citta` di avigliano - Comune di Avigliano

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citta` di avigliano - Comune di Avigliano
CITTA’ DI AVIGLIANO
Provincia di Potenza
3° SETTORE "Urbanistica-Lavori Pubblici-Manutenzione del Territorio
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE AMBIENTE MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE COPIA
Raccolta particolare del servizio
Raccolta generale della Segreteria Generale
Determinazione n. 368 del 07/11/2013
Determinazione n. 918 del 17/12/2013
Prot. N.
1147
del 17/12/2013
OGGETTO: AFFRANCAZIONE DEI LIVELLI COSTITUITI SU TERRE DI USO
CIVICO.RICHIEDENTE SIG.RA GERARDI GIOVANNINA
IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Premesso che con istanza del 14.06.2012, acquisita al protocollo al n. 6407 la Sig.ra Gerardi Giovannina
nata ad Avigliano il 24.01.1953 ed ivi residente in Via Sacra Famiglia, n. 3 –C.F.: GRR GNN 53A64
A519Q ha fatto richiesta di affrancazione dei livelli costituiti su terre già di uso civico site in agro del
Comune di Avigliano, e precisamente:
terreni riportati in catasto al foglio n. 84 particella n.171 con reddito dominicale pari ad €. 3,35
per un ammontare del capitale di affrancazione pari ad € 516,71, della superficie catastale
complessiva di mq 864,00 riportate sul certificato rilasciato dalla Regione Basilicata –
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana – Ufficio Sostegno alle Imprese
Agricole, alle Infrastrutture Rurali e allo Sviluppo della Proprietà - prot. n 105514 del 18.06.2013 ,
come “terreni da ritenersi di natura allodiale in quanto legittimati “antiche quote” del Demanio Braida, istituite
con Ordinanza Santangelo del 30.09.1813”;
Visto l’art. 9, comma 1, della Legge regionale 12 settembre 2000 n. 57, rubricata “Usi civici e loro gestione
in attuazione della legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928”, che testualmente recita:
“Fatte salve le norme del codice civile, gli antichi livelli già, comunque, costituiti su terre civiche, riportati o meno sui
catasti dell’U.T.E., purché non derivanti dalle quotizzazioni di cui alla Legge n. 1766/1927, se non soggetti alla
cancellazione di cui all’articolo 3, sono affrancati dal Comune su istanza del livellario. Il Comune ne predispone
l’affrancazione assumendo direttamente quale canone, il reddito dominicale in vigore riferito alla qualità e classe
catastale del terreno al momento in cui risale l’atto di assegnazione o di concesione, (quotizzazione, legittimazione,
trasformazione in enfiteusi perpetua). Tale reddito dominicale deve essere assunto come misura anche per il canone
corrente. I canoni sono ridotti del 50% per gli addetti all’agricoltura a titolo principale. Il Comune predispone
l’affrancazione determinando ai sensi della Legge n. 607/1966 il capitale di affranco in misura pari a quindici
volte il canone enfiteutico, come sopra determinato.”;
Vista la circolare n. 2 del 26 febbraio 2004, prot. n. 16813, della Direzione dell’Agenzia del Territorio, con
la quale, al fine di inquadrare la corretta procedura per l’affrancazione dei canoni relativi a terreni gravati
da usi civici, sono stati forniti chiarimenti sia di natura tecnico-giuridica sia in ordine alla procedura da
seguire;
Preso atto, in base a quanto riportato ai punti 6, 7 e 8 della deliberazione della Giunta Regionale di
Basilicata n. 320 del 23 febbraio 1999, che :
le operazioni tecniche relative al calcolo del capitale di affrancazione, alla registrazione e
alla trascrizione degli atti nonché alla successiva volturazione catastale presso gli Uffici Finanziari
competenti dello Stato, anche in esenzione da tasse di bollo, di registro e da altre imposte a norma
dell’ art. 2 della legge 1.12.1981 n. 692, sono effettuate da personale tecnico comunale a ciò
abilitato e con onere a carico del livellario affrancante (punto 6 deliberazione G.R. 320/1999);
l’efficacia dei provvedimenti regionali e l’efficacia dell’ atto di affrancazione del canone
stipulato tra il livellario e il concedente sono subordinate all’avvenuta registrazione e trascrizione
dell’atto medesimo presso gli uffici finanziari competenti dello Stato (punto 7);
l’importo del capitale di affranco deve essere investito, da parte del Comune concedente, come
previsto dall’art. 24 della legge n. 1766/1927, e tale destinazione deve essere riportata
espressamente sull’atto di affrancazione adottato dal Comune (punto 8);
Verificato che la Sig.ra Gerardi Giovannina ha effettuato in data 12.06.2012 il versamento di € 300,00 ed
in data 19.07.2012 il versamento di € 216,71 , pari a complessivi € 516,71, quale importo
corrispondente al capitale di affrancazione;
Visto l’art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 con il quale sono state trasferite alle Regioni tutte le
funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento della promiscuità, alla
verifica delle occupazioni ed alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da
affrancazione;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 14 ottobre 2010, esecutiva;
Visti:
la legge 11 giugno 1925, n. 998;
il regio decreto 7 febbraio 1926, n. 424;
la legge 16 giugno 1927, n. 1766;
il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332;
il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
la legge 22 luglio 1966, n. 607;
l’art. 2 della legge 1 dicembre 1981, n. 692;
la legge n. 127/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
la deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 320 del 23 febbraio 1999;
la legge regionale 12 settembre 2000, n. 57;
la legge regionale 5 luglio 2002, n. 25;
il vigente Regolamento di contabilità dell’ente;
il T.U. in materia di ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.
267;
DETERMINA
1) di affrancare, come in effetti affranca, i livelli costituiti su terre già di uso civico civiche presentata dalla
sig.ra Gerardi Giovannina, relativamente ai terreni riportati in catasto al foglio n. 84 particella n.171 con
reddito dominicale pari ad €. 3,35, della superficie catastale complessiva di mq 864,00 ;
2) di dare atto che il canone di affrancazione, pari a € 516,71, è stato interamente pagato dal richiedente
mediante versamento sul c.c.p. n. 143336853 intestato al Comune di Avigliano – Servizio Tesoreria, e
verrà destinato al miglioramento del patrimonio ed alla realizzazione di opere permanenti di interesse
generale della popolazione;
3) di dispensare il Conservatore dei Registri immobiliari di Potenza dall’iscrivere ipoteca legale sui canoni
di affranco;
4) di provvedere a tutte le formalità necessarie per la registrazione, trascrizione e voltura catastale del
presente provvedimento, con l’applicazione dei benefici fiscali di cui all’articolo 2 della legge 1° dicembre
1981 n. 692 e e dell'art. 16 della legge regionale 12 settembre 2000 n. 57 (come chiarito con la circolare
dell'Agenzia del Territorio del 26 febbraio 2004 n. 2/2004, prot. n. 16813).
Il sottoscritto Responsabile attesta che la presente Determinazione è stata inviata al
Responsabile del servizio Finanziario e al Segretario Generale.
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Rocco Fiore
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Avigliano, lì 07/11/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto:
Esprime parere FAVOREVOLE .
Avigliano, lì 11/11/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa PACE Rosa
Il Sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
che la presente determina:
è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
(n. __________________ reg. pub.);
17/12/2013 al 01/01/2014,
Avigliano, lì 17/12/2013
F.to Il Messo Comunale
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Copia estratta dal sistema informatico per la trasmissione via email. Il parere FAVOREVOLE espresso dall’ufficio
ragioneria viene riportato in forma sintetica. (Vedi originale).