regolamento per la disciplina dei contratti

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regolamento per la disciplina dei contratti
Comune di
Cavallino –Treporti
(Provincia di Venezia)
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEI CONTRATTI
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 13.10.2011
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1- Oggetto del regolamento
Art. 2 - Norme applicabili
TITOLO II
NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI
CAPO I
Procedimento di formazione dei contratti
Art. 3 - Provvedimento a contrattare
CAPO II
Scelta del contraente
SEZIONE 1^
Disposizioni generali
Art. 4 - Modi di scelta del contraente
Art. 5 - Pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara
Art. 6 - Termini per le procedure di aggiudicazione
SEZIONE 2^
Procedura aperta e procedura ristretta
Art. 7 - Procedura aperta
Art. 8 - Procedura ristretta e procedura ristretta semplificata
SEZIONE 3^
Appalto-concorso (o procedura ristretta)
Art. 9 - Appalto-concorso (o procedura ristretta)
SEZIONE 4^
Procedura negoziata
Art. 10 - Procedura negoziata
SEZIONE 5^
Altre procedure
Art. 11 –Procedure telematiche
Art. 12. Dialogo competitivo
Art. 13. Accordi quadro
Art. 14. Sistemi dinamici di acquisizione
CAPO III
Commissioni di gara
Art. 15 - Composizione e nomina delle commissioni di gara
Art. 16 –Funzionamento delle commissioni di gara
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Art. 17 –Lavori delle commissioni gara
Art. 18 –Valutazione delle offerte anomale
CAPO IV
Approvazione delle procedure contrattuali
Art. 19 –Aggiudicazione definitiva
Art. 20 –Esercizio della potestà di autotutela
Art. 21 –Comuni
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TITOLO III
ACQUISIZIONI IN ECONOMIA
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 22 –Ambito di applicazione e fonti
Art. 23 –Limiti di importo e divieto di frazionamento
Art. 24 –Responsabile del procedimento
Art. 25 –Assegnazione degli affidamenti in economia
Art. 26 –Modalità di esecuzione
Art. 27 –Post informazione
Art. 28 –Documento unico di regolarità contributiva
CAPO II
SEZIONE A –LAVORI
Art. 29 –Limiti di importo per i lavori
Art. 30 –Tipologia dei lavori eseguibili in economia
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Art. 32 –Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto
Art. 33 –Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo
Art. 34 –Lavor
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Art. 35 –Lavori di somma urgenza
Art. 36 –Perfezionamento del contratto di cottimo - Garanzie
Art. 37 –Piani di sicurezza
Art. 38–Tenuta della contabilità e regolare esecuzione
CAPO III
SEZIONE B –FORNITURE E SERVIZI
Art. 39 –Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi
Art. 40 –Tipologia delle forniture eseguibili in economia
Art. 41 –Tipologia dei servizi eseguibili in economia
Art. 42 –Modalità di affidamento
Art. 43 –Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni
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TITOLO IV
STIPULAZIONE E ROGITO DEI CONTRATTI
CAPO I
Stipulazione e rogito
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SEZIONE 1^
Atti preliminari alla stipulazione
Art. 46 –Cauzione
Art. 47 –Deposito per spese contrattuali
SEZIONE 2
Stipulazione dei contratti
Art. 48 –Forma della stipulazione
Art. 49 - Cessione del contratto e subappalto
Art. 50 - Termini per la stipulazione del contratto
Art. 51 - Condizioni generali del contratto
Art. 52 - Durata del contratto
Art. 53 - Domicilio del contraente
Art. 54 –Documento contrattuale e relativi allegati
Art. 55 –Repertorio
Art. 56 - Spese contrattuali
Art. 57 - I diritti di segreteria
CAPO II
Efficacia ed esecuzione dei contratti
SEZIONE 1^
Efficacia del contratto
Art. 58 - Efficacia del contratto
SEZIONE 2^
Esecuzione del contratto
Art. 59 - Modalità di pagamento del prezzo del contratto
Art. 60 - Cessione di credito e procura
Art. 61 - Revisione dei prezzi
Art. 62 - Vigilanza e collaudo
TITOLO V
I CONTRATTI
CAPO I
Compravendita
Art. 63 - Alienazione e acquisto di beni immobili
Art. 64 - Beni vincolati
Art. 65 - Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione
Art. 66 - Prezzo della compravendita
Art. 67 - Divieto speciale di comprare
Art. 68 - Forme di pubblicità
CAPO II
Permuta
Art. 69 - Permuta
CAPO III
Locazione ed affitto
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Art. 71 - Modalità per la determinazione del canone
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Art. 72 - Locazione di immobili urbani
CAPO IV
Pubbliche forniture
Art. 73 -Pubbliche forniture
Art. 74 - Programmazione degli acquisti di beni e servizi
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CAPO V
Comodato
Art. 76 - Divieto di concedere beni in comodato
CAPO VI
Mutuo
Art. 77 –Mutuo
CAPO VII
Assicurazione
Art. 78 - Ditte di Brokeraggio
CAPO VIII
Transazione
Art. 79 - Limiti alla transazione
CAPO IX
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SEZIONE 1^
Disposizioni generali
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Art. 82 - Clausole necessarie del contratto
CAPO X
Appalti
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Art. 83 - Appa
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SEZIONE 2^
Appalto di servizi
Art. 84 -Appalto di servizi pubblici
TITOLO VI
CONCESSIONE DI OPERE E DI SERVIZI PUBBLICI
CAPO I
Concessione di opere e di lavori pubblici
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Art. 85 - Concessione di opere e di lavori pubblici
CAPO II
Concessione di servizi pubblici
Art. 86 - Concessione di gestione di servizi pubblici
Art. 87 - Contenuti della convenzione
Art. 88 - Norma di rinvio
TITOLO VII
CONVENZIONI URBANISTICHE
Art. 89 - Convenzioni ed atti unilaterali d’
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TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 90 –Ufficio Gare e Contratti
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1- Oggetto del regolamento
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Art. 2 - Norme applicabili
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Statuto comunale e dal presente regolamento, nonché dalle leggi della Regione Veneto e dagli usi negoziali, in
quanto applicabili.
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TITOLO II
NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI
CAPO I
Procedimento di formazione dei contratti
Art. 3 –Procedura di adozione del provvedimento a contrattare e competenze
1. E' competenza del Consiglio Comunale quanto previsto dall'art. 42 del d.lgs. 267/200 e smi.
2. E' competenza della Giunta Comunale:
a) l'approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti preliminari delle opere pubbliche;
b) l'approvazione del progetto definitivo se di importo superiore a €1.
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inferiore, prima della adozione del provvedimento di approvazione del progetto definitivo di sua competenza, il
Dirigente dovrà produrre apposita informativa alla Giunta comunale, ove sarà data illustrazione del progetto
medesimo.
3. E' competenza del Dirigente o suo delegato nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto:
a) la approvazione dei progetti definitivi, se di importo inferiore a €1.
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pubbliche,
b) la approvazione dei capitolati speciale d'appalto/fogli condizione per l'affidamento di servizi e forniture
c) la presentazione di informative alla Giunta comunale sulle materie di sua competenza;
d) l'adozione della determinazione a contrarre di cui all'art. 192 del decreto legislativo 267/2000, la quale deve
sempre precedere l'avvio della procedura di affidamento.
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anomalia delle offerte nei casi previsti dalla
normativa.
4. L'adozione della determinazione a contrarre non è prevista per gli affidamenti il cui valore sia inferiore a
40.000,00 euro di cui al successivo titolo III.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma , il responsabile, in attuazione e nel rispetto dei principi del presente
regolamento pone in essere direttamente la determinazione di impegno di spesa indicate l'operatore economico
incaricato della prestazione e con lo stesso perfeziona il vincolo contrattuale nelle forme previste dalla legge.
6. La determinazione a contrattare deve contenere:
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a) gli elementi previsti dalle norme in materia e quelli sottoindicati:
1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
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7. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni pubbliche e le ragioni che ne sono alla base;
b) il richiamo ai pareri, alle autorizzazioni, permessi, licenze e nullaosta rilasciati ed a quelli che dovranno essere
acquisiti prima della stipulazione del contratto;
c) il richiamo al provvedimento di approvazione del piano economico-f
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cui le norme in vigore ne richiedano la preventiva approvazione, oppure, in alternativa, i motivi per i quali si
può prescindere dalla preventiva approvazione del piano stesso con riferimento sia alle modalità di
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d) il vincolo a concludere le procedure negoziali solo dopo la formale concessione del finanziamento, nei casi in
cui il Comune non faccia fronte alla spesa per il contratto con proprie entrate;
e) le altre indicazioni richieste dalle norme del presente regolamento;
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g) le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara.
h) i soggetti da invitare alle procedure negoziate.
CAPO II
Scelta del contraente
SEZIONE 1^
Disposizioni generali
Art. 4 - Modi di scelta del contraente
1. I contratti devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti (o procedure aperte), con le forme stabilite
dalla normativa in materia.
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privata (o procedura negoziata) nei casi e con le modalità previste dalla legislazione statale, comunitaria e
regionale in materia e dalle norme del presente regolamento.
Art. 5 - Pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara
1. Nei casi in cui la legge non prevede le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara, la
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Art. 3.
Art. 6 - Termini per le procedure di aggiudicazione
1. Nei casi in cui la legge non prevede termini diversi, non possono essere stabiliti termini inferiori:
a) a quindici giorni a decorrere dalla data di pubbl
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la ricezione della domande di partecipazione o delle offerte;
b) a quindici giorni a decorrere dalla data di invito, per la presentazione delle offerte.
2. Nei casi di urgenza, i termini di cui al comma 1 possono essere ridotti ad otto giorni. L'urgenza deve essere
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SEZIONE 2^
Procedura aperta e procedura ristretta
Art. 7 - Procedura aperta
1. Per i metodi con cui tenere la procedura aperta e per lo svolgimento delle relative procedure, trovano
applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni pubbliche, fatti salvi gli
adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento per particolari tipi di contratti e salvo quanto
stabilito dal presente regolamento in materia di commissioni di gara.
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Art. 8 - Procedura ristretta e procedura ristretta semplificata
1. Per i metodi con cui tenere la procedura ristretta e per lo svolgimento delle procedure vengono applicate le
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, fatti salvi gli adattamenti previsti
dalle norme del presente regolamento per particolari tipi di contratti e salvo quanto stabilito dal presente
regolamento in materia di commissioni di gara.
2. Per i metodi con cui tenere la Procedura ristretta semplificata vengono applicate le disposizioni vigenti in
materia di contratti.
SEZIONE 3^
Procedure aventi ad oggetto la progettazione ed esecuzione
Art. 9 - Procedure aventi ad oggetto la progettazione ed esecuzione
1. Per affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione si intende la procedur
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progettazione ed esecuzione è adottato per i contratti che, per il loro oggetto, richiedono speciali mezzi di
esecuzione o particolari competenze artistiche, tecniche o scientifiche oppure quando si intende acquisire
diverse soluzioni progettuali
3. La scelta di appalto di progettazione ed esecuzione è effettuata con il provvedimento a contrattare di cui
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SEZIONE 4^
Procedura negoziata
Art. 10 - Procedura negoziata
1. La procedura negoziata è ammessa nei casi previsti dalla normativa vigente in merito allo specifico settore.
2. La procedura negoziata deve essere svolta, di norma, previa gara ufficiosa fra un congruo numero di imprese
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SEZIONE 5^
Altre procedure
art. 11 –Procedure telematiche
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noTreporti applica le disposizioni di cui al D.P.R. 4 aprile 2002, N°101.
Art. 12. Dialogo competitivo
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta
non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, ci si può avvalere del dialogo competitivo conformemente all'art. 58
del d.lgs. n. 163/2006 e smi
Art. 13. Accordi quadro
1. Il Comune può concludere accordi quadro ai sensi all'art. 59 del d.lgs. n. 163/2006 e smi. Per i lavori, gli
accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non
sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.
2. Con l'accordo quadro verrà specificatamente individuato un protocollo disciplinante le modalità di
ordinazione, esecuzione, rendicontazione e liquidazione dei lavori/servizi/forniture oggetto dell'accordo stesso.
Art. 14. Sistemi dinamici di acquisizione
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1. Il Comune può ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione ai sensi all'art. 60 del d.lgs. n. 163/2006 e smi. Tali
sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso
corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che,
per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
Capo III
Commissioni di gara
Art. 15 - Composizione e nomina delle commissioni di gara
1.
Alla valutazione delle offerte presentate in esito alla pubblicazione di bandi o avvisi di gara provvede una
commissione, quale organoc
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Per le procedure concorsuali da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso e svolte dall'Ufficio Gare e
Contratti, la commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio medesimo o suo delegato, e due dipendenti
individuati dal responsabile stesso. Un dipendente svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
3.
Per le eventuali procedure concorsuali svolte dagli altri Settori o Aree del Comune e per le procedure da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le commissioni di gara sono nominate
con provvedimento del Responsabile che ha promosso il procedimento di gara e sono composte dallo stesso e
due dipendenti individuati dal medesimo responsabile .
4.
Quando, in ragione dell'evidente complessità della procedura di gara, ovvero per carenza di organico, non
sussistano delle professionalità adeguate all'interno della struttura, il responsabile di area, con proprio atto, si
avvale ove possibile, di personale proveniente da altre stazioni appaltanti, ovvero di esperti esterni di
comprovata esperienza e professionalità di cui al D.Lgs 163/2006.
5.
Nel provvedimento di cui al comma 3, sarà determinato l'eventuale compenso dovuto alle professionalità
esterne o provenienti da altre stazioni appaltanti.
6.
Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge. Lo stesso
principio si applica anche in caso di procedura negoziata, in quanto trattandosi di attività procedimentale deve
essere consentita la presenza degli offerenti alle operazioni di gara.
Art. 16 –Funzionamento delle commissioni di gara
1. Le commissioni di gara deliberano con la presenza di tutti i propri componenti.
2. I componenti le commissioni di gara concorrono, in modo simultaneo ed in posizione di uguaglianza,
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3. Il presidente delle commissioni di gara ha funzioni di predisposizione, propulsione, coordinamento, guida e
disciplina dei lavori comuni.
4. Nelle procedure concorsuali da aggiudicarsi con il criterio del
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le relative decisioni sono in ogni caso assunte con la presenza di tutti i componenti la commissione stessa.
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gara, qualora si rendano necessarie complesse verifiche dei documenti presentati ovvero del contenuto delle
offerte.
6. Le sedute di gara pos
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approfondimenti tecnico-giuridici utili ai fini delle decisioni da assumere.
Art. 17 –Lavori delle commissioni gara
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3. Per ciascuna seduta di gara, di tutte le operazioni compiute dalle commissioni viene dato atto in apposito
processo verbale sottoscritto dal presidente, dagli altri componenti e dal segretario.
4. Tutti i verbali di gara sono approvati con il provvedimento di aggiudicazione definiti
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Art. 18 –Valutazione delle offerte anomale
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122 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, darà immediata comunicazione della graduatoria
della gara stessa al r
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servizi al responsabile di area o settore che ha attivato la relativa procedura, il quale effettuate le opportune
valutazione potrà:
a) dare comunicazione altrettanto immediata al Presidente di gara che non occorre procedere alla valutazione
della anomalia delle offerte ed in tal caso il Presidente di gara provvederà alla adozione della aggiudicazione
provvisoria;
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ditta le giustificazioni degli elementi che riterrà utili secondo la procedura degli artt. 87 e 88 del Codice,
inviando copia della nota di richiesta anche al Presidente di gara che pertanto sospenderà ogni provvedimento
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2. Ai fini della valutazione di cui al comma precedente, i soggetti di cui al comma precedente, nel rispetto della
specifica normativa vigente in materia, attivano un autonomo subprocedimento di carattere tecnico che si
conclude in ogni caso con un provvedimento motivato, da comunicare al presidente della commissione di gara
ai fini della assunzione delle decisioni di competenza.
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CAPO IV
Approvazione delle procedure contrattuali
Art. 19 –Aggiudicazione definitiva
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2. Con il provvedimento di aggiudicazione definitiva sono approvati i verbali di gara, previa verifica della
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3. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva non costituisce vincolo contrattuale fra le parti, che invece
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4. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva adottato è tempestivamente comunicato al responsabile di
area o settore gestore della prestazione contrattuale per l'assunzione del relativo impegno di spesa.
Art. 20 –Esercizio della potestà di autotutela
1. Il responsabile di area o settore che ha attivato la procedura, oi
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ciascuno per gli atti di propria competenza, adotta, ove ne ricorrano i presupposti di fatto o di diritto, i
provvedimenti di annullamento o revoca in via di autotutela dei bandi di gara, degli atti di aggiudicazione
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vigente in materia.
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entro un termine prefissato, la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni normative nazionali e
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3. Il mancato adempimento entro il termine prefissato di quanto previsto al comma precedente, in assenza di
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TITOLO III
ACQUISIZIONI IN ECONOMIA
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 22
Ambito di applicazione e fonti
1. Il presente Titolo disciplina l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia che si riferiscono alle
tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse.
2. Il presente Titolo ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi artt. 30,
40 e 41. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, ed alle
norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di
lavori, servizi e somministrazioni o forniture.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme e i principi contenute nel DLgs.
163/2006 e nel DPR 207/2010, oltre alle ulteriori discipline di settore applicabili.
Art. 23
Limiti di importo e divieto di frazionamento
1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti
approvati, e degli importi definiti al successivo art. 29 per i lavori, ed al successivo art. 39 per i servizi e le
forniture.
2. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al D.P.R. n.
207/2010 normalmente sono considerabili lavori.
3. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato
artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore
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4. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli
strumenti programmatori dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi
tecnici risultanti da apposita relazione del Dirigente responsabile; in particolare deve considerarsi fattispecie
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Art. 24
Responsabile del procedimento
1. Il Dirigente di Unità Organizzativa, competente in base al modello di organizzazione interna, individua un
Responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandati la definizione delle
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contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento
della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e, su incarico del
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Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del
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2. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti
programmati, spetta al Dirigente competente per materia formulare nei
confronti dell'Amministrazione, anche su indicazione del Responsabile del procedimento, la proposta tendente
ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i
lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle
12
Leggi e Regolamenti.
3. Ove il Responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in
capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere
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Art. 25
Assegnazione degli affidamenti in economia
1. Le procedure in economia avvengono nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando
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trattamento, e, di regola, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori
economici predisposti dalla stazione appaltante
3. Per i servizi, le forniture e nei contratti misti, quando i lavori risultino economicamente non prevalenti, a
seconda del caso può essere applicato il criterio del prezzo più basso, oppure quello dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, che richiede la predeterminazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della
natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.
4. La procedura che, interpellando una pluralità di imprese, ricerca più offerte o preventivi da porre in
competizione allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata dal Dirigente competente
anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per il presente Regolamento.
5. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi sia in cottimo che in amministrazione diretta sono
conclusi nella forma della lettera di affidamento o, per piccole spese di acquisto al minuto, mediante notaordinativo fatto salvo quanto disposto dal Titolo IV e nel successivo art. 48.
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o; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili,
egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del
Responsabile del procedimento.
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anon potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori,
servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni
di gara e di capitolato, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale
accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.
Art. 26
Modalità di esecuzione
1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
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b) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di
proprietà del Comune o opportunamente noleggiati;
c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di
sub-af
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di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.
3. Quando sia ammesso il ricorso al sub-af
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a-invito devono essere indicate le
parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento.
L’
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per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.
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5. Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto di
cottimo, il Dirigente competente, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con
incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non
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stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del Responsabile del
procedimento o suo incaricato.
Art. 27
Post-informazione
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superiore ad euro 40.000,00 è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del
committente.
Art. 28
Documento unico di regolarità contributiva –Codice Identificativo Gara (CIG)
1. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario di importo fino ad €20.
000,
00,i
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responsabile del Procedimento può prescindere dalla richiesta del Documento unico di regolarità contributiva o
della dichiarazione sostitutiva i cui al comma 2.
2. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario di importo superiore a €2
0.
00
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0
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e fino all'importo di € 40
.
000
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00,può tener luogo del Documento unico di regolarità contributiva una
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Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prodotta dai soggetti contraenti. Tale autodichiarazione
dovrà essere acquisita almeno all'atto di liquidazione.
3. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario di importo superiore a €4
0.
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il Responsabile del Procedimento acquisisce d’
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c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità,
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L'acquisizione del Durc avviene per ogni fase di cui alle precedenti lettere a) b) c) d) qualora tra una fase e l'altra
siano trascorsi più di 180 giorni.
4. Nei casi di esecuzione d'urgenza, debitamente motivati, si prescinde dall'acquisizione del DURC per le fasi a)
e b).
5. Si prescinde inoltre dalla richiesta del CIG per le figure contrattuali non qual
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come indicato nella L. 136/2010 e smi e per le acquisizioni in economia previste dal presente regolamento e per
le tipologia di acquisizione di beni e servizi previsti dal Regolamento per il servizio di economato e nei
limiti di importo ivi previsti.
Capo II
LAVORI
Art. 29
Limiti di importo per i lavori
1. Il presente Capo di
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di 200.000 Euro
3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a
50.000 Euro.
Art. 30
Tipologia dei lavori eseguibili in economia
1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 23, possono essere eseguiti in economia gli
interventi, di seguito specificati:
14
A. Tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la
riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili,
opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia
rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure
ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del dlgs. 163/2006;
Si individuano i seguenti ambiti di intervento:
BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa: sede comunale - sedi di delegazioni comunali - edifici scolastici teatri e biblioteche - centri socio assistenziali e laboratori - - impianti sportivi e per il tempo libero - edifici
comunali adibiti a civile abitazione - immobili comunali adibiti ad attività produttive - cimiteri comunali - ed in
genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli posseduti o
su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.
OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: strade e piazze comunali - reti fognanti, impianti di
depurazione e acquedotti - acquisto e manutenzione dei cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale e
orizzontale - impianti di illuminazione - impianti per la distribuzione del gas, impianti termici, idrico sanitari, di
condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali –lavori nel verde pubblico - in genere tutte le
opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale.
B. Manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti, negli ambiti di riferimento
sopra indicati .
C Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni
riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la
collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisti e quindi non
fronteggiabili con gli interventi programmabili.
D Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di
gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. A.
E Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
a) scavi,
b) demolizioni,
c) prove penetrometriche,
d) sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,
e) realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello
stato del bene interessato alla progettazione,
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F. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore
inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
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1. Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o un
lavoro eseguiti in appalto:
a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura
di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, disciplinati dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010;
b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto,
purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che
nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a
disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1, lett. a) del D.P.R. 207/2010.
L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite
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purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite
di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal presente Regolamento;
c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del
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comma 3 lett. b), del D.P.R. 207/2010; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non
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superiore a 40.000 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di
legge.
2. In tali casi, il Responsabile del procedimento degli i
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3. I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun
ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito
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Art. 32
Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto
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2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le
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specifico, sotto la vigilanza del Rup.
3. Il Rup, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione
dell'opera o dell'intervento, con contratti sottoscritti dal Dirigente competente, seguendo le modalità procedurali
definite per i servizi o le forniture.
4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono
necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel
rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.
Art. 33
Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo
1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Dirigente del Servizio attiva
l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idoneo operatore economico, nel rispetto delle tipologie
individuate al precedente art. 30.
2. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma
esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei
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relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione.
5. Per interventi di importo contenuto entro 50.000 Euro, assegnati in cottimo o in appalto, la qualificazione
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dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi
dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato
dal Dirigente di Servizio. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa
quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura
finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.
Art. 35
Lavori di somma urgenza
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chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre,
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entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica
incolumità.
16
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese
individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo
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art. 163, comma 5, del D.P.R. 207/2010.
4. Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei
lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente
di Servizio che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa, e l'approvazione dei
lavori da parte della Giunta Comunale.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del
competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese
relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
Art. 36
Perfezionamento del contratto di cottimo –Garanzie
1. Il contratto di cottimo, stipulato con le modalità e le forme previste dall'art. 48, deve indicare almeno quanto
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R.207/2010:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante
semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
g) le garanzie a carico dell'esecutore.
Il contratto di cottimo deve altresì contenere:
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i) la quantificazione dei costi della sicurezza.
2. L'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di ricevimento da parte del Dirigente
proponente di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa
indicazione contenuta nel contratto.
3. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei
lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il
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di 40.000, il Dirigente competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di interpello plurimo,
tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.
4. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla
fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la pol
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5. Qualora la contropartenonade
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6. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile
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Art. 37
Piani di sicurezza
1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di
sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.
Art. 38
Tenuta della contabilità e regolare esecuzione
1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della
contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. da 203 a 210 del DPR
17
207/201
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collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l’
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2. In caso di lavori di importo non superiori a 50.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere
sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal Rup.
3.E’c
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somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed
emettere il certificato di regolare esecuzione.
Capo III
FORNITURE E SERVIZI
Art. 39
Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi
1.I
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etipologie
specificate nei successivi articoli.
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negoziata previo confronto concorrenziale ed è consentita esclusivamente per importi inferiori alla soglia
comunitaria
3. Il Dirigente competente ha facoltà di procedere a procedura negoziata diretta nei seguenti casi:
a) di norma per importi fino ad Euro 40.000;
b) per le tipologie indicate al successivo art. 40
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al comma 6 del predetto articolo;
4. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione, ove siano
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5. Il provvedimento di affidamento a procedura negoziata diretta in economia deve essere adeguatamente
motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla
noma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, e di congruità del prezzo.
6. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato da parte del
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prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Ai fini di tale accertamento il Responsabile del procedimento
può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, propri o delle amministrazioni
aggiudicatrici.
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centralizzazione locale degli acquisti. In caso affermativo, il Dirigente competente valuta la convenienza della
convenzione quadro e, in caso di ritenuta maggiore convenienza delle condizioni dedotte in convenzione
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procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni
quadro, laddove sussista la comparabilità tra il bene o servizio offerto in convenzione e il bene o servizio che
deve essere acquisito. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo alle caratteristiche
tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate. In caso di piena fungibilità ed equivalenza
tecnico-qualitativa tra il bene o servizio offerto in convenzione ed il bene o servizio che deve essere acquisito
autonomamente, va rispettato il vincolo costituito dal prezzo dedotto in convenzione.
Art. 40
Tipologia delle forniture eseguibili in economia
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essere affidate in economia:
a) Mobilio, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per
uffici, strutture, impianti e servizi comunali; arredi scuole statali materne, elementari, medie;
18
b) Strumentazioni, beni mobili e attrezzature per uffici, impianti, servizi comunali (sistemi elettronici, di
amplificazione e diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di proiezione, audi
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c) Acquisto apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi;
d) Autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione ai servizi comunali;
e) Acquisto di pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui alle precedenti lett. a), b), c), d);
f) Fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili;
g) Vestiario: effetti di corredo, divise e calzature per il personale dipendente, comunque occorrenti per
l'espletamento dei servizi;
h) Forniture di prodotti e derrate alimentari per il centro di cottura e per le cucine comunali; fornitura di buoni
pasto sostitutivi del servizio mensa; fornitura di stoviglie e tovagliato;
i) Generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici, registri,
carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici, il centro grafico, gli impianti e i servizi
comunali;
j) Acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, non affrontabili con i contratti
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per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature
installate presso i vari uffici;
k) Acquisti di hardware, relative componenti, di software standardizzato e di altri strumenti informatici e
telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;
l) Acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienicosanitari, ambientali,
cimiteriali e di gestione della popolazione animale; acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti
per pulizie; farmaci e materiali di pronto soccorso;
m) Forniture per il traffico e la segnaletica stradale; materiale infortunistico e relativo alla sicurezza;
n) Materiale e attrezzature per arredo urbano, verde, giardinaggio, piante, fiori, corone e addobbi vari;
o) Materiale e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive;
p) Materiale e attrezzature per falegnameria e infissi;
q) Forniture di utensileria e ferramenta;
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mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle
suddette iniziative;
s) Spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie) e casuali;
t) Fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
u) Forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative e per il tempo libero promosse dal
Comune o dalle Circoscrizioni comunali;
v) Spese concernenti il funzionamento degli organi comunali e di comitati e commissioni nominati per lo
svolgimento di attività del Comune o delle Circoscrizioni;
w) Spese connesse con le elezioni ed i referendum;
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1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia
ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne
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3) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello
svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per
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y) Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati;
z) Abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo
che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;
aa) Operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
bb) Pagamento tassa di immatricolazione e di circolazione autoveicoli;
19
cc) Locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per
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conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano
sufficienti o idonei.
Ogni altra fornitura analoga e non esplicitamente compresa nell'elenco.
Art. 41
Tipologie di servizi eseguibili in economia
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economia:
a) Manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori indicati al
precedente art. 40;
b) Manutenzione e riparazione ai veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro, macchine e attrezzi per le cucine e
altri servizi di competenza comunale;
c) Manutenzione e riparazione di vestiario, calzature e altre dotazioni agli uffici, impianti, servizi e al personale;
d) Servizi di lavanderia; servizi di lavaggio;
e) Software su misura, manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici, a
meno che la natura della prestazione o la necessità di avvalersi di un contratto di durata e di tenere conto del
divieto di cui al precedente art. 23, rendano ne
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f) servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali, non affrontabili con i contratti
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g) servizi di trasporto e facchinaggio, non affrontabili con i contratti d’
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spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio;
h) Vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza, urgenti ed occasionali, non
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i) servizi di copertura assicurativa e pagamento dei premi di assicurazione;
j) Servizi esterni di fotoriproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia,
serigrafia, legatoria e grafica;
k) Servizi video-fotografici;
l) Servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione
di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori;
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provvedervi con proprio personale;
n) Servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, atti ed altre spese occorrenti per le iniziative di cui al
precedente art. 40 lett. r), v), w);
o) Servizi di agenzia viaggi; servizi alberghieri e servizi accessori per vacanze sociali e per missioni del
personale;
p) Accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
q) Servizi di collocamento e reperimento del personale;
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piante, fiori e tappeti erbosi;
s) Servizi di espurgo;
t) Servizi di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio, non rientranti
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:
1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia
ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne
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3) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento
delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
20
4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per
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v) Incarichi di supporto alla progettazione di opere pubbliche;
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w) Spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione;
spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso;
x) Abbonamenti a servizi di consulenza; spese legali, notarili e di consulenza legale;
y) Spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi.
2. Per servizi tecnici si intendono:
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c) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la
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CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere
precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento
amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione
in via preventiva.
Ogni altro servizio analogo e non esplicitamente compreso nell'elenco.
Art. 42
Modalità di affidamento
1. Quando il bene o il servizio è assegnabile in economia, il Dirigente attiva la procedura negoziata per
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la legge ammette la procedura negoziata diret
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dal responsabile, questo può individuare con altri mezzi le ditte da invitare ad integrazione di quelle candidate.
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4. La lettera di invito per gli affidamenti di importo pari o superiore ad Euro 40.000, deve contenere almeno gli
elementi di seguito indicati, previsti in altre disposizioni cogenti o scaturenti dalle indicazioni della
giurisprudenza più recente:
- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione
dell'IVA;
- le garanzie richieste al contraente;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
21
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
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previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
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dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
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81/2008 e ss.mm., non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di
rischi interferenziali di cui al comma 3bis del medesimo art. 26 Dlgs. 81/2008 ss.mm.;
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10;
In presenza di ragioni di urgenza, la richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta informatica e deve
essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in
busta chiusa entro un determinato termine.
5. Nei limiti di importo che consentono la procedura negoziata diretta, quando si preferisca far precedere il
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questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine esplorativa mediante richiesta di
preventivi via fax o posta elettronica.
6. Per le forniture ed i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si
potrà far ricorso all'accordo quadro; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini-prezzo.
7. Per forniture e servizi da affidare in economia, che siano di elevato contenuto tecnologico, il Dirigente
competente, dopo avere dimostrato tale caratteristica, può riservare la selezione a ditte in possesso della
certificazione europea di qualità o alla certificazione di qualità ambientale oppure, qualora ricorra al criterio
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8. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario fino all'importo di €40
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privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone
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9. Il contratto deve contenere:
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10. Al contratto devono essere allegati:
a) la dichiarazione di conoscenza del DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi
interferenziali;
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dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro Consip o regionali eventualmente attive al momento
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In caso di sottoscrizione del contratto da parte del solo Dirigente, senza intervento del Segretario rogante, non
sono dovuti i diritti di rogito, fatti salvi gli ordinari diritti di segreteria.
22
11. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto
dei servizi o forniture, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure
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rigente competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di
interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.
4. Di norma per i servici e le forniture lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da
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Art. 43
Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni
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-invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni
sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal casi sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano
presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.
2. Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura
costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale
contestazione.
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ritirare e di sostituire, nei termini posti dal Comune stesso, i beni o le prestazioni che risultassero di
caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni
eventualmente richiesti.
4. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, il Comune può prelevare campioni per accertare
direttamente, mediante appropriate perizie, la loro corrispondenza alle condizioni pattuite. I campioni
generalmente sono prelevati in numero di 3, eguali nella misura ed omogenei nella composizione; sugli
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restano al Comune, il terzo è ritirato dal fornitore.
5. Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui beni o le prestazioni di cui al precedente comma 3 vengano
ugualmente accettati, il Comune ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al minor valore
constatato del bene in questione. La congruità del nuovo prezzo sarà determinata dal Dirigente competente.
6. In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di
consegna qualificato come essenziale, il Comune ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvigionarsi
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eventuali danni sostenuti dal Comune.
7. Il contratto prevede espressamente le penalità, in conseguenza di inadempienza o ritardo, per un ammontare
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eper ogni evento negativo, per un importo complessivo massimo
non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta
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ti non siano sufficienti,
il Comune si rivarrà sulla cauzione, quando prevista.
8. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal Responsabile del
procedimento e controfirmate dal Dirigente competente.
Art. 44
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1. Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti dal Responsabile del procedimento di cui al precedente art.
24.
2. Anche nei casi in cui non si faccia ricorso all'accordo quadro di cui a precedente art. 42, comma 6, il contratto
può prevedere la facoltà, da parte del Comune, di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura
della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione
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ario.
3. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere
sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di
esecuzione e agli accordi presi.
23
4. L'atto di liquidazione dovrà contenere l'attestazione di verifica, da parte del Responsabile del Procedimento,
della corretta e regolare esecuzione di quanto ordinato.
5. E'facoltà, da parte del responsabile del procedimento, procedere alla redazione di apposito certificato di
regolare esecuzione ..
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a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
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f) la certificazione di regolare esecuzione.
TITOLO IV –stipulazione e rogito dei contratti
CAPO I
Stipulazione e rogito
Art. 45 –Atto di stipulazione
1. I procedimenti contrattuali disciplinati dal presente regolamento si concludono con la stipulazione del
contratto, che instaura il vincolo fra le parti.
2. La stipulazione consiste nella sottoscrizione del medesimo documento contrattuale, redatto
dal
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3. Prima di procedere alla stipulazione del contratto sono espletati tutti gli adempimential
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legge.
SEZIONE 1^
Art. 46 –Cauzione
1. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per particolari tipi di contratti, nei contratti stipulati
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2. La cauzione definitiva può essere prestata in uno dei seguenti modi:
a) in denaro contante o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito;
b) mediante fidejussione bancaria;
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3. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge per particolari tipi di contratti, lo svincolo della cauzione è
autorizzato, su istanza del contraente, dal responsabile di area o settore interessato al contratto.
4.Negli affidamenti in economia o mediante procedure negoziate, fino all'importo di €50.
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applicare quanto previsto in termini di garanzie e cauzioni di cui al comma 1.
Art. 47 –Deposito per spese contrattuali
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salvo che la legge non disponga diversamente.
2. Il Comune può assumere a proprio carico in tutto o in parte le spese contrattuali o quando trattasi di acquisire
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3. Il deposito provvisorio per spese contrattuali, che deve comprendere le spese di copia e bollo, dei diritti di
segreteria, per gli adempimenti fiscali di registrazione, di trascrizione e voltura, deve essere effettuato dalla
parte contraente prima della stipulazione del contratto, presso la Tesoreria comunale.
4. Esauriti gli adempimenti prescritti per il contratto, deve essere compilata la distinta delle spese contrattuali,
che, sottoscritta dal responsabile dell'Ufficio Gare e Cont
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SEZIONE 2
Stipulazione dei contratti
Art. 48 –Forma della stipulazione
1. La stipulazione dei contratti attivi e passivi di cui è parte il Comune avviene di norma in una delle forme di
seguito elencate:
 per atto pubblico con intervento del Notaio;
 per atto pubblico/amministrativo con intervento del Segretario Comunale;
 a mezzo di scrittura privata;
 a mezzo di scrittura privata autenticata;
 Nelle altre forme previste dalla legge.
1. La forma pubblica amministrativa è obbligatoria per i contratti di importo pari o superiore a €40.000,00 (iva
esclusa) o conseguenti a procedure concorsuali ad evidenza pubblica.
2. La forma pubblica ordinaria può essere adottata soltanto in uno dei seguenti casi:
a)quando le spese di rogazione vengono assunte dal privato contraente;
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copertura finanziaria;
c) quando, lo si ritenga opportuno per stipulare contratti di compravendita o di locazione e in generale ogni altro
contratto relativo a beni immobili.
3. La stipulazione per scrittura privata è consentita nei seguenti casi:
a)per i contratti di importo inferiore a €40.000,00 (iva esclusa)
b) per i contratti da stipularsi con altri enti pubblici;
c) per i contratti disciplinanti i rapporti fra Comune e società dallo stesso partecipate.
4. Per gli affidamenti fino ai 20.000 euro è facoltà di sottoscrivere apposita lettera commerciale contenente i
seguenti elementi minimi:
a) Corrispettivo
b) Tempi di esecuzione
c) Modalità di pagamento
Art. 49 - Cessione del contratto e subappalto
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Art. 50 - Termini per la stipulazione del contratto
1. La stipulazione del contratto deve intervenire decorsi almeno 35 giorni dalla comunicazione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva. L'aggiudicatario deve presentarsi sempre alla data di stipula
comunicata dal Comune concedendo il Comune allo stesso un preavviso di almeno sette giorni.
2. Qualora il contraente regolarmente avvisato non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del
contratto, il Comune ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incamerare il deposito provvisorio,
nonché di richiedere il risarcimento dei danni.
Art. 51 - Condizioni generali del contratto
Il Comune può stipulare contratti per adesione a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile ogni qualvolta lo
ritenga opportuno per la gestione ordinaria.
Art. 52 - Durata del contratto
1. I contratti devono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per il
Comune
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2. I contratti ad esecuzione continuata sono stipulati per una durata non superiore a cinque anni, salvo quanto
previsto dalle disposizioni di legge e del presente regolamento per singoli tipi di contratto.
Art. 53 - Domicilio del contraente
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ontratto, in Cavallino-Treporti presso
la casa comunale o presso una ditta legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni dei termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto, possono
essere fatte alla persona del contraente o al domicilio eletto.
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notificato al Comune la nuova elezione di domicilio, la consegna degli atti di cui al comma 2 può essere fatta al
sindaco del luogo del domicilio eletto o di chi ne fa le veci.
4. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale o per lettera
raccomandata con avviso di ricevimento oppure con mediante posta elettronica certificata, salvo i casi in cui la
legge prevede la notificazione per ufficiale giudiziario.
Art. 54 –Documento contrattuale e relativi allegati
1. Il documento contrattuale predisposto per la stipulazione contiene la specificazione di tutte le obbligazioni
assunte dalle parti ed è strutturato un una premessa narrativa, cui segue un insieme di articoli contenenti le
varie clausole contrattuali.
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3. Gli articoli che compongono il documento contengono specifiche clausole contrattuali, che definiscono i fatti e
le condizioni che regolano il rapporto.
4. Al documento contrattuale sono allegati e ne formano parte integrante e sostanziale allo stesso i documenti
ritenuti necessari.
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parte integrante e sostanziale, quantunque non allegati materialmente allo stesso, bensì depositati agli atti
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Art. 55 –repertorio
1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata soggetti a registrazione ai sensi
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2. A fini documentali, possono essere annotati sul repertorio tutti gli altri contratti stipulati in nome e per
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Art. 56 - Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali, tutte, nessuna esclusa, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui
una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme, sono a carico della ditta
aggiudicataria.
2. La ditta sarà tenuta, su invito scritto dell'ufficio segreteria/contratti a versare, presso la Tesoreria Comunale,
la somma necessaria almeno nei 3 giorni precedenti la stipula del contratto.
Art. 57 - I diritti di segreteria
1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata, sono
soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962 n.
604 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'incameramento dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo rientra nella competenza esclusiva
dell'Ufficio Ragioneria, ivi compresa la successiva ripartizione.
26
CAPO II
Efficacia ed esecuzione dei contratti
SEZIONE 1^
Efficacia del contratto
Art. 58 - Efficacia del contratto
1. Il privato contraente è obbligato con il Comune fin dalla data di esecutività del provvedimento che approva il
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SEZIONE 2^
Esecuzione del contratto
Art. 59 - Modalità di pagamento del prezzo del contratto
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2. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per i vari tipi di contratto, nel contratto stesso
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Art. 60 - Cessione di credito e procura
1. Ove non sia diversamente disposto da specifiche norme in ordine a singoli tipi di contratto, è vietata
qualunque cessione di credito che il contraente vanta nei confronti del Comune e qualunque procura al relativo
incasso che non siano riconosciute dal Comune.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, la cessione o la procura devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune.
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Art. 61 - Revisione dei prezzi
1. I casi in cui è ammessa la revisione dei prezzi, i limiti e le modalità per la sua concessione sono disciplinati dai
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Art. 62 - Vigilanza e collaudo
1. Salvo quanto previsto nelle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, il soggetto incaricato
deve adottare tutte le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della
prestazione oggetto del contratto.
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4. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratti, tutte le prestazioni
oggetto dei contratti sono soggetti a collaudo ad opera di un soggetto diverso da quello incaricato della
vigilanza.
5. In mancanza di dipendenti esperti nella materia oggetto del contratto o negli altri casi di necessità, da
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provveda mediante incarico ad esperti o professionisti esterni in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Art. 63 - Decisione delle controversie
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1. Ogni qual volta sia previsto che le controversie nascenti dal contratto debbano essere definite da un collegio di
arbitri, questo, ove non diversamente disposto dalla normativa vigente o dal presente regolamento
relativamente a singoli tipi di contratto, opera secondo diritto e non quale amichevole compositore.
TITOLO V
I CONTRATTI
CAPO I
Compravendita
Art. 64 - Alienazione e acquisto di beni immobili
1. Le alienazioni di beni immobili devono avvenire, di regola, a seguito di procedura aperta con uno dei criteri di
cui alla normativa che disciplina la contabilità dello Stato. Il ricorso alla procedura negoziata è consentito
quando si verificano circostanze eccezionali che devono essere indicate nel provvedimento a contrattare.
2. Il Comune può acquisire al proprio patrimonio qualsiasi bene immobile che possa essere utilmente adibito a
fini pubblici o che possa essere utilizzato in via strumentale per il pubblico interesse.
Art. 65 - Beni vincolati
1. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, è
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Art. 66 - Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione
1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e
il contratto dovrà essere certificato nei modi previsti dalle disposizioni in materia.
Art. 67 - Prezzo della compravendita
1. Il prezzo di alienazione o di acquisto di beni immobili deve essere determinato con perizia di stima a firma del
responsabile di area o settore interessato al contratto o suo delegato o, nei casi di particolare complessità, da un
perito appositamente incaricato.
2. Il prezzo fissato nella perizia di stima di cui al comma 1 costituisce il prezzo minimo di alienazione e quello
massimo di acquisto del bene.
Art. 68 - Divieto speciale di comprare
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Art. 69 - Forme di pubblicità
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contraente, deve essere preceduta da adeguata pubblicità da stabilire nel provvedimento a contrattare di cui
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CAPO II
Permuta
Art. 70 - Permuta
1. Al contratto di permuta si applicano le norme del contratto di compravendita, in quanto compatibili. Le
perizie di stima, per la determinazione del prezzo, devono essere effettuate su tutti i beni o diritti permutati.
CAPO IV
Locazione ed affitto
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Art. 72 - Modalità per la determinazione del canone
1. In mancanza di disposizioni normative sulle modalità di determinazione del canone di locazione o di affitto,
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regolamento.
Art. 73 - Locazione di immobili urbani
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2. Nei contratti di locazione degli immobili ad uso diverso da quello abitativo deve essere inserita la clausola
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CAPO III
Pubbliche forniture
Art. 74 -Pubbliche forniture
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fornitore e il Comune.
Art. 75 - Programmazione degli acquisti di beni e servizi
1. Il responsabile del servizio Provveditorato, al fine di avviare tempestivamente le procedure di acquisto di beni e
servizi necessari per il funzionamento degli uffici comunali, formula, su segnalazione dei responsabili di tutti i
settori comunali, entro il mese di gennaio di ogni anno, un f
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1. Il Comune, in relazione ai contratti di pubbliche forniture, emette mandati di pagamento entro sessanta giorni
dalla data del collaudo, o, se successiva, dalla data di presentazione di fattura, redatta secondo le norme vigenti
e accompagnata dalla documentazione indicata nei contratti medesimi.
2. Decorso inutilmente il temine di cui al comma 1, il contraente può produrre istanza al responsabile del settore,
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rivolta agli organi di direzione politica del Comune, i quali adottano le misure di propria competenza.
CAPO IV
Comodato
Art. 77 - Divieto di concedere beni in comodato
1. Non è consentito concedere beni di proprietà comunale in comodato, se non in casi eccezionali o per motivi
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2. Devono, comunque, porsi a carico del comodatario gli esborsi che farebbero carico al comodante per tutta la
durata del contratto, oltre che le spese occorrenti per servirsi del be
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sulla base della stima compiuta dal settore economico finanziario che tiene conto degli oneri sostenuti al
momento dal Comune.
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prima della scadenza, quando il Comune ha necessità di servirsene per finalità pubbliche.
29
CAPO V
Mutuo
Art. 78 –Mutuo
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credito ordinario, deve essere richiesta offerta ad almeno cinque Istituti di credito autorizzati ed il contratto di
mutuo deve essere stipulato con quello che offre le condizioni complessivamente più vantaggiose. Qualora,
però, tali condizioni rappresentino un maggior costo rispetto a quello relativo ai finanziamenti concessi dalla
Cassa Depositi e Prestiti, la stipulazione del contr
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offerta è subordinata alla mancata concessione del finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti.
CAPO VI
Assicurazione
Art. 79 - Ditte di Brokeraggio
1. Il Comune può avvalersi di ser
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CAPO VII
Transazione
Art. 80 - Limiti alla transazione
1. Il Comune, per prevenire una lite che sta per sorgere o per porre fine ad una lite già cominciata, può
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CAPO VIII
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SEZIONE 1^
Disposizioni generali
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d) la penale per il caso in cui il ritardo non superi quello che determina il recesso di cui alla lettera f);
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fissato ai sensi della precedente lettera c);
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1. Salvo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di lavori pubblici, nella scelta del professionista cui
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specializzazione, il Comune può procedere ad un concorso di idee con le modalità previste dalla legge.
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sulla base delle tariffe professionali, ove esistenti, comprendenti la prestazione dedotta in contratto, con
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altresì, ai disciplinari tipo eventualmente approvati con provvedimenti dello Stato o della Regione Veneto,
relativi al tipo di prestazione professionale dedotta in contratto.
CAPO IX
Appalti
SEZIONE 1^
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SEZIONE 2^
Appalto di servizi
Art. 85 -Appalto di servizi pubblici
1. Gli appalti di pubblici servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto fra un prestatore di servizi ed
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3. Gli appalti che includano forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi
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4.Nei casi di gestione di servizi pubblici mediante appalto, il disciplinare deve avere i seguenti contenuti:
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TITOLO VI
CONCESSIONE DI OPERE E DI SERVIZI PUBBLICI
CAPO I
31
Concessione di opere e di lavori pubblici
Art. 86 - Concessione di opere e di lavori pubblici
1. Le concessioni di opere e di lavori pubblici sono regolati dalle leggi vigenti in materia.
CAPO II
Concessione di servizi pubblici
Art. 87 - Concessione di gestione di servizi pubblici
1. Il Consiglio comunale delibera di provvedere alla gestione dei servizi pubblici locali mediante concessione a
terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
2. La deliberazione, di cui al comma 1, deve essere corredata dal progetto di convenzione e deve indicare le
modalità di scelta del concessionario.
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Art. 88 - Contenuti della convenzione
1. La convenzione che definisce i rapporti tra il Comune ed il concessionario di servizi pubblici locali deve
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b) le tariffe praticate;
c) la vigilanza da parte del Comune sul funzionamento del servizio;
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pubblico.
Art. 89 - Norma di rinvio
1. Qualora per la gestione del servizio pubblico si renda necessaria la realizzazione di opere o di lavori, oltre alla
disciplina del presente Capo trova applicazione la disposizione relative alle concessioni di opere e lavori
pubblici.
TITOLO VII
CONVENZIONI URBANISTICHE
Art. 90 - Convenzioni ed atti unilaterali d’
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e della Regione Veneto, ovvero sono approvati dal consiglio comunale unitamente al piano urbanistico attuativo
cui accedono. La deliberazione consiliare ha efficacia di deliberazione a contrattare ai sens
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32
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 91 - Ufficio Gare e Contratti
1. Il responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti provvede a corrispondere con i soggetti esterni per assicurare il
perfezionamento della documentazione e degli atti e per ogni altro adempimento di carattere esecutivo.
2. L'Ufficio Gare e Contratti costituisce ufficio di supporto per gli altri settori del Comune ed è organizzato con
le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Nel caso di procedure contrattuali che, per la loro complessità, richiedono il concorso di più settori, il
responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti promuove la riunione dei dirigenti/funzionari dei settori interessati
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