La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità

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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità
La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 48, comma 3,
della legge della Regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli
enti locali)1, sollevata, in riferimento all’articolo 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale
per la Sardegna,.
La pronuncia riveste particolare interesse perché affronta il delicato problema della separazione tra
funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa.
Secondo il giudice amministrativo l’attribuzione alla Giunta regionale, anziché ai dirigenti della
Regione, del potere decisionale in ordine alla valutazione di impatto ambientale (ma «sulla base
dell’attività istruttoria» svolta dai dirigenti) violerebbe il principio di separazione tra funzioni di
indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa, «espressione diretta dei principi di buon
andamento e imparzialità dell’amministrazione sanciti dall’art. 97 della Costituzione», in quanto la
valutazione di impatto ambientale costituirebbe un «atto amministrativo di gestione, di natura
tecnico discrezionale, senza che nell’espressione di tale giudizio rilevino profili di
programmazione, o valutazioni di indirizzo politico.
Alla dichiarazione di infondatezza della questione sollevata dal Tar della Sardegna la Corte
perviene osservando che:
- se è vero che nell’identificare gli atti di indirizzo politico amministrativo e quelli a carattere
gestionale, il legislatore non può compiere scelte che, contrastando in modo irragionevole con il
principio di separazione tra politica e amministrazione, ledano l’imparzialità della pubblica
amministrazione, la decisione sulla valutazione di impatto ambientale di interesse provinciale o
regionale attribuita all’organo politico deve tener conto, per espressa previsione legislativa,
dell’attività istruttoria svolta dai dirigenti regionali;
- la scelta realizzata dal legislatore regionale determina una divisione di competenze tra la Giunta
e i dirigenti regionali che non appare irragionevole, anche in considerazione della particolare
complessità della VIA;
- il riparto di competenze previsto dalla disposizione censurata, in un ambito caratterizzato da un
intreccio di attività a carattere gestionale e di valutazioni di tipo politico, non viola l’art. 97 Cost.
Sent.C.C:81-13
1
L’art.48 della l.r. 9/06 recita:
“Art. 48
Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale. Funzioni della Regione.
1. In materia di valutazione ambientale strategica spettano alla Regione le funzioni amministrative non ritenute di
livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale. In materia di
valutazione di impatto ambientale spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo
nazionale ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuite agli enti locali dalla presente
legge.
2. In particolare spettano alla Regione i seguenti compiti:
a) predisposizione di direttive nell'ambito previsto dalle normative statali;
b) formulazione di linee-guida di indirizzo tecnico-amministrativo in materia di valutazione ambientale;
c) svolgimento della valutazione ambientale strategica di piani e programmi di livello regionale o provinciale;
d) svolgimento delle valutazioni di impatto ambientale dei progetti, delle opere e interventi che interessano i territori di
più province o che rivestono un interesse regionale sul piano ambientale, programmatico, economico e sociale.
3. Le procedure di cui all'articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999), si
concludono, sulla base dell'attività istruttoria, con atto deliberativo assunto dalla Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.”