n°116 del 27 aprile
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n°116 del 27 aprile
116 27 aprile 2016 Donne vittime di violenza Congedo indennizzato L’art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, escluse le lavoratrici del settore domestico, possano avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati. Il congedo in argomento è stato previsto, in via sperimentale, per l’anno 2015; in forza del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, la misura è stata estesa anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni da parte del Ministeri vigilanti (art. 26, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 80/2015). Nel merito INPS ha emesso al circolare n°65 del 15 aprile, “definendo le modalità della domanda e rendendo finalmente operativo un diritto finora rimasto sulla carta come mera enunciazione”, come commenta Inca Nazionale con circolare 51 del 20 aprile 2016. Dalla circolare INCA, in sintesi: Soggetti interessati Il congedo riguarda le lavoratrici dipendenti del settore privato e pubblico, e con modalità diverse, le lavoratrici parasubordinate. Rimangono escluse, come da gran parte delle possibilità offerte dal Testo Unico, D.lgs 151/2001, modificato dal D.lgs 80/2015, le lavoratrici domestiche. Segue a pag.2 In questo numero: Donne vittime di violenza: congedo indennizzato pag.1-2-3 Notizie in breve pag.3 Assegno di natalità: il tribunale di Bergamo ne accerta il carattere discriminatorio pag.3-4 Donne vittime di violenza: diritto a congedo retribuito di 3 mesi, coperto da contribuzione figurativa, da usufruire entro 3 anni Lavoratrici del settore privato e delle pubbliche amministrazioni Le lavoratrici dipendenti, comprese le lavoratrici per le quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni previdenziali di maternità erogate dall’Inps, hanno diritto al congedo se sono titolari di rapporto di lavoro con obbligo di prestare attività lavorativa, dato che il congedo è fruibile nelle sole giornate previste di attività lavorativa. Le lavoratrici devono essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio. Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi, equivalenti a 90 giornate di attività lavorativa prevista: 1 mese di congedo, equivale quindi a 30 giornate di effettiva astensione lavorativa. Nei giorni in cui non c’è l’obbligo di prestare attività lavorativa come, per esempio, giorni festivi non lavorativi, periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività lavorativa, pause contrattuali nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, il congedo non è fruibile né indennizzabile. I 3 mesi di congedo (90 giornate) devono essere utilizzati entro l’arco temporale di 3 anni. L’Inps fa decorrere i 3 anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificata. I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa Il congedo può essere usufruito su base giornaliera o oraria. I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, devono regolamentare la modalità di fruizione su base giornaliera o oraria. Se la contrattazione prevede una delle due modalità, oraria o giornaliera, il congedo è fruibile solo nella modalità indicata. In assenza di contrattazione la lavoratrice può scegliere tra la modalità giornaliera e quella oraria. La fruizione in modalità oraria è normativamente prevista, per numero di ore 2 pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo di paga immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Indennità del congedo I 3 mesi (90 giorni) sono indennizzati al 100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa. Il trattamento economico per le dipendenti del settore privato è anticipato dal datore di lavoro che poi conguaglia con l’Inps Il pagamento diretto INPS è previsto per le operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione. Il trattamento economico di maternità per le dipendenti pubbliche è erogato direttamente dal datore di lavoro. Modalità per la richiesta del congedo La lavoratrice, per richiedere il congedo deve preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, tranne casi di oggettiva impossibilità, indicando al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo. La lavoratrice deve inoltre consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione. La lavoratrice deve presentare la domanda alla struttura territoriale Inps, prima o, al più tardi entro lo stesso giorno di inizio del congedo. In mancanza delle procedure telematiche, la domanda deve essere presentata in modalità cartacea, utilizzando il modello sul sito internet dell’Istituto, indicando il periodo di congedo richiesto. Lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Il D.lgs 80/2015 art. 24 comma 2, dispone “Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa …., hanno diritto alla sospensione del Segue a pag.3 INCA INFormazione – N.116 rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi.” Con questo comma si introduce il diritto a usufruire del congedo per le lavoratrici in questione. Di seguito, il comma 4 dell’art. 24, D.lgs 80/2015, che regola l’indennità e le modalità di corresponsione, si riferisce esclusivamente al datore di lavoro e non cita il committente. Pertanto i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non vengono inclusi ma neanche esclusi esplicitamente. L’Inps nella circolare interpreta la norma in modo restrittivo sostenendo che queste lavoratrici hanno diritto al congedo solo per la sospensione del rapporto di collaborazione ma non hanno diritto all’indennità. Ritenendo questa esclusione ingiustificata e discriminatoria, INCA, si riserva di approfondire l’argomento con la consulenza legale nazionale. La lavoratrice titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, deve chiedere al committente il congedo con un preavviso di 7 giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e con la certificazione prevista, come le lavoratrici dipendenti. Notizie in breve Cure termali 2016: Messaggio INPS 1508 del 6 aprile 2016 INPS comunica i termini per l’invio telematico delle domande di cure termali per l’anno 2016: la domanda dovrà essere presentata dall’assicurato dal 1 gennaio al 30 settembre 2016. La stagione termale 2016 avrà inizio con il turno dall’11 aprile al 23 aprile e terminerà con il turno dal 21 novembre al 3 dicembre per un totale di 17 turni. Se la domanda sarà accolta, l’assicurato dovrà iniziare le cure termali nella struttura prescelta tra quelle indicate negli elenchi allegati al provvedimento di accoglimento, entro 90 giorni dal ricevimento dello stesso. 3 Nuova sezione dedicata ai temi dell’immigrazione Da questo numero, NL Informazione INCA Lombardia si arricchisce della sezione dedicata ai temi dell’immigrazione. Qui leggeremo le informazioni sia sulle novità normative sia sulle procedure; la sezione è curata da Clemente Elia del Dipartimento Immigrazione di Cgil Lombardia e si rivolge a tutti noi. Conoscere il quadro delle tutele e lo sviluppo dei diritti a favore delle persone migranti è compito di tutti gli operatori INCA: l’integrazione di quest’ambito con il nostro lavoro tradizionale sui diritti previdenziali e assistenziali, infatti, è sempre più importante ed evidente. Buona lettura e buon lavoro a tutti. Mauro Paris – coordinatore INCA Cgil Lombardia Assegno di natalità Il Tribunale di Bergamo ne ha accerta il carattere discriminatorio L'assegno di natalità (art. 1 comma 125 della L. 190/2014-Legge di stabilità 2015) è concesso ai figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di cittadini di Stati Extra-Ue purché in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di Lungo Periodo ex art. 9 del Dlgs 286/98. Con la circolare n° 93 del 8 maggio 2015 l'INPS ha esteso tale diritto anche ai cittadini stranieri titolari della Protezione Internazionale, quindi dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. Sono rimasti esclusi: i familiari stranieri di cittadini italiani o dell'Ue di cui al Dlgs 30/2007 residenti in Italia, i titolari della Carta Blu Ue di cui all' art- 27 quater del Dlgs 286/98 e i cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno unico per lavoro ex Dlgs 40/2014. Per quanto riguarda questi ultimi, l'art. 12 della direttiva 2011/98/UE prevede la parità segue a pag 4 INCA INFormazione – N.116 di trattamento tra gli stranieri titolari di un permesso per lavoro o che consente di lavorare parità e i cittadini italiani per le prestazioni di sicurezza sociale contemplate dal Regolamento CE 883/2004 L'INPS è stato condannato a pagare l'importo del Bonus Bebé dalla nascita della figlia dell'interessata fino al compimento del suo terzo anno di età. (tra le quali rientrano anche le prestazioni di maternità e di assistenza familiare). Dell'ordinanza si evidenziano i seguenti punti: Con il messaggio del 10 marzo 2016 n.1110, l’INPS ha ripreso la questione senza prevedere alcuna apertura nei confronti delle predette categorie di cittadini stranieri escluse dalla possibilità di fruire del cd Bonus Bebé. Il messaggio inoltre ha fornito alcune indicazioni a riguardo delle domande presentate da cittadini stranieri titolari della “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario (o italiano) non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea” di cui all'art. 10 del Dlgs 30/2007, o della “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro” di cui all'art. 17 del Dlgs citato. Nel messaggio viene chiarito quanto segue: l'art. 12 della direttiva 2011/98/UE prevede la parità di trattamento tra gli stranieri titolari di un permesso per lavoro o che consente di lavorare e i cittadini italiani per le prestazioni di sicurezza sociale contemplate dal Regolamento CE 883/2004, tra le quali rientrano anche le prestazioni di maternità e di assistenza familiare; l'art. 12 citato ha efficacia diretta senza la necessità che lo stesso venga recepito in una norma nazionale perché trovi applicazione; il permesso di soggiorno per motivi familiari consente di svolgere una attività di lavoro; l'aver subordinato il riconoscimento del cd Bonus Bebè al possesso del permesso di soggiorno Ue-slp da parte dei figli dei cittadini stranieri contrasta con quanto stabilito dal citato art. 12, determinando pertanto una disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri e quindi una 1. per le domande di rilascio del bonus bebé sospese, si prevede eccezionalmente che gli uffici siano tenuti a procedere con l'istruttoria accertando il possesso di tutti i requisiti in capo all'altro genitore presente nel nucleo e in tal caso la domanda verrà accolta discriminazione In altre province della Lombardia sono state promosse altre azioni civili antidiscriminazione ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 150/2011 e 44 T.U. immigrazione. 2. la predetta soluzione non riguarderà le nuove domande di bonus: queste verranno respinte “tempestivamente” in modo da consentire all'altro genitore in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, di presentare in proprio una nuova domanda. I documenti citati nell’articolo sono reperibili: http://www.cgil.lombardia.it/Root/AreeTematiche/Mi grazione/MaterialieDocumentazione/tabid/14084/Def ault.aspx Con l'ordinanza del 15.04.2016, il Tribunale di Bergamo ha accertato il carattere discriminatorio della norma che impedisce il riconoscimento dell'assegno di natalità ad una cittadina extra-Ue in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari, in considerazione del principio della parità di trattamento previsto dal citato art. 12 della direttiva 2011/98/UE. In alternativa Circolare INPS n° 93/2015: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtu alURL=/Circolari/Circolare+numero+93+del+08-052015.htm&iIDLink=-1 Messaggio INPS n° 1110/2016: http://www.asgi.it/banca-dati/inps-messaggio-del-10marzo-2016-n-1110/ Ordinanza del Tribunale di Bergamo del 15.04.2016: http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-bergamoordinanza-del-15-aprile-2016/ Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: Sezione previdenza [email protected] sezione immigrazione [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N.116