi. per omessa denuncia ed omesso pagamento della
TARSU per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997.
La società ha dedotto l'illegittimità della pretesa fiscale per insussistenza del presupposto impositivo, attesa l'inidoneità
dell'area, per la natura dell'attività ivi esercitata, a produrre rifiuti.
La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa ha respinto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della
Toscana, ritenuto che per la natura dell'uso (semplice parcheggio di auto da noleggio) e per la mancanza di qualsiasi
recinzione e utenza, l'area non fosse idonea a produrre rifiuti solidi urbani e che, in ogni caso, mancasse la prova di
una produzione effettiva di tali rifiuti, ha accolto l'appello della contribuente.
Avverso quest'ultima sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un motivo: violazione e
falsa applicazione deIl' art. 62 del D.Lgs. n. 507/93 e omessa motivazione.
L'intimata ha resistito con controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale condizionato col quale ha riproposto motivi
di censura già proposti nell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado e non esaminati perché assorbiti
daIl'accoglimento della censura principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col mezzo proposto il ricorrente ha dedotto che la Commissione Regionale ha omesso di considerare, omettendo
altresì di motivare sul punto, che per l' art. 62 del D.Lgs. n. 507/93 tutte le aree, a qualsiasi uso adibite, sono
potenzialmente produttive di rifiuti ed assoggettabili alla tassa, ad esclusione di quelle che per particolari circostanze,
tra cui l'uso cui sono stabilmente destinate, non possono in concreto produrre rifiuti, sempre che tali circostanze siano
indicate nella denuncia al Comune prevista dal successivo art. 70 e, stante la presunzione legale di produttività, il
contribuente ne dia la prova in caso di controversia.
La censura è fondata.
Per l' art. 62 del D.Lgs. n. 507/93 applicabile ratione temporis alla controversia in oggetto, la tassa è dovuta per
l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte
pertinenziali o accessorie di civili abitazioni (comma 1) e dei locali e delle aree che per la loro natura o il particolare
uso cui sono stabilmente destinate o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre
rifiuti (comma 2).
Quanto a queste ultime aree la norma dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano
indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente
rilevabili o ad idonea documentazione.
L' art. 62 del D.Lgs. pone dunque una presunzione iuris tantum di produttività che può essere superata solo dalla
prova contraria del detentore dell'area.
La sentenza impugnata ha escluso la tassabilità dell'area in questione basandosi su circostanze irrilevanti ai fini
dell'inidoneità a produrre rifiuti (la mancanza di recinzione e di utenze). Non ha tenuto conto né dell'omessa denuncia
di tale inidoneità (e dell'impossibilità di un qualsiasi riscontro da parte dell'ente impositore), né della presunzione
legale di produttività e del conseguente onere della prova contraria a carico del soggetto passivo, sicché è incorsa nel
denunciato vizio di violazione di norme di diritto e omessa motivazione su punti decisivi della controversia.
Il ricorso principale va dunque accolto, con cessazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le
spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per difetto di interesse, stante la mancanza di soccombenza. I
relativi motivi, rimasti assorbiti dall'accoglimento della censura proposta in via principale in appello, potranno essere
riesaminati in sede di giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile l'incidentale, cassa la sentenza impugnata
e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.