Apertura di credito ipotecaria imprese

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Apertura di credito ipotecaria imprese
FOGLIO INFORMATIVO
relativo a
APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA
IMPRESA
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Credito Cooperativo dell’Adda e del Cremasco – Cassa Rurale Società Cooperativa
Sede Legale, Piazza Vittorio Emanuele II, nr. 6 - 26027 Rivolta d’Adda (Cremona)
Telefono: 0363/370468 – Fax: 0363/370363
e-mail [email protected] - sito internet : www.bccaddaecremasco.it
Codice Fiscale – Partita IVA - Registro delle Imprese di Cremona n. 01471740199
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 5716.6.0 - cod. ABI 08771.8
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative n. A198142
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo
CHE COS’È L’APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA
L’apertura di credito è un contratto mediante il quale la Banca mette a disposizione del Cliente, a tempo
determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente
fino ad un importo concordato.
Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più
volte, il credito concessogli.
L’apertura di credito può essere in conto corrente o semplice.
Nell’apertura di credito in conto corrente, i successivi versamenti del Cliente hanno l’effetto di ripristinare
la disponibilità; invece, nell’apertura di credito semplice, i successivi versamenti del Cliente vengono
imputati a parziale o totale estinzione del debito del Cliente verso la Banca, derivante dall’utilizzazione delle
somme. La nostra banca offre solamente l’apertura di credito in conto corrente.
La linea di credito, in ogni caso, deve essere utilizzata dal Cliente entro il limite di importo concordato con la
Banca e, sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi
pattuiti.
Pertanto, la Banca può rifiutare di eseguire le operazioni disposte dal Cliente che comportino il superamento
del limite suddetto e l’eventuale esecuzione di tali operazioni non determina la concessione di un aumento
del credito al Cliente, neppure per l’importo delle operazioni eseguite.
La presenza sul conto di un saldo debitore superiore al limite dell’affidamento concesso identifica uno
“sconfinamento”, che può determinarsi anche solo “per valuta”, se il saldo contabile risulti a credito. La
definizione dei tipi di saldo (per valuta e contabile) è contenuta nella “Legenda” posta al termine del presente
Foglio informativo.
L’apertura di credito in conto corrente, quando è garantita da ipoteca, può assumere la forma dell’apertura di
credito fondiaria o ipotecaria.
In particolare, l’apertura di credito fondiaria è assistita da garanzia ipotecaria, normalmente di primo
grado, su immobili. L’ammontare massimo dell’affidamento è pari all’80% del valore dei beni ipotecati. Tale
percentuale é elevabile fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie;
polizze assicurative; ecc.). Preesistendo garanzie ipotecarie, dal valore dei beni deve essere detratto il
residuo del finanziamento precedentemente garantito.
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L’apertura di credito ipotecaria, invece, è assistita da garanzia ipotecaria, non necessariamente di primo
grado, su immobili.
La durata medio – lunga dell’operazione permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato (imposta
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 29/9/1973, n. 601).
I TIPI DI APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA E I LORO RISCHI
Apertura di credito a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di
uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente del tasso complessivo.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
Nelle aperture di credito che prevedono un tasso variabile, può essere stabilito un tasso minimo (floor) o
massimo (cap). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di
interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.
Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel
corso del rapporto, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni economiche (tassi di interesse, se
l’apertura di credito è concesso a tempo indeterminato o a tempo determinato a favore di soggetti diversi da
microimprese, ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.
NFORMAZIONI SULLA BANCA
CONDIZIONI ECONOMICHE
HE COS’È IL CONTONTE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del
cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
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INTERESSI DEBITORI MASSIMI
Tasso annuo indicizzato
per utilizzi nei limiti del fido concesso
Attualmente pari al 5,10%,
Tasso indicizzato all’Euribor a tre mesi su base
365 giorni, rilevato all’inizio di ogni trimestre
sulla media registrata il mese precedente,
arrotondato allo 0,05% superiore, maggiorato di
uno spread di 5,00 punti percentuali.
Il tasso applicato non può mai essere inferiore
al 5,00%.
Valore dell’Euribor valido dal 01/01/2015 al
31/03/2015: 0,10% (è possibile analizzare
l’andamento del parametro di riferimento
consultando la Tabella Tassi, affissa presso le
filiali della Banca).
Valori assunti dal parametro di indicizzazione
nei precedenti due trimestri:
01/10/2014 – 31/12/2014: 0,15%;
01/07/2014 – 30/09/2014: 0,30%.
Il tasso di interesse è variato con decorrenza
trimestrale (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1°
ottobre), sulla base dell’andamento del
parametro di indicizzazione Euribor a tre mesi
su base 365 giorni, rilevato sul quotidiano “Il
Sole 24 Ore” come media del mese
precedente.
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso
Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite del
fido concesso sono calcolati sull’ammontare e per la
durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui il
saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino
contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo
sul saldo per valuta vengono calcolati gli interessi debitori
previsti per l’utilizzo entro il limite del fido.
Tasso annuo effettivo indicizzato
per utilizzi nei limiti del fido concesso
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso
Tasso annuo per interessi di mora
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6 punti percentuali in più rispetto al tasso in
vigore nel periodo per l’utilizzo entro il fido.
Attualmente pari al 11,10%.
Attualmente pari al 5,198%
Attualmente pari al 11,571%
Attualmente pari al 13,90%.
Tasso indicizzato all’Euribor a tre mesi su base
365 giorni, rilevato all’inizio di ogni trimestre
sulla media registrata il mese precedente,
arrotondato allo 0,05 superiore, aumentato di
uno spread del 13,80%
Valore dell’Euribor valido dal 01/01/2015 al
31/03/2015: 0,10% (è possibile analizzare
l’andamento del parametro di riferimento
consultando la Tabella Tassi, affissa presso le
filiali della Banca).
Valori assunti dal parametro di indicizzazione
nei precedenti due trimestri:
01/10/2014 – 31/12/2014: 0,15%;
01/07/2014 – 30/09/2014: 0,30%.
Il tasso di interesse è variato con decorrenza
trimestrale (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1°
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Capitalizzazione
Modalità di calcolo degli interessi
ottobre), sulla base dell’andamento del
parametro di indicizzazione Euribor a tre mesi
su base 365 giorni, rilevato sul quotidiano “Il
Sole 24 Ore” come media del mese
precedente.
Gli interessi sono liquidati con periodicità non
inferiore al trimestre e comunque all’atto
dell’estinzione del rapporto.
Gli interessi sono calcolati con riferimento
all’anno civile (365 giorni).
SPESE MASSIME
Spese per comunicazioni periodiche
- in forma cartacea
- on line
Spese per altre comunicazioni
Spese per comunicazioni mediante raccomandata A/R
(oltre al recupero delle spese postali per l’invio della
raccomandata, attualmente pari ad euro 4,80)
Commissione di istruttoria veloce (CIV)
euro 0,00
euro 0,00
euro 0,00
• euro 5,00 (ad esempio per sollecito di
pagamento);
• euro 10,00 (ad esempio comunicazioni per
messa in mora e per recesso a causa di
inadempimento)
Variabile a seconda dell’importo complessivo
dello sconfinamento e applicata nelle seguenti
misure in funzione dello sconfinamento di
importo più elevato verificatosi nel trimestre:
- sconfinamenti fino a € 5.000,00: € 25,00;
- da € 5.000,01 a € 25.000,00: € 50,00;
- oltre € 25.000: € 100,00.
Nel caso di clienti classificati ad “incaglio” o
rapporti “Past Due”:
variabile a seconda dell’importo complessivo
dello sconfinamento e applicata nelle seguenti
misure ad ogni sconfinamento e ad ogni
incremento rispetto ad uno sconfinamento
preesistente verificatosi nel trimestre:
- sconfinamenti fino a € 5.000,00: € 25,00;
- da € 5.000,01 a € 25.000,00: € 50,00;
- oltre € 25.000: € 100,00.
con un massimo di euro 500,00 al trimestre.
La commissione d’istruttoria veloce, addebitata su base
trimestrale, si applica – nelle misure e con le modalità qui
indicate – a condizione che, nell’arco del trimestre, si
generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti
rispetto al limite dell’affidamento concesso o incrementi di
sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo
disponibile di fine giornata.
La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca,
in base alle proprie procedure interne, prima di
autorizzare lo sconfinamento svolge un’istruttoria veloce.
Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce
-
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pagamento titoli ed effetti;
esecuzione di ordini e disposizioni di
pagamento;
pagamento deleghe fiscali;
acquisto di strumenti finanziari;ù
prelevamento allo sportello di contanti in
valuta euro e/o estera;
addebito oneri e diritti di Tesoreria
comunale (es. reversali, provvisori, rette);
ogni altro addebito consentito dalla banca,
previa valutazione del personale preposto.
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Esenzioni
Variazione/restrizione di ipoteca
Spesa aggiuntiva in caso di stipula di contratti di
finanziamento ed atti correlati - svincoli, restrizioni
ipotecarie, cancellazioni - presso studi notarili ubicati in
comuni diversi da quelli di Rivolta d’Adda, Agnadello,
Pandino, Crema, Paullo e Melegnano:
Spese per copia documentazione
La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha
avuto luogo per effettuare un pagamento nei
confronti della banca (ad es. addebito delle
competenze, pagamento rata mutuo erogato
dalla banca stessa).
euro 51,65
minimo euro 200,00 max euro 1.000,00
euro 2,50 a documento, oltre al recupero delle
spese eventualmente reclamate da terzi
minimo euro 5,00 max euro 10,00
euro 25,00
Spesa per rilascio certificazione interessi
Spesa per rilascio certificazione Società di Revisione
COMMISSIONI
Commissione sul fido accordato
0,50% ogni trimestre
ALTRI ONERI
Al momento della stipula del contratto, il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da
soggetti terzi:
Perizia tecnica
La perizia immobiliare, obbligatoria, viene
eseguita a cura e a spese del cliente. La Banca
ha
stipulato
alcune
convenzioni
con
professionisti che eseguono perizie immobiliari.
Il cliente che non intenda avvalersi del servizio
offerto dalla banca dovrà ricorrere ad un
professionista abilitato, di gradimento della
Cassa Rurale.
Spese notarili
Secondo la Tariffa notarile
Assicurazione immobile
Obbligatoria, contro rischio di incendio, scoppio
e fulmine.
La compagnia assicurativa è a scelta del
cliente.
La polizza può essere stipulata attraverso la
Banca, con la Società BCC Assicurazioni
prodotto “Bcc ProFabbricato”.
Per ulteriori chiarimenti e precisazioni si
rimanda al Fascicolo Informativo “Bcc
ProFabbricato” che può essere richiesto presso
i nostri sportelli o scaricato direttamente dal sito
internet della Compagnia.
In caso di polizza sottoscritta con altra
compagnia di assicurazione è obbligatorio il
vincolo a favore della Banca.
Imposta sostitutiva (per finanziamenti per i quali è stata 0,25% o 2% della somma erogata
esercitata l’opzione)
Imposta di bollo sul contratto (per finanziamenti di durata euro 16,00
pari o inferiore a 18 mesi non regolati in conto corrente o
di durata superiore per i quali non è stata esercitata
l’opzione dell’imposta sostitutiva)
Tassa ipotecaria (per finanziamenti di durata pari o secondo la vigente normativa
inferiore a 18 mesi o di durata superiore per i quali non è
stata esercitata l’opzione dell’imposta sostitutiva)
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui
prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi
accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.
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TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) per un finanziamento a tempo determinato
Nell’esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 500.000 euro e di durata 36 mesi.
Si suppone che l’importo del fido sia prelevato subito e per intero e che rimanga utilizzato per l’intera durata
del finanziamento.
E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando
l’algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.
TAEG = 7,40%
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo
ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della
banca www.bccaddaecremasco.it.
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se
l’apertura di credito è a tempo indeterminato oppure è a tempo determinato a favore di soggetti diversi da
consumatori e microimprese e ricorrono specifici eventi e condizioni indicati nel contratto), prezzi e ogni altra
condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione
con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal
contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni
precedentemente praticate.
Se il contratto é a tempo determinato, le parti hanno la facoltà di recedere per giusta causa, anche con
comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro
mezzo. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la Banca il verificarsi di una
delle ipotesi indicate nell’art. 1186 cod. civ. (insolvenza del Cliente; diminuzione, da parte di questi, delle
garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano
negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in
pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato alle
parti, con le medesime modalità, un preavviso di 2 (due) giorni.
Se il contratto è a tempo indeterminato o, nel caso di contratto a tempo determinato, se questo si trasforma
a tempo indeterminato, le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di 2 (due)
giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax,
mail o con altro mezzo, dall’apertura di credito nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe
modalità. In presenza di giusta causa o di giustificato motivo, le parti possono recedere, con le stesse
modalità, anche senza preavviso.
Il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito
concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o
dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell’apertura di credito. Il Cliente, anche senza
un’espressa richiesta della Banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza
del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.
Per le cause di risoluzione del contratto dovute ad inadempimento valgono le relative clausole contrattuali e
le norme di legge.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale in caso di recesso
numero venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del cliente
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Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Piazza Vittorio Emanuele II n. 6 – 26027 Rivolta
d’Adda – Cremona / e-mail: [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal
ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:
•
•
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il
sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure
chiedere alla banca.
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può
attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di
raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per
questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel
Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54,
tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli
strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa
domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso
il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione
del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario
purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Capitalizzazione
degli
interessi
Certificazione interessi
Commissione di istruttoria
veloce (CIV)
Commissione
sul
fido
accordato
Documento
Fido o affidamento
Importo totale del credito
Imposta sostitutiva
Incaglio
Ipoteca
Microimpresa
Parametro
indicizzazione
di
Una volta addebitati e accreditati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo
e producono a loro volta interessi.
Certificazione rilasciata dalla Banca, su richiesta del cliente, attestante gli
interessi e le competenze maturate e pagate su uno o più rapporti intestati al
cliente medesimo.
Importo addebitato al cliente a fronte dello sconfinamento oltre il fido concesso.
Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente
riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’
onnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale rispetto all’importo e alla
durata dell’affidamento.
Si intende l’elemento, unitariamente considerato, indipendentemente dal
numero di pagine che lo compongono (esempio estratto conto, singolo
assegno).
Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il
saldo disponibile.
Rappresenta il limite massimo o la somma totale degli importi messi a
disposizione del cliente in virtù di un contratto di credito.
Imposta pari allo 0,25% della somma che la Banca mette a disposizione, ad
eccezione delle aperture di credito concesse a persone fisiche e destinate
all’acquisito/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi
dalla prima casa, per le quali l’imposta sostitutiva è pari al 2% della stessa
somma erogata.
Cliente che versa in una situazione di temporanea difficoltà di tipo economico,
finanziario, gestionale, nella prospettiva che tale situazione possa essere
superata in un congruo limite di tempo.
Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più
pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo
vendere.
L’impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio
annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per
determinare il tasso di interesse, che varia secondo l’andamento del
parametro.
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Past Due
Periodicità
capitalizzazione
interessi
di
degli
Perizia
Risoluzione del contratto
Saldo contabile
Saldo disponibile
Saldo per valuta
Sconfinamento extra - fido
Spese per comunicazioni
periodiche,
altre
comunicazioni
mediante
raccomandata
Spread
Tasso Annuo Effettivo
Globale (TAEG)
Tasso di interesse debitore
Tasso di interesse debitore
indicizzato
Tasso di interesse di mora
Tasso debitore annuo
effettivo
Tasso Effettivo Globale
Medio (TEGM)
Tasso
Euribor
(Euro
Interbank Offered Rate)
Valuta
Crediti scaduti o sconfinanti da più di 90/180 giorni.
Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto,
producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale
viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e
creditori.
Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.
Scioglimento del rapporto contrattuale a causa del mancato assolvimento degli
obblighi, derivanti dal contratto, a carico delle parti dello stesso.
Saldo risultante dalla differenza fra le operazioni a credito e quelle a debito del
cliente in ordine di data; esso comprende pertanto anche le operazioni con
valuta successiva rispetto alla data di determinazione del saldo stesso.
Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per pagamenti o
prelievi.
Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.
Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto
all’ammontare dell’affidamento concesso (utilizzo extra – fido).
Spesa che la banca applica per la produzione e l’invio delle comunicazioni
periodiche (art. 119 TUB), altre comunicazioni mediante raccomandata
secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
Maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione.
Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare
del prestito concesso.
Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari
concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse il cui valore varia in relazione all’andamento di uno o più
parametri di indicizzazione.
Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle
somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di
apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della
capitalizzazione degli interessi.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di
interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli
pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un
quarto ed aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali.
Individuato in questo modo il tasso soglia, oltre il quale gli interessi si
considerano usurari, è possibile accertarsi che quanto richiesto dalla banca
non sia superiore. La differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può
inoltre essere superiore a otto punti percentuali.
E’ il tasso medio cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le
principali banche europee. E’ determinato ogni giorno sul mercato
interbancario e dipende dal rapporto tra domanda e offerta di denaro in
prestito.
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
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