regolamento per la disciplina dei contratti
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Comune di Cavallino –Treporti (Provincia di Venezia) ------------ REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 13.10.2011 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1- Oggetto del regolamento Art. 2 - Norme applicabili TITOLO II NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI CAPO I Procedimento di formazione dei contratti Art. 3 - Provvedimento a contrattare CAPO II Scelta del contraente SEZIONE 1^ Disposizioni generali Art. 4 - Modi di scelta del contraente Art. 5 - Pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara Art. 6 - Termini per le procedure di aggiudicazione SEZIONE 2^ Procedura aperta e procedura ristretta Art. 7 - Procedura aperta Art. 8 - Procedura ristretta e procedura ristretta semplificata SEZIONE 3^ Appalto-concorso (o procedura ristretta) Art. 9 - Appalto-concorso (o procedura ristretta) SEZIONE 4^ Procedura negoziata Art. 10 - Procedura negoziata SEZIONE 5^ Altre procedure Art. 11 –Procedure telematiche Art. 12. Dialogo competitivo Art. 13. Accordi quadro Art. 14. Sistemi dinamici di acquisizione CAPO III Commissioni di gara Art. 15 - Composizione e nomina delle commissioni di gara Art. 16 –Funzionamento delle commissioni di gara 2 Art. 17 –Lavori delle commissioni gara Art. 18 –Valutazione delle offerte anomale CAPO IV Approvazione delle procedure contrattuali Art. 19 –Aggiudicazione definitiva Art. 20 –Esercizio della potestà di autotutela Art. 21 –Comuni c a z i onede l l ’ aggi udicazione TITOLO III ACQUISIZIONI IN ECONOMIA CAPO I Disposizioni generali Art. 22 –Ambito di applicazione e fonti Art. 23 –Limiti di importo e divieto di frazionamento Art. 24 –Responsabile del procedimento Art. 25 –Assegnazione degli affidamenti in economia Art. 26 –Modalità di esecuzione Art. 27 –Post informazione Art. 28 –Documento unico di regolarità contributiva CAPO II SEZIONE A –LAVORI Art. 29 –Limiti di importo per i lavori Art. 30 –Tipologia dei lavori eseguibili in economia Art. 31 –Af f i dame nt ii ne c onomi ac ompl e me nt ar ia l l ’ a ppal t o Art. 32 –Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto Art. 33 –Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo Art. 34 –Lavor id’ ur ge nza Art. 35 –Lavori di somma urgenza Art. 36 –Perfezionamento del contratto di cottimo - Garanzie Art. 37 –Piani di sicurezza Art. 38–Tenuta della contabilità e regolare esecuzione CAPO III SEZIONE B –FORNITURE E SERVIZI Art. 39 –Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi Art. 40 –Tipologia delle forniture eseguibili in economia Art. 41 –Tipologia dei servizi eseguibili in economia Art. 42 –Modalità di affidamento Art. 43 –Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni Art. 44 - Es e c uzi one ,ve r i f i c aeul t i maz i onede l l ’ i nt e r ve nto TITOLO IV STIPULAZIONE E ROGITO DEI CONTRATTI CAPO I Stipulazione e rogito Art. 45 –l ’ at t odis t i pul az i one 3 SEZIONE 1^ Atti preliminari alla stipulazione Art. 46 –Cauzione Art. 47 –Deposito per spese contrattuali SEZIONE 2 Stipulazione dei contratti Art. 48 –Forma della stipulazione Art. 49 - Cessione del contratto e subappalto Art. 50 - Termini per la stipulazione del contratto Art. 51 - Condizioni generali del contratto Art. 52 - Durata del contratto Art. 53 - Domicilio del contraente Art. 54 –Documento contrattuale e relativi allegati Art. 55 –Repertorio Art. 56 - Spese contrattuali Art. 57 - I diritti di segreteria CAPO II Efficacia ed esecuzione dei contratti SEZIONE 1^ Efficacia del contratto Art. 58 - Efficacia del contratto SEZIONE 2^ Esecuzione del contratto Art. 59 - Modalità di pagamento del prezzo del contratto Art. 60 - Cessione di credito e procura Art. 61 - Revisione dei prezzi Art. 62 - Vigilanza e collaudo TITOLO V I CONTRATTI CAPO I Compravendita Art. 63 - Alienazione e acquisto di beni immobili Art. 64 - Beni vincolati Art. 65 - Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione Art. 66 - Prezzo della compravendita Art. 67 - Divieto speciale di comprare Art. 68 - Forme di pubblicità CAPO II Permuta Art. 69 - Permuta CAPO III Locazione ed affitto Art. 70 - Dur at aec ondi zi onide l l al oc az i oneede l l ’ af f i t t o Art. 71 - Modalità per la determinazione del canone 4 Art. 72 - Locazione di immobili urbani CAPO IV Pubbliche forniture Art. 73 -Pubbliche forniture Art. 74 - Programmazione degli acquisti di beni e servizi Art. 75 - Te r mi nipe rl ’ e mi s s i onede imandat idipagame nt o CAPO V Comodato Art. 76 - Divieto di concedere beni in comodato CAPO VI Mutuo Art. 77 –Mutuo CAPO VII Assicurazione Art. 78 - Ditte di Brokeraggio CAPO VIII Transazione Art. 79 - Limiti alla transazione CAPO IX Cont r at t od’ ope r a SEZIONE 1^ Disposizioni generali Art. 80 - Clausol ene c e s s a r i ede lc ont r a t t od’ ope r a SEZIONE 2^ Cont r at t odipr e s t azi oned’ ope r apr of e s s i ona l e Art. 81 - Modalità di scelta de lpr e s t at or ed’ ope r apr of e s s i onal e Art. 82 - Clausole necessarie del contratto CAPO X Appalti SEZIONE 1^ Appal t id’ ope r aodil avor ipubbl i c i Art. 83 - Appa l t id’ ope r aodil avor ipubbl i c i SEZIONE 2^ Appalto di servizi Art. 84 -Appalto di servizi pubblici TITOLO VI CONCESSIONE DI OPERE E DI SERVIZI PUBBLICI CAPO I Concessione di opere e di lavori pubblici 5 Art. 85 - Concessione di opere e di lavori pubblici CAPO II Concessione di servizi pubblici Art. 86 - Concessione di gestione di servizi pubblici Art. 87 - Contenuti della convenzione Art. 88 - Norma di rinvio TITOLO VII CONVENZIONI URBANISTICHE Art. 89 - Convenzioni ed atti unilaterali d’ obbl i goi nmat e r i aur bani s t i c a TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 90 –Ufficio Gare e Contratti 6 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1- Oggetto del regolamento 1.Ne lr i s pe t t ode l l al e ggeede l l oSt at ut oc omunal e ,i lpr e s e nt er e gol ame nt odi s c i pl i nal ’ at t i vi t àc ont r at t ual e posta in essere dal Comune per il perseguimento dei suoi fini pubblici. 2.L’ at t i vi t àc ont r at t ual eès vol t as e c ondoc r i t e r idie c onomi c i t à, i mpar z i a l i t àepubbl i c i t à. Art. 2 - Norme applicabili 1.L’ at t i vi t àc ont r at t ual ede lComuneèdi s c i pl i nat adal l enor mede lc odi c ec i vi l e ,dal l el e ggidello Stato, dallo Statuto comunale e dal presente regolamento, nonché dalle leggi della Regione Veneto e dagli usi negoziali, in quanto applicabili. 2.I lComunes iat t i e nea l l epr oc e dur epr e vi s t edal l anor mat i vade l l ’ Uni oneEur ope ar e c e pi t ao c omunque vige nt ene l l ’ or di name nt ogi ur i di c oi t al i ano. 3.I lComune può adot t ar e Capi t ol at id’ one r ige ne r al i ,c on l ec ondi zi onida appl i c ar s ii ndi s t i nt ame nt ea de t e r mi nat it i pidic ont r at t i ,eCapi t ol at id’ one r is pe c i a l i ,c onl ec ondi zi onic hes ir i f e r i s c onopi ùpar t i colarmente al l ’ ogge t t opr opr i ode lc ont r at t o. TITOLO II NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI CAPO I Procedimento di formazione dei contratti Art. 3 –Procedura di adozione del provvedimento a contrattare e competenze 1. E' competenza del Consiglio Comunale quanto previsto dall'art. 42 del d.lgs. 267/200 e smi. 2. E' competenza della Giunta Comunale: a) l'approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti preliminari delle opere pubbliche; b) l'approvazione del progetto definitivo se di importo superiore a €1. 00 0 . 0 0 0, 00;pe ripr oge t t idii mpor t o inferiore, prima della adozione del provvedimento di approvazione del progetto definitivo di sua competenza, il Dirigente dovrà produrre apposita informativa alla Giunta comunale, ove sarà data illustrazione del progetto medesimo. 3. E' competenza del Dirigente o suo delegato nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto: a) la approvazione dei progetti definitivi, se di importo inferiore a €1. 00 0. 0 00, 0 0edi quelli esecutivi delle opere pubbliche, b) la approvazione dei capitolati speciale d'appalto/fogli condizione per l'affidamento di servizi e forniture c) la presentazione di informative alla Giunta comunale sulle materie di sua competenza; d) l'adozione della determinazione a contrarre di cui all'art. 192 del decreto legislativo 267/2000, la quale deve sempre precedere l'avvio della procedura di affidamento. E’c ompe t e nzade l l ’ Uf f i c i oGar eeCont r at t il ' adozi onedit ut t igl iat t idigar asuccessivi alla determinazione a contrattare fino alla aggiudicazione definitiva e per tutte le procedure salvo quanto disposto dal titolo III e l ’ at t i vaz i one e c onc l us i one de l l a procedura dive r i f i c a de l l ’ anomalia delle offerte nei casi previsti dalla normativa. 4. L'adozione della determinazione a contrarre non è prevista per gli affidamenti il cui valore sia inferiore a 40.000,00 euro di cui al successivo titolo III. 5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma , il responsabile, in attuazione e nel rispetto dei principi del presente regolamento pone in essere direttamente la determinazione di impegno di spesa indicate l'operatore economico incaricato della prestazione e con lo stesso perfeziona il vincolo contrattuale nelle forme previste dalla legge. 6. La determinazione a contrattare deve contenere: 7 a) gli elementi previsti dalle norme in materia e quelli sottoindicati: 1. il fine che con il contratto si intende perseguire; 2.l ’ ogge t t ode lc ont r at t o, l as uaf or mael ec l aus ol er i t e nut ee s s e nzi al i ; 7. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni pubbliche e le ragioni che ne sono alla base; b) il richiamo ai pareri, alle autorizzazioni, permessi, licenze e nullaosta rilasciati ed a quelli che dovranno essere acquisiti prima della stipulazione del contratto; c) il richiamo al provvedimento di approvazione del piano economico-f i nanz i ar i ode l l ’ i nve s t i me nt o,ne ic as ii n cui le norme in vigore ne richiedano la preventiva approvazione, oppure, in alternativa, i motivi per i quali si può prescindere dalla preventiva approvazione del piano stesso con riferimento sia alle modalità di f i nanzi a me nt ode l l as pe s ac heal l anat ur ade l l ’ ope r aogge t t ode lc ont r at t o; d) il vincolo a concludere le procedure negoziali solo dopo la formale concessione del finanziamento, nei casi in cui il Comune non faccia fronte alla spesa per il contratto con proprie entrate; e) le altre indicazioni richieste dalle norme del presente regolamento; f )i lr i c hi amoa l l ’ i ns e r i me nt ode l l ’ i nt e r ve nt one lr e l at i vopr ogr amma, s et r at tasi di opera pubblica; g) le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara. h) i soggetti da invitare alle procedure negoziate. CAPO II Scelta del contraente SEZIONE 1^ Disposizioni generali Art. 4 - Modi di scelta del contraente 1. I contratti devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti (o procedure aperte), con le forme stabilite dalla normativa in materia. 2.E’c ons e nt i t oi lr i c or s oal l al i c i t a zi onepr i vat a ,al l ’ appa l t o-concorso (o procedure ristrette) ed alla trattativa privata (o procedura negoziata) nei casi e con le modalità previste dalla legislazione statale, comunitaria e regionale in materia e dalle norme del presente regolamento. Art. 5 - Pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara 1. Nei casi in cui la legge non prevede le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara, la pubbl i c a zi onede vee s s e r ee f f e t t uat ame di ant ea f f i s s i oneal l ’ Al bopr e t or i oe al sito Internet del Commitente con l ea l t r emodal i t àc hes ar annoi ndi c at e ,i nr e l a z i onea l l ’ ogge t t oe dal l ’ e nt i t àde lc ont r at t o,ne l l ’ a t t odic uia l l ’ Art. 3. Art. 6 - Termini per le procedure di aggiudicazione 1. Nei casi in cui la legge non prevede termini diversi, non possono essere stabiliti termini inferiori: a) a quindici giorni a decorrere dalla data di pubbl i c a z i onede lbandoode l l ’ avvi s odigar aa l l ’ Al bopr e t or i o,pe r la ricezione della domande di partecipazione o delle offerte; b) a quindici giorni a decorrere dalla data di invito, per la presentazione delle offerte. 2. Nei casi di urgenza, i termini di cui al comma 1 possono essere ridotti ad otto giorni. L'urgenza deve essere e s pl i c i t at ane l l ade t e r mi naz i onedic uia l l ’ Ar t .3 SEZIONE 2^ Procedura aperta e procedura ristretta Art. 7 - Procedura aperta 1. Per i metodi con cui tenere la procedura aperta e per lo svolgimento delle relative procedure, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni pubbliche, fatti salvi gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento per particolari tipi di contratti e salvo quanto stabilito dal presente regolamento in materia di commissioni di gara. 8 Art. 8 - Procedura ristretta e procedura ristretta semplificata 1. Per i metodi con cui tenere la procedura ristretta e per lo svolgimento delle procedure vengono applicate le disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, fatti salvi gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento per particolari tipi di contratti e salvo quanto stabilito dal presente regolamento in materia di commissioni di gara. 2. Per i metodi con cui tenere la Procedura ristretta semplificata vengono applicate le disposizioni vigenti in materia di contratti. SEZIONE 3^ Procedure aventi ad oggetto la progettazione ed esecuzione Art. 9 - Procedure aventi ad oggetto la progettazione ed esecuzione 1. Per affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione si intende la procedur adic uia l l ’ a r t53l e t t . b) e c) ,ne l l aqual el ’ i mpr e s apar t e c i pant e ,i nbas eaquant of or mul at odalComune ,c ompi l ai l progetto relativo alla prestazione richiesta, indicando le condizioni ed i prezzi ai quali è disposta ad eseguirla. 2.Sal voqua nt os t abi l i t odal l evi ge nt idi s pos i zi onieda lpr e s e nt er e gol a me nt ope rs pe c i f i c ic ont r at t i ,l ’ appa l t odi progettazione ed esecuzione è adottato per i contratti che, per il loro oggetto, richiedono speciali mezzi di esecuzione o particolari competenze artistiche, tecniche o scientifiche oppure quando si intende acquisire diverse soluzioni progettuali 3. La scelta di appalto di progettazione ed esecuzione è effettuata con il provvedimento a contrattare di cui al l ’ ar t i c ol o3. SEZIONE 4^ Procedura negoziata Art. 10 - Procedura negoziata 1. La procedura negoziata è ammessa nei casi previsti dalla normativa vigente in merito allo specifico settore. 2. La procedura negoziata deve essere svolta, di norma, previa gara ufficiosa fra un congruo numero di imprese comunque non inferiore a 5 oa l l ’ e ve nt ual emaggi ornume r opr e vi s t odal l enor mevi ge nt i ,dai ndi c ar ene l pr ovve di me nt odic uia l l ’ articolo 3. SEZIONE 5^ Altre procedure art. 11 –Procedure telematiche 1. Pe rl ’ appr ovvi gi oname nt odibe nies e r vi z ic onpr oc e dur et e l e mat i c hediac qui s t o,i lComunediCava l l i noTreporti applica le disposizioni di cui al D.P.R. 4 aprile 2002, N°101. Art. 12. Dialogo competitivo 1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, ci si può avvalere del dialogo competitivo conformemente all'art. 58 del d.lgs. n. 163/2006 e smi Art. 13. Accordi quadro 1. Il Comune può concludere accordi quadro ai sensi all'art. 59 del d.lgs. n. 163/2006 e smi. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale. 2. Con l'accordo quadro verrà specificatamente individuato un protocollo disciplinante le modalità di ordinazione, esecuzione, rendicontazione e liquidazione dei lavori/servizi/forniture oggetto dell'accordo stesso. Art. 14. Sistemi dinamici di acquisizione 9 1. Il Comune può ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione ai sensi all'art. 60 del d.lgs. n. 163/2006 e smi. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione. Capo III Commissioni di gara Art. 15 - Composizione e nomina delle commissioni di gara 1. Alla valutazione delle offerte presentate in esito alla pubblicazione di bandi o avvisi di gara provvede una commissione, quale organoc ol l e gi a l es t r a or di nar i ode l l ’ e nt e . 2. Per le procedure concorsuali da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso e svolte dall'Ufficio Gare e Contratti, la commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio medesimo o suo delegato, e due dipendenti individuati dal responsabile stesso. Un dipendente svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 3. Per le eventuali procedure concorsuali svolte dagli altri Settori o Aree del Comune e per le procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le commissioni di gara sono nominate con provvedimento del Responsabile che ha promosso il procedimento di gara e sono composte dallo stesso e due dipendenti individuati dal medesimo responsabile . 4. Quando, in ragione dell'evidente complessità della procedura di gara, ovvero per carenza di organico, non sussistano delle professionalità adeguate all'interno della struttura, il responsabile di area, con proprio atto, si avvale ove possibile, di personale proveniente da altre stazioni appaltanti, ovvero di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità di cui al D.Lgs 163/2006. 5. Nel provvedimento di cui al comma 3, sarà determinato l'eventuale compenso dovuto alle professionalità esterne o provenienti da altre stazioni appaltanti. 6. Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge. Lo stesso principio si applica anche in caso di procedura negoziata, in quanto trattandosi di attività procedimentale deve essere consentita la presenza degli offerenti alle operazioni di gara. Art. 16 –Funzionamento delle commissioni di gara 1. Le commissioni di gara deliberano con la presenza di tutti i propri componenti. 2. I componenti le commissioni di gara concorrono, in modo simultaneo ed in posizione di uguaglianza, al l ’ e s e r c i zi ode l l ame de s i maf unzi one . 3. Il presidente delle commissioni di gara ha funzioni di predisposizione, propulsione, coordinamento, guida e disciplina dei lavori comuni. 4. Nelle procedure concorsuali da aggiudicarsi con il criterio del l ’ of f e r t ae c onomi c a me nt epi ùvant aggi os a,l a c ommi s s i onepuòde c i de r edia f f i dar eas ot t oc ommi s s i onil ’ i s t r ut t or i ade l l eof f e r t et e c ni c he ,f e r mor e s t andoc he le relative decisioni sono in ogni caso assunte con la presenza di tutti i componenti la commissione stessa. 5. L’ at t i vi t àde l l ec ommi s s i onipuòar t i c ol a r s ii nf as is uc c e s s i vees e par at e ,c or r i s ponde nt ias i ngol es e dut edi gara, qualora si rendano necessarie complesse verifiche dei documenti presentati ovvero del contenuto delle offerte. 6. Le sedute di gara pos s ono e s s e r es os pe s e ,pe ri lt e mpo s t r e t t ame nt ene c e s s ar i o pe rl ’ e f f e t t ua zi onedi approfondimenti tecnico-giuridici utili ai fini delle decisioni da assumere. Art. 17 –Lavori delle commissioni gara 1. Il avor ide l l ec ommi s s i onidigar ac ons i s t onone l l ’ ac c e r t ame nt ode l l ’ avve nut oade mpi me nt ode l l ef or ma l i t à pr e l i mi nar ia l l a gar a,ne l l ’ a pe r t ur a de i pl i c hi c ont e ne nt il e of f e r t e e ne l l ’ i ndi vi duaz i one de ir i s ul t at i de l l ’ e s pe r i me nt oc onl af or ma l i zza zi onede l l ’ aggi udi c az i onepr ovvi s or i a. 3. Per ciascuna seduta di gara, di tutte le operazioni compiute dalle commissioni viene dato atto in apposito processo verbale sottoscritto dal presidente, dagli altri componenti e dal segretario. 4. Tutti i verbali di gara sono approvati con il provvedimento di aggiudicazione definiti vadic uia l l ’ ar t .19. Art. 18 –Valutazione delle offerte anomale 10 1.Pr i madidi s por r el ' a ggi udi c azi onepr ovvi s or i a ,i lPr e s i de nt ede l l aCommi s s i onedigar a,aif i nidic uia l l ’ ar t . 122 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, darà immediata comunicazione della graduatoria della gara stessa al r e s pons abi l euni c ode lpr oc e di me nt oepe rgl iappa l t idif or ni t ur edibe niel ’ e s e c uz i onedi servizi al responsabile di area o settore che ha attivato la relativa procedura, il quale effettuate le opportune valutazione potrà: a) dare comunicazione altrettanto immediata al Presidente di gara che non occorre procedere alla valutazione della anomalia delle offerte ed in tal caso il Presidente di gara provvederà alla adozione della aggiudicazione provvisoria; b)r i t e ne r ei nve c ene c e s s ar i al ava l ut a z i onede l l aanoma l i ade l l ’ of f e r t ae di nt alc as opr ovve de r àar i c hi e de r eal l a ditta le giustificazioni degli elementi che riterrà utili secondo la procedura degli artt. 87 e 88 del Codice, inviando copia della nota di richiesta anche al Presidente di gara che pertanto sospenderà ogni provvedimento i n at t e s a de l l ’ e s i t o de l l a ve r i f i c a;s uc c e s s i vame nt eal l ’ ot t e ni me nt o de l l e gi us t i f i c az i oni ,i lRe s pons abi l e de l procedimento provvederà a comunicare detto esito al Presidente per i provvedimenti conseguenti inerenti l ’ aggi udi c az i one . 2. Ai fini della valutazione di cui al comma precedente, i soggetti di cui al comma precedente, nel rispetto della specifica normativa vigente in materia, attivano un autonomo subprocedimento di carattere tecnico che si conclude in ogni caso con un provvedimento motivato, da comunicare al presidente della commissione di gara ai fini della assunzione delle decisioni di competenza. 3. L’ aggi udi c az i onedi ve nt ade f i ni t i vac onl ’ as s unzi onede l l arelativa determinazione. CAPO IV Approvazione delle procedure contrattuali Art. 19 –Aggiudicazione definitiva 1. Lepr oc e dur ec onc or s ual is ic onc l udonoc onl ’ adozi onede lpr ovve di me nt odiaggi udi c azi onede f i ni t i va . 2. Con il provvedimento di aggiudicazione definitiva sono approvati i verbali di gara, previa verifica della r e gol ar i t àde l l os vol gi me nt ode l l aga r ael ac onf or mi t àde l l ’ e s i t ode l l as t e s s aalpubbl i c oi nt e r e s s e . 3. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva non costituisce vincolo contrattuale fra le parti, che invece nas c ec onl as t i pul a z i onede lc ont r at t od’ a ppal t o,f at t as al val apos s i bi l i t àpe rl ’ Ammi ni s t r az i one ,pe rr agi oni d’ ur ge nza ,dir i c hi e de r ea l l ’ appa l t at or edii ni z i a r el apr e s t azi onepr i made l l af or mal es t i pul a zi one . 4. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva adottato è tempestivamente comunicato al responsabile di area o settore gestore della prestazione contrattuale per l'assunzione del relativo impegno di spesa. Art. 20 –Esercizio della potestà di autotutela 1. Il responsabile di area o settore che ha attivato la procedura, oi lRe s pons abi l ede l l ’ uf f i c i ogar eec ont r at t i , ciascuno per gli atti di propria competenza, adotta, ove ne ricorrano i presupposti di fatto o di diritto, i provvedimenti di annullamento o revoca in via di autotutela dei bandi di gara, degli atti di aggiudicazione pr ovvi s or i aediognial t r oat t ode l l as e r i epr oc e di me nt al ede l l ’ e vi de nzapubbl i c adic ompe t e nzade l l adi r e z i one stessa. 2. I not t e mpe r anzaaquant opr e vi s t odal l ’ ar t .7de l l aL. 2 41/199 0e smi,pr i made l l ’ a dozi one dei provvedimenti i nvi adiaut ot ut e l a ,vi e nedat aagl ii nt e r e s s at ic omuni c az i onediavvi ode lr e l at i vopr oc e di me nt o,c onl ’ i nvi t oa presentare eventuali osservazioni a riguardo. 3. Ipr ovve di me nt ii nvi ad’ aut ot ut e l as onos e mpr emot i vat ii nor di neaipr e s upposti di fatto e di diritto che ne l e gi t t i manol ’ adozi oneec ont e ngonol ava l ut a z i onede l l ee ve nt ual ios s e r vazi onipr e s e nt a t edagl ii nt e r e s s at i . Art. 21 –Comuni c a z i onede l l ’ aggi udi c az i one 1. A s e gui t ode l l ’ ac qui s i z i onede l l ’ e s e c ut i vi t àde lpr ovve di me nt odiaggi udi c azi onede f i ni t i va,l ’ e s i t ode l l e pr oc e dur ec onc or s ual iad e vi de nza pubbl i c aèc omuni c at o al l ’ aggi udi c at ar i o e a tutti i partecipanti alla procedura ed in ogni caso ne viene data adeguata pubblicità con le modalità previste dalla disciplina normativa vigente in materia. 2. Conl ame de s i mac omuni c azi onedic uia lc ommapr e c e de nt e ,l ’ aggi udi c at a r i oèi nvi t at oaf a rpe r ve ni r e , entro un termine prefissato, la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni normative nazionali e comunitarie. 11 3. Il mancato adempimento entro il termine prefissato di quanto previsto al comma precedente, in assenza di unaade gua t agi us t i f i c a z i onede lr i t a r do,l e gi t t i mal ’ Ammi ni s t r az i oneal l ’ adozi onediun pr ovve di me nt o di r e voc ade l l ’ aggi udi c az i onealc onc or r e nt er i s ul t at ovi nc itore e di contestuale affidamento al concorrente che segue in graduatoria. 4.Ne lc as odie s e r c i zi ode l l af ac ol t àdir e voc adic uialc ommapr e c e de nt e ,l ’ Ammi ni s t r az i oneagi s c es ul l a c auzi onepr e s t at aagar anz i ade l l as e r i e t àde l l ’ of f e r t a . TITOLO III ACQUISIZIONI IN ECONOMIA Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 22 Ambito di applicazione e fonti 1. Il presente Titolo disciplina l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse. 2. Il presente Titolo ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi artt. 30, 40 e 41. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture. 3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme e i principi contenute nel DLgs. 163/2006 e nel DPR 207/2010, oltre alle ulteriori discipline di settore applicabili. Art. 23 Limiti di importo e divieto di frazionamento 1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e degli importi definiti al successivo art. 29 per i lavori, ed al successivo art. 39 per i servizi e le forniture. 2. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al D.P.R. n. 207/2010 normalmente sono considerabili lavori. 3. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore de lpr e s e nt eRe gol ame nt oodis ot t r a r s idalr i c or s oal l ’ appa l t o. 4. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Dirigente responsabile; in particolare deve considerarsi fattispecie nor mal me nt epr e ve di bi l el os c or por ode l l el avor az i onis pe c i a l i s t i c heodipar t id’ ope r at e c ni c ame nt es c i ndi bili, ne lc as oi nc uis ide bbar i c or r e r eade s e c uzi onei ne c onomi aas e gui t odir e s c i s s i onedic ont r at t od’ appal t o. Art. 24 Responsabile del procedimento 1. Il Dirigente di Unità Organizzativa, competente in base al modello di organizzazione interna, individua un Responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandati la definizione delle s pe c i f i c het e c ni c hee /opr e s t azi ona l i ,l apar t e c i paz i oneal l apr oc e dur adiaf f i da me nt o,l ave r i f i c ade l l ’ avve nut o perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e, su incarico del Di r i ge nt e ,l ’ at t e s t a z i onedir e gol are esecuzione. Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del D. L.c he ,i nt al unic as i , nonc oi nc i dec oni lRup( Re s pons abi l euni c ode lpr oc e di me nt ode l l ’ ope r a) . 2. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Dirigente competente per materia formulare nei confronti dell'Amministrazione, anche su indicazione del Responsabile del procedimento, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle 12 Leggi e Regolamenti. 3. Ove il Responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere al l ' i nt e r ve nt oe dèr e s pons abi l ede l l ’ e s e c uz i onede lc ont r at t o. Art. 25 Assegnazione degli affidamenti in economia 1. Le procedure in economia avvengono nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando al t r e s ìl ’ e f f i c i e nzade l l ’ az i oneammi ni s t r at i vac on ipr i nc i pidipar i t àdit r at t a me nt o,non di s c r i mi nazi onee concorrenza tra gli operatori economici. 2.L’ af f i dame nt o de ic ot t i mif i duc i a r iavvi e nene lr i s pe t t o de ipr i nc i pidit r a s par e nz a,r ot azi one ,par i t àdi trattamento, e, di regola, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante 3. Per i servizi, le forniture e nei contratti misti, quando i lavori risultino economicamente non prevalenti, a seconda del caso può essere applicato il criterio del prezzo più basso, oppure quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che richiede la predeterminazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura degli interventi da eseguirsi a cottimo. 4. La procedura che, interpellando una pluralità di imprese, ricerca più offerte o preventivi da porre in competizione allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata dal Dirigente competente anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per il presente Regolamento. 5. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi sia in cottimo che in amministrazione diretta sono conclusi nella forma della lettera di affidamento o, per piccole spese di acquisto al minuto, mediante notaordinativo fatto salvo quanto disposto dal Titolo IV e nel successivo art. 48. 6.L’ af f i da t ar i oèpi e name nt er e s pons a bi l ene ic onf r ont ide lComuneedit e r zipe rif at t ic ompi ut ida l l epe r s one dic uis iavva l ene l l ’ e s e gui r ei lc ont r at t o; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del procedimento. 7.L’ e s e c ut or ede l l epr e s t a zi onii ne c onomi anon potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara e di capitolato, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento. Art. 26 Modalità di esecuzione 1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme: a)pe rc ot t i mi ,qua ndol ’ e s e c uzi oneèassegnata a imprese o persone esterne al Comune; b) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà del Comune o opportunamente noleggiati; c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo. 2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-af f i da me nt idipr e s t az i onis pe c i al i s t i c hee dac c e s s or i e ,de l l ef or ni t ur edimat e r i a l ene c e s s ar i oa l l ’ e s e c uz i one di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo. 3. Quando sia ammesso il ricorso al sub-af f i dame nt o,ne l l ’ avvi s oone l l al e t t e r a-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L’ e ve nt ual er i c or s oas ub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste. 4.I nc as odir i t ar done l l ’ e s e c uzi onede l l ’ i nt e r ve nt oodii nade mpi me nt oc ont r at t ual ei mput abi l ea l l ’ i mpr e s a selezionata per il cottimo, il Responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa c ont e s t a zi ones c r i t t adapa r t ede lDi r i ge nt ec ompe t e nt ede gl iadde bi t imos s ia l l ’ i mpr e s ame de s i ma. 5. Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il Dirigente competente, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non r i t e ngapi ùe f f i c ac ei lr i c or s oal l ’ e s e c uz i onei ndannopr e vi adi f f i da. 13 6.L’ af f i dat ar i ode vedi s por r ediunr e c api t ot e l e f oni c oe /odiunf ax,f unzi onant ii nor ar i ocontrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del Responsabile del procedimento o suo incaricato. Art. 27 Post-informazione 1.Pe ril avor i , is e r vi z iel ef or ni t ur e ,l ’ e s i t ode gl iaf f i dame nt ime di ant ec ot t i mof i duc i ar i odii mpor t opar io superiore ad euro 40.000,00 è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente. Art. 28 Documento unico di regolarità contributiva –Codice Identificativo Gara (CIG) 1. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario di importo fino ad €20. 000, 00,i l responsabile del Procedimento può prescindere dalla richiesta del Documento unico di regolarità contributiva o della dichiarazione sostitutiva i cui al comma 2. 2. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario di importo superiore a €2 0. 00 0 , 0 0 e fino all'importo di € 40 . 000 , 00,può tener luogo del Documento unico di regolarità contributiva una di c hi a r a z i ones os t i t ut i vaa is e ns ide l l ’ a r t i c ol o4 6,c omma1,l e t t e r ap), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prodotta dai soggetti contraenti. Tale autodichiarazione dovrà essere acquisita almeno all'atto di liquidazione. 3. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario di importo superiore a €4 0. 0 0 0 , 00 il Responsabile del Procedimento acquisisce d’ uf f i c i oi ldoc ume nt ouni c odir e gol ar i t àc ont r i but i vai nc or s odi validità: a)pe rl ave r i f i c ade l l adi c hi ar az i ones os t i t ut i var e l a t i vaa lr e qui s i t odic uial l ’ ar t i c ol o38,c omma1 ,l e t t e r ai ) ,de l codice; b)pe rl ’ aggi udi c az i onede lc ont r a t t oais e ns ide l l ’ a r t i c ol o11,c omma8,de lc odi c e ; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l ’ at t e s t az i onedir e gol ar ee s e c uzi one ,ei lpaga me nt ode ls a l dof i nal e . L'acquisizione del Durc avviene per ogni fase di cui alle precedenti lettere a) b) c) d) qualora tra una fase e l'altra siano trascorsi più di 180 giorni. 4. Nei casi di esecuzione d'urgenza, debitamente motivati, si prescinde dall'acquisizione del DURC per le fasi a) e b). 5. Si prescinde inoltre dalla richiesta del CIG per le figure contrattuali non qual i f i c a bi l ic omec ont r at t id’ appa l t o come indicato nella L. 136/2010 e smi e per le acquisizioni in economia previste dal presente regolamento e per le tipologia di acquisizione di beni e servizi previsti dal Regolamento per il servizio di economato e nei limiti di importo ivi previsti. Capo II LAVORI Art. 29 Limiti di importo per i lavori 1. Il presente Capo di s c i pl i nal ’ e s e c uz i onede il avor ic omunal ii ne c onomi aede l l ef or ni t ur ees e r vi z ic onne s s i e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli. 2.Lepr oc e dur epe rgl iaf f i dame nt ii ne c onomi apr e vi s t ida l l apr e s e nt es e zi ones onoc ons e nt i t ef i noal l ’ i mpor t o di 200.000 Euro 3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro. Art. 30 Tipologia dei lavori eseguibili in economia 1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 23, possono essere eseguiti in economia gli interventi, di seguito specificati: 14 A. Tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del dlgs. 163/2006; Si individuano i seguenti ambiti di intervento: BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa: sede comunale - sedi di delegazioni comunali - edifici scolastici teatri e biblioteche - centri socio assistenziali e laboratori - - impianti sportivi e per il tempo libero - edifici comunali adibiti a civile abitazione - immobili comunali adibiti ad attività produttive - cimiteri comunali - ed in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo. OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: strade e piazze comunali - reti fognanti, impianti di depurazione e acquedotti - acquisto e manutenzione dei cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale e orizzontale - impianti di illuminazione - impianti per la distribuzione del gas, impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali –lavori nel verde pubblico - in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale. B. Manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti, negli ambiti di riferimento sopra indicati . C Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili. D Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. A. E Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie: a) scavi, b) demolizioni, c) prove penetrometriche, d) sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere, e) realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione, f )s t r at i gr af i epe rl ’ i ndi vi dua zi onede l l eope r ed’ ar t e . F. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori. Art. 31 Af f i dament ii nec onomi ac ompl ement ar ial l ’ appal t o 1. Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguiti in appalto: a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, disciplinati dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010; b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1, lett. a) del D.P.R. 207/2010. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite de l5 0% de lva l or ede l l ’ appal t oec omunquepe runi mpor t oc ompl e s s ivamente non superiore a 200.000 Euro, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal presente Regolamento; c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del pr oc e di me nt or e put ane c e s s ar ii nc or s o d' e s e c uz i one ,dae f f e t t ua r s ic on l ’ ac c ant oname nt o dic uia l l ’ ar t .42 , comma 3 lett. b), del D.P.R. 207/2010; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non 15 superiore a 40.000 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge. 2. In tali casi, il Responsabile del procedimento degli i nt e r ve nt ii ne c onomi aèl os t e s s ode s i gnat ope rl ’ ope r a . 3. I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l ’ ut i l i zzabi l i t à,at t ua ndoi nt almodoquant ode f i ni t odal l ’ ar t .1 78,c omma2,de lD. P. R.207 /201 0;l ’ us odit al i somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato al l ’ aut or i zza zi onede lRup. Art. 32 Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto 1.Ne l l ’ a mmi ni s t r az i onedi r e t t al eac qui s i z i onis onoe f f e t t ua t ec onmat e r i a l ieme zz ipr opr ioappositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l ’ oc c as i one ,s ot t ol adi r e zi onede lr e s ponsabile del procedimento. 2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le t i pol ogi edic uialpr e s e nt eRe gol ame nt os onodi r e t t ame nt ege s t i t idalRe s pons abi l ede lnuc l e ode l l ’ i nt e r ve nt o specifico, sotto la vigilanza del Rup. 3. Il Rup, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, con contratti sottoscritti dal Dirigente competente, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture. 4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli. Art. 33 Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo 1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Dirigente del Servizio attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idoneo operatore economico, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 30. 2. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei l avor i , i lc omput ome t r i c oe s t i mat i voe di lquadr oe c onomi c ode l l ’ i nt e r ve nt o. 3.Quandol ’ i mpor t ode il a vor idae s e gui r s ipe rc ot t i moèr i c ompr e s one l l af as c i at r ai 40.000 e inferiore a 200.000 Eur o,s ipr oc e dee s pe r e ndoc onf r ont oc onc or r e nzi a l ea is e ns ide l l ’ ar t .1 25,c . 8de lDl gs .163/2 0 06. 4.Ais e ns ide l l ’ ar t .12 5,c . 8,s e c ondo pe r i odo,pe ril avor idii mpor t oi nf e r i or ea40. 00 0Eur oi lDi r i ge nt e competente può avval e r s ide l l ’ af f i dame nt o di r e t t o,c on appl i c az i one de ic r i t e r ide l l as pe c i a l i zz az i one ,i n relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione. 5. Per interventi di importo contenuto entro 50.000 Euro, assegnati in cottimo o in appalto, la qualificazione de l l ’ e s e c ut or eèdir e gol ac ompr ovat adal l ar e l at i vai s c r i zi onea l l aC. C. I . A. A.pe rat t i vi t àc or r i s ponde nt eal l e prestazioni da affidare. Art. 34 Lavori d'urgenza 1.Ais e ns ide l l ’ ar t .1 75de lD. P. R.207/2 010,i nt ut t iic a s ii nc uil ' e s e c uz i onede ilavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo. 2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Dirigente di Servizio. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori. Art. 35 Lavori di somma urgenza 1.Ais e ns ide l l ’ ar t .1 7 6de lD. P. R.207/2 0 10,i nc i r c os t anzedis ommaur ge nzac henon consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, c ont e mpor ane ame nt eal l ar e dazi onede lve r ba l edic uialpr e c e de nt ear t i c ol o,l ’ i mme di at ae s e c uz i onede il avor i entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità. 16 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato. 3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo ac c or do,es e mpr e c hènons ipos s apr ovve de r ec onaf f i dat ar i odi ve r s o,s ipr oc e dec onl ’ i ngi unzi onepr e vi s t a al l ’ art. 163, comma 5, del D.P.R. 207/2010. 4. Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente di Servizio che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa, e l'approvazione dei lavori da parte della Giunta Comunale. 5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati. Art. 36 Perfezionamento del contratto di cottimo –Garanzie 1. Il contratto di cottimo, stipulato con le modalità e le forme previste dall'art. 48, deve indicare almeno quanto r i c hi e s t odal l ’ ar t . 17 3de lD. P. R.207/2010: a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni; b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; c) le condizioni di esecuzione; d) il termine di ultimazione dei lavori; e) le modalità di pagamento; f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice; g) le garanzie a carico dell'esecutore. Il contratto di cottimo deve altresì contenere: h)l ac l aus ol adic uia l l ’ ar t . 3,c omma8,de l l aL.13 6/20 10s s . mm. ( t r ac c i abi l i t àf l us s if i na nzi ar i ) ; i) il codice ident i f i c at i vode l l aga r ar i l as c i at odal l ’ Aut or i t àdivi gi l anzas uic ont r at t ipubbl i c i ; i) la quantificazione dei costi della sicurezza. 2. L'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di ricevimento da parte del Dirigente proponente di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto. 3. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il c or r i s pe t t i voavve ngai nun’ uni c as ol uz i oneadul t i mazi onede l l ’ i nt e r ve nt ooquandos i ac ont e nut one l l ’ i mpor t o di 40.000, il Dirigente competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta. 4. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la pol i z zas pe c i f i c a“ al lr i s ks ”puòe s s e r e s os t i t ui t adapol i zz aas s i c ur at i vape rl ac ope r t ur ade ir i s c hic onne s s ial l age ne r a l eat t i vi t àde l l ’ i mpr e s a . 5. Qualora la contropartenonade mpi aagl iobbl i ghide r i vant idalr a ppor t o,l ’ Ammi ni s t r az i ones iavval ede gl i s t r ume nt ii ndi c at ialpr e c e de nt ear t .7,c ommi4e5, de lpr e s e nt eRe gol a me nt oeal l ’ ar t .13 7de lDl gs .16 3/200 6. 6. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile pr of e s s i onal ede lpr oge t t i s t ai nt e r noal l ’ Ammi ni s t r a z i one . Art. 37 Piani di sicurezza 1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale. Art. 38 Tenuta della contabilità e regolare esecuzione 1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. da 203 a 210 del DPR 17 207/201 0;s ipr oc e de r àal l ’ e mi s s i onede lc e r t i f i c at odir e gol ar ee s e c uzi ones e c ondol enor mevi ge nt i ,me nt r ei l collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l’ i mpor t odi200 . 0 00Eur o. 2. In caso di lavori di importo non superiori a 50.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal Rup. 3.E’c ompi t ode lRe s pons abi l ede lprocedimento documentare in modo dettagliato l ’ andame nt o de lr appor t o dic ot t i mo,as s ogge t t ar l oac ont r ol l o,alf i ne diac c e r t ar es e il avor ie l e somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione. Capo III FORNITURE E SERVIZI Art. 39 Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi 1.I lpr e s e nt eCapodi s c i pl i nal ’ as s e gnazi onedif or ni t ur ees e r vi z ii ne c onomi ac hes ir i f e r i s c onoal l etipologie specificate nei successivi articoli. 2.Lapr oc e dur anor mal eat t i vat adal l ’ Ent epe rl ’ ac qui s i z i onede ibe nies e r vi zii ne c onomi a,èl apr oc e dur a negoziata previo confronto concorrenziale ed è consentita esclusivamente per importi inferiori alla soglia comunitaria 3. Il Dirigente competente ha facoltà di procedere a procedura negoziata diretta nei seguenti casi: a) di norma per importi fino ad Euro 40.000; b) per le tipologie indicate al successivo art. 40 ,dal l al e t t .y)a l l al e t t .c c )ea l l ’ a r t . 41, dalla lett. w) alla lett. y), del presente Regolamento; c )ne ic a s ipr e vi s t idal l ’ ar t .57de ldl gs .163/2006l addovenonpos s ae s s e r eut i l me nt ee s pe r i t al apr oc e dur adic ui al comma 6 del predetto articolo; 4. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione, ove siano pr e s e nt ine l l ’ El e nc ode gl iope r a t or ie c onomi c ios ulme r c at opi ùdi t t econosciute idonee. 5. Il provvedimento di affidamento a procedura negoziata diretta in economia deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla noma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, e di congruità del prezzo. 6. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato da parte del Re s pons abi l ede lpr oc e di me nt o,ais e ns ide l l ’ ar t .3 3 6de lDPR 207/20 10,at t r a ve r s oe l e me nt idir i s c ont r ode i prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Ai fini di tale accertamento il Responsabile del procedimento può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici. 7. Pr i madiat t i va r eun’ a ut onomapr oc e dur a,i lDi r i ge nt ec ompe t e nt ede veve r i f i c a r es el ’ ac qui s i zione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadr odiCons i p,dic uial l ’ ar t .26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e smi, o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sens ide l l ’ ar t .1 ,c . 456de l l aLe gge27di c e mbr e2006n. 296( f i nanz i ar i a2007 ) ,ovve r oal t r es ol uz i onidi centralizzazione locale degli acquisti. In caso affermativo, il Dirigente competente valuta la convenienza della convenzione quadro e, in caso di ritenuta maggiore convenienza delle condizioni dedotte in convenzione r i s pe t t o ad al t r emodal i t àdiac qui s i zi one ,t r as me t t el ’ at t o diade s i oneal l ’ ac qui s t o.Di ve r s ame nt e ,avvi al a procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro, laddove sussista la comparabilità tra il bene o servizio offerto in convenzione e il bene o servizio che deve essere acquisito. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo alle caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate. In caso di piena fungibilità ed equivalenza tecnico-qualitativa tra il bene o servizio offerto in convenzione ed il bene o servizio che deve essere acquisito autonomamente, va rispettato il vincolo costituito dal prezzo dedotto in convenzione. Art. 40 Tipologia delle forniture eseguibili in economia Les e gue nt if or ni t ur e ,ne c e s s ar i epe rl ’ or di nar i oec or r e nt ef unzi oname nt ode l l ’ Ent e ,pe rl or onat ur apos s ono essere affidate in economia: a) Mobilio, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici, strutture, impianti e servizi comunali; arredi scuole statali materne, elementari, medie; 18 b) Strumentazioni, beni mobili e attrezzature per uffici, impianti, servizi comunali (sistemi elettronici, di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di proiezione, audi ovi s ual i ,e c c …)epe rc uc i ne ( l avat r i c i , l ava s t ovi gl i e ,af f e t t at r i c i ,e c c …) ; c) Acquisto apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi; d) Autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione ai servizi comunali; e) Acquisto di pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui alle precedenti lett. a), b), c), d); f) Fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili; g) Vestiario: effetti di corredo, divise e calzature per il personale dipendente, comunque occorrenti per l'espletamento dei servizi; h) Forniture di prodotti e derrate alimentari per il centro di cottura e per le cucine comunali; fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa; fornitura di stoviglie e tovagliato; i) Generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici, registri, carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici, il centro grafico, gli impianti e i servizi comunali; j) Acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, non affrontabili con i contratti d’ appal t oc hes i anoi nc or s o,mac c hi nedas t ampa,dac al c olo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici; k) Acquisti di hardware, relative componenti, di software standardizzato e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi comunali; l) Acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienicosanitari, ambientali, cimiteriali e di gestione della popolazione animale; acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie; farmaci e materiali di pronto soccorso; m) Forniture per il traffico e la segnaletica stradale; materiale infortunistico e relativo alla sicurezza; n) Materiale e attrezzature per arredo urbano, verde, giardinaggio, piante, fiori, corone e addobbi vari; o) Materiale e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive; p) Materiale e attrezzature per falegnameria e infissi; q) Forniture di utensileria e ferramenta; r )Spe s ec onne s s ec onl ’ or gani zz a z i oneol apar t e c i pa z i oneac onve gni ,c ongr e s s i ,c onf e r e nze ,s e mi nar i ,r i uni oni , mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative; s) Spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie) e casuali; t) Fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale; u) Forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative e per il tempo libero promosse dal Comune o dalle Circoscrizioni comunali; v) Spese concernenti il funzionamento degli organi comunali e di comitati e commissioni nominati per lo svolgimento di attività del Comune o delle Circoscrizioni; w) Spese connesse con le elezioni ed i referendum; x)For ni t ur ene c e s s ar i epe ric a s idic uia l l ’ ar t . 12 5,c . 10, Dl gs . 1 63/20 0 6: 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l ’ e s e c uzi onene l l ’ ambi t ode lc ont r at t ome de s i mo; 3) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; 4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per pe r s one ,ani mal io c os e ,ovve r o pe rl ’ i gi e nees al ut epubbl i c a,ovve r o pe ri lpat r i moni os t or i c o,ar t i s t i c o, culturale; y) Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati; z) Abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza; aa) Operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni; bb) Pagamento tassa di immatricolazione e di circolazione autoveicoli; 19 cc) Locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l ’ e s pl e t a me nt o dic or s ie c onc or s ii nde t t idal l ’ ammi ni s t r a zi one e pe rl e at t i vi t à dic onve gni ,c ongr e s s i , conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei. Ogni altra fornitura analoga e non esplicitamente compresa nell'elenco. Art. 41 Tipologie di servizi eseguibili in economia 1.Is e gue nt is e r vi z i ,ne c e s s ar ipe rl ’ or di nar i of unz i oname nt ode l l ’ Ent e ,pe rl or onat ur apos s onoe s s e r eaf f i dat ei n economia: a) Manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori indicati al precedente art. 40; b) Manutenzione e riparazione ai veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro, macchine e attrezzi per le cucine e altri servizi di competenza comunale; c) Manutenzione e riparazione di vestiario, calzature e altre dotazioni agli uffici, impianti, servizi e al personale; d) Servizi di lavanderia; servizi di lavaggio; e) Software su misura, manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici, a meno che la natura della prestazione o la necessità di avvalersi di un contratto di durata e di tenere conto del divieto di cui al precedente art. 23, rendano ne c e s s ar i oi lr i c or s oal l ’ appa l t o; f) servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali, non affrontabili con i contratti d’ appal t oc hes i anoi nc or s o; g) servizi di trasporto e facchinaggio, non affrontabili con i contratti d’ appa l t oc hes i anoi nc or s o;t r as l oc hi , spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio; h) Vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza, urgenti ed occasionali, non af f r ont abi l ic onic ont r a t t id’ appa l t oc hes i anoi nc or s o; i) servizi di copertura assicurativa e pagamento dei premi di assicurazione; j) Servizi esterni di fotoriproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica; k) Servizi video-fotografici; l) Servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori; m)Se r vi z idii nt e r pr e t ar i at o,t r a duzi one ,s bobi nat ur a et r as c r i z i one ,qua ndo l ’ ammi ni s t r a zi onenon pos s a provvedervi con proprio personale; n) Servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, atti ed altre spese occorrenti per le iniziative di cui al precedente art. 40 lett. r), v), w); o) Servizi di agenzia viaggi; servizi alberghieri e servizi accessori per vacanze sociali e per missioni del personale; p) Accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio; q) Servizi di collocamento e reperimento del personale; r )Se r vi zidic ur aemanut e nzi onede l l ’ ar r e dour banoede lve r depubbl i c o,c ompr e s iinuovicollocamenti di piante, fiori e tappeti erbosi; s) Servizi di espurgo; t) Servizi di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio, non rientranti ne l l ec at .OG2eOS2 A eOS2Bde l l ’ a l l e ga t o“A”a lD. P. R. 207/201 0 ; u)Se r vi zine c e s s ar ipe ric a s idic uial l ’ a r t . 125 ,c . 1 0Dl gs . 163/20 06 : 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l ’ e s e c uzi onene l l ’ ambi t ode lc ont r at t ome de s i mo; 3) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; 20 4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per pe r s one ,ani mal io c os e ,ovve r o pe rl ’ i gi e nees al ut epubbl i c a,ovve r o pe ri lpat r i moni ostorico, artistico, culturale; v) Incarichi di supporto alla progettazione di opere pubbliche; v1)I nc ar i c hir e l at i via is e r vi z it e c ni c idic uials uc c e s s i voc omma2,qual or al ’ i mpor t ononsuperi €20. 000,c ome pr e vi s t oda l l ’ ar t . 26 7, c omma1 0,de lDPR20 7/2010. w) Spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso; x) Abbonamenti a servizi di consulenza; spese legali, notarili e di consulenza legale; y) Spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi. 2. Per servizi tecnici si intendono: a)is e r vi z idiar c hi t e t t ur aei nge gne r i adic uia l l ’ a l l e ga t oI I . A,nume r o12,alCodi c e ,nume r odir i f e r i me nt oCPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle pr e s t a zi onit e c ni c hec onne s s edic uia l l ’ ar t i c ol o9 1de lCodi c e ; b)l epr e s t a z i onidive r i f i c ade ipr oge t t idic uia l l ’ a r t i c ol o11 2 ,c ommi1e5 ,de lCodi c e ; c) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la ge ol ogi a,l ’ agr onomi a, l adoc ume nt az i onec at as t al ee c c . ) ; d)is e r vi zidiur ba ni s t i c aepae s aggi s t i c a ,dic uia l l ’ a l l e gat oI I . A,nume r o12,alCodi c e ,nume r odir i f e r i me nt o CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c); e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva. Ogni altro servizio analogo e non esplicitamente compreso nell'elenco. Art. 42 Modalità di affidamento 1. Quando il bene o il servizio è assegnabile in economia, il Dirigente attiva la procedura negoziata per l ’ af f i da me nt oc onavvi s opubbl i c ooc onl e t t e r a -invito, nel rispetto delle disposizioni che seguono. 2.Quandol ’ i mpor t ode l l ’ ac qui s i z i onei ne c onomia è pari o superiore ad Euro 40.000 e non si procede ad i ndi vi duar el edi t t eda l l ’ e l e nc oape r t odiope r a t or ie c onomi c ii mpl e me nt at odal l ’ a mmi ni s t r az i one ,o non si sia in grado di individuare nel mercato almeno cinque operatori economici, si pubblica di regola un avviso sul solo s i t oI nt e r ne tde l l ’ ammi ni s t r azi one ,r e c ant el ei ndi c az i onie s s e nzi a l ide l l a pr oc e dur a diac qui s i zi one ,c ome previste al successivo comma 4, al fine di sollecitare la presentazione di candidature da parte delle imprese potenzialmente i nt e r e s s at e .L’ avvi s opuòe s s e r eome s s oi nc as odiurgenza di provvedere che non consente alcun indugio ovvero in caso di specialità della prestazione ed unicità del prestatore ed in tutti gli altri casi in cui la legge ammette la procedura negoziata diret t aanor made l l ’ a r t .5 7dl gs .163/2 006.L’ avvi s oc ont i e neal t r e s ìi l termine di presentazione delle candidature, che deve essere fissato nel rispetto di quanto di s pos t odal l ’ ar t .70 Dlgs. 163/2006 14 e non può di regola essere inferiore a sette giorni dall apubbl i c az i onede l l ’ avvi s os t e s s os ul s i t oi nt e r ne tde l l ’ ammi ni s t r azi one .Qua l or aa l l ’ e s i t ode l l apubbl i c az i onede l l ’ a vvi s ononpe r ve ngai lnume r o minimo di candidature previsto dal presente regolamento o comunque inferiore a quanto ritenuto opportuno dal responsabile, questo può individuare con altri mezzi le ditte da invitare ad integrazione di quelle candidate. 3.Qua ndo t r at t as idit i pol ogi edibe nio pr e s t az i onipr e vi s t edal l ’ e l e nc o ape r t o de gl iope r at or ie c onomi c i , l ’ i nt e r pe l l ovi e nei nol t r at oadi t te iscritte, selezionandole come indicato nel medesimo articolo. 4. La lettera di invito per gli affidamenti di importo pari o superiore ad Euro 40.000, deve contenere almeno gli elementi di seguito indicati, previsti in altre disposizioni cogenti o scaturenti dalle indicazioni della giurisprudenza più recente: - l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA; - le garanzie richieste al contraente; - il termine di presentazione delle offerte; - il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; 21 - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; - il criterio di aggiudicazione prescelto; - gl ie l e me nt idival ut a zi one ,ne lc as os iut i l i z zii lc r i t e r i ode l l ’ of f e r t ae c onomicamente più vantaggiosa; - l ' e ve nt ual ec l a us ol ac hepr e ve dadinonpr oc e de r eal l ’ aggi udi c az i onene lc as odipr e s e nt a zi onediun’ uni c a offerta valida; -l ami s ur ade l l epe nal i ,de t e r mi nat ai nc onf or mi t àa l l ’ a r t .29 8ea l l ’ ar t . 145, c omma3,de lDPR207/2010; - l ' obbl i gope rl ’ of f e r e nt edidi c hi ar ar ene l l ’ of f e r t adias s ume r eapr opr i oc ar i c ot ut t igl ione r iassicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; - l'indicazione dei termini di pagamento; - ir e qui s i t is ogge t t i vir i c hi e s t ia l l ’ ope r at or ee c onomi c o,e l ar i c hi e s t aa l l os t e s s o dir e nde r e apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti; - data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica; -i ndi c azi onir e l a t i vea lDUVRI ,daal l e gar ea lc api t ol a t oede ic os t ide l l as i c ur e zzadic uial l ’ ar t .2 6,c . 5,Dl gs . 81/2008 e ss.mm., non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma 3bis del medesimo art. 26 Dlgs. 81/2008 ss.mm.; -c odi c ei de nt i f i c at i vode l l agar ar i l as c i a t odal l ’ Aut or i t àdivi gi l anzas uic ont r at t ipubbl i c i ; - indicazi onii nor di nealpa game nt ode lc ont r i but oal l ’ Aut or i t àdivi gi l anzas uic ont r at t ipubbl i c i ; - obbl i gope rl ’ ope r at or ee c onomi c oc onc or r e nt edii ndi c ar ene l l ’ of f e r t al ee ve nt ual ipr e s t az i onic hei nt e nde subaffidare a terzi; - obbl i go pe rl ’ ope r at or ee c onomi c oc onc or r e nt edidi c hi ar ar ene l l ’ of f e r t a t e c ni c o pr oge t t ual el epar t ic he l ’ of f e r e nt er i t i e nee ve nt ual me nt ee s pr e s s i vedis e gr e t it e c ni c i ,c omme r c i a l ioknow-how; -c l aus ol adic uial l ’ ar t .3,c omma8,de l l aL.1 36/201 0s s . mm.( t r ac c i abi l i t àf l us s if i nanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera di ordinazione idonea a perfezionare il contratto ai sensi de l l ’ ar t .3 34,c omma2,DPR20 7/20 10; In presenza di ragioni di urgenza, la richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta informatica e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine. 5. Nei limiti di importo che consentono la procedura negoziata diretta, quando si preferisca far precedere il c onf e r i me nt odauns ondaggi odime r c at oi nt e s oave r i f i c ar el emi gl i orc ondi zi oni ,l ’ i nc ar i c at oa lqual eèaf f i da t a questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi via fax o posta elettronica. 6. Per le forniture ed i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso all'accordo quadro; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini-prezzo. 7. Per forniture e servizi da affidare in economia, che siano di elevato contenuto tecnologico, il Dirigente competente, dopo avere dimostrato tale caratteristica, può riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione europea di qualità o alla certificazione di qualità ambientale oppure, qualora ricorra al criterio de l l ’ of f e r t ae c onomi c ame nt e pi ù vant aggi os a,può pr e ve de r el ’ at t r i buz i one diuna quot a dipunt e ggi o pr e de f i ni t ape rl ’ appr e z za me nt odide t t or e qui s i t o. 8. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario fino all'importo di €40 . 00 0, 00è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l ’ or di nazi onede ibe niode is e r vi z i ,c her i por t aime de s i mi contenuti previsti dalla lettera di invito. 9. Il contratto deve contenere: a)l ac l aus ol adic uia l l ’ ar t . 3,c omma8,de l l aL.13 6/20 10s s . mm. ( t r ac c i abi l i t àf l us s if i nanzi a r i b) la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di c uia l l ’ ar t .2 6,c . 5, Dl gs . 81/20 08s s . mm. 10. Al contratto devono essere allegati: a) la dichiarazione di conoscenza del DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali; b) l adi c hi ar a zi ones os t i t ut i vadic uia l l ’ ar t. 26, comma 3-bis, della L.488/1999 ss.mm., relativamente al rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro Consip o regionali eventualmente attive al momento de l l ’ avvi ode l l apr oc e dur a. In caso di sottoscrizione del contratto da parte del solo Dirigente, senza intervento del Segretario rogante, non sono dovuti i diritti di rogito, fatti salvi gli ordinari diritti di segreteria. 22 11. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei servizi o forniture, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qual or ai lc or r i s pe t t i voa vve ngai nun’ uni c as ol uzi oneadul t i maz i onede l l ’ i nt e r ve nt ooquandos i ac ont e nut o ne l l ’ i mpor t o di40 . 000,i lDi rigente competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta. 4. Di norma per i servici e le forniture lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da que l l ar e l at i vaa l l af i de j us s i oneagar anzi ade lpaga me nt ode l l ar at aas a l do,me nt r el apol i zz as pe c i f i c a“a l l r i s ks ”puòe s s e r es os t i t ui t adapol i zz aas s i c ur a t i vape rl ac ope r t ur ade ir i s c hic onne s s ia l l age nerale attività de l l ’ i mpr e s a. Art. 43 Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni 1.Ne l l ’ avvi s ool e t t e r a -invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal casi sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti. 2. Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione. 3.Pr e vi af or mal ec ont e s t azi onede l l ’ i na de mpi me nt o,i lComunehadi r i t t odir i f i ut ar ee di lf or ni t or el ’ obbl i godi ritirare e di sostituire, nei termini posti dal Comune stesso, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti. 4. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, il Comune può prelevare campioni per accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la loro corrispondenza alle condizioni pattuite. I campioni generalmente sono prelevati in numero di 3, eguali nella misura ed omogenei nella composizione; sugli involuc r ide ic ampi onis ia ppongonois i gi l l iel af i r made l l ’ i nc a r i c at ode lComune ;duede ic ampi onipr e l e vat i restano al Comune, il terzo è ritirato dal fornitore. 5. Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui beni o le prestazioni di cui al precedente comma 3 vengano ugualmente accettati, il Comune ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione. La congruità del nuovo prezzo sarà determinata dal Dirigente competente. 6. In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, il Comune ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvigionarsi pr e s s oal t r ai mpr e s ai done a.L’ af f i dat ar i ononpot r àopporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni sostenuti dal Comune. 7. Il contratto prevede espressamente le penalità, in conseguenza di inadempienza o ritardo, per un ammontare nons upe r i or eal l ’ 1% de l l ’ i mpor t oc ont r at t ual eper ogni evento negativo, per un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta al l ’ af f i dat ar i oei lr e l at i voi mpor t ove r r àde dot t odaic ompe ns is pe t t ant i ;ne lc as oc heque s ti non siano sufficienti, il Comune si rivarrà sulla cauzione, quando prevista. 8. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal Responsabile del procedimento e controfirmate dal Dirigente competente. Art. 44 Es ec uzi one,ver i f i c aeul t i ma zi onedel l ’ i nt er vent o 1. Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti dal Responsabile del procedimento di cui al precedente art. 24. 2. Anche nei casi in cui non si faccia ricorso all'accordo quadro di cui a precedente art. 42, comma 6, il contratto può prevedere la facoltà, da parte del Comune, di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione al l ’ af f i dat ario. 3. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi. 23 4. L'atto di liquidazione dovrà contenere l'attestazione di verifica, da parte del Responsabile del Procedimento, della corretta e regolare esecuzione di quanto ordinato. 5. E'facoltà, da parte del responsabile del procedimento, procedere alla redazione di apposito certificato di regolare esecuzione .. 6.L’ at t e s t az i onedir e gol ar ee s e c uzi oner i por t a,a is e ns ide l l ’ a r t .32 5de lDPR20 7 /201 0: a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; b)l ’ i ndi c azi onede l l ’ e s e c ut or e ; c) il nominativo del di r e t t or ede l l ’ e s e c uzi one ; d)i lt e mpopr e s c r i t t ope rl ’ e s e c uzi onede l l epr e s t az i oniel edat ede l l eat t i vi t àdie f f e t t i va esecuzione delle prestazioni; e )l ’ i mpor t ot ot al eovve r ol ’ i mpor t oas al dodapagar eal l ’ e s e c ut or e ; f) la certificazione di regolare esecuzione. TITOLO IV –stipulazione e rogito dei contratti CAPO I Stipulazione e rogito Art. 45 –Atto di stipulazione 1. I procedimenti contrattuali disciplinati dal presente regolamento si concludono con la stipulazione del contratto, che instaura il vincolo fra le parti. 2. La stipulazione consiste nella sottoscrizione del medesimo documento contrattuale, redatto dal l ’ a mmi ni s t r az i onee dac c e t t at odal l ac ont r opar t e . 3. Prima di procedere alla stipulazione del contratto sono espletati tutti gli adempimential l ’ uopopr e vi s t ipe r legge. SEZIONE 1^ Art. 46 –Cauzione 1. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per particolari tipi di contratti, nei contratti stipulati ne l l ’ i nt e r e s s ede lComunede vee s s e r epr e s e nt a t ai done ac auzi one ,i nmi s ur anoni nf e r iore al dieci per cento de l l ’ i mpor t ode dot t oi nc ont r at t o,agar anzi ade l l ’ ade mpi me nt odit ut t el eobbl i gazi onide r i vant ida lc ont r at t o, de lr i s a r c i me nt o de idannide r i vat ia lComune dal l ’ i nade mpi me nt o de l l e obbl i ga z i onis t e s s e nonc hé de l rimborso delle sommee ve nt ual me nt epagat ei npi ùr i s pe t t oalc r e di t ode l l ’ a l t r oc ont r ae nt e . 2. La cauzione definitiva può essere prestata in uno dei seguenti modi: a) in denaro contante o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito; b) mediante fidejussione bancaria; c )me di ant epol i z zaas s i c ur a t i va,r i l as c i at adaunas oc i e t àdias s i c ur az i oneaut or i z zat aal l ’ e s e r c i z i ode lr amo cauzioni. 3. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge per particolari tipi di contratti, lo svincolo della cauzione è autorizzato, su istanza del contraente, dal responsabile di area o settore interessato al contratto. 4.Negli affidamenti in economia o mediante procedure negoziate, fino all'importo di €50. 000, 0 0è consentito non applicare quanto previsto in termini di garanzie e cauzioni di cui al comma 1. Art. 47 –Deposito per spese contrattuali 1.Tut t el es pe s ei ne r e nt iaic ont r at t is onoac a r i c ode l l ’ a l t r oc ont r ae nt e ,s al voquant opr e vi s t odalc omma2e salvo che la legge non disponga diversamente. 2. Il Comune può assumere a proprio carico in tutto o in parte le spese contrattuali o quando trattasi di acquisire be nii mmobi l ioquandol ’ a l t r oc ont r ae nt eèunapubbl i c aAmmi ni s t r az i one . 3. Il deposito provvisorio per spese contrattuali, che deve comprendere le spese di copia e bollo, dei diritti di segreteria, per gli adempimenti fiscali di registrazione, di trascrizione e voltura, deve essere effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto, presso la Tesoreria comunale. 4. Esauriti gli adempimenti prescritti per il contratto, deve essere compilata la distinta delle spese contrattuali, che, sottoscritta dal responsabile dell'Ufficio Gare e Cont r at t i ,èc ons e gnat ai nc opi aa l l ’ a l t r oc ont r ae nt e . 24 SEZIONE 2 Stipulazione dei contratti Art. 48 –Forma della stipulazione 1. La stipulazione dei contratti attivi e passivi di cui è parte il Comune avviene di norma in una delle forme di seguito elencate: per atto pubblico con intervento del Notaio; per atto pubblico/amministrativo con intervento del Segretario Comunale; a mezzo di scrittura privata; a mezzo di scrittura privata autenticata; Nelle altre forme previste dalla legge. 1. La forma pubblica amministrativa è obbligatoria per i contratti di importo pari o superiore a €40.000,00 (iva esclusa) o conseguenti a procedure concorsuali ad evidenza pubblica. 2. La forma pubblica ordinaria può essere adottata soltanto in uno dei seguenti casi: a)quando le spese di rogazione vengono assunte dal privato contraente; b)quandovis i al ’ i mpos s i bi l i t àdius uf r ui r ede l l ’ ope r ade lSe gr e t a r i oGe ne r a l eode ls uos os t i t ut oel ’ ope r az i one venga autorizzata dalla Giunta Comunale, previa quantificazione della spesa e individuazione della relativa copertura finanziaria; c) quando, lo si ritenga opportuno per stipulare contratti di compravendita o di locazione e in generale ogni altro contratto relativo a beni immobili. 3. La stipulazione per scrittura privata è consentita nei seguenti casi: a)per i contratti di importo inferiore a €40.000,00 (iva esclusa) b) per i contratti da stipularsi con altri enti pubblici; c) per i contratti disciplinanti i rapporti fra Comune e società dallo stesso partecipate. 4. Per gli affidamenti fino ai 20.000 euro è facoltà di sottoscrivere apposita lettera commerciale contenente i seguenti elementi minimi: a) Corrispettivo b) Tempi di esecuzione c) Modalità di pagamento Art. 49 - Cessione del contratto e subappalto 1. E’f a t t o di vi e t o alc ont r ae nt er i s ul t at o aggi udi c at ar i o as e gui t o de l l ’ e s pe r i me nt o diuna pr oc e dur a ad evidenza pubblica di cedere il relativo contratto. 2. E’vi e t at oi ls ubappa l t ononpr e ve nt i vame nt ea ut or i zz a t os e c ondol evi ge nt idi s pos i z i onil e gi s l at i ve . 3. In caso di subappalto non autorizzato,s a l vai nognic a s ol ’ appl i c az i onede l l evi ge nt idi s pos i zi onil e gi s l at i ve al l ’ uopopr e vi s t e ,i lc ont r at t oèr i s ol t odidi r i t t ope rgr avei nade mpi me nt o. Art. 50 - Termini per la stipulazione del contratto 1. La stipulazione del contratto deve intervenire decorsi almeno 35 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. L'aggiudicatario deve presentarsi sempre alla data di stipula comunicata dal Comune concedendo il Comune allo stesso un preavviso di almeno sette giorni. 2. Qualora il contraente regolarmente avvisato non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, il Comune ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incamerare il deposito provvisorio, nonché di richiedere il risarcimento dei danni. Art. 51 - Condizioni generali del contratto Il Comune può stipulare contratti per adesione a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile ogni qualvolta lo ritenga opportuno per la gestione ordinaria. Art. 52 - Durata del contratto 1. I contratti devono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per il Comune .E’nul l a,pe r t ant o,l ac l aus ol ac hedi s ponel ar i nnovaz i onet ac i t ade lc ont r at t o. 25 2. I contratti ad esecuzione continuata sono stipulati per una durata non superiore a cinque anni, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e del presente regolamento per singoli tipi di contratto. Art. 53 - Domicilio del contraente 1.L’ al t r apar t ec ont r ae nt ede vee l e gge r edomi c i l i o,pe rt ut t igl ie f f e t t ide lc ontratto, in Cavallino-Treporti presso la casa comunale o presso una ditta legalmente riconosciuta. 2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni dei termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto, possono essere fatte alla persona del contraente o al domicilio eletto. 3.Manc a ndol ’ uf f i c i o,l ape r s onaol adi t t apr e s s oc uif ue l e t t oi ldomi c i l i oef i noac hei lc ont r a e nt enonabbi a notificato al Comune la nuova elezione di domicilio, la consegna degli atti di cui al comma 2 può essere fatta al sindaco del luogo del domicilio eletto o di chi ne fa le veci. 4. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con mediante posta elettronica certificata, salvo i casi in cui la legge prevede la notificazione per ufficiale giudiziario. Art. 54 –Documento contrattuale e relativi allegati 1. Il documento contrattuale predisposto per la stipulazione contiene la specificazione di tutte le obbligazioni assunte dalle parti ed è strutturato un una premessa narrativa, cui segue un insieme di articoli contenenti le varie clausole contrattuali. 2. Lapr e me s s anar r at i vac ont i e nel ’ e nunc i az i onede l l ef i nal i t àde lc ont r at t oel as pe c i f i c az i onede lpr oc e di me nt o posto ine s s e r epe rl ’ i ndi vi duazi onede lc ont r ae nt e . 3. Gli articoli che compongono il documento contengono specifiche clausole contrattuali, che definiscono i fatti e le condizioni che regolano il rapporto. 4. Al documento contrattuale sono allegati e ne formano parte integrante e sostanziale allo stesso i documenti ritenuti necessari. 5. Ic api t ol at is pe c i al id’ one r iet ut t iidoc ume nt ic hec ompongonoi lpr oge t t ode f i ni t i vooe s e c ut i vopos t oa base di gara, oltre ai piani di sicurezza dei cantieri, sono richiamati nel documento contrattuale e ne formano parte integrante e sostanziale, quantunque non allegati materialmente allo stesso, bensì depositati agli atti de l l ’ ammi ni s t r az i one . Art. 55 –repertorio 1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata soggetti a registrazione ai sensi de l l ’ ar t . 6 7de lD. P. R.2 6apr i l e19 86,N°1 31s onoobbl i ga t or i ame nt eannot a t is ulr e pe r t or i o. 2. A fini documentali, possono essere annotati sul repertorio tutti gli altri contratti stipulati in nome e per conto del l ’ Ammi ni s t r az i oneComunal eanc hes enons ogge t t iar e gi s t r azi one .I nt alc as oèf at t aannot azi onede l mot i vode l l ’ e s e nzi onede l l ’ obbl i godir e gi s t r az i one . 3. A f i nid’ ar c hi vi a z i one ,èc ons e nt i t al at e nut adia l t r ie l e nc hidia t t ine iqual ièpar t el ’ Ammi ni s t razione Comunale, ma non formati dalla stessa. Art. 56 - Spese contrattuali 1. Le spese contrattuali, tutte, nessuna esclusa, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme, sono a carico della ditta aggiudicataria. 2. La ditta sarà tenuta, su invito scritto dell'ufficio segreteria/contratti a versare, presso la Tesoreria Comunale, la somma necessaria almeno nei 3 giorni precedenti la stipula del contratto. Art. 57 - I diritti di segreteria 1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. L'incameramento dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio Ragioneria, ivi compresa la successiva ripartizione. 26 CAPO II Efficacia ed esecuzione dei contratti SEZIONE 1^ Efficacia del contratto Art. 58 - Efficacia del contratto 1. Il privato contraente è obbligato con il Comune fin dalla data di esecutività del provvedimento che approva il ve r bal edigar aodi s ponel ’ aggi udi c azi one . SEZIONE 2^ Esecuzione del contratto Art. 59 - Modalità di pagamento del prezzo del contratto 1.Ne ic ont r at t ipe rl avor i ,f or ni t ur e ,s e r vi z iet r as por t i ,i lComunenonpuòs t i pul ar el ’ obbl i godif ar epagame nt i i nac c ont o,s enoni nr agi onede l l ’ ope r apr e s t at aode l l amateria fornita. 2. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per i vari tipi di contratto, nel contratto stesso puòpr e ve de r s ic healpaga me nt ode lpr e zzos if ac c i al uogoi nun’ uni c as ol uz i onedopoi lc ol l a udoo,c omunque , dopol ’ ade mpi me nt o de l l apr e s t azi one ,oppur ear a t ei nr agi onede l l ’ ava nz a me nt o de l l ’ ade mpi me nt o de l l a prestazione. Art. 60 - Cessione di credito e procura 1. Ove non sia diversamente disposto da specifiche norme in ordine a singoli tipi di contratto, è vietata qualunque cessione di credito che il contraente vanta nei confronti del Comune e qualunque procura al relativo incasso che non siano riconosciute dal Comune. 2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, la cessione o la procura devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. 3.Lanot i f i c ade l l ’ at t odic e s s i onedic r e di t oode l l apr oc ur aèpr i vadiognie f f e t t or i guar doagl ior di nidii nc as s o già emessi. Art. 61 - Revisione dei prezzi 1. I casi in cui è ammessa la revisione dei prezzi, i limiti e le modalità per la sua concessione sono disciplinati dai Capi t ol at id’ one r is pe c i a l iedal l edi s pos i z i onil e gi s l at i vevi ge nt ine l l amat e r i a. Art. 62 - Vigilanza e collaudo 1. Salvo quanto previsto nelle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, il soggetto incaricato deve adottare tutte le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto. 2.L’ i nc ar i c at o de l l avi gi l a nzas ul l ’ e s e c uz i onede lc ont r at t o de vei nf or mar et e mpe s t i vame nt ei lc ompe t e nt e responsabile di area o s e t t or ede ir i t ar dine l l ae s e c uzi onede l l apr e s t azi onees uquant ’ al t r opos s ai nf l ui r es ul l a esecuzione della prestazione stessa. 3. Il soggetto incari c a t ode l l avi gi l anz as ul l ’ e s e c uz i onede lc ont r at t ononpuòf ar eaggi unt enéa l t r evar i az i onia i c ont r at t is t i pul at is e nz al ’ a ut or i zz az i onede l l ’ or ganoc ompe t e nt eal l ’ a dozi onede l l ade l i be r aac ont r at t ar e . 4. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratti, tutte le prestazioni oggetto dei contratti sono soggetti a collaudo ad opera di un soggetto diverso da quello incaricato della vigilanza. 5. In mancanza di dipendenti esperti nella materia oggetto del contratto o negli altri casi di necessità, da e s pl i c i t ar ene lpr ovve di me nt o dic uia l l ’ ar t i c ol o 3,può e s s e r epr e vi s t oc heal l avi gi l anzaea lc ol l audo s i provveda mediante incarico ad esperti o professionisti esterni in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Art. 63 - Decisione delle controversie 27 1. Ogni qual volta sia previsto che le controversie nascenti dal contratto debbano essere definite da un collegio di arbitri, questo, ove non diversamente disposto dalla normativa vigente o dal presente regolamento relativamente a singoli tipi di contratto, opera secondo diritto e non quale amichevole compositore. TITOLO V I CONTRATTI CAPO I Compravendita Art. 64 - Alienazione e acquisto di beni immobili 1. Le alienazioni di beni immobili devono avvenire, di regola, a seguito di procedura aperta con uno dei criteri di cui alla normativa che disciplina la contabilità dello Stato. Il ricorso alla procedura negoziata è consentito quando si verificano circostanze eccezionali che devono essere indicate nel provvedimento a contrattare. 2. Il Comune può acquisire al proprio patrimonio qualsiasi bene immobile che possa essere utilmente adibito a fini pubblici o che possa essere utilizzato in via strumentale per il pubblico interesse. Art. 65 - Beni vincolati 1. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, è pr e c e dut adal l ’ e s pl e t ame nt ode l l af or ma l i t àl i be r a t or i ade lvi nc ol o. Art. 66 - Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione 1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e il contratto dovrà essere certificato nei modi previsti dalle disposizioni in materia. Art. 67 - Prezzo della compravendita 1. Il prezzo di alienazione o di acquisto di beni immobili deve essere determinato con perizia di stima a firma del responsabile di area o settore interessato al contratto o suo delegato o, nei casi di particolare complessità, da un perito appositamente incaricato. 2. Il prezzo fissato nella perizia di stima di cui al comma 1 costituisce il prezzo minimo di alienazione e quello massimo di acquisto del bene. Art. 68 - Divieto speciale di comprare 1.Gl ia mmi ni s t r at or ic omunal inonpos s onoe s s e r ec ompr at or i ,ne mme noal l ’ as t apubbl i c a,nédi r e t t ame nt ené pe ri nt e r pos t ape r s ona,de ibe nide lc omune .L’ e ve nt ual ea t t odia c qui s t os t i pul at oi nvi ol az i onedit al edi vi e t oè nullo. Art. 69 - Forme di pubblicità 1.L’ ac qui s t ool ave ndi t adibe nii mmobi l i ,qual unques i al af or mas c e l t ape rl apr oc e dur adis c e lta del contraente, deve essere preceduta da adeguata pubblicità da stabilire nel provvedimento a contrattare di cui al l ’ ar t i c ol o3, i nr agi onede lval or ede lc ont r at t o. CAPO II Permuta Art. 70 - Permuta 1. Al contratto di permuta si applicano le norme del contratto di compravendita, in quanto compatibili. Le perizie di stima, per la determinazione del prezzo, devono essere effettuate su tutti i beni o diritti permutati. CAPO IV Locazione ed affitto Art. 71 - Dur at aec ondi zi onide l l al oc az i oneede l l ’ af fitto 28 1.Ladur at ade l l al oc a zi oneede l l ’ af f i t t o,ne ic as ii nc uinonède t e r mi nat adal l al e gge ,puòe s s e r ef i s s at a,c oni l pr ovve di me nt oac ont r at t ar edic uia l l ’ a r t i c ol o3. 2.I lpr ovve di me nt oac ont r at t a r edic uia l l ’ ar t i c ol o3s t a bi l i s c el ec ondi zi oni dirette alla conservazione delle proprietà che si danno in affitto e al loro miglioramento se trattasi di fondi rustici, nonché le condizioni e le gar anzi ene c e s s ar i epe ras s i c ur ar el ’ ade mpi me nt ode l l ec ondi zi onii mpos t e . Art. 72 - Modalità per la determinazione del canone 1. In mancanza di disposizioni normative sulle modalità di determinazione del canone di locazione o di affitto, que s t ovi e nef i s s at oc onpe r i z i adis t i mar e dat t ac onl emodal i t àpr e vi s t edal l ’ articolo 67, comma 1, del presente regolamento. Art. 73 - Locazione di immobili urbani 1.Lel oc az i onide gl ii mmobi l i ,adus oabi t at i voeadus odi ve r s odique l l ode l l ’ abi t az i one ,s onodi s c i pl i nat edal l a normativa vigente in materia. 2. Nei contratti di locazione degli immobili ad uso diverso da quello abitativo deve essere inserita la clausola de l l ’ obbl i gode l l ’ aggi or name nt oannual ede lc anone . CAPO III Pubbliche forniture Art. 74 -Pubbliche forniture 1.Gl iappa l t ipubbl i c idif or ni t ur es onoc ont r a t t iat i t ol oone r os oave nt ipe rogge t t ol ’ ac quisto, la locazione f i nanzi a r i a,l al oc az i one ,l ’ ac qui s t oar i s c at t oc onos e nzaopzi onipe rl ’ ac qui s t o,c onc l us i s ipe ri s c r i t t of r aun fornitore e il Comune. Art. 75 - Programmazione degli acquisti di beni e servizi 1. Il responsabile del servizio Provveditorato, al fine di avviare tempestivamente le procedure di acquisto di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici comunali, formula, su segnalazione dei responsabili di tutti i settori comunali, entro il mese di gennaio di ogni anno, un f abbi s ognopr e s unt ope rl ’ e s e r c i z i oi nc or s o. Art. 76 - Te r mi nipe rl ’ e mi s s i onede imandat idipagame nt o 1. Il Comune, in relazione ai contratti di pubbliche forniture, emette mandati di pagamento entro sessanta giorni dalla data del collaudo, o, se successiva, dalla data di presentazione di fattura, redatta secondo le norme vigenti e accompagnata dalla documentazione indicata nei contratti medesimi. 2. Decorso inutilmente il temine di cui al comma 1, il contraente può produrre istanza al responsabile del settore, dac uidi pe ndei lr e s pons abi l ede lpr oc e di me nt o,i lqual epr ovve dedi r e t t ame nt eal l ’ e mi s s i onede lmanda t odi pagame nt o.Sei lpr oc e di me nt oèdic ompe t e nz ade lr e s pons abi l ede ls e t t or ei nt e r e s s at oalc ont r at t o,l ’ i s t anzaè rivolta agli organi di direzione politica del Comune, i quali adottano le misure di propria competenza. CAPO IV Comodato Art. 77 - Divieto di concedere beni in comodato 1. Non è consentito concedere beni di proprietà comunale in comodato, se non in casi eccezionali o per motivi s oc i al i ,dai ndi c ar ene lpr ovve di me nt oac ont r at t ar edic uia l l ’ ar t i c ol o3. 2. Devono, comunque, porsi a carico del comodatario gli esborsi che farebbero carico al comodante per tutta la durata del contratto, oltre che le spese occorrenti per servirsi del be nedic uia l l ’ ar t i c ol o180 8,c omma1,de l c odi c ec i vi l e .Ta l es ommapuòe s s e r eanc hede t e r mi nat aal l ’ at t ode l l as t i pul ade lc ont r at t oi nmodof or f e t t ar i o, sulla base della stima compiuta dal settore economico finanziario che tiene conto degli oneri sostenuti al momento dal Comune. 3.Ne lc ont r at t odic omodat ode vee s s e r epr e vi s t ol ’ obbl i goac ar i c ode lc omodat ar i odir e s t i t ui r ei lbe neanc he prima della scadenza, quando il Comune ha necessità di servirsene per finalità pubbliche. 29 CAPO V Mutuo Art. 78 –Mutuo 1.Pe rimut uii lc uival or es i ai nf e r i or ea l l as ogl i ac omuni t ar i aene l l ’ i pot e s ii nc uii lComunei nt e ndar i c or r e r eal credito ordinario, deve essere richiesta offerta ad almeno cinque Istituti di credito autorizzati ed il contratto di mutuo deve essere stipulato con quello che offre le condizioni complessivamente più vantaggiose. Qualora, però, tali condizioni rappresentino un maggior costo rispetto a quello relativo ai finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, la stipulazione del contr at t oc onl ’ I s t i t ut odic r e di t oc hehapr e s e nt at ol as udde t t a offerta è subordinata alla mancata concessione del finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti. CAPO VI Assicurazione Art. 79 - Ditte di Brokeraggio 1. Il Comune può avvalersi di ser vi zi odibr oke r s ,abi l i t at ia l l ’ e s e r c i z i ode l l ’ at t i vi t àpe rl ac onc l us i onedic ont r at t i di assicurazione. CAPO VII Transazione Art. 80 - Limiti alla transazione 1. Il Comune, per prevenire una lite che sta per sorgere o per porre fine ad una lite già cominciata, può c onc l ude r et r ans azi oni ,ac ondi zi onec hevis i ai nc e r t e zzas ul l ’ e s i t ode l l al i t eec hes i agar ant i t oi nognic as oi l perseguimento del pubblico interesse. 2.Lat r ans azi one ,me nt r eèi mme di at a me nt ei mpe gna t i vape rl ’ a l t r apar t e ,l odi ve nt ape r il Comune solo dopo l ’ e s e c ut i vi t àde lpr ovve di me nt oac ont r at t ar edic uia l l ’ ar t i c ol o3e previa deliberazione di Giunta Comunale. CAPO VIII Cont r at t od’ ope r a SEZIONE 1^ Disposizioni generali Art. 81 - Clausol ene c e s s a r i ede lc ont r a t t od’ ope r a 1. Il cont r at t od’ ope r a,dic uia l l ’ ar t i c ol o222 2de lc odi c ec i vi l e ,de vene c e s s ar i ame nt ec ont e ne r e : a)l ’ ogge t t ode l l apr e s t az i oner i c hi e s t a; b)i lc or r i s pe t t i vodovut oalpr e s t at or ed’ ope r a; c) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa; d) la penale per il caso in cui il ritardo non superi quello che determina il recesso di cui alla lettera f); e )l ’ i ndi c az i onede l l as t r ut t ur aede lf unzi onar i oc uis pe t t ai lc ont r ol l oi nor di neal l ar e gol ar ee s e c uz i onede l l a prestazione; f) il recesso automatico de lComune ,c ons al ve zz ade idannidar e c upe r ar eac ar i c ode l l ’ a l t r oc ont r ae nt e ,qual or a la prestazione non sia resa entro il periodo, da specificarsi in contratto, successivo alla scadenza del termine fissato ai sensi della precedente lettera c); g) il def e r i me nt o ad un c ol l e gi o dit r e ar bi t r io al l ’ Aut or i t à Gi udi z i a r i a de l l ec ont r ove r s i er e l at i ve al l a i nt e r pr e t az i onee dal l ’ appl i c azi onede lc ont r at t o; h)l a pr e c i s a zi one c he l ’ a r bi t r at o dovr àe s s e r er e s os e c ondo di r i t t o,c on l ’ e s c l us i one diogniami c he vol e composizione. SEZIONE 2^ Cont r at t odipr e s t azi oned’ ope r apr of e s s i ona l e 30 Art. 82 - Modal i t àdis c e l t ade lpr e s t at or ed’ ope r apr of e s s i onal e 1. Salvo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di lavori pubblici, nella scelta del professionista cui af f i dar el apr e s t a z i onediuns e r vi zi or i e nt r ant ene l l ’ a mbi t ode l l er e l at i vec ompe t e nzepr of e s s i onal i ,i lComune r i c or r eas ogge t t ic hepr e s e nt anos uf f i c i e nt igar anzi ec i r c al as pe c i a l i zz az i one ,l ’ e s pe r i e nz ael ’ or gani zza zi onee che producano referenze inor di neapr e s t azi oniana l ogheaque l l eogge t t ode l l ’ af f i dame nt o. 2.Pe rl ’ a f f i dame nt o dii nc ar i c hic onc e r ne nt ipr e s t azi onidinot e vol e di f f i c ol t àt e c ni c aer i c hi e de nt ial t a specializzazione, il Comune può procedere ad un concorso di idee con le modalità previste dalla legge. 3.Ovenondi ve r s ame nt es t abi l i t odal l edi s pos i zi onivi ge nt i ,i lc ont r at t odipr e s t a zi oned’ ope r apr of e s s i ona l e può e s s e r es t i pul at o anc he c on pe r s one ave nt ir appor t o d’ i mpi e go a t e mpo pi e no c on al t r a pubbl i c a amministrazione, previa aut or i zzaz i onedique s t ’ ul t i ma. Art. 83 - Clausole necessarie del contratto 1.Ne lc ont r at t odipr e s t azi oned’ ope r apr of e s s i onal ede vee s s e r epr e vi s t al ade t e r mi naz i onede lc or r i s pe t t i vo sulla base delle tariffe professionali, ove esistenti, comprendenti la prestazione dedotta in contratto, con l ’ e ve nt ual eappl i c az i onede l l er i duzi onic ons e nt i t edal l edi s pos i zi onivi ge nt i . 2.Pe rl adi s c i pl i nade lr appor t oc ont r at t ual ec oni lpr e s t at or ed’ ope r apr of e s s i onal ei lComunepuòr i c or r e r e , altresì, ai disciplinari tipo eventualmente approvati con provvedimenti dello Stato o della Regione Veneto, relativi al tipo di prestazione professionale dedotta in contratto. CAPO IX Appalti SEZIONE 1^ Appal t id’ ope r aodil avor ipubbl i c i Art. 84 - Appa l t id’ ope r aodil avor i pubblici 1.Ic ont r at t id’ appal t ope rl ’ e s e c uzi onediope r eodil avor ipubbl i c inonc hégl ia f f i dame nt ide gl ii nc ar i c hi pr of e s s i onal idis e r vi zia t t i ne nt ial l ’ ar c hi t e t t ur aeal l ’ i nge gne r i as onor e gol at idal l el e ggii nma t e r i a . SEZIONE 2^ Appalto di servizi Art. 85 -Appalto di servizi pubblici 1. Gli appalti di pubblici servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto fra un prestatore di servizi ed i lComune ,ave nt iadogge t t ol apr e s t az i onedis e r vi z iaf avor edique s t ’ ul t i mo. 2. Gli appal t ic he ,i ns i e mea l l apr e s t az i onedis e r vi zic ompr e ndonoanc hel ’ e s e c uzi onedil avor i ,s onoc ons i de r at i appal t idis e r vi ziqual or ail a vor ias s umanof unzi oneac c e s s or i ar i s pe t t oais e r vi z ienonc os t i t ui s c anol ’ ogge t t o pr i nc i pa l ede l l ’ a ppa l t o. 3. Gli appalti che includano forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi ès upe r i or ealva l or ede l l ef or ni t ur ec ompr e s ene l l ’ appal t o. 4.Nei casi di gestione di servizi pubblici mediante appalto, il disciplinare deve avere i seguenti contenuti: a)l apr e di s pos i zi one ,ac ur ade l l ’ appa l t a t or e ,de gl is t udi ,de ipr ogr ammir e l at i vial l ’ ope r adae s e gui r e ,nonc hél e modalità per il relativo controllo ed approvazione da parte del Comune; b)l ’ ac qui s i z i one ,dapar t ede l l ’ appa l t at or e ,dei necessari atti autorizzativi e concessori di competenza di altri enti e amministrazioni pubbliche; c )l ’ ac qui s i z i one ,dapar t ede l l ’ a ppa l t at or e ,de l l ear e eede gl ii mmobi l ine c e s s ar ial l ’ e s e c uz i onede l l eope r e ; d) le modalità ed i termini per la consegnade l l ’ ope r aalc onc e de nt eel er e l a t i vepe nal i t àpe ri lc as odir i t ar do; e )i ldi vi e t odic e s s i onede l l ’ appal t o; TITOLO VI CONCESSIONE DI OPERE E DI SERVIZI PUBBLICI CAPO I 31 Concessione di opere e di lavori pubblici Art. 86 - Concessione di opere e di lavori pubblici 1. Le concessioni di opere e di lavori pubblici sono regolati dalle leggi vigenti in materia. CAPO II Concessione di servizi pubblici Art. 87 - Concessione di gestione di servizi pubblici 1. Il Consiglio comunale delibera di provvedere alla gestione dei servizi pubblici locali mediante concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale. 2. La deliberazione, di cui al comma 1, deve essere corredata dal progetto di convenzione e deve indicare le modalità di scelta del concessionario. 3.Pe rl ’ ot t e ni me nt ode l l ac onc e s s i onede is e r vi zipubbl i c i ,l ’ i mpr e s aas pi r ant edovr àdi mos t r a r edipos s e de r ei r e qui s i t if i nanzi ar i ,t e c ni c ie di mpr e ndi t or i a l ine c e s s a r ipe rl ’ e s pl e t a me nt o de ls e r vi zi o,c on par ticolare r i f e r i me nt oa l l edi me ns i onie dal l ec ar at t e r i s t i c hede ls e r vi z i os t e s s ode l l ’ ut e nza. Art. 88 - Contenuti della convenzione 1. La convenzione che definisce i rapporti tra il Comune ed il concessionario di servizi pubblici locali deve disciplinare: a)l ec ar at t e r i s t i c hede ls e r vi z i oe r oga t o,c onpar t i c ol ar er i guar doal l ’ e f f i c a c i a,e f f i c i e nzaequal i t àde ls e r vi z i o nonché ai tempi, la misura e le modalità della sua erogazione; b) le tariffe praticate; c) la vigilanza da parte del Comune sul funzionamento del servizio; d)i lc anonedovut oa lComunepe rl ac onc e s s i oneoppur el ’ e nt i t àde l l apar t e c i paz i onede lComuneagl iut i l i de l l ’ i mpr e s a, i nr appor t oanc heal l ’ i mpe gnoe c onomi c oe /of i nanzi a r i oas s unt odalc onc e s s i onar i o. e) la regolare manutenzione degl ii mpi ant ipe rl ’ i nt e r ope r i odode l l ac onc e s s i one ; f) le modalità per il trasferimento al Comune, alla scadenza della concessione, degli immobili o degli impianti; g)l epe na l i t àpe rl ’ i nos s e r vanzade gl iobbl i ghipr e vi s t idal l ac onve nzi one ; h) i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle controversie; i) le modalità di esercizio della facoltà di riscatto; l )ognia l t r oas pe t t or i l e vant eaif i nide l l adi s c i pl i nade lr appor t o,ne l l apr e mi ne nt ec ons i de r az i onede l l ’ i nt e r e s s e pubblico. Art. 89 - Norma di rinvio 1. Qualora per la gestione del servizio pubblico si renda necessaria la realizzazione di opere o di lavori, oltre alla disciplina del presente Capo trova applicazione la disposizione relative alle concessioni di opere e lavori pubblici. TITOLO VII CONVENZIONI URBANISTICHE Art. 90 - Convenzioni ed atti unilaterali d’ obbl i goi nmat e r i aur bani s t i c a 1.Le c onve nzi onie gl iat t iuni l at e r al id’ obbl i go i n mat e r i a ur bani s t i c a de f i ni s c ono,i nc onf or mi t à al l e disposizioni dello Stato e della Regione Ve ne t o,gl ii mpe gnias s unt idait i t ol a r ide gl ii nt e r ve nt ipe rl ’ at t uaz i one dei piani urbanistici e dei programmi edilizi compatibili con gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti. 2.Lec onve nzi oniegl ia t t iuni l at e r a l id’ obbl i gode vonoc or r i s pondere agli schemi definiti dalle leggi dello Stato e della Regione Veneto, ovvero sono approvati dal consiglio comunale unitamente al piano urbanistico attuativo cui accedono. La deliberazione consiliare ha efficacia di deliberazione a contrattare ai sens ide l l ’ Art. 3 del presente regolamento. 3.Lavi gi l anz as ulr i s pe t t ode l l ac onve nz i oneode l l ’ a t t ouni l at e r a l ed’ obbl i gos pe t t aalSettore urbanistica. 32 TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 91 - Ufficio Gare e Contratti 1. Il responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti provvede a corrispondere con i soggetti esterni per assicurare il perfezionamento della documentazione e degli atti e per ogni altro adempimento di carattere esecutivo. 2. L'Ufficio Gare e Contratti costituisce ufficio di supporto per gli altri settori del Comune ed è organizzato con le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 3. Nel caso di procedure contrattuali che, per la loro complessità, richiedono il concorso di più settori, il responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti promuove la riunione dei dirigenti/funzionari dei settori interessati pe rc ompl e t ar el ’ i s t r ut t or i ade gl iat t iede f i ni r ei ndi r i zz iope r at i viuni f or mi . 33