Allegato B alla deliberazione del Consiglio di

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Allegato B alla deliberazione del Consiglio di
Allegato B alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21/2015/4, del 15 giugno 2015
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA REGOLAMENTO PER LE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA INDICE SEZIONE 1 – DISCIPLINA GENERALE Art. 1 ‐ Definizioni Art. 2 ‐ Principi Art. 3 – Ambito di applicazione Art. 4 ‐ Tipologie di beni e di servizi Art. 5 – Altri casi di acquisizioni in economia SEZIONE 2 – PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA Art. 6 – Responsabile unico del procedimento Art. 7 – Requisiti degli operatori economici Art. 8 – Elenco degli operatori economici Art. 9 – Modalità di affidamento in economia Art. 10 – Scelta della modalità di acquisto Art. 11 ‐ Determina a contrattare Art. 12 – Affidamento diretto Art. 13 – Affidamento mediante previo confronto concorrenziale Art. 14 – Lettera di invito Art. 15 – Valutazione delle offerte Art. 16 – Comunicazioni Art. 17 – Stipulazione del contratto Art. 18 – Pubblicità e obblighi in materia di trasparenza e lotta alla corruzione SEZIONE 3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 19 – Direttore dell’esecuzione del contratto Art. 20 – Verifica di conformità e attestazione di regolare esecuzione Art. 21 – Pagamenti SEZIONE 4 – PROFILI ORGANIZZATIVI Art. 22 – Individuazione e richiesta dei beni o servizi da acquisire Art. 23 – Referente tecnico o scientifico Art. 24 – Monitoraggio degli acquisti SEZIONE 1 – DISCIPLINA GENERALE Articolo 1 ‐ Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:  “Codice”: il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;  “Regolamento”: il Regolamento di esecuzione del Codice, emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;  “Responsabile unico del procedimento”: è una figura espressamente individuata per ogni acquisto, alla quale sono attribuiti tutti i compiti relativi alle procedure oggetto del presente Regolamento e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti;  “Direttore dell’esecuzione del contratto”: è colui che verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore e coincide, in via ordinaria, con il responsabile unico del procedimento, quando non diversamente previsto dal presente Regolamento;  “Referente Tecnico” e “Referente Scientifico”: è, di norma, un ricercatore, un tecnologo o un tecnico, che ha conoscenza e competenza in relazione al bene o servizio da acquistare, ed è in grado di definirne le caratteristiche tecniche e prestazionali e di verificarne il corretto funzionamento o la corretta esecuzione;  “Operatore economico”: è l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi, inteso quale persona fisica, o persona giuridica, o ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, ai fini del presente regolamento, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.  “Ordinarie modalità contrattuali”: le procedure aperte e ristrette, le procedure negoziate, il dialogo competitivo, gli accordi quadro, le procedure di acquisto tramite convenzioni quadro e mercato elettronico in quanto obbligatorie;  “Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione”: insieme di cataloghi elettronici di fornitori abilitati, al cui interno sono presenti prodotti e servizi che le stazioni appaltanti possono acquistare nel rispetto delle norme in materia di contratti pubblici ed entro il limite della soglia di valore comunitaria;  “Convenzioni”: contratti stipulati con un fornitore selezionato da una centrale di acquisto nazionale o regionale a seguito di gara pubblica, aperti all’adesione delle singole Amministrazioni e aventi ad oggetto beni o servizi.  “Accordi Quadro”: accordi conclusi, con uno o più operatori economici, che definiscono le regole degli appalti da aggiudicare per un determinato periodo con riferimento al bene o servizio oggetto dell’accordo. 2/15  “Termine dilatorio”: Termine fissato dal Codice dei Contratti pubblici, detto anche clausola di standstill, per effetto del quale la stipulazione del contratto, una volta intervenuta l’aggiudicazione, resta sospesa per trentacinque giorni, al fine di consentire la proposizione di eventuali ricorsi senza che l’intervenuta stipulazione possa arrecare pregiudizio alla effettiva tutela degli interessi del ricorrente. Art. 2 ‐ Principi 1. Le procedure di acquisizione in economia avvengono nel rispetto dei principi di imparzialità e massima trasparenza, contemperando l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici e nel perseguimento del principio del contenimento della spesa. 2. L’Istituto promuove criteri di acquisto che privilegiano la realizzazione di esigenze sociali, la tutela della salute, la sostenibilità ambientale e la promozione dello sviluppo sostenibile, tenendo in considerazione le norme vigenti in materia, nonché i criteri e le azioni individuate nel Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN). Art. 3 – Ambito di applicazione 1. Nel rispetto degli atti di programmazione della spesa dell’Istituto, l’acquisizione in economia è ammessa qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: ‐ il valore massimo stimato dall’Istituto dei beni o servizi da acquistare, determinato all’avvio della procedura, sia di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al netto dell’I.V.A. ‐ la tipologia di beni o servizi da acquistare sia individuata dal presente Regolamento. 2. In nessun caso un’acquisizione di beni o di servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla all’applicazione delle norme relative alle procedure ordinarie. Art. 4 ‐ Tipologie di beni e di servizi l. Nei limiti previsti dal precedente art. 3, è ammesso il ricorso alle procedure in economia per l'acquisizione di beni ‐ tramite acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto – e di servizi, appartenenti alle categorie di cui all’Allegato 1 al presente regolamento: Art. 5 – Altri casi di acquisizioni in economia 1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 3, è altresì possibile acquisire beni e servizi in economia nei seguenti casi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo; 3/15 c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. SEZIONE II – PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA Art. 6 – Responsabile unico del procedimento 1. Per ogni acquisizione in economia è nominato un responsabile del procedimento, unico per tutte le fasi del processo, in possesso dei requisiti e delle competenze e con le funzioni stabilite dal Codice e dal Regolamento. 2. Il Responsabile del procedimento è un dipendente dell’Istituto, in possesso di titolo di studio e di competenze adeguati in relazione ai compiti per i quali è nominato. In caso di accertata carenza di dipendenti in possesso di professionalità adeguate, l’Istituto nomina comunque il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti. 3. Il Responsabile del procedimento propone, verifica, controlla e cura le attività del procedimento, compresa la fase di esecuzione, al fine di garantirne il regolare svolgimento, anche sotto il profilo della tempistica e della qualità del risultato. Art. 7 – Requisiti degli operatori economici 1. Gli operatori economici affidatari di servizi o forniture in economia devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico‐professionale ed economico‐finanziaria prescritti dal Codice per le procedure ordinarie. 2. I requisiti di capacità tecnico‐professionale ed economico finanziaria sono determinati, in relazione a ciascuna procedura, in base a criteri di proporzionalità e adeguatezza, in considerazione del bene o servizio da acquisire e del relativo valore. 3. Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alla procedura, attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Art. 8 – Elenco degli operatori economici 1. Allo scopo di agevolare la partecipazione alle procedure in economia da parte degli operatori del mercato, l’Istituto può istituire un elenco aperto di operatori economici, proprio o in comune con una o più stazioni appaltanti. 2. L’elenco viene costituito in base alle prescrizioni del Codice e del Regolamento e con le modalità tecniche appositamente e preventivamente individuate dal Direttore Generale dell’Istituto. 4/15 3. L’attivazione dell’elenco degli operatori economici non consente il superamento dei vincoli di legge eventualmente esistenti in merito all’obbligatorietà del ricorso a determinate procedure o strumenti di acquisto. Art. 9 – Modalità di affidamento in economia 1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate tramite amministrazione diretta o cottimo fiduciario. 2. Nel caso di amministrazione diretta, l’Istituto effettua le acquisizioni di beni e servizi con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio, o, se consentito dalla legislazione in vigore, eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. 3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, anche attraverso l’uso di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, in particolare del mercato elettronico, nonché con l’utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. Art. 10 – Scelta della modalità di acquisto 1. La scelta della procedura da porre in essere è subordinata ai vincoli di legge in vigore al momento dell’acquisto, in particolare con riferimento all’uso obbligatorio degli strumenti resi disponibili dalle Centrali di acquisto, nazionale e regionale, quali il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il Mercato Elettronico della Centrale di Acquisto Territoriale, le Convenzioni e gli Accordi Quadro delle stesse Centrali o dell’Istituto. Art. 11 ‐ Determina a contrattare 1. Ogni procedura di acquisizione in economia è preceduta da una determina a contrattare, adottata dal Dirigente responsabile o, in mancanza, dal Direttore Generale 2. La determina a contrattare contiene motivazione espressa del ricorso all’acquisizione in economia rispetto alle procedure ordinarie. La motivazione deve dare atto delle ragioni per le quali l’Istituto non ricorre alle procedure ordinarie di acquisto e, in particolare, agli strumenti presenti sulle centrali di acquisto, in considerazione delle norme che prevedono modalità di acquisto obbligatorie. 3. Oltre a quanto stabilito nel precedente comma 2, la determina contiene almeno i seguenti elementi: ‐ l’individuazione del responsabile del procedimento; ‐ la procedura e/o lo strumento di acquisto prescelto; ‐ l’individuazione del bene o servizio da acquistare e la descrizione delle sue caratteristiche essenziali; ‐ la durata del servizio o della fornitura, se periodica o continuativa; 5/15 ‐ la determinazione dell’importo massimo stimato della spesa; ‐ l’impegno di spesa e l’individuazione del capitolo di bilancio sul quale la stessa graverà; ‐ la previsione che la regolare esecuzione sia effettuata tramite verifica di conformità, quando ritenuto necessario; ‐ l’individuazione del direttore dell’esecuzione del contratto. Art. 12 – Affidamento diretto 1. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10, il responsabile del procedimento, mediante buono d’ordine o lettera di ordinazione, può procedere all’affidamento diretto di servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro a un determinato operatore economico. 2. L’affidamento diretto non può prescindere dalla previa valutazione di congruità del prezzo del bene o servizio, attraverso il riscontro dei prezzi correnti risultanti da apposite indagini di mercato. 3. Nel procedere ad affidamento diretto, il responsabile del procedimento è tenuto all’osservanza dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 4. La possibilità di procedere con affidamento diretto non esime il responsabile del procedimento, qualora lo ritenga utile e proporzionato in relazione alle caratteristiche del prodotto o servizio o del mercato di riferimento e compatibile con il principio di economicità dell’azione amministrativa, dal consultare più operatori economici, con le modalità di cui agli articoli seguenti. Art. 13 – Affidamento mediante previo confronto concorrenziale 1. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10, per acquisti di valore pari o superiore a 40.000 euro l’affidamento avviene mediante confronto concorrenziale. 2. L’affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistano in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero, qualora attivato, tramite l’elenco degli operatori economici predisposto dall’Istituto. Art. 14 – Lettera di invito 1. Per procedere all’affidamento di cui all’articolo precedente, l’Istituto invita gli operatori economici individuati a presentare offerta, tramite apposita lettera di invito, la quale riporta almeno: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA b) il codice identificativo di gara (CIG) e, nei casi previsti, il Codice Unico di Progetto (CUP); c) le garanzie richieste all’affidatario del contratto; 6/15 d) il termine di presentazione delle offerte; e) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; g) il criterio di aggiudicazione prescelto; h) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; i) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida; l) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento; m) l'obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; n) l'indicazione dei termini di pagamento; o) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti; p) le disposizione sulla tracciabilità dei pagamenti; q) il nominativo del responsabile unico del procedimento; r) l'obbligo del concorrente di indicare, all'atto di presentazione dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica o il numero di fax. Art. 15 – Valutazione delle offerte 1. L’aggiudicazione può essere effettuata in base al criterio del prezzo più basso o al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 2. Quando l’affidamento è effettuato in base al criterio del prezzo più basso, la valutazione delle offerte è effettuata dal Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni. 3. Quando l’affidamento è effettuato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è effettuata da una commissione, costituita come prescritto dal Codice. 4. La valutazione delle offerte non può prescindere dall'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati, da effettuare attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato, anche attraverso l’analisi dei prezzi individuati nei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico. 7/15 Art. 16 – Comunicazioni 1. L’Istituto comunica d’ufficio, per iscritto mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax: a) l’esclusione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione, agli offerenti esclusi; b) l’avvenuto affidamento, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, al concorrente selezionato, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; c) la data di avvenuta stipulazione del contratto con il concorrente selezionato, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera b) del presente comma; d) la decisione, a tutti i candidati, dell’eventuale volontà di non procedere all’aggiudicazione, con le relative motivazioni. 2. Le comunicazioni di cui alle lett. a) e b) del comma 1 indicano la scadenza del termine per la stipulazione del contratto, meglio precisato nel successivo art. 17 co. 1 (cosiddetto termine dilatorio). 3. L’Istituto comunica, su richiesta scritta della parte interessata, le altre informazioni previste dal Codice. Art. 17 – Stipulazione del contratto 1. Fatte salve le eccezioni previste dal Codice, il contratto non è stipulato prima che siano decorsi trentacinque giorni dall’ultima delle comunicazioni di cui al precedente art. 16, lett. a) e b). 2. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, è fatta salva la facoltà dell'Istituto di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, qualora ne ricorrano i presupposti di legge. 3. I contratti per le acquisizioni in economia di beni e servizi sono scritture private, stipulate a pena di nullità in forma elettronica, con cui l’Istituto dispone l’ordinazione dei beni. Il contratto deve riportare i medesimi contenuti previsti nella lettera di invito, compresi i termini di pagamento. 4. I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento contengono apposita clausola con la quale l’affidatario assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di legge. Art. 18 – Pubblicità e obblighi in materia di trasparenza e lotta alla corruzione 1. L’esito degli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, di cui all’art. 13, è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo di committente dell’Istituto (www.inrim.it – sezione Amministrazione Trasparente). 8/15 2. L’Istituto pubblica sul proprio profilo di committente, per ciascun affidamento, anche di importo inferiore a 40.000 euro, i seguenti dati: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento del servizio o della fornitura; l'importo delle somme liquidate. Gli stessi dati sono pubblicati altresì periodicamente in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto, con le modalità e i tempi prescritti dalla legge. 3. I dati sugli affidamenti sono soggetti agli obblighi di legge in relazione alla trasmissione all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 4. L’Istituto applica ogni altra norma in materia di trasparenza e anticorruzione vigente al momento dell’applicazione del presente Regolamento. SEZIONE III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 19 – Direttore dell’esecuzione del contratto 1. Le funzioni di direzione dell’esecuzione del contratto sono affidate al Responsabile unico del procedimento. 2. L’Istituto può eccezionalmente affidare le funzioni di direzione dell’esecuzione del contratto a soggetto diverso dal responsabile del procedimento, qualora il bene o il servizio da acquistare presenti caratteristiche tecniche e/o esecutive tali da richiedere competenze specialistiche. Tale affidamento potrà essere operato, in particolare in caso di fornitura di strumentazioni tecnico‐scientifiche. 3. L’individuazione di un direttore dell’esecuzione del contratto diverso dal responsabile unico del procedimento è espressa nella determina a contrattare. 4. Il Direttore dell’esecuzione del contratto espleta le funzioni definite nel Regolamento, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto e la conformità della prestazione alle previsioni contenute nei documenti contrattuali. 5. Tra gli adempimenti del Direttore dell’Esecuzione è ricompresa, quando necessaria, l’elaborazione e messa a disposizione degli operatori economici e di tutti i soggetti interessati, anche attraverso il dialogo e la cooperazione con gli stessi, della documentazione obbligatoria per legge in materia di sicurezza sul lavoro. Art. 20 – Verifica di conformità e attestazione di regolare esecuzione 1. Qualora lo ritenga utile per le caratteristiche del bene o servizio acquistato, l’Istituto può stabilire che gli acquisti di beni e servizi oggetto del presente Regolamento siano sottoposti a verifica di conformità, diretta ad accertare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. 9/15 2. La verifica di conformità, per le acquisizioni oggetto del presente regolamento, è opportuna in corso di esecuzione del contratto nei seguenti casi: a) nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l’effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale; b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto. L’effettuazione della verifica di conformità è stabilita o nella determina a contrattare oppure, quando necessario, durante l’esecuzione del contratto. 3. Alla verifica di conformità provvede il Direttore dell’esecuzione del contratto. 4. Qualora l’istituto non ritenga necessario eseguire la verifica di conformità, il Direttore dell’esecuzione attesta la regolare esecuzione del contratto, che deve essere confermata dal Responsabile del procedimento, se diverso dal Direttore dell’esecuzione. 5 Il certificato di verifica di conformità o l’attestazione di regolare esecuzione sono emessi non oltre trenta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione e comunque in tempo utile per rispettare i tempi di pagamento pattuiti. Essa contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione. 6. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità o all’attestazione di regolare esecuzione, l’Istituto procede al pagamento delle prestazioni eseguite e al corrispondente svincolo parziale della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Art. 21 – Pagamenti 1. I pagamenti delle forniture dei beni o delle prestazioni di servizi sono disposti nel termine indicato dal contratto di cui all’art. 17 o, in caso di affidamento diretto, dal buono d’ordine o lettera di ordinazione di cui all’art. 12, successivamente alla certificazione o all’attestazione di cui al precedente art. 20. 2. Il pagamento deve essere preceduto dalle verifiche di regolarità contributiva dell’operatore economico, quando applicabili. Il riscontro della irregolarità della posizione contributiva dell’operatore economico è causa di sospensione del pagamento. 3. Ai contratti di durata o continuativi si applicano le disposizioni del Regolamento in materia di Intervento sostitutivo della stazione appaltante per i casi di inadempienza contributiva e retributiva dell’esecutore e del subappaltatore. 10/15 SEZIONE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI Art. 22 – Individuazione e richiesta dei beni o servizi da acquisire 1. L’individuazione dei beni e dei servizi da acquisire da parte delle Divisioni e dello STALT, qualora non contemplata in idonei atti di programmazione, è effettuata dal responsabile della struttura organizzativa, che la comunica agli uffici addetti agli acquisti della stessa struttura, se presenti, o dell’Amministrazione. 2. Nel caso di acquisti da effettuare su fondi di ricerca assegnati a singoli ricercatori, l’individuazione del bene o servizio è effettuata da questi ultimi, fermo restando che la richiesta dovrà essere confermata dal Responsabile della struttura organizzativa. La conferma ha lo scopo di favorire la programmazione e il contenimento della spesa. 3. La richiesta individua come contenuto minimo la tipologia del bene o servizio, le sue caratteristiche principali, la motivazione dell’acquisto, l’importo massimo di spesa previsto, il progetto o i progetti di ricerca cui si riferisce ovvero il fondo su cui impegnare la spesa. Articolo 23 – Referente tecnico o scientifico 1. Per specifiche categorie di beni e servizi, o per singoli acquisti, il Responsabile del procedimento può individuare un Referente tecnico o un Referente scientifico dell’approvvigionamento, avente conoscenze e competenze in ordine alla categoria merceologica oggetto dell’affidamento. 2. Compito del Referente tecnico o del Referente scientifico è cooperare con il Responsabile del Procedimento alla definizione delle specifiche tecniche e prestazionali del bene o servizio da acquisire e di effettuare le verifiche di conformità o di regolare esecuzione in qualità di Direttore dell’esecuzione ai sensi del precedenti artt. 19 e 20. Art. 24 – Monitoraggio degli acquisti 1. Ai fini della migliore efficienza della gestione della spesa e della regolarità delle procedure ai sensi del presente regolamento, l’Amministrazione, con il supporto di strumenti informatici, acquisisce autonomamente dati relativi a classi di beni e servizi e a fornitori e formula le elaborazioni e i report ritenuti utili. I report dovranno avere frequenza almeno annuale. 2. Qualora dall’attività di monitoraggio si rilevino scostamenti ingiustificati o irregolarità di gestione, il Direttore Generale ne dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. 3. Il Direttore Generale può proporre in ogni momento controlli mirati sulle modalità di acquisizione in economia poste in essere dall’Istituto. Articolo 24 – Norme transitorie e finali 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni statali vigenti, in particolare le norme contenute nel Codice e nel Regolamento. 11/15 2. Il presente regolamento deve intendersi automaticamente modificato dall’entrata in vigore di norme di rango superiore incompatibili con la disciplina ivi contenuta. 3. Il Direttore Generale dell’Istituto può modificare le categorie merceologiche di cui all’Allegato “A” al presente regolamento, in tutti i casi in cui si renda necessario 4. Il presente regolamento abroga il "Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi” approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 050/2013 del 18.12.2013, per la sola parte relativa a beni e servizi. Detto Regolamento resta in vigore per la parte relativa alle acquisizioni di lavori fino all’adozione di nuovo, specifico regolamento. 12/15 ALLEGATO “1” TIPOLOGIE DI BENI E SERVIZI ‐ BENI a) arredi, impianti, laboratori, strumenti, strumentazione di misura, attrezzature, automezzi, imbarcazioni, natanti, aeromobili, non riconducibili a lavori; b) ricambi, spese di funzionamento e materiale di esercizio per arredi, per impianti, strumenti, attrezzature, automezzi, imbarcazioni, natanti, aeromobili; c) materiale di cancelleria, di consumo e di funzionamento degli uffici e dei laboratori e dei locali e strutture pertinenti e di servizio; d) strumenti, attrezzature e materiali informatici, sistemi di calcolo; e) software e licenze per sistemi operativi e applicativi, compresi i software gestionali; f) strumentazione, componentistica, trasduttori e sensoristica elettronica, elettromagnetica, optoelettronica, laser, meccanica, termomeccanica, ottica, per vuoto, magnetica, termica; circuiti stampati; g) prodotti chimici, gas tecnici, liquidi criogenici e idonei contenitori; h) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi; i) libri, giornali, pubblicazioni, riviste, periodici, banche dati e altri prodotti editoriali, italiani ed esteri, anche in abbonamento, su supporto sia cartaceo che informatico; j) segnaletica e cartellonistica; k) materiali, dispositivi di protezione individuale e indumenti di lavoro per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale; l) farmaci, presidi medico‐chirurgici e materiali di consumo necessari per il primo soccorso e per il servizio di medicina del lavoro; m) spese postali e telegrafiche; n) fornitura di energia elettrica, gas, acqua, servizi telefonici e di trasmissione dati, compresi gli allacciamenti; fornitura di gas liquefatti; ‐ SERVIZI o) manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di arredi, attrezzature, strumenti, infrastrutture tecniche; p) installazione, montaggio e smontaggio, trasloco di arredi, strumenti, attrezzature; 13/15 q) noleggio, manutenzione, riparazione e lavaggio autoveicoli; r) noleggio, manutenzione e riparazione di strumenti di misura e di laboratorio e di servizi affini ad essi afferenti; z) manutenzione, assistenza e aggiornamento di altri strumenti, attrezzature e dispositivi anche informatici; s) trasporti, facchinaggi e spedizioni; t) servizi connessi a operazioni doganali; u) spese di pubblicità e di rappresentanza istituzionali; v) organizzazione di mostre, seminari, convegni, congressi, fiere, manifestazioni in ambito nazionale ed internazionale e spese correlate; w) partecipazione del personale ad attività formative, corsi, convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni e simili presso scuole, Istituti ed Enti pubblici e privati, in Italia e all'estero, o organizzati in house, compreso il materiale didattico; x) quote associative di iscrizione dell’Istituto ad enti ed associazioni nazionali ed internazionali che operano nei settori della ricerca scientifica e tecnologica; y) smaltimento rifiuti; z) stampa di libri, riviste, atti, pubblicazioni scientifiche e altri prodotti editoriali, anche in formato elettronico e video, di manifesti, locandine brochure e quant’altro necessario per le attività istituzionali dell’ente o per la disseminazione e la divulgazione scientifica; aa) servizi correlati alla agibilità degli immobili e degli impianti, alla sicurezza, al rispetto della normativa antiinfortunistica, alla tutela della salute dei lavoratori e/o al rilascio di certificazioni attinenti all’idoneità professionale; bb) servizi di mensa, di vigilanza, portierato e guardiania, di giardinaggio, di pulizia, di disinfestazione e derattizzazione, compresi i materiali necessari per la loro esecuzione; cc) servizi assicurativi, bancari e finanziari; dd) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di telecomunicazione, videoconferenza, gestione e manutenzione di siti web, e‐government; ee) studio, progettazione e realizzazione di sistemi informatici di misura e controllo; ff) servizi di ricerca e sviluppo; servizi di certificazione tecnica e taratura di strumenti di misura e prova, compresi i servizi di misura in situ; gg) traduzione e interpretariato; hh) archiviazione, anche informatica, deposito e custodia di documentazione; 14/15 ii) servizi bibliografici e di accesso e consultazione di periodici e di banche dati italiane e straniere; jj) servizi per il deposito e mantenimento brevetti; kk) ricerche di mercato, studi, analisi, sondaggi; ll) servizi di certificazione, di revisione contabile, di audit, di assistenza e consulenza legale, fiscale e gestionale in relazione alle attività dell'Istituto, compresi i compiti di supporto all’attività del Responsabile Unico del Procedimento, con esclusione delle attività proprie del collegio dei revisori; mm) patrocinio legale in caso di conflitto di interessi con lo Stato o con una Regione; nn) servizi ricreativi, culturali e sportivi. 15/15