Allegato B) CONTRATTO DI LOCAZIONE PER USO
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Allegato B) CONTRATTO DI LOCAZIONE PER USO
Allegato B) CONTRATTO DI LOCAZIONE PER USO COMMERCIALE L’anno__________________, addì __________________ del mese di ______________ in Mirano Con la presente scrittura privata fatta in tre originali - la Cime s.r.l., con sede in Via della Vittoria, 75, Mirano, qui rappresentata dal _____________, nato a ________ il _____________, (C.F.___________ - P.I.___________), (per brevità successivamente denominata locatrice) e - il Sig. ................................. nato a ................................................, il ............................, residente in ..........................................................., codice fiscale n.................................................., in qualità di legale rappresentante della società _____________, con sede in ................................................, partita IVA n. ..................................................... (per brevità successivamente denominato conduttore) PREMESSO che la Cime s.r.l. è proprietaria di un immobile sito a Mirano in Via della Vittoria, composto da un ___________________, per una consistenza totale di circa mq. ___, censito al N.C.E.U. del Comune di _______________, alla Partita n. ___, intestata a ________, al Foglio ___, part. ____, categoria _____. TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 1. La locatrice concede in locazione per uso commerciale di ristorante e bar al conduttore, che accetta, l’immobile di nuova costruzione sito in Mirano, alla Via della Vittoria n. ____ , piano _____, composto da n. _______________ vani. Il conduttore dichiara di avere visitato l'immobile che risulta idoneo all'uso pattuito. Eventuali ulteriori opere che il conduttore volesse eseguire e per le quali egli assumerà ogni onere, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla locatrice. 2. Ai sensi ed agli effetti degli artt. 34 e ss. L. 392/1978, il conduttore dichiara che i locali oggetto di questo contratto saranno utilizzati per attività che comportano contatti diretti con i consumatori, ed in particolare per le attività di ristorante e bar. La durata è fissata in anni 6, con decorrenza dal _______________ e scadenza il _______________ , con rinnovazione espressa per altri 6 anni, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare all’altra mediante raccomandata a.r. almeno dodici (12) mesi prima della scadenza. 4. Salvo preventiva autorizzazione scritta da parte della locatrice, è fatto espresso divieto al conduttore di utilizzare i locali per un’attività diversa da quella di ristorante e bar, di cedere il contratto, di sublocare anche parzialmente l’immobile o di concederlo in comodato, anche a titolo gratuito. La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto della locatrice di richiedere l’immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno. 5. Le parti danno atto che in connessione con la locazione dell’immobile, viene assegnata al conduttore un’autorizzazione amministrativa per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tipo “A”, secondo quanto previsto nella deliberazione del Consiglio comunale di Mirano n. 169 del 29.07.1996. 6. Il canone complessivo annuo è determinato in € _______ (____________), da versare in rate mensili anticipate di € _______,00 (______________) entro il quinto giorno di ogni mese. Al conduttore viene riconosciuta, limitatamente ai primi dodici mesi di durata del contratto, una riduzione del 20 per cento dell’importo del canone, in considerazione del fatto che i locali sono privi di avviamento commerciale. Pertanto, limitatamente al periodo _______________ _________________, il canone mensile sarà pari a € _______,00 (______________). Il canone sarà soggetto ad annuale rivalutazione in misura pari al 100% della variazione ISTAT (indice costo vita impiegati-operai) dell'anno precedente. 7. Oltre al canone sono interamente a carico del conduttore le spese relative al servizio di riscaldamento, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, quelle elencate dall'art. 9 della legge n. 392/1978 nonché, per patto espresso, il compenso dell'amministratore dello stabile e l'importo della polizza globale fabbricato. Il tutto nella misura risultante dai preventivi e rendiconti condominiali. 8. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone o delle quote per gli oneri accessori entro 20 giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata, produrrà l’automatica risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore. 9. Alla scadenza del contratto, tutte le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal conduttore, compresi tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, resteranno acquisite alla locatrice senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il suo consenso, e ciò in deroga degli artt. 1592 e 1593 cod. civ., fatto salvo il diritto del locatore di pretendere la rimessa in pristino dell’immobile. La mutata destinazione d'uso dei locali o l’esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore. Il silenzio o l'acquiescenza della locatrice rispetto ad un mutamento d'uso, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore; a garanzia di eventuali danni arrecati all’immobile, il conduttore deposita presso la tesoreria comunale la somma di euro milleduecentocinquantuno/00 (1.251,00). 10. Le riparazioni di cui agli artt. 1576 e 1609 cod. civ. sono a carico del conduttore, così come ogni altra inerente gli impianti ed i servizi; il locatore si sostituirà al conduttore, qualora questi non vi provveda tempestivamente salvo rimborso delle spese sostenute entro 20 giorni dall'avvenuta riparazione. 11. È facoltà della locatrice ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questo contratto, salvo congruo preavviso. In particolare, l'accesso ai locali dovrà essere consentito nell'ultimo semestre di locazione, per almeno 2 ore al giorno, a nuovi potenziali conduttori, con obbligo di congruo preavviso. Qualora il locatore voglia vendere l'immobile, il conduttore dovrà lasciare visitare i locali dalle 10.00 alle 12.00 nei giorni dispari di ogni settimana, a pena di risarcimento dei danni. 12. Il conduttore manleva la locatrice contro i danni che a questa possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri, del custode, di inquilini o di terzi in genere e la solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dall’immobile in oggetto. La locatrice è inoltre esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio afferente all’immobile stesso, ivi compreso il riscaldamento/condizionamento, l'ascensore e l’impianto citofonico. 13. Il conduttore è custode della cosa locata ed è direttamente responsabile verso la locatrice e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata. 14. Ogni modifica al presente contratto potrà avere luogo solo con atto scritto. 15. Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore. 16. Tutte le spese del presente atto ed accessorie, comprese le spese di registrazione, anche per le successive rinnovazioni, sono interamente a carico del conduttore _______________ , lì ___________________ LA LOCATRICE _______________ IL CONDUTTORE ____________________ Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si approvano specificatamente le clausole contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16. LA LOCATRICE _______________ IL CONDUTTORE