n°116 del 27 aprile

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n°116 del 27 aprile
116
27 aprile 2016
Donne vittime di violenza
Congedo indennizzato
L’art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015
prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e
privato, escluse le lavoratrici del settore domestico, possano
avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo
di 3 mesi al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati.
Il congedo in argomento è stato previsto, in via sperimentale,
per l’anno 2015; in forza del decreto legislativo n. 148 del 14
settembre 2015, la misura è stata estesa anche per gli anni
successivi, salve eventuali rideterminazioni da parte del
Ministeri vigilanti (art. 26, commi 2 e 3 del decreto legislativo n.
80/2015).
Nel merito INPS ha emesso al circolare n°65 del 15 aprile,
“definendo le modalità della domanda e rendendo
finalmente operativo un diritto finora rimasto sulla carta come
mera enunciazione”, come commenta Inca Nazionale con
circolare 51 del 20 aprile 2016.
Dalla circolare INCA, in sintesi:
Soggetti interessati
Il congedo riguarda le lavoratrici dipendenti del settore
privato e pubblico, e con modalità diverse, le lavoratrici
parasubordinate.
Rimangono escluse, come da gran parte delle possibilità
offerte dal Testo Unico, D.lgs 151/2001, modificato dal D.lgs
80/2015, le lavoratrici domestiche.
Segue a pag.2
In questo numero:
Donne vittime di
violenza: congedo
indennizzato
pag.1-2-3
Notizie in breve
pag.3
Assegno di natalità: il
tribunale di Bergamo ne
accerta il carattere
discriminatorio
pag.3-4
Donne vittime di violenza: diritto a congedo retribuito di 3 mesi,
coperto da contribuzione figurativa, da usufruire entro 3 anni
Lavoratrici del settore privato e delle
pubbliche amministrazioni
Le lavoratrici dipendenti, comprese le
lavoratrici per le quali non è prevista
l’assicurazione per le prestazioni
previdenziali di maternità erogate dall’Inps,
hanno diritto al congedo se sono titolari di
rapporto di lavoro con obbligo di prestare
attività lavorativa, dato che il congedo è
fruibile nelle sole giornate previste di attività
lavorativa. Le lavoratrici devono essere
inserite nei percorsi certificati dai servizi
sociali del Comune di appartenenza, dai
Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.
Il congedo spetta per un periodo massimo
di 3 mesi, equivalenti a 90 giornate di
attività lavorativa prevista: 1 mese di
congedo, equivale quindi a 30 giornate di
effettiva astensione lavorativa. Nei giorni in
cui non c’è l’obbligo di prestare attività
lavorativa come, per esempio, giorni festivi
non lavorativi, periodi di aspettativa o di
sospensione dell’attività lavorativa, pause
contrattuali nei rapporti di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale o misto, il congedo
non è fruibile né indennizzabile.
I 3 mesi di congedo (90 giornate) devono
essere utilizzati entro l’arco temporale di 3
anni. L’Inps fa decorrere i 3 anni dalla data
di inizio del percorso di protezione
certificata.
I periodi di congedo sono coperti da
contribuzione figurativa
Il congedo può essere usufruito su base
giornaliera o oraria.
I contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale,
devono regolamentare la modalità di
fruizione su base giornaliera o oraria.
Se la contrattazione prevede una delle due
modalità, oraria o giornaliera, il congedo è
fruibile solo nella modalità indicata.
In assenza di contrattazione la lavoratrice
può scegliere tra la modalità giornaliera e
quella oraria.
La fruizione in modalità oraria è
normativamente prevista, per numero di ore
2
pari alla metà dell’orario medio giornaliero
(contrattuale) del periodo di paga
immediatamente precedente a quello nel
corso del quale ha inizio il congedo.
Indennità del congedo
I 3 mesi (90 giorni) sono indennizzati al 100%
dell’ultima retribuzione da calcolare
prendendo a riferimento le sole voci fisse e
continuative della retribuzione stessa.
Il trattamento economico per le dipendenti
del settore privato è anticipato dal datore di
lavoro che poi conguaglia con l’Inps
Il pagamento diretto INPS è previsto per le
operaie agricole, lavoratrici stagionali,
lavoratrici dello spettacolo a termine o a
prestazione.
Il trattamento economico di maternità per
le dipendenti pubbliche è erogato
direttamente dal datore di lavoro.
Modalità per la richiesta del congedo
La lavoratrice, per richiedere il congedo
deve preavvisare il datore di lavoro
almeno 7 giorni prima dell’inizio del
congedo, tranne casi di oggettiva
impossibilità, indicando al datore di lavoro
l’inizio e la fine del periodo di congedo.
La lavoratrice deve inoltre consegnare al
datore di lavoro la certificazione relativa
al percorso di protezione.
La lavoratrice deve presentare la
domanda alla struttura territoriale Inps,
prima o, al più tardi entro lo stesso giorno
di inizio del congedo.
In mancanza delle procedure
telematiche, la domanda deve essere
presentata in modalità cartacea,
utilizzando il modello sul sito internet
dell’Istituto, indicando il periodo di
congedo richiesto.
Lavoratrici titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa
Il D.lgs 80/2015 art. 24 comma 2, dispone
“Le lavoratrici titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa
…., hanno diritto alla sospensione del
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INCA INFormazione – N.116
rapporto contrattuale per motivi connessi
allo svolgimento del percorso di protezione,
per il periodo corrispondente all'astensione,
la cui durata non può essere superiore a tre
mesi.”
Con questo comma si introduce il diritto a
usufruire del congedo per le lavoratrici in
questione.
Di seguito, il comma 4 dell’art. 24, D.lgs
80/2015, che regola l’indennità e le
modalità di corresponsione, si riferisce
esclusivamente al datore di lavoro e non
cita il committente. Pertanto i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa
non vengono inclusi ma neanche esclusi
esplicitamente.
L’Inps nella circolare interpreta la norma in
modo restrittivo sostenendo che queste
lavoratrici hanno diritto al congedo solo per
la sospensione del rapporto di
collaborazione ma non hanno diritto
all’indennità.
Ritenendo questa esclusione ingiustificata e
discriminatoria, INCA, si riserva di
approfondire l’argomento con la
consulenza legale nazionale.
La lavoratrice titolare di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa,
deve chiedere al committente il congedo
con un preavviso di 7 giorni, con
l'indicazione dell'inizio e della fine del
periodo di congedo e con la certificazione
prevista, come le lavoratrici dipendenti.
Notizie in breve
Cure termali 2016: Messaggio INPS
1508 del 6 aprile 2016
INPS comunica i termini per l’invio
telematico delle domande di cure termali
per l’anno 2016: la domanda dovrà essere
presentata dall’assicurato dal 1 gennaio al
30 settembre 2016.
La stagione termale 2016 avrà inizio con il
turno dall’11 aprile al 23 aprile e terminerà
con il turno dal 21 novembre al 3 dicembre
per un totale di 17 turni.
Se la domanda sarà accolta, l’assicurato
dovrà iniziare le cure termali nella struttura
prescelta tra quelle indicate negli elenchi
allegati al provvedimento di accoglimento,
entro 90 giorni dal ricevimento dello stesso.
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Nuova sezione dedicata ai temi
dell’immigrazione
Da questo numero, NL Informazione INCA
Lombardia si arricchisce della sezione
dedicata ai temi dell’immigrazione. Qui
leggeremo le informazioni sia sulle novità
normative sia sulle procedure; la sezione è
curata da Clemente Elia del Dipartimento
Immigrazione di Cgil Lombardia e si rivolge
a tutti noi. Conoscere il quadro delle tutele
e lo sviluppo dei diritti a favore delle
persone migranti è compito di tutti gli
operatori INCA: l’integrazione di
quest’ambito con il nostro lavoro
tradizionale sui diritti previdenziali e
assistenziali, infatti, è sempre più importante
ed evidente. Buona lettura e buon lavoro a
tutti.
Mauro Paris – coordinatore INCA Cgil Lombardia
Assegno di natalità
Il Tribunale di Bergamo ne ha
accerta il carattere discriminatorio
L'assegno di natalità (art. 1 comma 125
della L. 190/2014-Legge di stabilità 2015) è
concesso ai figli di cittadini italiani o di uno
Stato membro dell’Unione Europea o di
cittadini di Stati Extra-Ue purché in possesso
del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di Lungo Periodo ex art. 9 del
Dlgs 286/98. Con la circolare n° 93 del 8
maggio 2015 l'INPS ha esteso tale diritto
anche ai cittadini stranieri titolari della
Protezione Internazionale, quindi dello status
di rifugiato politico o di protezione
sussidiaria.
Sono rimasti esclusi:



i familiari stranieri di cittadini italiani o
dell'Ue di cui al Dlgs 30/2007 residenti in
Italia,
i titolari della Carta Blu Ue di cui all' art- 27
quater del Dlgs 286/98
e i cittadini stranieri titolari del permesso di
soggiorno unico per lavoro ex Dlgs
40/2014.
Per quanto riguarda questi ultimi, l'art. 12
della direttiva 2011/98/UE prevede la parità
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INCA INFormazione – N.116
di trattamento tra gli stranieri titolari di un
permesso per lavoro o che consente di
lavorare parità e i cittadini italiani per
le prestazioni di sicurezza sociale
contemplate dal Regolamento CE 883/2004
L'INPS è stato condannato a pagare
l'importo del Bonus Bebé dalla nascita della
figlia dell'interessata fino al compimento del
suo terzo anno di età.
(tra le quali rientrano anche le prestazioni
di maternità e di assistenza familiare).
Dell'ordinanza si evidenziano i seguenti
punti:
Con il messaggio del 10 marzo 2016 n.1110,
l’INPS ha ripreso la questione senza
prevedere alcuna apertura nei confronti
delle predette categorie di cittadini stranieri
escluse dalla possibilità di fruire del cd Bonus
Bebé. Il messaggio inoltre ha fornito alcune
indicazioni a riguardo delle domande
presentate da cittadini stranieri titolari della
“Carta di soggiorno per i familiari del
cittadino comunitario (o italiano) non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro
dell'Unione europea” di cui all'art. 10 del
Dlgs 30/2007, o della “Carta di soggiorno
permanente per i familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro” di cui
all'art. 17 del Dlgs citato.
Nel messaggio viene chiarito quanto segue:



l'art. 12 della direttiva 2011/98/UE prevede la
parità di trattamento tra gli stranieri titolari di
un permesso per lavoro o che consente di
lavorare e i cittadini italiani per le prestazioni
di sicurezza sociale contemplate dal
Regolamento CE 883/2004, tra le quali
rientrano anche le prestazioni di maternità e
di assistenza familiare; l'art. 12 citato ha
efficacia diretta senza la necessità che lo
stesso venga recepito in una norma
nazionale perché trovi applicazione;
il permesso di soggiorno per motivi familiari
consente di svolgere una attività di lavoro;
l'aver subordinato il riconoscimento del cd
Bonus Bebè al possesso del permesso di
soggiorno Ue-slp da parte dei figli dei
cittadini stranieri contrasta con quanto
stabilito dal citato art. 12, determinando
pertanto una disparità di trattamento tra
cittadini italiani e stranieri e quindi una
1. per le domande di rilascio del bonus bebé
sospese, si prevede eccezionalmente che gli
uffici siano tenuti a procedere con l'istruttoria
accertando il possesso di tutti i requisiti in
capo all'altro genitore presente nel nucleo e
in tal caso la domanda verrà accolta
discriminazione
In altre province della Lombardia sono state
promosse altre azioni civili antidiscriminazione ai sensi dell'art. 28 D.lgs.
150/2011 e 44 T.U. immigrazione.
2. la predetta soluzione non riguarderà le
nuove domande di bonus: queste verranno
respinte “tempestivamente” in modo da
consentire all'altro genitore in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa, di
presentare in proprio una nuova domanda.
I documenti citati nell’articolo sono reperibili:
http://www.cgil.lombardia.it/Root/AreeTematiche/Mi
grazione/MaterialieDocumentazione/tabid/14084/Def
ault.aspx
Con l'ordinanza del 15.04.2016, il Tribunale
di Bergamo ha accertato il carattere
discriminatorio della norma che impedisce il
riconoscimento dell'assegno di natalità ad
una cittadina extra-Ue in possesso del
permesso di soggiorno per motivi familiari, in
considerazione del principio della parità di
trattamento previsto dal citato art. 12 della
direttiva 2011/98/UE.
In alternativa
Circolare INPS n° 93/2015:
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtu
alURL=/Circolari/Circolare+numero+93+del+08-052015.htm&iIDLink=-1
Messaggio INPS n° 1110/2016:
http://www.asgi.it/banca-dati/inps-messaggio-del-10marzo-2016-n-1110/
Ordinanza del Tribunale di Bergamo del 15.04.2016:
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-bergamoordinanza-del-15-aprile-2016/
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
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sezione immigrazione [email protected]
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