Il socialismo nel codice civile (1892)

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Il socialismo nel codice civile (1892)
R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO
C E S A R E __,YANI
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NEL CODICE CIVILE
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CARLO
CLAUSEN
LIbraio della B. AemdmL da& (loieme.
1892.
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IL sowSMO NEL CODICE CIVILE
Eatr. dagli Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, Vol. XXVII.
Adunanze del 28 Giugno iS91, e 22 Maggio e 12 Giugno 1892
Torino - Stamperia Reale della Ditta 0. B. PARAVIA e C.
918 (0 lo-m-98.
Non B ancora troppo lontano da noi il tempo in cui l’appunto principale che muovevasi ai moderni codici era quello, che
non avessero abbastanza rispettato la libertà civile. Pareva agli
scrittori d’allora eccessivo ed incomportabile quasi ogni vincolo
che in nome dell’interesse pubblico o del migliore governo della
famiglia il legislatore averne impoclto nell’ordinamento famigliare ;
condannavasi perci 1’ autorizzazione maritale anche in quella
forma cos1 modesta ‘con cui fu accolta nel nostro codice civile ;
biasimavansi come soverchie le guarentigie di cui si vollero circondare alcuni atti pih importanti ; proclamavasi altamente illegittima ogni restrizione alla libertà contrattuale.
Per non citare che qualche esempio, un giurecondto imignc,
il Precerutti , di cui ricordo con riverente affetto gli insegnamenti, osservava: q il problema nih arduo a risolversi e di somma
gravità B quello di-fissare i *limiti entro cui deve contenersi
l’azione del legislatore, e i principii fondamenhli cui egli deve
seguire ed attuare. Basta porre un tale quesito per respingere
senz’altro l’onnipotenza del lcgklatore. L’onnipotenza B sinonimo
di, tirannia, di dispotismo, si eserciti il potere legislativo da
un solo o col concorso del Parlamento rappresentante della
nazione
. . . . . Lo demo Itobcspicrre n e i swi diacorxi IM’litici dichiara che le leggi sono fatte per askxrarc all’uomo
i l libero fwiluppo d e l l e 8110 facoltA 0 nnn per inc:cton:wlo, 0
r a c c o m a n d a d i evitare l’antica mnnin. tini governi di voler
troppo
govww.ro . . . . . Non RVI.~I~~C fino il mio tliscorao
88 volessi anche di volo accennxre tutte le offese dell’immortale principio di giustizia sotto il manto della pubblica ut,ilitl,
della necessiti, delle esigenze della pratica e di Rimili altre
sonore
locuzioni
. . . B un errore dillicilc :I c o m b a t t e r s i
1 (: Nani.
.....w..w.
_“.
IL sowSMO NEL CODICE CIVILE
Eatr. dagli Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, Vol. XXVII.
Adunanze del 28 Giugno iS91, e 22 Maggio e 12 Giugno 1892
Torino - Stamperia Reale della Ditta 0. B. PARAVIA e C.
918 (0 lo-m-98.
Non B ancora troppo lontano da noi il tempo in cui l’appunto principale che muovevasi ai moderni codici era quello, che
non avessero abbastanza rispettato la libertà civile. Pareva agli
scrittori d’allora eccessivo ed incomportabile quasi ogni vincolo
che in nome dell’interesse pubblico o del migliore governo della
famiglia il legislatore averne impoclto nell’ordinamento famigliare ;
condannavasi perci 1’ autorizzazione maritale anche in quella
forma cos1 modesta ‘con cui fu accolta nel nostro codice civile ;
biasimavansi come soverchie le guarentigie di cui si vollero circondare alcuni atti pih importanti ; proclamavasi altamente illegittima ogni restrizione alla libertà contrattuale.
Per non citare che qualche esempio, un giurecondto imignc,
il Precerutti , di cui ricordo con riverente affetto gli insegnamenti, osservava: q il problema nih arduo a risolversi e di somma
gravità B quello di-fissare i *limiti entro cui deve contenersi
l’azione del legislatore, e i principii fondamenhli cui egli deve
seguire ed attuare. Basta porre un tale quesito per respingere
senz’altro l’onnipotenza del lcgklatore. L’onnipotenza B sinonimo
di, tirannia, di dispotismo, si eserciti il potere legislativo da
un solo o col concorso del Parlamento rappresentante della
nazione
. . . . . Lo demo Itobcspicrre n e i swi diacorxi IM’litici dichiara che le leggi sono fatte per askxrarc all’uomo
i l libero fwiluppo d e l l e 8110 facoltA 0 nnn per inc:cton:wlo, 0
r a c c o m a n d a d i evitare l’antica mnnin. tini governi di voler
troppo
govww.ro . . . . . Non RVI.~I~~C fino il mio tliscorao
88 volessi anche di volo accennxre tutte le offese dell’immortale principio di giustizia sotto il manto della pubblica ut,ilitl,
della necessiti, delle esigenze della pratica e di Rimili altre
sonore
locuzioni
. . . B un errore dillicilc :I c o m b a t t e r s i
1 (: Nani.
CESARE NANI
IL SOCIAI.ISi’dO
vinecrsi~ perchi~ sc nc disconoacc l a suxxistcwa, i: mi made
ignoto che logora la vita c a guarire il qua.le non si pensa.
11 socialismo apertntueute profe+x&o nop 6 trmihilc ni, pericoloso ; per contro è scabrosa la disfatta dc1 socialismo mascherato sotto lc npparfwze ingannevoli di l~ul~l~licl~e mccsait8
e difeso da chi si dichiara antisocialista per ecwlltwza. Chi,,
è pur sempre socialismo l’indebita intromissiouo dello Stato a
scn.pito delle forze e dei diritti individuali Y.
E coiruhiutlev:a : * lJn a.11 t’o error~~ assai radicato . . . . b
qiiello di conritlcranr il codice civile come un sistema di mezzi
preventivi, diretti :i.tl inywdire le frtrtli 0 a cn,utelarc tutti gli
interessi e i diritti dei cittadini. Per tn.le guisa l’asso1i~tismo,
eliminato du,lle leggi politiche, impera formitl:l.bile nelle lrggi
civili e vien meno il pregio prin+de dollc liberth politi&,
le quali sono prezioso specinlmcnte in quanto assicurano il
trionfo della libertà civile. Per tale guisa si rende omaggio
alle teorie socialktiche : perocchè si prctcndc che il legislatore
ponga riparo ad ogni abuso negli at,ti e nelle conven&ni dei
cittadini, nello stesso modo che i socialisti vogliono che il governo abbia n rimediare a tut,ti i mali dell’oman genere , a
rendere tutti f4ici. imponendo l’educazione, l’igiene, la prcvidenzs ed ogni altro bene B.
Kr:& allora pllrc (prwisxmontc nel 1806) clir nn chiaro giiirista franw-0. Kmilio .4cco1In.~, dopo aver scritto un libro sulla
i+ccssitc! tlo rrf0ntire I’e~isfwtble (le 910s eodcs ct notarmneut l e
CO& Nupoldool~, in un rapporto ad un comitato di stadio cosfituitosi collo scopo di proporre una larga revisione dei codici napoleonici ed a cui partecipavano, fra gli altri, .ldcs k’avre, Julcs
Simon, Vacherot , &wnier , Courcelle-Seneuil ; dichiarava che
l’ideale a cui mirava la riwione tra quello di * substitzfcr Iffi
c
* libcrtd nw rc(qinw opprcssif
*
d e s
vicllrs iwstitution.9
jwidi-
qltes, la c o n s c i e n c e et la raison ò t’art prf?kvulzc snvant pi
* a si longtmps étouffti l’une ct l’nzdre sozcs l a f o r m u l e e t
* qui Wwrtc a~t~‘ourtl’ltui d o front l e s rfialifd.9 tkonow~iques ,
0: dc emstit~trr cn 1tn 4trnt ì’n4ct04m4rlio d o l’i4arlividtr. )h Le
q mili idao
Broit cityil
.
e g l i s v o l g e v a p o i nrnl~iamcnlr~ nel sun Ilftoiwl: tir!
(l’nris, 18(i!j), dove ad ogni pagina si lla.grlla con
u n a c r i t.ica severa, r;pcsso nnchc violenta , il codice nnpoleonico
il cui principal carat,tew. dice l’autore (p. X X X I ) , « est su p r o « fmldc nvtipnthie coufvc l a liljcrtti. a
NEI.
CCWICE
CIVI1.E
3
In questi giorni, invccc, nuovi e piti fnrmiclabili attacchi si
muovono agli stessi codici civili, partendo da criterii diametralmcot.0 opposti, 0 qua c 18 si elevano voci , non in tutto certo
all’unisono fra di loro, ma concordi in ciB che lamentano che
l’azione dello Stato in quei codici troppo timidamente si mauifesti, che essi trnppo concedano alla IibertA dell’individuo, autorizzando, anzi legittimando, le oppressioni dei pih forti in danno
dei pih deboli.
Assistiamo noi forse ad una crisi del diritto civile per cui
Geno messi in discuwione i principii esscnxiali cha finora ne hanno
costituito la baso, una crkii simile 8 quella che travaglia ora
il diritto penale, e che sta attraversando un’altra scienza affine
alla giurisprudenza , l’economia politica ? Noi non oseremmo affermarlo recisamente ; perchi! non ci pare, in verità, che l’opposizione sia finora organizzata , nè che abbia raccolto intorno a
sè attualmente quel numero d’aderenti che è necessario per costituire una scuola. Ma B possibile che la schiera oggi esigua
si vitda via via ingrossando, sia per l’autori& degli scrittori che
si sono messi a capo del movimento, sia perchè nelle loro dottrine v’ha., a nostro avviso, una parle di vero. PerciO crediamo
venut.0 il momento di precisare quant’è possibile chiaramente la
nuova tendenza, il che cercheremo di faro riassumendo a larghi
tratti il programma dk novatori , :I cui farorno scguirc a l c u n o
brevi OWcrVmilJni.
Promettiamo, se pur ve n’B bisogno, cha il nostro proposito
è di occuparci soltanto di quegli autori che, pur accettsndone
talune vedute, non fanno tuttavia aperta professione di socialismo.
I socialisti, infatti, che ritengono totalmente sbagliate le basi su
cui si fonda l’odierna organizzazione sociale, è naturale che combattano tutti o quasi tutti i principii che governarono finora i
nostri rapporti di dirit1.o privato. Noi, invwc, non vogliamo discutere qui che con coloro che, pw ammettendo in gran parto
questi principii, li vorrebbero però applicati in modo diverso, nè
esiterebbero, qualora ne fosse provato il bisogno, a trasformarli
radisalmente.
CESARE NANI
IL SOCIAI.ISi’dO
vinecrsi~ perchi~ sc nc disconoacc l a suxxistcwa, i: mi made
ignoto che logora la vita c a guarire il qua.le non si pensa.
11 socialismo apertntueute profe+x&o nop 6 trmihilc ni, pericoloso ; per contro è scabrosa la disfatta dc1 socialismo mascherato sotto lc npparfwze ingannevoli di l~ul~l~licl~e mccsait8
e difeso da chi si dichiara antisocialista per ecwlltwza. Chi,,
è pur sempre socialismo l’indebita intromissiouo dello Stato a
scn.pito delle forze e dei diritti individuali Y.
E coiruhiutlev:a : * lJn a.11 t’o error~~ assai radicato . . . . b
qiiello di conritlcranr il codice civile come un sistema di mezzi
preventivi, diretti :i.tl inywdire le frtrtli 0 a cn,utelarc tutti gli
interessi e i diritti dei cittadini. Per tn.le guisa l’asso1i~tismo,
eliminato du,lle leggi politiche, impera formitl:l.bile nelle lrggi
civili e vien meno il pregio prin+de dollc liberth politi&,
le quali sono prezioso specinlmcnte in quanto assicurano il
trionfo della libertà civile. Per tale guisa si rende omaggio
alle teorie socialktiche : perocchè si prctcndc che il legislatore
ponga riparo ad ogni abuso negli at,ti e nelle conven&ni dei
cittadini, nello stesso modo che i socialisti vogliono che il governo abbia n rimediare a tut,ti i mali dell’oman genere , a
rendere tutti f4ici. imponendo l’educazione, l’igiene, la prcvidenzs ed ogni altro bene B.
Kr:& allora pllrc (prwisxmontc nel 1806) clir nn chiaro giiirista franw-0. Kmilio .4cco1In.~, dopo aver scritto un libro sulla
i+ccssitc! tlo rrf0ntire I’e~isfwtble (le 910s eodcs ct notarmneut l e
CO& Nupoldool~, in un rapporto ad un comitato di stadio cosfituitosi collo scopo di proporre una larga revisione dei codici napoleonici ed a cui partecipavano, fra gli altri, .ldcs k’avre, Julcs
Simon, Vacherot , &wnier , Courcelle-Seneuil ; dichiarava che
l’ideale a cui mirava la riwione tra quello di * substitzfcr Iffi
c
* libcrtd nw rc(qinw opprcssif
*
d e s
vicllrs iwstitution.9
jwidi-
qltes, la c o n s c i e n c e et la raison ò t’art prf?kvulzc snvant pi
* a si longtmps étouffti l’une ct l’nzdre sozcs l a f o r m u l e e t
* qui Wwrtc a~t~‘ourtl’ltui d o front l e s rfialifd.9 tkonow~iques ,
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Broit cityil
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(l’nris, 18(i!j), dove ad ogni pagina si lla.grlla con
u n a c r i t.ica severa, r;pcsso nnchc violenta , il codice nnpoleonico
il cui principal carat,tew. dice l’autore (p. X X X I ) , « est su p r o « fmldc nvtipnthie coufvc l a liljcrtti. a
NEI.
CCWICE
CIVI1.E
3
In questi giorni, invccc, nuovi e piti fnrmiclabili attacchi si
muovono agli stessi codici civili, partendo da criterii diametralmcot.0 opposti, 0 qua c 18 si elevano voci , non in tutto certo
all’unisono fra di loro, ma concordi in ciB che lamentano che
l’azione dello Stato in quei codici troppo timidamente si mauifesti, che essi trnppo concedano alla IibertA dell’individuo, autorizzando, anzi legittimando, le oppressioni dei pih forti in danno
dei pih deboli.
Assistiamo noi forse ad una crisi del diritto civile per cui
Geno messi in discuwione i principii esscnxiali cha finora ne hanno
costituito la baso, una crkii simile 8 quella che travaglia ora
il diritto penale, e che sta attraversando un’altra scienza affine
alla giurisprudenza , l’economia politica ? Noi non oseremmo affermarlo recisamente ; perchi! non ci pare, in verità, che l’opposizione sia finora organizzata , nè che abbia raccolto intorno a
sè attualmente quel numero d’aderenti che è necessario per costituire una scuola. Ma B possibile che la schiera oggi esigua
si vitda via via ingrossando, sia per l’autori& degli scrittori che
si sono messi a capo del movimento, sia perchè nelle loro dottrine v’ha., a nostro avviso, una parle di vero. PerciO crediamo
venut.0 il momento di precisare quant’è possibile chiaramente la
nuova tendenza, il che cercheremo di faro riassumendo a larghi
tratti il programma dk novatori , :I cui farorno scguirc a l c u n o
brevi OWcrVmilJni.
Promettiamo, se pur ve n’B bisogno, cha il nostro proposito
è di occuparci soltanto di quegli autori che, pur accettsndone
talune vedute, non fanno tuttavia aperta professione di socialismo.
I socialisti, infatti, che ritengono totalmente sbagliate le basi su
cui si fonda l’odierna organizzazione sociale, è naturale che combattano tutti o quasi tutti i principii che governarono finora i
nostri rapporti di dirit1.o privato. Noi, invwc, non vogliamo discutere qui che con coloro che, pw ammettendo in gran parto
questi principii, li vorrebbero però applicati in modo diverso, nè
esiterebbero, qualora ne fosse provato il bisogno, a trasformarli
radisalmente.
4
CESARE NANI
Qucstx C appunto la tesi che ha sostenuto con molto cnlorc
il Gierke in un suo disccrso pronunciato nel 1889 nella Societa
giuridica di Vienna, pulhlhto sotto il titolo! I,a ~U&+WZC sociale del Di,vitto pim to (IJip saziale Aufy& des I’ricatrcckts,
Berlin, 1889). Occwione n.1 discorso fu il nuovo progetto d(bl
codice civile germanico, lo scopo il promuoverne una riforma
sost.anziale. k pregio dell’opera compendiare per sommi capi le
argomentazioni del dotto Autore.
1 Romani, egli dice, hanno pei primi introdotto la distinzionc fra il diritto ~~ubblico ed il diritto privato ; al jrcs si+
gnctloncm h a n n o contrn.pposto il +fs yo$i, nlla sov3 mlitn d e l l o
Stato quella dell’individuo. All’antico diritto germanico, per contro.
tnlc distinzione era e rinmsc per secoli ignotn ; perchè i Germani
non concepivano che l’un& dal diritto. La distinzione riapparve
con rinnovata energia nell’evo moderno, quando risorse, insieme
cogli altri elementi dell’antica coltura, il dirittr, romano ; ed b
divenuta coll’andnr del tempo cos1 profonda da far temcrc oramai
non lontano il giorno in cui dehhano brnvarsi A frontc, da una
parte l’individuo libero ed uguale, dall’altra lo Stafo onnipotente e meccanico. A prevenire il pericolo di questa lotta, che
sarebbe disastrosa per le sorti della nostra civiltà, pensa il Gierko
essere necessario che si studi il modo di conciliare insieme diritto
puhhlico e diritte privato, risalendo ad un principio pih alto, in
guisn. che quei due concetti cessino dal riguardarsi non solo come
tliltrrcuti, ma cxiaudio r0111c ostili fra di loro. Distinti dcblioi~o
essere, perche coni vuole la natura umana, nè potrchhe l’uno
assorhiro l ’ s l t r o totalmente, senza che n e segua l’annicnlamcuto
0 In. harbnrie d e l l a aorict:\. Ria hisngnn evitare che, s l e g a t i dc1
tutto l’uno d:dl’nltro, il diritte puMilic0 nirt,ta cr1110 ad uno Ehlo
nssoluto, ed il diriMo privnto si convcrtn. i n d i r i t t o prettamente
individualistico. Ilisojina, afferma il Gicrkc, ritornare al vecchio
tlirit.to germanico. non al diritto gormauiw nella sua vostc mcdievale, ma al diritto germanico nei suoi eterni principii. Perchò
in reritrl., esclama, la lot.ta pel diritto dell’avvenire è una lotta
fra il diritto romano ed il diritto germnnico ! Trionfi pure la
forma clcl primo, ma trionfi lo spirito, la sostn,nza del secondo!
In nlt,re parole, e per dirla pih semplicemente, diritto pubIilico c diritt,o privato del~hono procedare d’n.ccordo fra loro, ed
in Pan ticolar modo il diritto privato 11:~ tln proporsi uno scopo
wci:dc. h r:lggiuug(w cllicsto fiiw l o hafigi spw.i:lli n o n l~~stauo;
IC SOCIAIJRMO NEL CODICE CIVILE
5
b necessario che vi si inclirizzino tutte le disposizioni del codice
civile, si riferiscano esse ai rapporti dell’uomo colle cose 0 cogli
altri uomini.
/2
Quindi, per cominciare dalla propriet&‘alla proprietà si de?
hono impnrro dei doveri sociali. -Dovere di nt,n abusarne a n z i
tutto ; ma, quel che b pih, anche il dovere di farne un retto
uso. Al concetto romano della proprie& come di un diritto assoluto ed illimitato, deve sovrapporsi quello germanico, che ritiene
la proprieti come un diritto relativo che contiene in se stesso,
e non solo riceve dall’esterno, la propria limitazione. La proprie% non ha pih da servire unicamente all’interesse egoistico
dell’individuo ; ma si hcne deve essere ordinata nell’interesse di
tutti.
Per lo stOsso motivo, tutto il diritto immobiliare dovr& radicalmentc trasformarsi, in guisa da costituire un sistema speciale,
perche le norme che reggono la proprieta degli immobili non
possono esecro le stesse che governano la proprietà delle cose
mobili. Anche qui il criterio deve attingersi all’interesse sociale.
Quindi sta bene che si ammetta in principio la liberti d’alienazione ; ma nel tempo stesso occorre che si prendano tutte
le cautele necesiarie, acciocch6 la proprie% fondiaria non sia
esposta al pericolo di venir annientata dai debiti, o di sminuzzami soverchiamente. J’ercbF! in definitiva B un grande interesse
sccialo quello che consiglia di assicurare la immanenza della
proprioth fondiaria , h un g r a n d e intcrnsse politico quello che
impone di soccnrrere la classe dei contadini, il pih forte baluardo,
dice il giurista ktlnsco. contro le aggressioni esterne e le agitazioni interiori. Grande e piccolo possesso hanno un’alta missione
da cnmpierc; per mettersi in grado di eser&wlo sarchbcro logittimi e da approvarsi anche i fcdecommewi famigliari !
R vi ha una folla di minori diritti reali che il legislatore
deve proteggere, perchi! tutti, per quanto piccoli in SB, possono
concorrere ad accrescere la ricchezza nazionale; e vi hanno diritti d’obhligazione che esigono una tutela più efficace nell’ interesse delle classi lavoratrici, ed a cui sarebbe facile concederla
solo che, ritornando all’antico concetto germe.nico, si voglia abhwtbxe la fragile barriera che separa il diritto reale dal diritto
d’obbligazione.
Ma b nel tema dei contratti che In funzione sociale del
c o d i c e c i v i l e s i esplicherA piti lnrga c potlercw. CJuella d e l l a
\
4
CESARE NANI
Qucstx C appunto la tesi che ha sostenuto con molto cnlorc
il Gierke in un suo disccrso pronunciato nel 1889 nella Societa
giuridica di Vienna, pulhlhto sotto il titolo! I,a ~U&+WZC sociale del Di,vitto pim to (IJip saziale Aufy& des I’ricatrcckts,
Berlin, 1889). Occwione n.1 discorso fu il nuovo progetto d(bl
codice civile germanico, lo scopo il promuoverne una riforma
sost.anziale. k pregio dell’opera compendiare per sommi capi le
argomentazioni del dotto Autore.
1 Romani, egli dice, hanno pei primi introdotto la distinzionc fra il diritto ~~ubblico ed il diritto privato ; al jrcs si+
gnctloncm h a n n o contrn.pposto il +fs yo$i, nlla sov3 mlitn d e l l o
Stato quella dell’individuo. All’antico diritto germanico, per contro.
tnlc distinzione era e rinmsc per secoli ignotn ; perchè i Germani
non concepivano che l’un& dal diritto. La distinzione riapparve
con rinnovata energia nell’evo moderno, quando risorse, insieme
cogli altri elementi dell’antica coltura, il dirittr, romano ; ed b
divenuta coll’andnr del tempo cos1 profonda da far temcrc oramai
non lontano il giorno in cui dehhano brnvarsi A frontc, da una
parte l’individuo libero ed uguale, dall’altra lo Stafo onnipotente e meccanico. A prevenire il pericolo di questa lotta, che
sarebbe disastrosa per le sorti della nostra civiltà, pensa il Gierko
essere necessario che si studi il modo di conciliare insieme diritto
puhhlico e diritte privato, risalendo ad un principio pih alto, in
guisn. che quei due concetti cessino dal riguardarsi non solo come
tliltrrcuti, ma cxiaudio r0111c ostili fra di loro. Distinti dcblioi~o
essere, perche coni vuole la natura umana, nè potrchhe l’uno
assorhiro l ’ s l t r o totalmente, senza che n e segua l’annicnlamcuto
0 In. harbnrie d e l l a aorict:\. Ria hisngnn evitare che, s l e g a t i dc1
tutto l’uno d:dl’nltro, il diritte puMilic0 nirt,ta cr1110 ad uno Ehlo
nssoluto, ed il diriMo privnto si convcrtn. i n d i r i t t o prettamente
individualistico. Ilisojina, afferma il Gicrkc, ritornare al vecchio
tlirit.to germanico. non al diritto gormauiw nella sua vostc mcdievale, ma al diritto germanico nei suoi eterni principii. Perchò
in reritrl., esclama, la lot.ta pel diritto dell’avvenire è una lotta
fra il diritto romano ed il diritto germnnico ! Trionfi pure la
forma clcl primo, ma trionfi lo spirito, la sostn,nza del secondo!
In nlt,re parole, e per dirla pih semplicemente, diritto pubIilico c diritt,o privato del~hono procedare d’n.ccordo fra loro, ed
in Pan ticolar modo il diritto privato 11:~ tln proporsi uno scopo
wci:dc. h r:lggiuug(w cllicsto fiiw l o hafigi spw.i:lli n o n l~~stauo;
IC SOCIAIJRMO NEL CODICE CIVILE
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b necessario che vi si inclirizzino tutte le disposizioni del codice
civile, si riferiscano esse ai rapporti dell’uomo colle cose 0 cogli
altri uomini.
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Quindi, per cominciare dalla propriet&‘alla proprietà si de?
hono impnrro dei doveri sociali. -Dovere di nt,n abusarne a n z i
tutto ; ma, quel che b pih, anche il dovere di farne un retto
uso. Al concetto romano della proprie& come di un diritto assoluto ed illimitato, deve sovrapporsi quello germanico, che ritiene
la proprieti come un diritto relativo che contiene in se stesso,
e non solo riceve dall’esterno, la propria limitazione. La proprie% non ha pih da servire unicamente all’interesse egoistico
dell’individuo ; ma si hcne deve essere ordinata nell’interesse di
tutti.
Per lo stOsso motivo, tutto il diritto immobiliare dovr& radicalmentc trasformarsi, in guisa da costituire un sistema speciale,
perche le norme che reggono la proprieta degli immobili non
possono esecro le stesse che governano la proprietà delle cose
mobili. Anche qui il criterio deve attingersi all’interesse sociale.
Quindi sta bene che si ammetta in principio la liberti d’alienazione ; ma nel tempo stesso occorre che si prendano tutte
le cautele necesiarie, acciocch6 la proprie% fondiaria non sia
esposta al pericolo di venir annientata dai debiti, o di sminuzzami soverchiamente. J’ercbF! in definitiva B un grande interesse
sccialo quello che consiglia di assicurare la immanenza della
proprioth fondiaria , h un g r a n d e intcrnsse politico quello che
impone di soccnrrere la classe dei contadini, il pih forte baluardo,
dice il giurista ktlnsco. contro le aggressioni esterne e le agitazioni interiori. Grande e piccolo possesso hanno un’alta missione
da cnmpierc; per mettersi in grado di eser&wlo sarchbcro logittimi e da approvarsi anche i fcdecommewi famigliari !
R vi ha una folla di minori diritti reali che il legislatore
deve proteggere, perchi! tutti, per quanto piccoli in SB, possono
concorrere ad accrescere la ricchezza nazionale; e vi hanno diritti d’obhligazione che esigono una tutela più efficace nell’ interesse delle classi lavoratrici, ed a cui sarebbe facile concederla
solo che, ritornando all’antico concetto germe.nico, si voglia abhwtbxe la fragile barriera che separa il diritto reale dal diritto
d’obbligazione.
Ma b nel tema dei contratti che In funzione sociale del
c o d i c e c i v i l e s i esplicherA piti lnrga c potlercw. CJuella d e l l a
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G
r
IL SOCIALISMO NEL CODICE CIVILE
libcrth contrattuale infat,ti, avverte il Qierke, ò un vecchio domma
che pnb trarre a terribili conseguenze, se lo si accolga con cieca
fede. Esso cela in sè il I>elluna omrhm contra o m n e s l e g a lizzato da una massima di diritto, peggio ancora, la sconfitta
sicura e la oppressione del debole, che 11011 pui, misurarsi ad
armi uguali col più forte. Molte malsane eupitligie ha già frenato il divieto, antico nella legislazione, dei patti contrarii alla
morale ; ma ben pih stretti e duri vincoli sono da imporre alla
librrth di contrwre, se non si vuole Pho le classi inferiori siano
condannate a soccombere sotto la prepotenza economica. ì4 tutto
un sistema di difwe e di gnnrent,igio che bisogna escogitare, onde
impedire che i poveri vengano sfruttati dai piti ricchi, gli inesperti rnggirati dai piti furbi. Non basta l’abolizione dell’arresto
personale per debit,i , non hnsta l’essere tornnti , per altra via,
alla proibizione delle nsurr ; 61 il concetto dello insequestrabilit8
che vuole essere maggiormente sviluppato; SOIIO forme salutari
che debbono introdursi pw corti contratti, allinchè niuno troppo
leggermente si assuma oblrligbi cbe possano piil tardi convertirsi
per lui in una rovina economica. Potranno soflrirne la libertà 0
la sicurezza del commercio ; ma si otterr8 il vantaggio inestimabile di non abbandonare il piccolo borghese ed il contadino
disarmati contro il grande imprenditore, l’operaio contro il capitalista.
Tutto il cont,ratto di lavoro Q da rrgolnre con nuove norme,
diverse dalle attuali che hanno aucora la loro radice nel diritto
romano, il quale, informato ai principii della schiavitti, modella
il contratto di locazione d’opera su quello della locazione delle
cose.
Bisogna rimettore in onore il vecchio principio germanico,
srrondo cui l’obbligo dc1 risarcimento par un fatto dannoso non si
fonda sul delitto, ma sul semplice rapporto di causa. Chi col
f:lt.to proprio, anche senza In minima sua colpa, ha recato danno
n.ltrni, sia ttexto ad indennizzarlo, per qunnto gli sarà possibile.
Egli sa& innocente, ma piii innocente di lui è sempre la vittima.
Sopra tntto ha da campeggiare in un codice civile il diritto
drlla persona ; pcrchè tut.ti i beni, nel piil largo scuso del vocabolo, non esistono che per essa. La personaliti umana, quale
E costituita da,llx n a t u r a , quale si atteggia variamente per la
differenza rlrllr cl:& sociali in cui viene a trovarsi, quale risulta
inliw per lo condizioni spwiali d’ogni indivitlno, devo trovar il
pieno riconoscimento nella parte fondamontale del codice civile, e debbono riceverne protezione tutti , non uno eccettuato,
i diritti cl10 colla persona umana si collegano.
Nel diritto privato ha segnato il suo posto il diritto famigliare. 11 diritto romano nella famiglia non vode cl10 un indivitluo,
il sovrano, il Pater fmnilias ; il diritto germanico invece vede
un organismo, e da questa e per questa unità organica trae e
misura i diritti e doveri Cosi del capo come degli altri appnrtenenti alla famiglia, rcgolantlone pnre i rapporti patrimoniali.
Naturalmente 0 al concetto germanico, secondo il Gerke , che
il coiiice civile devo inspirarsi, 0 fortificaro i vincoli cha tengono
unita la famiglia, assidendola sulle basi della podesta maritale
e della patria podest8 eswcitata dal padre in concorso colla madre,
e da questa sola, COII poteri più limitati, in mancanza del gen i t o r e - p:~lria lwlost8 (*lie deve durare Gl~clii: d u r a l a convivenza d0mestic.a - o, qnanto ai rapllorti patrimoniali, sul regime
della comunione dei beni.
Anche il diritto successorio dovrebbe, secondo la traccia dell’antico diritto germanico, rientrar nella sfera del diritto famigliare, mentre ora, grazie all’influenza del diritto romauo, gli s i
da per base la vololtità dichiarata o precunt,a doll’individuo. Duri
pure il testamento, dice il Gierke, poichè B penetrato nei nostri
costumi, ma si sappia beno che nel fondo della nostra coscienza
popolare si manticne tuttora vivace il conwtto, che la successione
legittima debba tenere il primo posto e la successione testamentaria non avrr altro ufficio tranne quello di concretare ad adattare,
quando occorra, ai casi speciali la norma della legge. Il posto
rimasto vacante bisogna che sia occupato da chi nell’organizzazione famigliare vi era piti vicirio, e debbono restare esclusi dalla
successione quelli, che per essere parenti in grado troppo remoto, non si considerano pih farne parte.
Ma la famiglia non è il solo organismo a cui Ei debbano
rivolgere le rogole del diritto privato. Altre ve ne sono che oggigiorno hanno acquistata la massima importanza c che si impougono all’attenzione del legislatore. Tali spocialrncute le grandi
iinprose su cui si pui, diro che si fondi la nostra attuale vita
economica, Qui non si tratta punto di una somma di obbligazioni isolate d’individuo ad individuo, ma sibbone di una vera
persona collettiva costituita dal capo dell’ impresa insieme cogli
addetti o cogli operai ; persona collettiva, per cui esistono spo-
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7
CESARE NANI
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IL SOCIALISMO NEL CODICE CIVILE
libcrth contrattuale infat,ti, avverte il Qierke, ò un vecchio domma
che pnb trarre a terribili conseguenze, se lo si accolga con cieca
fede. Esso cela in sè il I>elluna omrhm contra o m n e s l e g a lizzato da una massima di diritto, peggio ancora, la sconfitta
sicura e la oppressione del debole, che 11011 pui, misurarsi ad
armi uguali col più forte. Molte malsane eupitligie ha già frenato il divieto, antico nella legislazione, dei patti contrarii alla
morale ; ma ben pih stretti e duri vincoli sono da imporre alla
librrth di contrwre, se non si vuole Pho le classi inferiori siano
condannate a soccombere sotto la prepotenza economica. ì4 tutto
un sistema di difwe e di gnnrent,igio che bisogna escogitare, onde
impedire che i poveri vengano sfruttati dai piti ricchi, gli inesperti rnggirati dai piti furbi. Non basta l’abolizione dell’arresto
personale per debit,i , non hnsta l’essere tornnti , per altra via,
alla proibizione delle nsurr ; 61 il concetto dello insequestrabilit8
che vuole essere maggiormente sviluppato; SOIIO forme salutari
che debbono introdursi pw corti contratti, allinchè niuno troppo
leggermente si assuma oblrligbi cbe possano piil tardi convertirsi
per lui in una rovina economica. Potranno soflrirne la libertà 0
la sicurezza del commercio ; ma si otterr8 il vantaggio inestimabile di non abbandonare il piccolo borghese ed il contadino
disarmati contro il grande imprenditore, l’operaio contro il capitalista.
Tutto il cont,ratto di lavoro Q da rrgolnre con nuove norme,
diverse dalle attuali che hanno aucora la loro radice nel diritto
romano, il quale, informato ai principii della schiavitti, modella
il contratto di locazione d’opera su quello della locazione delle
cose.
Bisogna rimettore in onore il vecchio principio germanico,
srrondo cui l’obbligo dc1 risarcimento par un fatto dannoso non si
fonda sul delitto, ma sul semplice rapporto di causa. Chi col
f:lt.to proprio, anche senza In minima sua colpa, ha recato danno
n.ltrni, sia ttexto ad indennizzarlo, per qunnto gli sarà possibile.
Egli sa& innocente, ma piii innocente di lui è sempre la vittima.
Sopra tntto ha da campeggiare in un codice civile il diritto
drlla persona ; pcrchè tut.ti i beni, nel piil largo scuso del vocabolo, non esistono che per essa. La personaliti umana, quale
E costituita da,llx n a t u r a , quale si atteggia variamente per la
differenza rlrllr cl:& sociali in cui viene a trovarsi, quale risulta
inliw per lo condizioni spwiali d’ogni indivitlno, devo trovar il
pieno riconoscimento nella parte fondamontale del codice civile, e debbono riceverne protezione tutti , non uno eccettuato,
i diritti cl10 colla persona umana si collegano.
Nel diritto privato ha segnato il suo posto il diritto famigliare. 11 diritto romano nella famiglia non vode cl10 un indivitluo,
il sovrano, il Pater fmnilias ; il diritto germanico invece vede
un organismo, e da questa e per questa unità organica trae e
misura i diritti e doveri Cosi del capo come degli altri appnrtenenti alla famiglia, rcgolantlone pnre i rapporti patrimoniali.
Naturalmente 0 al concetto germanico, secondo il Gerke , che
il coiiice civile devo inspirarsi, 0 fortificaro i vincoli cha tengono
unita la famiglia, assidendola sulle basi della podesta maritale
e della patria podest8 eswcitata dal padre in concorso colla madre,
e da questa sola, COII poteri più limitati, in mancanza del gen i t o r e - p:~lria lwlost8 (*lie deve durare Gl~clii: d u r a l a convivenza d0mestic.a - o, qnanto ai rapllorti patrimoniali, sul regime
della comunione dei beni.
Anche il diritto successorio dovrebbe, secondo la traccia dell’antico diritto germanico, rientrar nella sfera del diritto famigliare, mentre ora, grazie all’influenza del diritto romauo, gli s i
da per base la vololtità dichiarata o precunt,a doll’individuo. Duri
pure il testamento, dice il Gierke, poichè B penetrato nei nostri
costumi, ma si sappia beno che nel fondo della nostra coscienza
popolare si manticne tuttora vivace il conwtto, che la successione
legittima debba tenere il primo posto e la successione testamentaria non avrr altro ufficio tranne quello di concretare ad adattare,
quando occorra, ai casi speciali la norma della legge. Il posto
rimasto vacante bisogna che sia occupato da chi nell’organizzazione famigliare vi era piti vicirio, e debbono restare esclusi dalla
successione quelli, che per essere parenti in grado troppo remoto, non si considerano pih farne parte.
Ma la famiglia non è il solo organismo a cui Ei debbano
rivolgere le rogole del diritto privato. Altre ve ne sono che oggigiorno hanno acquistata la massima importanza c che si impougono all’attenzione del legislatore. Tali spocialrncute le grandi
iinprose su cui si pui, diro che si fondi la nostra attuale vita
economica, Qui non si tratta punto di una somma di obbligazioni isolate d’individuo ad individuo, ma sibbone di una vera
persona collettiva costituita dal capo dell’ impresa insieme cogli
addetti o cogli operai ; persona collettiva, per cui esistono spo-
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CEShBE
WhNI
11,
ciali responsabilit& e spccinli obblighi di tutela per parto doll,~
Stato : quei medeoimi che diedero argomento R quella Iceislaziono
operala a cui quasi tutti i paesi civili h:mno posto mano in
questi ult,inii tempi.
Ed altri organismi ancora ha crrnto il modrrno spirito di
associazione con si ricca varietA di forme e d’intenti che non si
p0Ssono , senza snaturarli, ridurro al tipt individualistico della
società e della comuniooe romana. Per questi, non&& per quogli
i s t i t u t i , lw quc4lo corpora7ioni cl10 11xnr10 carattoro 1ml)blico 011
a cui tinora lo Stato non ha voluto concctlcre, qimsi in dono,
che una finta pcrsonalit8, ment.rc invece sono enti vivi e vit&
P neccssn.rio che In logge, trn.cndoli nella sfera del diritto p r i v a t o ,
li discipliui con norme dottato dalla loro itltrinst~ca natura e
consone allo scopo sociale a cui servono. RaI)presentnno anelli
intermedi fra l’individuo e In soci&\; qu:wto piil si procura cho
quegli enti siano vignrosi, tanto piìi si aumenta la forza di resistenza del corpo soain.Io contro i pericoli cho lo minacciano.
Sotto ogni aspetto adunque è il punto di vista sociale che
deve signoreggiare ed imprimere uno speciale illdirizzo al diritto
privato. Perocchi?, conchiude l’illustre Autoro, diritto pubblico e
diritto privato sono figli della stessa madre ; seguono, k vero,
una vocazione diversa, ma, invece di combattersi come fratolli
nemici fra di loro, d e b b o n o s~rnlw~ trnvwsi cnllrgati insiculo in
nn’oper~ comuue.
Il prngramms del Gicrko (da lui svolto anche in duo altro
pubblicazioni : Ih lihtruwf ciws biirgrrlichrn (~cactzl,u~lt~~s ICI&
das lhtsckc IleCht. Loip~ig
, 1 8 x 9 o JP~~~so9~c91~c”‘rl97..scl/af2rra
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T’onli~~e9~Sillòc(l,.inF
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lC9?1?4:2I9~/b
ri92rs
l~iir~~wlicltc9z
Grsrfrb~cciws f. das B. Reich. Berlin, 1889) può parere in
qunlche p u n t o rivnluzicmarin. Nel fatto PCI+, chi attiwtrrmrnto
consideri, lo è ben poco. l’ercli8 in sostnnza il suo concetto i?
che la societa - la tedesca sopra tutt’o - non potrebhe essere
nwglio costituita di quello che 6 attualmente. Tutto cii, che
esiste, in n1t.o come in basso, è degno di osserc conservato; ogni
cI:we sociale è bcnc sia mnntenuta nel posto iu cui si trova ,
socl.\l,lsMn h’E1, CoDIcE
Clt’1I.R
9
sarrblw anzi opportuno di fissarvela mrdinnte i ferlecommossi famigliwi ed altro simili istituzioni. Grande e piccola prnprietb
esercitano ambedue, nel suo parere, una boncfire azione, ni! si
pui~ powwo :L sopprimcro l’nna a bonnlicio dell’altra. Nulla
adunclue è da mutare ed il torto maggiore del progetto del codice
civile tcclcsco B quello, secondo il Gierke, di croar serii pericoli
a questo stato di cose, volendo seguir le vestigia del diritto romano,
che & in aperta opposizione, nei snoi principii fondamentali, coi
bisogni del nost,ro tempo. Questa mancanza di ossequio al vecchio
diritto, davanti a cui i secoli si sono inclinati con devota ammirazione, e che la scienza germanica più che ogni altra ha cnntrihitn in qiiosto rwmln ad elcvar sugli nltari, 6 forse quanto
di più audace e rivoluzionario si contiene nello scritto dell’eminente giurista alemanno.
Ma una tendenza assai pih radicale rivela il Alenger, profewnro di diritto aIl’lJnivnrsit,d. di Vienna, nelle critiche che :~ncl~o
egli rivolge allo stesso progetto con un suo lavoro: x 11 diritto
civile e le classi non abbienti B (Dns bii~gwlich Recht u n d
die bcsitclosen Volksclassen) pubblicato prima in due artiroli
dell’ < Rrchiv fiir d i e sozialen Gesstzgebung und Statistilc B
e pih tardi raccolti in un volume che 6 giunto gih alla seconda
cdizione (Tiibingcn 1890).
Il Gicrko infatti vorrebbe veder prepondcrnre nel codir:e civile l’interesse sociale. 11 Menger va pih in 18, perchk chie,le
che si prenrla di mira non già l’interesse generale, ma l’interesse
di una sola classe di persone, la classe dei nnn ahbienti. A
che giovano, egli dice, tutte quelle indagini sistematiche e storicho con cui si E voluto in questo secolo illustrare il diritto
privato ? Certamente la scienza se n’i! arricchita; ma 3nal profitto ha tratto il popolo, la classe dei proletari sopra tutto, che
p n r cnstitniace l’immrnsn. mnggiorawh, da un diritto cnsJ p e r fezionato ? 1 moderni codici civili, il progetto germanico pih che
ogni altro, egli afferma, cnsi nel loro spirito come nelle singole
disposizioni, si sono prefissi di favorire le classi pih aginte, mentre
è prccisainnnto In via opposta qi~cll~ cl10 dwrrbhr! tcwmi. In una
pwola il Gicrko si lagna che nel nuovo progetto i grandi interessi sociali sieno stati cnnsitlcrati da meno di quelli dell’indivitluo ; il Menger per contro accusa i compilatori di aver sacriticati ngli interessi delle classi dominanti quelli ben più sacri
dello classi inferiori.
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ciali responsabilit& e spccinli obblighi di tutela per parto doll,~
Stato : quei medeoimi che diedero argomento R quella Iceislaziono
operala a cui quasi tutti i paesi civili h:mno posto mano in
questi ult,inii tempi.
Ed altri organismi ancora ha crrnto il modrrno spirito di
associazione con si ricca varietA di forme e d’intenti che non si
p0Ssono , senza snaturarli, ridurro al tipt individualistico della
società e della comuniooe romana. Per questi, non&& per quogli
i s t i t u t i , lw quc4lo corpora7ioni cl10 11xnr10 carattoro 1ml)blico 011
a cui tinora lo Stato non ha voluto concctlcre, qimsi in dono,
che una finta pcrsonalit8, ment.rc invece sono enti vivi e vit&
P neccssn.rio che In logge, trn.cndoli nella sfera del diritto p r i v a t o ,
li discipliui con norme dottato dalla loro itltrinst~ca natura e
consone allo scopo sociale a cui servono. RaI)presentnno anelli
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quegli enti siano vignrosi, tanto piìi si aumenta la forza di resistenza del corpo soain.Io contro i pericoli cho lo minacciano.
Sotto ogni aspetto adunque è il punto di vista sociale che
deve signoreggiare ed imprimere uno speciale illdirizzo al diritto
privato. Perocchi?, conchiude l’illustre Autoro, diritto pubblico e
diritto privato sono figli della stessa madre ; seguono, k vero,
una vocazione diversa, ma, invece di combattersi come fratolli
nemici fra di loro, d e b b o n o s~rnlw~ trnvwsi cnllrgati insiculo in
nn’oper~ comuue.
Il prngramms del Gicrko (da lui svolto anche in duo altro
pubblicazioni : Ih lihtruwf ciws biirgrrlichrn (~cactzl,u~lt~~s ICI&
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, 1 8 x 9 o JP~~~so9~c91~c”‘rl97..scl/af2rra
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Grsrfrb~cciws f. das B. Reich. Berlin, 1889) può parere in
qunlche p u n t o rivnluzicmarin. Nel fatto PCI+, chi attiwtrrmrnto
consideri, lo è ben poco. l’ercli8 in sostnnza il suo concetto i?
che la societa - la tedesca sopra tutt’o - non potrebhe essere
nwglio costituita di quello che 6 attualmente. Tutto cii, che
esiste, in n1t.o come in basso, è degno di osserc conservato; ogni
cI:we sociale è bcnc sia mnntenuta nel posto iu cui si trova ,
socl.\l,lsMn h’E1, CoDIcE
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sarrblw anzi opportuno di fissarvela mrdinnte i ferlecommossi famigliwi ed altro simili istituzioni. Grande e piccola prnprietb
esercitano ambedue, nel suo parere, una boncfire azione, ni! si
pui~ powwo :L sopprimcro l’nna a bonnlicio dell’altra. Nulla
adunclue è da mutare ed il torto maggiore del progetto del codice
civile tcclcsco B quello, secondo il Gierke, di croar serii pericoli
a questo stato di cose, volendo seguir le vestigia del diritto romano,
che & in aperta opposizione, nei snoi principii fondamentali, coi
bisogni del nost,ro tempo. Questa mancanza di ossequio al vecchio
diritto, davanti a cui i secoli si sono inclinati con devota ammirazione, e che la scienza germanica più che ogni altra ha cnntrihitn in qiiosto rwmln ad elcvar sugli nltari, 6 forse quanto
di più audace e rivoluzionario si contiene nello scritto dell’eminente giurista alemanno.
Ma una tendenza assai pih radicale rivela il Alenger, profewnro di diritto aIl’lJnivnrsit,d. di Vienna, nelle critiche che :~ncl~o
egli rivolge allo stesso progetto con un suo lavoro: x 11 diritto
civile e le classi non abbienti B (Dns bii~gwlich Recht u n d
die bcsitclosen Volksclassen) pubblicato prima in due artiroli
dell’ < Rrchiv fiir d i e sozialen Gesstzgebung und Statistilc B
e pih tardi raccolti in un volume che 6 giunto gih alla seconda
cdizione (Tiibingcn 1890).
Il Gicrko infatti vorrebbe veder prepondcrnre nel codir:e civile l’interesse sociale. 11 Menger va pih in 18, perchk chie,le
che si prenrla di mira non già l’interesse generale, ma l’interesse
di una sola classe di persone, la classe dei nnn ahbienti. A
che giovano, egli dice, tutte quelle indagini sistematiche e storicho con cui si E voluto in questo secolo illustrare il diritto
privato ? Certamente la scienza se n’i! arricchita; ma 3nal profitto ha tratto il popolo, la classe dei proletari sopra tutto, che
p n r cnstitniace l’immrnsn. mnggiorawh, da un diritto cnsJ p e r fezionato ? 1 moderni codici civili, il progetto germanico pih che
ogni altro, egli afferma, cnsi nel loro spirito come nelle singole
disposizioni, si sono prefissi di favorire le classi pih aginte, mentre
è prccisainnnto In via opposta qi~cll~ cl10 dwrrbhr! tcwmi. In una
pwola il Gicrko si lagna che nel nuovo progetto i grandi interessi sociali sieno stati cnnsitlcrati da meno di quelli dell’indivitluo ; il Menger per contro accusa i compilatori di aver sacriticati ngli interessi delle classi dominanti quelli ben più sacri
dello classi inferiori.
10
CRSAIIR N A N I
Egli inteuflc R dinmstrwlo con un lungo rxgiounmento, che
ci sarrbbe impossibile di seguir passo passo. Ci soffermeremo di
preferenza sulla parte generale del suo lavoro, e ci limiteremo a
r:ipidi cenni sulla parte speciale, dove l’autore prende ad esaminare, divise per gruppi, le disposizioni del progetto.
11 punto di vista da cui parte, egli lo dichiara altimente,
(dichiarazione non superflua per l’autore del libro : Das Recht
auf dm vollero Adeitswtrag i n geschicl~tliclwr Darstellung.
Stutt,gnrt . 1886) , n o n b il soci:Ilistico; la’ fnia critira per conF<~gIlf~l%:\ rigu:lrtln 1’ applicsaione , 11011 i priucipii fondamriitali
fl~4l’f~dirrno fliritt~o priw to.
Intanto questo diritto, afferma il Mcnger, porta dentro di $3
il vixio organico di esser stato foggiato dalle classi pih elevate,
che certo ebbero per guida nel crearlo unicamente il proprio
vantxggio. A torto proclama la scuola storica cbo il diritto E
il riflesso della coscienzA popolare, sarebbe assai pih giusto il
dire che l’attuale diritto rispecchia le idee e servo agli interessi
di un decimo della popolazione, che essendosi imposto agli altri
nove decimi cerca di perpetuare la sua posizione privilegiata.
Sicuramente le classi piti umili hanno da qualche tempo in qua,
dove piti dove meno, ottenuto una ce& partecipazione alla vita
pubblica. ma la rivoluzione politica non ha esercitato che u n a
ben tenue influenze per tutto ciò che riguarda gli ordini del
diritto privato. C)ilrsto rimase qllil.1 rrx prima, poco 0 nulla moflitkxt.0, tanto profimfl« IIP s o n o lo radici; ni? la p r e s e n t e gfxwrazione eflucata iu grau parte alle massime della suuola storica, cl10
ndorn il ptsszito, i! In mogli0 in graflo di formulare u n codico che riapnudn ai bisogni dell’ora presento, ai bisogni dell’avvenire. Quindi si spiega, a dire del blcnger, come il progetto
pcrmnnico non giunga neppure all’altezza dei codici prussiano cd
austriaco, opera d’uomini illumiuati che nelle riforme sociali
precorsero i loro tempi.
L’obbligo del legislatore, infatti, non è quello di limitarsi a
copiare un compendio fp~nlunquc di diritto civile , ma ben pih
alto è il suo ufìicio, perchè egli deve teucr fisso lo sguardo all’oflicw~n iuwiwnto sofkllc. nssf~cf~~~fl:a~~lf~, :~ffrot.t:wlo, SO o c c o r r a ,
coi suoi precetli. Che fecero iuvece i compilatori del progetto ?
Trndusscro il diritto vignltP, climin:~uflono nppcn:~ f~uantf~ appariva
mnnifest.nmento antiflusto, in altrettuuti n,rticoli di lrgge, concepiti
pt‘r di piii i u u n a folilia fpiasi illc’ullll”eiljil)ile al vulgu prufwo.
IL S O C I A L I S M O N E L CODICI? C I V I L E
11
La clawe dei non ablknti si trova a paragone della classe
doviziosa in una condizione molto pii3 sfavorevole , per quanto
concerne la difesa dei proprii diritti. Ciò si puh dimostrare con
varii argomenti. Anzitutto regna awxm la massima stabilita
dai giureconsulti romani q igfzorantirc juris ~wnz~~wrn excusut B.
Ora questa ignoranza, ognuno vede, danneggia pih fkilmente il
povero, che ha piti limititta coltura e minori mezzi di ricorrere
al cowiglio degli esperti, che non il riwo. La finzione che ognuno
debba conoscere il diritto, ora speci;&nente che lo kggi di tutti
gli StAti civili si sono nwlliplicatc~ per modo (In. riempire intiere
biblioteche, b nssurda e lo cnn~cguenzo cha nr!(,rssHri:llrlerite i n
molti casi ne derivano, tristissime. Unico rimedio x.1 male questo,
che lo Stato imponga al gifldkf! d’ impartire gratuitamente ad
ogni cittadino, agl’indigenti sopratutto, ogni volta che il bisogno
lo richieda, le opportune istruzioni legali, 0, meglio ancora, si
assuma d’ufficio la causa di chi non è in grado di procurarsi
avvocati contro chi invece ne è provvisto.
In secona!o luogo, il principio consacrato da alcuni codici
(l’austriaco e l’italiano fra gli altri) che, avvertendosi uua lacuna
nella legge, il giudice debba colmarla ricorrendo all’analogia! crea,
in molti casi, un nuovo pericolo per le ragioni dei non abbienti.
11 perchè è ovvio, dal punto di vista dell’autore. A parte che
C iniyio considornrc: rornc lrggc ancbo ciL cha n o n r i s u l t a q u a l e
volonth wpressa flal lrgisl:itorc, il sistema del nostro diritto attuale non conoxce che gli intwtrssi dello clnsxi dominanti. La
regola dedotta per analogia quindi, per la forza stessa delle cose,
non potr& essero consona agli interessi dei meno abbienti. Parli
dunque o taccia la Icggc, il risultato sa& sempre lo stesso; laddove
l’equiti del giudice, dato che a questa fosse rimessa la decisioue
nel caso che manchi la disposizione esplicita, troverebbe forse il
modo di attuare principii pih umani ed aprir l’adito a salutari
riforme legislative.
In terzo luogo, cosl nel campo del diritto penale come in
quello del diritto civile, milita a danno dei poveri una specie di ,
presunzione sfavnrevolc. Dappertutto dove I’ind:~gine giudiziaria
non ha da arrrstwsi Hu fatti cskriuri, ma flcvc sccntlore i n v e c e
nell’intimo dell’animo e ricercare i pih selxcti moventi di una
determinata azione, avvicrie, nel più dei casi, che il giudice sia
inclinato ad interpretare sinistramente le intcllziuni dei non abbiruti, che si p~wrntanc~ d:tv;tnli al suo fr~i~wdf:. IGI iuveru n o n
10
CRSAIIR N A N I
Egli inteuflc R dinmstrwlo con un lungo rxgiounmento, che
ci sarrbbe impossibile di seguir passo passo. Ci soffermeremo di
preferenza sulla parte generale del suo lavoro, e ci limiteremo a
r:ipidi cenni sulla parte speciale, dove l’autore prende ad esaminare, divise per gruppi, le disposizioni del progetto.
11 punto di vista da cui parte, egli lo dichiara altimente,
(dichiarazione non superflua per l’autore del libro : Das Recht
auf dm vollero Adeitswtrag i n geschicl~tliclwr Darstellung.
Stutt,gnrt . 1886) , n o n b il soci:Ilistico; la’ fnia critira per conF<~gIlf~l%:\ rigu:lrtln 1’ applicsaione , 11011 i priucipii fondamriitali
fl~4l’f~dirrno fliritt~o priw to.
Intanto questo diritto, afferma il Mcnger, porta dentro di $3
il vixio organico di esser stato foggiato dalle classi pih elevate,
che certo ebbero per guida nel crearlo unicamente il proprio
vantxggio. A torto proclama la scuola storica cbo il diritto E
il riflesso della coscienzA popolare, sarebbe assai pih giusto il
dire che l’attuale diritto rispecchia le idee e servo agli interessi
di un decimo della popolazione, che essendosi imposto agli altri
nove decimi cerca di perpetuare la sua posizione privilegiata.
Sicuramente le classi piti umili hanno da qualche tempo in qua,
dove piti dove meno, ottenuto una ce& partecipazione alla vita
pubblica. ma la rivoluzione politica non ha esercitato che u n a
ben tenue influenze per tutto ciò che riguarda gli ordini del
diritto privato. C)ilrsto rimase qllil.1 rrx prima, poco 0 nulla moflitkxt.0, tanto profimfl« IIP s o n o lo radici; ni? la p r e s e n t e gfxwrazione eflucata iu grau parte alle massime della suuola storica, cl10
ndorn il ptsszito, i! In mogli0 in graflo di formulare u n codico che riapnudn ai bisogni dell’ora presento, ai bisogni dell’avvenire. Quindi si spiega, a dire del blcnger, come il progetto
pcrmnnico non giunga neppure all’altezza dei codici prussiano cd
austriaco, opera d’uomini illumiuati che nelle riforme sociali
precorsero i loro tempi.
L’obbligo del legislatore, infatti, non è quello di limitarsi a
copiare un compendio fp~nlunquc di diritto civile , ma ben pih
alto è il suo ufìicio, perchè egli deve teucr fisso lo sguardo all’oflicw~n iuwiwnto sofkllc. nssf~cf~~~fl:a~~lf~, :~ffrot.t:wlo, SO o c c o r r a ,
coi suoi precetli. Che fecero iuvece i compilatori del progetto ?
Trndusscro il diritto vignltP, climin:~uflono nppcn:~ f~uantf~ appariva
mnnifest.nmento antiflusto, in altrettuuti n,rticoli di lrgge, concepiti
pt‘r di piii i u u n a folilia fpiasi illc’ullll”eiljil)ile al vulgu prufwo.
IL S O C I A L I S M O N E L CODICI? C I V I L E
11
La clawe dei non ablknti si trova a paragone della classe
doviziosa in una condizione molto pii3 sfavorevole , per quanto
concerne la difesa dei proprii diritti. Ciò si puh dimostrare con
varii argomenti. Anzitutto regna awxm la massima stabilita
dai giureconsulti romani q igfzorantirc juris ~wnz~~wrn excusut B.
Ora questa ignoranza, ognuno vede, danneggia pih fkilmente il
povero, che ha piti limititta coltura e minori mezzi di ricorrere
al cowiglio degli esperti, che non il riwo. La finzione che ognuno
debba conoscere il diritto, ora speci;&nente che lo kggi di tutti
gli StAti civili si sono nwlliplicatc~ per modo (In. riempire intiere
biblioteche, b nssurda e lo cnn~cguenzo cha nr!(,rssHri:llrlerite i n
molti casi ne derivano, tristissime. Unico rimedio x.1 male questo,
che lo Stato imponga al gifldkf! d’ impartire gratuitamente ad
ogni cittadino, agl’indigenti sopratutto, ogni volta che il bisogno
lo richieda, le opportune istruzioni legali, 0, meglio ancora, si
assuma d’ufficio la causa di chi non è in grado di procurarsi
avvocati contro chi invece ne è provvisto.
In secona!o luogo, il principio consacrato da alcuni codici
(l’austriaco e l’italiano fra gli altri) che, avvertendosi uua lacuna
nella legge, il giudice debba colmarla ricorrendo all’analogia! crea,
in molti casi, un nuovo pericolo per le ragioni dei non abbienti.
11 perchè è ovvio, dal punto di vista dell’autore. A parte che
C iniyio considornrc: rornc lrggc ancbo ciL cha n o n r i s u l t a q u a l e
volonth wpressa flal lrgisl:itorc, il sistema del nostro diritto attuale non conoxce che gli intwtrssi dello clnsxi dominanti. La
regola dedotta per analogia quindi, per la forza stessa delle cose,
non potr& essero consona agli interessi dei meno abbienti. Parli
dunque o taccia la Icggc, il risultato sa& sempre lo stesso; laddove
l’equiti del giudice, dato che a questa fosse rimessa la decisioue
nel caso che manchi la disposizione esplicita, troverebbe forse il
modo di attuare principii pih umani ed aprir l’adito a salutari
riforme legislative.
In terzo luogo, cosl nel campo del diritto penale come in
quello del diritto civile, milita a danno dei poveri una specie di ,
presunzione sfavnrevolc. Dappertutto dove I’ind:~gine giudiziaria
non ha da arrrstwsi Hu fatti cskriuri, ma flcvc sccntlore i n v e c e
nell’intimo dell’animo e ricercare i pih selxcti moventi di una
determinata azione, avvicrie, nel più dei casi, che il giudice sia
inclinato ad interpretare sinistramente le intcllziuni dei non abbiruti, che si p~wrntanc~ d:tv;tnli al suo fr~i~wdf:. IGI iuveru n o n
12
CKShH1< NAWI
nono forse i tribunali un’emnww4one drlle clnsui snprriori ; 11m1
swo forse, di regola, 4riam:tti atl :tlq&~wo le norme tlol t1irit.t.o
i rappresentanti di quelle classi no1 cui iutercsse quelle n o r m e
furotto st:wiate ?
E qui appaiono evidenti non pochi difetti dell’odierno c1iritt.o
processuale. Noi nbhiamo vnlnto troppo perfezionare l‘amministrazione della giustizia. All’antica semplicitil dei mezzi uoi abbiamo
sostituito, per crescere le gunreutigie, un meccanismo complicato
di avvocati, notai, ecc. Il perfezionamento, almeno in teoria,
forse si h rn.gginnto, ma n s p e s e d e i p o v e r i : J’orchE o lo *wstnzioui di quelle persone si pagano sempre a caro prezzo ed
:rllorn. noil giovmxmo clw rii riccIli, 0 si vogliono gratuito pei
poveri e saranno per questi di qunlitil. scadente. Si aggiunga che,
scrondo le leggi attuali, tutto lo svolgimento del processo 15 in
balia delle parti lit,iganti, ed al giudice è imposto di rimanersi
inerte ed impassibile fino al momento in cui sarh richiesto di
dar la sentcnzn. Ottime prescrizioni pel ricco chhe, ben consigliato,
non metter8 mai il piede iu fallo; peknie prl povero che, inesprrt.0 e mal assistito, corre pericolo di inciampare e rovinar la
sua cansa ad ogni passo !
In conclusione, bisogna por mano a radicali riforme in tutta
la legislazione civile 0 processuale ; bisogna che gli interessi fin
qui negletti dei miseri, che sono i piti in confronto dei possid e n t i , diwntino il principnl nrglbmou to di stutlio lw1 logisl:~torc;
o se anche s i v o g l i a n o wlvi i principii foild:ltllelit,:rli sii cui riposa l’odierno diritto privato, si dia bado ai pregiudizi egoistici
c h e d a t a n t o t~rmpo v i h a n n o mexso radice ! Qnrst,i intrwssi
mostra di ignorarli e tenere iu non cale il progetto del codice
grrmnnico, esso che p11c itl cima delle sue tlislmsisioni lo norma
rP1ntke 3.1 diritto delle obbligazioni , q u a s i vt~lowe tlimostrwo
che gli sta a cwrr. piri l’intcressn dc1 wmmcrrio c h e n o n q u e l l i
11011 pure della propri& mi dclbi. stessa famiglia !
*
**
1kl wsto, t.nt,to l‘wlill:i mcwto mii Iwgdtn. nccontlo 1’:trviso
drl RI wqer. è dxif$in.to. Pd rgli n e iniprcnde I’rsnntc scg11011lo
llnn distribuzione di matcrir che reputa piil rnzinnnlc; occi~pldosi, cioC, prima del diritto faniiglkrro, poi di qiwllo &~lle cose,
11, SOCIAI,ISMO
NEL CODICE
CIVILE
13
rquiiìdi’ delle oblJignzioni, ed in ult,imo delle wxcssioni. 8111 contonut di qiestn p;wte del uuo scritto, poco o’inclugiercmo, c o m e
ahhirtmo d e t t o , p e r istudio di hrnvit&. IYaltronde Un le pre‘messe, non C ditlicile iudoviuare le conseguenze a cui il Metiger
‘6 logicameute condotto.
Ve~ìiamone alcune.
Tutto il diritto di famiglia, quale risulta dalle disposizioni
del progetto, si direbbe non si propnnga altro intent,o fuori di
quello tli acsicurare alle clnusi favorite dalla fortuna i vantaggi
d i fui gotlono attualmo~~tt:, c drllc cl:t.sl;i infoi iori n o n f a c c i a
nesr;un conto, dove pure non ne conculchi i diritti. SC ai rai>po’ti p a t r i m o n i a l i n a s c e n t i dal ttu~t,i~imoi~io si tlestinaronn ben
1 5 0 paragrafi, intwi a rrgolare cinque diversi sistemi che si
at~balulonano alla libera scelta tlei contraenti, si sntm dimenticati
prr altra parte gli sposi e sono i pih, rhe nient’altro possono
mcttc~re in comune che la propria industria.
Uri alimenti, vi si dice, si prestano di regola con una renditn in danaro , cjuasi che nel piti dei casi non si prestassero
nel fatto e non si potessero prestare altrimenti che in natura.
Ancora si legittima, invece di ridurlo ai casi di pura necessi& il baliatico; istituzione immorale pei ricchi, inumana ,
sotto molti aspetti pei poveri.
l’rggio accade per la donna sedotta e pei figli natnrali. Per
1% tlollrt:~ R&tt:l, , t r a n n e nei casi in cui il fatto rivesta 1 carattori di u n r e a t o , Jlhl:L illtlrrtniti ; se uwica lnwle, uri m a g r o
risarcimento alla madre, quando risulti veramente essere il scduttore autoro della gravidanza, e gli alimenti intlispensabili al
figlio. Altre legislazioni. B vero, sono anche meno liberali in siffatti casi. Ma al Menger ci0 par poco o nulla, e stigmatizza la
legge che si rende quasi complice di tali brutture, mettendo a
vi1 prezzo l’onore e la bellezza delle migliori figlie del popolo
insidiate continuamente dai ricchi; perchè secondo la sua opinione (su cui certo vi sarebbe qualche cosa a ridire) non vi
sono che i ricchi che si rendano colpevoli di siffat,te infrazioni
alla morale. Ikn piti salde dighe egli vorrebbe opporre al dilagaredel
m a l c o s t u m o , mcdinnte una serie di diqwsizioni che aricggiann,
fìno ad uu certo punto, quelle che su tal materia aveva stabilite il diritto canonico. Ed infine propone che la tutela venga
organizzata per modo, che non solo assicuri la bnolla n.mministrazione dei hcni dei Pupilli c h e appartengonn ~11~ classi agiate ,
12
CKShH1< NAWI
nono forse i tribunali un’emnww4one drlle clnsui snprriori ; 11m1
swo forse, di regola, 4riam:tti atl :tlq&~wo le norme tlol t1irit.t.o
i rappresentanti di quelle classi no1 cui iutercsse quelle n o r m e
furotto st:wiate ?
E qui appaiono evidenti non pochi difetti dell’odierno c1iritt.o
processuale. Noi nbhiamo vnlnto troppo perfezionare l‘amministrazione della giustizia. All’antica semplicitil dei mezzi uoi abbiamo
sostituito, per crescere le gunreutigie, un meccanismo complicato
di avvocati, notai, ecc. Il perfezionamento, almeno in teoria,
forse si h rn.gginnto, ma n s p e s e d e i p o v e r i : J’orchE o lo *wstnzioui di quelle persone si pagano sempre a caro prezzo ed
:rllorn. noil giovmxmo clw rii riccIli, 0 si vogliono gratuito pei
poveri e saranno per questi di qunlitil. scadente. Si aggiunga che,
scrondo le leggi attuali, tutto lo svolgimento del processo 15 in
balia delle parti lit,iganti, ed al giudice è imposto di rimanersi
inerte ed impassibile fino al momento in cui sarh richiesto di
dar la sentcnzn. Ottime prescrizioni pel ricco chhe, ben consigliato,
non metter8 mai il piede iu fallo; peknie prl povero che, inesprrt.0 e mal assistito, corre pericolo di inciampare e rovinar la
sua cansa ad ogni passo !
In conclusione, bisogna por mano a radicali riforme in tutta
la legislazione civile 0 processuale ; bisogna che gli interessi fin
qui negletti dei miseri, che sono i piti in confronto dei possid e n t i , diwntino il principnl nrglbmou to di stutlio lw1 logisl:~torc;
o se anche s i v o g l i a n o wlvi i principii foild:ltllelit,:rli sii cui riposa l’odierno diritto privato, si dia bado ai pregiudizi egoistici
c h e d a t a n t o t~rmpo v i h a n n o mexso radice ! Qnrst,i intrwssi
mostra di ignorarli e tenere iu non cale il progetto del codice
grrmnnico, esso che p11c itl cima delle sue tlislmsisioni lo norma
rP1ntke 3.1 diritto delle obbligazioni , q u a s i vt~lowe tlimostrwo
che gli sta a cwrr. piri l’intcressn dc1 wmmcrrio c h e n o n q u e l l i
11011 pure della propri& mi dclbi. stessa famiglia !
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1kl wsto, t.nt,to l‘wlill:i mcwto mii Iwgdtn. nccontlo 1’:trviso
drl RI wqer. è dxif$in.to. Pd rgli n e iniprcnde I’rsnntc scg11011lo
llnn distribuzione di matcrir che reputa piil rnzinnnlc; occi~pldosi, cioC, prima del diritto faniiglkrro, poi di qiwllo &~lle cose,
11, SOCIAI,ISMO
NEL CODICE
CIVILE
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rquiiìdi’ delle oblJignzioni, ed in ult,imo delle wxcssioni. 8111 contonut di qiestn p;wte del uuo scritto, poco o’inclugiercmo, c o m e
ahhirtmo d e t t o , p e r istudio di hrnvit&. IYaltronde Un le pre‘messe, non C ditlicile iudoviuare le conseguenze a cui il Metiger
‘6 logicameute condotto.
Ve~ìiamone alcune.
Tutto il diritto di famiglia, quale risulta dalle disposizioni
del progetto, si direbbe non si propnnga altro intent,o fuori di
quello tli acsicurare alle clnusi favorite dalla fortuna i vantaggi
d i fui gotlono attualmo~~tt:, c drllc cl:t.sl;i infoi iori n o n f a c c i a
nesr;un conto, dove pure non ne conculchi i diritti. SC ai rai>po’ti p a t r i m o n i a l i n a s c e n t i dal ttu~t,i~imoi~io si tlestinaronn ben
1 5 0 paragrafi, intwi a rrgolare cinque diversi sistemi che si
at~balulonano alla libera scelta tlei contraenti, si sntm dimenticati
prr altra parte gli sposi e sono i pih, rhe nient’altro possono
mcttc~re in comune che la propria industria.
Uri alimenti, vi si dice, si prestano di regola con una renditn in danaro , cjuasi che nel piti dei casi non si prestassero
nel fatto e non si potessero prestare altrimenti che in natura.
Ancora si legittima, invece di ridurlo ai casi di pura necessi& il baliatico; istituzione immorale pei ricchi, inumana ,
sotto molti aspetti pei poveri.
l’rggio accade per la donna sedotta e pei figli natnrali. Per
1% tlollrt:~ R&tt:l, , t r a n n e nei casi in cui il fatto rivesta 1 carattori di u n r e a t o , Jlhl:L illtlrrtniti ; se uwica lnwle, uri m a g r o
risarcimento alla madre, quando risulti veramente essere il scduttore autoro della gravidanza, e gli alimenti intlispensabili al
figlio. Altre legislazioni. B vero, sono anche meno liberali in siffatti casi. Ma al Menger ci0 par poco o nulla, e stigmatizza la
legge che si rende quasi complice di tali brutture, mettendo a
vi1 prezzo l’onore e la bellezza delle migliori figlie del popolo
insidiate continuamente dai ricchi; perchè secondo la sua opinione (su cui certo vi sarebbe qualche cosa a ridire) non vi
sono che i ricchi che si rendano colpevoli di siffat,te infrazioni
alla morale. Ikn piti salde dighe egli vorrebbe opporre al dilagaredel
m a l c o s t u m o , mcdinnte una serie di diqwsizioni che aricggiann,
fìno ad uu certo punto, quelle che su tal materia aveva stabilite il diritto canonico. Ed infine propone che la tutela venga
organizzata per modo, che non solo assicuri la bnolla n.mministrazione dei hcni dei Pupilli c h e appartengonn ~11~ classi agiate ,
14
CliS.\lili.
NANI
llln. :l.llCOl’n. FiFllo prcEPrY:ltC dn ogni pwirolo la snlute c IC f o r z o
dei fatw.iulli che. per la cnndiaiow d~ll;\ loro nascita, dovramro
piii tardi cntwr ncrrrs:,t.i:l.lllrllt.C ncllr IilP; tlcgli opf’r:ti.
IA lwtc dal prn@t,o ~11n rignartla i dintti hnllc cose offre
sicur:twntf minor intcrcsw per le clnssi meno a1)lJiellt.i. Il vmloro
della propri&3 va, indeholrndosi grado grado pei pesi, sempre
nmggiori, che v’impongono le esigenze finanziarie dello Stnto. Ma
tmt spiccata twtlenzs del diritto Odierno mimwia i piil gravi
pericoli anche :rll’inviol:~l~ilità della proprieta. Oramai ncll’sliennzi«ne così degli immobili come dei mol)ili (ed il progetto consacra prr l’appunto questo principio) il t,itolo non ha pih che
imp0rtanza secondaria , l’atto formnle it tutto. A questo modo
potrh il non proprietn.riO, osservate le forme, alienare cose n o n
sue e l'acquisitwe , se di b u o n a frtle, ne aquisterA legittimamente il dominio. Non si risolve cii, forse in una spogliazione
I~pnlo ? Meglio ancora, in una confisca della propriet& in n o m e
della sicurezza del commercio? Nel tempo stesso, per r e n d e r e
sempre piU difficile la condizione del vero proprietario, non solo
si munisce di valide difese il possesso , ma anche la semplice
detenzione.
Nè più felice è il progetto lsddove vuole che alle leggi particolari dei varii Stati sia riservato di disporre a chi spetti la
proprietA delle irs nrrlli~rs , mentre parrcbl~e piil giusto attriImirla alle casse cd agli istitnti fondati in socc~~rso degli operai,
pei casi di malattia, inf&unii sul lavoro, vecchiaia, ecc.
Mn 0 il diritto delle obbligazioni quello che tocca pih da
vicino le classi lavoratrici, ed è yii dove pih largamente quindi
dovrebbe svOlgw3i a loro favore l’azione legislativa. IM invero
non mancano leggi ematlnte in clncsti ultimi tempi che si proposero, in vnrio modo, di migliorare la sorte degli operai, anche
nei loro rapporti cogli imprendiWi. kh :L cpsto movimento che
gnadngna ogni giorno d’estensione e d’intensitir. B rimasto estraneo
finora il diritto privato. Lo si pntrcl)bc lwagnnare , sotto un
certo aspetto , ad una remota citt:l di provincia dove le mode
nrrivnno sempre in ritardo dalla capitnlc, Desti il dire che il
progt4to che su altri punti, d’assai minor imporfanza, non ì, avaro
d i prrsrrixioni nnche minutr . del cnntrat,to di locazione d’opero
invece se la sbriga cc)n Otto brevi e miseri paragrafi Il priwipio
f0ndi7Ill~Il~:llC i n trnin d i cnntrntli b I‘:~snlntn lilwrt.2, rziantlio
pd progetto. c rluesto principio rombattr il Mcnger al pnri di
Gierke. Infatti , osserva anch’ogli , la lilwxt:~, dove non sono
uguali le forzo dei contwxiti: ì? una parola vuota di senso. Lihert:i di contratto fra l’iwprenditorc che 15 forte! e l’operaio c h e
B tlelmlc e bisognoso vuol dire assoggettnmentn del secontlo al
primo ; vuoi dire facoltà data all’imprenditc>rc di imporre all’operaio qualunque patto pih nocivo agli interessi di quest’ultitno. Libertà in qnestn caso è l’equivalente di privilegio. Ed
appunto le classi dominanti, che non ammisero In. liberta RSs01nta r i s p e t t o ni diritti rcnli , a,i diritti d i f:lmiglia P, nella
s t e s s a f&ra del diritto delle otMig:lzioni , rispetto nll’uanra,
pcrchìt n e potwano csserc minawiati i proprii interessi , s i nscrvarnno prr contro la libertA, c o m e u n privilegio, nelle l o r o
contrattazioni cogli operai. Ala un diritto privato pih umano e
pih giusto dovrehbc invece intervenire pw rendwc pih c o m p l e t o
il disposto delle leggi speciali , difendendo le classi lavoratrici
contro ogni soperchieria, ogni abusa, ogni frnde che volesse consumarsi a loro danno. PerocchB a questi pericoli i non abbienti
si trovano esposti, sia p,w la propria inesperienza, sia pei bisogni materiali della vita che siffattamente li premono da tnglier
loro libertA di elezione, ed ngio di riflettere quasi in ogni contratto a cui addivengano, ma certo pih che altrove nelle loca=
zioni d’opere. Delle guarentigie che il codice civile , in questa
parte dcllc LIIIC disposizioni, dovrnl~hc offrire rd lavoratwo discorre
Inrgamcnte il Mcngnr, IN! ruwehbo possibile l’onnmrrarle t u t t e .
Ilasti owservarc che qneste dovrebbero aver di mira non soltanto
l’integrith d e l l a persona fisica dell’operaio , m a anche il R U O
onore e lo stesso MO amor proprio; assicurargli, ogni volta c h e
il padrone non osservi gli obblighi impostogli dalla legge, una
pronta cd adeguata riparaGone ; ed csserc intangibili per guisa4
che non possano, mediante qualsiasi fatto, nè escludersi nè attenuarsi. La stessa tutela poi dovrebbe estendersi agli addetti
alla grande ed alla piccola industria, senza dimenticar nemmeno
le persone che si impiegano nei servizi famigliari.
Indipendentemente dal contratto i: cansx di ohbliaaxione ogni
fatto illecito che cagioni tlanno altrui. Nel diritto attuale, come
già nel diritto romano, vi è colp tutta volta che altri non si
s i a c o m p o r t a t o Conte si comporterohl~e in quf21 caso il dili9cn.S
~~~ftrrfaflriZias. Ora, esclama il Menger , in qnesta figura tipica
del buon padre di famiglia si rispecchia tutto l’egoismo delle
classi finora prcva!cnti, studiose del bene proprio, incuranti del-
14
CliS.\lili.
NANI
llln. :l.llCOl’n. FiFllo prcEPrY:ltC dn ogni pwirolo la snlute c IC f o r z o
dei fatw.iulli che. per la cnndiaiow d~ll;\ loro nascita, dovramro
piii tardi cntwr ncrrrs:,t.i:l.lllrllt.C ncllr IilP; tlcgli opf’r:ti.
IA lwtc dal prn@t,o ~11n rignartla i dintti hnllc cose offre
sicur:twntf minor intcrcsw per le clnssi meno a1)lJiellt.i. Il vmloro
della propri&3 va, indeholrndosi grado grado pei pesi, sempre
nmggiori, che v’impongono le esigenze finanziarie dello Stnto. Ma
tmt spiccata twtlenzs del diritto Odierno mimwia i piil gravi
pericoli anche :rll’inviol:~l~ilità della proprieta. Oramai ncll’sliennzi«ne così degli immobili come dei mol)ili (ed il progetto consacra prr l’appunto questo principio) il t,itolo non ha pih che
imp0rtanza secondaria , l’atto formnle it tutto. A questo modo
potrh il non proprietn.riO, osservate le forme, alienare cose n o n
sue e l'acquisitwe , se di b u o n a frtle, ne aquisterA legittimamente il dominio. Non si risolve cii, forse in una spogliazione
I~pnlo ? Meglio ancora, in una confisca della propriet& in n o m e
della sicurezza del commercio? Nel tempo stesso, per r e n d e r e
sempre piU difficile la condizione del vero proprietario, non solo
si munisce di valide difese il possesso , ma anche la semplice
detenzione.
Nè più felice è il progetto lsddove vuole che alle leggi particolari dei varii Stati sia riservato di disporre a chi spetti la
proprietA delle irs nrrlli~rs , mentre parrcbl~e piil giusto attriImirla alle casse cd agli istitnti fondati in socc~~rso degli operai,
pei casi di malattia, inf&unii sul lavoro, vecchiaia, ecc.
Mn 0 il diritto delle obbligazioni quello che tocca pih da
vicino le classi lavoratrici, ed è yii dove pih largamente quindi
dovrebbe svOlgw3i a loro favore l’azione legislativa. IM invero
non mancano leggi ematlnte in clncsti ultimi tempi che si proposero, in vnrio modo, di migliorare la sorte degli operai, anche
nei loro rapporti cogli imprendiWi. kh :L cpsto movimento che
gnadngna ogni giorno d’estensione e d’intensitir. B rimasto estraneo
finora il diritto privato. Lo si pntrcl)bc lwagnnare , sotto un
certo aspetto , ad una remota citt:l di provincia dove le mode
nrrivnno sempre in ritardo dalla capitnlc, Desti il dire che il
progt4to che su altri punti, d’assai minor imporfanza, non ì, avaro
d i prrsrrixioni nnche minutr . del cnntrat,to di locazione d’opero
invece se la sbriga cc)n Otto brevi e miseri paragrafi Il priwipio
f0ndi7Ill~Il~:llC i n trnin d i cnntrntli b I‘:~snlntn lilwrt.2, rziantlio
pd progetto. c rluesto principio rombattr il Mcnger al pnri di
Gierke. Infatti , osserva anch’ogli , la lilwxt:~, dove non sono
uguali le forzo dei contwxiti: ì? una parola vuota di senso. Lihert:i di contratto fra l’iwprenditorc che 15 forte! e l’operaio c h e
B tlelmlc e bisognoso vuol dire assoggettnmentn del secontlo al
primo ; vuoi dire facoltà data all’imprenditc>rc di imporre all’operaio qualunque patto pih nocivo agli interessi di quest’ultitno. Libertà in qnestn caso è l’equivalente di privilegio. Ed
appunto le classi dominanti, che non ammisero In. liberta RSs01nta r i s p e t t o ni diritti rcnli , a,i diritti d i f:lmiglia P, nella
s t e s s a f&ra del diritto delle otMig:lzioni , rispetto nll’uanra,
pcrchìt n e potwano csserc minawiati i proprii interessi , s i nscrvarnno prr contro la libertA, c o m e u n privilegio, nelle l o r o
contrattazioni cogli operai. Ala un diritto privato pih umano e
pih giusto dovrehbc invece intervenire pw rendwc pih c o m p l e t o
il disposto delle leggi speciali , difendendo le classi lavoratrici
contro ogni soperchieria, ogni abusa, ogni frnde che volesse consumarsi a loro danno. PerocchB a questi pericoli i non abbienti
si trovano esposti, sia p,w la propria inesperienza, sia pei bisogni materiali della vita che siffattamente li premono da tnglier
loro libertA di elezione, ed ngio di riflettere quasi in ogni contratto a cui addivengano, ma certo pih che altrove nelle loca=
zioni d’opere. Delle guarentigie che il codice civile , in questa
parte dcllc LIIIC disposizioni, dovrnl~hc offrire rd lavoratwo discorre
Inrgamcnte il Mcngnr, IN! ruwehbo possibile l’onnmrrarle t u t t e .
Ilasti owservarc che qneste dovrebbero aver di mira non soltanto
l’integrith d e l l a persona fisica dell’operaio , m a anche il R U O
onore e lo stesso MO amor proprio; assicurargli, ogni volta c h e
il padrone non osservi gli obblighi impostogli dalla legge, una
pronta cd adeguata riparaGone ; ed csserc intangibili per guisa4
che non possano, mediante qualsiasi fatto, nè escludersi nè attenuarsi. La stessa tutela poi dovrebbe estendersi agli addetti
alla grande ed alla piccola industria, senza dimenticar nemmeno
le persone che si impiegano nei servizi famigliari.
Indipendentemente dal contratto i: cansx di ohbliaaxione ogni
fatto illecito che cagioni tlanno altrui. Nel diritto attuale, come
già nel diritto romano, vi è colp tutta volta che altri non si
s i a c o m p o r t a t o Conte si comporterohl~e in quf21 caso il dili9cn.S
~~~ftrrfaflriZias. Ora, esclama il Menger , in qnesta figura tipica
del buon padre di famiglia si rispecchia tutto l’egoismo delle
classi finora prcva!cnti, studiose del bene proprio, incuranti del-
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li SOCIALISMO NEL CODICE ClVfLE
NANI
eroe
8elJlll’c
~1rOlltfJ al’
l’utile prO~Jri0 CO11
, In% 8% in ogni suo atto c o n c i l i a r e
, nè vuole conseguire il proprio benessere a
cp~410 degli altri
prezzo degli aitrui patimenti. Necessariamente, sostituita all’nntica questa nuova finzione giuridica, molti fatti appariranno colposi che ora, sotto l’impero del nostro diritto, tali non appaho; m a , diciamolo di passaggio, saranno pur sempre 1nolt.0
meno numerosi che qualora si accettasse il criterio del Gierke
(piil cutiisinst,a rhe i l Ncnger dei principii dc1 vecchio diritto
gcrmnnico) wron~lo il qwl~le , c o m e si 6 vc~loty , b:mtcrnbl)c i n
qualunque caso il swpliw r:r.pptrrto di causa a st4 bilir l’obbligo
del risarcimrnto.
Il diritto ereditario, osserva il nostro autore, B una istituzione per sua natura aristocratica; ben poco, per consogucnza ,
ba da vederci la classe dei proletarii. 11 maggior interesse che
possa averci B questo , che le regole int,orno alie successioni
non sieno tali da favorire un maggior accentramento dei beni
nelle mani di pochi privilegiati, e di accrrscere per contro il
numero dei non abbienti. Ora il progetto non in tutto si COI+
forma a questo scopo ; perch8 pone per base, quantunque limitata in favore dei parenti più prossimi, la libertb testamentaria,
ma in pari tempo non esclude la possibilit8 che lo sncccssioni
pririlrgi:ito cautinuino a sussistrrr s o t t o l’cgilln. tl~~ll~~ Irggi tl,+
s i n g o l i Stati. Vi Iin chi li guarda con favore (il Gicrko fra gli
altri) e vorrebbe gcnernlixxnrle, facendone uno dei capisaldi delln
Icgislnzinne soci& : ma non pnre 81 Mengcr che giovi oramai
nP al popolo II+ olla monarchia di creare in ogni ceto un gruppo
di fortannti che soli si assidano al banchetto della vita, mentre
g l i nlt~i, i pih . n e rinmngono esclnsi eil inutilmeute c h i e d o n o
di caswvi ammessi.
Abolire Ia suecrssionc per causa di morte non E possibile ,
fìnch8 si mantiene in vigore i l p r i n c i p i o della proprietil i n d i v i d u a l e : ma ben si pui, limitare la surccssione ai gradi pi<1 v i c i n i
di yrentela e le eredi& che rimarranno quindi vacanti in numero mol t,o nmgpinrr cho ora ii»n wdw.~I:t, tlcatinara a Iwncficio
Mlc cl:wsi lavoratrici, dacchi? B col loro lavoro che IR ricrluwzz,
si E ncciiinulatn. Mine 1! necessario che si rentln.no più semplici
le i<wme testamrntnrie, mentre invece il progett,o non riconosce
c+C il trstanwnto notnrilc 0 gindiai:jrio; P nccrsswio C p u r e c h e
si provveda perchF
la devoiuxioue
dell’eredità,
quante
volte
marichi la dcsignazionc il’uii
csecutorc testamentario, si effettui
d’utlicio per opera’ del Tribunale.
Il problema che in questo momento s’impone, conclude i1
Menger , 6 q u e l l o d e l b eu eouere delle classi popolari. La rivoluzione democratica si E già compiuta uell’ordine politico, è
tempo che si inizi anche ncll’ordinc del diritto privato.
*
**
Lo stesso punto cli vcdutn, in sostanza, adottato dal Mengcr,
i? sostenuto pure dal 1)‘. ISl~rlich in duo notevoli articoli apparsi
nella u Unscre Zeit n (,Soaif3le G’esetzgebu~tg.~poIitilz auf dent
&bi& des deutschel+ Priautmlds -. Jhr Edwnrf eines Liirger&c/~e~~ (r’eset,&&s zcnd die sozinl-politische~z Bestrebulrgen d e r
Gcgenwurt 1800 5.7. H.). 11 suo pensiero si riassume tutto nelle
ljarole con cui termina il secondo degli articoli citati: « 1 re« ilattori de1 progetto si prefissero come legislatori un compito
« giuridico. Na come puB il giurista, la cui operositA si rivolge
< unicamente a padroncg$arc la stoffa del diritto, il giurista
< che noo sia altro che giurista, darci alcunchC di diverso dal
d: diritto v i g e n t e , il\ u n a forin:c t:xxlic:mcl~te wxcllente ? . . . . .
w I ~wl:~lko~i l1:1,1w0 sol0 c:IWu;t.to ult’ialmh dw prwmlemcntc
n i t i (I~~rm:wia (lomill:t non wi solhnto , m:b l’intiwx classo
( dei giuristi : l’itlca f!d:cmrrit:de ddltt scuola storica , che la
< legislazione, ci&, IIOII abbia xltro scopo tranne quello di trn* durre il diritto vigcuk iiì wlit forma che sia tecnicamente
K perfetta. S colpa loro se questa idea è falsa ? YnrcbB in vex rit:\, il compito della legislaxione è oggigiorno molto pih ele« vato, il suo utticio 15 di attuwe l’ideale morale c politico della
% sua epoca, la vocazione per la legislazione lo ha ogni epoca
u che possieda un idcalc morale e politico ».
Accenuiamo qui ancorn, un breve scritto di Fleischmnnn (Die
Soainlpolìtìk im .Rccht i n Die Grgenwnrt 1800, n. ZS), c h e
vo01 r~iicli’cxiio una l’iil ciiergica inllucrizu degli iiitcrcsoi s o c i a l i
sul diritto.
2 p. Nani.
10
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li SOCIALISMO NEL CODICE ClVfLE
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Il diritto ereditario, osserva il nostro autore, B una istituzione per sua natura aristocratica; ben poco, per consogucnza ,
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possa averci B questo , che le regole int,orno alie successioni
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ma in pari tempo non esclude la possibilit8 che lo sncccssioni
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c+C il trstanwnto notnrilc 0 gindiai:jrio; P nccrsswio C p u r e c h e
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csecutorc testamentario, si effettui
d’utlicio per opera’ del Tribunale.
Il problema che in questo momento s’impone, conclude i1
Menger , 6 q u e l l o d e l b eu eouere delle classi popolari. La rivoluzione democratica si E già compiuta uell’ordine politico, è
tempo che si inizi anche ncll’ordinc del diritto privato.
*
**
Lo stesso punto cli vcdutn, in sostanza, adottato dal Mengcr,
i? sostenuto pure dal 1)‘. ISl~rlich in duo notevoli articoli apparsi
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Gcgenwurt 1800 5.7. H.). 11 suo pensiero si riassume tutto nelle
ljarole con cui termina il secondo degli articoli citati: « 1 re« ilattori de1 progetto si prefissero come legislatori un compito
« giuridico. Na come puB il giurista, la cui operositA si rivolge
< unicamente a padroncg$arc la stoffa del diritto, il giurista
< che noo sia altro che giurista, darci alcunchC di diverso dal
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w I ~wl:~lko~i l1:1,1w0 sol0 c:IWu;t.to ult’ialmh dw prwmlemcntc
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( dei giuristi : l’itlca f!d:cmrrit:de ddltt scuola storica , che la
< legislazione, ci&, IIOII abbia xltro scopo tranne quello di trn* durre il diritto vigcuk iiì wlit forma che sia tecnicamente
K perfetta. S colpa loro se questa idea è falsa ? YnrcbB in vex rit:\, il compito della legislaxione è oggigiorno molto pih ele« vato, il suo utticio 15 di attuwe l’ideale morale c politico della
% sua epoca, la vocazione per la legislazione lo ha ogni epoca
u che possieda un idcalc morale e politico ».
Accenuiamo qui ancorn, un breve scritto di Fleischmnnn (Die
Soainlpolìtìk im .Rccht i n Die Grgenwnrt 1800, n. ZS), c h e
vo01 r~iicli’cxiio una l’iil ciiergica inllucrizu degli iiitcrcsoi s o c i a l i
sul diritto.
2 p. Nani.
IS
6ESAkF. NArii
***
Poste di fronte a programmi Cosi radicali parrebbero timide
le osservazioni che il G1nsso11 espow in UII:L slla Al(lmoria, prcwntn.ta nd 1886 all’Accademia delle Scienze mora.li e politiche
di Prmicia , c o l t i t o l o : Lc cotlr civil d In ~wstiott ottt,ridre
(Shtcrs rt t r a v n u x dc I’Acadiwi~ d e s Scicncrs mornlos nt politir~nw. t,. X X V ) . I n f a t t i (‘gli. clmmto si dimostr:t. ~ISSCC~II~I~~.~ :kl
eorlirc~ ixipolcmlico. il cui SC ihgv (tlic:e) lI’Pst# plrìs :1 fnim x * , <I,1 t.wt~t:lnto
a b o r r e t1n.l soci:clisnm tli Rt:d,o. I siioi desitlol~ii .si liinit:uw II & , che mrtlim,tc u n a Irgge s p e c i a l e s i provwda a
determinare il concetto e le consefiue~zn princip:tli del contratto
di lavoro? illt&no n c u i s i ngitnuo tmtc c c o r s i vive c»iltroversie.
Na. si noti bene. le norme dirett,ivo di ~~nr2it a legge dovrebbero
Pssere attinttr al tliritto c o m u n e , no11 contenere, .cioC, n u l l a di
nuovn 0 disforme dal diritto ora esistontc, perchi? il loro scopo
non pu0 essere che quello di meglio chiarirlo, ovvianilo alle ilifficoltb create dall’assenza di una esplicita rcgoln legislativa, cd
in sxolklo Illogo (il che forse B pih importante ancora) la legge
dovrebbe ritenersi unicamente come d’interesse privato P, tale,
qnindi, da pntfwisi tlerognrc nirdirrute 13. pattuiziolw tlrllo. p:wt,l
(*(ml,r:wnti. « Kll 1111 Illot., 1lous tlcr~l:~Ildol~s (1~q4 (IispositionR (le
loi IIIJ;TIw ot il011 illlposiw nm parties *.
~~uo~cmlo da tali criterii. il Glasson abbozza le linee fontl:~mcntali di Gn progetto di leggo sopra questo argomento, sug~WYI~C~O h. soluzione dello principali questioni che IC toccborcbbe
tIi :IfYront:w, quali sarebbero : la prova del conrratt.0 ; le COIIS~gllrtlz(’ tlclln. slln rrsris3iolle : i p r i v i l e g i ~111 whrio : 1:1, su, insc~~ll~cst~:rbilit:~, ; la rasponsabilith per gli infortunii sul lavoro, c,
IìscYWtlo f o r s e .2lq~~:~11l~~ tl:dI:~. strot,t:k wlx:lli:t. tli)i littlili :Issc!gIt:bti
~lnll‘:lut~ol e dl:t l e g g e clw egli propnl~~!, 12, prot,wione tln :tNmrthwi :Ill;t Ilioglie tlcll’opcw,io . slmhlnierh~ pei lucri che essa
<‘oIISCglI:I. colh prolwi:~ itltlu&in.. rio~~cl~ì~ LIII licvo nlI:arg:~mrnto
tlrll:I. c’c~ntp~~lclrz:~ tlci colisigli tloi 2’~‘//f/‘kolr/lrrcs.
Dal puuto di vista dc1 migli0rn.mrnt.n tlcllo conclizioni d e g l i
0pera.i non si potrebbe sicuramente chindcrc~ di IIICIIO ; 111a tuttmk, sc dcwessinlo ginflicn.re rlnlln. discussione provocata nel dotto
~OII~WSO tl:rll:~ Ic?t.tura di quella Memoria, discussiono n cui p r e s e r o p a r t e P o n t , 8. Desjwdins, P. Loroy-Beaulieu e Ravaisson
tt, SOCI.4IJS8dO NEL CO D I C E
CIVILE
19
i:
i
(op. cit., t. XXVI), clovremmo arguirne che a pih d’uno siano
parse troppo ardite le sue pretese. Si disse, infatti, essere inutile
il disciplinare con una sanzione di legge il tale 0 tal altro punto,
e miglior consiglio abbandonarlo alla giurisprudenza; si rilevarono le difficoltà di dare una definizione esatta del contratto di
lavoro che può assumere tante e così diverse sembianze; si negb
perfino la possibilit% di distinguere l’operaio fra gli altri ceti
della cittadinanza. e sopratutto si mnnifeatù vivissima la preoccupazione che una lnggo xpccialc potesse ferire in qualche modo
i principii dnl d i r i t t o cnmnno. * Il n o faut toualmr ali d r o i t
cnmrnnn? meme en faveur des plus inti:ressants ou des plus
digncs, qu’avoc une extrcme circnnspect,ion Y> notava Desjardins,
pih energicamente ancora Lerny-Beaulieu * La législation spb
cialo, c’est le privilbge et c’est l’injustice. . . En résumé, c’est
par une hygihne gWrale, des proc”tléi d’ensemble s’appliquant
tl l a Socib,ti toutc enti&: qun I’on p c u t swtout allBger l e s
maux quc l ’ o n signale. Que l’on s’occupe d’awurer des garanties & tnus ccuxl grands ou petits, hommes ou femmes,
&Es ou non, qui vivent de leur travail peraonuel, M. LeroyBeaulieu s’eri félicitera; mais il verrait avec regret que l’on
voulut uuiquement lt!gif&rer en faveur d’une classe quelconque,
m a l definie d’aillours ct ind6finif+sable, de la Sor%%6 B.
*
**
_.La voce degli innovatori trovò invece un’eco simpatica in
Italia.
K giu9t.o il notare per0 che presso di noi, prima ancora del
discorso di Gierke , si era invocata la necessita di un codice
privato -sociale.
Infatti, E. Cimbali nel suo libro: < La twova fase drl Diritto
citdr! th suoi rapporti cconoa~ici c sociali 3 1 pubb1icat.o fin dal
1885. aveva notato , awh’esso, che mentre tutti i sistemi , le
istituzioni, gli org.wismi mii) travagliati da mi febbrile movimento di rinnovazione. solo il diritto privato, in mezzo 8 tanta
vertigine di rivolgimenti, sembra non senta per nulla l’influenza
rivoluzionaria dei nuovi tempi. Anch’egli aveva segnalato l’indiviclualismo signoreggiante nei moderni codici civili, dovuto all’influenza soverchia che ancora vi spiega il diritto romano. E pa-
:
:<
IS
6ESAkF. NArii
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Poste di fronte a programmi Cosi radicali parrebbero timide
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di Prmicia , c o l t i t o l o : Lc cotlr civil d In ~wstiott ottt,ridre
(Shtcrs rt t r a v n u x dc I’Acadiwi~ d e s Scicncrs mornlos nt politir~nw. t,. X X V ) . I n f a t t i (‘gli. clmmto si dimostr:t. ~ISSCC~II~I~~.~ :kl
eorlirc~ ixipolcmlico. il cui SC ihgv (tlic:e) lI’Pst# plrìs :1 fnim x * , <I,1 t.wt~t:lnto
a b o r r e t1n.l soci:clisnm tli Rt:d,o. I siioi desitlol~ii .si liinit:uw II & , che mrtlim,tc u n a Irgge s p e c i a l e s i provwda a
determinare il concetto e le consefiue~zn princip:tli del contratto
di lavoro? illt&no n c u i s i ngitnuo tmtc c c o r s i vive c»iltroversie.
Na. si noti bene. le norme dirett,ivo di ~~nr2it a legge dovrebbero
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in sxolklo Illogo (il che forse B pih importante ancora) la legge
dovrebbe ritenersi unicamente come d’interesse privato P, tale,
qnindi, da pntfwisi tlerognrc nirdirrute 13. pattuiziolw tlrllo. p:wt,l
(*(ml,r:wnti. « Kll 1111 Illot., 1lous tlcr~l:~Ildol~s (1~q4 (IispositionR (le
loi IIIJ;TIw ot il011 illlposiw nm parties *.
~~uo~cmlo da tali criterii. il Glasson abbozza le linee fontl:~mcntali di Gn progetto di leggo sopra questo argomento, sug~WYI~C~O h. soluzione dello principali questioni che IC toccborcbbe
tIi :IfYront:w, quali sarebbero : la prova del conrratt.0 ; le COIIS~gllrtlz(’ tlclln. slln rrsris3iolle : i p r i v i l e g i ~111 whrio : 1:1, su, insc~~ll~cst~:rbilit:~, ; la rasponsabilith per gli infortunii sul lavoro, c,
IìscYWtlo f o r s e .2lq~~:~11l~~ tl:dI:~. strot,t:k wlx:lli:t. tli)i littlili :Issc!gIt:bti
~lnll‘:lut~ol e dl:t l e g g e clw egli propnl~~!, 12, prot,wione tln :tNmrthwi :Ill;t Ilioglie tlcll’opcw,io . slmhlnierh~ pei lucri che essa
<‘oIISCglI:I. colh prolwi:~ itltlu&in.. rio~~cl~ì~ LIII licvo nlI:arg:~mrnto
tlrll:I. c’c~ntp~~lclrz:~ tlci colisigli tloi 2’~‘//f/‘kolr/lrrcs.
Dal puuto di vista dc1 migli0rn.mrnt.n tlcllo conclizioni d e g l i
0pera.i non si potrebbe sicuramente chindcrc~ di IIICIIO ; 111a tuttmk, sc dcwessinlo ginflicn.re rlnlln. discussione provocata nel dotto
~OII~WSO tl:rll:~ Ic?t.tura di quella Memoria, discussiono n cui p r e s e r o p a r t e P o n t , 8. Desjwdins, P. Loroy-Beaulieu e Ravaisson
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(op. cit., t. XXVI), clovremmo arguirne che a pih d’uno siano
parse troppo ardite le sue pretese. Si disse, infatti, essere inutile
il disciplinare con una sanzione di legge il tale 0 tal altro punto,
e miglior consiglio abbandonarlo alla giurisprudenza; si rilevarono le difficoltà di dare una definizione esatta del contratto di
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perfino la possibilit% di distinguere l’operaio fra gli altri ceti
della cittadinanza. e sopratutto si mnnifeatù vivissima la preoccupazione che una lnggo xpccialc potesse ferire in qualche modo
i principii dnl d i r i t t o cnmnno. * Il n o faut toualmr ali d r o i t
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par une hygihne gWrale, des proc”tléi d’ensemble s’appliquant
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&Es ou non, qui vivent de leur travail peraonuel, M. LeroyBeaulieu s’eri félicitera; mais il verrait avec regret que l’on
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m a l definie d’aillours ct ind6finif+sable, de la Sor%%6 B.
*
**
_.La voce degli innovatori trovò invece un’eco simpatica in
Italia.
K giu9t.o il notare per0 che presso di noi, prima ancora del
discorso di Gierke , si era invocata la necessita di un codice
privato -sociale.
Infatti, E. Cimbali nel suo libro: < La twova fase drl Diritto
citdr! th suoi rapporti cconoa~ici c sociali 3 1 pubb1icat.o fin dal
1885. aveva notato , awh’esso, che mentre tutti i sistemi , le
istituzioni, gli org.wismi mii) travagliati da mi febbrile movimento di rinnovazione. solo il diritto privato, in mezzo 8 tanta
vertigine di rivolgimenti, sembra non senta per nulla l’influenza
rivoluzionaria dei nuovi tempi. Anch’egli aveva segnalato l’indiviclualismo signoreggiante nei moderni codici civili, dovuto all’influenza soverchia che ancora vi spiega il diritto romano. E pa-
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:<
50'
CESARE NbNi
revagli che il pericdo individualistico fosse prossimo a chiudersi,
stando oramai per aprirsi il periodo della socialità. Perciò a
larghi tratti indicava il contenuto di quel futuro codice.privatosociale, che egli avrebbe voluto così ampio da comprendere nelle
sue disposizioni, non solo tutti i rapporti dell’attività giuridica
privata e quella del capitale col lavoro , ma eziandio tutte le
materie ora regolate dal codice di commercio.
Ed anche prima del Cimbali, il Vadalà-Papale aveva innalz a t o i l g r i d o instauratio facienda ab imis fwndamentis, d o mandando che lo spirito individualistico fosse eliminato dal dominio del diritto per farvi entrare lo spirito sociale. (IE Codice
civile itaiiano e la scienxn, Napoli 188 1). La qual idea ha caldeggiato pure in altre pubblicazioni (v. ad es. La wuova tesiderma del diritto civile ira Itdiu, Trani 1883) ed ancora recentissimamente in un articolo « Per un codice privato-sociale » che
apparve nella Rivista u Lo Spedalieri (1891, no 1) » in cui
afferma che tutto il lavorio legislativo per la costruzione del
codice civile a base sociale si fonda su tre tendenze che si sarebbero largamente manifestate nella coscienza giuridica italiana ,
ossia la tendenza scientifica, l’economica e la sociale.
Per verità però le nuove dottrine (e lo stesso Vadalà-Papale
nell’articolo citato ebbe a confessarlo lealmente) non trovarono, a
tutta prima, nella nostra letteratura giuridica un’accoglienza troppo
favorevole. Senza pronunciarne una condanna assoluta e definitiva,
parve generalmente che quel tanto di buouo, che quelle recavano
con sè, potesse attuarsi senza porre a soqquadro con innovazioni
radicali e fors’anche intempestive, tutto l’edifizio del nostro codice
civile. Vi fu perfino chi ritenne che « le leggi vigenti non sono
u d’o&acolo a nessuna giudiziosa riforma, ma che invece in esse
q trovinsi i germi di un migliore sviluppo, che bisogna sempre
« più fecondare (Abate Longo, La protezione dei deboli come
< f’wmione dello S t a t o e E’influensn d i questa nek diritto c i v i l e ,
« Catania, 1886) ». Del resto la stessa forma alquanto indeterminata con cui si presentavano quelle nuove dottrine, la nebulositg, per non dire l’oscurità del linguaggio, di cui si rivestivano
attingendo, senza misura, vocaboli e paragoni a scienze estranee alla
giurisprudenza; lo studio manifesto di assidere il diritto civile sulla
base di una scienza ancora immatura, qual è la sociologia e quasi
di confondere insieme l’una e l’altra cosa, tutto ciò cospirava a
dar facile appiglio alle critiche che da pih parti si elevarono.
.
IL SOCIALISMO NEL CODICE CIVILE
l
/
t
j
2 1.
Non staremo a riferirle in disteso e neppure a riassumerle, Ci
basti ora il ricordare che furono tra gli oppositori primo, forse,
fra tutti il Melucci (&uestionni cZi diritto civile, Torino 1884),
quindi il Cogliolo, che le conclusioni alquanto ardite enunciate
prima nella « Teoria dell’ evolwìone darwinistica clel diritto
privato » (Camerino 1883), modificò poco dopo e ridusse quasi al
nulla nei suoi g: Saggi sopra l’evokkone dei diritto privato (Torino 1885) »; Polacco (La funzione sociale dc~l’orlìcrna Zegislaxione civile, Camerino 1883); Chironi (Sociologia e diritto civile,
Torino 1886) ; Filomusi-Guelfi (La codificaaione civile e le idee
moderne che ad essa si riferiscono, Roma 1887); Cuturi (Delle
recenti discussioni sd metodo ne710 hai0 ad diritto civile italiaao, Bologna 1887) ; Simoncelli (Le presenti dificoitd della
scienza det diritto civile itaZiano, Camerino 1890).
h questo punto la discussione entra in una nuova fase. Perocchè egli è precisamente sul principio di quest’anno che due
giovani e valenti professori, il Salvioli ed il Gianturco, in due
discorsi accademici rinnovarono gli attacchi contro il nostro codice civile, come quello che mal corrisponderebbe ai bisogni ed
agli interessi della moderna organizzazione sociale. Non chiedono
nè l’uno nè l’altro una ricostruzione del codice in base alla
sociologia, non pretendono di applicare al diritto civile le formole dell’evoluzione, ma ponendosi sopra un terreno meglio definito e pih pratico vorrebbero, come il Menger, che le disposizioni della legge proteggessero e favorissero le classi pih misere.
Però il Gianturco (L’indivlriualismo ed il socìakmo nel diritto
contrattunle, Napoli 1891) si limita ad invocare una revisione
del diritto contrattuale che in opposizione all’odierno, il quale
animato da uno spirito « vecchio, affatto individualistico, sacrifica
* al dottrinarismo la realtà palpitante e dolorosa, » valga, mediante efficaci restrizioni a tutelare i poveri nelle loro convenzioni coi ricchi. 11 qual voto esprimeva pure poco dopo, in sua
interpellanza nella Camera dei Deputati, l’on. Guelpa (Atti
Parlamentari, Tornata 20 aprile 1891, numero 12 78 segg.).
Il Salvioli invece va assai pih in là e nel suo discorso (1 difetti sociali ad codice civile in relazione alle classi 18012
abbieuti ed o p e r a i e , Palermo 1891), dove qua e là può forse
ravvisarsi un’intonazione leggermente socialistica, seguendo in certo
modo la traccia del Menger, percorre tutto intiero il campo del
diritto civile, scende dai sommi principii alle applicazioni che se ne
CESARE NANI
IL SOCIALISMO NEL CODICE CITILE
fecero e nell’indirizzo, nelle vedute giuridiche, nei principali iatituti , dappertutto vede (son sue parole) * uno spirito se non
« avverso, mai benevolo, sempre certo indifferente ai diritti del
EI lavoro abbandonati a se stessi e alla posizione speciale delle
* classi operaie. Ora (egli osserva) una saggia c simpatica leu gislaxione deve colmare questa lacuna, deve discendere dalle
u altezze dei vieti concetti giuridici alle dure realt0 della vita
* operaia ». Date le premesse B agevole l’immaginarsi quali
sicno lc conclusioni c lo ~~qJost0 (gih impngnnte , almcoo in
parte, dal Delogu, Cotiirc jwivnlo c codice sociale, Catania 189 l),
tanto piri cl10 IC mm e lc altre sono ben 1~0~0 dissimili da quello
del Menger. Nel giurista austriaco come nell’italiano è del pari
ardente In fede, su cui non cade la pih liove ombra di stetti:
cismo . 11011 1111 dubbio li turba , non la menoma titubanza li
arresta per un momento nel loro cammino !
11.
22
23
Fin qui noi ci siamo limitati ad esporre le principali critichc che, partendo dal punto di vistx sociale, si sono mosse al
diritto privato? qunlc si atteggia nei principali codici attualmente
in vigore, e nel rccentc progetto del codice civilc germanico.
Sono critiche, abbiamo veduto, che ne colpiscono lo spirito c le
tendenxc generab , c non soltanto, come sinora era. avvenuto ,
qualche norma o qualche singolo istituto. k nn:~ vera * i99staue rnlio n2, i9uis fu~dume~tis a che si richiede; una riforma tosi
vasta e profonda che mai, ncppur quando il desiderio di cose
nuove agitava maggiormente gli spiriti, se ne volle una maggiore.
Pcrocchè, per citare un esempio antico. qUadO iniziossi a
Koma quei movimento che condusse alla promulgazione delle
lnggi 11cllo dotlici t a v o l o , non proteso la plobc . 11i! I’nvrcl~bc
0tto1111to , che. n RII« beneficio si miitas~ero tlu c:~po :I f o n d o
le regole del diritto privato , ma sibbene di csscrc :tmrnes~a
all’uguaglianza di diritto col patrixiato ; domandò leggi « qjlrrr:
* wqunnrlne librrfatis cssmt n (Liv. 111, 31, 7 , v . liAHI.OwA,
&m. Rcchtsg., Leipxig 1 8 8 5 1, 1 9 3 . - (,!rTci, Lc.v illsfit.
jzwid. drs R o m . Park 1 8 9 1 , 1, 1 2 3 ) . E, per citarne uno pih
rccnnte, ben meno radicali furono i propositi con cui, ne1 pcrintlo rivoluzionario, s’intraprese la codificazione del diritto frsncese. Por q u a n t o s e v e r o RILO~J:~RS~ il giudixio sul iiiritlo csish tc?
qualifkrto nei ccr7zier.s drl t e r z o stxttr d i P a r i g i cwnc - c* w2
czssc~~tbl~~e iwforrne (1~ lois r»~uuiw~ et de ~0utzc11~r.s hrhrsrrs ,
tir
rti~~lcmcntn
tlCtUdìc3, COi~Z?lbf?
f~'~i,ql?lJ~~f6llCC,
ct
tl’or&mnnnces sari... rapport nrec vo.9 mmws
SSIIS 21~2iiL’ tir’ pril2CipeS ; COM!“IL
tk trOdJlCS,
d1lfl.S
pour th Ci9WmSfmCC.s
((CS
iP?ll~S
Id 1112 OdrC dr!
qui n’c.hstent 2'hCi Ib (BalrAE. Idrndfrcf. fluz ilf~!~rc«ivcs
sur la Rev. fraq. ; cnkiers du tiers r’tnt dc Paris) - t u t cllose~
tavia nè le leggi parziali , nè i progetti di codice civile , rlb il
CESARE NANI
IL SOCIALISMO NEL CODICE CITILE
fecero e nell’indirizzo, nelle vedute giuridiche, nei principali iatituti , dappertutto vede (son sue parole) * uno spirito se non
« avverso, mai benevolo, sempre certo indifferente ai diritti del
EI lavoro abbandonati a se stessi e alla posizione speciale delle
* classi operaie. Ora (egli osserva) una saggia c simpatica leu gislaxione deve colmare questa lacuna, deve discendere dalle
u altezze dei vieti concetti giuridici alle dure realt0 della vita
* operaia ». Date le premesse B agevole l’immaginarsi quali
sicno lc conclusioni c lo ~~qJost0 (gih impngnnte , almcoo in
parte, dal Delogu, Cotiirc jwivnlo c codice sociale, Catania 189 l),
tanto piri cl10 IC mm e lc altre sono ben 1~0~0 dissimili da quello
del Menger. Nel giurista austriaco come nell’italiano è del pari
ardente In fede, su cui non cade la pih liove ombra di stetti:
cismo . 11011 1111 dubbio li turba , non la menoma titubanza li
arresta per un momento nel loro cammino !
11.
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Fin qui noi ci siamo limitati ad esporre le principali critichc che, partendo dal punto di vistx sociale, si sono mosse al
diritto privato? qunlc si atteggia nei principali codici attualmente
in vigore, e nel rccentc progetto del codice civilc germanico.
Sono critiche, abbiamo veduto, che ne colpiscono lo spirito c le
tendenxc generab , c non soltanto, come sinora era. avvenuto ,
qualche norma o qualche singolo istituto. k nn:~ vera * i99staue rnlio n2, i9uis fu~dume~tis a che si richiede; una riforma tosi
vasta e profonda che mai, ncppur quando il desiderio di cose
nuove agitava maggiormente gli spiriti, se ne volle una maggiore.
Pcrocchè, per citare un esempio antico. qUadO iniziossi a
Koma quei movimento che condusse alla promulgazione delle
lnggi 11cllo dotlici t a v o l o , non proteso la plobc . 11i! I’nvrcl~bc
0tto1111to , che. n RII« beneficio si miitas~ero tlu c:~po :I f o n d o
le regole del diritto privato , ma sibbene di csscrc :tmrnes~a
all’uguaglianza di diritto col patrixiato ; domandò leggi « qjlrrr:
* wqunnrlne librrfatis cssmt n (Liv. 111, 31, 7 , v . liAHI.OwA,
&m. Rcchtsg., Leipxig 1 8 8 5 1, 1 9 3 . - (,!rTci, Lc.v illsfit.
jzwid. drs R o m . Park 1 8 9 1 , 1, 1 2 3 ) . E, per citarne uno pih
rccnnte, ben meno radicali furono i propositi con cui, ne1 pcrintlo rivoluzionario, s’intraprese la codificazione del diritto frsncese. Por q u a n t o s e v e r o RILO~J:~RS~ il giudixio sul iiiritlo csish tc?
qualifkrto nei ccr7zier.s drl t e r z o stxttr d i P a r i g i cwnc - c* w2
czssc~~tbl~~e iwforrne (1~ lois r»~uuiw~ et de ~0utzc11~r.s hrhrsrrs ,
tir
rti~~lcmcntn
tlCtUdìc3, COi~Z?lbf?
f~'~i,ql?lJ~~f6llCC,
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SSIIS 21~2iiL’ tir’ pril2CipeS ; COM!“IL
tk trOdJlCS,
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Id 1112 OdrC dr!
qui n’c.hstent 2'hCi Ib (BalrAE. Idrndfrcf. fluz ilf~!~rc«ivcs
sur la Rev. fraq. ; cnkiers du tiers r’tnt dc Paris) - t u t cllose~
tavia nè le leggi parziali , nè i progetti di codice civile , rlb il
24
.
CESARE NANI
IL SOCIALISMO NEL CODICE CIVILE
codice che finalmente entrb in vigore si proposero di sowertire
tutto l’antico diritto, bensi di unificarlo e di rimuoverne tutto
ci0 che paresse 0 pririlegio personale, od indebito vincolo alla
proprietk Adempiendo nn nntico voto, che gih sotto l’nntica monn,rchia piil volte c sotto $1 forme aveva, avuto occasione di
manifest:rrsi , la legge del 16-24 agosto 1790 prometteva * u n
« codice generale di leggi semplici ed appropriate alla costituc1 Sono » (GA~JTw,~, Pdcis dr: I’7Gst. d46 tlroit fr. Pnris, 1882,
11. 403) : e Cambacorès p~rsont:~t~do nella sctlutn del 22 agosto
1793. il prnno
. sno prngotto di cotlic:n civilo e s c l a m a v a , ndlo
s t i l e d e l t e m p o « Qrrrl rst do4bc 7r pi99cipc nrcq4w7 49091s dwo4as
T1’ accusa per veri@ non C nuova, e da più di un secolo
appare, espressa in forma più o meno vivace, negli scritti d’autori che lmrc appartengono a scuole diverse, c scguonn opposte
tendnnxc. (:iB 13w:cn1rr~, mtto l’influenza della scuola del diritto
«
flspiwr
+C
sible.
?
C'est E’lllbitr’
. . . . . 1~ twit~~ est fcnc ci?
Povto44s dffillS IC CO4-]M dr 410s
lois
IC
499t~911~
iibtlivi-
esprit qua
« dnlbs 4lOtr’C Corp pOliti(ptP. Ih? co4~mC 7’r+yc7itr: 7‘4witd, 7’i4a-,
:
« divisiòilit~' oiit p*Csirlc & lrr. fhacltio4a tir lrc Rr~ncblipe,
6 qtte l'iilfifé rt 1' +f~lit~T prd~idcnt cì 1' r:tnblisnc4nc4~t dc 4zotrc
u codr riz+l » ( V. C:~~wi,~~i~c , (70~ cVf:911. dn I’Wist. gen.
art
(Iroit fk. Pnris. 1884, p. 8 5 8 ) . 1 19 una parola, stava allora in
cima ad ogni desiclerio l’un& e l’uguaglianza nella legge ; tanto
si era lontani dal volerla rompere assolutamente e recisamente
CO1 pa8WtO , e sostituire nel codice una nuova concezione del.
diritto privato a qnella nutica e ttxdizionale !
Mentre iovpcc a questo 9x0~0 tetidono oggi i novatori, procl:i.mnittlo che il diritto 99099 tlovc essero costitnito a prO d e l l ’ i n dividuo , m a srrviro allo o+qoozo ed nll’ntilitd. d i u n a cln.sae ,
sc~contlo alunni , tli tnt,tc lo classi sociali secondo altri ; ed i?
pcrcii9 c:lic s i vnoln innt;~rnc l o bn,si. Lo qnnli cri tichc coi9viono
ora ohe es:~niininmo per vc~lcrc R C. det.tnte da 9991 Generoso senlimento , sinno drl pari giusln nel loro complnsso , c p e r q u e l
tanto cha in s13 contengono tli vero, sotto qnali condizioni ed in
qn:il forme poss:9,iio ac:rogliPrni.
***
.
Qni & opportuno cha ci ferminmo, prima d’ogoi altra cosa,
singolaro insistenxn si mnovc contro il
dirit,to positivo vigente ; ci06 che esso troppo 1:brgxmentc si adagi
snl sistema rnmn,no, quasi immemore della profonda trasformazione che, mutate le irlec, i costumi, i bisogni e le condizioni
sociali, ha snbito, nccrssn.rinmente, SIIC~IC la uostra vita giuridica.
s o p r a un’n.ccnsn che con
natur:llo
,
osservava
sdegnosamente
‘-
2 5
che « alcuni avanzi di leggi
di 1111 antico popolo conquistatore, fatto compilare da nn prin« cipe cha dodici secoli fa regnava a Costantinopoli, frammi* schiate poscia coi riti longobardi , ed involte in fn.rraginosi
ti volnmi tli privati ed oscuri intwprati , f o r m n n o qllclln tradi* zionp di opinioni che d:~ una gran parte dn11’Earopn ha tut< tora il nome di leggi *. (I’refax. a l l i b r o Dei d e l i t t i e delle
pr49e). h &I’RIN, quando in Ccrmnnis era ancora in tutto il SuO
fiore la scuola storica del diritto, con amare parole si lagnava
che 1:~ giovontù fosse costretta IL consumare la maggior parte
del breve tempo assegnato agli studi giuridici intorno al Corpus
.
y,~fs, di cui t r e temi, rgli dinom, non bannn pih a l c u n a p r a tica ntilitl, e l’altro terzo nulh cnnticno di tutto le cofic nuove
cbo ci attorniano (;iur ~i:isetal)nhlarrcl~tsbilt7ulag, Wien, 1872,
p. 14). IC pur test& A. POPT, uno dei prinripnli fondatori della
nuova scuola della giurisprudenza comparativa, notava che troppo,
a suo avviso, si è vaninta l’eccellenza del diritto romano, anche
la dove, come per le obbligazioni , ylesta è più universalmente
ricnnoscintn, e ne mnt.teva in duhbio l’originaIitA, e dolevasi c h e
assorti 11cll0 studio di quo1 diritto, pnr cui professano una cieca
nmmiraxionn, aves;ern i gioroconsultji posto in non cale lo studio
di altri diritti, n o n monn d e g n i tl’attenzionc (I’osT, [Jeher d i e
Aic/jpben rinrr ullye9n. ~echtSznissr9lschaJI, Oldenburg 1 FS.91 ,
l
P*
95).
Ia censura a d u n q u e n o n h nnova e pu0 a p r i m o a s p e t t o
appariro alquantq fond:\tn. Pcrocch6, se veramente le nostre leggi
civili si fossero in tatto o r(uasi modellate snll’esempio romano,
ben potrebbe dirsi che esse non convengono pih alla societA 9%
tualc, Cosi diversamente conformata dalla romana. Ma possiamo
noi ammettere che la cosa stia veramente in questi termini ?
che proprio noi ci siamo * immobilizzati entro un cerchio di
idee, di dottrine, di teoremi tracciati due mila anni sono ? B.
(SAI.VI~I.I, Disc. cit., p. 6). F r a n c a m e n t e , a noi pare alquanto
eccessiva
Può
questa affermazione.
darsi che
il legislatore moderno ahbia errato qua e la;
1~10 darsi cho egli dimostri,
in
g c n c r o , u n a wrta ritrosia ad
24
.
CESARE NANI
IL SOCIALISMO NEL CODICE CIVILE
codice che finalmente entrb in vigore si proposero di sowertire
tutto l’antico diritto, bensi di unificarlo e di rimuoverne tutto
ci0 che paresse 0 pririlegio personale, od indebito vincolo alla
proprietk Adempiendo nn nntico voto, che gih sotto l’nntica monn,rchia piil volte c sotto $1 forme aveva, avuto occasione di
manifest:rrsi , la legge del 16-24 agosto 1790 prometteva * u n
« codice generale di leggi semplici ed appropriate alla costituc1 Sono » (GA~JTw,~, Pdcis dr: I’7Gst. d46 tlroit fr. Pnris, 1882,
11. 403) : e Cambacorès p~rsont:~t~do nella sctlutn del 22 agosto
1793. il prnno
. sno prngotto di cotlic:n civilo e s c l a m a v a , ndlo
s t i l e d e l t e m p o « Qrrrl rst do4bc 7r pi99cipc nrcq4w7 49091s dwo4as
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appare, espressa in forma più o meno vivace, negli scritti d’autori che lmrc appartengono a scuole diverse, c scguonn opposte
tendnnxc. (:iB 13w:cn1rr~, mtto l’influenza della scuola del diritto
«
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+C
sible.
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C'est E’lllbitr’
. . . . . 1~ twit~~ est fcnc ci?
Povto44s dffillS IC CO4-]M dr 410s
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499t~911~
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« dnlbs 4lOtr’C Corp pOliti(ptP. Ih? co4~mC 7’r+yc7itr: 7‘4witd, 7’i4a-,
:
« divisiòilit~' oiit p*Csirlc & lrr. fhacltio4a tir lrc Rr~ncblipe,
6 qtte l'iilfifé rt 1' +f~lit~T prd~idcnt cì 1' r:tnblisnc4nc4~t dc 4zotrc
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(Iroit fk. Pnris. 1884, p. 8 5 8 ) . 1 19 una parola, stava allora in
cima ad ogni desiclerio l’un& e l’uguaglianza nella legge ; tanto
si era lontani dal volerla rompere assolutamente e recisamente
CO1 pa8WtO , e sostituire nel codice una nuova concezione del.
diritto privato a qnella nutica e ttxdizionale !
Mentre iovpcc a questo 9x0~0 tetidono oggi i novatori, procl:i.mnittlo che il diritto 99099 tlovc essero costitnito a prO d e l l ’ i n dividuo , m a srrviro allo o+qoozo ed nll’ntilitd. d i u n a cln.sae ,
sc~contlo alunni , tli tnt,tc lo classi sociali secondo altri ; ed i?
pcrcii9 c:lic s i vnoln innt;~rnc l o bn,si. Lo qnnli cri tichc coi9viono
ora ohe es:~niininmo per vc~lcrc R C. det.tnte da 9991 Generoso senlimento , sinno drl pari giusln nel loro complnsso , c p e r q u e l
tanto cha in s13 contengono tli vero, sotto qnali condizioni ed in
qn:il forme poss:9,iio ac:rogliPrni.
***
.
Qni & opportuno cha ci ferminmo, prima d’ogoi altra cosa,
singolaro insistenxn si mnovc contro il
dirit,to positivo vigente ; ci06 che esso troppo 1:brgxmentc si adagi
snl sistema rnmn,no, quasi immemore della profonda trasformazione che, mutate le irlec, i costumi, i bisogni e le condizioni
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s o p r a un’n.ccnsn che con
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sdegnosamente
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2 5
che « alcuni avanzi di leggi
di 1111 antico popolo conquistatore, fatto compilare da nn prin« cipe cha dodici secoli fa regnava a Costantinopoli, frammi* schiate poscia coi riti longobardi , ed involte in fn.rraginosi
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fiore la scuola storica del diritto, con amare parole si lagnava
che 1:~ giovontù fosse costretta IL consumare la maggior parte
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y,~fs, di cui t r e temi, rgli dinom, non bannn pih a l c u n a p r a tica ntilitl, e l’altro terzo nulh cnnticno di tutto le cofic nuove
cbo ci attorniano (;iur ~i:isetal)nhlarrcl~tsbilt7ulag, Wien, 1872,
p. 14). IC pur test& A. POPT, uno dei prinripnli fondatori della
nuova scuola della giurisprudenza comparativa, notava che troppo,
a suo avviso, si è vaninta l’eccellenza del diritto romano, anche
la dove, come per le obbligazioni , ylesta è più universalmente
ricnnoscintn, e ne mnt.teva in duhbio l’originaIitA, e dolevasi c h e
assorti 11cll0 studio di quo1 diritto, pnr cui professano una cieca
nmmiraxionn, aves;ern i gioroconsultji posto in non cale lo studio
di altri diritti, n o n monn d e g n i tl’attenzionc (I’osT, [Jeher d i e
Aic/jpben rinrr ullye9n. ~echtSznissr9lschaJI, Oldenburg 1 FS.91 ,
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P*
95).
Ia censura a d u n q u e n o n h nnova e pu0 a p r i m o a s p e t t o
appariro alquantq fond:\tn. Pcrocch6, se veramente le nostre leggi
civili si fossero in tatto o r(uasi modellate snll’esempio romano,
ben potrebbe dirsi che esse non convengono pih alla societA 9%
tualc, Cosi diversamente conformata dalla romana. Ma possiamo
noi ammettere che la cosa stia veramente in questi termini ?
che proprio noi ci siamo * immobilizzati entro un cerchio di
idee, di dottrine, di teoremi tracciati due mila anni sono ? B.
(SAI.VI~I.I, Disc. cit., p. 6). F r a n c a m e n t e , a noi pare alquanto
eccessiva
Può
questa affermazione.
darsi che
il legislatore moderno ahbia errato qua e la;
1~10 darsi cho egli dimostri,
in
g c n c r o , u n a wrta ritrosia ad
ORSA RE NANI
accogliere qnalche nuovo istitnto che giA maturo nella pratica
gli chiede la sua consacrazione ufficiale ; puh darsi che esso pre
diliga la vieta formula, che pih non rinponrle interamente allo
stato delle cose, ma sarebbe evidente ingiustizia il sostenere che
gli siano sfuggiti del tutto i nuovi fenomeni c perfino I C n u o v e
condizioni della vita giuridica, quale si svolge sotto i nostri occhi.
Avremmo noi, se così fosse. gli attuali codici di commercio, che
c o n t e n g o n o le norme relative ad istituti che sono cert,amente
rrenzioni del m o n d o motlrrno , onde il filo che li lega col diritto romano è telkuo così che non riewono , il pih dello volte,
In $ 1 f:~tiwsc iu<l:l.gini :I, scoprirh ? E pur stando 1101 c:t111p
del diritto civile, forscccli8 non basta uno sguardo gctt:dto su
ui10 qu:lluquc dei cfldici attuali per provarci quanto lunga Rtradn
nbbkmo percorso, tl~ll’rpoca ro1nar.a fino alla nostra ? Abolito il
s e r v a g g i o ne f u r o n o rrcisc lc ramific:~zioni che si estendevanò
anche nel diritto pnt.rimoni:Ile ; organizza& su diversa base la
famiglia, vennero meuo 0 si trasformarono i potori che il diritto
romano vi areva solidfimente costituiti. Che è rimasto dell’antica mnnzcs maritale ? che della @~itc ~~otcsttrs, così rigida che
appena una liuea impercettibile la separava dalla donti~zica potastas ? Chi ne ravviserebbe piti i duri lin~mnenti nelle disposi-
zioni che vi consacra il nostro codice civile ? Noi l’abbiamo
o r d i n a t a p e r siflhh piiw da t~ogliwlo ~pd c:lmttwr! di ficrcxza
(:Iw :i. GA0 parova (forse :G tort,o) poculinro :LI tliritt,o rou1n.t10,
x +flt~ ,;MS j’,‘C’J’,‘;lf9,, civiwb ~ioflm~»~~~~ est H ; 0 certo n o n
pot.rommo
ripetere
COI) lui : R fPw . . _ . . wzclti alii smt
« holiiims, pwi in fili03 sttos talenr ltalmt yotestatnn, qtrnle118
* 110s llnbcr~lfts x (C.Q.I., 1 , sq 55). Su ciò nou pu0 catler dubbio,
nè sarebbe possibile la controversia.
Bra nnchc f u o r i dcl rainpn tlcl rliritko fa.niigli:rrct . SC m o l t i
istituti possono additarsi che nel tlirit.to romano hanno In loro
radice, niuno forse avvcrr:\ di trovarne che l’opera del tempo ,
0 la dottrina degli antori, od i nuovi bisogni non abbiano pih 0
Nino profondnn~c~~tc trasformnto. COU m a g g i o r o cyuit& che ogni
dtro, Ewfl~c~r,
c h e lmre + fra qnolli chr v o r r e b b e r o veder i n t r o d o t t e l c rifornw s o c i a l i n o i codif:i <,ivili, ossorvu clle i tre pih
imp0rtnuli codici moderni. il p6siano. il francese c 1’:lnstrins.o
banno preso dal diritto romano quel tanto che si adattava alla
sorirth moderna, e vi nggiunscro cpi concetti giwidici ontlc la
et,fl nost.ra ha arricchito il 1)atrimonio dcllc idee r o m a n e (Sociale
IL SOCIALISXO NEI. CODICE CIVILE
27
Geset~~cbun(lspolit~~ cit., 11 439). Avvertasi per cagion di esempio,
a cib che B accaduto di quel diritto stesso che B come il centro
verso cui convergono tutti i diritt,i reali, ossia il diritto di proprieta. Aveva desso veramente pei Romaui quel carattere così
assoluto che alcuni trattatisti, e piit specialmente i suoi awersarii, si compiacciono di attribuirgli? Era egli permesso al proprietario non solo di usare, ma anche di abusare della cosa
propria, non foss’altro pel piacere di recar con ciò danno altrui?
Forse chi questo sostiene non ha nnt,n.to che la famosa definizione * jzcs z&ndi et almlrndi rei suac B , l a massima c o s ì
spesso invocata * qui jzcrr: suo ditw wwiner~t Icdit B , h a n n o
il loro correttivo, e la loro spiegazione in altri testi del diritto
romano ; non ha considerato che quosto diritto ammette indubbiampnte certi vincoli e restrizioni alla proprietA che possono,
in doterminati casi! spingersi fino alla espropriazione. Cosi la
pensano almeno, per non citare economisti come W AGNER e KNIES
VANOEROW (Pan& 1 , 554,555), ANNIITS (I’and, s 1 3 0 8. 4),
~IERNDuRG (Pan& Q 1 9 2 , n . 7), PERNICE (Labe0 11, 1 1 s e g g ) ,
JHERING (2weck ina &cht 1, 520 segg.) ed ancora ultimamente
ORRTMANN (Die Volkswirfsclkaf&slel6r~ des Corpacs jur. civ. Berlin,
1891 p. 49 segg.). Comunque sia, certo è che nei nostri codici
e nelle nostre leggi il concetto del dominio, come di un diritto
nssnluto, SC non sempre nollx forma, è scomparso pori) nella Ros t a n z a . si tJdh t&t’al $1, 1 0 riC01105C0110 anCllC (~IEILKR 0
MEN~RJ~, di una finziono !
SarB necessario citare ancora altri istituti, quali sarebbero
le servi& le azioni possessorie, l’enfiteusi, l’ipoteca, ecc., in cui
a stento un redivivo giureconsulto romano riescirebbe a discernere, nelle prescrizioni dei nostri codici, i lineamenti che avevano
in quel diritto? Perfino nella teoria delle obbligazioni, quella
che a giudizio del Sonx (Instiit. des rom. R. a 15) è la parte
immortale - l’unica immortale - del diritto romano, noi abbiamo arditamente innovato.
In conclusione, quel diritto non ha impedito niuno dei progressi del diritto moderno; e sarebbe ingiusto accusarlo di far
pesare sopra questo la sua tirannia, di tenerlo avvinto a RC,
tomo un cadavere che tenga abbracciata una persona viva; la
veritA B che dal diritto romano noi giil ci siamo allontanati
d’un buon tratto, c pih ce ne allontaniamo, quasi senza avvedercenc, ogni giorno che passa.
ORSA RE NANI
accogliere qnalche nuovo istitnto che giA maturo nella pratica
gli chiede la sua consacrazione ufficiale ; puh darsi che esso pre
diliga la vieta formula, che pih non rinponrle interamente allo
stato delle cose, ma sarebbe evidente ingiustizia il sostenere che
gli siano sfuggiti del tutto i nuovi fenomeni c perfino I C n u o v e
condizioni della vita giuridica, quale si svolge sotto i nostri occhi.
Avremmo noi, se così fosse. gli attuali codici di commercio, che
c o n t e n g o n o le norme relative ad istituti che sono cert,amente
rrenzioni del m o n d o motlrrno , onde il filo che li lega col diritto romano è telkuo così che non riewono , il pih dello volte,
In $ 1 f:~tiwsc iu<l:l.gini :I, scoprirh ? E pur stando 1101 c:t111p
del diritto civile, forscccli8 non basta uno sguardo gctt:dto su
ui10 qu:lluquc dei cfldici attuali per provarci quanto lunga Rtradn
nbbkmo percorso, tl~ll’rpoca ro1nar.a fino alla nostra ? Abolito il
s e r v a g g i o ne f u r o n o rrcisc lc ramific:~zioni che si estendevanò
anche nel diritto pnt.rimoni:Ile ; organizza& su diversa base la
famiglia, vennero meuo 0 si trasformarono i potori che il diritto
romano vi areva solidfimente costituiti. Che è rimasto dell’antica mnnzcs maritale ? che della @~itc ~~otcsttrs, così rigida che
appena una liuea impercettibile la separava dalla donti~zica potastas ? Chi ne ravviserebbe piti i duri lin~mnenti nelle disposi-
zioni che vi consacra il nostro codice civile ? Noi l’abbiamo
o r d i n a t a p e r siflhh piiw da t~ogliwlo ~pd c:lmttwr! di ficrcxza
(:Iw :i. GA0 parova (forse :G tort,o) poculinro :LI tliritt,o rou1n.t10,
x +flt~ ,;MS j’,‘C’J’,‘;lf9,, civiwb ~ioflm~»~~~~ est H ; 0 certo n o n
pot.rommo
ripetere
COI) lui : R fPw . . _ . . wzclti alii smt
« holiiims, pwi in fili03 sttos talenr ltalmt yotestatnn, qtrnle118
* 110s llnbcr~lfts x (C.Q.I., 1 , sq 55). Su ciò nou pu0 catler dubbio,
nè sarebbe possibile la controversia.
Bra nnchc f u o r i dcl rainpn tlcl rliritko fa.niigli:rrct . SC m o l t i
istituti possono additarsi che nel tlirit.to romano hanno In loro
radice, niuno forse avvcrr:\ di trovarne che l’opera del tempo ,
0 la dottrina degli antori, od i nuovi bisogni non abbiano pih 0
Nino profondnn~c~~tc trasformnto. COU m a g g i o r o cyuit& che ogni
dtro, Ewfl~c~r,
c h e lmre + fra qnolli chr v o r r e b b e r o veder i n t r o d o t t e l c rifornw s o c i a l i n o i codif:i <,ivili, ossorvu clle i tre pih
imp0rtnuli codici moderni. il p6siano. il francese c 1’:lnstrins.o
banno preso dal diritto romano quel tanto che si adattava alla
sorirth moderna, e vi nggiunscro cpi concetti giwidici ontlc la
et,fl nost.ra ha arricchito il 1)atrimonio dcllc idee r o m a n e (Sociale
IL SOCIALISXO NEI. CODICE CIVILE
27
Geset~~cbun(lspolit~~ cit., 11 439). Avvertasi per cagion di esempio,
a cib che B accaduto di quel diritto stesso che B come il centro
verso cui convergono tutti i diritt,i reali, ossia il diritto di proprieta. Aveva desso veramente pei Romaui quel carattere così
assoluto che alcuni trattatisti, e piit specialmente i suoi awersarii, si compiacciono di attribuirgli? Era egli permesso al proprietario non solo di usare, ma anche di abusare della cosa
propria, non foss’altro pel piacere di recar con ciò danno altrui?
Forse chi questo sostiene non ha nnt,n.to che la famosa definizione * jzcs z&ndi et almlrndi rei suac B , l a massima c o s ì
spesso invocata * qui jzcrr: suo ditw wwiner~t Icdit B , h a n n o
il loro correttivo, e la loro spiegazione in altri testi del diritto
romano ; non ha considerato che quosto diritto ammette indubbiampnte certi vincoli e restrizioni alla proprietA che possono,
in doterminati casi! spingersi fino alla espropriazione. Cosi la
pensano almeno, per non citare economisti come W AGNER e KNIES
VANOEROW (Pan& 1 , 554,555), ANNIITS (I’and, s 1 3 0 8. 4),
~IERNDuRG (Pan& Q 1 9 2 , n . 7), PERNICE (Labe0 11, 1 1 s e g g ) ,
JHERING (2weck ina &cht 1, 520 segg.) ed ancora ultimamente
ORRTMANN (Die Volkswirfsclkaf&slel6r~ des Corpacs jur. civ. Berlin,
1891 p. 49 segg.). Comunque sia, certo è che nei nostri codici
e nelle nostre leggi il concetto del dominio, come di un diritto
nssnluto, SC non sempre nollx forma, è scomparso pori) nella Ros t a n z a . si tJdh t&t’al $1, 1 0 riC01105C0110 anCllC (~IEILKR 0
MEN~RJ~, di una finziono !
SarB necessario citare ancora altri istituti, quali sarebbero
le servi& le azioni possessorie, l’enfiteusi, l’ipoteca, ecc., in cui
a stento un redivivo giureconsulto romano riescirebbe a discernere, nelle prescrizioni dei nostri codici, i lineamenti che avevano
in quel diritto? Perfino nella teoria delle obbligazioni, quella
che a giudizio del Sonx (Instiit. des rom. R. a 15) è la parte
immortale - l’unica immortale - del diritto romano, noi abbiamo arditamente innovato.
In conclusione, quel diritto non ha impedito niuno dei progressi del diritto moderno; e sarebbe ingiusto accusarlo di far
pesare sopra questo la sua tirannia, di tenerlo avvinto a RC,
tomo un cadavere che tenga abbracciata una persona viva; la
veritA B che dal diritto romano noi giil ci siamo allontanati
d’un buon tratto, c pih ce ne allontaniamo, quasi senza avvedercenc, ogni giorno che passa.
28
CESARE NANI
*
**
Bln l’avversiono dei novatori contro il diritto romano nasce
pih specialmente da ciO, che csw ha introdotto e rigorosamonto
u.pplicnta la dist,inziono frn il jwa ~~b7icrc~f~ ed il ,ius priantrrfr~.
Sono due categorie diverse, benchit, come il KUNTZE ha cercato di dimostrwe, si siano costituito con una certa anllogia
nei principii fondnmcntxli (KrwrzE, nrr 7’nrtrlleliat~trrs des jus
public?w v. 7~‘irnf~w b e i rlru Riif~rr~, hipzig. 1 88!)).
Publiczcm +jtc.r est quorl ad stdum wi Jlonwalaae s p a c t n t , priwrf2cm, qued rrd ,oivyulwrrm Ittiliffrferla, swtt cnim qwzrdr~m pu-
blicr! zrtilia, ~unetlnnr p+ivntht (IJLPIAN., 1. 1, s 2 Il. Ih Just. ut
,jwc, 1 , 1 ) . Qwsta disCnxione, dicono tutti gli innovatori ad
una voce, ha impresxo fat~nlmente nel diritto romano, ed in quelli
c h e v e n u t i dnppoi si diedero a srguiruo In trnwie, IR tendenz*
individualistica, per modo da renderli inscienti ed insensibili ai
bisogni sociali. ‘Me wrorp. soggiungo C: miuiR, non 11n commesso
l’antico diritto germanico, che non ha voluto consi<lernrc come
assolutamente disgiunti fra di loro il diritto pubblico ed il diritto
privato.
l? meraviglioso veramente il vedere quanto coso i giuristi tedcscl~i 11011 n.l)himn fwqw’to in quel vcwhio t l i r i t t o g e r m a n i c o , .
che arrestato nel siio sviluppo, dopo la rccezioue del diritto romano, 6 rimasto 1111 organismo pressoch0 informo, allo stato rndimentale. La ricca lctterntrira ginridiw, vennt,a fuori nell’cpncn
specialmente in cui piìi viva ferveva, la lntL% fra germanisti e
romanisti, tlarel~l~c luogo :I curiosi raffronti. Noi non liowiinmn
n.dtlent,rnrci ncll‘nrgonlento ; ma torna bene il conto di spendervi
qwh.dw parola.
S o n o corsi molti anni orwnni dopo che (7. Anor,Fo Scnnn~~r
scriveva il suo libro dln differenze sostanzidi fin il diritto romano rtl il germanico. Colla st,essn compincrnxn con cui il MOWSNN
RII~ di ravvicimwe il genio poetico tedesco nll’cllenico, lo SCIIMII)T
int,rride R dimnstr;we, che il dirit.to germanico c l’ellenico si
distinguono dal romano per gli stessi caratteri fondamentali.
Qnest,o infatti, R suo parere, & eminentemente soggettivo, come
il dirit.to di u11 popolo nel qnale varie nazionalità si trovarono
iusiemc confuse ; E. un diritto che gli nomini hanno croato; cha
h a nclln legge nna base indil~endcnte dalln. m o r a l e c dalla reli-
Ii, SOCIALI~XO NEL CODICE CIVILE
29
ginno; laddove invece il diritto germanico, a somiglianza dell’ellenicn, è il diritto di una razza; diritto obbiettivo perchè scende
dall’alto, da Dio; un diritto qnintli che si fonda sulla legge
religiosa e sulla morale; un diritto che non ama nC l’eguaglianza,
ni! l’uniforwit8, perchi?, aveutlo ogni ceto sociale particolari dovari o particolari fini da rsgginngcrr, deve pnre ciascuno potersi
creare le sue proprie norme (C. A. ~CHMII~T, Drr pri~zci’ie//e
lhterschied zwischelt d e m viinz. 11. gewr. Hecht, R,ostock, 1 8 5 3 ,
IZrster Th. pc<ssin?)
Per I~~,~H~~ANN-HoI.I,wF,R all’incontro oggettivo & il diritto romano, soggettivo in tutto il diritto germanico (Dc r gerli?cclZiscir~~~~~nrtischn Civi7~woc~s.~ iw Mittrlalfw, 1 (1868), Q 2). A questa
opinione si è accostato in parte il RIIVNF, il quale osserva,
cha tanto il diritto romano quanto il germanico hanno a base
la liberta dell’individnn; ma il primn nel scnsn c h e , m u o v e n d o
da un lnmto di vista obbiettivo, sanziona l’irgnaglianza giuridica
di tntti i cittadini; mentre invece pel secondo la liberti i: la
lihrrtà snbbiettiva dcll’individnn, b q u e l t a n t o d i libert:i, cioh,
che ognuno ha saputo conquistarsi da SP. Quindi non esiste, nel
diritto germanico, u n a misnra nbhiettiva, astratt,a, u g u a l e p e r
tutti di libertib; neppnre esiste l’nnit8 obbiettiva clello Stato che
fissi per ciascnno il suo diritto e lo protegga. 1 singoli si aggru1)p:mn a sce011da doi loro rapporti particolari ; cost,itniscono
per t,sl nmdo tanti gruppi, ed ogni gruppo ha il sno diritto ed
i suoi tribunali. 1.e consegnenzc di questo f:itto ~0110, per una
parte, una vari&8 grande di diritti, per l’altra parte la dissoluzinne dello Stato c la perdita quasi con@cta della libertd
dell’individuo. Sorgrnio par questa via lo Stato fcndale 0 c o r p o rativo, da cui, per naturale rrxzione, si ritorna, verso la fine
tlcl Medio KW, nll’nnit8 obbiettiva tlcllo Stato del diritto romano.
Tali, secnndn qnosto untore, le cxratteristiche principali dell’antico diritto germanico (I~RIJNA, Grschiclt te 11. ~uellen (les riim.
Rcchfs, a 2 , i n HOLTZKNIBORFF’S Rmycl.).
11 FRANKEN lo considera invece sotto un altro nspelto. Il diritto
germanico, egli sostiene. i: il jz6.s slricf~w in opposizione al diritto
romano, che rappresenterebbe invece l’neptcu~c ,jw. PerciG, nella
AM teoria. quello torna ad essere un diritto obbiettivo, dacch8
mette in prima linea non il volcrc ma la forwz; ed è socinle
pel motivo che piti s’occupa dell’associazione che non dell’individuo (L~ANKEN, Ronranisfcla 11. Gcrmanislcn, Jena, 1884, p. 32).
28
CESARE NANI
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Bln l’avversiono dei novatori contro il diritto romano nasce
pih specialmente da ciO, che csw ha introdotto e rigorosamonto
u.pplicnta la dist,inziono frn il jwa ~~b7icrc~f~ ed il ,ius priantrrfr~.
Sono due categorie diverse, benchit, come il KUNTZE ha cercato di dimostrwe, si siano costituito con una certa anllogia
nei principii fondnmcntxli (KrwrzE, nrr 7’nrtrlleliat~trrs des jus
public?w v. 7~‘irnf~w b e i rlru Riif~rr~, hipzig. 1 88!)).
Publiczcm +jtc.r est quorl ad stdum wi Jlonwalaae s p a c t n t , priwrf2cm, qued rrd ,oivyulwrrm Ittiliffrferla, swtt cnim qwzrdr~m pu-
blicr! zrtilia, ~unetlnnr p+ivntht (IJLPIAN., 1. 1, s 2 Il. Ih Just. ut
,jwc, 1 , 1 ) . Qwsta disCnxione, dicono tutti gli innovatori ad
una voce, ha impresxo fat~nlmente nel diritto romano, ed in quelli
c h e v e n u t i dnppoi si diedero a srguiruo In trnwie, IR tendenz*
individualistica, per modo da renderli inscienti ed insensibili ai
bisogni sociali. ‘Me wrorp. soggiungo C: miuiR, non 11n commesso
l’antico diritto germanico, che non ha voluto consi<lernrc come
assolutamente disgiunti fra di loro il diritto pubblico ed il diritto
privato.
l? meraviglioso veramente il vedere quanto coso i giuristi tedcscl~i 11011 n.l)himn fwqw’to in quel vcwhio t l i r i t t o g e r m a n i c o , .
che arrestato nel siio sviluppo, dopo la rccezioue del diritto romano, 6 rimasto 1111 organismo pressoch0 informo, allo stato rndimentale. La ricca lctterntrira ginridiw, vennt,a fuori nell’cpncn
specialmente in cui piìi viva ferveva, la lntL% fra germanisti e
romanisti, tlarel~l~c luogo :I curiosi raffronti. Noi non liowiinmn
n.dtlent,rnrci ncll‘nrgonlento ; ma torna bene il conto di spendervi
qwh.dw parola.
S o n o corsi molti anni orwnni dopo che (7. Anor,Fo Scnnn~~r
scriveva il suo libro dln differenze sostanzidi fin il diritto romano rtl il germanico. Colla st,essn compincrnxn con cui il MOWSNN
RII~ di ravvicimwe il genio poetico tedesco nll’cllenico, lo SCIIMII)T
int,rride R dimnstr;we, che il dirit.to germanico c l’ellenico si
distinguono dal romano per gli stessi caratteri fondamentali.
Qnest,o infatti, R suo parere, & eminentemente soggettivo, come
il dirit.to di u11 popolo nel qnale varie nazionalità si trovarono
iusiemc confuse ; E. un diritto che gli nomini hanno croato; cha
h a nclln legge nna base indil~endcnte dalln. m o r a l e c dalla reli-
Ii, SOCIALI~XO NEL CODICE CIVILE
29
ginno; laddove invece il diritto germanico, a somiglianza dell’ellenicn, è il diritto di una razza; diritto obbiettivo perchè scende
dall’alto, da Dio; un diritto qnintli che si fonda sulla legge
religiosa e sulla morale; un diritto che non ama nC l’eguaglianza,
ni! l’uniforwit8, perchi?, aveutlo ogni ceto sociale particolari dovari o particolari fini da rsgginngcrr, deve pnre ciascuno potersi
creare le sue proprie norme (C. A. ~CHMII~T, Drr pri~zci’ie//e
lhterschied zwischelt d e m viinz. 11. gewr. Hecht, R,ostock, 1 8 5 3 ,
IZrster Th. pc<ssin?)
Per I~~,~H~~ANN-HoI.I,wF,R all’incontro oggettivo & il diritto romano, soggettivo in tutto il diritto germanico (Dc r gerli?cclZiscir~~~~~nrtischn Civi7~woc~s.~ iw Mittrlalfw, 1 (1868), Q 2). A questa
opinione si è accostato in parte il RIIVNF, il quale osserva,
cha tanto il diritto romano quanto il germanico hanno a base
la liberta dell’individnn; ma il primn nel scnsn c h e , m u o v e n d o
da un lnmto di vista obbiettivo, sanziona l’irgnaglianza giuridica
di tntti i cittadini; mentre invece pel secondo la liberti i: la
lihrrtà snbbiettiva dcll’individnn, b q u e l t a n t o d i libert:i, cioh,
che ognuno ha saputo conquistarsi da SP. Quindi non esiste, nel
diritto germanico, u n a misnra nbhiettiva, astratt,a, u g u a l e p e r
tutti di libertib; neppnre esiste l’nnit8 obbiettiva clello Stato che
fissi per ciascnno il suo diritto e lo protegga. 1 singoli si aggru1)p:mn a sce011da doi loro rapporti particolari ; cost,itniscono
per t,sl nmdo tanti gruppi, ed ogni gruppo ha il sno diritto ed
i suoi tribunali. 1.e consegnenzc di questo f:itto ~0110, per una
parte, una vari&8 grande di diritti, per l’altra parte la dissoluzinne dello Stato c la perdita quasi con@cta della libertd
dell’individuo. Sorgrnio par questa via lo Stato fcndale 0 c o r p o rativo, da cui, per naturale rrxzione, si ritorna, verso la fine
tlcl Medio KW, nll’nnit8 obbiettiva tlcllo Stato del diritto romano.
Tali, secnndn qnosto untore, le cxratteristiche principali dell’antico diritto germanico (I~RIJNA, Grschiclt te 11. ~uellen (les riim.
Rcchfs, a 2 , i n HOLTZKNIBORFF’S Rmycl.).
11 FRANKEN lo considera invece sotto un altro nspelto. Il diritto
germanico, egli sostiene. i: il jz6.s slricf~w in opposizione al diritto
romano, che rappresenterebbe invece l’neptcu~c ,jw. PerciG, nella
AM teoria. quello torna ad essere un diritto obbiettivo, dacch8
mette in prima linea non il volcrc ma la forwz; ed è socinle
pel motivo che piti s’occupa dell’associazione che non dell’individuo (L~ANKEN, Ronranisfcla 11. Gcrmanislcn, Jena, 1884, p. 32).
IL SOClAJ.lSMO tR1, CODICE CJV1I.E
Nou prowguiremn quest.a raswgun c h n c i trarrebbe t,roppo
in lungo, e che non b punto necesjnria per lo scnlm che ci proponiamo. 11 quale scopo B q u e s t o unicamente. di provare cou
qualche esempio come sulle tendenze tlell’:\ntico diritto germanico
mnltn si sia detto, e Ie conclusioni sienn state assai discordanti
fra di loro Quasi si pntrehhe pnragntmrlo ntl uu faiitasma nebulnw, le cui fattczac ind~+ermirmt~c nguunn piii) f o g g i a r s i a SIIO
grwln.
*
**
Al GIEltliEt adutiqu~, cih p i n c e snpttutto IIC~ diritto germnnico, chct bcll lungi d:dl’elevare u n a b a r r i e r a iiisupera~~ile f r a
t1irit.h pubblico e diritto privato, ha tenuto fermo in qucstn vece
il principio (egli d i c e ) dell’unitb di tutti i diritti. Yer veria
altra Volta 10 stesso GIEl:liR (se abbiamo ben compreso il suo
concetto) non al diritto gcrmanicn, ma alle teorie del diritto naturale aveva attribuito questn merito; cm opera loro, avevn
detto, se int,rodotto in Germania colla reccxione del diritto romano il grawfle progt’esso (lrlla rigi& rlistiizsione fra d i r i t t o
pddlico e priwto non era a n d a t a p e r d u t a l’fcnitù nI di soprn
del l o r o continsto (QIERKE, ATntwwcht 14. I~eufsches Re&,
liraucltfurt,, 1883. p. 2 7 ) . Ma c11ccc:hci sia t l i ciil i: egli vnrn
chr il diritto ~nrmauicn sia :tntlnto immnxi per q u e s t o r i s p e t t o
:11 diritto romauo ?
l’nr qua.uta sia l’autorit,:~ del G IEHKE, germanista iusigrle, n o i
uou possiamo celare qualche dubbio a tale proposito. No11 neglkmm die il diribto &crmm~icn abbia huti riuuiti iuaieme q u e i
due diritti, ma neghiamo che esso abbia, come egli vorrebbe,
iutravniluta la pnssibilith di conciliarli in uu principin superioro;
li ha confusi insieme, ci&. e nou ha tentato di armonizzarli.
ISgli ì? proprio infatti dei diritti primitivi di mescolarn iusiemc
rlnnwti eterogfwei, c h e solo cnll’audar del t e m p o riescoun a
diriurnhìrsi l ’ i m o d:~I1’alt~rn. acquistaudo ciiwruno o couteuuto
o funzioni speciali. g (Jorwetti giuridici ed outi giuridici, i quali
oggi (oswrva hcri Iitliaios:1t11rI1tC il lli~~lh.h.li~~, l)e~r/,pclr~ Ilrr+/.v~g. p. 5)
st,auun l’uno di fronte all’altro in reciso contrasto, anticamente
s i trovavaun c o n g i u n t i iiisieme iu uun iiitlistiutn uuità. * CiO è
a v v e n u t o a d csnmpio del prnccwo civile e peualc, e cii) è avveInito parimenti del diritto pubblico e privato. Il diritto germa-
.
RI
uico nella sua infanzia non ha avuto una chiara concezione dello
Stato, percid il diritto pubblico vi fu assorbito quasi intieramente
dal diritto privato; anche qui il concetto piil astratto venne sacrificsto a quello che era pih oeusihile e di pih immediata applicsxione. Per dirla cnu uu ultra germauista illustre, l’A~h’or,D,
presso i Germani In Stato per lungo tempo fu mantenuto nelle
forme del diritto privato, e su flllejt0 dovettero conformarsi gli
i s t i t u t i d e l d i r i t t o p u b b l i c o (XRNOLD, &ltw ZL Recldsleht,
llrrliu, 1 S65, p p . 4 1 1, 112). F:gli ì: per siffatto urotivn chn h a
potutn sorgere il feudo, il più mostruoso connubio che mai la
storia abbia vctluto fra i tlirit,ti sovrani e quelli di ragiono privnt,a. uu In+0 p o r t a t o iiullatlimouo Ili qwlla tcndcnxn c h e f i n
da priucipin ha reguato nel diritto germanico. Dnvc adunque il
GIBIIKE vorrebbe sogualarc un pregio. a noi non riesce di scnrgere
altro che un difetto, iuereute allo stato primitivo in cui si trovava quel diritto, n6 sappiamo quale utile pnssa trarre, in questa
parte almeno, dall’atitico diritto germanico il mo.leruo.
***
Ma forse i! ozinw lo stare a discutnre in questo argomento di
dirittn romaun n tli tliritto gnrtnaniw ; il cor~l,,:rpporre :t, «ih cl10
(]lldh 1~1. fatbo ciil chn avrcbhn fatto <I1wst,n, so meno nvvorsi gli fosRcro stati i destini. Noi non revochiamo punto iu tlubhio l’influenza
cha sul uwtro d i r i t t o :ittu:tlo II:L csnrcitatn il gcrmauicn ; mz1 n o n
crediamo che bastino le pie nvncazinni dei germanisti per farlo risuscitare dalla tomba ovo giace ; piU che iinu sia valsa l’ingenua
fede dc1 popolo tedesco a richiawarc dai ii1nrt.i regni lo spirito
d i I’ctlerico I3arbnrnssa. rAn lotts p e l d i r i t t o dell’avvenire nou
I>uiJ pill cswe, come una patriottica illusione fa crndere al GIEHKE,
una lntt:t fin il diritto romano ed il diritto germanico. Il gran
helln giil si è comhnttldn, c gih tln s e c o l i n e fwnno d e c i s o l e
sorti. Ihppcrtutto 1x1 vinto il diritto rom:ulo, per qucc,t:b rkq$oue.
sopratuttn, clm s o l o i l gr?rlin giiiritlicn dille. razze latine pnssiecle
quoIh form di cspansioup. c,hc, InRn,:2. :tI gmio gorrnxnico ; Ita
vinto anche 121 dove pareva piti tlil&$le e fu piì~ gloriosa la vii+
toria, nella Gcrmauia stessa. Il cor1)u.s jwis ed il codice IIR~OInnniro che e s t e n d o n o Cosi ampi:~wmtn nello spazio c nel tcmpn
le loro couquistc, la recezione del diritto romano in Germania,
$
,:
.”
IL SOClAJ.lSMO tR1, CODICE CJV1I.E
Nou prowguiremn quest.a raswgun c h n c i trarrebbe t,roppo
in lungo, e che non b punto necesjnria per lo scnlm che ci proponiamo. 11 quale scopo B q u e s t o unicamente. di provare cou
qualche esempio come sulle tendenze tlell’:\ntico diritto germanico
mnltn si sia detto, e Ie conclusioni sienn state assai discordanti
fra di loro Quasi si pntrehhe pnragntmrlo ntl uu faiitasma nebulnw, le cui fattczac ind~+ermirmt~c nguunn piii) f o g g i a r s i a SIIO
grwln.
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Al GIEltliEt adutiqu~, cih p i n c e snpttutto IIC~ diritto germnnico, chct bcll lungi d:dl’elevare u n a b a r r i e r a iiisupera~~ile f r a
t1irit.h pubblico e diritto privato, ha tenuto fermo in qucstn vece
il principio (egli d i c e ) dell’unitb di tutti i diritti. Yer veria
altra Volta 10 stesso GIEl:liR (se abbiamo ben compreso il suo
concetto) non al diritto gcrmanicn, ma alle teorie del diritto naturale aveva attribuito questn merito; cm opera loro, avevn
detto, se int,rodotto in Germania colla reccxione del diritto romano il grawfle progt’esso (lrlla rigi& rlistiizsione fra d i r i t t o
pddlico e priwto non era a n d a t a p e r d u t a l’fcnitù nI di soprn
del l o r o continsto (QIERKE, ATntwwcht 14. I~eufsches Re&,
liraucltfurt,, 1883. p. 2 7 ) . Ma c11ccc:hci sia t l i ciil i: egli vnrn
chr il diritto ~nrmauicn sia :tntlnto immnxi per q u e s t o r i s p e t t o
:11 diritto romauo ?
l’nr qua.uta sia l’autorit,:~ del G IEHKE, germanista iusigrle, n o i
uou possiamo celare qualche dubbio a tale proposito. No11 neglkmm die il diribto &crmm~icn abbia huti riuuiti iuaieme q u e i
due diritti, ma neghiamo che esso abbia, come egli vorrebbe,
iutravniluta la pnssibilith di conciliarli in uu principin superioro;
li ha confusi insieme, ci&. e nou ha tentato di armonizzarli.
ISgli ì? proprio infatti dei diritti primitivi di mescolarn iusiemc
rlnnwti eterogfwei, c h e solo cnll’audar del t e m p o riescoun a
diriurnhìrsi l ’ i m o d:~I1’alt~rn. acquistaudo ciiwruno o couteuuto
o funzioni speciali. g (Jorwetti giuridici ed outi giuridici, i quali
oggi (oswrva hcri Iitliaios:1t11rI1tC il lli~~lh.h.li~~, l)e~r/,pclr~ Ilrr+/.v~g. p. 5)
st,auun l’uno di fronte all’altro in reciso contrasto, anticamente
s i trovavaun c o n g i u n t i iiisieme iu uun iiitlistiutn uuità. * CiO è
a v v e n u t o a d csnmpio del prnccwo civile e peualc, e cii) è avveInito parimenti del diritto pubblico e privato. Il diritto germa-
.
RI
uico nella sua infanzia non ha avuto una chiara concezione dello
Stato, percid il diritto pubblico vi fu assorbito quasi intieramente
dal diritto privato; anche qui il concetto piil astratto venne sacrificsto a quello che era pih oeusihile e di pih immediata applicsxione. Per dirla cnu uu ultra germauista illustre, l’A~h’or,D,
presso i Germani In Stato per lungo tempo fu mantenuto nelle
forme del diritto privato, e su flllejt0 dovettero conformarsi gli
i s t i t u t i d e l d i r i t t o p u b b l i c o (XRNOLD, &ltw ZL Recldsleht,
llrrliu, 1 S65, p p . 4 1 1, 112). F:gli ì: per siffatto urotivn chn h a
potutn sorgere il feudo, il più mostruoso connubio che mai la
storia abbia vctluto fra i tlirit,ti sovrani e quelli di ragiono privnt,a. uu In+0 p o r t a t o iiullatlimouo Ili qwlla tcndcnxn c h e f i n
da priucipin ha reguato nel diritto germanico. Dnvc adunque il
GIBIIKE vorrebbe sogualarc un pregio. a noi non riesce di scnrgere
altro che un difetto, iuereute allo stato primitivo in cui si trovava quel diritto, n6 sappiamo quale utile pnssa trarre, in questa
parte almeno, dall’atitico diritto germanico il mo.leruo.
***
Ma forse i! ozinw lo stare a discutnre in questo argomento di
dirittn romaun n tli tliritto gnrtnaniw ; il cor~l,,:rpporre :t, «ih cl10
(]lldh 1~1. fatbo ciil chn avrcbhn fatto <I1wst,n, so meno nvvorsi gli fosRcro stati i destini. Noi non revochiamo punto iu tlubhio l’influenza
cha sul uwtro d i r i t t o :ittu:tlo II:L csnrcitatn il gcrmauicn ; mz1 n o n
crediamo che bastino le pie nvncazinni dei germanisti per farlo risuscitare dalla tomba ovo giace ; piU che iinu sia valsa l’ingenua
fede dc1 popolo tedesco a richiawarc dai ii1nrt.i regni lo spirito
d i I’ctlerico I3arbnrnssa. rAn lotts p e l d i r i t t o dell’avvenire nou
I>uiJ pill cswe, come una patriottica illusione fa crndere al GIEHKE,
una lntt:t fin il diritto romano ed il diritto germanico. Il gran
helln giil si è comhnttldn, c gih tln s e c o l i n e fwnno d e c i s o l e
sorti. Ihppcrtutto 1x1 vinto il diritto rom:ulo, per qucc,t:b rkq$oue.
sopratuttn, clm s o l o i l gr?rlin giiiritlicn dille. razze latine pnssiecle
quoIh form di cspansioup. c,hc, InRn,:2. :tI gmio gorrnxnico ; Ita
vinto anche 121 dove pareva piti tlil&$le e fu piì~ gloriosa la vii+
toria, nella Gcrmauia stessa. Il cor1)u.s jwis ed il codice IIR~OInnniro che e s t e n d o n o Cosi ampi:~wmtn nello spazio c nel tcmpn
le loro couquistc, la recezione del diritto romano in Germania,
$
,:
.”
3i
49
CESARE NANI
fL SWIALISMO NEL cobrck ClVrtE
lo stesso attuale progetto ili corlice civile teclcsco nccusn,to di
soverchia tendenza romanistic:l IIOII sono, chi l>en contiidel,i, che
altrettanli fenomeni che procedono da un’ unica C:LUSR.
convenzionale, uon sono considerate che come un piccolo acconto
su cib che la legislazione dovrà fare pih tardi.
Per dirla pih chiaramente, B la guerra contro l’usura, sotto
tutte le sue forme, che intimer il codice sociale, instaurando un
regime preventivo e repressivo nel tempo stesso, sotto la cui protezione possano vivere tranquilli coloro che si trovano costretti
a battere il duro calle dei debiti.
Sopra questi, come in genere sopra tutti gli infelici, veglia,
con cura amorosa, la lcggc, ed all’occorrenza saprit, con un provvido intervento, trarli rlall’orlo dell’abisso in cui gid, stanno per
Poco giova pertanto preoccqxirsi del passato ; meglio è guaruu codice oggigioruo ha da essere
dare al preoente e domnudarci:
il
presidio della libertA civile di t&ti i cittadini, senza clistinzionc
di ceti, oppure nient’altro che un mezzo di protezione per Jc
varie classi iu Giii si divide 1;~ societ,l, od ancora per una sola
di quote cl&, la pih n u m e r o s a c la pii~ mixera? JJa da essere
un codice privato od un corlice (corno nltii vorrebbe appellarlo)
privato-soci:~le I ìG viwn to il tiwprb chi: il Icgisl:Ltore debba c o n gedarsi dal rmo vecchio ideale, < anrwih~cs, s~utw1s i~fin~isquc,
,jwtz c.xr<efpftre B c nil im wdico il’ugringli:~nix farne succedore
un altro di pririlegio ? Qui e non altrove sth il punto capitale
della questioue.
***
Acntamentq ha. osservato il &XHHijFT (Stnnt 11. Reclrt d e r
viht. liiinigsreit, Stuttgart, 1882, p. 44, U3), che Cosi nella politica come nel diritto Vi sono certe correnti sotterranee d’idee
o p p o s t e nllc rlomiunuti , clic, rlun.si iiu~vvertitc , ~wxefyouo p e r
lnllgo trVut)o i l low rwho silolw,icm, lillr:lti;~ vir~tm i l giorno iu
c u i tl’i~t~povviso c~om~btuto rtll;t s~~pdic’ic r! ~outauo di pwvnln~e.
Ngli cit.2 l’r*ernpio rlcl nwvimonto ailtisomitico, sqq~iato precisamente q u a n d o era gcueralmeote invalsa la credenza, che la
causa dcll’en~:lncipnaiil~~e degli Khrci avesse oramai ripcwtnto una
vittoria definitiva ncll’opiuione dei popoli civili. Noi possiamo a
nostra voi ta arlditwc l’esempio ilell:~ rlivisionc e del c o n t r a s t o
fre le classi sociali, Quanh IICM si i? fatto da un secolo in qub
per distruggerli I Quant,c voi te non si i* pmlnmnto che di fronte
allo Stato vi hanno soltanto dei cittadini. non rlei ceti so&li?
NB lo si B proclamato indarno per quanto concerne il diritto
pnbblico. nei paesi liberi almeno. d~;vc la differenza delle
classi a cui ciaucunn nppnrtengn non ha piil. sot.to quel rkpfftto.
newu~
valore.
I1Prncrhb qlloita brcll4a R cui 4 rivolymn a m a r e
dipinyrr cow~ nniramentf~ i n t e s a
rampogne d’egoismo. e ci am9
a difendere, disperatamente e con ~ualunrlne mezzo, la
posizione
che si è conyCstataT ha pero cbirtmato a partecipare all’esercizio
del potere politico, con maggior larghezza certo che non abbiano
p i o m b a r e . che Se InalgradCJ ciÌJ Vi SiOuO Caduti dcntr0, e piti non
sia possibile arrestare l’impeto del nemico, ossia dei creditori che,
forti dei loro diritti, minacciano da vicino la sostanza del debitorc, allora toccheril al codice di far in modo che gliene sia
risparmiata quanta più è possibile. Riconoscono i nostri avversarii
cha le leggi attuali gi& fecero qualche cosa in questo senso; ma
non basta loro che il principio sia stato introdolto, è necessario
(dice il GIEAKB) che gli sia dato pih ampio svolgimento. Percib
egli e FIJLD propongono che anche al piccolo proprietario rurale
si estenda il favore della legge, e si dichiari immune dall’espropriazione immobiliare anche una certa quantità di terreno, quel
tanto che gli occorre pel sostentamento proprio e dei suoi.
UJI s1 vasto C:omplcsso di riformo uou si presta sicuramento
ad uu rrrpirlo esame. Queste tcrirlcnzc umanitarie dc1 resto n o n
sono nuove nella storia del diritto. Per trovarno un primo esempio
noi non abbiamo uhe a risalire al diritto romano; non certo
all’epoca del SUO maggioro splendore , ma all’ epoca della sna
decadenza. Allora., abbandonate tutte le tradizioni del diritto antico,
si introdusse la quere2a 1801~ ~uwerntae pecunine per indebolire la
stipulati0 deDiti ; si accordò al fideiussore l’eccezione di escussione ; si li.mith la cessione mediante la lex hnstasianrc; si vollcro prorogati i termini per la vendita del pegno e per la prescrizione, abbassata la misura legalo dell’interesse, ecc. (v. IHeRING , La lotta pel diritto, traduz. di 1:. MARIANO , Milano, 1875,
p. 221 in nota. - aOLIJS~lIAfIl~T, Bandb. d. I?~arlcIsr., 38 e d . ,
1, 85.
- LEONHARD, Roms Vwgangrnheit u.
Deutschlnnds Recht, Leipzig 1 8 8 9 , Q
in hquell’epoca
c
e
infatti
il f a m o s o e d i t t o d i
Diocleziano de y r e t irerzw
i s vendium, in cui, allo scopo di porre
riparo alla effrcnafu libido ~apientiw, il legislatore tentò di
4 C. Nant.
I
CESARE NANI
IL SOCIALISMO NEL cobn% CIVILE
del prezzo delle merci, delle derrate, dei
Anrii. L’editto, i, noto, non valse che a far rincarire nmggiormente i gencri di cui s’era voluto moderare il prezzo, ed a
produrre una completn stnguazione nel commercio. Le pene, la
stessa pena di morte! cbc dovevano garantirne l’osservanza, indarno furono inflitte. e fu forza revocarle (GOIJJSCHMIDT; 1. cit.
- K~~u~owA, Biim. Ilechtsg. 1, 99.5 seg. - BURCKUAJIDT,
D i e
Zf?if Collst~~?fi~z’s, Leipxig 1 8 8 0 , p. (il s e g g . - - S~IULLER,
Qcschichtc drl Riiw. Kuisevzcit, T,eipzig 1887, 11, 1 5 1 s e g g . ) .
1,~ lyggi tlcll’c~~:ol~c~~llin pubblica, pih forti assai che non IC leggi
swi ttc, reagirono, fru&xndo tntti gli sforzi del potente imperatore, diretti :t coml~nttwc In spcculaziorle 0 sollcvarc l e COIIdizioni tlrlln vita materiale dei suoi sutldit,i.
@li i> lwecisnmcntr a questo ~wriotlo tlcll:d storia del diritto
ronwiio che si riferisce il sovrr~~, forse troppo severo. giudizio di
IIIEWINI: : « L’csprtwiow e la figura su:1 rivelano . . . mitezza e
B: certa specie di uninnitnrismo. Se non che la iI mitezza di matura
« dispotkx. Ikg& c dona ad uno ci0 che 11:~ rapito all’altro.
« il; Ia mitezza dell’arbitrio e del cxpriccio, non quella dell’uma* nit:I. vera; Li il rimorso della crucleltk . . . Un tratto cnrnt« tnistico peculiarmente significante . . la tentleuza e lo sforzoa
* ini$ilwnrc 1:). cnntlizionr dc1 tlcbilnrc nlli~ xpall~ tlcl crcylitore.
« lo wctlo CIlo s i puij sUilire qwst:1, nl:I.witn:b gcilernlo ; lo simH p:11w verso i d~+itori s o n o srguo di un periodo di fiacc+czza.
* 11 titolo di ?fntrrfrifnrio 6 esso stesso che se lo arroga. ~JII po4 riodo pieno di snnit:l (’ di vigore mira sopr:ltutto a che il crc* tlilore vciigfi x expo del tliritto s u o . dovesso p u r e il tlcbitoro
Q nmhwe in rovina p (tulrrt~~n, op. cit., p, 220-2 1).
usato i patrizi a Roma, verso la plebe, il popolo verso i nobili
nei nostri comuni medioevali, afferrato che ebbe il goveruo, quelle
classi che prima nc crauo escluse. Ha fatto di piti; ha conceduto il suffragio politico a quei partiti stessi che dichiarano altamente di volersene servire per distruggere, prima ancora che
le politiche, le basi economiche dello Stato. Ed 0 nel momento
appunto, in cui il principio dell’eguaglianza politica trionfa dovunque, che rinasce e si riagita la vieta idea della divisione delle
classi? Itiappare minacciosa nelle teorie socialistiche, che intimano
la lotta di classe contro classe; e si svela, in forma alquanto
più attenuata, negli scritti dei giureconsulti che predicano la
riforma, dal ponto di vista sociale, del codice civile.
Invero può parere strano che si voglia ripudiare nel campo
del diritto privato quella tendenza all’uguaglianza di tutti i cittadini che si prosegue con tanto ardore nel campo del diritto
pubblico; più strano aucora che la ripugliino coloro i quali si
dolgono ohe non si tenga abbastanza conto dei vincoli indissolubili che legano l’uno coll’trdtro diritto. Se i loro voti dovessero
adempiersi, i due diritti, guidati da principii in antagonismo fra
di loro, si vedrebbero battere vie al tutto opposte. Ma non insistiamo su questo puuto, perchè ci preme indagare se le regole
del diritto privato debbano veramente, come si afferma, essere
determinate-da consirlerazioni di utilità sociale.
$0
stabilire il ~~~~xhz~~o~
/
I
**
AIn al diritt,o romano quasi si potrebbe aflibbiare la taccia
d i timido iri qnest’argomonto ; Sc: lo si paragoni con quanto ha
trntat0 nei Medio EvO il diritto canonico. Pietoso verso i debitori, (1lIeSto diritto, colil’ noto, fu spietato contro i creditori.
Chi non ricorda come 1% teoria delle usure sia riuscita a poco
:I poco :l. spilyerc le SllP rmnificn.xioni in prfwnchi! tutto il campo
drl diritto lwiv:,to, c0tl ql~Olla StOsw logkt inOsOr:&ile cOlI c u i
ora. il fiIENGER, 11011 soddisfatto delle leggi già protnulgate con-
33
***
Su quali argomonti si fonda quest’asserzione? Lasciando in
disparte le erudite dissertazioni sul diritto romano e sul diritto
.
germanico, e le acri invettive contro i giureconsulti moderni innamorati del passato ed obliosi del presente, su questo solo argomento,
iu sostanza. L’utilitB sociale, dicono i fautori della nuova scuola,
deve primeggiare sull’utilità dei singoli, a quel mo:lo stesso che
la societA primeggia sull’indivi+o ; perci è ovvio che il diritto
privato riceva dagli interessi sociali la sua parola d’ordine e
l’indirizzo. Da questo assioma, ora apertamente enunciato ed ora
sottointeso, ogni autore poi trae quelle conseguenze che meglio
si awordino coi suoi intenti. Perocch6 tutti domandano ad una
voce che sia riconosciuta 1;~ funzionnU sociale del diritto privato,
rovesciando le basi RU cui ora sta assiso, ma non tutti tendono
3
C. N a n i
34
&SARE NANI
al medesimo fine. Infatti, non sarà fuor di luogo ricordarlo,
GIERKE vuole bandito l’individualismo dal codice, perchè teme
che possa esserne minacciata l’intiera organizzazione della società
attuale, mentre altri [MIENGER~ SALVIOLI, FULI), Das biirgw/iche
GcsctzbuCh u. d i e Xozialpolitz’k in Grzcclaot’s B e i t r i i g e XXXV
(18W], combattono 1’ individualismo, e combattono nel tempo
stesso l’ordinamento presente della società, volendo che anche il
diritto privato concorra a sollevare quello fra i ceti che ora
sta pih in basso. Bespinto quindi l’individualismo, respingono
l’uguaglianza di diritto e la libertà contrattuale che ne sono la
necessaria conseguenza ; perchè è con tal mezzo, dicono, che i
più forti sono riesciti e riescono ad opprimere i più deboli. Il
BEBET,, uno dei capi del socialismo germanico: non si esprime
molto diversamente : « Quantlo un ceto od una classe, egli
scrive, è economicamente 0 socialmente soggetta ad un’altra,
questa soggezione trova sempre la sua espressione nelle leggi del
paese. Le leggi non sono altro che la condizione sociale di un
paese tradotta ed espressa in un certo numero di precetti giuridici, rispecchianti codeste condizioni . . . Le leggi sono negative
o positive. Negative in quanto nella distribuzione dei diritti, non
accennano agli oppressi, come se non esistessero; positive, i n
quanto ne consacrano lo stato di soggezione e sanciscono delle
eccezioni » (BE B E L, La donna e ii! socidisnzo, traduz. di OL IVIERI, Milano, 1891, p. 264 seg).
Ora, è perfettamente logico che dal punto di vista socialistico si combatta senza tregua l’individualismo sotto tutte le sue
forme. Poichè in quella teoria lo Stato è tutto e l’individuo
nulla, poichè la libertà individuale del cittadino è il prezzo che
si paga onde conseguire il benessere economico, ben si comprende
che si voglia sopprimere ogni autonomia individuale, anche negli
ordini del diritto privato e mettere questo al servizio del diritto
pubblico. Ma si comprende meno che ciò vS)gliano anche scrittori che, come il GI E R K E, pur desiderando di versare qualche
goccia d’olio sociali>tico nel codice civile, contro il socialismo
hanno pero iiere parole; ed altri che, anche non dimostrando
tale avversione, dichiarano tuttavia di non voler rinnegare i
dommi fondamentali su cui riposa attualmente l’ordine giuridico
ed economico.
lL SOCXALISMO NEL CODICE ClVILE
35
+
**
Vero è che ammettono che l’individuo possa ancora rappresentare la sua parte nel diritto privato ; non l’eliminano del tutto,
anzi il GIERKE è disposto ad accordargli ancora una sfera intangibile d’azione, a patto, ben inteso, che il pensiero della collettività circoli e respiri in tutto il diritto privato. Cercano la conciliazione fra diritto pubblico e privato; fra interessi privati ed
interessi generali ; vorrebbero fonderli insieme in un’armonica
unità.
Il programma è bello, in apparenza, e fatto per sedurre gli
animi miti, specialmente, che inclinano alle transazioni, ed al di
sopra della lotta, che è la realtà di ogni giorno, sognano i
lontani e sereni orizzonti della pace e della concordia. &Ia questa
fusione è essa possibile ? A quali condizioni potrebbe attuarsi? Se
nel diritto privato anche l’utilità del singolo ha da avere la sua
parte, quanta sa& questa parte? Quale il criterio per determinarla? Quale la misura con cui si graduerà la porzione d’interesse privato, e la porzione d’interesse pubblico, quali ingredienti
del diritto civile? Questa misura, questo criterio i nostri avversarii non tentano neppure di fissarli Il dubbio, si direbbe, non
si B affacciato alle loro menti, o la cosa non parve loro degna
d’esame.
li: qui sta appunto il pericolo di tale teoria. Se ad es. voi
proclamate, che la proprietà individuale deve essere rispettata, ma
che per altra parte conviene assoggettarla a doveri sociali, quali
e quanti saranno questi doveri ? Fatto il primo passo in questa via,
dove ci arresteremo se non troviamo nessun ostacolo che ci fermi?
Che cosa ci tratterrà dall’arrivare a questo risultato che tutto
sieno i doveri, e il diritto di proprietà poco pih che un nome
vano? Lo stesso si dica della libertà contrattuale. Se questa
dovrà piegarsi ad ogni considerazione d’interesse sociale; se si
vuol spuntare quest’arma in mano al pih forte qualunque volta
nasca il sospetto che possa abusarne; se la povertà, se l’inesperienza, se altre cause ancora dovranno sempre contribuire a limitarla, che varrà l’aver ammesso in astratto il principio ? Le
eccezioni uccideranno la regola, e quella sfera che si dichiara
intangibile per l’attività individuale si sarà tanto rimpicciolita da
non aver pih nessuna importanza.
1
36
***
Ah ti011 vi ha soltxxnto un pericolo nclln teoria c h e conihatfiamo, vi si cela per entro anche 1111 errore gravissinlo, a n o s t r o
zIT;viso. l’erocch8 è errore, crediamo, pretendere che, scaturendo
da una medesima fonte il diritto pubblico e privato, sieuo insieme congiunti all’origino c farli procedere associati coll’assoggnttarc n.l primo il sncoi~do, in guisa da privar questo della sua
autonomia e di ogni lilwrttl di movimento. Ni! in tutto n&
in parte, np1 al yuuto di partenza 116 in altro qualsiazi della
loro carriera i due diritti si trovano m1turalmento confusi insieme ; noi rivcndicl1iamo nl diritto privato una completa indip e n d e n z a , pcrchl? Pss0 non 113 per baw.3 la soci& c l ’ i n d i v i d u o
i1r pari tempo, ma unicwwnte l’intlividno: si svolge ncll’ambicnto
sociale, ma non si co11fontle con q~iwto :mrl~iwte. Certo RIIIW~t.ii3mo nnrho noi che \-ita c diritto si appartengano l’un l’altro
indissolubilmente, e l’uno sopra l’altro spieghi di continuo una
azione reciproca ( FRANK, Natwrecl~t, ycschichtl. Rrcltd u. S O C.
Recht, Leipzig, 1891, pag. 28), ammettiamo, come altri d i s s e ,
che il diritto privato < dovendo seguire gli aspetti diversi della
vita sociale nei diversi niomcnti, cangi lo sue 110~1t1c per legge
di :1~~1attnmcnto » (CfllIwKi, Sociolo!jicr I’ IJii.. cio., ‘I!orino, 1886,
p. 1 ::). Ala cii 11011 avvicw, si avvwta, percI& l’interesse s o c i a l e
sovrnpl)1~11c1idosi :1~ll’ii1diritl11nle sforzi quel tliritt,o a modificarsi;
avviene, perchè mutato l’ambiente sociale anche l’individuo si
mritn. o i1111t:~io i suoi intnrcssi individuali. ln tnttc questo trasformazioni il diritto privato conserva la sua autonomia, ed il
PIIO
IL SOCIALlSMO NEL CODICE CIVILE
CESARE NANI
fwtlnuicnto riposn sc~1t1pp3 srill’irltlivitl~lo.
Ncppnre vogliamo contcstarc che esistano certi rapporti f r a
tlirilto pubblico 0 yriv3t.o : :IilXi 11011 %1~~ll'~~1lilllO Wll~~O~Jir~i XCIIZB
una t’al qnnlc corrispontlenz:r fra di loro. Avendo ognuno la sua
:iutonwnin c la sua propria sfera d’azione, vi 50110 dei punti
prri~ in cui si incontrano 11 dire che nttualmonte, secondo le
twic prwalenti, ognuno di essi si svolga nel suo dominio, senza
che l’uno si curi di ci0 che l’altro fa, anzi affettando di igno_
rarlo, è dir cosa non del tutto conforme al vero. L’asserzione
del SALY11~1.1 < che l’ut~ilit5 del singolo concordi o meno con quella
tlrlla c:AlettivitA L\ circostanza che i10*1 inkxcssa il legislatore P
(1. cit., p. Y), ci pare, nella sua forma Cosi recisa, poco 0 punto
37
esatta. Tanto sc ne interessa all’opposto che, se l’utilita del singolo_venga a trovarsi in aperto contrasto coll’utilit& generale,
toglie la possibilità di conseguirla. Il nostro codice civile sanziona esp1icitament.e questo principio ntrlle sue disposizioni preliminari, IL dove dichiara che in nessun caso le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi riguardanti in
qualsiasi modo l’ordine pubblico (Disp. prel. art. 12). Fin dove
arrivi la portata di questa disposizione, e quali applicazioni ne
abbiano fatto il leg‘slatarc stesso e la giurisprudenza, non spetta
a noi di esaminare. Soltanto constatiamo che dovo sorga il conflitto fra l’interesse generale e l’individuale la legge interviene,
o fa prevalore il primo sul secondo.
In questo caso adunque il diritto pubblico esercita una funzionc negativa e non positiva ; non vincola cioE la liberti civile
per indirizzarla n determinati fini sociali; ma l’arresta nel suo
Cammino quando il pcrmcttirlo di n,ndar lIih in la non %MdJhe
senza pericolo pel bene pubblico. Siffatti limiti xono prefissi anche
ad altre libertA, la religiosa ad es., a cui niuno ha mai pensato
di negare una sfera tutt,a propria d’azione.
Ma noi ci spingiamo più innanzi, e più innanzi si spinge
anche la nostra legge. Ogni volta che non semplici ragioni cl’opportuniti 0, peggio ancora, una certa equità wrvellotica lo consiglino, ma una necessitrl impellente lo comandi, pu0 l’interesse
tici piti imporsi all’intcrcssn del singolo e dettare nnn norma che
a quello unicamente inspirandosi, vieti 0 prescrivn certi atti. Q u i
la funzione del diritto pubblico non h pi6 soltanfo negativa, ma
pnsitiva. Ma occorre che si tratti di una necessita cviclcntn, tliciamo, d‘un bisogno, Gai:, a cui non si pnssa provvedere in verun
altro modo. CImI 118 fatto in piii d’un caso il nostro codice. 15ssn
non ha esitato punto (se occorre qualche esempio) a regolare i
rapporti fra i proprictarii confinanti, allo rcopo di contnmperarno
i diritti; ha disciplinato, partendo dal punto di vist,n dell’utiIit&
gcnorale, la mntrria dello acque ; e b a s t a scorrere fugncemrnte
gli articoli relat,ivi alle serviti1 legali per convincersi, che vi 6
qualche esagerazione nell’affermare, che il legirlat,ore sempre e si
sia riservato solo di assicurare il conseguimento dell’utilità del
singolo
* .
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36
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Ah ti011 vi ha soltxxnto un pericolo nclln teoria c h e conihatfiamo, vi si cela per entro anche 1111 errore gravissinlo, a n o s t r o
zIT;viso. l’erocch8 è errore, crediamo, pretendere che, scaturendo
da una medesima fonte il diritto pubblico e privato, sieuo insieme congiunti all’origino c farli procedere associati coll’assoggnttarc n.l primo il sncoi~do, in guisa da privar questo della sua
autonomia e di ogni lilwrttl di movimento. Ni! in tutto n&
in parte, np1 al yuuto di partenza 116 in altro qualsiazi della
loro carriera i due diritti si trovano m1turalmento confusi insieme ; noi rivcndicl1iamo nl diritto privato una completa indip e n d e n z a , pcrchl? Pss0 non 113 per baw.3 la soci& c l ’ i n d i v i d u o
i1r pari tempo, ma unicwwnte l’intlividno: si svolge ncll’ambicnto
sociale, ma non si co11fontle con q~iwto :mrl~iwte. Certo RIIIW~t.ii3mo nnrho noi che \-ita c diritto si appartengano l’un l’altro
indissolubilmente, e l’uno sopra l’altro spieghi di continuo una
azione reciproca ( FRANK, Natwrecl~t, ycschichtl. Rrcltd u. S O C.
Recht, Leipzig, 1891, pag. 28), ammettiamo, come altri d i s s e ,
che il diritto privato < dovendo seguire gli aspetti diversi della
vita sociale nei diversi niomcnti, cangi lo sue 110~1t1c per legge
di :1~~1attnmcnto » (CfllIwKi, Sociolo!jicr I’ IJii.. cio., ‘I!orino, 1886,
p. 1 ::). Ala cii 11011 avvicw, si avvwta, percI& l’interesse s o c i a l e
sovrnpl)1~11c1idosi :1~ll’ii1diritl11nle sforzi quel tliritt,o a modificarsi;
avviene, perchè mutato l’ambiente sociale anche l’individuo si
mritn. o i1111t:~io i suoi intnrcssi individuali. ln tnttc questo trasformazioni il diritto privato conserva la sua autonomia, ed il
PIIO
IL SOCIALlSMO NEL CODICE CIVILE
CESARE NANI
fwtlnuicnto riposn sc~1t1pp3 srill’irltlivitl~lo.
Ncppnre vogliamo contcstarc che esistano certi rapporti f r a
tlirilto pubblico 0 yriv3t.o : :IilXi 11011 %1~~ll'~~1lilllO Wll~~O~Jir~i XCIIZB
una t’al qnnlc corrispontlenz:r fra di loro. Avendo ognuno la sua
:iutonwnin c la sua propria sfera d’azione, vi 50110 dei punti
prri~ in cui si incontrano 11 dire che nttualmonte, secondo le
twic prwalenti, ognuno di essi si svolga nel suo dominio, senza
che l’uno si curi di ci0 che l’altro fa, anzi affettando di igno_
rarlo, è dir cosa non del tutto conforme al vero. L’asserzione
del SALY11~1.1 < che l’ut~ilit5 del singolo concordi o meno con quella
tlrlla c:AlettivitA L\ circostanza che i10*1 inkxcssa il legislatore P
(1. cit., p. Y), ci pare, nella sua forma Cosi recisa, poco 0 punto
37
esatta. Tanto sc ne interessa all’opposto che, se l’utilita del singolo_venga a trovarsi in aperto contrasto coll’utilit& generale,
toglie la possibilità di conseguirla. Il nostro codice civile sanziona esp1icitament.e questo principio ntrlle sue disposizioni preliminari, IL dove dichiara che in nessun caso le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi riguardanti in
qualsiasi modo l’ordine pubblico (Disp. prel. art. 12). Fin dove
arrivi la portata di questa disposizione, e quali applicazioni ne
abbiano fatto il leg‘slatarc stesso e la giurisprudenza, non spetta
a noi di esaminare. Soltanto constatiamo che dovo sorga il conflitto fra l’interesse generale e l’individuale la legge interviene,
o fa prevalore il primo sul secondo.
In questo caso adunque il diritto pubblico esercita una funzionc negativa e non positiva ; non vincola cioE la liberti civile
per indirizzarla n determinati fini sociali; ma l’arresta nel suo
Cammino quando il pcrmcttirlo di n,ndar lIih in la non %MdJhe
senza pericolo pel bene pubblico. Siffatti limiti xono prefissi anche
ad altre libertA, la religiosa ad es., a cui niuno ha mai pensato
di negare una sfera tutt,a propria d’azione.
Ma noi ci spingiamo più innanzi, e più innanzi si spinge
anche la nostra legge. Ogni volta che non semplici ragioni cl’opportuniti 0, peggio ancora, una certa equità wrvellotica lo consiglino, ma una necessitrl impellente lo comandi, pu0 l’interesse
tici piti imporsi all’intcrcssn del singolo e dettare nnn norma che
a quello unicamente inspirandosi, vieti 0 prescrivn certi atti. Q u i
la funzione del diritto pubblico non h pi6 soltanfo negativa, ma
pnsitiva. Ma occorre che si tratti di una necessita cviclcntn, tliciamo, d‘un bisogno, Gai:, a cui non si pnssa provvedere in verun
altro modo. CImI 118 fatto in piii d’un caso il nostro codice. 15ssn
non ha esitato punto (se occorre qualche esempio) a regolare i
rapporti fra i proprictarii confinanti, allo rcopo di contnmperarno
i diritti; ha disciplinato, partendo dal punto di vist,n dell’utiIit&
gcnorale, la mntrria dello acque ; e b a s t a scorrere fugncemrnte
gli articoli relat,ivi alle serviti1 legali per convincersi, che vi 6
qualche esagerazione nell’affermare, che il legirlat,ore sempre e si
sia riservato solo di assicurare il conseguimento dell’utilità del
singolo
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38
CESARE NANI
***
Spieghiamoci anche pih chiaramente, se ci riesce.
Quella certa funzione sociale di cui si pretendo investire il
diritto privato non potr8 attuarsi altrimenti che a questo patto;
che lo Stato sconvolga i rapporti di diritto civile quali sono
ordinati da natura, o li ricomponga, a suo arbitrio, secondo un
tipo prest.abilito, inratewndo sempre e dappertutto l’ntile privato
nli’utilr pulhlico. Or:\ noi um siamo avversi per sistelon nll’intcrvento dello Stato o della legge, cha 6 il suo istrumento. Ma
vogliamo che così nel diritko privato, come altrove, quest’intervento si fondi sopra In necessità; e la nrcessih% esiste, a nostro
nvviso, solo quando l’energia individualo non basti di per SB a
provvedere, c per non soccombere ingiustamente debba ricorrere
a quella potenza suporiore ad ogni altra, cha s’incarna por lo
appunto nello St,ato. Al di là di questo confine la sua ingorcnxa
G illegittima ; si risolve. per un lato, in uua tirannia intollcrabile, per l’altro in una ingiustifiwta tutela. La libertd, individuale
ancora ha troppo pregio per noi perch8 vogliamo respingerla,
come si respingerebbe un douo inutile o pericoloso.
TIono st,n cxrnrsi dnlla snrte degli umili, dci miseri, di coloro
a cui la fortuna non ha dischiuso il tesoro dei suoi favori. Ma
nou si oltrepassa forse il segno quando si esige ohe questa sollecitudine per le clas4 non abbienti debba costituire l’unica
preoccupazione del legislatore; che il codice civile debba ‘tutaInre i loro interessi come se si trattasse di pupilli o di intertlelti, e fare che rpsi ognnnn d e l l e Rue dispn&,ioni Ri c o n v e r t a
ill un bclleficio, in 11~1 p r i v i l e g i o B ho vnntaggio? Non 6 forso
una manifesta osagcrazione il non vedere altro, in qualunque
cont,rntto fra uno ricco c‘d uno non ricco, Clio una spogliaziono
consumata dal più potente a danno do1 piil debole ; da una
parte l’astuzia associata alla forza, dall’altra una semplicit8 primitiva ed ignara d’ogni .accorgimento ?
In vcritA, delle classi lavoratrici noi abbiamo concetto piti
alto e più giusto, crediamo, che non questi loro fautori; e quasi
saremmo tentati di porre il quesito, se l’amor della tesi o lo
studio di dar maggior vivezza, per la legge dei contrasti, alle
tinte del quadro, non li induca a dipingere i deboli come pi&
deb:Ji di quanto sieno in realtà, più iguorauti e più ingenui di
IL SOCIALISMO NEL CODICE CIVILE
39
quel che il fatto non dimost,ri. Certo questo classi hanno saputo,
in alcuni paesi darsi una sapiente organizzazione che ne aumenta
le forze e pub conferir loro, in dati momenti, utla potenza formidabilc. Certo in molti Stati liberi loro fu accordato il suffragio
politico c l’amministrativo; in alcuni aI)zi, stanziata l’indcnnitil
pei deputati, fu tolto l’ultimo ostacolo che potcva trattenerli dal
mandare i loro rapprescutanti al Parlamento: nè fu chiuso loro
l’accesso alla, giuria. Tutto fu conceduto, nC si temettero nel
concederlo le insidie che la ricchezrs ordisce contro la povertài,
nb i pericoli che circond:sno l’inesperienza. Quci deboli, quegli
utnili furono considerati come maggiori d’età, come dotati d’intelligenza e di senno se alle loro mani, poichè sono essi in definitiva che costituiscono la maggioranza numerica dei cittadini, furono affidate le sorti della patria e la decisione, in ultima istanza,
dei pih gravi problemi politici ; ed ora si vorrebbe tratkwli come
minori oc1 incapaci no1 diritto civile, quasi la cura doi pubblici
affwi richieda una capacità men grande che quella che 6 nccessaria nei nogozi privati? Quale contraddizione l’iti flngraute cha
quella di ~IIEKGEH, che saluta con entusiasmo la emancipazione
politica dei non abbienti, e nel tempo stesso non risparmia nessuna invettiva, neppure le più acerbe, contro gli autori del progetto
del codice civile germanico, perchi? non hanno voluto sottoporli
a tutela! Il codice che egli vagheggia pu0 essere il codice di un
goveruo paterno assoluto, qualche cosa di somigliante al codice
prussiano di Federico 11; sarebbe un anacronismo ed una sconcordanza io uno Stato retto da libere istituzioni.
!
?
iy
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CESARE NANI
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Spieghiamoci anche pih chiaramente, se ci riesce.
Quella certa funzione sociale di cui si pretendo investire il
diritto privato non potr8 attuarsi altrimenti che a questo patto;
che lo Stato sconvolga i rapporti di diritto civile quali sono
ordinati da natura, o li ricomponga, a suo arbitrio, secondo un
tipo prest.abilito, inratewndo sempre e dappertutto l’ntile privato
nli’utilr pulhlico. Or:\ noi um siamo avversi per sistelon nll’intcrvento dello Stato o della legge, cha 6 il suo istrumento. Ma
vogliamo che così nel diritko privato, come altrove, quest’intervento si fondi sopra In necessità; e la nrcessih% esiste, a nostro
nvviso, solo quando l’energia individualo non basti di per SB a
provvedere, c per non soccombere ingiustamente debba ricorrere
a quella potenza suporiore ad ogni altra, cha s’incarna por lo
appunto nello St,ato. Al di là di questo confine la sua ingorcnxa
G illegittima ; si risolve. per un lato, in uua tirannia intollcrabile, per l’altro in una ingiustifiwta tutela. La libertd, individuale
ancora ha troppo pregio per noi perch8 vogliamo respingerla,
come si respingerebbe un douo inutile o pericoloso.
TIono st,n cxrnrsi dnlla snrte degli umili, dci miseri, di coloro
a cui la fortuna non ha dischiuso il tesoro dei suoi favori. Ma
nou si oltrepassa forse il segno quando si esige ohe questa sollecitudine per le clas4 non abbienti debba costituire l’unica
preoccupazione del legislatore; che il codice civile debba ‘tutaInre i loro interessi come se si trattasse di pupilli o di intertlelti, e fare che rpsi ognnnn d e l l e Rue dispn&,ioni Ri c o n v e r t a
ill un bclleficio, in 11~1 p r i v i l e g i o B ho vnntaggio? Non 6 forso
una manifesta osagcrazione il non vedere altro, in qualunque
cont,rntto fra uno ricco c‘d uno non ricco, Clio una spogliaziono
consumata dal più potente a danno do1 piil debole ; da una
parte l’astuzia associata alla forza, dall’altra una semplicit8 primitiva ed ignara d’ogni .accorgimento ?
In vcritA, delle classi lavoratrici noi abbiamo concetto piti
alto e più giusto, crediamo, che non questi loro fautori; e quasi
saremmo tentati di porre il quesito, se l’amor della tesi o lo
studio di dar maggior vivezza, per la legge dei contrasti, alle
tinte del quadro, non li induca a dipingere i deboli come pi&
deb:Ji di quanto sieno in realtà, più iguorauti e più ingenui di
IL SOCIALISMO NEL CODICE CIVILE
39
quel che il fatto non dimost,ri. Certo questo classi hanno saputo,
in alcuni paesi darsi una sapiente organizzazione che ne aumenta
le forze e pub conferir loro, in dati momenti, utla potenza formidabilc. Certo in molti Stati liberi loro fu accordato il suffragio
politico c l’amministrativo; in alcuni aI)zi, stanziata l’indcnnitil
pei deputati, fu tolto l’ultimo ostacolo che potcva trattenerli dal
mandare i loro rapprescutanti al Parlamento: nè fu chiuso loro
l’accesso alla, giuria. Tutto fu conceduto, nC si temettero nel
concederlo le insidie che la ricchezrs ordisce contro la povertài,
nb i pericoli che circond:sno l’inesperienza. Quci deboli, quegli
utnili furono considerati come maggiori d’età, come dotati d’intelligenza e di senno se alle loro mani, poichè sono essi in definitiva che costituiscono la maggioranza numerica dei cittadini, furono affidate le sorti della patria e la decisione, in ultima istanza,
dei pih gravi problemi politici ; ed ora si vorrebbe tratkwli come
minori oc1 incapaci no1 diritto civile, quasi la cura doi pubblici
affwi richieda una capacità men grande che quella che 6 nccessaria nei nogozi privati? Quale contraddizione l’iti flngraute cha
quella di ~IIEKGEH, che saluta con entusiasmo la emancipazione
politica dei non abbienti, e nel tempo stesso non risparmia nessuna invettiva, neppure le più acerbe, contro gli autori del progetto
del codice civile germanico, perchi? non hanno voluto sottoporli
a tutela! Il codice che egli vagheggia pu0 essere il codice di un
goveruo paterno assoluto, qualche cosa di somigliante al codice
prussiano di Federico 11; sarebbe un anacronismo ed una sconcordanza io uno Stato retto da libere istituzioni.
!
?
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CESARE NANI
111.
Pur teste qualche arguto scrittore ha tentato, aiutandosi
colla fantasia, di ritrarre, come in un quadro, la condizione
dell’individuo, dopo che, caduto in frantumi il vecchio Stato capitalista, sulle sue rovine si sarà assiso lo Stato a base socialistica. Quante delusioni, se dovessimo credergli, per coloro che
verso quell’era tendevano gli avidi sguardi e i desiderii! La Dea
invocata, la Giustizia, sorda alle preghiere dei sacerdoti della
nuova fede, non Sara ancora discesa sulla terra, ed invano sventolerà in alto, segnacolo di pace e di fratellanza, il bianco vessillo, mentre gli uomini continueranno, come pel passato, a mordersi e dilaniarsi fra di loro !
Chi potrebbe asserire che qualche delusione consimile non
dovrebbe provare anche alcuno di quelli che pih ardentemente
invocano il codicè dagli intenti sociali, qualora, per una ipotesi
oggi poco probabile, il sogno fosse domani destinato a diventare
una realta !
Già abbiamo accennato alle principali riforme che si propongeno; è bene che ci fermiamo a rilevarne qualcuna, percbè si
veda come si renderebbe dura la vita del cittadino condannato
a subire la funzione sociale del diritto privato.
La tutela, infatti, dell’interesse pubblico incomincia fin dal
primo gioruo in cui l’uomo viene alla luce e lo accompagna,
con cura assidua d’ ogni ora e d’ogni momento, per tutte
le fasi della vita, in tutti i rapporti in cui egli venga a
trovarsi.
Il codice si occupa anzitutto dell’ allattamento dell’ infante.
Sia egli legittimo od illegittimo, è sempre la madre che deve allattarlo. Ciò prescriverebbe un articolo del codice, perchè tosi
vuole nel primo caso la morale, nel secondo anche l’interesse della
40
CESARE NANI
IL SOCIALI8MO NEL CODICE CIVILE
41
soci&, che all’infante non manchino le cure materne, oome avverrebbe se la madre l’abbandonasse per collocarsi quale nutrice.
Questa essendo la regola, la necessita di qualche eccezione B
troppo evidente por non imporsi da SB. Ed un altro articolo,
appunto, permetterebbe di far da balia alla donna a cui sia
morto il bambino; anzi, per usare una certa larghezza, si potrebbe arrivare fino a consentire il baliatico alla madre di un
figlio naturale; purchi! pero abbia luogo prima una visita medica di quell’infanta e poi l’autorizzazione del tribunale di tutela. Come si provveda al nutrimento del bambino nell’intervallo
di tempo necossxrio percbt: queste due condizioni possano verificarsi, il codice non direbbe, e tarerebbe pure, per quanto possa
sorprendere il suo silenzio, di un altro modo d’allattamento,
l’artificiale, cos1 in voga ai giorni nostri.
Un giudice non sospetto certo di troppa severità, in tema di
legislazione sociale, il FIJr,n, respinge con indignazione quaste proposte che gli ricordano la Ciwitas solis di CAWANELCA, trovando
a s s u r d o che si dia ad un codice civile il c0mpito di inculcare
alla donna i doveri della matemita - ed a noi basta il suo
giudizio.
***
Fatto piìr grandicello il rngozzo, bisognora provvedere alla sua
educazione fisica c moralc, occupandosi in pari tempo dell’amministrazione dei suoi beni. Percio è institAl la patria potesta
e, se si tratti di orfani, la tatele, la qunlo, com’ I? noto, nel
nostro codice viene esercitata dal tutore. protutore 0 consnlonti,
riuniti in collegio, sotto la presidenza del pretore. Cosi fu disposto, senza dubbio, perchb la cura degli intcrcssi c della persona del pupillo fosse affidata a coloro che si ha ragione di
credere gli sieno maggiormente affezionati, nB manchi la vigilanza
continua per parte deh antorit& pnhblica. Pub forse ravvisarsi
qualche difetto nella sua applicazione, ma il principio in se pare
giustissimo. Tali pero non lo reputano i riformatori del codice,
e distinguono. Se si tratti di minori appartenenti a classi agiate
la tutela a questo modo organizzata è pih che idonea a raggiungere il suo scopo; ma pei minori che appartengano a famiglie
povere, non basta, e molto pih si richiede, Non ignorano certo
42
CESARE NANI
IL SOCIALISMO NEL CODICE CIVILE
che per questi fu attunto nelle nost.re leggi, col principio della
obbligatorie& quello della gratuità dell’istruzione primaria ; non
ignrrano che in molti modi lo Stato cerca di a,Ileviare in prò
dei non abbienti il peso della istruzione; non ignorano che al>positi provvedinient,i furono emanati negli Stati civili, corno ad
esempio la nostra lrggc 8 febbraio 1 SSG. intorno al lavoro dei
fanciulli nelle fabbri&; tutto cib non ignorano: ma questo, a
loro avviso. 6 :1ncnrn, troppo poco. Il SAr,vr0r31 non dom:dnrl:l, e
forse lwbrobbc d~w~andnrln con ragiono, mm piil rigorwt. osscrva.uza di quella legge: n o n tlomantl:1. nomtneno Ae si pensi a
tradurre in pratica l’ortlino 1101 giorno con cui la ilostra Camera
dei Dcput.ati ne accnmpagnO l’approvazione, che, cio& con opport,une riforme legislative si coordinassero i provvedimenti intorno
al lavoro dei f:luciulli con quelli nccrssnrii per IC discipline educntivc, aucha rapporto ai diritti e ai doveri di f;tmigli:t,. Vorrebbe
i n v e c e c h e l a l e g g e sowyli~ss~ l’~tlrcca~iotrc morrr/c rlci figli
giuridici con altre persone, di obbligarsi contrattando. È qui
appunto dove ,lo aspettano i maggiori pericoli, se egli non sia
ben cauto e prudente in ogni suo atto ; è qui dove i pih forti
sogliono tendere le reti ed i lacci per cogliere i deboli ed i
malaccorti ; Q qui pertanto che la legge deve raddoppiare la
propria vigilanza. 1 codici attuali, osservano i riformatori, non
hanno compreso questo loro ufficio, che 6 riserbato invece ai
codici dell’avvenire, di allontanare, cioh, tutti gli scogli che ora
stanno nascosti a fior d’acqua, perchk non acwda che la fragile
navicella condotta drdl’incsperto nocchiero vi si urti coutrot e
vada a picco. Naturalmente le proposto di innovazioni sono molte
e radicali, nB si arrestano nemmenn di fronte ad alcuno dei
principii che la giurisprudenza ha fin qui tenuto maggiormente
in onoro. Occuparci di tutAe sarebbe impossibile, poich8 occorrerebbe troppo lungo discorso ; nc sceglieremo soltanto alcune
che ci paiono più caratteristiche.
Intanto. la prima cura della legge sa& quella di porre ogni
studio perch8 il privato non assuma obbligazioni che possano
tornargli di danno o nella persona o nelle sue sostanze, e, quando
pur l’abbia fatto di alleggerirgli, quant’ è possibile, le conseguenze
dell’errore commesso. Quindi tutto un sistema di prescrizioni,
tutto un apparato di cautelo, informate w11 un Ciolo scopo, quello
d’infondere nel cittadino la persuasione che egli non ha piti
nulla a temere, JIC i! necessario che aguzzi di soverchio lo sguardo
per cansare i mali passi, perchè l’oculatezza previdente e la
pi&& della legge lo assist,eranno in ogni caso. i\ppenn 1! bisogno
di aggiungere che i favori della legge non sono destinati che
ai non abbienti (il GIEKKE pih generoso di tutti va fino al piccolo borghese); al ricco per contro sono negati questi doni. Egli
0 in mala vista; il sospetto lo perseguita cbecchè egli pensi o
faccia ; troppo naturale per cib che sopra di lui ricada tutto
il rigore della legge.
Forse, quando il codice sociale dovr& tracciare una retta
linea di distinzione fra classi abbienti e non abbienti si trover&
di fronte a qualche difficolti insttosa ; nB riuscirà tanto facile
lo stabilire dove le une incomincino e dove l’altre finiscano; chi
sia 8ncora nel novero dei lavoratori e chi già sia entrato in
quello dei capitalisti. Non del tutto fuor di luogo B l’osservazione di LEROY-HEAULIEU: a L’expression d’ouvrier manque de
* prkision scientifique , e t a p p a r t i e n t e n réalité B un autre
POt:Ct’~
/OSlP
C 1’” fllECO)‘U <{ttt!l~fl
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OtfUlli
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a1JIOJ’OS~L CItl’a di /OrO t/OtWhb~ I’SSCt’C ~“‘CCi@40 dOUCrr’
S o l o i n q u e s t o m o d o s i eviterebbe il
pericolo clic < questa parte dell’infanzia pohsa trovarsi Cosi al)< bnndonnta e in preda a quelle privazioni cha poi producono
* i pazzi3 g l i apilottici c i tlrgrnernti. * I’otrclhc forse Alcamo
oblktt:l rgli Clio, iti ni~I.tic:Iux:~ tlri grnitori, 1:~ ciux tldln pcrso~~~
d e l m i n o r o 6 gih nflitbkt dalla leggo al t u t o r e , L’ cl10 rd i>
esplicito. R questo riguardo, il disposto dell’rrt. 277 cod. civ.
Ma noi non possiamo sopporro che gli sia sfuggita questa disposizione che contempla ugualmente ricchi e poveri, c quindi
dobbiamo credere che egli invochi per qucsfi ultimi la tutela
diretta dello Stato. Sc tale 0 il suo voto, cd il suo voto dovesse adempirsi, si vedrebbero - spettacolo nuovo nel mondo
m0dar110 non ancora del tutto nonvortitr, al soci:i.Iisnio - sorgere
le innumerevoli schiero dei pupilli dello Stato, degli infelici protetti dal codice sociale !
e izterrssc tlello S t a t o .
***
Il fanciullo diventato maggiore, qualunque sia la clCwe 8ociale R cui appartenga, si trover8 ad ogni pi6 sospinto nell’occasione, per non dire nella necessit.h, di stringero rapporti anche
,
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CESARE NANI
IL SOCIALISMO NEL CODICE CIVILE
che per questi fu attunto nelle nost.re leggi, col principio della
obbligatorie& quello della gratuità dell’istruzione primaria ; non
ignrrano che in molti modi lo Stato cerca di a,Ileviare in prò
dei non abbienti il peso della istruzione; non ignorano che al>positi provvedinient,i furono emanati negli Stati civili, corno ad
esempio la nostra lrggc 8 febbraio 1 SSG. intorno al lavoro dei
fanciulli nelle fabbri&; tutto cib non ignorano: ma questo, a
loro avviso. 6 :1ncnrn, troppo poco. Il SAr,vr0r31 non dom:dnrl:l, e
forse lwbrobbc d~w~andnrln con ragiono, mm piil rigorwt. osscrva.uza di quella legge: n o n tlomantl:1. nomtneno Ae si pensi a
tradurre in pratica l’ortlino 1101 giorno con cui la ilostra Camera
dei Dcput.ati ne accnmpagnO l’approvazione, che, cio& con opport,une riforme legislative si coordinassero i provvedimenti intorno
al lavoro dei f:luciulli con quelli nccrssnrii per IC discipline educntivc, aucha rapporto ai diritti e ai doveri di f;tmigli:t,. Vorrebbe
i n v e c e c h e l a l e g g e sowyli~ss~ l’~tlrcca~iotrc morrr/c rlci figli
giuridici con altre persone, di obbligarsi contrattando. È qui
appunto dove ,lo aspettano i maggiori pericoli, se egli non sia
ben cauto e prudente in ogni suo atto ; è qui dove i pih forti
sogliono tendere le reti ed i lacci per cogliere i deboli ed i
malaccorti ; Q qui pertanto che la legge deve raddoppiare la
propria vigilanza. 1 codici attuali, osservano i riformatori, non
hanno compreso questo loro ufficio, che 6 riserbato invece ai
codici dell’avvenire, di allontanare, cioh, tutti gli scogli che ora
stanno nascosti a fior d’acqua, perchk non acwda che la fragile
navicella condotta drdl’incsperto nocchiero vi si urti coutrot e
vada a picco. Naturalmente le proposto di innovazioni sono molte
e radicali, nB si arrestano nemmenn di fronte ad alcuno dei
principii che la giurisprudenza ha fin qui tenuto maggiormente
in onoro. Occuparci di tutAe sarebbe impossibile, poich8 occorrerebbe troppo lungo discorso ; nc sceglieremo soltanto alcune
che ci paiono più caratteristiche.
Intanto. la prima cura della legge sa& quella di porre ogni
studio perch8 il privato non assuma obbligazioni che possano
tornargli di danno o nella persona o nelle sue sostanze, e, quando
pur l’abbia fatto di alleggerirgli, quant’ è possibile, le conseguenze
dell’errore commesso. Quindi tutto un sistema di prescrizioni,
tutto un apparato di cautelo, informate w11 un Ciolo scopo, quello
d’infondere nel cittadino la persuasione che egli non ha piti
nulla a temere, JIC i! necessario che aguzzi di soverchio lo sguardo
per cansare i mali passi, perchè l’oculatezza previdente e la
pi&& della legge lo assist,eranno in ogni caso. i\ppenn 1! bisogno
di aggiungere che i favori della legge non sono destinati che
ai non abbienti (il GIEKKE pih generoso di tutti va fino al piccolo borghese); al ricco per contro sono negati questi doni. Egli
0 in mala vista; il sospetto lo perseguita cbecchè egli pensi o
faccia ; troppo naturale per cib che sopra di lui ricada tutto
il rigore della legge.
Forse, quando il codice sociale dovr& tracciare una retta
linea di distinzione fra classi abbienti e non abbienti si trover&
di fronte a qualche difficolti insttosa ; nB riuscirà tanto facile
lo stabilire dove le une incomincino e dove l’altre finiscano; chi
sia 8ncora nel novero dei lavoratori e chi già sia entrato in
quello dei capitalisti. Non del tutto fuor di luogo B l’osservazione di LEROY-HEAULIEU: a L’expression d’ouvrier manque de
* prkision scientifique , e t a p p a r t i e n t e n réalité B un autre
POt:Ct’~
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pericolo clic < questa parte dell’infanzia pohsa trovarsi Cosi al)< bnndonnta e in preda a quelle privazioni cha poi producono
* i pazzi3 g l i apilottici c i tlrgrnernti. * I’otrclhc forse Alcamo
oblktt:l rgli Clio, iti ni~I.tic:Iux:~ tlri grnitori, 1:~ ciux tldln pcrso~~~
d e l m i n o r o 6 gih nflitbkt dalla leggo al t u t o r e , L’ cl10 rd i>
esplicito. R questo riguardo, il disposto dell’rrt. 277 cod. civ.
Ma noi non possiamo sopporro che gli sia sfuggita questa disposizione che contempla ugualmente ricchi e poveri, c quindi
dobbiamo credere che egli invochi per qucsfi ultimi la tutela
diretta dello Stato. Sc tale 0 il suo voto, cd il suo voto dovesse adempirsi, si vedrebbero - spettacolo nuovo nel mondo
m0dar110 non ancora del tutto nonvortitr, al soci:i.Iisnio - sorgere
le innumerevoli schiero dei pupilli dello Stato, degli infelici protetti dal codice sociale !
e izterrssc tlello S t a t o .
***
Il fanciullo diventato maggiore, qualunque sia la clCwe 8ociale R cui appartenga, si trover8 ad ogni pi6 sospinto nell’occasione, per non dire nella necessit.h, di stringero rapporti anche
,
43
44
CESARE NANI
a
temps, à un temps de différenciation sociale et de différenciation
« legislative qui n’est plus le notre » (Séartces et travaux de 7’Académie des sciewes mar. et polit. XXVI (1886) p. 141). Ma restando nel campo della teoria astratta, posto il principio che la base
fondamentale del nuovo codice debba essere la distinzione delle classi
e che queste sostanzialmente si dividano in due categorie, sfruttati
e sfruttatori, siamo disposti a riconoscere che sia perfettamente
logico e giusto che la legge, quanto è benigna pei primi , altrettanto sia severa pei secondi. E tuttavia, questa mitezza da
una parte, questo rigore dall’altra otterranno sempre il loro
scopo 2; non è pnssibile forse che talora si converta il beneficio
in iattura e la tutela in inganno? E avvenuto invero pih d’una
volta che, abbandonato di proposito il criterio della giustizia
obbiettiva, le considerazioni di mera opportunità conducessero a
fallaci risultati.
Uno dei biasimi che G IERKE muove al progetto del codice
germanico è questo, che esso miri a prosciogliere pressochè da
ogni formalita certi atti importantissimi della vita civile, e tenti
ancora, dopo che già fu estesa a tutti i cittadini la capacità
cambiaria, di introdurre, nelle- relazioni di puro diritto privato,
certi istituti che unicamente nel codice di commercio dovrebbero avere la loro sede. A questo modo, egli osserva , troppo
facilmente gli inesperti si lasciano indurre a contrarre impegni
rovinosi, perchè manca loro il tempo e l’opportunità di misurare,
nell’atto che se li assumono, le conseguenze che saranno per derivarne.
Il ME N G E R pih radicale, al solito, mette innanzi proposte
ancora pih gravi. Mentre il SALVIOLI quasi si duole che il nostro
codice « sia stato intransigente nel proclamare sacra el invio« labile la proprietà, questo diritto » (come egli ama definirlo
ripetendo le parole di BKIXXRIA) u terribile e forse non necessario B; il M E N G E R invece, facendo pompa a questo proposito
d’una certa ortodossia giuridica ed economica , deplora che la
proprietà soffra ai giorni nostri troppe restrizioni, e sia esposta
a troppi pericoli. Le ragioni del proprietario, per citare un esempio, non gli paiono a sufficienza guarentite nell’odierno sistema
IL SOCIALISMO NEL CODICE CIVILE
45
contrattuale, si tratti di alienazioni d’immobili o di mobili. Per
conseguenza, molto meno tenero (già lo abbiamo avvertito) che
non il GIERKE , dei principii dell’antico diritto germanico , egli
propone addirittura che non basti l’inscrizione nel registro fondiario per costituire 1’ acquisitore di buona fede proprietario,
rispetto ai terzi, dello stabile, e che sia abolita la nota massima
che in fatto di mobili « yossession vaut titre ». Radiati questi
due istituti, afferma il MENGER? rinascerà intiera la fiducia dei
proprietari circa all’incolumità del loro diritto.
Cosi per attuare la funzione sociale del diritto privato si ha
bisogno di camminare a ritroso dei tempi, e ricondurre il diritto
pressochè alle sue origini, spogliandolo di quei progressi che sono
il frutto di una secolare elaborazione scientifica e pratica! Non
possiamo, in verit&, celare la curiosa impressione che proviamo
nel vedere che quegli stessi che rimbrottano i giuristi di essere
ignari dei bisogni del mondo moderno, fossilizzati nella sterile
ammirazione del diritto romano, questo stesso diritto vorrebbero
ora proporci a modello, in uno dei punti in cui, per unanime
consenso, B pih difettoso. Fatti timidi tutto ad un tratto si spaventano dei pericoli che le innovazioni recano sempre con sè, e
ci consigliano d’indietreggiare, come chi raccomandasse di tornare
ai modi primitivi d’ illuminazione, per non correre il pericolo
degli scoppi del gas, e di viaggiare in diligenza per mettersi al
riparo degli scontri ferroviari ! Ma delle prime impressioni, si sa,
è sempre bene diffidare ; gioverà meglio quindi esaminare la questione alquanto piil da vicino.
È egli vero che il vincolare gli atti della vita civile, come
i contratti ed i testamenti, con maggiori formalità di quanto sia
strettamente necessario, possa arrecare qualche positivo vantaggio Z
Dato pure che l’apportasse in qualche caso isolato, si ha egli il
diritto di rendere per tutt,i meno agevole e pih dispendiosa la conclusione degli affari, soltanto perchè a taluno la semplicità delle
forme contrattuali potrebbe nuocere? Noi non esiteremmo punto
a rispondere negativamente; ma comprendiamo di leggieri che i
nostri avversari, partendo dal principio che la società attuale si
componga di una gran massa di gente inetta a bene apprezzare
46
CESARF.
NANI
it, SOCIALISMO NRL C6DICE
il proprio interesse, e di pochi furbi pronti sempre a raggirarla,
non dividano la nostra opinione.
Vediamo dunque se la protezione che si invoca dalla legge
possn rit,enersi efficace ed atta a rngginngere il suo intento.
Contro il GIERKE si pui> iuvocare l’autoritil di un suo compagno
di fo&. del iltEnoRI<. il qun.lo wgnccrnrntr owrva., che ogni negozio giuridico R rui il Iegislatorc, S~Z:I. 1111 preciso bisogno,
imponga formalitb complicate e costose, per ci6 stesso diventa
nrt.ifici:ilIwnt~~ u n privilegio d e l l e parsone ricche c colte (1. cit.
p. 220). RII inverot i! facile convincersi che in mezzo al labirinto
tlcll~ illutili forw:t.litA piil f:crilirwnto s i m:wrisco i’illcnperto, uhc
no11 qwgli rhr! d)lh pr:&:n. di :t.lTwi ; c h e nioltiplicanrlole s i
auuwnt~IIil0 Ic pchnldil~A (li vctlcr i~itlotte al i~ulla, per l ’ o m i s sione anche di una sol:% formalità, per quanto insignificante, un
contratto che nnrcbhe stato utile, e si aprono più numerose e
pih facili le vie ai litigi cl10 il ricco è sempre meglio in grado
di sostenero che noti il povero. Il nostro codice, ad cs., cl10 11n
ristrct.to nei iniiiimi liniiti la necessit,& d e l l ’ a t t o pttbhlico c richiesto in pochi altri casi l’tczc/cntico (v. BI~r~1aor.0, Truttrcto di
J)ir. p’d.. 3” etliz , lTT, 16) lasciando in tutti gli altri libero
il Ca1nl)o al seinplice atto privnfo ed alla convenzione puramc11te
cr++bal~, non si è propnsto appunto lo scopo di favorire, nuzich8
d i h~neg#we i 11~1 abbienti 1 Tkxwtlin.mo cho dincutandnsi rrcl
SP110 delli Coni1nissiow Icgisln.tivn l ’ a r t . 1 3 14 uon manc0 c h i
sost~encssc * oswrc tli s~~niiuo iutarcssc pulJblic0 l o anxi(:urare la
* maggiore esattezza e st.aliilit& della proprieth immobiliare, il
u circondarla quindi di quelle guarentigie che sninministra l’atto
e pubblico h (v. Verb. Comm. legislnt. Sctlnta lJo1n. I 5 1nnggio
ed nntini. 1 8 inaggio 1865). Di siffatti timori c h e h r i m a s t o
ora? Pii1 ir:Illn. dobl~inum nrctlnrr, poklii? tanto il S~r.vri~,l q u a n t o
il ~IANTUIKXI RII quest’argotneuto soiio muti. l)‘altronde Ia p r o gressiva srniplilicazio11o degli atti giuridici ì! una tlolla leggi che
pii1 certamente imperano nel IIIOI~O del diritto, e sarebbe male
nvvisato il legislatore che osasse ribellarvisi.
*
**
In o m a g g i o alla sautiti del diritto di proprieti il MENGEH
vorrebbe, abbiamo notato, sopprimere ciO che costituisce il pregio
principale del sistema tavolare germanico, per cui nei tr,wferi-
CIVILE
47
menti di proprietà d’immobili, l’inscrizione non rolo serve alla
pubblicit8, ma costituisce eziandio la prova del diritto. A lui
piti sta a cuore la sorte dei proprietari poco curanti dei propri ’
dirit.ti, che non la sicurezza degli acquistil e le necessità di un
l~uono nrdinsmcnto del credito fondiario, che, abolito quel sistwis, verrchbero in gran parte sacrificstc. Ma avvenga quel che
vuol avvenire, qnest,i sono interessi Cosi lievi che perdono ogni
importanza di fronte all’altezza dello scopo a cui si mira !
I l I)I;~JN~ acuta1ucotc: oswrw, Ch ~JiROglI:L ItVer pYxllto la
ixtint8iva i~iliugn~nza dei giureconsulti romani ppr qualsiasi int c r v c n t o dc110 Stato nella sfwa del diritto l~rivatcl, per s p i e garsi COIW essi, p11r Cosi sagaci, non abbiano compreso che,
esclusa intieramente ogni azione dello Stnto, qualunque sistema
della proprietà fondiaria riesce difettoso ed inett.0 a porgere sol i d o g u a r e n t i g i e a l credito (I~wNs, IIns heut. riiut. Recht i n
HOI.TZENIIOWF'S Jhcycl., p. 467). Per cont1w il Al~mm che all’azione dello Qt.ato abbandona, senza il menomo scrupolo, tutto
il campo del diritto privato, per una strana contraddizione trova
che qui ebbero rsgionc i giuristi romani, etl hanno torto la scienza
e la legislazione moderna.
11 qual diritto romn11o anche su un altro punto, si C detto, gli
par preferibile’ in quanto cioè 11011 ammette che il possesso (per
usare l’c~pressioi~c a~lopwata d a l l ’ a r t . 7 0 7 dc1 rlost rn coti. civ.)
< lJroduca riguardo ai beni mobili, a favnro tloi trmi d i h u o n n
* fede, l’clrotto stesso dc1 titolo B. Rlwtrc lo f&IIImsnIANN altamente proclama che la massima germanica * Uanfl w6ss
Hmzd walwe~a N segna * un progresso innegabile sull’ opposto
Q principio romano, ubi t-em ntennr iwenio ibi ciwdico, che i! la
a espressione di un egoismo sconfinato, al qualo si sacrificano,
* senza niun ritegiio, gli interessi della socict:L » (SCHMJS~IANN Der
~wtrag, Lcipzig 1 8 7 6 , p . 206); il òImax1~ invwe si diinoetra
ostile alla innovazione che il diritto germanico i! riuscito a far
pcnctraro in tutt.i i codici m o t l c r n i (v. Gor.nscrisunT, Tlfl~~db. d.
Hfwde7srfcl~ts, 1” edix. 1, 814 j e prnpone r.he, r i t o r n a n d o a l
sistema romano, sia a,bolita ogni distinzione fra mobili ed immobili, cosicchè il possesso dei primi non produca mai effetti
maggiori che quello dei secondi. Quando si discuteva il codice
di commercio germanico vi fu chi disse su quest’argomento e niun
* commerciante sarebbe tranquillo qualora fnssc accolto il prin* cipio del diritto romano B (Prot., 11. 4GO5). M a l a t u t e l a
48
CESARF.
NANI
it, SOCIALISMO NRL C6DICE
il proprio interesse, e di pochi furbi pronti sempre a raggirarla,
non dividano la nostra opinione.
Vediamo dunque se la protezione che si invoca dalla legge
possn rit,enersi efficace ed atta a rngginngere il suo intento.
Contro il GIERKE si pui> iuvocare l’autoritil di un suo compagno
di fo&. del iltEnoRI<. il qun.lo wgnccrnrntr owrva., che ogni negozio giuridico R rui il Iegislatorc, S~Z:I. 1111 preciso bisogno,
imponga formalitb complicate e costose, per ci6 stesso diventa
nrt.ifici:ilIwnt~~ u n privilegio d e l l e parsone ricche c colte (1. cit.
p. 220). RII inverot i! facile convincersi che in mezzo al labirinto
tlcll~ illutili forw:t.litA piil f:crilirwnto s i m:wrisco i’illcnperto, uhc
no11 qwgli rhr! d)lh pr:&:n. di :t.lTwi ; c h e nioltiplicanrlole s i
auuwnt~IIil0 Ic pchnldil~A (li vctlcr i~itlotte al i~ulla, per l ’ o m i s sione anche di una sol:% formalità, per quanto insignificante, un
contratto che nnrcbhe stato utile, e si aprono più numerose e
pih facili le vie ai litigi cl10 il ricco è sempre meglio in grado
di sostenero che noti il povero. Il nostro codice, ad cs., cl10 11n
ristrct.to nei iniiiimi liniiti la necessit,& d e l l ’ a t t o pttbhlico c richiesto in pochi altri casi l’tczc/cntico (v. BI~r~1aor.0, Truttrcto di
J)ir. p’d.. 3” etliz , lTT, 16) lasciando in tutti gli altri libero
il Ca1nl)o al seinplice atto privnfo ed alla convenzione puramc11te
cr++bal~, non si è propnsto appunto lo scopo di favorire, nuzich8
d i h~neg#we i 11~1 abbienti 1 Tkxwtlin.mo cho dincutandnsi rrcl
SP110 delli Coni1nissiow Icgisln.tivn l ’ a r t . 1 3 14 uon manc0 c h i
sost~encssc * oswrc tli s~~niiuo iutarcssc pulJblic0 l o anxi(:urare la
* maggiore esattezza e st.aliilit& della proprieth immobiliare, il
u circondarla quindi di quelle guarentigie che sninministra l’atto
e pubblico h (v. Verb. Comm. legislnt. Sctlnta lJo1n. I 5 1nnggio
ed nntini. 1 8 inaggio 1865). Di siffatti timori c h e h r i m a s t o
ora? Pii1 ir:Illn. dobl~inum nrctlnrr, poklii? tanto il S~r.vri~,l q u a n t o
il ~IANTUIKXI RII quest’argotneuto soiio muti. l)‘altronde Ia p r o gressiva srniplilicazio11o degli atti giuridici ì! una tlolla leggi che
pii1 certamente imperano nel IIIOI~O del diritto, e sarebbe male
nvvisato il legislatore che osasse ribellarvisi.
*
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In o m a g g i o alla sautiti del diritto di proprieti il MENGEH
vorrebbe, abbiamo notato, sopprimere ciO che costituisce il pregio
principale del sistema tavolare germanico, per cui nei tr,wferi-
CIVILE
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menti di proprietà d’immobili, l’inscrizione non rolo serve alla
pubblicit8, ma costituisce eziandio la prova del diritto. A lui
piti sta a cuore la sorte dei proprietari poco curanti dei propri ’
dirit.ti, che non la sicurezza degli acquistil e le necessità di un
l~uono nrdinsmcnto del credito fondiario, che, abolito quel sistwis, verrchbero in gran parte sacrificstc. Ma avvenga quel che
vuol avvenire, qnest,i sono interessi Cosi lievi che perdono ogni
importanza di fronte all’altezza dello scopo a cui si mira !
I l I)I;~JN~ acuta1ucotc: oswrw, Ch ~JiROglI:L ItVer pYxllto la
ixtint8iva i~iliugn~nza dei giureconsulti romani ppr qualsiasi int c r v c n t o dc110 Stato nella sfwa del diritto l~rivatcl, per s p i e garsi COIW essi, p11r Cosi sagaci, non abbiano compreso che,
esclusa intieramente ogni azione dello Stnto, qualunque sistema
della proprietà fondiaria riesce difettoso ed inett.0 a porgere sol i d o g u a r e n t i g i e a l credito (I~wNs, IIns heut. riiut. Recht i n
HOI.TZENIIOWF'S Jhcycl., p. 467). Per cont1w il Al~mm che all’azione dello Qt.ato abbandona, senza il menomo scrupolo, tutto
il campo del diritto privato, per una strana contraddizione trova
che qui ebbero rsgionc i giuristi romani, etl hanno torto la scienza
e la legislazione moderna.
11 qual diritto romn11o anche su un altro punto, si C detto, gli
par preferibile’ in quanto cioè 11011 ammette che il possesso (per
usare l’c~pressioi~c a~lopwata d a l l ’ a r t . 7 0 7 dc1 rlost rn coti. civ.)
< lJroduca riguardo ai beni mobili, a favnro tloi trmi d i h u o n n
* fede, l’clrotto stesso dc1 titolo B. Rlwtrc lo f&IIImsnIANN altamente proclama che la massima germanica * Uanfl w6ss
Hmzd walwe~a N segna * un progresso innegabile sull’ opposto
Q principio romano, ubi t-em ntennr iwenio ibi ciwdico, che i! la
a espressione di un egoismo sconfinato, al qualo si sacrificano,
* senza niun ritegiio, gli interessi della socict:L » (SCHMJS~IANN Der
~wtrag, Lcipzig 1 8 7 6 , p . 206); il òImax1~ invwe si diinoetra
ostile alla innovazione che il diritto germanico i! riuscito a far
pcnctraro in tutt.i i codici m o t l c r n i (v. Gor.nscrisunT, Tlfl~~db. d.
Hfwde7srfcl~ts, 1” edix. 1, 814 j e prnpone r.he, r i t o r n a n d o a l
sistema romano, sia a,bolita ogni distinzione fra mobili ed immobili, cosicchè il possesso dei primi non produca mai effetti
maggiori che quello dei secondi. Quando si discuteva il codice
di commercio germanico vi fu chi disse su quest’argomento e niun
* commerciante sarebbe tranquillo qualora fnssc accolto il prin* cipio del diritto romano B (Prot., 11. 4GO5). M a l a t u t e l a
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CkSARE NANI
IL SOCIALIShlO NEL CODICE CIVILE
degli interessi del commercio i! csclusa dal programma dei fitutori del codice sociale. Cori GIERKE come MENGEH lo dichiarano
senza ambagi ; ben&+, in veri& possa parere che tra gli intcressi sociali che il nuovo codice i2 tlest,in:lto :G proteggere anche
q u e s t o m e r i t e r e b b e c~udcl~c rigu:lrdo, c che tra gli inesperti,
degni del f:lvore della legge, abbiano qualcIle tliritto ad essere
arinoverati awhe coloro che in tutt:l buona fcadc ebbero ad acquistare una cosa mobile <la chi, in apparenza, ne era proprietario.
rllt:~lltO E! ben0 che ci nvvezzi:rmo fin d’ora all’idea che, sotto
l’impero del cotlicc socialo, cwmperando un oggetto q11alullq~0
bisognerd esigerne i titoli di prolwiet8 del venditore o di tntti i
suoi wtori, sotto pena di vedersene evitti UII giorno o l’altro,
senz’altro compenso che una magra azione di regresso, di problematica efficacia
cinio delle loro cauic, nnn i! forse ovvio l’avvertire che cio Q
pretendere troppo, pxch6 questo solo è giusto etl equo che ai poveri si accordi il bcncficio della gratuita clicntcla?
*
**
NI~ srmpre le buone intenzioni sono coronate da felice successo. Quindi pot& avvenire, pur tr«ppO, che per quanto la
legge si sia adoperata con tutti i mezzi di cui dispone, limitando all’uopo anche la capacit% giuridica del cittadino, bench8
ili* intwti~~l.t.0
II~ iii:rl~ilit,n.l.o, lw prcwrv;rrl~~ (1:~ oKni
contratto
roviIIOsot egli abbia n«ndin~eno nssnnto 0bt~liglìi s u p e r i o r i
alle
xue hrzo, 0 qiiirdi si trovi nollrr dura condizione di vcnirc cspropriato dai creditori di tutto il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare.
E naturale che la logge che fino a qui lo ha tutelato, senza
frutto, se si vnole, ma prwe c0n costante sollecitudine, non ritiri
la sua mano soccorrcvole al misero che versa in si terribile
frangente.
Q u i piti che m.bi, itifatti, il forte si trova alle prese col debole ; va da si? che 1x Irgge prewla partito pel debole. Essa
terr8 conto anzi tutto delle cause che hanno cagionato la rovinn (1~1 debitore, e se cowtn che da ingordi creditori siano
stati sfrrlttati il 890 bisogno 0 la sua l e g g e r e z z a , l a l e g g e
rivolgerb contro questi il suo rigwe, armata (sono parole del
GIERKE) di quelle misure che nel corso dei secoli si sono venute
es*ogitxndo. l~videntomcnte le leggi recenti, che in Germania e
uell’ImperoBustro-Ungarico hanno abolito la libertà dell’interesse
63
***
Lasciamo adunque questo campo e ritorniamo al codice
civile.
Ill coiwlusionc - pf)icbi? b nra cl10 ci affrettiamo verso la fine
.- il tentativo di imprimere nel diritto privato In funzione sociale
non ci persuade. Iliteni:wo cwatc le promosse da cui muove e
fallaci le speranze su cui si fonda. Non vediamo come il codice
sociale possa raggiungore gli alti fini cl10 si propnne, e vediamo
per contro, gli inconvenienti ben gravi che produrrebbe. Perci;
proferiamo l’indirizzo seguito dai codici moderni. Non è un difetto
per noi, e an loro pregi0 invece l’aver essi distinto nettamente
ci0 Cl10 ti diritto pIilrbliC0 da cii) cl10 è d i r i t t o private, ms,ntenendosi rigorosamonto dentro i confini prefissi. 11 codice sociale
naturalmente questi confini non conosce, nè si sa? per cnnseguen7a
’ dove possa andar a finire. Uasta ricordare quanti argomenti voi:
rnbbero includervi i suoi fautori, per avvedersi dnll’imm0nsa eatonsic,im ctw Osso pr~wdorol~l~o.
A v v i a l i iw IIII:~. floriil:s l~i:q.yt, IIOII
vi
I:
fiore die cwi non si ClIiIIinn It rnccoglinrc,,
non wnticro pw aIIi ositino
ad innoltrarsi. Witto pubblico, diritto privato, 110imc di polizia
amministrativa, d’igiene sanitaria, di morale, ecc., tutto entra
sotto la bandiera della funzione sociale o trova il suo posto nel
codice. Non mancherebbe quasi altro che un pizzico di precetti
religiosi, per farne alcuncha di simile ad un Corano. Uno di
quelli che tra i primi e con maggior zelo ha propugnato la causa
do1 codice privato-sociale, non gli assegna forse lo scnp0 di
c rogolare tntte quante le materie che riflettono l’attività agri* cola, industrialo e sociale tlcll’u0mo »? (VA~A~A-~‘AIJA~,E, articolo cit. nello &c~oli~ri, p. 8 3 ) .
Neppure troviamo fondato l’atldcbit0 che i codici attuali si
limitino R riprodurre il diritto esistente. Se essi l’lytnno esattamente interpretato meritano lode, a nostro parere, e non biasimo.
Perocchè non crediamo che alt,ro ufficio, all’infuori di questo,
abbia il legislatore ; nè sapremmo d’onde egli attingerebbe l’autoritA per trasformare di sana pianta il diritto che sta al disopra
,’
: b
t
3i
49
CESARE NANI
fL SWIALISMO NEL cobrck ClVrtE
lo stesso attuale progetto ili corlice civile teclcsco nccusn,to di
soverchia tendenza romanistic:l IIOII sono, chi l>en contiidel,i, che
altrettanli fenomeni che procedono da un’ unica C:LUSR.
convenzionale, uon sono considerate che come un piccolo acconto
su cib che la legislazione dovrà fare pih tardi.
Per dirla pih chiaramente, B la guerra contro l’usura, sotto
tutte le sue forme, che intimer il codice sociale, instaurando un
regime preventivo e repressivo nel tempo stesso, sotto la cui protezione possano vivere tranquilli coloro che si trovano costretti
a battere il duro calle dei debiti.
Sopra questi, come in genere sopra tutti gli infelici, veglia,
con cura amorosa, la lcggc, ed all’occorrenza saprit, con un provvido intervento, trarli rlall’orlo dell’abisso in cui gid, stanno per
Poco giova pertanto preoccqxirsi del passato ; meglio è guaruu codice oggigioruo ha da essere
dare al preoente e domnudarci:
il
presidio della libertA civile di t&ti i cittadini, senza clistinzionc
di ceti, oppure nient’altro che un mezzo di protezione per Jc
varie classi iu Giii si divide 1;~ societ,l, od ancora per una sola
di quote cl&, la pih n u m e r o s a c la pii~ mixera? JJa da essere
un codice privato od un corlice (corno nltii vorrebbe appellarlo)
privato-soci:~le I ìG viwn to il tiwprb chi: il Icgisl:Ltore debba c o n gedarsi dal rmo vecchio ideale, < anrwih~cs, s~utw1s i~fin~isquc,
,jwtz c.xr<efpftre B c nil im wdico il’ugringli:~nix farne succedore
un altro di pririlegio ? Qui e non altrove sth il punto capitale
della questioue.
***
Acntamentq ha. osservato il &XHHijFT (Stnnt 11. Reclrt d e r
viht. liiinigsreit, Stuttgart, 1882, p. 44, U3), che Cosi nella politica come nel diritto Vi sono certe correnti sotterranee d’idee
o p p o s t e nllc rlomiunuti , clic, rlun.si iiu~vvertitc , ~wxefyouo p e r
lnllgo trVut)o i l low rwho silolw,icm, lillr:lti;~ vir~tm i l giorno iu
c u i tl’i~t~povviso c~om~btuto rtll;t s~~pdic’ic r! ~outauo di pwvnln~e.
Ngli cit.2 l’r*ernpio rlcl nwvimonto ailtisomitico, sqq~iato precisamente q u a n d o era gcueralmeote invalsa la credenza, che la
causa dcll’en~:lncipnaiil~~e degli Khrci avesse oramai ripcwtnto una
vittoria definitiva ncll’opiuione dei popoli civili. Noi possiamo a
nostra voi ta arlditwc l’esempio ilell:~ rlivisionc e del c o n t r a s t o
fre le classi sociali, Quanh IICM si i? fatto da un secolo in qub
per distruggerli I Quant,c voi te non si i* pmlnmnto che di fronte
allo Stato vi hanno soltanto dei cittadini. non rlei ceti so&li?
NB lo si B proclamato indarno per quanto concerne il diritto
pnbblico. nei paesi liberi almeno. d~;vc la differenza delle
classi a cui ciaucunn nppnrtengn non ha piil. sot.to quel rkpfftto.
newu~
valore.
I1Prncrhb qlloita brcll4a R cui 4 rivolymn a m a r e
dipinyrr cow~ nniramentf~ i n t e s a
rampogne d’egoismo. e ci am9
a difendere, disperatamente e con ~ualunrlne mezzo, la
posizione
che si è conyCstataT ha pero cbirtmato a partecipare all’esercizio
del potere politico, con maggior larghezza certo che non abbiano
p i o m b a r e . che Se InalgradCJ ciÌJ Vi SiOuO Caduti dcntr0, e piti non
sia possibile arrestare l’impeto del nemico, ossia dei creditori che,
forti dei loro diritti, minacciano da vicino la sostanza del debitorc, allora toccheril al codice di far in modo che gliene sia
risparmiata quanta più è possibile. Riconoscono i nostri avversarii
cha le leggi attuali gi& fecero qualche cosa in questo senso; ma
non basta loro che il principio sia stato introdolto, è necessario
(dice il GIEAKB) che gli sia dato pih ampio svolgimento. Percib
egli e FIJLD propongono che anche al piccolo proprietario rurale
si estenda il favore della legge, e si dichiari immune dall’espropriazione immobiliare anche una certa quantità di terreno, quel
tanto che gli occorre pel sostentamento proprio e dei suoi.
UJI s1 vasto C:omplcsso di riformo uou si presta sicuramento
ad uu rrrpirlo esame. Queste tcrirlcnzc umanitarie dc1 resto n o n
sono nuove nella storia del diritto. Per trovarno un primo esempio
noi non abbiamo uhe a risalire al diritto romano; non certo
all’epoca del SUO maggioro splendore , ma all’ epoca della sna
decadenza. Allora., abbandonate tutte le tradizioni del diritto antico,
si introdusse la quere2a 1801~ ~uwerntae pecunine per indebolire la
stipulati0 deDiti ; si accordò al fideiussore l’eccezione di escussione ; si li.mith la cessione mediante la lex hnstasianrc; si vollcro prorogati i termini per la vendita del pegno e per la prescrizione, abbassata la misura legalo dell’interesse, ecc. (v. IHeRING , La lotta pel diritto, traduz. di 1:. MARIANO , Milano, 1875,
p. 221 in nota. - aOLIJS~lIAfIl~T, Bandb. d. I?~arlcIsr., 38 e d . ,
1, 85.
- LEONHARD, Roms Vwgangrnheit u.
Deutschlnnds Recht, Leipzig 1 8 8 9 , Q
in hquell’epoca
c
e
infatti
il f a m o s o e d i t t o d i
Diocleziano de y r e t irerzw
i s vendium, in cui, allo scopo di porre
riparo alla effrcnafu libido ~apientiw, il legislatore tentò di
4 C. Nant.
I
CESARE NANI
IL SOCIALISMO NEL cobn% CIVILE
del prezzo delle merci, delle derrate, dei
Anrii. L’editto, i, noto, non valse che a far rincarire nmggiormente i gencri di cui s’era voluto moderare il prezzo, ed a
produrre una completn stnguazione nel commercio. Le pene, la
stessa pena di morte! cbc dovevano garantirne l’osservanza, indarno furono inflitte. e fu forza revocarle (GOIJJSCHMIDT; 1. cit.
- K~~u~owA, Biim. Ilechtsg. 1, 99.5 seg. - BURCKUAJIDT,
D i e
Zf?if Collst~~?fi~z’s, Leipxig 1 8 8 0 , p. (il s e g g . - - S~IULLER,
Qcschichtc drl Riiw. Kuisevzcit, T,eipzig 1887, 11, 1 5 1 s e g g . ) .
1,~ lyggi tlcll’c~~:ol~c~~llin pubblica, pih forti assai che non IC leggi
swi ttc, reagirono, fru&xndo tntti gli sforzi del potente imperatore, diretti :t coml~nttwc In spcculaziorle 0 sollcvarc l e COIIdizioni tlrlln vita materiale dei suoi sutldit,i.
@li i> lwecisnmcntr a questo ~wriotlo tlcll:d storia del diritto
ronwiio che si riferisce il sovrr~~, forse troppo severo. giudizio di
IIIEWINI: : « L’csprtwiow e la figura su:1 rivelano . . . mitezza e
B: certa specie di uninnitnrismo. Se non che la iI mitezza di matura
« dispotkx. Ikg& c dona ad uno ci0 che 11:~ rapito all’altro.
« il; Ia mitezza dell’arbitrio e del cxpriccio, non quella dell’uma* nit:I. vera; Li il rimorso della crucleltk . . . Un tratto cnrnt« tnistico peculiarmente significante . . la tentleuza e lo sforzoa
* ini$ilwnrc 1:). cnntlizionr dc1 tlcbilnrc nlli~ xpall~ tlcl crcylitore.
« lo wctlo CIlo s i puij sUilire qwst:1, nl:I.witn:b gcilernlo ; lo simH p:11w verso i d~+itori s o n o srguo di un periodo di fiacc+czza.
* 11 titolo di ?fntrrfrifnrio 6 esso stesso che se lo arroga. ~JII po4 riodo pieno di snnit:l (’ di vigore mira sopr:ltutto a che il crc* tlilore vciigfi x expo del tliritto s u o . dovesso p u r e il tlcbitoro
Q nmhwe in rovina p (tulrrt~~n, op. cit., p, 220-2 1).
usato i patrizi a Roma, verso la plebe, il popolo verso i nobili
nei nostri comuni medioevali, afferrato che ebbe il goveruo, quelle
classi che prima nc crauo escluse. Ha fatto di piti; ha conceduto il suffragio politico a quei partiti stessi che dichiarano altamente di volersene servire per distruggere, prima ancora che
le politiche, le basi economiche dello Stato. Ed 0 nel momento
appunto, in cui il principio dell’eguaglianza politica trionfa dovunque, che rinasce e si riagita la vieta idea della divisione delle
classi? Itiappare minacciosa nelle teorie socialistiche, che intimano
la lotta di classe contro classe; e si svela, in forma alquanto
più attenuata, negli scritti dei giureconsulti che predicano la
riforma, dal ponto di vista sociale, del codice civile.
Invero può parere strano che si voglia ripudiare nel campo
del diritto privato quella tendenza all’uguaglianza di tutti i cittadini che si prosegue con tanto ardore nel campo del diritto
pubblico; più strano aucora che la ripugliino coloro i quali si
dolgono ohe non si tenga abbastanza conto dei vincoli indissolubili che legano l’uno coll’trdtro diritto. Se i loro voti dovessero
adempiersi, i due diritti, guidati da principii in antagonismo fra
di loro, si vedrebbero battere vie al tutto opposte. Ma non insistiamo su questo puuto, perchè ci preme indagare se le regole
del diritto privato debbano veramente, come si afferma, essere
determinate-da consirlerazioni di utilità sociale.
$0
stabilire il ~~~~xhz~~o~
/
I
**
AIn al diritt,o romano quasi si potrebbe aflibbiare la taccia
d i timido iri qnest’argomonto ; Sc: lo si paragoni con quanto ha
trntat0 nei Medio EvO il diritto canonico. Pietoso verso i debitori, (1lIeSto diritto, colil’ noto, fu spietato contro i creditori.
Chi non ricorda come 1% teoria delle usure sia riuscita a poco
:I poco :l. spilyerc le SllP rmnificn.xioni in prfwnchi! tutto il campo
drl diritto lwiv:,to, c0tl ql~Olla StOsw logkt inOsOr:&ile cOlI c u i
ora. il fiIENGER, 11011 soddisfatto delle leggi già protnulgate con-
33
***
Su quali argomonti si fonda quest’asserzione? Lasciando in
disparte le erudite dissertazioni sul diritto romano e sul diritto
.
germanico, e le acri invettive contro i giureconsulti moderni innamorati del passato ed obliosi del presente, su questo solo argomento,
iu sostanza. L’utilitB sociale, dicono i fautori della nuova scuola,
deve primeggiare sull’utilità dei singoli, a quel mo:lo stesso che
la societA primeggia sull’indivi+o ; perci è ovvio che il diritto
privato riceva dagli interessi sociali la sua parola d’ordine e
l’indirizzo. Da questo assioma, ora apertamente enunciato ed ora
sottointeso, ogni autore poi trae quelle conseguenze che meglio
si awordino coi suoi intenti. Perocch6 tutti domandano ad una
voce che sia riconosciuta 1;~ funzionnU sociale del diritto privato,
rovesciando le basi RU cui ora sta assiso, ma non tutti tendono
3
C. N a n i
66
CESARE
NANI
il principio dclln rcsponsabilitrl, civilo per qualunque att0 cont,rnrio al diritto che impera su tut,ti i cittadini. senza distinzione;
non la libera propriet& non il libero contratto, non In facilitb
di testare, non, infine la successiono sciolt,a d’ogni vincolo, colla
lxwitjh di diritto per gli credi Icgit.timi 11011:~ linea tliscondontalo.
Tutti qnesti non sono privilegi, 80110 la negazione, anzi, d’ogni
privilegio. Non per questo vie E salita in alto la borghesia,
nè per queste vie scesero in basso, come si pretende, le classi
lnvornti~ioi. 11 frnontcwx in qnan t.0 sussiste, deriva th. altro cause,
d i bcu diversa natura.
Qunnto sforzo tl’ingrg1m, qtiniit~n sott.igliwzn tl’argnrnentazioni
per parte dei nost’ri avversarii per scopriro, rimpiattati nei codici o nel progetto gcrrna.nico, quci privilegi ~110, guardando alla
superficie, certo non si scorgono!
Se In. legge regoln. cm minute disposizioni il diritto di proprie&, qnest’abl~on~la1~xa stessa di disposizioni. si dice o( mostra
K come le classi possidenti abbiano voluto rendero invuluerabile
d rii> che B la loro forza n. Mn lc c l a s s i Iavwntrici s o n o cssc
escluse dalla proprietà! La legge non tutela essa ugualmente i
grandi possessi del riccq 0 la piccOla proprieth, pur tosi preziosa al lavoratore che seppe migliorare la propria sorte ?
Se la legge non ammette la ricerca della paternith; se non
rrgnla conw si vorrc~hhc~ Ia coiidixionc tloi ligli naturali 1’ della d o n n a
wtlotl:k.. cii, nvvicnc. si dliwtl~. lwwlli! ai riwhi pkico di esimersi
tl:~lle conseguenze dei prOprii fallii e vogliono 1’impunitR il01 vizio.
l)i piti forse non si tlircbbc se nel uodicc penale &i fossero canwllat,e, pei borghesi, le dislmsizioni relativo ai reati contro il
brinn cost.ume. Di tali ei;n.gcrnzinni ia inutile occupnr(*i lu11gn1nent0,
poiclii~ in grnu p a r t o gi:l si corlfutnllo da sb. Il I’VLI) stcss0 l e
scgnnla nrllo swittn di 1\lEK1:as, n~vvertcmlo che q u e s t o a u t o r e
predilige le forti espressioni, e d:ì. prova di un’estrema parzialiti.
Nd10 stesso innocuo art,. 1622 tlol co11. civ. 1~1 vedo forse
il S~1.~101,1 una perfitl:~ trama ordita dai ricchi contro il povero
nltit,tnvnlob L’arlicolo veramente si limita R stabilire che < l’afqc fit,tn tlPl f o n d o r u s t i c o smzx tletmw~inazione tli t.empo si re< 1111 ta fatto pel tempo cl10 i: iiPccs~:irin. nflinch8 1’ affittuario
Q: raccolga tutti i frutti del fondo lOrat, P. Ma., egli Osserva
qui si favoriscono i fitti brevi, * cosicchl! ad ogni annata il pal
* drone ha facoltà, di crescere il fitto, il che non manca di fare
« quanclo const.ata i buoni frutti ottenuti dal lavoro altrui sulle
IL S8CIALISMO NEt CODICE C IVILE
51
tro l’usura - leggi, egli dice, che in fondo non giovano che
R proprietarii di fondi e di CIAO, ad impiegati ed ufficiali,
tutta gente che ha larghe rendite e stipendii -- vorrebbe che,
cogli stessi intenti, si rivedessero, in prb dei proletarii, le
norme che ora reggono i contratti di lavoro, di compra-vendita
e di affitto? Quanta sagacia e sottigliezza d’inda.gini non adoperarono teologi e canonisti per scrutare ogni maniera di contratti
0 trarne alla luce, per fpntn cercasse di nascondervisi, il mal
scino deh usrwfrricr prcrvi~us ! ( v . t r a g l i a l t r i Rcritti di FiNDEMANN sullo stesso argomonto, specialmente gli ~%ud&?rt +a (7~
~ond~~itiscl~ - kano~~istischen Wirfschaffs - wd Rrchtslchre, Berlin
1872-1803). E di quali triboli ed impedimonti non ha la teoria
canonica seminata la via al creditore, che pret,enda di conseguire
quanto per diritto gli è dovuto? (NA N I. Lrc teoria dell’id quod
intorest sotto f’influenan rlellrc legislazione e delle doftrk canoni&, in Arch. giur. XXI, fase. 3). Ma l’immane sforzo, per
quanto un cnmulo di speciali circostanze paresse favorirlo, non
approdb a notevoli risultati. La pratica resistette alla teoria: il
divieto delle usure potè produrre qua e la smisurati rialzi del
tasso degli interessi e persecuzioni contro gli usurai, non penetra& molto addentro nella vita economica e giuridica di quei
tempi ; si trovb il modo di restringerlo colle eccezioni, di eludnrlo coi sottorf~~gii ; il diritto commerriale, allora sorto, gli si
ribelk apertamente, e, fatto adulto, di8 la mano al diritto civile per aiutarlo a liberarsi anch’esso dalle pastoie che si erano
volute imporre al credito (v, C~OLDSCHMIDT, op. cit., 38 edizione,
pp. 140-41. - LASTIG, Beitr<jge mr Gcschichte dm Handelsr.
in Zeitschrift f. d. ges. Hmdelsr. XXXIII (1878) p. 138 segg.
LATTE& It dir. conm. n e l l a legislas. stntut., M i l a n o 1 8 8 4 ,
p. 147 seg.).
L’esperienza del passato non giover& essa a preservarci dall’illusione che simili tentativi possano ottenwe il loro scopo ?
Ci6 che non riusoi al diritto canonico, quando piti alta, pih
vasta, pih incontrastata era l’autoritk della Chiesa, riuscirebbe
ai di nostri alla lcgislazio11e sociale? Noi non lo crediamo per
ragioni molto ovvie, ma che forse non furono abbastanza ripetute
per&& si ingenerasse in tutti la convinzione della verità loro.
IL SOCIALISMO NEL CODICE CIVILE
CESARE NANI
*
**
Senza dubbio, in un ordinato consorzi0 civile non può essere
lecito a chicchessia di arricchire colla frode a dn~mo d’altri. Il
pih elcmentarc concetto di giustizia non consrntc che alcuno,
prevrilctitlusi drlla iuespericnxa e d e l l e passiniri altrui, sifTattariwlltc~ II(’ xlwsi tl:t tr:wciwrlo nllx rovina. ,\ cii) tlcl~l~or~o l~rovWlItW. xwolltlo s i tr:1tli tli 11010 (ivile 0 ~~cnelc, l e 1q_$ tIi tlir i t t,o privat0 0 pcu:&~, 0 se lo attuali risukino iusuNiciont,i allo
i? bene che sieno emendate. Similnmnte, wgioni d’nm:cnit&
vogliono certo ch l’esecuzione forzosa sui beni del del&re non
possa spiugersi fino al puuto da ritlurlo non s o l o a l l a miseria!
mcnrn alla iinpnssil~ilitA a s s o l u t a d i pr0cacciarJi i mezzi dl
sussistenza. h che Ciò mm nvvonga provvotlonc> giR n e g l i S t a t i
civili certe leggi sprcinli. ed alcuni c«tlici, come il nostro di pro cedura ~~irilc agli art. 5 8 4 s e g g . S c 110~s;~ farAi anc0ra q u a l c h e
Rltm pn,SSD piii innanzi su qucst:t via, specialmente in vantaggio
degli opelni, cowe vorrebbe il Gr,Ass«~ (1. cit., p. 8801, & q u o .
sti0ne che non intendiamo esamina, qui, ed a cui t.anto m e n o
ri wutiwww Ilispwti atl O~JJJ~~~I’C’ IIII:~ rwisa nlyy~tiv:~. Ma cii,
CIIV risol~ll~:llllc~~lt(~ :illiwliamo si i! clip vi sono ilei limiti, n q~mst,cj
rigumlo, Clic iicccas:Lri:l.lllento si impongono alla legge, oltre i
quali la soverchia condiscendenza verso il debitore menerebbe
con SB la rovina del creditore. Non osservandoli, l’opera sua si
chiarirebbe inefficace, diventerebbe mia vana parvenza la pro&
zione ed il dann« recato alle classi abbient.i e fatalmente si ripercuoterebbe sulle non abbienti.
ferocchè, :t men0 che non si pensi di abolire il mutuo ad
interesse, il che di sicuro non vcrr:l. iu inente a nessuno, B assurdo il volerlo conscivare, togliendogli nel tempo stesso le sue
r;kgioni d’esistenza, Si troverà ancora il capitalista disposto a
dar0 in prestito il suo clenaro, allorquando la legge, limitando
sovrrchiameute la libcrtb dell’interesse, clle sfugge per natura
sua al rigore d’una regola assoluta e coskaute , lo e s p o n g a a l
pericolo di doverlo fare senza tornaconto, peggio con scapito suo 1
E piii ditticile alicora. snr& il trovarlo se si reuda malsicura, per
olmx alella legge stessn, la restituzione delle somme mutuate, so
si inwppi , relldewlola più lunga e fa+,idiosa la procedura di
.
53
esecuzione: e si riducano quasi al nulla le guarentigie che sono
la base del credito. Giova infatti ricordarlo per incidenza, la
tenace opposizione che si sollevb in Inghilterra contro l’abolizione dell’arresto personale pei piccoli dehiti si fondava anche
sn questa considerazione, che eliminata quest’ultima garanzia si
sarebbe tolta quasi del tutto al povero la possihilit& di ricorrere
al credito (v. MITTRRM.\JER , l3ng?ische Gsxfzphcng n e l l a
Zeitschrift f. &6s gea. Handelsr., X X , 99, XXI, 1.37).
Non i! d i f f i c i l e provndere le conseguenze cha tlnrivorebhero
da siffatto alato ali cow ; itwworhimcr~t0, p?r nt1:1 lbwte, d e l l a
ragione dell’interesso ; patti simulati, ~!a.ll’altrx, tliret,ti :L modificare la sOSt~%%a delle clausole dest,iuate alla pubblici& ; e la
legge sa& violata in mille guise, per&& colrwo st,essi che essa
intende di proteggere saranno interessati a txsgrodirla. Provvedimenti di tal genere che si vorrebbero introdott,i, non in mezzo
a d u n a societa dnvo o g n i e n e r g i a indivirlualo si h accawiata,
come la romana degli ultimi secoli dell’impero ; non in pieno
Medio Evo, quando ancora l’ecorwmia pubblica era in fasce e
più sensibile quindi all’azione della Icgge, ma sul finire del sccol0
decimonono, nel momento in cui tanto si s0n0 generalizzati e
raffinati gli strumenti del credito, ben si pnssnno pnragonxre a
r0ti meyse attxwerso ad un fiume, colh prctnsn t l i a r r e s t a r n e
il corsn. I’rovvctlimenti inutili e pericolosi che lo Stato, malgrado ogni 8~0 fiforzo, non riiiscirabtm :I far osservare; mentre
l’attivi& sua meglio sarebbe spesa a favorire il sorgere ed il
diffondersi di qwlle istituzioni cooperative di credito, che promettono alle classi non abbienti un piU dicace c piil nobile
aiuto.
***
Sarebbe difettoso il codice sociale se, liberaleggiando per
una parte verso le classi hiwgnose, non si studiasse per l’alt,ra
di rendere pih aspre le sue norme relative alla responsahilit% ;
la quale, por gli efft!tti
ar«la vuota di wnw per chi
polla possiede. Sia pure eccessivo il loro rigore sarh sempre minimo il pericolo che i proletarii abbiano a soffrirne, e (1; tanto
sarà maggiore il vantaggio che potr8 loro ridondarne, ogni volta
che sieno essi i danneggiati.
Di qui la teoria, già menzionata, del GIERKE, la quale non
IL SOCIALISMO NEL CODICE CIVILE
CESARE NANI
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Senza dubbio, in un ordinato consorzi0 civile non può essere
lecito a chicchessia di arricchire colla frode a dn~mo d’altri. Il
pih elcmentarc concetto di giustizia non consrntc che alcuno,
prevrilctitlusi drlla iuespericnxa e d e l l e passiniri altrui, sifTattariwlltc~ II(’ xlwsi tl:t tr:wciwrlo nllx rovina. ,\ cii) tlcl~l~or~o l~rovWlItW. xwolltlo s i tr:1tli tli 11010 (ivile 0 ~~cnelc, l e 1q_$ tIi tlir i t t,o privat0 0 pcu:&~, 0 se lo attuali risukino iusuNiciont,i allo
i? bene che sieno emendate. Similnmnte, wgioni d’nm:cnit&
vogliono certo ch l’esecuzione forzosa sui beni del del&re non
possa spiugersi fino al puuto da ritlurlo non s o l o a l l a miseria!
mcnrn alla iinpnssil~ilitA a s s o l u t a d i pr0cacciarJi i mezzi dl
sussistenza. h che Ciò mm nvvonga provvotlonc> giR n e g l i S t a t i
civili certe leggi sprcinli. ed alcuni c«tlici, come il nostro di pro cedura ~~irilc agli art. 5 8 4 s e g g . S c 110~s;~ farAi anc0ra q u a l c h e
Rltm pn,SSD piii innanzi su qucst:t via, specialmente in vantaggio
degli opelni, cowe vorrebbe il Gr,Ass«~ (1. cit., p. 8801, & q u o .
sti0ne che non intendiamo esamina, qui, ed a cui t.anto m e n o
ri wutiwww Ilispwti atl O~JJJ~~~I’C’ IIII:~ rwisa nlyy~tiv:~. Ma cii,
CIIV risol~ll~:llllc~~lt(~ :illiwliamo si i! clip vi sono ilei limiti, n q~mst,cj
rigumlo, Clic iicccas:Lri:l.lllento si impongono alla legge, oltre i
quali la soverchia condiscendenza verso il debitore menerebbe
con SB la rovina del creditore. Non osservandoli, l’opera sua si
chiarirebbe inefficace, diventerebbe mia vana parvenza la pro&
zione ed il dann« recato alle classi abbient.i e fatalmente si ripercuoterebbe sulle non abbienti.
ferocchè, :t men0 che non si pensi di abolire il mutuo ad
interesse, il che di sicuro non vcrr:l. iu inente a nessuno, B assurdo il volerlo conscivare, togliendogli nel tempo stesso le sue
r;kgioni d’esistenza, Si troverà ancora il capitalista disposto a
dar0 in prestito il suo clenaro, allorquando la legge, limitando
sovrrchiameute la libcrtb dell’interesse, clle sfugge per natura
sua al rigore d’una regola assoluta e coskaute , lo e s p o n g a a l
pericolo di doverlo fare senza tornaconto, peggio con scapito suo 1
E piii ditticile alicora. snr& il trovarlo se si reuda malsicura, per
olmx alella legge stessn, la restituzione delle somme mutuate, so
si inwppi , relldewlola più lunga e fa+,idiosa la procedura di
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esecuzione: e si riducano quasi al nulla le guarentigie che sono
la base del credito. Giova infatti ricordarlo per incidenza, la
tenace opposizione che si sollevb in Inghilterra contro l’abolizione dell’arresto personale pei piccoli dehiti si fondava anche
sn questa considerazione, che eliminata quest’ultima garanzia si
sarebbe tolta quasi del tutto al povero la possihilit& di ricorrere
al credito (v. MITTRRM.\JER , l3ng?ische Gsxfzphcng n e l l a
Zeitschrift f. &6s gea. Handelsr., X X , 99, XXI, 1.37).
Non i! d i f f i c i l e provndere le conseguenze cha tlnrivorebhero
da siffatto alato ali cow ; itwworhimcr~t0, p?r nt1:1 lbwte, d e l l a
ragione dell’interesso ; patti simulati, ~!a.ll’altrx, tliret,ti :L modificare la sOSt~%%a delle clausole dest,iuate alla pubblici& ; e la
legge sa& violata in mille guise, per&& colrwo st,essi che essa
intende di proteggere saranno interessati a txsgrodirla. Provvedimenti di tal genere che si vorrebbero introdott,i, non in mezzo
a d u n a societa dnvo o g n i e n e r g i a indivirlualo si h accawiata,
come la romana degli ultimi secoli dell’impero ; non in pieno
Medio Evo, quando ancora l’ecorwmia pubblica era in fasce e
più sensibile quindi all’azione della Icgge, ma sul finire del sccol0
decimonono, nel momento in cui tanto si s0n0 generalizzati e
raffinati gli strumenti del credito, ben si pnssnno pnragonxre a
r0ti meyse attxwerso ad un fiume, colh prctnsn t l i a r r e s t a r n e
il corsn. I’rovvctlimenti inutili e pericolosi che lo Stato, malgrado ogni 8~0 fiforzo, non riiiscirabtm :I far osservare; mentre
l’attivi& sua meglio sarebbe spesa a favorire il sorgere ed il
diffondersi di qwlle istituzioni cooperative di credito, che promettono alle classi non abbienti un piU dicace c piil nobile
aiuto.
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Sarebbe difettoso il codice sociale se, liberaleggiando per
una parte verso le classi hiwgnose, non si studiasse per l’alt,ra
di rendere pih aspre le sue norme relative alla responsahilit% ;
la quale, por gli efft!tti
ar«la vuota di wnw per chi
polla possiede. Sia pure eccessivo il loro rigore sarh sempre minimo il pericolo che i proletarii abbiano a soffrirne, e (1; tanto
sarà maggiore il vantaggio che potr8 loro ridondarne, ogni volta
che sieno essi i danneggiati.
Di qui la teoria, già menzionata, del GIERKE, la quale non
54
CESARE NANI
richiede punto, per stabilire l’obbligo del risarcimento, che l’autore del fatto, onde B provenuto il danno, sia in colpa. Basta
che egli ne sia l’autore materiale per essere tenuto ad indennizzarlo.
Per veritA, non tutto B nuovo in codesta teoria. Per quanto
il principio, diametralmente contrario, del diritto romano sia
radicato profondamente nella pratica e scolpito a caratteri chiarissiini ndlo imtrc? leggi (nrt. 1 1 51 cod. civ.), tuttn,vin IR giurispwlcnx:~, notn il ClllItONI e qualche volta 1’113. disconosciuto
« n. r:uwn tlcll’nvcr tl:\t,n al tlfwfao u n a import,n.nxn mft~~in~:t,
« nell’enuuciare le condizioni del quasi-delitto. l? sorta casi la
* teoria. . . . del non essere i giudici tonut.i a porre in rilievo
e l’elemento della colpa, bastando il constatare la esistenza del
w fatto ckmnoso ». (CHIHONI, La col>ja ~aeB Dir. c ì v . o d i e r n o ,
Torino, 1887, 1, 127). Anche qualche Autore già aveva pih o
meno chiaramente adombrato questa teoria, cos1 difforme dall’auka (v. F R O P A G E O T, De la fnrtfc, Park, 1891, p. 24 segg.).
Altri, nel tema specia,le degli infortuni sul lavoro, si era fatto
innanzi colla teoria dei cos1 detti « rischii professionali * un
abile tentativo, in fondo, per addossare all’imprenditore la r+
sponsabilità di colpe da lui non commesse (v. VILLETM-UI D E
hI~NIkRES, ne ~‘nss?trnncc cnah II? nceidenk th trava&
l’wis, 1892, 1). 3 9 7 s e g g . ) .
Infatti il PINNAIO, muovendo
questa sua massima egli mette innanzi le condizioni peculiari in
cui si svolge l’indnstrin moderIta, 16 sappiamo se il suo sagace
ingegno saprebbe all’uopo scoprir altre ragioni per estenderla a
nuovi casi, oltre quelli d’infortunii sul hvoro. Tl primo ad
esporre apertamente, senza velo e senza reticenze la nuova teorja,
fn il MATAJA, in un suo notevole libro, in cui perb la questiono
C: osnminata molto pih dal punto di vista economico che non dal
g i u r i d i c o (Dtrs Ilecht des Scltadmsersaf~~cs vovt Stam!puw/~te
[IPT Nrtfio,rnliiPonomic,, Leipzig, 1888). Il SIERRE vi aderisce
pienamente e la fa sua con tanto maggior compiacimento, in
quanto che essa discenderebbe direttamente dall’antico diritto
germanico. Che infatti quel diritto non stesse a ricercare il momento della volanti, ne della libert8. del volere, ogni volta che
IL SOCIALISNO NEL
CODICE CIVILE
55
si tratti di azione che abbia danneggiato un terzo, anche ~‘HEUSLER
des tleutsch. Privnfrecirts,
Leipzig, 1886, 11, 2F3), e noi, di fronte a Cosi gravi autorità,
ammett#iamo senz’altro che Cosi fosse.
Ma anche qui l’importante non è di vedere se il principio
esistesse o no nell’antico diritto germanico; l’importante è di
vedere se esso meriti di venir accolto nel diritto odierno. Di ciò
forte dubitiamo.
Q u a l i s o n o i molisi CIIC! :rd~luco~~o pw ~:Lc~:~~I~:LIII~:I~~o i xuui
f a u t o r i ? Lndmo in tlkicpwtn i r:~~ionxrnenti tli hl 4’r!\l,\ ; o s s i
sono tl’intloic troppo g~wxdc per ~~otcrsc:~~f,b swvirc twlh soluzioric
di una questione concreta di diritto. Dice egli itifatti che la
questione non keve essere studiata unicamente da un punto di
vista astratto e individualo-psicologico, ed invoca i rapporti, gli
scopi, i bisogni economici e sociali dell’etd, moderna (v. ~assim
e specialmente p. 121 segg.) ; ma queste considerazioni, pur
avendo in genere qualche peso, non bastano ancora a dimostrare,
da sè sole, che sia giusto addossare ad alcuno le conseguenze
di un atto di cui non ha colpa veruna. Imperocchè la legge devo
inspirarsi a certi principii obbiettivi di diritto; 11011 può scegliere
la sua vittima e sn questa far cadere Una condanna immeritnt,a,
soltanto
perchè ciì) sarnbbe conformo agli interessi di un certo
.
numero, od anche d’una intiera classo di pwwmc.
Tl GIERKE, per conte s u o , ricorro ad un altro argomento.
Se non c’è colpa, egli afferma, per parte dell’autore del fatto,
pih innocent,e ancora di lni è il danneggiato. In fondo, volere
o non volere, neppure egli riesce a liberarsi dal concetto della
colpa. Il danneggiato infatti, secondo il suo pwcre, ha diritto
al risarcimento per cib appunto che egli it innocente; ma se in
colpa non B neppure l’autore del fatto perchi! volergliene iufliggere la responsabilit$ ? Si comprende la graduazione fra due
colpe ; ma la graduazione fra due innocenze i! un semplice assurdo. C’ Q invero come un sontimento istintivo che ci avverts
che la legge non può, senza commettere un arbikio, imporre
l’obbligo della riparazione del danno a chi non abbia col S U O
atto violato il diritto, qualunque ne possano ctsjere state IC conseguenze. Dove non ci fu infrazione al diritto non può esserci
neppure una responsabili& ginridica. Bene pw? l’antico diritto
germanico (come fors’ anche il primitivo diritto romano) aver
confuso il momento della causa con quello della volontà ; ma
l’afferma esplicitamente (InstfActio9aera
54
CESARE NANI
richiede punto, per stabilire l’obbligo del risarcimento, che l’autore del fatto, onde B provenuto il danno, sia in colpa. Basta
che egli ne sia l’autore materiale per essere tenuto ad indennizzarlo.
Per veritA, non tutto B nuovo in codesta teoria. Per quanto
il principio, diametralmente contrario, del diritto romano sia
radicato profondamente nella pratica e scolpito a caratteri chiarissiini ndlo imtrc? leggi (nrt. 1 1 51 cod. civ.), tuttn,vin IR giurispwlcnx:~, notn il ClllItONI e qualche volta 1’113. disconosciuto
« n. r:uwn tlcll’nvcr tl:\t,n al tlfwfao u n a import,n.nxn mft~~in~:t,
« nell’enuuciare le condizioni del quasi-delitto. l? sorta casi la
* teoria. . . . del non essere i giudici tonut.i a porre in rilievo
e l’elemento della colpa, bastando il constatare la esistenza del
w fatto ckmnoso ». (CHIHONI, La col>ja ~aeB Dir. c ì v . o d i e r n o ,
Torino, 1887, 1, 127). Anche qualche Autore già aveva pih o
meno chiaramente adombrato questa teoria, cos1 difforme dall’auka (v. F R O P A G E O T, De la fnrtfc, Park, 1891, p. 24 segg.).
Altri, nel tema specia,le degli infortuni sul lavoro, si era fatto
innanzi colla teoria dei cos1 detti « rischii professionali * un
abile tentativo, in fondo, per addossare all’imprenditore la r+
sponsabilità di colpe da lui non commesse (v. VILLETM-UI D E
hI~NIkRES, ne ~‘nss?trnncc cnah II? nceidenk th trava&
l’wis, 1892, 1). 3 9 7 s e g g . ) .
Infatti il PINNAIO, muovendo
questa sua massima egli mette innanzi le condizioni peculiari in
cui si svolge l’indnstrin moderIta, 16 sappiamo se il suo sagace
ingegno saprebbe all’uopo scoprir altre ragioni per estenderla a
nuovi casi, oltre quelli d’infortunii sul hvoro. Tl primo ad
esporre apertamente, senza velo e senza reticenze la nuova teorja,
fn il MATAJA, in un suo notevole libro, in cui perb la questiono
C: osnminata molto pih dal punto di vista economico che non dal
g i u r i d i c o (Dtrs Ilecht des Scltadmsersaf~~cs vovt Stam!puw/~te
[IPT Nrtfio,rnliiPonomic,, Leipzig, 1888). Il SIERRE vi aderisce
pienamente e la fa sua con tanto maggior compiacimento, in
quanto che essa discenderebbe direttamente dall’antico diritto
germanico. Che infatti quel diritto non stesse a ricercare il momento della volanti, ne della libert8. del volere, ogni volta che
IL SOCIALISNO NEL
CODICE CIVILE
55
si tratti di azione che abbia danneggiato un terzo, anche ~‘HEUSLER
des tleutsch. Privnfrecirts,
Leipzig, 1886, 11, 2F3), e noi, di fronte a Cosi gravi autorità,
ammett#iamo senz’altro che Cosi fosse.
Ma anche qui l’importante non è di vedere se il principio
esistesse o no nell’antico diritto germanico; l’importante è di
vedere se esso meriti di venir accolto nel diritto odierno. Di ciò
forte dubitiamo.
Q u a l i s o n o i molisi CIIC! :rd~luco~~o pw ~:Lc~:~~I~:LIII~:I~~o i xuui
f a u t o r i ? Lndmo in tlkicpwtn i r:~~ionxrnenti tli hl 4’r!\l,\ ; o s s i
sono tl’intloic troppo g~wxdc per ~~otcrsc:~~f,b swvirc twlh soluzioric
di una questione concreta di diritto. Dice egli itifatti che la
questione non keve essere studiata unicamente da un punto di
vista astratto e individualo-psicologico, ed invoca i rapporti, gli
scopi, i bisogni economici e sociali dell’etd, moderna (v. ~assim
e specialmente p. 121 segg.) ; ma queste considerazioni, pur
avendo in genere qualche peso, non bastano ancora a dimostrare,
da sè sole, che sia giusto addossare ad alcuno le conseguenze
di un atto di cui non ha colpa veruna. Imperocchè la legge devo
inspirarsi a certi principii obbiettivi di diritto; 11011 può scegliere
la sua vittima e sn questa far cadere Una condanna immeritnt,a,
soltanto
perchè ciì) sarnbbe conformo agli interessi di un certo
.
numero, od anche d’una intiera classo di pwwmc.
Tl GIERKE, per conte s u o , ricorro ad un altro argomento.
Se non c’è colpa, egli afferma, per parte dell’autore del fatto,
pih innocent,e ancora di lni è il danneggiato. In fondo, volere
o non volere, neppure egli riesce a liberarsi dal concetto della
colpa. Il danneggiato infatti, secondo il suo pwcre, ha diritto
al risarcimento per cib appunto che egli it innocente; ma se in
colpa non B neppure l’autore del fatto perchi! volergliene iufliggere la responsabilit$ ? Si comprende la graduazione fra due
colpe ; ma la graduazione fra due innocenze i! un semplice assurdo. C’ Q invero come un sontimento istintivo che ci avverts
che la legge non può, senza commettere un arbikio, imporre
l’obbligo della riparazione del danno a chi non abbia col S U O
atto violato il diritto, qualunque ne possano ctsjere state IC conseguenze. Dove non ci fu infrazione al diritto non può esserci
neppure una responsabili& ginridica. Bene pw? l’antico diritto
germanico (come fors’ anche il primitivo diritto romano) aver
confuso il momento della causa con quello della volontà ; ma
l’afferma esplicitamente (InstfActio9aera
56
CESARE NANI
cib avvenne perchè, rozzo com’era, soleva arrestarsi, 8enza penetrare pih addentro, al lato esteriore, al risultato materiale del
fatto (v. BRUNNER, Gesckickte u. Qzsellcn des dcutsch. R e c h t s
in HOLTZENDORFF'S Ihcycl., p. 199) o, come si esprime ~‘HEURLBR,
perche era dominato dal formalismo, nel senso molto ampio che
egli attribuisce a qucsto vocabolo (01). cit. I, 5 1, Fl Reg.).
Ed ancora, si F egli pensato alle conseguenze che nascerebbwo. accolta che forse la teoria cli MAT,\IA c! di OIICRKE? Pnst,o
i l rcxcluisito clrll:k colp:~., il c:wpo della responsabilit~1 rimane ora
circoscrit~to alho giusti cwnfini. Mn tlovo ci fixw~ercmn~o quando
ognu clcwxse rispondcra, n.ncbo nll’infnori d’ogni rapporto contrattuale, di qud~mcpc tlmwo cl10 pw essere derivato dal fatto
proprio, se pure (per usare le espressioni del cod. civ. ital. art.
11 51, 1152) nou possa addebitarsegli niuna colpa, u& negligenza,, nB imprudenza ? In che, domandiamo, si avvantaggerebbe
l’interesse sociale se quest.a minaccia rl’nn’azione per indennità
pendesse quotidianamente sul capo di tutti i cittadini?
***
11 hfENGER, i? giusto riconoscerlo , i: assai meno radicale a
questo riguardo. Egli infatti si accontenterebbe di allargare alquanto il campo della responsabilità, sostituendo al tipo leggenClario del òomrs et diliyejzs pdw fwklias quello proposto da
lui del valentuomo (dry wnckere Me»sclh). Al MENGEI~ come al
hSZT (che l ’ a p p e l l a il nllrchscknitfsplii2istrr) dh noia quella
romani, plasmando per uso dei posteri, non certo dei contemporrmei, il t,ipo del borgbosc odierno, di cui, al tempo loro, non
esisteva nemmeno l’ombra! Ma, lo sappiamo, questa dell’egoismo
è una delle accuse che pih frequentemente e con maggior compiacenza si scagliano contro il diritto romano. Anche il SALVIOLI
non glie la risparmia e con roventi parole stigmatizza quel diritto che si informa « ad un crudo assolutismo, ad una liberta
IL SOCIALISMO NEL CO DICE ClVILE
57
a egoistica e dispotica n, non&? il popolo che I’ha creata * popolo duro, brutale, crudele *.
L’accusa k essa fondata? A base del diritto romano sta veramente l’egoismo? L’egoismo nel senso più nobile in cui k concepito
da IIWRINR, o l’egoismo men nobile di cui gli fanno carico i suoi
detrattori ? Non possiamo qui discutere la questione. Diciamo
però che nel diritto romano noi incliniamo a ravvisare col CARLE
meglio che una Imra tnntlc~nxa egoistica u l’azione di una volontà.
4 f o r m a ed equilibrata, rivorrmtc v”r-o il passato, che c a m m i n a
a pru~lonto vPr,<o I’:LvvotliIT n ((J,j 111.15, Lrr, vitrr hl llirifto: 2’ ccliz.
p. 1 4 3 , c f r . &\VJI:KY, ZI. Bwzr% ecc. (Heitlclherg, 1814), p 3 2 ) .
A n c o r a test6 il GOLIWIIJ~IDT notava, a ragione secondo noi,
che tutto quel diritto tende * alla realizzaeioiic dell’equi&
* cio6 della vera giustizia ; jus est ars arqui et boni. N i e n t e
< sarebbe più falso che l’affm’mare che ne\ suo complesso il
s diritto gormanioo, o qualunque altro posteriore, come il pru8a siano, si Geno elevat,i ad un pih alto punto et.ico, che il di« ritto dell’epoca classica romana B (oi). cit. 3’ e,diz., 1, 8 3
n. 110). Percib non a torto il LEoNBARD segnala il perenne sforzo
dei giureconsulti romani di far prevalere dappertutto cib che B
buono ed onesto (op. cit. p. 113).
A q u e s t o atesso dilj!yr1~s pater fnmilins, la cui figura k
’ eosi poco simpatica al ~IRNc:BI~, essi impongono non lievi obblighi,
forse piti gravi che egli non mostri cli credere. Variano Recando
la qualiti dogli affn.ri ; alle volte maggiori, alle volte minori ;
talora 8ono Cosi difficili che non li puh adempier bene ee non c h i sia diligrratissimus (cA.J, 1. 25, Q 7, D. loc. 19, 2 - id.
1. 18 pr. D. comm. 13, 6). Di qui al concetto del valeduomo
di MRNQER ci par breve il p a s s o .
Del resto, non climentichiamolo, il tipo del diligens Pater
fanzilirw, non h un tipo costante, immutnbilc (v. F. MO&~MSEN,
Beitrtige BWL 02>7igntiolzelzuecl~t. Dritte Abth. Braunschweig, 18 55,
p. 363 segg.). Le leggi nostre accettandolo dnl diritto romano
hanno intwo perì) di ncc:omorlarlo al tompnramcnto d e l l ’ u o m o
m u d c r n o . Iho non rapprcscntx &xo che una mctlin di qun.litQ.
e di virth che esistono in una data società e in una d a t a
epoca ; media che risulti dai fatti. poich0 a questi, e n o n a
fantastiche concezioni, deve attenersi la legge. Ora, se veramente
come si crede, questa media si è elevata ai giorni nostri, perche
vi sia ora una maggior somma di virtù private e sociali, il tipo
56
CESARE NANI
cib avvenne perchè, rozzo com’era, soleva arrestarsi, 8enza penetrare pih addentro, al lato esteriore, al risultato materiale del
fatto (v. BRUNNER, Gesckickte u. Qzsellcn des dcutsch. R e c h t s
in HOLTZENDORFF'S Ihcycl., p. 199) o, come si esprime ~‘HEURLBR,
perche era dominato dal formalismo, nel senso molto ampio che
egli attribuisce a qucsto vocabolo (01). cit. I, 5 1, Fl Reg.).
Ed ancora, si F egli pensato alle conseguenze che nascerebbwo. accolta che forse la teoria cli MAT,\IA c! di OIICRKE? Pnst,o
i l rcxcluisito clrll:k colp:~., il c:wpo della responsabilit~1 rimane ora
circoscrit~to alho giusti cwnfini. Mn tlovo ci fixw~ercmn~o quando
ognu clcwxse rispondcra, n.ncbo nll’infnori d’ogni rapporto contrattuale, di qud~mcpc tlmwo cl10 pw essere derivato dal fatto
proprio, se pure (per usare le espressioni del cod. civ. ital. art.
11 51, 1152) nou possa addebitarsegli niuna colpa, u& negligenza,, nB imprudenza ? In che, domandiamo, si avvantaggerebbe
l’interesse sociale se quest.a minaccia rl’nn’azione per indennità
pendesse quotidianamente sul capo di tutti i cittadini?
***
11 hfENGER, i? giusto riconoscerlo , i: assai meno radicale a
questo riguardo. Egli infatti si accontenterebbe di allargare alquanto il campo della responsabilità, sostituendo al tipo leggenClario del òomrs et diliyejzs pdw fwklias quello proposto da
lui del valentuomo (dry wnckere Me»sclh). Al MENGEI~ come al
hSZT (che l ’ a p p e l l a il nllrchscknitfsplii2istrr) dh noia quella
romani, plasmando per uso dei posteri, non certo dei contemporrmei, il t,ipo del borgbosc odierno, di cui, al tempo loro, non
esisteva nemmeno l’ombra! Ma, lo sappiamo, questa dell’egoismo
è una delle accuse che pih frequentemente e con maggior compiacenza si scagliano contro il diritto romano. Anche il SALVIOLI
non glie la risparmia e con roventi parole stigmatizza quel diritto che si informa « ad un crudo assolutismo, ad una liberta
IL SOCIALISMO NEL CO DICE ClVILE
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a egoistica e dispotica n, non&? il popolo che I’ha creata * popolo duro, brutale, crudele *.
L’accusa k essa fondata? A base del diritto romano sta veramente l’egoismo? L’egoismo nel senso più nobile in cui k concepito
da IIWRINR, o l’egoismo men nobile di cui gli fanno carico i suoi
detrattori ? Non possiamo qui discutere la questione. Diciamo
però che nel diritto romano noi incliniamo a ravvisare col CARLE
meglio che una Imra tnntlc~nxa egoistica u l’azione di una volontà.
4 f o r m a ed equilibrata, rivorrmtc v”r-o il passato, che c a m m i n a
a pru~lonto vPr,<o I’:LvvotliIT n ((J,j 111.15, Lrr, vitrr hl llirifto: 2’ ccliz.
p. 1 4 3 , c f r . &\VJI:KY, ZI. Bwzr% ecc. (Heitlclherg, 1814), p 3 2 ) .
A n c o r a test6 il GOLIWIIJ~IDT notava, a ragione secondo noi,
che tutto quel diritto tende * alla realizzaeioiic dell’equi&
* cio6 della vera giustizia ; jus est ars arqui et boni. N i e n t e
< sarebbe più falso che l’affm’mare che ne\ suo complesso il
s diritto gormanioo, o qualunque altro posteriore, come il pru8a siano, si Geno elevat,i ad un pih alto punto et.ico, che il di« ritto dell’epoca classica romana B (oi). cit. 3’ e,diz., 1, 8 3
n. 110). Percib non a torto il LEoNBARD segnala il perenne sforzo
dei giureconsulti romani di far prevalere dappertutto cib che B
buono ed onesto (op. cit. p. 113).
A q u e s t o atesso dilj!yr1~s pater fnmilins, la cui figura k
’ eosi poco simpatica al ~IRNc:BI~, essi impongono non lievi obblighi,
forse piti gravi che egli non mostri cli credere. Variano Recando
la qualiti dogli affn.ri ; alle volte maggiori, alle volte minori ;
talora 8ono Cosi difficili che non li puh adempier bene ee non c h i sia diligrratissimus (cA.J, 1. 25, Q 7, D. loc. 19, 2 - id.
1. 18 pr. D. comm. 13, 6). Di qui al concetto del valeduomo
di MRNQER ci par breve il p a s s o .
Del resto, non climentichiamolo, il tipo del diligens Pater
fanzilirw, non h un tipo costante, immutnbilc (v. F. MO&~MSEN,
Beitrtige BWL 02>7igntiolzelzuecl~t. Dritte Abth. Braunschweig, 18 55,
p. 363 segg.). Le leggi nostre accettandolo dnl diritto romano
hanno intwo perì) di ncc:omorlarlo al tompnramcnto d e l l ’ u o m o
m u d c r n o . Iho non rapprcscntx &xo che una mctlin di qun.litQ.
e di virth che esistono in una data società e in una d a t a
epoca ; media che risulti dai fatti. poich0 a questi, e n o n a
fantastiche concezioni, deve attenersi la legge. Ora, se veramente
come si crede, questa media si è elevata ai giorni nostri, perche
vi sia ora una maggior somma di virtù private e sociali, il tipo
CESARE NANI
IL SOCIALISII NEL CODICE CIVILE
del buon padre di famiglia si troverà naturalmente innalzato
allo stesso livello. Cosi essendo, il cambiargli nome non diventa
che una pura questione di parole 0 - se meglio 8i voglia di gusti.
recchi senza dubbio, stabiliranno quali spese di riparazione dehbano emere a carico del locatore, quali del conduttore. Ci6 per
58
***
lIi questot iutaiho, occorre prender nota; cbc sono altri vincoli ed ahre difficolt5 che si apparecchierebbero alla libertiI dello
convenzioni.
Vuole il privato alienare qualche immobile di sua propri&&.?
Nessun ostacolo nttnalment~e ; perck, quelli Clio una volta esistevauo, i codici moderni si sono presi la cura di rimuoverli. Ma
il codice sociale saprebbe crearne dei nuovi, non meno gravi che
gli antichi. PeroxU tra i suoi uffi-i vi sarebbe anche quello
di vegliare alla conservazione della proprietB fondiaria. Non si
devo permettore, dico il GIIWKP, che considerazioni tlottrinarie, od
i l pnnt.0 d i vista. c~:rt)it:i.lisl,ic:o xijill~~l’~~fi’~i:l,ll(o :hi t.oiiitpi noalvi n1).
bhuo per effettr~ il soverchio slniI1~izzaIIle~lt0, lo sperpero ed in
ultima analisi In dktrnzionc dei grandi e piccoli possewi agricoli.
Logica quindi la proposta di abbnudonare il principio della libera
proprieth, e far ritowo xlln ~~o~t*irt(i virtcolrctrc (tbcs geZw~rEene
EigcnfAutla), com’egli si esprime.
Inceppata Cosi l’alienazione’ dei fondi, non molto maggiore
sarà la libertil CO Icessa ai proprietari di case urbano, negli afiittani0nt.i c h e v o g l i a n o f;i.ruc. ìG giu3to invcra che nucbo questi
contratti si nsiogaettiuo nlla funziouc sociale del diritto. Il inodo
si esplicherà a tal riguardo h indicato abbastanza
chiaramente dal Flk~t. Anzitutto mi articolo del codice civile
vict,or:l :ti propriotari di c:w di d.wle iil aftitto , qualora s i a n o
insalubri. Si t,eme cvidontemente ch3 corti principii generali di
diritto in mat.eria di locazinne, r4 i provvedimenti speciali di
polizia, pur non tenendo cauto dell’interesse personale do1 privato
di non scegliersi un’al~it.azione malsana, siono insuffkienti all’uopo ;
d’onde la necessità di quell’articolo. Altri poi, c saranno pacoii Cui qUestn
59
evitare le liti, afferma il FULD; ae pure queste indicazioni, necessariamente incomplete, non ne saranno un semenzaio. Su questo
punto la legge avrà carattere imperativo e, ritenendo di avere
interpretato in modo iufallibile gli interessi dei proprietari e degli
inquilini (di questi ultimi principalmente), dicbiarer8 formalmente
ohe ogni clausola del contratto, che abbia per iscopo di far sopportare al conduttore taluna di qual10 speso cha sono poste a
carico do1 proprietario , sarB soliz’altro nulla ed inefficace. Una
protcziono, coilio si vedo, I-L cui +kur:tmcnto w;i fa tlifutto l’energia;
tutt’al piiI potrà sembrare alqnanto dispotica e fors’anoho dannOSa in qUdChe C&SO, Se dOVCSSe CcJUtribUire a far elevare d’alcun
poco il prezzo degli aRtti 1
Ma restrizioni ben maggiori della libertk contrattuale, in
questo argomento, desidererebbe il FULD, se bene comprendiamo
le 8ue parole. PerocchB egli sentenzia: i proprietarii delle case
sono pochi, moltissimi invece coloro che hanno bisogno d’un’abitazione ; per impedire che i primi si prevalgano ingiustamente
dei loro monopolio di fatto 1! necessario che la legge, recedendo
dalle norme generali del contratto di locazione, ne detti alcune
peculiari per l’affittanza di case. Ora noi non avremmo nessuna
tlilTico1t.i ad rtdoriro nlln SII:~ cnnclusionn, ma a patto pcrh c h e
eci fosso dimostrato che sonipro 0 &ppcrtutto si trovino gli inquilini alla mcrcb dei pr4)prictwii di caso, nè vi sia altro modo
di salvarli da questa tirauniil che l’intervento coattivo della legge.
Che 8e all’opposto risultasse che questi non sono altro che casi
eccezionali, dovuti a particolari contingenze di tempi e di luoghi
- nella stessa guisa che eccezionali sono quelle crisi edilizie che,
cagionando il deprezzamento del valore locativo degli stabili, procurano agli inquilini il vantaggio del ribasso nel prezzo dei fitti
-_ noi non sapremmo trovare il motivo perchè dalla eccezione
si debba desumere la regola della leggo, e si invochi la coazione
dove non 6 punto necessaria, perchh bistnno già n guarentire il
giusto cquilibGo dogli intwcwi la libera concorrenza ed il libero
dibattersi della domanda e dell’offerta.
CESARE NANI
IL SOCIALISII NEL CODICE CIVILE
del buon padre di famiglia si troverà naturalmente innalzato
allo stesso livello. Cosi essendo, il cambiargli nome non diventa
che una pura questione di parole 0 - se meglio 8i voglia di gusti.
recchi senza dubbio, stabiliranno quali spese di riparazione dehbano emere a carico del locatore, quali del conduttore. Ci6 per
58
***
lIi questot iutaiho, occorre prender nota; cbc sono altri vincoli ed ahre difficolt5 che si apparecchierebbero alla libertiI dello
convenzioni.
Vuole il privato alienare qualche immobile di sua propri&&.?
Nessun ostacolo nttnalment~e ; perck, quelli Clio una volta esistevauo, i codici moderni si sono presi la cura di rimuoverli. Ma
il codice sociale saprebbe crearne dei nuovi, non meno gravi che
gli antichi. PeroxU tra i suoi uffi-i vi sarebbe anche quello
di vegliare alla conservazione della proprietB fondiaria. Non si
devo permettore, dico il GIIWKP, che considerazioni tlottrinarie, od
i l pnnt.0 d i vista. c~:rt)it:i.lisl,ic:o xijill~~l’~~fi’~i:l,ll(o :hi t.oiiitpi noalvi n1).
bhuo per effettr~ il soverchio slniI1~izzaIIle~lt0, lo sperpero ed in
ultima analisi In dktrnzionc dei grandi e piccoli possewi agricoli.
Logica quindi la proposta di abbnudonare il principio della libera
proprieth, e far ritowo xlln ~~o~t*irt(i virtcolrctrc (tbcs geZw~rEene
EigcnfAutla), com’egli si esprime.
Inceppata Cosi l’alienazione’ dei fondi, non molto maggiore
sarà la libertil CO Icessa ai proprietari di case urbano, negli afiittani0nt.i c h e v o g l i a n o f;i.ruc. ìG giu3to invcra che nucbo questi
contratti si nsiogaettiuo nlla funziouc sociale del diritto. Il inodo
si esplicherà a tal riguardo h indicato abbastanza
chiaramente dal Flk~t. Anzitutto mi articolo del codice civile
vict,or:l :ti propriotari di c:w di d.wle iil aftitto , qualora s i a n o
insalubri. Si t,eme cvidontemente ch3 corti principii generali di
diritto in mat.eria di locazinne, r4 i provvedimenti speciali di
polizia, pur non tenendo cauto dell’interesse personale do1 privato
di non scegliersi un’al~it.azione malsana, siono insuffkienti all’uopo ;
d’onde la necessità di quell’articolo. Altri poi, c saranno pacoii Cui qUestn
59
evitare le liti, afferma il FULD; ae pure queste indicazioni, necessariamente incomplete, non ne saranno un semenzaio. Su questo
punto la legge avrà carattere imperativo e, ritenendo di avere
interpretato in modo iufallibile gli interessi dei proprietari e degli
inquilini (di questi ultimi principalmente), dicbiarer8 formalmente
ohe ogni clausola del contratto, che abbia per iscopo di far sopportare al conduttore taluna di qual10 speso cha sono poste a
carico do1 proprietario , sarB soliz’altro nulla ed inefficace. Una
protcziono, coilio si vedo, I-L cui +kur:tmcnto w;i fa tlifutto l’energia;
tutt’al piiI potrà sembrare alqnanto dispotica e fors’anoho dannOSa in qUdChe C&SO, Se dOVCSSe CcJUtribUire a far elevare d’alcun
poco il prezzo degli aRtti 1
Ma restrizioni ben maggiori della libertk contrattuale, in
questo argomento, desidererebbe il FULD, se bene comprendiamo
le 8ue parole. PerocchB egli sentenzia: i proprietarii delle case
sono pochi, moltissimi invece coloro che hanno bisogno d’un’abitazione ; per impedire che i primi si prevalgano ingiustamente
dei loro monopolio di fatto 1! necessario che la legge, recedendo
dalle norme generali del contratto di locazione, ne detti alcune
peculiari per l’affittanza di case. Ora noi non avremmo nessuna
tlilTico1t.i ad rtdoriro nlln SII:~ cnnclusionn, ma a patto pcrh c h e
eci fosso dimostrato che sonipro 0 &ppcrtutto si trovino gli inquilini alla mcrcb dei pr4)prictwii di caso, nè vi sia altro modo
di salvarli da questa tirauniil che l’intervento coattivo della legge.
Che 8e all’opposto risultasse che questi non sono altro che casi
eccezionali, dovuti a particolari contingenze di tempi e di luoghi
- nella stessa guisa che eccezionali sono quelle crisi edilizie che,
cagionando il deprezzamento del valore locativo degli stabili, procurano agli inquilini il vantaggio del ribasso nel prezzo dei fitti
-_ noi non sapremmo trovare il motivo perchè dalla eccezione
si debba desumere la regola della leggo, e si invochi la coazione
dove non 6 punto necessaria, perchh bistnno già n guarentire il
giusto cquilibGo dogli intwcwi la libera concorrenza ed il libero
dibattersi della domanda e dell’offerta.
60
CESARE NHJl
*
‘* *
Chiedono il MENIER ed il SALVIOLI, come pure il FIILD, che
il nuovo codice rivolga le sue curo anche a migliorare la condizione delle persone di servizio. * Un fenomeno (dice il primo)
a che pii1 che ogni ri,ltro ricorda nella societb moderna l’antica
« societA bb. E d infAti (rincalx4 il secondo) * al titolo di wrvo
* c d i wxvn. ~pwso c*wri*~w~~~lo 1x rn:i.ll.:\., SC n o n polit.ic:ainontn
* nwto nuw:~.lmn~tc c swialnwnh~ B . ‘I’:t.l~ mi~liornmonto, secondo
il hTENl:RIt Pi cnnsrgilirc?blw. fiirjr tli Iliil)l,io, scnipro qwndo il codico. dopo aver prnvvctlut,o. medinnlo tlispn&ioni speciali, a l l e
donne maritate 0 vc,lovr che si lrovino in qilalit:& di domestiche
presso qualche famiglia. prescrivcsie altreqi cha ad ogni servo debba
concedersi dal suo padrone un certo spazio di tempo pel cibo,
pel sonno e per attendere al disbrigo dei proprii interessi; al
qual diritto, guarentitogli dalla legge. non possa il servo noppur
volontariamente rinunziare. 1 regolamenti delle autoritA locali poi,
prosegue lo stesso aut,ore, potrebbero ordinare, fra l’altre cose,
che ogni persona di servizio abbia dopo uno o due giorni di lavoro una mezza giornata di libcrtk Mn il lkr,o opina che cib
n o n basti: hiwgnn n,ncorn, rgli dicr, rc?,qdarc il potere diaciplinar0 tlrl p:ulm~~t sop~*:l. i suoi clownst,ic:i, Rhl~ilirlle cioh i m o z z i
0tl il I>r”onlliittc~lttI> tlx owwwni ~31 mcttorlo ili a t t o .
Potr:L parere alquxnto owgcrata la forma con cui 1’iJea viene
esposta: ma certo essa h altnmanttt lilantropica, e per questo rispetto meritevole d’encomio. Forse si obbiettera che rapporti di
siffatto genere, come quelli che corrono fra domestici e padroni,
hanno, oltre un certo limito, cnratterc pint,tosto moraln cha giuridico, e che le massimo precise od assolute della legge mal si
pieghwebbrro alla infinita vnrietil dei casi (410 possono occorrere.
Q u a n t o a noi peri> il dubbio che più ci turba è questo: emanate quelle norme, in qual modo se ne curerebbe l’osservanza?
Si vorrebbe stallilire al1:1111chB di simile ad un magiktrato di censwa su cii) che nvvionc nell’ interno dello famiglie? O p p u r e
si crewebhro t~rilwnxli speciali. che arioggiorebboro da l o n t a n o
gli notichi *jcctlicin ~lontcsficn dei Romani, fors’ancho col consiliwn dei parenti? Tribunali speciali, diciamo, perch8 ai tribunali ordinarii probnbihnento mancbcrebbc il tempo di occuparsi
11. SOCIALISMO rwr,
C O DI C E
cIvIr,E
61
di tutti i litigi, non gravi ma frequenti, a cui darebbe occasione
la legge. Ad ogni modo il dubbio è lecito, e sarebbe bene chiarirlo.
*
**
AvverrB per ultimo che, imperando il codice sociale, il cittadino desideri, come accado ora. di disporre per atto di ultima
volontil delle proprie sostanze. Questo diritto, per verità, il GIERKE,
tatkto ìt tcmw in lui l’nlTd,to per l’wtico diritto garrn~tr~icn, q u a s i
e s i t a ad :iccortl:wglinlo, rip~nsw~lo forse, con Ficcr&l denitlerio ,
al tcri~po descritto da Tacito rtc!ll3 siia GcrntttIb~t/, in c u i * Jleretics . . . succrssore.vpc swi CU@‘: liberi, et 1tuII~w1 testame+
t u r n * (c. Xx).
Tuttavia, poichè l’istituto oramai è entrato troppo innanzi
Ilella COSCknza gillridka
dd ~JOpOlO,
nOII ar&Ce COild&nndO; non
potendo abolire il test;imento gli basta sia abolita la libertll del
testatore. Infatti egli propone che la successione testamentaria
debba foggiarsi in tutto sulla legittima, escludendo per conseguenza la nomina ad erede di estranei. Anche qui adunque la
funzione sociale del diritto privato si risolverebbe in un’ aperta
violazione della lihert8 individuale. Peggio ancora si risolvarobbc? nnl fl:l.nno inginstamente a r r e c a t o al a l c u n o d a i parcnti &cwi tlol tdntorn, q~dor;t s i :untrmttwwro I ‘fl~awbrnrrcltt
en i fedwomnionxi d i faoiigli:k; ixtiluti clre i l (1 IiillKE vivarnante
r a c c o m a n d a , perche utili a mnntenore in piedi il grande ed il
piccolo poaaesso fondiario, due fra i supremi interessi sociali!
Qui chiudiamo questa rapida disamina di alcune delle proposte messe innanzi dai fautori del co:lice sociale. Se mal non
ci apponiamo, quando questo venisse attuato servirebbe a dare
una lontana idea di quel che sarebbe lo Stato socialistico ; quanto
ai pesi, s’intende, non gi8 quanto alle delizie che dovrebbero
esserne il corrispettivo.
***
Dice il GIANTURCO (Disc. cit., p. 17) che la questione sociale
è qua.4 tutta sul codice civile, Forse si, se la si consideri dal punto
di vista prettamente socialistico, Na il MENOEN ed il S A L V I O L I ,
60
CESARE NHJl
*
‘* *
Chiedono il MENIER ed il SALVIOLI, come pure il FIILD, che
il nuovo codice rivolga le sue curo anche a migliorare la condizione delle persone di servizio. * Un fenomeno (dice il primo)
a che pii1 che ogni ri,ltro ricorda nella societb moderna l’antica
« societA bb. E d infAti (rincalx4 il secondo) * al titolo di wrvo
* c d i wxvn. ~pwso c*wri*~w~~~lo 1x rn:i.ll.:\., SC n o n polit.ic:ainontn
* nwto nuw:~.lmn~tc c swialnwnh~ B . ‘I’:t.l~ mi~liornmonto, secondo
il hTENl:RIt Pi cnnsrgilirc?blw. fiirjr tli Iliil)l,io, scnipro qwndo il codico. dopo aver prnvvctlut,o. medinnlo tlispn&ioni speciali, a l l e
donne maritate 0 vc,lovr che si lrovino in qilalit:& di domestiche
presso qualche famiglia. prescrivcsie altreqi cha ad ogni servo debba
concedersi dal suo padrone un certo spazio di tempo pel cibo,
pel sonno e per attendere al disbrigo dei proprii interessi; al
qual diritto, guarentitogli dalla legge. non possa il servo noppur
volontariamente rinunziare. 1 regolamenti delle autoritA locali poi,
prosegue lo stesso aut,ore, potrebbero ordinare, fra l’altre cose,
che ogni persona di servizio abbia dopo uno o due giorni di lavoro una mezza giornata di libcrtk Mn il lkr,o opina che cib
n o n basti: hiwgnn n,ncorn, rgli dicr, rc?,qdarc il potere diaciplinar0 tlrl p:ulm~~t sop~*:l. i suoi clownst,ic:i, Rhl~ilirlle cioh i m o z z i
0tl il I>r”onlliittc~lttI> tlx owwwni ~31 mcttorlo ili a t t o .
Potr:L parere alquxnto owgcrata la forma con cui 1’iJea viene
esposta: ma certo essa h altnmanttt lilantropica, e per questo rispetto meritevole d’encomio. Forse si obbiettera che rapporti di
siffatto genere, come quelli che corrono fra domestici e padroni,
hanno, oltre un certo limito, cnratterc pint,tosto moraln cha giuridico, e che le massimo precise od assolute della legge mal si
pieghwebbrro alla infinita vnrietil dei casi (410 possono occorrere.
Q u a n t o a noi peri> il dubbio che più ci turba è questo: emanate quelle norme, in qual modo se ne curerebbe l’osservanza?
Si vorrebbe stallilire al1:1111chB di simile ad un magiktrato di censwa su cii) che nvvionc nell’ interno dello famiglie? O p p u r e
si crewebhro t~rilwnxli speciali. che arioggiorebboro da l o n t a n o
gli notichi *jcctlicin ~lontcsficn dei Romani, fors’ancho col consiliwn dei parenti? Tribunali speciali, diciamo, perch8 ai tribunali ordinarii probnbihnento mancbcrebbc il tempo di occuparsi
11. SOCIALISMO rwr,
C O DI C E
cIvIr,E
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di tutti i litigi, non gravi ma frequenti, a cui darebbe occasione
la legge. Ad ogni modo il dubbio è lecito, e sarebbe bene chiarirlo.
*
**
AvverrB per ultimo che, imperando il codice sociale, il cittadino desideri, come accado ora. di disporre per atto di ultima
volontil delle proprie sostanze. Questo diritto, per verità, il GIERKE,
tatkto ìt tcmw in lui l’nlTd,to per l’wtico diritto garrn~tr~icn, q u a s i
e s i t a ad :iccortl:wglinlo, rip~nsw~lo forse, con Ficcr&l denitlerio ,
al tcri~po descritto da Tacito rtc!ll3 siia GcrntttIb~t/, in c u i * Jleretics . . . succrssore.vpc swi CU@‘: liberi, et 1tuII~w1 testame+
t u r n * (c. Xx).
Tuttavia, poichè l’istituto oramai è entrato troppo innanzi
Ilella COSCknza gillridka
dd ~JOpOlO,
nOII ar&Ce COild&nndO; non
potendo abolire il test;imento gli basta sia abolita la libertll del
testatore. Infatti egli propone che la successione testamentaria
debba foggiarsi in tutto sulla legittima, escludendo per conseguenza la nomina ad erede di estranei. Anche qui adunque la
funzione sociale del diritto privato si risolverebbe in un’ aperta
violazione della lihert8 individuale. Peggio ancora si risolvarobbc? nnl fl:l.nno inginstamente a r r e c a t o al a l c u n o d a i parcnti &cwi tlol tdntorn, q~dor;t s i :untrmttwwro I ‘fl~awbrnrrcltt
en i fedwomnionxi d i faoiigli:k; ixtiluti clre i l (1 IiillKE vivarnante
r a c c o m a n d a , perche utili a mnntenore in piedi il grande ed il
piccolo poaaesso fondiario, due fra i supremi interessi sociali!
Qui chiudiamo questa rapida disamina di alcune delle proposte messe innanzi dai fautori del co:lice sociale. Se mal non
ci apponiamo, quando questo venisse attuato servirebbe a dare
una lontana idea di quel che sarebbe lo Stato socialistico ; quanto
ai pesi, s’intende, non gi8 quanto alle delizie che dovrebbero
esserne il corrispettivo.
***
Dice il GIANTURCO (Disc. cit., p. 17) che la questione sociale
è qua.4 tutta sul codice civile, Forse si, se la si consideri dal punto
di vista prettamente socialistico, Na il MENOEN ed il S A L V I O L I ,
G2
tt SCiClALlSMO NEL CODICE CIVILk
CESARE NANI
che fìn 1:I protestano di non ~01~ nrrivnrn. In vedono invece in
un nmhiente ben piti largo. che nnn Pia qnello tracciato dal codice rivile Se infatti la soluzione del problema consifjte nel fare
che la legge sollevi i deboli e deprima i potenti, è chiaro che
a rluesto compito non potranno sottrarsi gli altri codici. Forse
che anche questi, il codice di procedura civ. ad es., non sono
terreno attissimo a semimwvi favori e privilegi pei non abbienti?
Non basta sicuramente fermarsi al codice civile, se si vnol mutaw l’oric~ntnaionc tl~l d i r i t t o attnalo.
1 due autori perì) non si indugiano troppo su questo punto,
lirnitr~ntlo~i ad onurtcirkro alcuni priuoipii cl10 tlovr~ol~bcro cwcre
romc il germe delle futnro riforlne.
Noi ci asterremo qniudi tlall’esaminarli, aspettantlo che si cnnvertano in proposte pib concrete. D’altronde per quanto geniale
sia la causa che ~bw?EH e SALVIOLI sostengono9 tlovr& trascorrere,
crediamo, un non modico spazio di tmnpo prima che In si possa
considerar matura a decisione. Le nuove fedi che proclamano
principii diametralmente opposti alle convinzioni pih profondamM.e radicate negli animi , n o n posscmo Rperare ni3 troppo rapicle, ni3 troppe n u m e r o s e converQoni. Percib quando i riforma
tori sentenziano, ad. es., che la massima che ognuno si presume
conoscere il diritto, B un% ridicola finzione che non ha ragione
il*cssorP. si swtiranwr forw rispl~utlorn 1l:l.i piil : hm ntn, III~ tolta
di lwmo 1% nmsim s:w:lnno mnlsicitri i
0
d i r i t t i tli t,utt.i, ricclli
pwnri che siwo; 0, como altri tliwe, * divor,h impossibile l’amministraziono dellt+ giustizia B . (~‘LwNd’l’O, Rh. it. S C. gìuridickr,
XXI, p. 27). Il MENRER stewo pare che lo riconosca, perchb infine si accontenterebbe che i giudici desiero gratuit,amente a tutti
lezioni di diritto. - Se proclamrtno che l’ermeneutica legale d’oggitll è sbagliata, che bisogna sopratutto rinunciare all’analogia
nell’interpretazione della legge, vi sarA pih d’uno, certo, che osserverii loro: Poichi! vi sono lacune nella logge, cou qual altro
mezzo si cercherà. di colmarle? Vorrebbesi forse sostituire all’anrt_
logia il prudente arbitrio del giudice? Ma non sarà questo, evidentcnwntc. il modo che meglio ci assicuri contro ogni pericolo
d i prb:rlit:i riell’:ì.p~~lic:lxiono clclln logge. i$ il pih i d o n e o nd
evitare l’inconveniente che lo stcszo S,~cvrocr deplora, che cio&,
a nei res~mnsi delle Corti ve ne alhia per tutti i gusti B . - Se infine domandano che pei non abbienti si introclocano speciali mezzi
processuali, e che il giudice debba d’ufficio assumersi il patro-
6'9
* sue terre. Nel fitto il valore delle terre cresce a tutto bene* fkio del proprietario che non contribuisce all’aumento, ma ne
a compensa l’affittai010 coll’aumentare le rate del fitto ad ogni
* rinnovazione del contratto, facendogli quindi pagare una seu conda volta ci0 che Bgli ha prodotto colle proprie fatiche W.
k troppo owio il rispondere che queste considerazioni, giustissime in sè, non si attagliano al caso ; poichè la legge null’altro ha fatto che interpretare il silenzio dei contramlti , nel
modo certo pih conforme alla loro presunta volont8 ed alla natura
del contratto. Del resto essa, ni: qui nh altrove, impone termini
brevi, lasciando atnpiu libort:l agli int,creas:l.ti di fkxarli quali loro
meglio convengano. Anzi, si potrebbe congetturare cha il nostro
codice voglia favorire gli affitti piuttosto lunghi, da cii, che li
rende pih facili, considerandoli come semplici atti di ammiuistrazionc, se anche la loro durata si estenda ad un novennio.
Che rimane dunque di quell’accusa capitale mossa ai nostri
codici, che siano borgbesi ‘1 Nulla dimostra che tali sieuo ; essi
non contengono privilegi per la borghesia pih che per l’aristocrazia, e per& appunto noi siamo in diritto di chiedere che non
se ne vogliano introdurre per le classi lavoratrici. « Nous n’avons
* pas supprimé (nota molto bene il &~ASSON, i'ifdm. cit., p. 894)
* & la h du si8cle dernier les privikges de la noblesse pour
Q 1~ remplacer cent ans plus tard par ceua de la classe nuvrière.
u Il n’y a plus de clussce, ni dc p r i v i l b g e s , ni on bas ni en
a haat d o 1’Echcllo socialo B.
uicmmo permn5o cne I inaiiizzo seguito ual nvoulv vvUxvW poich8 a questo d’ora innanzi ed alla nostra legislazione si riferiranno le poche osservazioni che ancora ci restano a fare - i!
buono e che niun serio motivo ci consiglia ad abbandonarlo. Ma
non diciamo per0 che il codice stesso sia ottimo, e che nou possa
su parecchi punti essere migliorato. Le critiche degli avversarii,
l’abbiamo nmmcsso fin da principio, hanno pure una parte di
vero e nelle loro dottrine non tutto, crediamo, B da respingere.
Niuna meraviglia che il nostro codice civile sia riuscito alquanto imperfetto se si ponga mente che la compilazione - opera
cos1 ardua ! - ne fu piuttosto affrettata, e che gli è m a n c a t a
6’ C. Nani.
48
CkSARE NANI
IL SOCIALIShlO NEL CODICE CIVILE
degli interessi del commercio i! csclusa dal programma dei fitutori del codice sociale. Cori GIERKE come MENGEH lo dichiarano
senza ambagi ; ben&+, in veri& possa parere che tra gli intcressi sociali che il nuovo codice i2 tlest,in:lto :G proteggere anche
q u e s t o m e r i t e r e b b e c~udcl~c rigu:lrdo, c che tra gli inesperti,
degni del f:lvore della legge, abbiano qualcIle tliritto ad essere
arinoverati awhe coloro che in tutt:l buona fcadc ebbero ad acquistare una cosa mobile <la chi, in apparenza, ne era proprietario.
rllt:~lltO E! ben0 che ci nvvezzi:rmo fin d’ora all’idea che, sotto
l’impero del cotlicc socialo, cwmperando un oggetto q11alullq~0
bisognerd esigerne i titoli di prolwiet8 del venditore o di tntti i
suoi wtori, sotto pena di vedersene evitti UII giorno o l’altro,
senz’altro compenso che una magra azione di regresso, di problematica efficacia
cinio delle loro cauic, nnn i! forse ovvio l’avvertire che cio Q
pretendere troppo, pxch6 questo solo è giusto etl equo che ai poveri si accordi il bcncficio della gratuita clicntcla?
*
**
NI~ srmpre le buone intenzioni sono coronate da felice successo. Quindi pot& avvenire, pur tr«ppO, che per quanto la
legge si sia adoperata con tutti i mezzi di cui dispone, limitando all’uopo anche la capacit% giuridica del cittadino, bench8
ili* intwti~~l.t.0
II~ iii:rl~ilit,n.l.o, lw prcwrv;rrl~~ (1:~ oKni
contratto
roviIIOsot egli abbia n«ndin~eno nssnnto 0bt~liglìi s u p e r i o r i
alle
xue hrzo, 0 qiiirdi si trovi nollrr dura condizione di vcnirc cspropriato dai creditori di tutto il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare.
E naturale che la logge che fino a qui lo ha tutelato, senza
frutto, se si vnole, ma prwe c0n costante sollecitudine, non ritiri
la sua mano soccorrcvole al misero che versa in si terribile
frangente.
Q u i piti che m.bi, itifatti, il forte si trova alle prese col debole ; va da si? che 1x Irgge prewla partito pel debole. Essa
terr8 conto anzi tutto delle cause che hanno cagionato la rovinn (1~1 debitore, e se cowtn che da ingordi creditori siano
stati sfrrlttati il 890 bisogno 0 la sua l e g g e r e z z a , l a l e g g e
rivolgerb contro questi il suo rigwe, armata (sono parole del
GIERKE) di quelle misure che nel corso dei secoli si sono venute
es*ogitxndo. l~videntomcnte le leggi recenti, che in Germania e
uell’ImperoBustro-Ungarico hanno abolito la libertà dell’interesse
63
***
Lasciamo adunque questo campo e ritorniamo al codice
civile.
Ill coiwlusionc - pf)icbi? b nra cl10 ci affrettiamo verso la fine
.- il tentativo di imprimere nel diritto privato In funzione sociale
non ci persuade. Iliteni:wo cwatc le promosse da cui muove e
fallaci le speranze su cui si fonda. Non vediamo come il codice
sociale possa raggiungore gli alti fini cl10 si propnne, e vediamo
per contro, gli inconvenienti ben gravi che produrrebbe. Perci;
proferiamo l’indirizzo seguito dai codici moderni. Non è un difetto
per noi, e an loro pregi0 invece l’aver essi distinto nettamente
ci0 Cl10 ti diritto pIilrbliC0 da cii) cl10 è d i r i t t o private, ms,ntenendosi rigorosamonto dentro i confini prefissi. 11 codice sociale
naturalmente questi confini non conosce, nè si sa? per cnnseguen7a
’ dove possa andar a finire. Uasta ricordare quanti argomenti voi:
rnbbero includervi i suoi fautori, per avvedersi dnll’imm0nsa eatonsic,im ctw Osso pr~wdorol~l~o.
A v v i a l i iw IIII:~. floriil:s l~i:q.yt, IIOII
vi
I:
fiore die cwi non si ClIiIIinn It rnccoglinrc,,
non wnticro pw aIIi ositino
ad innoltrarsi. Witto pubblico, diritto privato, 110imc di polizia
amministrativa, d’igiene sanitaria, di morale, ecc., tutto entra
sotto la bandiera della funzione sociale o trova il suo posto nel
codice. Non mancherebbe quasi altro che un pizzico di precetti
religiosi, per farne alcuncha di simile ad un Corano. Uno di
quelli che tra i primi e con maggior zelo ha propugnato la causa
do1 codice privato-sociale, non gli assegna forse lo scnp0 di
c rogolare tntte quante le materie che riflettono l’attività agri* cola, industrialo e sociale tlcll’u0mo »? (VA~A~A-~‘AIJA~,E, articolo cit. nello &c~oli~ri, p. 8 3 ) .
Neppure troviamo fondato l’atldcbit0 che i codici attuali si
limitino R riprodurre il diritto esistente. Se essi l’lytnno esattamente interpretato meritano lode, a nostro parere, e non biasimo.
Perocchè non crediamo che alt,ro ufficio, all’infuori di questo,
abbia il legislatore ; nè sapremmo d’onde egli attingerebbe l’autoritA per trasformare di sana pianta il diritto che sta al disopra
,’
: b
t
64
CESARE NA747
di lui. Perocchk questo 6 patrimonio di tutto un Popolo ; vive
e si svolge nella sua coscienza, nb i? cosa di 51 piccolo momento che possa abbandonarsi in balìa dei pochi o dei molti
incaricati di far le Icggi, aflinch8 110 dispOngano R loro arbitrio,
e se ne servano pei loro esperimenti. L’onnipotenza dc1 legislat,«re troppo amari frut,t.i ha lw0~lot.to nel passato pwchE sia savio
iuvocnrla al prewlte. St,n alla scienza di procurare il progresso
del tiiritto, tenendo dietro all’ evoluxioue clw lentamente essa
colupie, di cogliere ed elaborare i nuovi priucipii ed i nuovi istitut.i giuri&4 ; la lcgishixiwn ricovoutloli dalla sua mano li fissa
c o i s u o i precctt,i, quaudo ai:1 situo maturi , e li consucra c o l l e
sue sanzioni. 11 codice 6 cii) che son0 la grammatica ctl il diziOnario
rispetto alla lingua ; raccolte di ITgCJh c di vocaboli che sono
uell’uso, non tentativi audaci di crearne dei nuovi.
Il ccdice sociale, affermano, dovrebbe essere redatto in forma
popolare ed accessibile a tutti ; punto espressioni tecniche, punto
modi di dire che non sinuo alla mano di tutti. 1 codici attuali
invece, dice il 8hl,VIoI~, 4: sono involuti di formole scolastiche e
* tecuiche. pieni di sOttilitesi t e o r i c i h ; 0 l,‘l&Iwl.Ic~I, parlando
del nuovo progetto drl codice germanico ; * esso riclhle dagli
* strati sociali a cui si indirizza la pratica d’affari d’un avvocato,
Y la precisione di un
commerciante, 0 la cautela nell’uso clella
* p a r o l a che si arldireblro ad un clil~lornat~ico . . (Drr IYutwztrf,
1. cit., 1). 33). Noi wn ricwchclomt~ SO, dal lauto di vista tlolla
forni:t,, 1111 rigual giutlixict possn :Lpplicarsi :L tutti i priucil~ali COdici ora Vigenti, ni: si debba piuttosto far qualche distinzione
fra il codice napoleonico ad es. ed il codice austriaco. Neppure
vogliamo ricordare c-lie al uostro fu perfino mosso l’appunto d i
essere la delizia dei mediocri, che vogliono apprendere IC leggi
cOu poca fatica (v. I'~\~IFI~~I-J~,~z~oNI, Isti/fdziotti, 3” ediz., p. 1 0 ) .
&In ci par strana. in veri& la pretesa cho un collice sia redatto
nou nrlla lingua che il diritto atlopcrn, ma, in lingua volgaro.
Se il diritto ha, 0 niuuo II:: dubita, uu contenuto suo proprio
tl’itlcc, ha pure, come ogni altra scienza, le sue cspressioui tecniche che servouo a significarle, e di queste deve necessariamento valorsi il legislatore. SO ogli n011 lo facesse, preferendo di
ricorrere al10 perifrasi ed ai sinonimi, certo meno limpido e
chiaro riuscirebbe? come sempre acca& in tal caso, il suo concetto. Di qui rlubbi e controversie nell’interpretazione del testo,
e CO’ dubbi e le controversie naturalmente le liti. Quando mai
IL SOCIALISMO NEL CODICE CIVILE
6j
ia poca precisione del linguaggio fu annoverata fra i requisiti
di una manifestazione qualunque del pensiero umano ? Se puh
essere uno dei ci)mpiti della fwk31za~ quello di v0lgarizxare il contenuto del codice, non i? ufficio del legislatore, crediamo, tli comp i l a r e m a n u a l i a d u s o delle pcrson0 digiune d’ogni nozione di
diritto.
*
**
Ma i codici attuali sono codici borghesi ; sono come la rocca
d’onde la borghesia odierna, posta al riparo d’ogni attacco, prepara 0 muove le offese contro IC classi non abbienti. Ecco la
massima accusa, staremmo per dire la suprema ingiuria che
contro questi codici si scaglia !
Con qual diritto c con quanto fondamento? Se i nostri avversarii sì fortemente si dolgono che nei nostri codici prevalga
il principio dell’individualismo, come possono sostenere che quelli
sieno borghesi? Sono forse individuo e borghesia una cosa sola,
0 non 6 questa piuttosto una delle classi sociali? Se sono individualisti, è chiaro,
non possono essere borghesi.
E se, per altra parte, li condannano perchQ troppo impregnati di romanesimo, con qual ragione li additano come una
crcaaiono della moderna borghesia? l,n nocict2~ romana :~ll’cpoca
i n cui s i h cost~ituito il suo tliritto aveva ws:~ g l i intcrosai, l o
cupidigie, conw rlicono, della horghcsia dei giorui nostri? Esiste
forse qualche punto di rassomiglianza fra questa c quella?
Affermano pure SALVIOLI e MENGER « che il nostro diritto
6 privato posa in gran parte sulla consuekldine, e questa 6 il
< risultato cli una vittoria ottenuta dai forti sopra i deboli b.
Ma di qual consueturlino intendono essi parlare? Non certo della
romana, qui almeno; non di quella vigente prima rlella fine
dell’ulzcien r@,~yinw; a qual altra consuetudine adunque poterono
inspirnrsi il codice napoleonico e quegli altri, il nostro ad es.,
che l’hanno imitato ?
La vcrit& F, che questi codici non sono punto horghesi, e noi
avversi ad ogni codice di clwe per ci0 appunto li lodiamo, che
non hanno, in luogo degli antichi, instituiti nuovi privilegi per
la classe rlominante Non i! sicuramente privilegio borghese la
uguaglianza civile guarentita ad ogni cittadino, qualunque sia il
suo stato e la sua credenza religiosa; non è privilegio borghese
5 C. Nani.
64
CESARE NA747
di lui. Perocchk questo 6 patrimonio di tutto un Popolo ; vive
e si svolge nella sua coscienza, nb i? cosa di 51 piccolo momento che possa abbandonarsi in balìa dei pochi o dei molti
incaricati di far le Icggi, aflinch8 110 dispOngano R loro arbitrio,
e se ne servano pei loro esperimenti. L’onnipotenza dc1 legislat,«re troppo amari frut,t.i ha lw0~lot.to nel passato pwchE sia savio
iuvocnrla al prewlte. St,n alla scienza di procurare il progresso
del tiiritto, tenendo dietro all’ evoluxioue clw lentamente essa
colupie, di cogliere ed elaborare i nuovi priucipii ed i nuovi istitut.i giuri&4 ; la lcgishixiwn ricovoutloli dalla sua mano li fissa
c o i s u o i precctt,i, quaudo ai:1 situo maturi , e li consucra c o l l e
sue sanzioni. 11 codice 6 cii) che son0 la grammatica ctl il diziOnario
rispetto alla lingua ; raccolte di ITgCJh c di vocaboli che sono
uell’uso, non tentativi audaci di crearne dei nuovi.
Il ccdice sociale, affermano, dovrebbe essere redatto in forma
popolare ed accessibile a tutti ; punto espressioni tecniche, punto
modi di dire che non sinuo alla mano di tutti. 1 codici attuali
invece, dice il 8hl,VIoI~, 4: sono involuti di formole scolastiche e
* tecuiche. pieni di sOttilitesi t e o r i c i h ; 0 l,‘l&Iwl.Ic~I, parlando
del nuovo progetto drl codice germanico ; * esso riclhle dagli
* strati sociali a cui si indirizza la pratica d’affari d’un avvocato,
Y la precisione di un
commerciante, 0 la cautela nell’uso clella
* p a r o l a che si arldireblro ad un clil~lornat~ico . . (Drr IYutwztrf,
1. cit., 1). 33). Noi wn ricwchclomt~ SO, dal lauto di vista tlolla
forni:t,, 1111 rigual giutlixict possn :Lpplicarsi :L tutti i priucil~ali COdici ora Vigenti, ni: si debba piuttosto far qualche distinzione
fra il codice napoleonico ad es. ed il codice austriaco. Neppure
vogliamo ricordare c-lie al uostro fu perfino mosso l’appunto d i
essere la delizia dei mediocri, che vogliono apprendere IC leggi
cOu poca fatica (v. I'~\~IFI~~I-J~,~z~oNI, Isti/fdziotti, 3” ediz., p. 1 0 ) .
&In ci par strana. in veri& la pretesa cho un collice sia redatto
nou nrlla lingua che il diritto atlopcrn, ma, in lingua volgaro.
Se il diritto ha, 0 niuuo II:: dubita, uu contenuto suo proprio
tl’itlcc, ha pure, come ogni altra scienza, le sue cspressioui tecniche che servouo a significarle, e di queste deve necessariamento valorsi il legislatore. SO ogli n011 lo facesse, preferendo di
ricorrere al10 perifrasi ed ai sinonimi, certo meno limpido e
chiaro riuscirebbe? come sempre acca& in tal caso, il suo concetto. Di qui rlubbi e controversie nell’interpretazione del testo,
e CO’ dubbi e le controversie naturalmente le liti. Quando mai
IL SOCIALISMO NEL CODICE CIVILE
6j
ia poca precisione del linguaggio fu annoverata fra i requisiti
di una manifestazione qualunque del pensiero umano ? Se puh
essere uno dei ci)mpiti della fwk31za~ quello di v0lgarizxare il contenuto del codice, non i? ufficio del legislatore, crediamo, tli comp i l a r e m a n u a l i a d u s o delle pcrson0 digiune d’ogni nozione di
diritto.
*
**
Ma i codici attuali sono codici borghesi ; sono come la rocca
d’onde la borghesia odierna, posta al riparo d’ogni attacco, prepara 0 muove le offese contro IC classi non abbienti. Ecco la
massima accusa, staremmo per dire la suprema ingiuria che
contro questi codici si scaglia !
Con qual diritto c con quanto fondamento? Se i nostri avversarii sì fortemente si dolgono che nei nostri codici prevalga
il principio dell’individualismo, come possono sostenere che quelli
sieno borghesi? Sono forse individuo e borghesia una cosa sola,
0 non 6 questa piuttosto una delle classi sociali? Se sono individualisti, è chiaro,
non possono essere borghesi.
E se, per altra parte, li condannano perchQ troppo impregnati di romanesimo, con qual ragione li additano come una
crcaaiono della moderna borghesia? l,n nocict2~ romana :~ll’cpoca
i n cui s i h cost~ituito il suo tliritto aveva ws:~ g l i intcrosai, l o
cupidigie, conw rlicono, della horghcsia dei giorui nostri? Esiste
forse qualche punto di rassomiglianza fra questa c quella?
Affermano pure SALVIOLI e MENGER « che il nostro diritto
6 privato posa in gran parte sulla consuekldine, e questa 6 il
< risultato cli una vittoria ottenuta dai forti sopra i deboli b.
Ma di qual consueturlino intendono essi parlare? Non certo della
romana, qui almeno; non di quella vigente prima rlella fine
dell’ulzcien r@,~yinw; a qual altra consuetudine adunque poterono
inspirnrsi il codice napoleonico e quegli altri, il nostro ad es.,
che l’hanno imitato ?
La vcrit& F, che questi codici non sono punto horghesi, e noi
avversi ad ogni codice di clwe per ci0 appunto li lodiamo, che
non hanno, in luogo degli antichi, instituiti nuovi privilegi per
la classe rlominante Non i! sicuramente privilegio borghese la
uguaglianza civile guarentita ad ogni cittadino, qualunque sia il
suo stato e la sua credenza religiosa; non è privilegio borghese
5 C. Nani.
66
CESARE
NANI
il principio dclln rcsponsabilitrl, civilo per qualunque att0 cont,rnrio al diritto che impera su tut,ti i cittadini. senza distinzione;
non la libera propriet& non il libero contratto, non In facilitb
di testare, non, infine la successiono sciolt,a d’ogni vincolo, colla
lxwitjh di diritto per gli credi Icgit.timi 11011:~ linea tliscondontalo.
Tutti qnesti non sono privilegi, 80110 la negazione, anzi, d’ogni
privilegio. Non per questo vie E salita in alto la borghesia,
nè per queste vie scesero in basso, come si pretende, le classi
lnvornti~ioi. 11 frnontcwx in qnan t.0 sussiste, deriva th. altro cause,
d i bcu diversa natura.
Qunnto sforzo tl’ingrg1m, qtiniit~n sott.igliwzn tl’argnrnentazioni
per parte dei nost’ri avversarii per scopriro, rimpiattati nei codici o nel progetto gcrrna.nico, quci privilegi ~110, guardando alla
superficie, certo non si scorgono!
Se In. legge regoln. cm minute disposizioni il diritto di proprie&, qnest’abl~on~la1~xa stessa di disposizioni. si dice o( mostra
K come le classi possidenti abbiano voluto rendero invuluerabile
d rii> che B la loro forza n. Mn lc c l a s s i Iavwntrici s o n o cssc
escluse dalla proprietà! La legge non tutela essa ugualmente i
grandi possessi del riccq 0 la piccOla proprieth, pur tosi preziosa al lavoratore che seppe migliorare la propria sorte ?
Se la legge non ammette la ricerca della paternith; se non
rrgnla conw si vorrc~hhc~ Ia coiidixionc tloi ligli naturali 1’ della d o n n a
wtlotl:k.. cii, nvvicnc. si dliwtl~. lwwlli! ai riwhi pkico di esimersi
tl:~lle conseguenze dei prOprii fallii e vogliono 1’impunitR il01 vizio.
l)i piti forse non si tlircbbc se nel uodicc penale &i fossero canwllat,e, pei borghesi, le dislmsizioni relativo ai reati contro il
brinn cost.ume. Di tali ei;n.gcrnzinni ia inutile occupnr(*i lu11gn1nent0,
poiclii~ in grnu p a r t o gi:l si corlfutnllo da sb. Il I’VLI) stcss0 l e
scgnnla nrllo swittn di 1\lEK1:as, n~vvertcmlo che q u e s t o a u t o r e
predilige le forti espressioni, e d:ì. prova di un’estrema parzialiti.
Nd10 stesso innocuo art,. 1622 tlol co11. civ. 1~1 vedo forse
il S~1.~101,1 una perfitl:~ trama ordita dai ricchi contro il povero
nltit,tnvnlob L’arlicolo veramente si limita R stabilire che < l’afqc fit,tn tlPl f o n d o r u s t i c o smzx tletmw~inazione tli t.empo si re< 1111 ta fatto pel tempo cl10 i: iiPccs~:irin. nflinch8 1’ affittuario
Q: raccolga tutti i frutti del fondo lOrat, P. Ma., egli Osserva
qui si favoriscono i fitti brevi, * cosicchl! ad ogni annata il pal
* drone ha facoltà, di crescere il fitto, il che non manca di fare
« quanclo const.ata i buoni frutti ottenuti dal lavoro altrui sulle
IL S8CIALISMO NEt CODICE C IVILE
51
tro l’usura - leggi, egli dice, che in fondo non giovano che
R proprietarii di fondi e di CIAO, ad impiegati ed ufficiali,
tutta gente che ha larghe rendite e stipendii -- vorrebbe che,
cogli stessi intenti, si rivedessero, in prb dei proletarii, le
norme che ora reggono i contratti di lavoro, di compra-vendita
e di affitto? Quanta sagacia e sottigliezza d’inda.gini non adoperarono teologi e canonisti per scrutare ogni maniera di contratti
0 trarne alla luce, per fpntn cercasse di nascondervisi, il mal
scino deh usrwfrricr prcrvi~us ! ( v . t r a g l i a l t r i Rcritti di FiNDEMANN sullo stesso argomonto, specialmente gli ~%ud&?rt +a (7~
~ond~~itiscl~ - kano~~istischen Wirfschaffs - wd Rrchtslchre, Berlin
1872-1803). E di quali triboli ed impedimonti non ha la teoria
canonica seminata la via al creditore, che pret,enda di conseguire
quanto per diritto gli è dovuto? (NA N I. Lrc teoria dell’id quod
intorest sotto f’influenan rlellrc legislazione e delle doftrk canoni&, in Arch. giur. XXI, fase. 3). Ma l’immane sforzo, per
quanto un cnmulo di speciali circostanze paresse favorirlo, non
approdb a notevoli risultati. La pratica resistette alla teoria: il
divieto delle usure potè produrre qua e la smisurati rialzi del
tasso degli interessi e persecuzioni contro gli usurai, non penetra& molto addentro nella vita economica e giuridica di quei
tempi ; si trovb il modo di restringerlo colle eccezioni, di eludnrlo coi sottorf~~gii ; il diritto commerriale, allora sorto, gli si
ribelk apertamente, e, fatto adulto, di8 la mano al diritto civile per aiutarlo a liberarsi anch’esso dalle pastoie che si erano
volute imporre al credito (v, C~OLDSCHMIDT, op. cit., 38 edizione,
pp. 140-41. - LASTIG, Beitr<jge mr Gcschichte dm Handelsr.
in Zeitschrift f. d. ges. Hmdelsr. XXXIII (1878) p. 138 segg.
LATTE& It dir. conm. n e l l a legislas. stntut., M i l a n o 1 8 8 4 ,
p. 147 seg.).
L’esperienza del passato non giover& essa a preservarci dall’illusione che simili tentativi possano ottenwe il loro scopo ?
Ci6 che non riusoi al diritto canonico, quando piti alta, pih
vasta, pih incontrastata era l’autoritk della Chiesa, riuscirebbe
ai di nostri alla lcgislazio11e sociale? Noi non lo crediamo per
ragioni molto ovvie, ma che forse non furono abbastanza ripetute
per&& si ingenerasse in tutti la convinzione della verità loro.
G2
tt SCiClALlSMO NEL CODICE CIVILk
CESARE NANI
che fìn 1:I protestano di non ~01~ nrrivnrn. In vedono invece in
un nmhiente ben piti largo. che nnn Pia qnello tracciato dal codice rivile Se infatti la soluzione del problema consifjte nel fare
che la legge sollevi i deboli e deprima i potenti, è chiaro che
a rluesto compito non potranno sottrarsi gli altri codici. Forse
che anche questi, il codice di procedura civ. ad es., non sono
terreno attissimo a semimwvi favori e privilegi pei non abbienti?
Non basta sicuramente fermarsi al codice civile, se si vnol mutaw l’oric~ntnaionc tl~l d i r i t t o attnalo.
1 due autori perì) non si indugiano troppo su questo punto,
lirnitr~ntlo~i ad onurtcirkro alcuni priuoipii cl10 tlovr~ol~bcro cwcre
romc il germe delle futnro riforlne.
Noi ci asterremo qniudi tlall’esaminarli, aspettantlo che si cnnvertano in proposte pib concrete. D’altronde per quanto geniale
sia la causa che ~bw?EH e SALVIOLI sostengono9 tlovr& trascorrere,
crediamo, un non modico spazio di tmnpo prima che In si possa
considerar matura a decisione. Le nuove fedi che proclamano
principii diametralmente opposti alle convinzioni pih profondamM.e radicate negli animi , n o n posscmo Rperare ni3 troppo rapicle, ni3 troppe n u m e r o s e converQoni. Percib quando i riforma
tori sentenziano, ad. es., che la massima che ognuno si presume
conoscere il diritto, B un% ridicola finzione che non ha ragione
il*cssorP. si swtiranwr forw rispl~utlorn 1l:l.i piil : hm ntn, III~ tolta
di lwmo 1% nmsim s:w:lnno mnlsicitri i
0
d i r i t t i tli t,utt.i, ricclli
pwnri che siwo; 0, como altri tliwe, * divor,h impossibile l’amministraziono dellt+ giustizia B . (~‘LwNd’l’O, Rh. it. S C. gìuridickr,
XXI, p. 27). Il MENRER stewo pare che lo riconosca, perchb infine si accontenterebbe che i giudici desiero gratuit,amente a tutti
lezioni di diritto. - Se proclamrtno che l’ermeneutica legale d’oggitll è sbagliata, che bisogna sopratutto rinunciare all’analogia
nell’interpretazione della legge, vi sarA pih d’uno, certo, che osserverii loro: Poichi! vi sono lacune nella logge, cou qual altro
mezzo si cercherà. di colmarle? Vorrebbesi forse sostituire all’anrt_
logia il prudente arbitrio del giudice? Ma non sarà questo, evidentcnwntc. il modo che meglio ci assicuri contro ogni pericolo
d i prb:rlit:i riell’:ì.p~~lic:lxiono clclln logge. i$ il pih i d o n e o nd
evitare l’inconveniente che lo stcszo S,~cvrocr deplora, che cio&,
a nei res~mnsi delle Corti ve ne alhia per tutti i gusti B . - Se infine domandano che pei non abbienti si introclocano speciali mezzi
processuali, e che il giudice debba d’ufficio assumersi il patro-
6'9
* sue terre. Nel fitto il valore delle terre cresce a tutto bene* fkio del proprietario che non contribuisce all’aumento, ma ne
a compensa l’affittai010 coll’aumentare le rate del fitto ad ogni
* rinnovazione del contratto, facendogli quindi pagare una seu conda volta ci0 che Bgli ha prodotto colle proprie fatiche W.
k troppo owio il rispondere che queste considerazioni, giustissime in sè, non si attagliano al caso ; poichè la legge null’altro ha fatto che interpretare il silenzio dei contramlti , nel
modo certo pih conforme alla loro presunta volont8 ed alla natura
del contratto. Del resto essa, ni: qui nh altrove, impone termini
brevi, lasciando atnpiu libort:l agli int,creas:l.ti di fkxarli quali loro
meglio convengano. Anzi, si potrebbe congetturare cha il nostro
codice voglia favorire gli affitti piuttosto lunghi, da cii, che li
rende pih facili, considerandoli come semplici atti di ammiuistrazionc, se anche la loro durata si estenda ad un novennio.
Che rimane dunque di quell’accusa capitale mossa ai nostri
codici, che siano borgbesi ‘1 Nulla dimostra che tali sieuo ; essi
non contengono privilegi per la borghesia pih che per l’aristocrazia, e per& appunto noi siamo in diritto di chiedere che non
se ne vogliano introdurre per le classi lavoratrici. « Nous n’avons
* pas supprimé (nota molto bene il &~ASSON, i'ifdm. cit., p. 894)
* & la h du si8cle dernier les privikges de la noblesse pour
Q 1~ remplacer cent ans plus tard par ceua de la classe nuvrière.
u Il n’y a plus de clussce, ni dc p r i v i l b g e s , ni on bas ni en
a haat d o 1’Echcllo socialo B.
uicmmo permn5o cne I inaiiizzo seguito ual nvoulv vvUxvW poich8 a questo d’ora innanzi ed alla nostra legislazione si riferiranno le poche osservazioni che ancora ci restano a fare - i!
buono e che niun serio motivo ci consiglia ad abbandonarlo. Ma
non diciamo per0 che il codice stesso sia ottimo, e che nou possa
su parecchi punti essere migliorato. Le critiche degli avversarii,
l’abbiamo nmmcsso fin da principio, hanno pure una parte di
vero e nelle loro dottrine non tutto, crediamo, B da respingere.
Niuna meraviglia che il nostro codice civile sia riuscito alquanto imperfetto se si ponga mente che la compilazione - opera
cos1 ardua ! - ne fu piuttosto affrettata, e che gli è m a n c a t a
6’ C. Nani.
CESARE NANI
IL SOCIAL1SPO NEL CODICE clVIr,E
q u a s i del t~utto In. base di una larga o profonda oinlmraziono
scientifica, frutto di una giurisprudenza vcrnmente nazionale. Molti
suoi difetti furono gih messi in rilievo dai nostri pi8 cbiari civilisti, cd nlcuni fra quelli segnalati dai fautori del codice ROcixle possono p:wert? veramonto tali, anche a chi non ne divida
il punt~o di vista troppo esclusivo.
Non possiamo tacere, ad es., che l’esame del codice civile,
per non dire della partizione e della distribuzione delle materie
che 11n volnto nddtnrc. c i p r o d u c e , i n ~pdchc punto, questa
sitìSgOl:lrc! ilnprcssionc~, che esso s i a pii] vccubio di qmwto C roxlIIIIWIV. NC iI cculiw civilla soltIniito, ton anche altri codici piir
rcwllti, e cbc yr pxrtc drl l+latoro furono oggetto di ben $1
1llllg1Ic I'III'C. Vogliniuo ncwnnnro 131 wtliw pwalo ; mn l o stoaso
potrcbbr nnchc dirsi &1 codice di comn~erc~io. Ilanno tutti questi
cotlici una tn.l quale a n a l o g i a con certi fornwlarii notarili, tlal
3lrdio Evo in poi, dow frammezzo ul dirii.to vigente si II~RG~II~Ic
cp 0 IA, in qedche clzwd~, alcunchè del diritto d’altri tempi,
che ia oramai morto. Forse la cosa nasce da che nel compilarli
pii1 si sogliono consultare i vecchi trattati scientifici o le leggi
anteriori che non il gran libro, alquanto più difficile a leggersi,
della vita.
Per cii) che riguarda più specialmente il codice civile non si
tlirrl~lw forse ~1~3 rwo sia- cm:ura,to in nn’ epoca i n c u i tutta 0
quasi I n riwlwxx:l wnsist:1 wll:~. prqwiet,:l inud)ili:wo? I’uO appurii. tlrgno di scusx il cotlico napoleonico 80 i+ p a r t i t o d a t a l
cwwrtto : nwio nssni lo h il nostro. poichì? troppo h manifesta la
grande trasformazione economica che d’allora in poi si B compiuta. Come il codice di procedura civilc molto lontamente tien
dietro n.i progrossi dm continuamente si fanno noi mezzi di coniunicnxione ; come quello di conimorcio soltanto da ieri si b
accorto che tra i mezzi di trasporto vi sono anche lo ferrovie,
cosi il codice civilc sembra che non abbia ancora ben comprese
In immensa importanza che ha assunto ai di nostri la proprieta
mobiliare. Non solo non si è dato pensiero di distinguere bene
il sistrmn. della proprietà mobile da quella dell’ immobile, IIl&
quasi pwrrltlw cha Nello sue tlisposizioni a b b i a avo to di mira
qurst’nltimn principalmente, non dimentica ancora dc1 tutto dell’nntico adagio : < cilis 9nol>ili~9rr poswssio B. I l d u b b i o p u ò
nawre in più d’un caso; riguardo alle regole ad es., chc la nostra
legge stabilisce intorno alla forma ed agli effetti delle donazioni,
Vi sono istituti contomplatti dal codice nei qnali rln l u n g o
tempo oramai si i! spento ogni soffio di vita, e perci?) vi stanno
quasi residui di organismi che sopravvivono alle funzioni che in
origino orano dcstinnta x1.11 osorcitarr. Ciò si dica, ad cs., tlell’adozione, circa alla qua.10 già domandava il PRWERIJTTI: K i! essa
c una finzione conforme ai costumi odierni c degna tlnll’at,tena zione del legis!atore in guisa da formare ogrtto da un titolo
* do1 codicecivilo? B (Ilisc. cit.. p. 18). Per citare alla sfuggita
altri due esempi, poicbi! qui converrebbe, per intraprendere un
esamo I>flrticolarcRgiat,‘) , frugwc in tat,t.o il o:i.mpo tld codice ;
l a s e z i o n o cha quest:t4 tlwlicn n.i rliritti cl’nso r: (1 ‘:~,bitnainrw n o n
s t a a d attostare pii1 cha altxo lo studio ed il grawlc atriorc che
i giuristi moderni pongono ancora intorno nll;t teoria romana
della servita ? 0 quale st,rano effetto non fa clurll’art. 1 3 3 2 ,
in cui si determina il valore giuridico dello tncrho o taglie di
contrassegno - un omaggio anche questo reso al passato - in
un codice che per qnrste ha dimenticato la corrispondenza telegrafica, anzi nicntemcno che l’epistolaro, onde il IIIIOVO codice di
commercio dovette supplire al suo silenzio !
Altri istituti meritano, senza dubbio, di essere ripresi in attento esame. L’autorizzazione maritale, così dimezzata com’è nella
nostra legge, ha essa fattIo buoka prova ? in una questione di
l i m i t i ha, sapnto il lngislatorr! mglinrc? il ginsto p u n t o di mezzo?
Ila ricww. dnlln lw,twriitd, In, condiziono tlclla ~~OIIII:I~ sc:rlr~t,~a c.
dei figli nati fuori di matrimonio sono gravi prtd~lcrni che opport.nnatamentc l ’ o n . (1 IANTTIWO ha col snn tliwgw~ di logge s e gnalato all’osame del I’arlamento. Appena E d’uopo accennare
il divorzio, intorno a cui si sono riaccese le disputo o che die
argomento, esso pure, ad un progetto d’iniziativa parlamentare ;
nonche la qucstinne rclstSiva s.gli effetti della trascrizione, intorno
a cui sicuramente IR nostra leggo non ha detto ancora la sua
ultima parola.
68
65-I
***
Ma nel codice italiano non solo vi hanno errori da cnrreggora, esistono pure delle gravi lacune da colmare. l?rx queste
non esitiamo ad indicare, principale fra tutte, qnella che riguarda
il contratto di lavoro. Colpisce già a primo katto la povert8,
CESARE NANI
IL SOCIAL1SPO NEL CODICE clVIr,E
q u a s i del t~utto In. base di una larga o profonda oinlmraziono
scientifica, frutto di una giurisprudenza vcrnmente nazionale. Molti
suoi difetti furono gih messi in rilievo dai nostri pi8 cbiari civilisti, cd nlcuni fra quelli segnalati dai fautori del codice ROcixle possono p:wert? veramonto tali, anche a chi non ne divida
il punt~o di vista troppo esclusivo.
Non possiamo tacere, ad es., che l’esame del codice civile,
per non dire della partizione e della distribuzione delle materie
che 11n volnto nddtnrc. c i p r o d u c e , i n ~pdchc punto, questa
sitìSgOl:lrc! ilnprcssionc~, che esso s i a pii] vccubio di qmwto C roxlIIIIWIV. NC iI cculiw civilla soltIniito, ton anche altri codici piir
rcwllti, e cbc yr pxrtc drl l+latoro furono oggetto di ben $1
1llllg1Ic I'III'C. Vogliniuo ncwnnnro 131 wtliw pwalo ; mn l o stoaso
potrcbbr nnchc dirsi &1 codice di comn~erc~io. Ilanno tutti questi
cotlici una tn.l quale a n a l o g i a con certi fornwlarii notarili, tlal
3lrdio Evo in poi, dow frammezzo ul dirii.to vigente si II~RG~II~Ic
cp 0 IA, in qedche clzwd~, alcunchè del diritto d’altri tempi,
che ia oramai morto. Forse la cosa nasce da che nel compilarli
pii1 si sogliono consultare i vecchi trattati scientifici o le leggi
anteriori che non il gran libro, alquanto più difficile a leggersi,
della vita.
Per cii) che riguarda più specialmente il codice civile non si
tlirrl~lw forse ~1~3 rwo sia- cm:ura,to in nn’ epoca i n c u i tutta 0
quasi I n riwlwxx:l wnsist:1 wll:~. prqwiet,:l inud)ili:wo? I’uO appurii. tlrgno di scusx il cotlico napoleonico 80 i+ p a r t i t o d a t a l
cwwrtto : nwio nssni lo h il nostro. poichì? troppo h manifesta la
grande trasformazione economica che d’allora in poi si B compiuta. Come il codice di procedura civilc molto lontamente tien
dietro n.i progrossi dm continuamente si fanno noi mezzi di coniunicnxione ; come quello di conimorcio soltanto da ieri si b
accorto che tra i mezzi di trasporto vi sono anche lo ferrovie,
cosi il codice civilc sembra che non abbia ancora ben comprese
In immensa importanza che ha assunto ai di nostri la proprieta
mobiliare. Non solo non si è dato pensiero di distinguere bene
il sistrmn. della proprietà mobile da quella dell’ immobile, IIl&
quasi pwrrltlw cha Nello sue tlisposizioni a b b i a avo to di mira
qurst’nltimn principalmente, non dimentica ancora dc1 tutto dell’nntico adagio : < cilis 9nol>ili~9rr poswssio B. I l d u b b i o p u ò
nawre in più d’un caso; riguardo alle regole ad es., chc la nostra
legge stabilisce intorno alla forma ed agli effetti delle donazioni,
Vi sono istituti contomplatti dal codice nei qnali rln l u n g o
tempo oramai si i! spento ogni soffio di vita, e perci?) vi stanno
quasi residui di organismi che sopravvivono alle funzioni che in
origino orano dcstinnta x1.11 osorcitarr. Ciò si dica, ad cs., tlell’adozione, circa alla qua.10 già domandava il PRWERIJTTI: K i! essa
c una finzione conforme ai costumi odierni c degna tlnll’at,tena zione del legis!atore in guisa da formare ogrtto da un titolo
* do1 codicecivilo? B (Ilisc. cit.. p. 18). Per citare alla sfuggita
altri due esempi, poicbi! qui converrebbe, per intraprendere un
esamo I>flrticolarcRgiat,‘) , frugwc in tat,t.o il o:i.mpo tld codice ;
l a s e z i o n o cha quest:t4 tlwlicn n.i rliritti cl’nso r: (1 ‘:~,bitnainrw n o n
s t a a d attostare pii1 cha altxo lo studio ed il grawlc atriorc che
i giuristi moderni pongono ancora intorno nll;t teoria romana
della servita ? 0 quale st,rano effetto non fa clurll’art. 1 3 3 2 ,
in cui si determina il valore giuridico dello tncrho o taglie di
contrassegno - un omaggio anche questo reso al passato - in
un codice che per qnrste ha dimenticato la corrispondenza telegrafica, anzi nicntemcno che l’epistolaro, onde il IIIIOVO codice di
commercio dovette supplire al suo silenzio !
Altri istituti meritano, senza dubbio, di essere ripresi in attento esame. L’autorizzazione maritale, così dimezzata com’è nella
nostra legge, ha essa fattIo buoka prova ? in una questione di
l i m i t i ha, sapnto il lngislatorr! mglinrc? il ginsto p u n t o di mezzo?
Ila ricww. dnlln lw,twriitd, In, condiziono tlclla ~~OIIII:I~ sc:rlr~t,~a c.
dei figli nati fuori di matrimonio sono gravi prtd~lcrni che opport.nnatamentc l ’ o n . (1 IANTTIWO ha col snn tliwgw~ di logge s e gnalato all’osame del I’arlamento. Appena E d’uopo accennare
il divorzio, intorno a cui si sono riaccese le disputo o che die
argomento, esso pure, ad un progetto d’iniziativa parlamentare ;
nonche la qucstinne rclstSiva s.gli effetti della trascrizione, intorno
a cui sicuramente IR nostra leggo non ha detto ancora la sua
ultima parola.
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65-I
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Ma nel codice italiano non solo vi hanno errori da cnrreggora, esistono pure delle gravi lacune da colmare. l?rx queste
non esitiamo ad indicare, principale fra tutte, qnella che riguarda
il contratto di lavoro. Colpisce già a primo katto la povert8,
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CESARE NANJ
IL SOCJAJ.lSMO NEL CODICE CIVILE
drlle dispnsizioni che gli sono consacrate dal codice, povertll che
singolarmrutn cnnt,rasta c o l l a ricchnxzn fnrfio rsubnrantn d o g l i
articoli relativi, non diremo ad alcuno dei contratti d’uso pih
frqueuto come la compra-vendita, ma a tali chn snno piuttosto rari
nella prat,ir.a. quale la soccida. PoichA, in sostanza, di disposizioni
che esclusivamente si riferiscano R quel cnntratt,o non troviamo che
y~lla dell’art. 1628, per cui è vietata a chicchessia di obbligare, altriment’i che a tempo, la propria opera all’alt.rui servizio
- una disposizione poco meno che triviale osserva a ragione il
GLnssnN. - poco monn chn inntilc. n.ggiunginmn
noi, bastando al
bisngnn il principio stabilit,n dall’art. 12 delle dinp. prcl. al
nnst,rn codice civile. Dol resto nh dei mnmnnti essenziali di questo
cnntratt.o di lavorn, ni! dogli obblighi reciprnci chc esso crea fra
conduttore e locatore, nB dei suoi effetti peculiari, nulla affatto;
come se in qnefdtn argomento, che C pure di capitale inipnrt,anza,
dovesse il legislatore completamente disinteressarsi. Non staremo
qui a ripetere le crit,iche rhe contro il silenzio osservato dai
nostri rodici 8n qnesto punto sollevano gli scrittori le cui dottrine abbiamo esatninat,e; ci basti il dire che in gran parte le
riteniamo fondate. Not,evoli ci sembrano pih specialmente le prnposte formulate dal GLASSON, con molta equit8 e temperanza di
vanta un’amara ironia, c! sotto il suo pretesto il pih debole
dovr& veramente subire la leggo dc1 piti fnrto. Dov’ed una somma
necessità, abbiamo già, detto, quivi k legittimo l’intervento dello
Stato. Qui la somma nccessit:i csistc, a nostro a v v i s o . Noi che
altra volta vigorosamente sostenemmo la teoria che al monopolio
di fatto che esercitano lo forrovie dovesse Opporsi il freno di
norme inviolabili circa alla loro respOnsabi\ità. non potremmo,
in questo argomento, ribellarci alla nostra teoria e propugnare,
poich8 le ragioni sono le stesse, un diverso sistema !
CritkXiO.
Sopra 1~1 sol punto sostanziale ci permettiamo di dissentire
dnll’illuntro giuroconsi~1 tn francnsn. Egli, l’nhhixmn v e d u t o , vorrcbbo che la legge. pur regolando gli effetti del contratto di
lavoro, si nstoncase dal dare carAore impnrativn allo sue norme,
abbandnnaudole iu hl modo alle libere stipulaxioni dei privati.
Ora, noi temiamo fortemente che, so cnsl avvenisse, la legge fallirebbe in mo1t.i c,asi al fmo scopo. Certo non vorremmo amoggett,atn tut.t.0 questo cnntrattn ad una disciplina troppo fcrrca,
ne che la legge mirasse a preveder tutto e rrgnk tutto con
norme imprescindibili. Respingiamo anche qui una tntela esagerata per parte dello Stato, dannosa a tutti, utile a n e s s u n o .
Bla r.redinmn d’altra parte necessario che t.aluna delle disposizioni delln legge, quelle in ispecie a cui sono strettamente legati
1 pii1 swri iutcressi tlcgli opwxi , siario dichiarato intnngihili.
Senza voler eccedere nel pessimismo ognuno agevolment,e intende
che in certo rvenienze l’operaio pud trovak realmente in balla
di nn imprenrlit,ore poco ncrupolnsn e poco nmano. In tal caso,
fosse pur questa nna rara eccezione, la liberti contrattuale di-
x**
Nb sta tutto qui cib che può farsi per le classi lavoratrici.
In altri paesi tra i pih civili d’Europa da molti anni si va elaborando in loro favore un COmplO8SO di leggi, che ha preso il
nome di legislazione sociale. Anche presso di noi l’impresa B
avviata, e va proseguendosi lentamente, in mezzo ad infinite difficolt8. Certo il compito * k grave e vasto, proporzionato (scrive
« egregiamente lo SCHUPFER, La qrcestiow socinle, Roma, 1882,
< p. 39) alla gravitil e vastitil del problema che ci sta sopra,
+Z ed B tanto pih grave che B difficile di conservare il giusto
« mezzo *.
Noi aderiamo, in maRRima, al concottn della logislazinne RO ciale. Riservato il codice civilo al suo naturalc ufficio, ci pare
o p p o r t u n o c h e fli ascogitinn provvedimenti atti a sollevare, in
quanto sono vere e reali, le miserie delle classi lavoratrici ed
a metterle in grado di sostenere validamente la lotta per I’esistenza. Infatti lo svolgersi e l’espandersi, cnsl rapido cd immane,
della grande industria a cui assistiamo ai giorni nostri, coi suoi
eccessi di produzione, colla crisi frequenti , coi rischi inseparabili dell’uso delle macchine, ha reso precarie e paurose talvolta
le condizioni di alcune specialmente fra le classi operaie. Sono
pianti ed accenti di dolore e gemiti di feriti che risuonano dintorno a noi, nB lo Stato ~nò, senza venir meno ad un’alta sua
missione, rifiukar dc1 tntto il sOccorso che gli si chieda.
Ma il soccorso non deve convertirsi in tutela che awilisca
e spenga il sentimento dell’energia individualo; nh in nuovo fomite di odii fra i vari ceti sociali. l I mezzi di resistenza (osserva
l
giustamente il COGNETTI J)R MAUTIIS, Il sociolisn?o ne& Stuti
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CESARE NANJ
IL SOCJAJ.lSMO NEL CODICE CIVILE
drlle dispnsizioni che gli sono consacrate dal codice, povertll che
singolarmrutn cnnt,rasta c o l l a ricchnxzn fnrfio rsubnrantn d o g l i
articoli relativi, non diremo ad alcuno dei contratti d’uso pih
frqueuto come la compra-vendita, ma a tali chn snno piuttosto rari
nella prat,ir.a. quale la soccida. PoichA, in sostanza, di disposizioni
che esclusivamente si riferiscano R quel cnntratt,o non troviamo che
y~lla dell’art. 1628, per cui è vietata a chicchessia di obbligare, altriment’i che a tempo, la propria opera all’alt.rui servizio
- una disposizione poco meno che triviale osserva a ragione il
GLnssnN. - poco monn chn inntilc. n.ggiunginmn
noi, bastando al
bisngnn il principio stabilit,n dall’art. 12 delle dinp. prcl. al
nnst,rn codice civile. Dol resto nh dei mnmnnti essenziali di questo
cnntratt.o di lavorn, ni! dogli obblighi reciprnci chc esso crea fra
conduttore e locatore, nB dei suoi effetti peculiari, nulla affatto;
come se in qnefdtn argomento, che C pure di capitale inipnrt,anza,
dovesse il legislatore completamente disinteressarsi. Non staremo
qui a ripetere le crit,iche rhe contro il silenzio osservato dai
nostri rodici 8n qnesto punto sollevano gli scrittori le cui dottrine abbiamo esatninat,e; ci basti il dire che in gran parte le
riteniamo fondate. Not,evoli ci sembrano pih specialmente le prnposte formulate dal GLASSON, con molta equit8 e temperanza di
vanta un’amara ironia, c! sotto il suo pretesto il pih debole
dovr& veramente subire la leggo dc1 piti fnrto. Dov’ed una somma
necessità, abbiamo già, detto, quivi k legittimo l’intervento dello
Stato. Qui la somma nccessit:i csistc, a nostro a v v i s o . Noi che
altra volta vigorosamente sostenemmo la teoria che al monopolio
di fatto che esercitano lo forrovie dovesse Opporsi il freno di
norme inviolabili circa alla loro respOnsabi\ità. non potremmo,
in questo argomento, ribellarci alla nostra teoria e propugnare,
poich8 le ragioni sono le stesse, un diverso sistema !
CritkXiO.
Sopra 1~1 sol punto sostanziale ci permettiamo di dissentire
dnll’illuntro giuroconsi~1 tn francnsn. Egli, l’nhhixmn v e d u t o , vorrcbbo che la legge. pur regolando gli effetti del contratto di
lavoro, si nstoncase dal dare carAore impnrativn allo sue norme,
abbandnnaudole iu hl modo alle libere stipulaxioni dei privati.
Ora, noi temiamo fortemente che, so cnsl avvenisse, la legge fallirebbe in mo1t.i c,asi al fmo scopo. Certo non vorremmo amoggett,atn tut.t.0 questo cnntrattn ad una disciplina troppo fcrrca,
ne che la legge mirasse a preveder tutto e rrgnk tutto con
norme imprescindibili. Respingiamo anche qui una tntela esagerata per parte dello Stato, dannosa a tutti, utile a n e s s u n o .
Bla r.redinmn d’altra parte necessario che t.aluna delle disposizioni delln legge, quelle in ispecie a cui sono strettamente legati
1 pii1 swri iutcressi tlcgli opwxi , siario dichiarato intnngihili.
Senza voler eccedere nel pessimismo ognuno agevolment,e intende
che in certo rvenienze l’operaio pud trovak realmente in balla
di nn imprenrlit,ore poco ncrupolnsn e poco nmano. In tal caso,
fosse pur questa nna rara eccezione, la liberti contrattuale di-
x**
Nb sta tutto qui cib che può farsi per le classi lavoratrici.
In altri paesi tra i pih civili d’Europa da molti anni si va elaborando in loro favore un COmplO8SO di leggi, che ha preso il
nome di legislazione sociale. Anche presso di noi l’impresa B
avviata, e va proseguendosi lentamente, in mezzo ad infinite difficolt8. Certo il compito * k grave e vasto, proporzionato (scrive
« egregiamente lo SCHUPFER, La qrcestiow socinle, Roma, 1882,
< p. 39) alla gravitil e vastitil del problema che ci sta sopra,
+Z ed B tanto pih grave che B difficile di conservare il giusto
« mezzo *.
Noi aderiamo, in maRRima, al concottn della logislazinne RO ciale. Riservato il codice civilo al suo naturalc ufficio, ci pare
o p p o r t u n o c h e fli ascogitinn provvedimenti atti a sollevare, in
quanto sono vere e reali, le miserie delle classi lavoratrici ed
a metterle in grado di sostenere validamente la lotta per I’esistenza. Infatti lo svolgersi e l’espandersi, cnsl rapido cd immane,
della grande industria a cui assistiamo ai giorni nostri, coi suoi
eccessi di produzione, colla crisi frequenti , coi rischi inseparabili dell’uso delle macchine, ha reso precarie e paurose talvolta
le condizioni di alcune specialmente fra le classi operaie. Sono
pianti ed accenti di dolore e gemiti di feriti che risuonano dintorno a noi, nB lo Stato ~nò, senza venir meno ad un’alta sua
missione, rifiukar dc1 tntto il sOccorso che gli si chieda.
Ma il soccorso non deve convertirsi in tutela che awilisca
e spenga il sentimento dell’energia individualo; nh in nuovo fomite di odii fra i vari ceti sociali. l I mezzi di resistenza (osserva
l
giustamente il COGNETTI J)R MAUTIIS, Il sociolisn?o ne& Stuti
Yd
CESARE NANI
IL SOCIALISMO NRL CODICE CIVILE
a Uttifi ~‘Awrri~n, Torino, 1891, p. 288) gli operai 1,‘hanno
* iiell’associn.zio1i(~, nclln previdenza, nel risparmio, nell’assistenza
* bene organizzata, e lo Stato lia il dovere di ravvalorare qncsti
l mezzi.
* I’ercih non dobbono essere criteri assoluti, ma criteri
relativi d’opportunità. qnelli che debbono determinare la misura
dell’aiuto da concedersi dallo Stato; pih poderoso oggi, meno
attivo domani, SC meno incalzi la necessit&. VerrB poi il giorno
- e quanto prima tanto meglio - in cui potrà cessare dei tutto
0 quasi ; nllor~unntlo le classi lavorat,rici avranno saputo procwcinsai 11w3. uligliorr c piil cllicncn difesa d e i proprii intcrcssi,
pnltantlo a cotnpimolt,o quclln savia organizzazione a baso pnraninnto naononiicn,. wn gi:l :L basn d i 10th di olnwo 0 d i p a r t i t i polit,ici, d i c u i ora non vo(liam0 che i primi sogni.
Egli B per qnesti motivi appnnto che i provvedimenti sociali
dehbono rimnnrro nll’infnori dplla ccrcbia del codice civile, d o v e
si esplica il diritto dell’individuo. ICssi entrano invece nella sfera
del dirittn pnbblico, P se quello ha carnttnro di stabilita., qnesti
sono invece per natnra loro prowisorii. Non piare al (+IEI~KK In distinzione fra leggo sociale e codice, che pure ha radice nella loro diversa indole. Tuttavia non 6 questo un fenomeno nuovo nella storia
del diritto. Anche nell’antico diritto germanico accanto alla legge
popolare eterna, in teoria, come il popolo che le diede la vita,
esiste il capitolare regio. espressione di una volonta, contingente.
La logislazinne sncinlr~ tlovr8 fondarsi sopra un paziento od
accurato studi« dni bisogni pecnliari delle nostre classi lavoratrici,
non consistere in una servilo imitazione di leggi straniore, SO
noli risulti clic qnci bisngni siono proxso di noi ugnalmonto a c u t i
che altrove? ed identiche le condizioni delle industrie. Ma sopratntto conviene che essa si inspiri ad nn elovatn id&3 di giust,izin. e d’intereqse collettivo. Non le sarebbe lecito, per raggiungere
lo scopo, di conculcare alcuno di qnei principii fondamentali che
il diritto tiene come sacri, e far cbo il bcncficio recato ad una
classe diventi offesa immeritata per un’altra. Bene ci ammonisce
il VI~AKI: w La giustizia aa& sempre ingiustizia o adoperata a danno
a del ricco o dell’imprenditore, o adoperata a danno del povero
< o drll’opcraio. (&z /c!~is/nz. socide, M i l a n o , 1886, p. 39).
Solo a queste condizioni la legislazione sociale potrà cnntribuire ad attennare i mali che si lamentano. Attenuarli, si avverta,
non estirparli del tutto, ne tanto meno risolvera, come alcuno
ConEda, quella a cui si 0 convenuto di clar il nome di questione
sociale. Questa non si risolve (l’ira osservato anche il CAIRONI,
sociologio F n;r. Ci?>., 1~. 11) colla modificazione di pochi o
molti articoli del codice civile, e neppure con tut,t« un insieme
di leggi, per qnanto sieno ottimo in SE. Limitata 1! la potenza
della legge, assai più cha non si creda ; essa non 6 che una
delle forze che come le idee morali, la religione, ecc., agiscono
sull’organismo sociale. X la questione è di quelle che si ribellano
ad ogni soluzione radicale. È determinata dnll’ordinamento economico, senza dubbio, ma i suoi germi sono riposti nella stessa
natura dell’uomo, nelle sue tendenze, nei desiderii volti più in
alto sempre, nelle cupidigie insaziabili. PerciO è antica oramai ;
si i! affacciata minacciosa in tntti i periodi storici, quando SOttO
una forma, quando sotto nn’alt,ra o pescrB fata1mcnt.c~ piti grave
sulle generazioni avvenire. Si illutlerchl~e a partito chi credesse
di aver scoperto il segreta per scioglierla definitivamente, come
si illusero gli alchimisti di aver trovata la pietra filosofale; come
si illuderebbe il medico che pensasno di aver inventato il rimedio
che sani ogni morbo, c preservi i corpi da ogni malanno.
72
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‘, .
Yd
CESARE NANI
IL SOCIALISMO NRL CODICE CIVILE
a Uttifi ~‘Awrri~n, Torino, 1891, p. 288) gli operai 1,‘hanno
* iiell’associn.zio1i(~, nclln previdenza, nel risparmio, nell’assistenza
* bene organizzata, e lo Stato lia il dovere di ravvalorare qncsti
l mezzi.
* I’ercih non dobbono essere criteri assoluti, ma criteri
relativi d’opportunità. qnelli che debbono determinare la misura
dell’aiuto da concedersi dallo Stato; pih poderoso oggi, meno
attivo domani, SC meno incalzi la necessit&. VerrB poi il giorno
- e quanto prima tanto meglio - in cui potrà cessare dei tutto
0 quasi ; nllor~unntlo le classi lavorat,rici avranno saputo procwcinsai 11w3. uligliorr c piil cllicncn difesa d e i proprii intcrcssi,
pnltantlo a cotnpimolt,o quclln savia organizzazione a baso pnraninnto naononiicn,. wn gi:l :L basn d i 10th di olnwo 0 d i p a r t i t i polit,ici, d i c u i ora non vo(liam0 che i primi sogni.
Egli B per qnesti motivi appnnto che i provvedimenti sociali
dehbono rimnnrro nll’infnori dplla ccrcbia del codice civile, d o v e
si esplica il diritto dell’individuo. ICssi entrano invece nella sfera
del dirittn pnbblico, P se quello ha carnttnro di stabilita., qnesti
sono invece per natnra loro prowisorii. Non piare al (+IEI~KK In distinzione fra leggo sociale e codice, che pure ha radice nella loro diversa indole. Tuttavia non 6 questo un fenomeno nuovo nella storia
del diritto. Anche nell’antico diritto germanico accanto alla legge
popolare eterna, in teoria, come il popolo che le diede la vita,
esiste il capitolare regio. espressione di una volonta, contingente.
La logislazinne sncinlr~ tlovr8 fondarsi sopra un paziento od
accurato studi« dni bisogni pecnliari delle nostre classi lavoratrici,
non consistere in una servilo imitazione di leggi straniore, SO
noli risulti clic qnci bisngni siono proxso di noi ugnalmonto a c u t i
che altrove? ed identiche le condizioni delle industrie. Ma sopratntto conviene che essa si inspiri ad nn elovatn id&3 di giust,izin. e d’intereqse collettivo. Non le sarebbe lecito, per raggiungere
lo scopo, di conculcare alcuno di qnei principii fondamentali che
il diritto tiene come sacri, e far cbo il bcncficio recato ad una
classe diventi offesa immeritata per un’altra. Bene ci ammonisce
il VI~AKI: w La giustizia aa& sempre ingiustizia o adoperata a danno
a del ricco o dell’imprenditore, o adoperata a danno del povero
< o drll’opcraio. (&z /c!~is/nz. socide, M i l a n o , 1886, p. 39).
Solo a queste condizioni la legislazione sociale potrà cnntribuire ad attennare i mali che si lamentano. Attenuarli, si avverta,
non estirparli del tutto, ne tanto meno risolvera, come alcuno
ConEda, quella a cui si 0 convenuto di clar il nome di questione
sociale. Questa non si risolve (l’ira osservato anche il CAIRONI,
sociologio F n;r. Ci?>., 1~. 11) colla modificazione di pochi o
molti articoli del codice civile, e neppure con tut,t« un insieme
di leggi, per qnanto sieno ottimo in SE. Limitata 1! la potenza
della legge, assai più cha non si creda ; essa non 6 che una
delle forze che come le idee morali, la religione, ecc., agiscono
sull’organismo sociale. X la questione è di quelle che si ribellano
ad ogni soluzione radicale. È determinata dnll’ordinamento economico, senza dubbio, ma i suoi germi sono riposti nella stessa
natura dell’uomo, nelle sue tendenze, nei desiderii volti più in
alto sempre, nelle cupidigie insaziabili. PerciO è antica oramai ;
si i! affacciata minacciosa in tntti i periodi storici, quando SOttO
una forma, quando sotto nn’alt,ra o pescrB fata1mcnt.c~ piti grave
sulle generazioni avvenire. Si illutlerchl~e a partito chi credesse
di aver scoperto il segreta per scioglierla definitivamente, come
si illusero gli alchimisti di aver trovata la pietra filosofale; come
si illuderebbe il medico che pensasno di aver inventato il rimedio
che sani ogni morbo, c preservi i corpi da ogni malanno.
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