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ATTI
ISPEZIONE
Art. 192 C.D.S.
ISPEZIONE DEL VEICOLO EX ART 192 C.D.S.
Norme di
riferimento
art. 192
Organo procedente
Documentazione
Garanzie di difesa
Utilizzabilità
Ufficiali e Agenti di
P.G./P.S.
Non prevista
Non previste
--
Nel caso di un controllo generico di un veicolo stradale, nell’ambito dell’attività generale di polizia di
sicurezza e prevenzione, in caso di verbalizzazione di sanzioni amministrative, ma anche nel corso di rilievi a
seguito di incidente stradale, è possibile per l’operatore di polizia stradale dover procedere all’ispezione del
veicolo con la finalità di “verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento
del veicolo medesimo” (art. 192, comma 3, C.d.S.).
Ciò detto è necessario precisare che l’ispezione del veicolo nulla ha a che vedere con i mezzi di ricerca della
prova disciplinati dal vigente codice di procedura penale, e/o dalla legislazione speciale in materia di ordine
e sicurezza pubblica.
Sebbene l’ispezione del veicolo assurga a rango di attività squisitamente amministrativa, è sempre bene che
l’operatore di polizia stradale agisca con intelligenza, tatto ed educazione, evitando nel modo più assoluto
eventuali fraintendimenti con l’utenza e, laddove ravvisi la necessità di verificare le caratteristiche del veicolo
oggetto di controllo, deve tenere ben a mente che nell’ambito di dette operazioni egli NON ha la possibilità di
agire sul bagaglio del conducente o degli eventuali trasportati, ma solo ed esclusivamente sulla generalità
delle componenti che costituiscono il veicolo.
Ricorda che da una buona attività d’ispezione del veicolo, da rapportare al corretto controllo della carta di
circolazione, è possibile giungere all’individuazione di veicoli che sono stati oggetto di furto e conseguente
riciclaggio!
Art. 192 - Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali
spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale
distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel
comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai
sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e
all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva
e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la
propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di
fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini
dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare,
senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con
idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e di grazia e
giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal
personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del
convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 335,00.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.324,00 a euro 5.302,00.
Legge 689/81 Modifiche al sistema penale – Art. 13 Atti di accertamento.
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di
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rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata
dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli
elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del
pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del
primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura
penale.
È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.
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COSA FARE COME FARE
Competenza dell'atto:
9 Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria/Pubblica Sicurezza;
Finalità:
9 Al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo
medesimo;
9 Ovviamente, l’ispezione interna del veicolo (cioè quella inerente l’abitacolo o la bauliera) dovrà essere
sempre giustificata dall’esigenza di verificare l’efficienza di tali dispositivi (ad esempio, la presenza e la
funzionalità delle cinture di sicurezza,…) o la presenza dei medesimi (ad esempio, il c.d. “triangolo”);
Diritto di difesa:
9 La presenza del difensore non è prevista; il difensore può assistere all'atto, ma senza alcuna possibilità
di intervento nello stesso;
Adempimenti della P.G.:
9 Informare SEMPRE la centrale operativa comunicando la posizione;
9 interrogare alla banca dati S.D.I. il nominativo del conducente/proprietario e degli eventuali occupanti
“Archivio COPE”;
9 interrogare alla banca dati S.D.I. numero di targa, numero di telaio e numero di stampato della carta di
circolazione;
9 l’ispezione del veicolo su strada deve essere esperita da un solo operatore alla presenza del
conducente/proprietario, mentre il restante personale offre copertura;
9 durante l’ispezione consigliamo di evitare di aprire direttamente vani porta oggetti ed eventuali
cassettiere, chiedendo al conducente/proprietario di effettuare lui stesso tale operazione (in alcuni casi si
sono verificate situazioni piuttosto imbarazzanti!);
9 non è consentito agire sul bagaglio del conducente/proprietario e/o degli eventuali trasportati;
9 è assolutamente necessario evitare di produrre danni al veicolo in fase di controllo;
9 è assolutamente necessario controllare l’ubicazione e la natura della sequenza identificativa del numero
di telaio;
9 è assolutamente necessario controllare l’ubicazione e la natura della targhetta identificativa ed il suo
contenuto;
9 la verifica della sequenza identificativa del numero di telaio deve essere effettuata avendo a portata di
mano la carta di circolazione;
9 nel caso in cui non si riesca a trovare immediatamente il numero di telaio e la targhetta identificativa,
ricordiamo che sono disponibili alcune banche dati tra le quali: Eu. V.I.D. (European Vehicle
Identification Database) e V.I.S. (Vehicle Identification Sistem) che possono dare ausilio all’operatore in
ordine alla localizzazione dei dati identificativi.
In caso di rifiuto:
9 In caso di rifiuto, si procederà in via amministrativa contestando la violazione prevista ex art. 192,
comma 6, C.d.S.;
9 In ragione di quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 689 del 1981 è da escludersi l’applicazione della
pena prevista dall’art. 650 c.p.;
9 Nei limiti previsti dal c.p.p., è comunque possibile procedere coattivamente all’ispezione del veicolo ed
ogni altra operazione tecnica, ai sensi dell’art. 13 Legge 689/81.
9 Ricorda che la Suprema Corte di Cassazione ha confermato che le Forze dell’ordine possono
ispezionare l’auto senza l’autorizzazione di un Giudice: l’abitacolo non è equiparabile all’abitazione o alla
privata dimora.
Documentazione:
9 Non è prevista alcuna verbalizzazione delle operazioni di ispezione ex art. 192 C.d.S..
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Norme di riferimento:
9 art. 192 C.d.S..
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