Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente

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Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente
Decisione N. 3400 del 17 ottobre 2012
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro
Presidente
- Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi
Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla
Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Mario Blandini
Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario (Estensore)
- Prof. Avv. Andrea Tina
Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 12 giugno 2012, dopo aver esaminato:
x il ricorso e la documentazione allegata;
x le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.
FATTO
Al mattino del 06.06.2011, il ricorrente, dipendente dell’odierna convenuta e titolare di
carta bancomat emessa dal medesimo istituto, riceveva un sms sulla sua utenza
telefonica che lo avvisava dell’avvenuto prelievo della somma dl Euro 750,00.
Disconoscendo detto prelievo, visionava on line l’estratto del proprio conto corrente di
appoggio e constatava l’esecuzione di un altro prelievo in data 05.06.2011, di uguale
importo, da lui non effettuato.
Provvedeva quindi al blocco della carta ed a sporgere denuncia alla Pubblica Autorità, alla
quale riferiva i fatti di cui sopra, aggiungendo di aver utilizzato l’ultima volta detta carta il
04.06.2011 presso una ricevitoria sisal, dove “probabilmente” l’aveva smarrita, e di essere
stato, dunque, “vittima di truffa con carta di … [debito] presumibilmente dal 05/06/2011 al
06/06/2011 in circuito bancario”.
Il ricorrente sporgeva reclamo all’intermediario in data 08.06.2011 ed apprendeva da
messaggio di posta elettronica inviato da una collega il 08.07.2011 che la sua richiesta era
stata respinta “in quanto mancante dei presupposti necessari per il rimborso”, con rinvio
per “eventuali approfondimenti … [al]la Circolare CI0572”. A tale messaggio seguiva uno
scambio di posta elettronica nel quale l’istante chiedeva delucidazioni in merito al diniego
di rimborso, precisando di non aver ricevuto l’avviso del primo prelievo tramite sms sul suo
cellulare.
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Con missiva del 27.09.2011, il ricorrente, con l’assistenza di un’associazione di categoria,
presentava un ulteriore reclamo, nel quale, dopo aver riferito l’accaduto, chiedeva
nuovamente “le ragioni per le quali la [sua] … richiesta non possa essere accolta, … [dato]
che ha seguito pedissequamente la procedura di blocco della carta e poi di denuncia
presso i carabinieri … non appena si è accorto dei prelievi fraudolenti e di conseguenza di
aver smarrito la carta bancomat”. Dichiarava di aver appreso, da un colloquio telefonico
con la direttrice della filiale di appoggio del rapporto di conto corrente (dove pure prestava
la propria attività lavorativa), “che il diniego al rimborso deriva dal fatto che i prelievi
fraudolenti sono stati effettuati con il PIN”. Al riguardo, precisava di non conservare il PIN
unitamente alla carta, e segnalava “che i prelievi fraudolenti sono stati effettuati presso
uno sportello atm … sprovvisto di videosorveglianza”. Contestava poi il “cattivo
funzionamento del servizio di «sms alert»”, poiché “ha verificato casualmente il suo saldo
solo la mattina presto del 06/06/2011 subito dopo il secondo prelievo a suo danno, appena
prima di ricevere il secondo sms alert relativo al secondo prelievo, questa volta arrivato in
tempo reale”. In sostanza, a suo dire, il “primo sms avrebbe dovuto far scattare il blocco
della carta nonché [la] relativa denuncia la domenica sera [del 05.06.2011], ma non
avendolo ricevuto il … [ricorrente] non poteva sapere cosa stava accadendo”.
La banca riscontrava il reclamo con nota del 27.11.2011, confermando quanto anticipato
telefonicamente dalla responsabile della filiale competente “e cioè che non è possibile in
alcun modo procedere al rimborso della somma indebitamente prelevata con la carta
bancomat smarrita o trafugata”. Motivava il diniego dall’accertamento che “il prelievo è
avvenuto con la digitazione del PIN in abbinamento all’utilizzo della carta bancomat”,
sebbene “consapevoli che il cliente non ha consegnato volontariamente … [detto] codice
… ad alcuno”.
Con il ricorso presentato il 06.12.2011, il ricorrente ha chiesto all’ABF il “rimborso [di]
1.500,00 € a seguito di furto/smarrimento [della] carta BANCOMAT” di sua titolarità.
Ha riferito:
- che la convenuta “nega il rimborso in quanto i prelievi fraudolenti sono stati
effettuati allo sportello bancomat (sprovvisto di videosorveglianza) con [la
digitazione del] PIN”;
- “di non aver mai trascritto il codice PIN della propria carta su foglietti o altro e di non
averlo mai conservato unitamente al bancomat, solo memorizzato”;
- che il regolamento della banca, di cui è dipendente oltre che correntista, “prevede il
rimborso in caso di furto o smarrimento del bancomat purché non venga smarrito
insieme al PIN, ma non è questo il caso”.
Il ricorrente ha concluso chiedendo l’“analisi [della] documentazione allegata”, indicando di
aver presentato il reclamo il 08.06.2011, senza esibirlo.
Con le controdeduzioni, l’intermediario convenuto ha premesso che i prelievi disconosciuti
sono avvenuti in due distinte giornate – 05.06.2011 e 06.06.2011 – con utilizzo di carta
bancomat “dotata di Chip Informatico” e del relativo codice PIN, nel rispetto del massimale
giornaliero contrattualmente previsto. Ha quindi osservato che “[l]a circostanza che le
operazioni contestate siano avvenute prima del blocco dell[a] cart[a] … e con l’utilizzo del
codice segreto risulta di per sé sufficiente a motivare l’addebito in conto corrente”, in
quanto detto codice “è unico e irriproducibile e reso noto solo al cliente”, responsabile
della relativa custodia e senza di esso “l’eventuale indebito detentore può effettuare solo
dei tentativi”, precisando che dopo il fallimento di tre tentativi “la tessera verrebbe
immediatamente catturata dall’apparecchiatura bancomat utilizzata”.
L’intermediario ha poi eccepito che “[a]ppare … assai anomalo che gli asseriti malfattori
abbiano aspettato più di una giornata dalla data del presunto smarrimento della carta per
poter compiere i prelievi fraudolenti e che si siano astenuti dall’utilizzare l’intero « plafond»
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giornaliero del bancomat, sfruttando … anche la disponibilità concessa dal circuito
internazionale”.
Ha inoltre osservato che dalla denuncia alla Pubblica Autorità si evincerebbe “chiaramente
come la tessera Bancomat non sia stata custodita con ogni cura”, avendo dichiarato il
ricorrente di aver smarrito la carta il 04.06.2011 ma di aver provveduto al blocco solo il
06.06.2011, ciò in violazione delle previsioni contrattuali – specificamente richiamate.
Secondo la resistente, pertanto, “non può che ritenersi integrata la fattispecie della colpa
grave e/o l’inosservanza degli obblighi di custodia ai sensi delle richiamate condizioni
contrattuali”.
Eccependo, infine, “la non veridicità dell’affermazione del ricorrente … in ordine a un
presunto malfunzionamento del … servizio di sicurezza «Sms Alert»”, la banca ha
concluso chiedendo all’ABF “di dichiarare non accoglibile la richiesta avanzata dal
ricorrente in quanto infondata”.
DIRITTO
ll Collegio, ricordato che le operazioni contestate sono successive all’entrata in vigore del
D. Lgs. 11/2010 (1° marzo 2010) di recepimento della PSD (Direttiva 2007/64/CE);
considerato che, in relazione al secondo prelievo, nulla spetta al cliente, allertato con sms
alert del primo prelievo; richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di
furti o smarrimenti di strumenti elettronici di pagamento, non ancora recepito
dall’intermediario in questione; considerato che in base a tale indirizzo nel caso di specie è
applicabile la franchigia di € 150 (750,00-150,00).
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda
al ricorrente la somma di € 600,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese
della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma
versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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