Numero del Repertorio. Numero della Raccolta

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Numero del Repertorio. Numero della Raccolta
Numero
del Repertorio.
Numero
della Raccolta.
C O M P R A V E N D I T A
REPUBBLICA ITALIANA
23 giugno 2005
L'anno duemilacinque, il giorno ventitre, del mese di giugno in Roma, nel mio
studio.
Dinanzi
a me dottor Nicola CINOTTI, Notaio
in Roma, con
studio
Vittorio Emanuele n. 229, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili
al Corso
Riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni, alla quale i
comparenti, avendo i requisiti di legge, rinunciano di comune accordo fra loro e
con il mio consenso,
sono presenti:
Parte Venditrice:
- Pirelli & C. Real Estate - Società di Gestione del Risparmio S.p.A., con sede
legale in Milano, Via Gaetano Negri 10, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Milano al
n. REA 1654303, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro
Imprese
di
Milano:
13465930157,
(ventitremilionisettecentoventicinquemila
capitale
virgola
sociale
zero
euro
zero),
i.v.
23.725.000,00
(di
seguito
"Pirelli RE SGR"), in persona di BILOTTA Domenico, nato a Genova il giorno 19
febbraio 1966, dirigente, domiciliato, ai fini del presente atto, in Milano ove
sopra, giusta procura speciale conferita con atto autenticato dal Notaio Renato
Giacosa di Milano in data 18 maggio 2005, Rep.n. 44.684 che, in originale, si
allega al presente atto sotto la lettera "A";
Pirelli RE SGR interviene al presente atto in qualità di società di gestione del
fondo "Tecla – Fondo Uffici - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo
Chiuso", istituito ai sensi del
D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successivi
regolamenti attuativi (di seguito, il "Fondo"); in detta qualità Pirelli RE SGR
sarà di seguito denominata anche "Parte Venditrice";
Parte Acquirente:
- SelmaBipiemme Leasing S.p.A. con sede in Milano (MI), Via Battistotti Sassi n.
11/A,
Capitale
sociale
zero), iscritta
presso
IVA,
euro
40.200.000,00
la C.C.I.A.A.
di
(quarantamilioniduecentomila
Milano
al
virgola
n.REA 798501, Partita
Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano :
00882980154, in persona di BRACAGLIA Giovanni Battista, nato a Frosinone il 16
febbraio 1970, domiciliato, ai fini del presente atto, in Milano, ove sopra, giusta
procura speciale ad esso conferita con atto autenticato dal Notaio Alfonso Ajello
di Milano in data 20 giugno 2005, Rep.n. 452.602, che, in originale, si allega al
presente atto sotto la lettera "B" in seguito denominata anche "Parte Acquirente";
Parte Utilizzatrice:
-TALLONE Luciano, nato a Borgomaro (IM) il 28 gennaio 1941 e BELGRANO Vincenzo,
nato ad Imperia il 26 marzo 1965, entrambi domiciliati in Imperia, per la carica,
ove
appresso,
i
quali
intervengono
al presente
amministratori e legali rappresentanti della
atto
quali
soci
accomandatari
BETA S.a.s. di Tallone Luciano &
C. con sede in Imperia (IM), Via della Repubblica n. 15/b, iscritta
la C.C.I.A.A.
di
Imperia
al
presso
n.REA 122440, Partita IVA, Codice fiscale
e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Imperia: 01393730088, al
presente atto autorizzati con determinazione dei soci di cui al verbale in
data 22 giugno 2005, che, in estratto autentico, si allega al presente atto
sotto la lettera "C" (in seguito denominata anche "BETA" e/o anche "Parte
Utilizzatrice").
I
comparenti,
della
cui
identità personale io Notaio sono certo,
premettono:
a) che con contratto preliminare stipulato in data 10 maggio 2005, registrato a
Milano - V Ufficio delle Entrate in data 27 maggio 2005 al n. 003168 serie 3 (di
seguito, per brevità, il "Preliminare"), la Parte Venditrice ha promesso di vendere
l’immobile sito in Imperia – Via S. Agata n. 2, meglio descritto e identificato nel
successivo art. 2 (di seguito, l’"Immobile") a Tallone Luigi e Figli S.n.c. con
sede in Borgomaro (IM), Via Ville n. 5, partita IVA, codice fiscale e numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Imperia n. 00243510088 (di seguito, per
brevità, "Tallone Luigi"), che ha promesso di acquistare, per il prezzo complessivo
di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila virgola zero zero) oltre I.V.A.,
riservandosi la facoltà di procedere, ai sensi degli artt. 1401 e seguenti del
codice civile, alla nomina di uno o più terzi, ivi incluso primario istituto di
leasing;
b) che, contestualmente alla stipula del Preliminare, Tallone Luigi ha versato alla
Parte Venditrice, a titolo di caparra confirmatoria, la somma di euro 350.000,00
(trecentocinquantamila virgola zero zero) (di seguito, per brevità, la "Caparra");
c) che, come le parti si danno reciprocamente atto, Tallone Luigi, in esercizio
della predetta facoltà di nomina, ha designato, nei ruoli che rispettivamente
assumono nel presente atto (di seguito, per brevità, l'"Atto") la Parte Acquirente
e la Parte Utilizzatrice, che hanno rispettivamente accettato, quali soggetti che
acquistano i diritti ed assumono gli obblighi del Preliminare;
d) che, pertanto, la Parte Acquirente e la Parte Utilizzatrice sono subentrate
nella intera posizione contrattuale, già facente capo a Tallone Luigi, derivante
dal Preliminare;
e) che la Parte Acquirente è società avente come oggetto sociale l'attività di
locazione finanziaria (leasing) e nell'ambito di detta
richiesta presentata da BETA, in data
odierna
attività, a seguito della
ha concluso il seguente contratto
di locazione finanziaria (di seguito, il “Contratto di Leasing”), attualmente in
corso di registrazione:
-
contratto numero 30088834/001;
f) che, al fine di dare esecuzione al Contratto di Leasing, la Parte Acquirente
intende procedere all'acquisto dell’Immobile;
g) che la Parte Utilizzatrice considera l'Immobile oggetto del Contratto di Leasing
e che dichiara di aver visionato in ogni sua parte, di proprio gradimento anche,
tra l’altro, a titolo esemplificativo, con riferimento a tutte le norme di legge e
di regolamento, anche locali, in materia urbanistica, edilizia, impiantistica, di
antinfortunistica, di antinquinamento e di legislazione di protezione contro gli
infortuni sul lavoro;
h) che, pertanto, le parti sono addivenute alla
l'Atto.
determinazione
di perfezionare
Tutto ciò premesso
i comparenti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1)- Le parti confermano l'antiestesa
integrante
premessa
che costituisce
parte
dell'Atto, così come gli allegati.
Articolo 2) - La Parte Venditrice, come sopra rappresentata, vende, cede e trasferisce alla Parte Acquirente che, come sopra rappresentata, accetta ed acquista il
seguente
immobile sito in Imperia,
Via S. Agata
numero civico due (n.c.2) e
precisamente:
-intero
fabbricato
da
sottosuolo
a
cielo
con
annessa
area
esclusiva
di
pertinenza, articolato sui piani interrato, terra, primo, secondo, terzo e quarto,
adibito prevalentemente a centrale telefonica, confinante con Via S. Agata per due
lati e ragioni delle particelle 236 e 244 del Foglio 2 Sezione PM del Catasto dei
Terreni di Imperia.
L'Immobile è censito al
Catasto dei Fabbricati del Comune di Imperia -
Sezione Urbana PM Foglio 2 particella 249 - zona 1 - categoria
catastale euro
D/1 - rendita
20.384,00.
Articolo 3)- La Parte Acquirente, come sopra rappresentata, acquista l’Immobile al
solo scopo di concederlo in locazione finanziaria; la Parte Utilizzatrice dichiara
che prezzo e condizioni della vendita, ivi inclusa la pattuizione circa l’utilizzo
dell’Immobile come fabbricato ad uso industriale, sono stati direttamente trattati
con la Parte Venditrice.
Conseguentemente
samente
che
la
Parte
Venditrice
dichiara
di accettare
espres-
le azioni di garanzia ed ogni altra azione spettante alla Parte
Acquirente
nei
confronti della
azioni di annullamento e
direttamente
ed
Parte Venditrice, con la sola esclusione delle
risoluzione
autonomamente
ma
del
non
contratto, possono
anche
in
via
essere esercitate
cumulata
dalla
Parte
Utilizzatrice, in vece della Parte Acquirente.
L’Immobile
viene
consegnato
direttamente
alla
Parte
Utilizzatrice.
L’avvenuta
consegna dell’Immobile risulta da un apposito verbale, sottoscritto dalla Parte
Venditrice e dalla Parte Utilizzatrice. Il verbale, dal quale risulta la piena e
incondizionata
conformemente
accettazione
a
quanto
da
previsto
parte
di
dall'Atto
Parte
–
Utilizzatrice
nonché
delle
dell’Immobile
sue
pertinenze
ed
accessori, viene consegnato alla Parte Acquirente.
In relazione a quanto sopra, da oggi le rendite e gli oneri relativi all'Immobile
vanno rispettivamente a favore ed a carico della Parte Acquirente.
Parte Acquirente da atto a Parte Venditrice di avere già ricevuto i titoli ed i
documenti relativi alla costruzione, alla proprietà ed all'uso dell’Immobile.
Parte Utilizzatrice dichiara
sono in buono stato d'uso e
adatti all'uso
per
il
espressamente
che l’Immobile ed i relativi impianti
di manutenzione, conformi alle proprie esigenze ed
quale
sono
autorizzati
e
concessi
in locazione
finanziaria.
In particolare, la Parte Utilizzatrice dichiara che l’Immobile oggetto dell'Atto è
idoneo alle proprie necessità e corrisponde alle esigenze connesse alla propria
attività ed approva senza riserve le condizioni tutte fissate nell'Atto.
Inoltre la Parte Utilizzatrice si impegna ad ottenere qualsiasi certificazione
richiesta a norma di legge per lo svolgimento della propria attività,
fornendo
tutta la documentazione legalmente richiesta, senza che a ciò sia chiamata a
provvedere la Parte Acquirente. Resta inteso che tutte le spese
per quanto sopra, dovessero
essere
e gli oneri che,
sopportati dalla Parte Acquirente, saranno
immediatamente rimborsati dalla Parte Utilizzatrice.
Articolo 4)- La compravendita è fatta ed accettata a corpo e non a misura, da cielo
a sottosuolo, con tutti gli annessi e connessi, dipendenze, pertinenze, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, in atto
legalmente esistenti, così come dalla Parte Venditrice si possiede e si ha diritto
di possedere.
L’Immobile è venduto nello stato di fatto, di manutenzione e di diritto nel quale
oggi si trova, nonché nella situazione urbanistico-amministrativa, concessoria,
autorizzatoria,
edilizia,
catastale,
ecologico-ambientale,
igienico-sanitaria,
prevenzione infortuni, prevenzione incendi, impiantistica e manutentiva in cui si
trova, che la Parte Acquirente e la Parte Utilizzatrice, come sopra rispettivamente
rappresentate, dichiarano di ben conoscere ed accettare, per aver preso visione
della relativa documentazione e dichiarano, per quanto di rispettiva competenza, di
aver attentamente valutato prima di procedere alla sottoscrizione dell'Atto.
La Parte Utilizzatrice, come sopra rappresentata, dichiara di avere interamente visionato l’Immobile, rilevandone l'attuale utilizzo, occupazione e stato di fatto.
Le parti dichiarano di aver tenuto conto della situazione dell'Immobile sopra
descritta, compresi pesi, oneri e vincoli descritti al successivo Art.5), in sede
di determinazione del prezzo di compravendita, con rinuncia da parte della Parte
Utilizzatrice
e
della
Parte
Acquirente
a
presentare
eventuali
richieste
di
indennità e/o riduzioni del prezzo dopo la stipula dell'Atto e rinunciando altresì
a
qualsiasi
atto,
azione
e/o
eccezione
a
qualunque
titolo
proposta,
connessa
direttamente o indirettamente all’Immobile.
Conseguentemente ed a titolo esemplificativo, la Parte Venditrice è esonerata dal
prestare
a
favore
della
Parte
Acquirente
e,
per
quanto
occorre,
della
Parte
Utilizzatrice, le seguenti garanzie in merito:
-alla conformità degli impianti elettrici, termici e di condizionamento, degli
ascensori e di tutti gli altri impianti di cui l'Immobile è dotato;
-alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di sicurezza, ecologia e
salute ambientale, prevenzione infortuni e prevenzione incendi e
-all'ottenimento di tutti i prescritti collaudi, certificazioni, autorizzazioni e
licenze.
Di tali garanzie si fa carico la Parte Utilizzatrice, essendo esclusa ogni
responsabilità in capo alla Parte Venditrice.
Articolo 5)- La Parte Venditrice dichiara e garantisce esclusivamente:
-di avere la proprietà e disponibilità dell'Immobile, ad essa pervenuto in forza
dei seguenti titoli:
con atto a rogito del Notaio Antonio Cassanello di Genova in data 18 maggio 1965,
Rep.n. 75.635/15.877, registrato a Genova - Atti Pubblici in data 4 giugno 1965 al
n. 8931 e trascritto ad Imperia in data 7 giugno 1965 al Reg. Part. Vol. 1084 n.
1754, la SIP - SOCIETA' ITALIANA PER L'ESERCIZIO TELEFONICO PER AZIONI acquistava
l'area sulla quale è stato edificato il fabbricato in oggetto;
con atto a rogito del Notaio Pasquale Tabacchi in data 30 aprile 1985, Rep.n.
47383, registrato a Torino il 23 maggio 1985 al n. 25031, la SIP Società Italiana
per l’Esercizio Telefonico p.A. mutava la propria denominazione in SIP Società
Italiana per l’Esercizio delle Telecomunicazioni p.A.;
con atto a rogito del Notaio Placido Astore di Torino in data 27 luglio 1994,
Rep.n.
313687
le
società
Iritel
S.p.A.,
Italcable
Servizi
Cablografici
Radiotelegrafici e Radioelettrici S.p.A., Società Italiana Radio Marittima per
Azioni abbreviata S.I.R.M. p.A. e Telespazio S.p.A. – Società per le Comunicazione
Spaziali si fondevano per incorporazione nella predetta SIP Società Italiana per
l’Esercizio delle Telecomunicazioni S.p.A., che da detta data sarà abbreviata anche
in “TELECOM ITALIA S.P.A.”;
successivamente,
la
predetta
SIP
Società
Italiana
per
l’Esercizio
Telecomunicazioni S.p.A., altresì denominata “TELECOM ITALIA S.p.A.”,
delle
è stata
incorporata dalla STET – Società Finanziaria Telefonica p.A. con sede in Torino,
con atto di fusione a rogito del Notaio Placido Astore di Torino del 15 luglio
1997, Rep.n. 338624/41121, e successivo atto a rogito del medesimo Notaio Placido
Astore di Torino in data 31 dicembre 1998, Rep.n. 349348/42903, registrato a Torino
in data 5 gennaio 1999 al n. 76 e trascritto ad Imperia in data 1 febbraio 1999 al
n. 306 di formalità e successiva trascrizione in rettifica in data 12 aprile 2002
al n. 1240 di formalità, e contestualmente la predetta STET – Società Finanziaria
Telefonica p.A. con sede in Torino, mutava la propria denominazione sociale in
TELECOM ITALIA S.p.A. con sede in Torino;
con atto a rogito del Notaio Placido Astore di Torino in data 23 novembre 2000,
Rep.n. 361952/45235, registrato a Torino - III Ufficio delle Entrate in data 28
novembre 2000 al n. 11.299 e trascritto ad Imperia in data 7 dicembre 2000, al n.
3316 di formalità, la predetta TELECOM ITALIA S.P.A., a liberazione del capitale
sottoscritto in aumento (giusta verbale di assemblea straordinaria a rogito del
predetto
Notaio
Placido
Astore
di
Torino
in
data
25
ottobre
2000,
Rep.n.
361.443/45.155, registrato a Torino - III Ufficio delle Entrate in data 27 ottobre
2000 al n. 9.856), conferiva, tra l'altro, l'immobile in oggetto nella IM.SER
S.p.A., con sede in Torino;
atto a rogito del predetto Notaio Placido Astore di Torino in data 23 ottobre 2002,
Rep.n. 375.155/47.047, registrato a Torino - III Ufficio delle Entrate in data 24
ottobre 2002 al n. 14.041 e trascritto ad Imperia in data 11 novembre 2002, al n.
4568 di formalità, la
parzialmente,
predetta IM.SER S.p.A. con sede in
trasferendo,
fra
l'altro,
l'immobile
in
Torino
oggetto
si scindeva
alla
società
beneficiaria della scissione EMSA SOCIETA' IMMOBILIARE A R.L., con sede in Torino;
con atto a rogito del Notaio Piergaetano Marchetti di Milano in data 20 dicembre
2002, Rep.n. 17.411/5.205, registrato a Milano - I Ufficio delle Entrate in data 7
gennaio 2003 al n. 212 - serie 1 e trascritto, fra l'altro, ad Imperia in data 17
gennaio 2003 al n. 192 di formalità, la predetta EMSA SOCIETA' IMMOBILIARE A R.L.,
con sede in Torino, si fondeva, unitamente ad altre società, per incorporazione
nella TIGLIO I S.R.L.;
con atto a rogito del Notaio Piergaetano Marchetti di Milano in data 24 novembre
2003, Rep.n. 17.723, registrato a Milano - I Ufficio delle Entrate il 15 dicembre
2003 al n. 5.109 serie 1V e trascritto ad Imperia in data 24 dicembre 2003 al n.
5713 di formalità e successivo atto di constatazione di avveramento di condizioni a
rogito del predetto Notaio Piergaetano Marchetti di Milano in data 3 marzo 2004,
Rep.n. 17.853/5.496, registrato a Milano - I Ufficio delle Entrate in data 23 marzo
2004 al n. 2339 serie 1, la Parte Venditrice acquistava da TIGLIO I S.R.L., tra
l'altro, l'immobile in oggetto;
-che l'immobile in oggetto è libero da pesi, censi, canoni, vincoli, privilegi
anche
di
natura
fiscale,
iscrizioni
e
trascrizioni
pregiudizievoli,
fatta
eccezione:
-dell'ipoteca iscritta a Imperia in data 30 gennaio 2004 al n. 145 di formalità e
-della cessione in garanzia di crediti derivanti da canoni di locazione trascritta
ad Imperia in data 25 marzo 2004 al n. 1178 di formalità,
formalità tutte a favore di Banca Intesa S.p.A. con sede in Milano, Banca di Roma
S.p.A. con sede in Roma, Bipop Carire S.p.A. con sede in Brescia, MCC S.p.A. con
sede in Roma e per le quali, limitatamente all'immobile oggetto del presente atto,
viene prestato l'atto di consenso alla cancellazione con atto da me autenticato e
conservato nella raccolta dei miei atti, Rep.n.
in
data
odierna,
antecedentemente
alla
stipula
dell'Atto
ed
in
conseguenza
dell'avvenuto pagamento del prezzo di cui al successivo Art. 6, con obbligo per la
Parte Venditrice di assolvere ai relativi oneri ed impegnandomi io Notaio a presentare le relative domande di annotamento presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari, entro 180 (centoottanta) giorni;
-di essere in regola con il pagamento di qualsiasi onere,
indiretta)
e
corrispondere
tassa
quelli
comunque
afferenti
eventualmente
il
dovuti
cespite
in
fino
oggi,
ad
imposta (diretta od
oggetto
anche
e
si
se
obbliga
a
comunicati,
accertati od iscritti a ruolo in
epoca successiva al presente atto.
Il Venditore, come sopra rappresentato, fornisce, altresì, ogni garanzia di
legge per i casi di evizione.
Articolo
6)-
Il prezzo della presente compravendita, sulla base di quanto
concordato
dalla
Parte
Venditrice
con
comunicato
alla
Parte
Acquirente,
e
Preliminare,
è
fissato
la
Parte
Utilizzatrice,
conformemente
nell’importo
a
complessivo
quanto
di
e
da
questa
convenuto
Euro
nel
3.500.000,00
(tremilionicinquecentomila virgola zero zero) oltre ad I.V.A. nell’aliquota di
legge per euro 700.000,00 (settecentomila virgola zero zero), detratta la Caparra,
pari a Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila virgola zero zero) e così per un
totale di Euro 3.850.000,00 (tremilioniottocentocinquantamila virgola zero zero)
che la Parte Venditrice, come sopra rappresentata, dichiara di ricevere dalla Parte
Acquirente, in favore della quale rilascia, con la firma dell’Atto, ogni più ampia
e definitiva quietanza a saldo del prezzo compresa I.V.A., dichiarando di non avere
altro a pretendere per questa vendita.
Articolo 7)- La Parte Venditrice rilascia a favore della Parte Acquirente quietanza
di
saldo,
con
espressa
rinuncia
all'ipoteca
legale
e
conseguente
esonero
del
competente ufficio dal pubblicarla.
Articolo 8)- Il possesso giuridico ed il materiale godimento dell’Immobile si
intendono trasferiti rispettivamente alla Parte Acquirente ed alla Parte Utilizzatrice
La
da
Parte
oggi,
per tutti gli effetti utili ed onerosi.
Venditrice
dichiara
e
la
Parte
Acquirente
e
la
Parte
Utilizzatrice
prendono atto che, con atto autenticato dal Notaio Maurizio Misurale di Roma in
data 29 novembre 2000, Rep.n. 144.756/38.128, trascritto a Imperia in data 27
dicembre 2000 al n. 3481 di formalità, la IM.SER. S.p.A., originaria dante causa
della Parte Venditrice, ha concesso in locazione l’Immobile oggetto del presente
atto alla
TELECOM ITALIA
S.p.A.
con sede
in Torino, alle
modalità e termini
convenuti nel predetto atto sopra indicato.
Il Venditore dichiara e la Parte Acquirente e la Parte Utilizzatrice prendono atto
che, con scrittura privata autenticata dal Notaio Maurizio Misurale di Roma in data
24 ottobre 2002, Rep.n. 153993, trascritto a Imperia in data 29 novembre 2002 al n.
5004 di formalità, è stato sottoscritto un addendum contrattuale a modifica dei
predetti
contratti
di
locazione
relativo
alla
eliminazione
della
lettera
d)
dell'art. 12.3 del contratto originario.
La Parte Acquirente e la Parte Utilizzatrice dichiarano di accettare il suddetto
contratto di locazione ed il relativo addendum.
La Parte Acquirente e la Parte Utilizzatrice, anche in relazione a quanto previsto
all'art.19 del contratto di locazione predetto, dichiarano e garantiscono:
-
di
non
essere
state
dichiarate
fallite
né
assoggettate
ad
altre
procedure
concorsuali, e che i loro legali rappresentanti non sono stati condannati a pene
detentive per reati contro il patrimonio o la P.A.;
- di non svolgere, né essere controllanti, controllate o collegate da/a soggetti
che svolgono attività di telecomunicazioni in concorrenza con il conduttore.
In riferimento alla garanzia di cui all'art.8) del predetto contratto di locazione,
la Parte Venditrice provvederà nel termine di 90 (novanta) giorni da oggi a comunicare alla Banca garante il nominativo della Parte Acquirente al fine di con-
sentire il trasferimento a quest'ultima della fidejussione bancaria vincolata in
favore del locatore; la Parte Venditrice si impegna a richiedere, nel termine di 60
(sessanta) giorni, la voltura a favore della Parte Acquirente delle polizze assicurative afferenti gli Immobili.
La Parte Venditrice dichiara che alla data odierna non risultano morosità nel pagamento dei canoni né contenziosi con il conduttore e si obbliga a corrispondere
alla Parte Acquirente, entro 40 (quaranta) giorni da oggi, la quota parte di canone,
eventualmente
già
incassata,
spettante
alla
Parte
Acquirente;
la
Parte
Acquirente si impegna a riconoscere alla Parte Utilizzatrice detta quota parte di
canone.
La Parte Venditrice darà comunicazione della presente cessione al conduttore nel
termine di 30 (trenta) giorni dalla data odierna.
La Parte Acquirente e la Parte Utilizzatrice dichiarano di aver sottoscritto il
Contratto di Leasing n. 30088834/001.
In virtù di tale Contratto di Leasing e per espressa pattuzione tra le parti, la
Parte Utilizzatrice ha acquisito il godimento dell’Immobile nello stato di fatto e
di
diritto
in
cui
si
trova,
e,
con
particolare
riferimento
al
contratto
di
locazione sopra citato in corso con il conduttore Telecom Spa, ha acquisito il
diritto a percepire dal Conduttore stesso il canone di locazione e quant’altro da
esso dovuto in relazione al contratto di locazione; entro 15 (quindici) giorni
dalla data odierna, la Parte Utilizzatrice darà comunicazione di quanto sopra a
Telecom Spa, alla quale darà contestualmente disposizioni in merito alle modalità
di pagamento del canone di locazione e di quant’altro da essa dovuto in virtù del
contratto di locazione.
Articolo 9)- Le spese del presente Atto e sue consequenziali tutte sono a carico
della Parte Utilizzatrice, così come devono intendersi tutti gli obblighi assunti
nonché le dichiarazioni e garanzie rese dalla Parte Utilizzatrice nei confronti
della Parte Venditrice sottoscrivendo l'Atto.
Le parti contraenti dichiarano che la presente cessione è soggetta all'imposta
sul valore aggiunto.
Articolo 10)- A norma dell'art.40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985,
n.47 e dell'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e
la
successive modificazioni,
Parte Venditrice dichiara:
-che la costruzione del fabbricato, di cui la porzione immobiliare in oggetto è
parte, è avvenuta in forza dei seguenti titoli abilitativi:
autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di Imperia in data 22 febbraio 1965;
autorizzazione edilizia in variante all'autorizzazione edilizia del 22 febbraio
1965, rilasciata dal Comune di Imperia in data 22 febbraio 1968;
autorizzazione d'uso rilasciata dalla Prefettura di Imperia in data 2 ottobre 1968
n. 6585/Q;
concessione edilizia rilasciata dal Comune di Imperia in data 10 agosto 1979;
concessione edilizia rilasciata dal Comune di Imperia in data 15 luglio 1980 n.
201/80;
concessione edilizia rilasciata dal Comune di Imperia in data 9 maggio 1988
n.
121/88 prot.n. 24011/87;
concessione edilizia rilasciata dal Comune di Imperia in data 1 luglio 1988 n.
198/88 prot.n. 7215/88;
comunicazione di inizio lavori ex art. 26 l.47/85 relativa all'esecuzione di opere
interne presentata presso il Comune di Imperia in data 31 luglio 1990;
concessione edilizia rilasciata dal Comune di Imperia in data 12 ottobre 1990
n.219/90 prot.n. 5531/90;
autorizzazione n. 29 rilasciata dal Comune di Imperia in data 27 agosto 1997, per
accesso carraio;
- che contro l'Immobile non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi
dell'art. 41 della predetta legge 47/85 e successive proroghe e modificazioni;
- che per il
cambio
di
destinazione
d'uso da magazzino ad
ufficio
al
piano
interrato è stata presentata domanda di concessione in sanatoria, ai sensi della
legge n. 326/2003 e dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive
modificazioni, in data 9 dicembre 2004; che l'intero importo dell'oblazione è stato
versato sul C/C n. 255000 intestato a Poste Italiane, in data 1 dicembre 2004
presso l'Ufficio P.T. n. 38/646 con bollettino n. 290 (per euro 18.000,00) e
l'intero importo di incremento dell'oblazione è stato versato sul C/C n. 526160
intestato a Tesoreria Regione Liguria, in data 1 dicembre 2004 presso l'Ufficio
P.T. n. 38/646, con bollettino n. 291 (per euro 1.800,00); che l'intero importo
degli oneri concessori è stato versato sul C/C n. 11241189 intestato a Comune di
Imperia in data 1 dicembre 2004 presso l'Ufficio P.T. n. 38/646 con bollettino n.
292 (per euro 6.600,00);
- che per opere interne e diversa distribuzione degli spazi è stata presentata
domanda di concessione in sanatoria, ai sensi della legge n. 326/2003 e dell'art.
31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, in data 9
dicembre 2004; che l'intero importo dell'oblazione è stato versato sul C/C n.
255000 intestato a Poste Italiane, in data 1 dicembre 2004 presso l'Ufficio P.T.
38/646 con bollettino n. 287 (per euro 516,00) e l'intero importo di incremento
dell'oblazione è stato versato sul C/C n. 526160 intestato a Tesoreria Regione
Liguria, in data 1 dicembre 2004 presso l'Ufficio P.T.n. 38/646, con bollettino n.
288 (per euro 51,60);
- che sull'Immobile in oggetto non esistono vincoli di sorta;
-
che
non
sussistono
provvedimenti
espressi
di
diniego
di
sanatoria,
di
accoglimento della medesima o, comunque, interlocutori;
- che il Comune non ha provveduto ad emettere provvedimenti di sanatoria nei
termini di Legge;
- che l'oblazione e gli oneri concessori sono stati integralmente pagati e che
qualunque eventuale altro onere e/o conguaglio resterà a proprio carico;
-
che
la
richiesta
di
accatastamento
è
stata
regolarmente
presentata
con
la
necessaria documentazione;
- che non esistono vincoli preclusivi
al condono edilizio a norma degli artt. 32 e
33 della predetta legge 47/1985;
- che la domanda di condono non è dolosamente infedele.
Articolo 11)- Ogni eventuale controversia avente ad oggetto la validità, efficacia,
interpretazione,
adempimento,
inadempimento,
risoluzione,
esecuzione
dell'Atto,
sarà devoluta alla competenza e giursidizione esclusive di un Collegio Arbitrale
composto ed operante in conformità al Regolamento Arbitrale Internazionale della
Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, che le parti dichiarano di
conoscere ed accettare integralmente.
Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto e la sua sede sarà
in Milano.
Il procedimento arbitrale si svolgerà in lingua italiana.
Ogni eventuale controversia che non possa devolversi al Collegio Arbitrale in
quanto non rimettibile in arbitrato, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di
Milano.
Ogni notifica o comunicazione che sia prevista o richiesta dall'Atto deve avvenire
per iscritto e per fax, confermata da raccomandata con avviso di ricevimento agli
indirizzi di seguito indicati e si intenderà ricevuta al momento del ricevimento,
da parte del sistema trasmissivo dell'inviante, della conferma di ricezione da
parte del destinatario oppure al momento della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata da parte del destinatario:
1) alla Parte Acquirente:
presso la propria sede, attualmente in Milano, Via Battistotti Sassi n. 11/A 20133 MILANO
Fax: 02.70005136
2) per la Parte Utilizzatrice:
presso la propria sede attualmente in Imperia, Via della Repubblica n. 15/B
Fax: 0183.297678
3) per la Parte Venditrice:
presso la propria sede attualmente in Milano, Via Gaetano Negri n.10
fax n. 02.85356061.
Ogni modifica dei predetti indirizzi sarà valida fra le parti solo se notificata
alle altre parti mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Articolo 12) - Dichiarazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Fondo.
Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. ai sensi
dell’art. 17 del Regolamento del Fondo, approvato con provvedimento n. 240129 di
Banca d’Italia in data 22 ottobre 2003, ha l’obbligo di rendere pubblici i dati
rilevanti dell’operazione di compravendita regolata dall'Atto. A questo fine la
Parte Acquirente, per tutto quanto alla stessa riferito, autorizza Pirelli & C.
Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. a procedere agli adempimenti
informativi richiesti dal detto Regolamento.
I
comparenti
mi
dispensano
dalla
lettura
degli allegati, dichiarando
di averne già preso conoscenza.
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, scritto da persona di mia
fiducia con mezzo meccanico in sei fogli,
quali,
da
me
interpellati,
lo
di cui ho dato lettura ai comparenti, i
confermano
ed
approvano
e
con
me
Notaio
sottoscrivono.
Scritto in ventidue pagine intere e quanto fin qui della ventitreesima.
lo