allegato 1 capitolato tecnico giardinaggio

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allegato 1 capitolato tecnico giardinaggio
ALLEGATO 1
Affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi dello stabile “Villa Durante” sito
in Roma alla piazza della Croce Rossa 3.
CIG [ZE311730A5]
Capitolato tecnico
Art. 1
(Ambito applicativo)
Il presente documento ha valore di disciplina generale ed è a corredo dell’offerta presentata
dall’operatore economico per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi dello
stabile “Villa Durante” sito in Roma alla piazza della Croce Rossa 3.
Gli operatori economici partecipanti dovranno, a pena di esclusione, sottoscrivere per accettazione
e restituire all’ EPPI il presente Capitolato tecnico nelle modalità indicate nella lettera di invito ad
offrire.
Art. 2
(Normativa di riferimento)
Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in
via suppletiva la seguente normativa:
• le disposizioni contenute nel regolamento in economia dell’EPPI;
• il codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 163/2006 con riferimento agli articoli che disciplinano le
procedura in economia;
• il regolamento di attuazione del Codice dei contratti D.P.R. 207/2010 con riferimento agli articoli che
disciplinano le procedura in economia;
• le disposizioni contenute nel codice civile.
Art. 3
(Direttore dell’esecuzione del contratto)
L’EPPI prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione del
contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.
Qualora il direttore del contratto non venga nominato le funzioni ad esso ascrivibili saranno svolte
dal Responsabile del procedimento secondo quanto disposto dall’art. 272, comma 5, del
Regolamento di attuazione.
Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto o del Responsabile del procedimento verrà
comunicato tempestivamente all’operatore economico affidatario.
Art. 4
(Avvio dell’esecuzione del contratto)
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio
dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà
di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 5
(Adempimenti contrattuali)
1. L’appalto è a corpo e ha per oggetto il servizio di manutenzione delle aree verdi dello
stabile “Villa Durante” sito in Roma alla piazza della Croce Rossa 3, la cui superficie è di circa mq
600,00.
2.
L’efficacia del presente contratto è annuale e decorre dal 1/01/2015 con eventuale
possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 24.
3.
In considerazione di quanto sopra, resta inteso che la durata dell’efficacia del presente
contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere
tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine.
4.
L’affidatario si obbliga ad adempiere alle obbligazioni di seguito descritte:
a) Manutenzione tappeto erboso:
• sfalcio periodico dei prati da effettuarsi con idonee apparecchiature, con rifiniture manuali
ove occorra. Gli interventi di sfalcio avranno una frequenza tale da mantenere il tappeto
erboso ad un’altezza di ca. 5/7cm e garantire un rinfoltimento;
• estirpazione delle erbe infestanti del prato;
• somministrazione di concime ternario a lenta cessione nella misura di gr. 50/mq ogni 3
mesi;
• ripristino delle aree compresa la risemina.
b) Manutenzione di Siepi e arbusti:
• potatura con frequenza tale da mantenere costante la sagoma originale di siepi e arbusti;
• asporto delle parti prive di vegetazione;
• sarchiatura una volta l’anno per arieggiare l’apparato radicale;
• somministrazione di concime ternario a lenta cessione nella misura di gr.50/mq ogni 3
mesi;
• trattamento specifico antiparassitario curativo.
c) Manutenzione Piante da interno e stagionali:
• sostituzione delle piante stagionali sia da interno che da esterno ogni qualvolta si trovino in
stato di deperimento;
• somministrazione di concime liquido per le piante da interno con frequenza quindicinale;
• trattamento specifico antiparassitario curativo.
d) Irrigazione di tutte le aiuole e dei manti erbosi mediante impianto di irrigazione esistente.
Controllo e regolazione trimestrale della centralina dell’impianto di irrigazione con controllo
e regolazione mensile di tutti gli irrigatori. Attivazione dell’impianto nel periodo primaverile
e disattivazione nel periodo invernale. Le eventuali parti dell’impianto, che l’operatore
economico dovrà immediatamente sostituire, verranno contabilizzate di volta in volta.
e) Trattamento anti zanzara per le zone esterne e precisamente: muro di cinta, siepi, prato,
chiusini.
f) Pulizia, ad ogni intervento, di tutta l’area verde con asporto delle foglie e del materiale di
risulta.
5. Il materiale di consumo, l’acqua e l’energia elettrica per la manutenzione delle aree verdi
saranno forniti dall’EPPI.
6. La manutenzione delle piante da interno potrà avvenire nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 13.00.
7. La manutenzione delle aree verdi esterne dovrà avvenire esclusivamente nelle giornate di
sabato e/o festivi.
Art. 6
(Oneri e incombenze a carico dell’operatore economico)
1. Faranno carico all’operatore economico e si intendono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri
e i rischi relativi e connessi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione
dell’oggetto contrattuale.
2. L’operatore economico si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Ente di ogni
circostanza che abbia qualsivoglia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’affidamento.
3. L’operatore economico si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Ente da tutte le conseguenze
derivanti dalla eventuale inosservanza da parte dei propri incaricati delle norme, delle prescrizioni
tecniche e di sicurezza vigenti, sollevando espressamente e tenendo indenne l’Ente da ogni
responsabilità ed oneri al riguardo.
4. L’operatore economico si impegna a non dare in subappalto l’esecuzione del servizio.
5. L’operatore economico assicura la resa del servizio senza soluzione di continuità per tutta la
durata contrattuale e si impegna a svolgere, con personale e organizzazione di mezzi propri e con
gestione a proprio rischio, il servizio secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni di cui al presente
capitolato, garantendo la perfetta esecuzione del servizio a regola d’arte, garantendo altresì lo
stato di salute delle piante e del verde, nel totale rispetto degli impianti e delle attrezzature
esistenti.
6.
L’operatore economico si impegna ad usare materiali, attrezzature, automezzi e prodotti
idonei alle specifiche necessità e caratteristiche delle piante di cui si dichiara aver preso analitica
ed esauriente visione.
7.
L’operatore economico, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e
controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dal C.d.A. dell’Eppi con delibera del 14 dicembre 2012, e del
Codice Etico adottato dall’Eppi con delibera del 29 marzo 2007, disponibile sul sito www.eppi.it e
della parte Speciale del Modello, disponibile presso la sede dell’Ente, si impegna a rispettare i
contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione
di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
8. Nei cinque giorni precedenti l’inizio del servizio, l’operatore economico dovrà comunicare al
responsabile del procedimento dell’EPPI l’elenco nominativo del personale che sarà adibito allo
stesso con l’indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di
riconoscimento.
9. Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di
personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale, almeno un giorno prima
dell’inizio in servizio del nuovo personale.
10. L’operatore economico, all’atto della sottoscrizione del contratto, deve consegnare copia di
polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore ad euro
1.000.000,00 (un milione).
Art. 7
(Consegna delle aree verdi, verbale di consegna)
La Stazione Appaltante provvede all’inizio del servizio alla consegna delle chiavi del cancello di
accesso al terreno di proprietà dell’EPPI. Al termine dell’appalto l’impresa dovrà provvedere alla
loro restituzione.
Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto dal responsabile del Procedimento dell’EPPI e dal
responsabile dell’operatore economico, e dovrà prevedere l’attestazione della presa in consegna
delle aree verdi e la data di inizio del servizio.
Art. 8
(Divieto di modifiche introdotte dal prestatore di servizi)
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal prestatore di servizi, se non è
disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto (o dal Responsabile del Procedimento) e
preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti
nell’articolo 311 del D.P.R. 207/2010.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
Art. 9
(Varianti introdotte dalla stazione appaltante)
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento;
c) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto,
entro i limiti e condizioni stabilite dall’art. 311 del d.P.R. 207/2010.
Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non
comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione
appaltante.
Art. 10
(La sospensione dell’esecuzione del contratto.
Il verbale di sospensione)
1.
Il Direttore dell’esecuzione (o il Responsabile del Procedimento) ordina la sospensione
dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano
temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:
a) cause di forza maggiore;
b) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della
prestazione.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto (o il Responsabile del Procedimento), con l’intervento
dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione (o il
Responsabile del Procedimento), redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto,
calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
2.
L’operatore economico non può sospendere unilateralmente l’esecuzione delle attività contrattuali,
nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Ente. L’eventuale sospensione delle suddette
attività per decisione unilaterale dell’ operatore economico costituisce grave inadempimento contrattuale e
può comportare la risoluzione di diritto del contratto, restando a carico dell’operatore economico tutti gli
oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
Art. 11
(Verifica di conformità)
L’esecuzione dell’affidamento è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare
esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
Art. 12
(Termini per avviare la verifica di conformità
e soggetti competenti ad effettuarla)
L’amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell’esecuzione in ogni
caso in cui ne ravvisi l’opportunità.
La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile del Procedimento.
Art. 13
(Modalità per concludere la verifica di conformità)
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli
accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.
Art. 14
(Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità)
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore.
L’esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della
verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Responsabile del Procedimento dispone che
sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
Art. 15
(Valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità)
Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili,
ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo
adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per
adempiere.
Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle
contestazioni dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione
definitiva.
Art. 16
(Emissione del certificato di verifica di conformità)
Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando
risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
Sia nel caso che la difformità del servizio offerto risulti all’evidenza, sia che emerga dalle verifiche
successive, l’Ente ha il diritto di respingere la prestazione offerta. In tal modo il fornitore, oltre alla
refusione delle eventuali spese peritali sostenute, dovrà provvedere al corretto adempimento.
Art. 17
(Contestazioni che l’esecutore può inserire
nel certificato di verifica di conformità)
Il certificato di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel
termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che
ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
Art. 18
(L’attestazione di regolare esecuzione)
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l’attestazione
di regolare esecuzione emessa dal Responsabile del Procedimento, che nel caso di contratto di
somministrazione si sostanzia con il nulla osta al pagamento della fattura relativa al periodo di riferimento.
Non oltre 45 giorni dalla ultimazione della prestazione verrà emessa l’attestazione di regolare esecuzione
contenente i seguenti elementi:
1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2) l’indicazione dell’esecutore;
3) il nominativo del Direttore dell’esecuzione;
4) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva
esecuzione delle prestazioni;
5) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
6) la certificazione di regolare esecuzione.
Art. 19
(Esecuzione in danno)
In caso di omissioni o inadempienze riscontrate nell’esecuzione del servizio rispetto ai modi e/o ai
tempi previsti contrattualmente, è facoltà dell’EPPI di far eseguire la fornitura del servizio ad altro
operatore economico in danno dell’appaltatore. L’affidamento a terzi viene notificato all’operatore
economico inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e
delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.
All’operatore economico inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’EPPI rispetto
a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’operatore
economico, senza pregiudizio dei diritti dell’EPPI sui beni dell’operatore economico.
Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime l’operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui la
stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 20
(Penali in caso di ritardo)
In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi, potrà essere applicata una penale
a carico del fornitore inadempiente, fino al 0,5% dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di
ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10%, previa contestazione formale a mezzo
PEC.
L’affidatario, con la stessa comunicazione, sarà invitato a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un
termine di 3 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione.
Inoltre, se il termine di esecuzione dei servizi avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare
l’immediata risoluzione del contratto.
Art. 21
(Pagamenti)
I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, previa verifica della regolare
esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto relative al periodo di riferimento.
Modalità di fatturazione: mensile posticipata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.
La fatturazione dovrà avvenire in formato elettronico secondo quanto disposto dalla Legge Finanziaria
2008 (legge n.244 del 2007) e dal Decreto ministeriale 3 aprile 2013, numero 55.
Il codice univoco ufficio dell’EPPI per la fatturazione elettronica è: LDOI8H
L’operatore economico, nel rispetto delle prescrizioni normative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari,
di cui all’art.3, comma 7, della legge n.136/2010 e successive modificazioni e integrazioni dichiara che il
conto corrente bancario IBAN_________________ costituisce conto corrente dedicato e che le persone
delegate ad operare su tali conti sono:
Sig. _________________ C.F. __________________
Sig. _________________ C.F. __________________
Art. 22
(Obblighi nei confronti del personale dipendente)
1. Nell’esecuzione dell’affidamento, l’operatore economico si impegna ad ottemperare a tutti gli
obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi
oneri.
2. L’operatore economico si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati
nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di
svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’operatore economico si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche
dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Art. 23
(Sicurezza sul lavoro)
1. L’operatore economico è responsabile dell’osservanza, anche da parte dei propri dipendenti,
delle disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro e in particolare di quanto previsto dal
d.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L’operatore economico è altresì impegnato a fornire tempestivamente all’Ente tutti gli elementi di
informazione necessari, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, allo svolgimento dell’attività di cooperazione e di
coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
3.
L’operatore economico è comunque responsabile di tutti i danni arrecati a persone, cose e a terzi
in genere, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori anche se esterni, nell’esecuzione degli
adempimenti assunti con il contratto, sollevando quindi l’Ente da qualsiasi obbligazione nei confronti dei
terzi.
Art. 24
(Proroga contrattuale)
Il diritto di opzione alla proroga dovrà essere esercitato dall’Ente espressamente, per iscritto, a mezzo email pec, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, disgiuntamente per il secondo e terzo anno
successivo a quello iniziale. All’uopo l’operatore economico affidatario si obbliga a prorogare il contratto
alle medesime condizioni e termini.
Art. 25
(Cessione del contratto)
Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei
rapporti obbligatori sorti con l’EPPI.
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente
compresa la cessione d’azienda o del ramo d’azienda che comporti il trasferimento dell’intera
organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.
Art. 26
(Risoluzione e recesso)
Oltre ai casi specificamente previsti in altre parti del presente contratto l’Ente può dichiarare la
risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle ipotesi di:
a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il presente contratto,
ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
b) accoglimento di una domanda o di un ricorso, nei confronti o contro l’operatore economico, ai
sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che
determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione
dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore,
curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato
della gestione degli affari dell’operatore economico;
c) cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, da parte dell’affidatario, anche se
motivata dall’esistenza di controversie con l’Ente;
d) cessione del contratto.
L’Ente si riserva, nei casi di risoluzione e di fallimento dell’operatore economico, la facoltà di
procedere ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006.
L’Ente potrà, altresì, recedere a suo insindacabile giudizio con un preavviso di mesi uno, previo
pagamento delle prestazioni già eseguite, senza che l’operatore economico possa rivendicare alcunché
per la anticipata risoluzione del rapporto contrattuale.
Art. 27
(Trattamento dei dati e consenso al trattamento)
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, in tema di trattamento dei dati personali, le parti
dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del
contratto, circa le modalità e le finalità del trattamento che verrà effettuato per l’esecuzione
dell’affidamento.
Art. 28
(Contratto)
Per la sottoscrizione dei contratti si osservano le disposizioni contenute nel Regolamento in economia
dell’Ente.
Art. 29
(Sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip)
L’EPPI si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che
rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia
disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore
ai 15 giorni.
In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora
eseguite.
Art. 30
(Luogo di esecuzione e Foro competente)
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà
comunicare espressamente il proprio domicilio.
Le controversie che dovessero insorgere saranno definite al giudizio arbitrale a norma dell’art. 241 del
Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il
Tribunale di Roma.
Luogo e data ................................................
Letto e sottoscritto
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
dell’operatore economico
____________________________________