Fiscal Adempimento n. 13 del 13.04.2015 Semplificati

Transcript

Fiscal Adempimento n. 13 del 13.04.2015 Semplificati
Fiscal Adempimento
La circolare di aggiornamento professionale
N. 13
13.04.2015
Semplificati i termini per Unico SP
Categoria: Irpef
Sottocategoria: Detrazione 55%
L’articolo 17, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, (c.d. “Decreto Semplificazioni Fiscali”) introduce due
semplificazioni riguardanti gli oneri dichiarativi relativi alle società di persone; in particolare, le novità
riguardano:
•
l’utilizzo del modello di dichiarazione in caso di società di persone con periodo di imposta non
coincidente con l’anno solare;
•
il termine di versamento delle imposte, nel caso in cui la società ponga in essere operazioni
straordinarie (liquidazione, trasformazione, fusione e scissione).
In particolare il decreto ha modificato l'art. 1 del D.P.R. 322/1998, nella parte in cui prevedeva,
sostanzialmente, che solo le società di capitali, ossia quelle indicate nell'art. 2, comma 2, del medesimo
decreto, dovessero utilizzare il modello così detto "vecchio", cioè approvato nel gennaio dell'anno in
corso, se al 31 dicembre dello stesso anno il periodo d'imposta non dovesse essere in corso; estendendo
la regola del modello "vecchio" e modello "nuovo" anche alle società di persone.
Unico SP per
soggetti non
solari
In linea generale, le società di persone hanno il periodo di imposta coincidente
con l’anno solare; tuttavia, il periodo di imposta può non essere coincidente con
l’anno solare quando si verifichino particolari situazioni, quali, ad esempio:
•
cessazione dell’attività in corso d’anno;
•
liquidazione;
•
trasformazione;
•
scissione;
•
fusione.
Prima dell’intervento del D.Lgs. n. 175/2014, le dichiarazioni delle società di
persone con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare dovevano
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
1
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
essere presentate utilizzando i modelli approvati entro il 31 gennaio dell’anno
successivo alla chiusura dell’esercizio, ovvero i nuovi modelli approvati.
Tale previsione si scontrava in realtà con l’effettiva e completa applicabilità di
quanto previsto, posto che ai sensi degli articoli 5 e 5 bis, D.P.R. n. 322/1998, nei
casi di operazioni straordinarie, escluso il caso di scioglimento senza osservare
una procedura formale di liquidazione, le dichiarazioni dei redditi ed IRAP
devono essere presentate entro nove mesi dalla data in cui si determinano gli
effetti dello scioglimento delle società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.
Ciò premesso, poteva accadere che il nuovo modello fosse stato già approvato,
ma che il relativo software necessario per l’invio telematico non fosse stato
ancora elaborato.
Di conseguenza, le istruzioni ministeriali alla compilazione del Mod. UNICO SP
precisavano che:
in linea generale dovevano essere utilizzati sempre i nuovi modelli
(anche nel caso di non coincidenza del periodo di imposta con l’anno
solare);
qualora i nuovi modelli non fossero stati disponibili, andavano utilizzati
quelli dell’annualità precedente.
Con la modifica dell’articolo 1, comma 1, D.P.R. n. 322/98 la disciplina relativa al
modello di dichiarazione dei redditi utilizzabile in caso di soggetto con periodo
di imposta non coincidente con l’anno solare è identica, sia per quanto riguarda
le società di capitali, sia per quanto riguarda società di persone ed enti
equiparati.
Preliminarmente, si ricorda che per i soggetti con periodo di imposta
coincidente con l’anno solare le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e
dell’IRAP devono essere redatte su modello conforme a quello approvato entro
il 31 gennaio dell’anno successivo.
Diversamente, per i soggetti (società di capitali ed ora anche società di
persone ed enti equiparati) con periodo di imposta non coincidente con
l’anno solare, i modelli approvati entro il 31 gennaio devono essere utilizzati
per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre
dell’anno precedente a quello di approvazione.
Qualora il periodo d’imposta non comprenda il 31 dicembre si utilizzeranno i
modelli vecchi.
In altre parole, i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno
solare utilizzano i modelli di dichiarazione approvati nel corso dello stesso
anno solare in cui si chiude il proprio esercizio di riferimento.
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
2
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Esempio
Liquidazione S.n.c. con esercizio coincidente con l’anno solare. Iscrizione al
Registro delle Imprese della liquidazione in data 04/09/2014.
Chiusura liquidazione 31/12/2014.
Preliminarmente, si ricorda che l’articolo 5, comma 1, D.P.R. n. 322/1998 prevede
che:
“il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale presenta [...] la
dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta
e la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società ai
sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese
individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro
l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Lo
stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle
operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della
liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto in via
telematica”.
Il liquidatore o in sua mancanza il rappresentante legale deve, quindi,
presentare due dichiarazioni:
la prima, attiene al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta
e la data di iscrizione al Registro delle Imprese della liquidazione;
la seconda riguarda il periodo compreso tra quest’ultima data e la
chiusura della liquidazione.
PERIODO ANTE - LIQUIDAZIONE
Relativamente al primo periodo (fino alla data di iscrizione presso il Registro
delle Imprese) dovrà essere presentata:
•
la dichiarazione dei redditi relativa al solo periodo ante-liquidazione;
•
la dichiarazione IRAP relativa al solo periodo ante-liquidazione;
esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del nono mese successivo
alla suddetta data di iscrizione al Registro delle Imprese. In base alle nuove
disposizioni, il contribuente utilizza i modelli 2014.
DICHIARAZIONE DELLA SOCIETÀ PERIODO ANTE LIQUIDAZIONE
Dichiarazione
Modello dichiarativo da
Scadenza invio telematico
utilizzare
Dichiarazione redditi
Modello 2014
30 giugno 2015
ed Irap
(periodo da 01/01/2014
(entro l’ultimo giorno del
al 03.09.2014)
9° mese successivo alla
(entrambe in forma
autonoma)
data
di
messa
in
liquidazione)
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
3
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Si noti che in base alle previgenti disposizioni la società avrebbe dovuto
utilizzare i nuovi modelli, approvati nel 2015.
PERIODO POST - LIQUIDAZIONE
Relativamente al secondo periodo (tra l’iscrizione della liquidazione al Registro
delle Imprese e la chiusura), il contribuente sarà obbligato a presentare:
•
la dichiarazione dei redditi relativa al solo periodo post-liquidazione;
•
la dichiarazione IRAP relativa al solo periodo post-liquidazione;
•
la dichiarazione IVA per l’intero anno;
esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del nono mese successivo
alla data di chiusura della liquidazione.
DICHIARAZIONE SOCIETÀ PERIODO LIQUIDAZIONE
Dichiarazione
Modello dichiarativo da utilizzare
Scadenza invio
telematico
Redditi
Modello 2015
(periodo da 04.09.2014 al 31.12.2014)
IVA
IRAP
Termini di
versamento in
caso di
operazioni
straordinarie
30.09.2015
Modello 2015
Modello 2015
(periodo da 04.09.2014 al 31.12.2014)
30.09.2015
In linea generale, il versamento del saldo dovuto con riferimento alla
dichiarazione dei redditi e IRAP da parte delle persone fisiche e delle società di
persone è effettuato entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della
dichiarazione stessa.
Detto termine prima dell’intervento del Decreto Semplificazioni trovava
applicazione anche nel caso di operazioni straordinarie.
Con l’articolo 17, D.Lgs. n. 175/2014, è stato aggiunto un ulteriore periodo (di
seguito evidenziato in grassetto) all’articolo 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001,
che ora così recita:
“Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei
redditi ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive da
parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui
all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa
quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell’anno di
presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui
all’articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle
ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
4
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 effettuano i predetti versamenti entro
il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione”.
Quindi, se una società di persone (S.n.c., S.a.s.), una società semplice o
un’associazione professionale è oggetto di un’operazione straordinaria, in base
alla nuova disposizione, le imposte sui redditi e l’IRAP vanno versate entro il 16
del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione.
In caso di operazioni straordinarie, la dichiarazione relativa alla frazione di
esercizio compresa tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha
effetto
la
liquidazione/trasformazione/fusione/scissione
deve
essere
presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data.
Il sopra descritto termine mobile è stato introdotto per evitare di richiedere ai
soggetti che pongono in essere operazioni straordinarie di dover versare le
imposte in un unico termine fisso, con largo anticipo rispetto alla presentazione
della dichiarazione.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 31/2014, la nuova
disposizione si applica alle operazioni straordinarie poste in essere a partire
dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014.
Versamento imposte dirette IRAP società di persone e associazioni di cui
all’art. 5 TUIR
Disciplina generale
In caso di operazioni straordinarie
Entro 16 giugno dell’anno di
Entro il 16 del mese successivo a quello
presentazione della dichiarazione
di scadenza del termine della
dichiarazione
Esempio
Società di persone che si è trasformata in società di capitali in data 2 novembre
2015 (data di iscrizione nel registro delle imprese).
La società di capitali presenta:
•
per conto della società di persone un modello UNICO 2015 SP e IRAP
2015, per il periodo d’imposta ante-trasformazione (1° gennaio - 1°
novembre 2015);
•
per se stessa il modello UNICO 2016 SC, il modello IVA 2016 relativo a
tutto il periodo d’imposta 2015, vale a dire anche quello relativo alla
società di persone e IRAP 2016 (ovviamente autonoma), per il periodo
compreso tra la data di trasformazione ed il 31 dicembre 2015.
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
5
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Periodo fino al 1° novembre 2015
Periodo dal 2 novembre
2015 al 31 dicembre 2015
REDDITI
Unico 2015 SP
Unico 2016 SC
(entro la fine del nono mese
(30 settembre 2016)
successivo a quello in cui ha effetto
la trasformazione – 31 agosto 2016)
IRAP
IRAP 2015
IRAP 2016
(entro la fine del nono mese
(30 settembre 2016)
successivo a quello in cui ha effetto
la trasformazione – 31 agosto 2016)
IVA
Mod IVA/2016
Per quanto riguarda i versamenti, si dovranno rispettare i termini previsti
dall’art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001, ovvero:
•
per la società di persone, vale il nuovo termine del giorno 16 del mese
successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione (nel caso di specie, 16 settembre 2016); si noti che senza
la modifica normativa apportata dall’articolo 17, D.Lgs. n. 175/2014, il
termine di versamento sarebbe stato fissato al 16 giugno 2016;
•
per la società di capitali, vale il termine del giorno 16 del 6° mese
successivo a quello di chiusura dell’esercizio per coloro che approvano
il bilancio nei termini ordinari.
Si noti che qualora la trasformazione fosse stata posta in essere in data 2
novembre 2014 si sarebbe applicata, per quanto riguarda il versamento delle
imposte, ancora la vecchia disciplina, mentre per la presentazione della
dichiarazione si seguono le nuove regole.
Periodo fino al 1° novembre 2014
Periodo dal 2 novembre
2014 al 31 dicembre 2014
REDDITI
Unico 2014 SP
Unico 2015 SC
(entro la fine del nono mese
(30 settembre 2015)
successivo a quello in cui ha effetto
la trasformazione – 31 agosto 2015)
IRAP
Irap 2014
Irap 2015
(entro la fine del nono mese
(30 settembre 2015)
successivo a quello in cui ha effetto
la trasformazione – 31 agosto 2015)
IVA
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
Mod IVA /2015
6
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Per quanto riguarda i versamenti, si dovranno rispettare i vecchi termini di
versamento, ovvero:
•
per la società di persone, vale il termine del 16 giugno dell’anno di
presentazione della dichiarazione (nel caso di specie, 16 giugno 2015);
•
per la società di capitali, vale il termine del giorno 16 del 6° mese
successivo a quello di chiusura dell’esercizio per coloro che approvano
il bilancio nei termini ordinari (16 giugno 2015).
- Riproduzione riservata -
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
7
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info