Fiscal Adempimento n. 13 del 13.04.2015 Semplificati
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Fiscal Adempimento n. 13 del 13.04.2015 Semplificati
Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 13 13.04.2015 Semplificati i termini per Unico SP Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazione 55% L’articolo 17, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, (c.d. “Decreto Semplificazioni Fiscali”) introduce due semplificazioni riguardanti gli oneri dichiarativi relativi alle società di persone; in particolare, le novità riguardano: • l’utilizzo del modello di dichiarazione in caso di società di persone con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare; • il termine di versamento delle imposte, nel caso in cui la società ponga in essere operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, fusione e scissione). In particolare il decreto ha modificato l'art. 1 del D.P.R. 322/1998, nella parte in cui prevedeva, sostanzialmente, che solo le società di capitali, ossia quelle indicate nell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto, dovessero utilizzare il modello così detto "vecchio", cioè approvato nel gennaio dell'anno in corso, se al 31 dicembre dello stesso anno il periodo d'imposta non dovesse essere in corso; estendendo la regola del modello "vecchio" e modello "nuovo" anche alle società di persone. Unico SP per soggetti non solari In linea generale, le società di persone hanno il periodo di imposta coincidente con l’anno solare; tuttavia, il periodo di imposta può non essere coincidente con l’anno solare quando si verifichino particolari situazioni, quali, ad esempio: • cessazione dell’attività in corso d’anno; • liquidazione; • trasformazione; • scissione; • fusione. Prima dell’intervento del D.Lgs. n. 175/2014, le dichiarazioni delle società di persone con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare dovevano Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info essere presentate utilizzando i modelli approvati entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio, ovvero i nuovi modelli approvati. Tale previsione si scontrava in realtà con l’effettiva e completa applicabilità di quanto previsto, posto che ai sensi degli articoli 5 e 5 bis, D.P.R. n. 322/1998, nei casi di operazioni straordinarie, escluso il caso di scioglimento senza osservare una procedura formale di liquidazione, le dichiarazioni dei redditi ed IRAP devono essere presentate entro nove mesi dalla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento delle società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c. Ciò premesso, poteva accadere che il nuovo modello fosse stato già approvato, ma che il relativo software necessario per l’invio telematico non fosse stato ancora elaborato. Di conseguenza, le istruzioni ministeriali alla compilazione del Mod. UNICO SP precisavano che: in linea generale dovevano essere utilizzati sempre i nuovi modelli (anche nel caso di non coincidenza del periodo di imposta con l’anno solare); qualora i nuovi modelli non fossero stati disponibili, andavano utilizzati quelli dell’annualità precedente. Con la modifica dell’articolo 1, comma 1, D.P.R. n. 322/98 la disciplina relativa al modello di dichiarazione dei redditi utilizzabile in caso di soggetto con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare è identica, sia per quanto riguarda le società di capitali, sia per quanto riguarda società di persone ed enti equiparati. Preliminarmente, si ricorda che per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP devono essere redatte su modello conforme a quello approvato entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Diversamente, per i soggetti (società di capitali ed ora anche società di persone ed enti equiparati) con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, i modelli approvati entro il 31 gennaio devono essere utilizzati per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di approvazione. Qualora il periodo d’imposta non comprenda il 31 dicembre si utilizzeranno i modelli vecchi. In altre parole, i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare utilizzano i modelli di dichiarazione approvati nel corso dello stesso anno solare in cui si chiude il proprio esercizio di riferimento. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Esempio Liquidazione S.n.c. con esercizio coincidente con l’anno solare. Iscrizione al Registro delle Imprese della liquidazione in data 04/09/2014. Chiusura liquidazione 31/12/2014. Preliminarmente, si ricorda che l’articolo 5, comma 1, D.P.R. n. 322/1998 prevede che: “il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale presenta [...] la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto in via telematica”. Il liquidatore o in sua mancanza il rappresentante legale deve, quindi, presentare due dichiarazioni: la prima, attiene al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di iscrizione al Registro delle Imprese della liquidazione; la seconda riguarda il periodo compreso tra quest’ultima data e la chiusura della liquidazione. PERIODO ANTE - LIQUIDAZIONE Relativamente al primo periodo (fino alla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese) dovrà essere presentata: • la dichiarazione dei redditi relativa al solo periodo ante-liquidazione; • la dichiarazione IRAP relativa al solo periodo ante-liquidazione; esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla suddetta data di iscrizione al Registro delle Imprese. In base alle nuove disposizioni, il contribuente utilizza i modelli 2014. DICHIARAZIONE DELLA SOCIETÀ PERIODO ANTE LIQUIDAZIONE Dichiarazione Modello dichiarativo da Scadenza invio telematico utilizzare Dichiarazione redditi Modello 2014 30 giugno 2015 ed Irap (periodo da 01/01/2014 (entro l’ultimo giorno del al 03.09.2014) 9° mese successivo alla (entrambe in forma autonoma) data di messa in liquidazione) Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Si noti che in base alle previgenti disposizioni la società avrebbe dovuto utilizzare i nuovi modelli, approvati nel 2015. PERIODO POST - LIQUIDAZIONE Relativamente al secondo periodo (tra l’iscrizione della liquidazione al Registro delle Imprese e la chiusura), il contribuente sarà obbligato a presentare: • la dichiarazione dei redditi relativa al solo periodo post-liquidazione; • la dichiarazione IRAP relativa al solo periodo post-liquidazione; • la dichiarazione IVA per l’intero anno; esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data di chiusura della liquidazione. DICHIARAZIONE SOCIETÀ PERIODO LIQUIDAZIONE Dichiarazione Modello dichiarativo da utilizzare Scadenza invio telematico Redditi Modello 2015 (periodo da 04.09.2014 al 31.12.2014) IVA IRAP Termini di versamento in caso di operazioni straordinarie 30.09.2015 Modello 2015 Modello 2015 (periodo da 04.09.2014 al 31.12.2014) 30.09.2015 In linea generale, il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e IRAP da parte delle persone fisiche e delle società di persone è effettuato entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa. Detto termine prima dell’intervento del Decreto Semplificazioni trovava applicazione anche nel caso di operazioni straordinarie. Con l’articolo 17, D.Lgs. n. 175/2014, è stato aggiunto un ulteriore periodo (di seguito evidenziato in grassetto) all’articolo 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001, che ora così recita: “Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 effettuano i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione”. Quindi, se una società di persone (S.n.c., S.a.s.), una società semplice o un’associazione professionale è oggetto di un’operazione straordinaria, in base alla nuova disposizione, le imposte sui redditi e l’IRAP vanno versate entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. In caso di operazioni straordinarie, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la liquidazione/trasformazione/fusione/scissione deve essere presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data. Il sopra descritto termine mobile è stato introdotto per evitare di richiedere ai soggetti che pongono in essere operazioni straordinarie di dover versare le imposte in un unico termine fisso, con largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 31/2014, la nuova disposizione si applica alle operazioni straordinarie poste in essere a partire dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014. Versamento imposte dirette IRAP società di persone e associazioni di cui all’art. 5 TUIR Disciplina generale In caso di operazioni straordinarie Entro 16 giugno dell’anno di Entro il 16 del mese successivo a quello presentazione della dichiarazione di scadenza del termine della dichiarazione Esempio Società di persone che si è trasformata in società di capitali in data 2 novembre 2015 (data di iscrizione nel registro delle imprese). La società di capitali presenta: • per conto della società di persone un modello UNICO 2015 SP e IRAP 2015, per il periodo d’imposta ante-trasformazione (1° gennaio - 1° novembre 2015); • per se stessa il modello UNICO 2016 SC, il modello IVA 2016 relativo a tutto il periodo d’imposta 2015, vale a dire anche quello relativo alla società di persone e IRAP 2016 (ovviamente autonoma), per il periodo compreso tra la data di trasformazione ed il 31 dicembre 2015. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Periodo fino al 1° novembre 2015 Periodo dal 2 novembre 2015 al 31 dicembre 2015 REDDITI Unico 2015 SP Unico 2016 SC (entro la fine del nono mese (30 settembre 2016) successivo a quello in cui ha effetto la trasformazione – 31 agosto 2016) IRAP IRAP 2015 IRAP 2016 (entro la fine del nono mese (30 settembre 2016) successivo a quello in cui ha effetto la trasformazione – 31 agosto 2016) IVA Mod IVA/2016 Per quanto riguarda i versamenti, si dovranno rispettare i termini previsti dall’art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001, ovvero: • per la società di persone, vale il nuovo termine del giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (nel caso di specie, 16 settembre 2016); si noti che senza la modifica normativa apportata dall’articolo 17, D.Lgs. n. 175/2014, il termine di versamento sarebbe stato fissato al 16 giugno 2016; • per la società di capitali, vale il termine del giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio per coloro che approvano il bilancio nei termini ordinari. Si noti che qualora la trasformazione fosse stata posta in essere in data 2 novembre 2014 si sarebbe applicata, per quanto riguarda il versamento delle imposte, ancora la vecchia disciplina, mentre per la presentazione della dichiarazione si seguono le nuove regole. Periodo fino al 1° novembre 2014 Periodo dal 2 novembre 2014 al 31 dicembre 2014 REDDITI Unico 2014 SP Unico 2015 SC (entro la fine del nono mese (30 settembre 2015) successivo a quello in cui ha effetto la trasformazione – 31 agosto 2015) IRAP Irap 2014 Irap 2015 (entro la fine del nono mese (30 settembre 2015) successivo a quello in cui ha effetto la trasformazione – 31 agosto 2015) IVA Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 Mod IVA /2015 6 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Per quanto riguarda i versamenti, si dovranno rispettare i vecchi termini di versamento, ovvero: • per la società di persone, vale il termine del 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione (nel caso di specie, 16 giugno 2015); • per la società di capitali, vale il termine del giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio per coloro che approvano il bilancio nei termini ordinari (16 giugno 2015). - Riproduzione riservata - Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 7 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info