11 credito per ICI.

Transcript

11 credito per ICI.
-11 credito per ICI.
Come noto, l'imposta comunale sugli immobili (lCI) è stata istituita dalO. Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, e, quindi. non è compresa nel Testo Unico per la fmanza locale
di cui al R.D. 14 settembre 1931, n. 1175. Poiché il quano comnu dell'art. 2751 c.c.
riconosce il pri,"ilegio al credito dci Comuni e deUe Pro,-l.nce per le imposte, tasse e
tributi previsti dallia legge per la tinan~a locale (cioè d.a.I predetto Testo llnicO), ne
donebbe conseguire che all'ICI ed all'ICIAP non possa essere riconosciuto il
ID
pm~ilegio
esame.
In proposito si è rilC"'ato infatti che, dopo l'emanazione del T~to l'nico per la
finanza locale, il legislatore ha infatti attribuito espressamente il privilegio di cui al
comma quano dell'art. 2752 c.c. ad alcutÙ tributi commerciali (come l'imposta sulb
pubbliciti e i diritti sulle pubbliche affissio~ la tassa per l'occupuione di spazi ed aree
pubbliche, e la tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbaru), ma non anche all'ICI ed
all'ICL\P, e che le norme attributive del privilegi0'YW sono suscettibili di applicazione
analogica. anche perché l'art.
275~
co. 4. fa riferimento all2 .. ~. (al singowe) per la
finanza locale (cioè al menzionato Testo Unico del 1931), e non alle leggi (anche
successive) àguud2.nti 12 predetta finanza locale. Di quesu opinione si sono diclllilnre 12
dottrina e la giurisprudenza di mento preyalenti (\" in questo senso, in relazione all'l C J.
Trib. Pado"a, 2 nuggio 2002, in Gilff. "1".,2002, 1148; Trib.
Goriz~ 25
marzo 2004, n.
147, inedita; Trib. Milano, 9 luglio 2004, in Fil/f., 2004, 1404; Trib. M.ilano, 27 aprile
2005, in Fo/l., 2006, ?')3; Trib. Monza, 6 giugno 2005, in ·FIl1J., 2005,1413, ed in Dir.fa/l,
2006, Il, 703; Trib. Perugia, 21 gennaio 2006, in &"l'O Dali Ullt, Trib. Bergamo. 9
febbraio 2006, in Dir. prato foll., 2006, fase. S, 81 con riferimento a]J'ICL\P \'., sempre in
tennini neg;atiyi. l'rib. Reggio Emilia, 25 luglio 1995, in Dir. fo/I., 1996, Il. 553; Trib.
Grosseto, 9 ottobre 1995, in Cttrr. Trib., 1996, 498; Trib. Perugia, 12 maggio 1998, in
RaJJ. giuro Ilmbro, 1999, 379; Trib. Mantm·a, 7 gennaio 2000, in www.iJwo.it; Trib.
Torino, 13 marzo 2000, in I-àU., 2000, 922; Trib. ?\Wano, 29 aprile 2002, in causa Comlmr
di I 'ora:;.~r
t',
t'a/I. COFIAI, inedita; Trib. Sulmona, 18
Opposre
~n()
dic~bre
2003. in rà/I.,
2()(~,
580).
st2te invece le conclusioni e le ugomenuzioni di l'cib. Milano, '27
non·mbrt.' '200(1 (in Fall., 2007, 833), e di .\pp. Milano, lO nano 20(H (in au~a L//I.
. ·lrti Gr~{i.-llf di G. Pi~j ~"- C. s.r.l. l: COHlJInr di PtJI·j,irra RormmfO, inedita, (.' riportata in
massima in l~/I., 2003, 1124), che, mu()\'end(~i ncl !'olco già tracciato da prc:ccdcnti
•
decisioni del Tribunale meneghino (\'. in particobrc Trib. Milano, 2 ottobre 2000, in
Giur. Inb., 2001, 157; Trib. f\W2no, 10 aprile 2004, cir.; Trib. Milano, 5 maggio 2004, in
Fa/I., 2(){)4, 1404; Trib. Milano, 13 luglio 2004. ibidem; Trib. Milano, 29 dicembre 2005,
in causa Com,m, di S~dTùJ1lo c. ròll. Edi/,gtsl 11Ii:j4tit't 1",11fObiliari. inedita), hanno
riconosciuto al credito ICI il pm-ilegio ex ano 2752. ultimo comma. c.c.
Ad a,,-iso del Triburule:
"illd/lbbiammlt lil10 litUa prukna
UP"SIÌOllt
'kgu ptr la jiRan"a I&:ak'. Ùt StllSO s/ori,·o.
JolltndltJQ un chiaro rùhiamo aUt difposi~oni litI Tulo Unito ptr la ftnan"o locali Jtlftmbrr 1931. n. 117j
-
cht, aIIìpoca,
rapp~smlatl(]
il
COrpliS
1-1
RJ)
Il",,,a/i1JO o",anico titllu malnia.
J>frlanlo. ptr k imposle. Il laut t lribllfi in tHO prt",sli R inlendttl(] ri{,(}IHJscillltJ afall(Jff' di Comuni r
Prot~nct.
in via ,genrralt I
Ù"Jifftf'tn~:fl1to.
Propno l'originario rifrrimtnto ad ''',
il Pril""/~gio slabìliltJ dall'art. 2752 c.c.
lutD lIfJ""a/ÌtJo
ntl/'ambito dt/ '1l1alt Ii tJaurill(} /o disciplùla dii
srflorr ikllafinan"a I(}(a!t, i"dlta il Colkt!o a nit1ltf't CM la /0ar.j0l1t iJI t!(J11It
(JSrT"(
IIn
11011
possa t
11011
dth/Ja
nfmlù rsd/f.fù'aI1'Itlllt a '111t1 sitt§1lo t Ipmjico lultJ 1Io,.",alilJO, poichi tali dia/lira COllIUN' illllft"t
più
ampio I
gmtrok richimlto ad lilla
UZlt~rio
D1IIOgntta di
,,0f'f1It. "'lP"icamtnlt afftrr1llt
a/la
disciplino tkl Jtrtorr iklflJ ji1ll11l;.a ItJuzk.
L'inlr"dimmlo tkl
racrordo
('(JII
ItgislafD~
t d1mqllt Jtalo ql/tllo di ìlllr'tHiMm Nna
lo Jlriluppo dinllJllliCtJ t
I~~ollt
110",,0
iaollra o !.aranfi~
litl14 dùcipli"a di Itf1Drr. tlf1rawrso
no""t nm"tJSi,rr td Nllmori. pltl'rht aIrriPibiii al §RIII di rijrrillltllfrJ, iii '111a1l1D
Il''
IIn
rijmmtnlO a
~..pf)'allli
lo fìna"~a
l&-aJt.
E' ailora fliori di dltbbio CM la tiùapli.a irtitllli1Jl1 Jell1CI - D. 1...&1. 20 dùr",brr 2002.
sign~fìallùW1lrnlt
titolalo
'RitJrrJj/M
lilolo IlIIIa eafr§Jrio o",o§nta di
Il.
50.1.
della fi"an~a dt!,1i tIIfi Imiloria/i" - Ji4 do rif0"'Pff'lIlkrr a l'imo
1ttJT7/It
rn:hianralr tiaU'art. 2752 c.c. aJn la
!«H~onr
'k!l,t ptr /0
fìnan::"a IoUIlt '; ciò cix f>m111fr) spUga il1llOliPO dtll1lanr:alo tsprrJJtJ ritolltw:i11ltllfo di rango pril,l/~ioIO
da paTtt dtl/a Itggf ùliflllù/a tkl/1CI, poichi o talt Jt'O/J'J fra
ta t lià JJtjfUitnlt td adrglla/a la pili 'I()II,
ridJìamala pT'fI'ÌJionr litl/'aTt. 27;2 u.
/11 .cfnJO cOl/lrario al/t t'OnsÙk1'lr.jom.fi1l '1l1i J11Ollt. si ; OJJ"Valo t-ht il k~islaJo~ a/IDra non alrrMt
(11·ltlo almlla IItt"tJJità di jJr'Ot"tikrr ad 1111 UprtSJO ricono,rammlo titl priPik!,io in uanl( (on rf.frrimmlo
ad allri r dÙlffSi In/mli 1(X·ali.
IùrJa prr
J~1Hllomrlllr 01/0
lassa ptr /o sPfallimmlo dri rifiuli .w/idi Ifrbani. al/a
l'où1tpa:;joHf di spa~ ttl arrt pHhblit-ht t al/'imposla CtJHIII1Ialt JIII/a pllbbliàltÌ ( dirillo dtll,
/,lIbb/,d/( a{/ì.uioni. (O~fo,.",t1/ltftlt al/t .rpt'ifidJf dùposi::jolli ("Ol1lmlllt ",I D. ~J. 1 i lIol"mb" 1993.
Il.
507.
(/l/c'h ff.lt'
di nordino mila jìnon~a Imiloridlt. TJI/fa,,,a tifI/i ric"ollosàJl/tnli (.rp!Jà/i
1/f)1/
prrJwl""o /III <ulullrl'"I' (oslillllil'O, I1JflfRlrNdo pi/lllOslo /IN 1'LIlorr 11lrrtl11lf1ll( ri'·o..~"i/ù'O
proprio dri pll'tftlli In"bNli, ai IIIfdfJi1lli /YJI1IHJ1qHr jtii I1ffribllìlo
dallarl. 2752
rtJ'~~o
di'I
'~I:. il1.fo"-tJ
dr/lu
J~gl1~/Ùlllo
dr/la
inlffJ>f?lo-:;jonr Jislf11latia:l in prtl'u1tR~o illllslrola.
Ptrollro. lino
difl~rr"lr
1(h'lf-:;jonr '/~W
IfflNro dtll'on. 2752 ...<.. f,J1tdt1/(J
J1I
Nn dil'tNO r pìÌl n'/Irrlto
ptr lo finan:;.a IOIl:IIt', drlfmtÙrrrrbht, in ipaltJi Ifsd,ISÙI11t ikl pri"ìlr1.itJ pn- I/Iriblllo ­
U/'p",rlo /'ICI - dJf ptr rRlillÌ di l/flìlo
fanfom. più di ogni
altro /olllr lriblllmia. ad
aJJù'lIrrJrr
il
}ìnan,jaJ1ttnIO' dti Comuni r. '1Nindi. ì. "llima onl//isi a ~aranlirr dii parlt ikl/'mlr lmilon'alr la
IlIlfltJ
di
q,,~t/ì inlrrrJJi
Illln"lJ/llùl(J
§1tf,ali
dd pri1ifl,--"io slrs.ro
L'it~r
t
pllhb/ifi. o pruidio dn qllali f triIk"'t11If11lr /'Os/o la
11Or11Ia
n
•
argomcnt:2tiyo e la decisione dci Tribunale riprendono
dichi2r2tament~ ~
parte moti":a della menzionats pronwuia di ;\pp. Milano, 10 marzo 2003. per la quale ha
locuzione "legge per la finanza localc" usat2 dal quuto COIl'lln2 dell'art, 2752:
"
---
- - - - - ---
L'orientamento più liberale, fatto proprio dalle richiamate decisioni del distretto
m..il.mese, ha nunifestato negli ultimi anni una tendenza espansn-a. come dimostra la
circostanza che l'ammissione in ,-ia prn-ilegiat2 del credito ICI è
St2U
sostenuta anche da
altri Tribunali.. ed in particolare da Trib. Torino, 6 luglio 2004, in Dir. prùl. lrib., 2005,
1381, Trib. RO\'igo, 16 dicembre 2004, n. 931/04. incdiu; Tnb. Firenze, 26 gennaio
2005, in Fall., 2006; Trib. Potenza. 12 m2ggio 2005, in Dir. fall., 2006, II. 605; Trib.
Palmi, 7 nm'embre 2005. in Fa/l, 2006, 223.
Il privilegio di cui al comma 3 deD'art. 2752 c.c.
I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'art. 2752 c.c. sono coUocati al n. 19
dell'an. 2778 c.c.
L'an. 275~ (quale risulrs sostituito dall'art. 3 dclh L n. 426/1975) stabilisce al terzo
COnuI12
che lunno pri\;Iegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Sl2 lO per le
imposte. le pene pecuniarie e le soprattnsc donne secondo Ic norme rcbtiyc all'I\'A.
Detta nontl2 riproduce quanto già disposto dal comma 3 dell'art. 62 del d.P.R. n.
633/1972, secondo cui i crediti dello Stato per le ìmpost~ le penc pecuniarie e le
soprartassc dovute ai sensi del decreto isoruti\-o dell'IVA Mnno privilegio generale sui
mobili del debitore con gado successivo a queUo indicato al n. 15 dell'art. 2778 c.c.
Soggetto at~·o dd privllegio in esame è lo SUto. mentre l'oggetto del prn'"ilegio è
costinùto. oltre che d2]l'imposta do\"Uta. dalle relam'c pene pecuniarie e sopranasse.
A
~eguito
della rifonna del sistema sanzionatono tributario attuata con i decreti
Jegislati,-i o. 471 e n. 472 del 1997, si deve ritenere - come meglio si vedrà nel prosieguo
- che in tema di imposu sul ,-alare aggiunto il privilegio di cui al comma 3 deU'art. 2752
si estende, non alle pene ~cuniarie e sopratta... ~, che non sono più contemplate nel
nuO\'o apparato sanzionarono. ma aUe sanzioni.
•
Gli accessori del credito tributario.
/"
Le sanzioni.
Il num'o sistema sanzionarono introdotto d2i decreti legislari\; nn ...p l, ·P2
del 1997, che è ('nfnto in \"Ìgorc il 10 aprile 1998, prC\-cdc, quali
principale per i tributi. soltanto le san7jonj ammini!'trari,-c c gli
accc:'~ori
intcre~si.
~ ~: . ;
Jd creJiro
Di fatto, quindi, le sanzioru amministrati\"e $ostituiscono le precedenti soprattasse ~
pene pecuniarie, contemplate dalle abrogare norme tributarie, e, solo nel
OSI
espressamente prc\;sti delle singole leggi, potranno essere irrog.-te anche sanzlom
accessoric, :l''enri contenuto interditti\"o (per un quadro d'assieme del sistema nOrTrulti,·o
in tema di sanzioni dem"anti d2 violazioni tributarie v. per tu~ di recente, R()\'ER()~],
2005, 708
5S.).
Fino aJfentrata in \;gore delh legge di riforma del sistema sanzionatono tributario,
era molto dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza il problema delb qualificazionc delhl
soprattassa e delle pene pecuniarie, e tale problema "eni,'a sollevato proprio in ragione
della riconoscibilità
O
meno del medesimo pm-ilegio del tributo a tali accessori del
tributo stesso.
In sintesi, una pane della dottrina ra\'"\"isna nell2 sopn.ttassa e nelle pene pecuniarie
la stessa natur.l dell'imposta (o, perlomeno, l'identici di causa), ed. eta quindi orienbta 3
riconoscere loro il pm-ilegio in applicazione del presunto principio .. acetSSonHm ItqllifHr
.\1 contano, altro settore della dottrina tendC'\"a a sottolineare le
prù1Cfpak".
cararteristiche sanzionatone e la funzione afflittiya proprie delle 50prattasse e delle pene
pecuniarie, osteggiando quindi la team dell'identica natura e disciplina. e facendone
<luindi deri"are una disciplina auton0tn2 e, o\"(~ 12 legge tatt'·a. la I12tura. chirogufaria di
tale credito (per una ricostrozione del dibattito ".
MIGUEIT.~ PR.\NDI,
1995, 330
SS.,
e
P.nTI, 2003. 307 55.).
Su quest'ultima posizione !li era attestata anche la giurisprudenza più recente,
proprio in considerazione del uno che negli unici cui in cui 12 legge h2 espressamente
l'oluto riconoscere il pm-ilegio alle pene pecuniarie e alle
SOpr2tt2.Sse
(11 caso dell'l\'.\, di
cui all'art. 2752, comma 3 - oggi comma 2 -, c.c.), la stessa legge ha
~pressamenre
sancito l'estensione di tale pm;Iegio, §econdo il noto principio IIbi It."'" 11O/1Ii1 di'\il. Il
principio è stato condn-iso e ribadito d2 Trib. Mibno, 13 giugno 2005 (in C2US:l f:Jt1ln'
r~/1.
T.. -1. C.
1.a.J.,
medito), per il quale:
"Ir soprallaJJr ptr Ol1ltJJO ~a11In'/o di /ri/mli dirtlli (... )
2753
(.1.. d
n((JI1oJt71110
d~fftrrll~a
di qurllt d6''IIft JfflJ"do Il
dal lO (Ol11ma.
t
lIomlt
diJt7pli"ll no"
110" gMo1lO
dtl prùrilt,-f!.io di
Ì' JIIJ(rflibilr
di
Oli
all'ari.
rtlalif'f al/1.I'_~1", allr quali; uprr.f.ftJmrn/f
all'/l\'l1l\l. stcrmdo qlltlRlo stabili/o dal d.P.R
1" proposllO l" S.c. bll m'ilIo modi di affrrmarr dlt
&11/
l',
l'r,.,.r~ollali/fÌdtllt prtlfisiom'
~6.10.197~. R.
6·n.
rrlalill(' dr !,m'f/~I!.I. Id
oppliùl~oJlt alltJlo..f?"ùa. parla dd ndlffin't d", dll( rn/,rtlllt.J.{J( iII
qlf~.fliollr poJfa
n't'onoJlf'ni il rango pn',ilrgrà/o
alln/milo
n '·1
a qllrllt 1"" OntrHo l/fr.idnWlfo di
(CaSJ.. 2..J./.1995, Il.838; CUI., 29./D.199..J. n. 8930/,.
Si de,'c quindi ritenere che con b riforma del sistema sanzionarorio, per quanto
concerne le san7.ioni nell'ambito della procedura fallimentare, continui a considerarsi 1m
rtaplllm
la resi già pre"alente in giurisprudenza. La funzione dc:lb "sanzione pecuni~ria",
che unifica ora la sopnttassa c: b pe!12 peCWliaria, rest2 quella affinr.·a e di stimolo
aU'os!'en"anza della legge, per cui la
SU2 I12tura
non può e5sere considerau risarcitoria o
meramente accessoria (e quindi assinùlabile al tributo cui inerisce) (in qu~to senso, fra
gli altri, P.\ TIl, 2003, 308-309, il qU2lc sonolinea al riguardo i annerì "parapenalistici"
della nuO'-a sanzione pecuniaria; MINl"OLJ, 2005,
463~ RO\"ER02'l,
2005, 713; per
l'ammissione in chirografo della sovrattassa v. altresì MICCIU, 2006, 23, c FORGIll.O,
I~ER..~L\, ~t\DD \LEK\, MO~l.\PERTO, 2005,
29).
Nello stesso senso, in tema di esclusione del pm-ilegio per l'impano delle sanzioni,
si erano pronunzi2te anche le sezioni unite ddb Suprema Corte (Cas5., sS.uu., 6 maggio
1993, o. 524(), in Fa/l., 1993, 1039, ed in &11. Trib., 1993, 1078, notA di TES:\l'RO), le
Guaii a,·e\'ano chiuito che "il pri",ltgìfJ liti mobili del rkbil'Jn, ammJat(J ai mdiIi titllo Slalo ptr
in1pOJla mI rrddilo iUllt ptrront fiJNht
11.
do"
ttrl.
27;2 comma l (sostil/liu da/!art. 3 /. 291"..t/io 197;
-126) - 'TOn IJlHttlihi/t di a:pplictr:dDn~ allalogita, dala ftttr-:dolllJh'/à titlk
1f(}T11U
iJli/litiTlf dtlk
COI/St
di prrla:;jont. - m~lI/rt si ulrntit tIf./i inltrtui. ai .unsi titl/art. 2749 c.c. t aUintknni/à di mora, d}t
auoltlf 0//0
mrtiuima fl/lI:jonr rirarrilorio titgli jnltrtIJi,
tsprrJJa p"lisiont nororaliN
(COllltllMftI
11011
Ii
tiUlltie,
ill",ct, in manca",-a di
P" conlro "tf (o",,,,a 3 dtl ci/aM tIn. 2752 f.t'.
1?1a/ù1(J!1IUllr
al!1,'0 l mila nOf11lalùlQ ti, lIIa/n'Ìt1 di I",';"', di CIIi al d.P. R 26 ollo/m 1972 n. 6-13) alll sopra/la.rir
per 0111UJO P4l!,a11lrnlo
d(I/I~f.
(IN hanno nalllra 11011 n·sani/on'a. ma l1JfliltlPa, tJimdo tIplitilaR/mlt
all110'1Iffalt/ra It jall:jonj a carico tkl collln·blffllll'.
Da nato quanto
~opn
esposto
dem'~mo due
imporunti conseguenze:
1) al ered.1to deri,·ante dalla sanzione non potrà ~tendersi il priYilegio delJ'impost.3
(salvo guando ciò è espressamente prC'·isto dalla legge: e cioè pey le: sanzioni riguardanri
l'IV.\, aUe Guaii dovrà continuare ad applieusi 12 disposizione dettata daU'art.
~7S2 C.c.
per le ~()praftasse c le pene pecuniarie di <1uesto tributo)~
2) la ~anzionc di,iene esigibile con il pron·edirnenro irrogari,·o della pena, chl.'
trasforma la
prctc~a
puniti"a da
p(}ten7~ia]e
ad attualc: ciò nel !'eOSO che la
~ressa
sanzione si de\'e ritenere sorta al ,'erificarsi dell'infrazione, cioè nel momento in cui il
soggetto ha assunto il comportamento fiscalmente sanzionabile, ma tale sanzione sarà
esigibile nei confronti della procedura fallimentare soltanto con il manifestarsi dd
provyedìmento irrogati,·o della peJ12.
~
Gli
int~rcssi.
Il D.P.R. n. 602/1973 prevede le seguenti categorie di interessi;
1) (1 m . 20 stabilisce che "I1I/Jt impoJ/e o IlIlle magjrJn' i"'PtJJle de'17lfr ;,/ basr alla
liqJlida~one
rd al (anlrollo formalt ikllt dichiara~ni o al/accmammlD d'lIffirio n' appli'ì1"o, t1 partirr
dal giorno S/HrrSSÙ1() a qlle/Jo di s(atk~a tUl pagamento efino allo dal4 di mnsrgna al conctssionario
dà moli nri quali lali imposte sono iscrittt, l/i inleTtsn' allauo del 5 ptr l'tlllfJ allnllO",
PrÌm2 della correzione attuata dal d.1gs. n. 46/1999, gli interessi decorrevano dal
termine di presentuione della dichiarazione, La rettifica di tale articolo deriY3 dal fatto
che il termine eli presentazione ddla dichiarazione non coincide più con il termine di
pagamento
dell'irnpos~ mentre
in precedenza
j
due termini coincidevano, Si ricorda
infatti che, per effetto delle modi6azionì introdotte dal d.P.R. n. 32:.:!/ t 998, per le
società di capitali.. ad esempio, il tcnnine di versamento dell'imposta !lcade il settimo
mese 5uccessivo alla cruusUCl dell'esercizio, mentre il termine per 12 presenuzione della
dichianzione, quaJora present2ta in via
tc1~nuti~
coincide con la fine del decimo mese
successi,'o alla chiusura dell'esercizio;
2) l'art. 11 del d.P.R. n. 602/1973 dispone che "IlIllt
ralei::;:;.olo o sosprso ai .lenIi
del/ari. 19
al1l1l1O. L'am11lMfarr ~/i ;,tlrrrm
I011I11Ie
il CIti pagamenlo ;.
m11111lo " Ii apphfll1lO ~/j ùtuTtJn'
dtnwti t dtlmwifUllo
1/el p1Tl1'11tdinte1l/D t:tJ1/
la prolun..(ala ralta':jo1le dei/imptJ$ta td t riscosso JtnilOllltnlt
al/i~Ito
prililt§' gmtra/i t sptàoli ,'ht OJsùhJ1IO k imposlt SI/i rrdditi sonD
tslesi a /I/I1D
sfulo
al lasso cbl 6 P" (mfo
il qllalr
1fmr (J(..'(ordola
al/t scatk":;..r IIabl/i/r. J
il ptriodo per ti q/lalr la
"
mlta:;jonr r proI1l1~~alt1 t rigttarrJa1HJ OlfCht gli ÙlltrrsIi prrl'isl; dal!alt. 20 t dal prtSt11lt Clr1;(O/O··.
Con riferimento poi alla decorrenza degli interessi per dilazione di pagamento,
~i
de,-e ritenere che gli !\tessi interessi debbano essere applicati dalla data di :-cadt:nza dc::!
temùne di pagamenro, se l'istanza di dilazione è stata pr~cntata prima di tale data, e
daUa dara di presentazione dell'i."tanza di dilazione, in rutti casi in cui que:-t'ultima data
sia !'iUCCCSSlnl alla data di scadenza del termine pagamenro. Sc nc deduce chl',
In
queseultimo ca~o, il contribuente
SI
trm-erà in mora, e donà pertanto "ersare gli
imeres!>i di mora di cui all'art. 30 dd d.P.R. n. 602/1973, dalb data di scadenza del
tennine di pagamenro alb dati di presentazione dell'istanza di dilazione, e dO\"['3 uwecc
,-ersare gli interessi di rateazione dallil data di preSenta7.ione dell'istanza per rurta hl
durata della stessa d.i.J.azione. Si de,·e inoltre ricord2rc: che, ~r effetto delle modifiche
apportate al menZionato art_ 21, ad opera dell'art, 2 del d.lgs. n. 46/1999, gli intert:ssi per
dib.zione di pa~mento si applic200 non solo alle imposte sui redditi, ma anche alle altre
entrate tributarie: da ciò consegue che sono soggette all'imposizione di cui all'art. 21 per
interessi di dilazione anche tutte le dilazioni di pagamento dell'imposta sul ,'alare
aggiunto e dell'imposta di registro~
3)
1Jl
tema di interessi per manati o nt2fdati '"ersamenti diretti, si de\'e segnalare che
l'ut. 9, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato abrogato dall'an. 37, d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46. Per quanto riguuda gli interessi per
~cato
o ritardato ,-ersamento
occorre quindi far riferimento all'art. 20, d.P.R. n. 602/1973, alla nonna circa il
rav,.-edimento operoso (art. 13, dlgs_ n. 472/1997) quando questo sia il caso, ed alle
singole leggi di imposta_ Il menzionato Uf. 9 prevedeva che, in caso di omesso o wdi,·o
yersamento diretto. sulle imposte non ,-ersate o versate in ritardo
essere
dO"C'"2
applicato l'interesse in ragione del 5% annuo con decorrenza d21 giorno successi,'o a
quello di !>Cadenza e fino afl2 dat2 di pagamento o dclb sadet1Z:2 dalla prima
ruolo in cui erano state
iscritt~
le somme non
\·~rsat~.
ra~
del
Si ricorda inoltre che l'art. ::!O del
d,lgs. 9 luglio 1997, n. 241. definisce nella misUI2 pari al tasso prC\"Ìsto
~'art.
9, del
d.P.R. n. 602/1973, maggiorato di un punto, e Guindi nell2 misU!'2 complessi,-a del 6 n o
annuo, il tasso di
inteInSC
da corrispondere nei casi eh pagamenti parziali. Rimane
im'ece fenna la sanzione del 30% in tutti i casi di omessi o urdÌ\-i versamenò diretti.
sah"o nel caso di effettuazione della procedun di ravvedimento operoso: in quest'ultimo
ca!'n l'art. 13. d.~. 1B dicembre 1997, n. 472, prC"ede il calcolo degli interessi per
ritardato o omesso pagamento nellil misura del tasso legale di interesse (attualmente pari
al
)0 o
annuo) con marurazione giorno per
giomo~
4) dispone inoltre l'ano 30. del dP.R. n. 60::!/1973, che: "decorso inllli/mmlr lllrrminr
pmùlo dal!an. 2 i,
11JmmO
2. fll/lt
.cDm,,"
ismllr () mD/o si applJ~'(J"D, () partirr dulIa da/a ddlti
Ilolij;,(} ddla IlJndltl t fì1lo alla dala drl pa~(Jmr1llo. l!/i inlt"ssi di
dllll/Mlnlmlr
1011
dft,"!o dtl MùlùltfD dr/lr FintJR:;!
mtln1
di
IO.fJO
dtlmllllldl"
~'on ri.~/lardo allù mrdia dri lODi /)(JII.dn'
allit"',
rn
sede fallimentare questa di~posi2ione de\"c essere pOSt3 a confronro con l'art. 55
l.f., che, per i crediò pri,·i1egi2ti, consente il decorso degli interessi al ta~§o legale (cioè a
quello S2nClto dal codice m;]e) e non ad altro tasso (quello pre\;sro dalla nonnatiya
tribut2r1a), e comunque fino alb data delh "endit2 dei beni gra,-ati dal pm-uegio (e non
ill2 data del pagamento, come stabilito dalla normati,·a tributa.ri2).
(UlO
Inoltre. in sede fallimenta.te è consolidaro il principio per il quale non è
configurabile mora t.kbt"di a anco delle -procedure concorsuali con riguardo ai crediti
pecuniari ammessi al passiYO f.llimentare. In particolare, la giurisprudenza della
Suprema Corte afferma che non sono dO\'1Jri interessi montati, neppure nella fonna del
risarcimento del maggior danno
preyi~ro
dall'art. 1224, co. 2, c.c., neanche con
riferimento ai crediti ammessi in prededuzionc per il tempo intercorso
tr2
il
riconoscimento di detti crediti in sentenza esecuti"'a ed il loro pagamento ad opera del
Curatore fallimentare, atteso che ndh procedura f.llimenwe non è concepibile una
mora
ckbtndi in rewione a qualsiasi tipo di credito, essendo incompatibile con il carattere
satisfaftÌYo della procedun concorsua.1e e, SOpt2ttutto, con i tempi e le modalità previste
per i pagamenti, oggetto di ani,-ità procedimentali regolare d2 specifici ademplffienri.,
salvo il dm-ere di imprimere aIls procedura fallimentare 12 mass.ima spedirezza possibile
in relazione ai casi concreti ed al potere di soUecitnione e di
~l.amo
delle parti (Cass.,
27 marzo 1993, n. 3728, in Fall, 1993.1025; Cass., 1° settembre 1995, n. 9227, in Fa/I.,
1996, 163; Cass., 29 ottobre 1997, n. 10ld9. in FaU., 1998,792; Cass., 15 no,-embre
2003, n. 17932, in Arrh. dI'., 2004, 1098; per b giwi.!iprodenza di merito ". Trib. Messina.
Il ottobre 2(X)5, in Fall. 2006. 97; Trib. Trapani, 4 aprile 2001, in Gìxr. ",tr., 2002. 544;
Trib. GenO\·a. 14 giugno 1999, in FaIL, 2000, 802; Trib. Napoli, 11 giugno 1997, in Dir.
fa/I., 199H. Il, 79L Trib.
Ro~
29 settembre 1993, in Dir. fall., 1994, II, 619; Trib.
Palenno, 20 agosto 1991, in Dir.faIL, 1992, Il,3(9).
In tema di interessi afferenti crediti tributari, nel vigore delb legge fallimentare del
1942 si ponenlno due rilevanti questioni. ed in p2rUcobre:
a) se la pre1azione che assisre il credito tributario per sorte capitale si estende anche
(ed in quali limiti) agli interessi
success~; all'apertura
della procedura fallimentare;
b) '1ua1 è il "dies ad quem" in cui tali interessi cessano di produ~i.
I problemi ora indicati
tta~-ano
dell'an. 55 l. fall., nd far sah-o
et
origine dal12
qNtJlJIO dÙj>o,flo
circos~nza
che il pnme l comma
dal tV11lma J drl!ari. 54 I.la/1.
»,
richiaman,
quanto all'estensione del diritto di prelazione agli inter~si, gli amo 278R e 2855 C.c., ma
non anche l'art. 2749 c.c., che disciplina l'~rensione della prc:1azione agli interessi
prodotti dai crediti pri\;Iegi2ri.
Il mancato richiamo del predetto art. 2749 C.c. pone"a quindi il problema del
significato che ad esso dOYC\'a essere attribuito. Le liri'erse opinioni dottrinali sono statc,
spesso, disattese dalla giurisprudenza dellil Suprema Corte, presso la quale si era
consolidato il principio secondo il quale
'~j/ 111ancalo
indùr tklla 1'Olontà tk/ Itt,ù/atorr di otlt1l,"
risptllO
a qlltllj pignorafÌ:;j
Il''
richiamo del/Prl. 27-19
lrallamrnl"
Non btn~ficùmo
tV1IS1"tbralo
(Ol11t
prr ì mdiIi pri,ilrgiali.
(d /f:xJ/rcari. l mdiIi assùliti da pn''';/fJ,io, ,iJmqHt, prodJ"YJI10 inltrr.f.fi
all,he ptr il periodo IU((rJSi,." aJ/I1J>n1lfl"a ik/la prrN'td/mJ
a,,!rnon,
di.ffn?1I~alr
'1(.1
trJ1ItrJNli4lt
"'a, a diffrrrn~a di qNrlli
de/la prt~'tmt r ,1t1,,"O, fiI/indi, ammusi 111 pmsiflO drlID pm.'tdllnJ in '74
chirogrtiforia. Il (ONO di tali iJttnrJJ'Ì (tua ga@a/111tllll t /"'fIPOr.:;jo"lIla111tlltt ù, corrìspondtn:;.a
ckl14
,gradNalt liql/ùJa:;jollt drl/J'11rV1I()llÌo mobì/itlf? del dtbitorl' (così Casso 8 marzo 1977, n. 952, in
GlI/sI. ciI'. A1aJJ., 1977; Glss., 25 ottobre 1978, n. 4838, i\~ 1978, Cass., 9 agosto t 978, n.
3890, i\'i, 1978).
Allo stesso modo la Suprema Cone, COD sentenza n. 5020 del 9 nuggio 1995 (in
J--Dro 11., 1995, I, 2856),
deciso che, qualora l'imprenditore moroso
l\'e\'a
fos~e
successi\'amente fallito, il pm-ilegio che NtelA il credito tributario per quob capiule non
si estende\-a agli interessi anteriori a1b dichillazione di &llimenro.
La Corte costituzionale (Corte Cost., 28 luglio 1993, n. 350 in Fa/l, 1993, 1 t 05, e 19
maggio 1994, n. 195, in Fa/l, 1994, 1231)
aY~'a
ritenuto che l'ano 54 L fall., nella parte in
cui non pre\'edevi la prelazione a f.,·ore degli interessi di crediti prn-ilegiati che fossero
matul'3ti prima del12. dichiarazione di fallimento, non si
pones~
in contrasto con l'art. 3
della Costituzione.
Solo anni più tardi. con b sentenza n. 162 del 28 I112ggio 2001 (in Fall., 2001, 1301),
di
additiya, la Corte Costituzionale a"C\'a ~presso il principio generale in \·irtù
rultur3
del quale, nelle procedure concorsuali, anche gli interessi maturati sui crediti prÌ\'l.1egiati
godono del diritto di prelazione, ritenendo "('oslilll~lIa/"'tntfill~i"imo ! art. 5-1, t"omma J,
d~/ r.ti.
16
ma~o 19~2.
N. 267, ntlla partt ù, mi no" rit'hiizma. ai.fillj tkl!nlt'1lsiolJr dr! dìn"tto di
prrla::;jollt'
d~~/i
i//lrrrJJi, ! 1111. 2749 (.I.... ln proposito la Corte a\'e\'a ossen'ato che:
U(...)
1101/
fJù/~
di-ràpl;'fa Ivdil1Jlll"tJ
Ima qlla/.ril'OJ,lia
~
ra.~io/lt
drll(} diJpari/iJ di
l.iJIJI!{iralil'(l dtllu drro..Pf1
ImlltJmmlo
.hr Ii
T"Ìmr
iN Idi
nlodo apPOf1t1/tJ dlltl
a drlrrminarr a
ddl/"fJ
dr/ '71'dil()n'
priJilrgiati il1 st'de di tJrm:jont {"()I1,"Orrll"lt ri.rPflIO ai ("dÌ/on' pn'liltiali aj quali.
rSf(//~onr indùtidlfalt'.
primt1
tarlo 2N9 ,',,', Ii applica. f" propoJilO, n01l; pritJ(J di JÌ!/I!(it'(JIO ,'hr in do/ln"na,
dr! t'Offso/ù;/Prsi fkl!onrnlQf/lltnlo drllo
dr/far!. :7.J9 (,(. ./ossr
/rgis/ùlorr, J....p
2N 9
1l0f7HI1
t1
lal plllrlo
nlrnlllo
tUl1HI7CÙ1la riJulla.
!,ÌJ{n".rpmdtn~ di
mi si t dttto, il
f1Iùll,"tJ/() ri,-hiaf1/o
in;pirgabi/t, do rJJm lmplllalo ad Imd mfra
dJl11qm, mIla partr
luim dt'lfa11. J dtlla COJ!itN~onr. rd
U.,
t1J!,uldo /11 .f,d, di
mIro
rrlalitl(}
fali limiti
1'11
al
l1JalUalo
J" ...It1
df/
rit'hiamo dr/l'art,
dichiarala tOJlit,,:;!ona/mm/t'
i//rgilfimd',
La sentenza della Corte costlNzionale aye,'a., da un lato, dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'ultimo comma dell'ano 54 L fallo nella parte in cui non estenòe\'a b
prelazione agli
im~ressi
doruti sui Cttditi a!1isisriti da pri"ilegio di cui aU'art. .2749 c,c., ma
a,'eva anche - e sopratnlno - sancito l'uguagli2nzll deU'azione proposta dal creditore sia
nei casi di fallimento del debitott, con l'assunzione al pri"ilegio degli inreressi nuturati,
sia nel caso dell'azione indiridualc esecutiva del creditore gi2 prevista daU'llrt. 2749 c.c'
.\1 riguardo la Supre11l2 Corte
3,'eV&
infatti chiariro che "la diJripli1la soslo,,:;jAlt tklk callst
Irgil/imt di prtla~l1t luI falliltlt1l10 t ",rJdeUuta SII qMt//a tkttata Ù, fIIa/nia dal codiu ciIi/t, lo qua/t t
dlf1'qJff IInilariammlf riftribik (Il' diritti da cndilori ùuJipuuk1lIt"ulIlt' d4/1o C01UU'-SlIaiilà o l1Ieno dt/io
t.fwl-:;jonr
in olI/ali dirilli Ii rraliv;.tJltO". La norma di cui all'art. 2749 c,c. en
~tata
ritenuta
incostiruzionale. non con riferimento all'art. 36 della nosm Costituzione, ma con
riferimento all'an- 3, in tema di diritti soggenn--i: in altri tennini., la crnsura di
incostiruzionalità aye\'a riguardo non al profilo <>ggettn'o, ossia al a.ppono tra Ir di"erse
cause di pre127.ione, ma al profilo sogget't:iço dei rapporti
tra
il titolare di un medesimo
credito (pri,-ilegiato) e 1.2 procedura fallimentare, in considerazione del fatto che il
titobre del medesimo diritto potrebbe tto"arsi in due differenti situazioni soggetti,·c a
seconcb che agisça in sede fallimentare, e quindi senza diritto al pm.j1egio circa il creclito
per imeres!ii, O\'\'ero in sede esecutn'a indi\-iduale, o\'e gli inter~si del credito
potrebbero im-cce bendiciare del pm-ilegio.
L..a circostanza, poi, che 12 fAttispecie oggetto dell'esame dei g1udice retnÌrtenre
riguardasse interessi prdallirnentari, 3\'e\'a con.c;entito alla Corte
di
inte[\'cnir~
direttamente sull'art. 54, co. 3, I. fall., ~icché la pronuncia ri,westiya una pOrt2ta gcncral~
che si t'stendenl anche agli interessi pollt fallimentari.. per cffetto del richiamo a tale
norma contenuro nel
~uccessr.,o
art. 55, co. l, I.f..
L'agenzia delle Entrare, con circolare n. 84 del 15 nm'embre 2002, a"C\';a diffuso agli
uffici competenti le istr\l2ioni in mento alle dom~mde di insinuazion~ al passiYo. tenuto
conto del grado dì
pri,~ilegio,
r Agenzi2
particolue
degli inreressi maNran sui crediti tribuuri,
delle
giurisprudenziale, che gli uffici
Entrare,
alla
dO\'~sero
di
luce
qu~t'ultima
"far 1JtJlm il pritriltgio
Jlil,/i
Rir~ne\'a
in
interpretazione
intrrusi matllrati sia
anlrnormrntt cm JII(Cnsil'tVllmlt l1/finltaHra:;!ont mllo proctdNra conronJlak È ntC'rlSan'o. ino/t".
far 1't1I,rr la p"la~ollr slI!.li ùllur.Jsi oncht ittl/r ipotrsi di a»1l11ùri.Jtra:d0nt straort1ifllzria staRtt
/uprnro n,'hiamo al/m. 5.J,
1XJ",I1UJ
J.
0/'"010
dal/m. 18, rol111f1a l, tltl d.ft.s. 8 luglio 1999,
270. (...) Si prrtÙO inJint dJt /o cilala SUlIt11~a della C. aul.
CONfronti
ck//~
proctdurr di
Iiqll~lIt
/ altro, all, diJpori:;joni di (Iii agli
Il.
162 ikl 200 l ha tffino clRdv nri
C9tJna am11li"ùlra/ùl(J, i" qHanttJ ! art. 20 l l. fall. rimria, tra
1»1'1.
54
t
55 cila/i': L2 stessa circolare, in
misura degli interess~ pttcisa\'a che "jJ priT'ÌkgitJ IIIg/i i"tNun',
disposto dagli attI. 2855 t 2788
C,(.", pot~se
dù-hiaro:jollt dt/fa/li.mt1llo 1ItUa 11IiI1I1"fJ pari al laISO
La recente
rifOIID2
Il.
del diritto
u
11lal1lrrlTr
ItlfZ/~
falliment2r~
!>"
UJ"UJD
~b.zionc
alla
fT§'kuo a1ltm da quanto
pniodo INCCfSSlro lo data di
jJ
di ill/urJI/'.
e le modifiche eh quest2 introdotte
alla disciplina degli interessi. hanno Ntt2\"ia posto definit::il-amente tennine al dibattito in
materia. che al cospetto della nuO\'a disciplina ha ormai assunto un semplice valore
stonco,
Il D. Lgs. 5/~006 ha infatti riformulato il terzo
,-erso, ha este!';() il dirino di prelazione, gi2
risen~ato
C0tnm2
deU'l"an. 54, 1.f.. e, per un
agli interessi sui crediti pignorarizi
ed ipotecari di cui agli am. 2788 e 2855 c.c., anche agli interessi sui crediti pri\-ilegiati di
cui all'art. 2749
C.C.,
e ciò - come si legge nella re12zione ministeriale - al dichiarato
di nnmiiarr a qNtllo dN la doltrilla t la 61ITù!ml(itN~a prrvalt"'i CfJ"sidmnJtmo lino
'~fint
mm1 s",sla
dt/
Itgirl%" drl 19-4?'~ per altro verso, ha pttcisato che "P" i mdi'i tllsiJtiJi da pril'll,gio §nrrl1lt.
i/ dtl'OrIO dr..(li inlmui ('fISa dIl/la dola ikl tkponlo dI/ progtllo di riparlD litI qual, il .,"dito
f
..
Joddùfl1/to anrht St par.ja""u,'t".
Come notato subito dai primi commenuton
~007.
(L.\~l\KN.\.
2006, 122; Lo
c.\~[( l,
352), 13 no,'cllil del 2006 ha quindi tradotto in formula normati,-a i principi giil
espressi dalla Corre Co!\tiruzionale con la citata pronunCÌ2 del 2001, sicchè. nclla num'a
disciplin41
~tI~l'T()L!
(3),
~O()7,
382 e 385]:
la prelazione che assiste il credito munito di pmilegio generale (c, quindi, anche il
credito tributario) per sorte capitale si estende anche agli interessi succes$j,-i
all'apertura della procedura fallimentare;
tali interessi, assisòti da pm-ilegio, cessano di prodursi al momento del deposito
del puno di riparto nel quale il credito cui afferiscono è, anche parzialmente,
soddis fatto.
l n relazione
li
t2Je ultimo profilo, si è notato
[MI~UTOL1
(3), 3R:!1, b soluzione
pri\-iJegiata dalb no,·elia del 2006 introduce peraltro una derog2 alla di."ciplina generale
posta dall'art. ~749 c.c., perché tale disposizione estende il privilegio agli interessi post­
pignoramento fino alla dau della \'"endita., e non - come prC'"cde il nuo,-o art. 54, co. 3,
l.f. - fIno aU'efferti,·a ripartizione del ricavato. ln ,'ÙtÙ di mIe discrasia, in ambito
fallimentare potrebbe quindi te2.lizzusì un
po~sibile
trattamento dctenore dei crediti
assistiti da pri"ilegio ~neo.le, laddo\'"e questi vertg2no soddisfatti - come spesso an;ene
- attra\"erso più riparti: in
we ipotesi, infatti., "il decorso tkt.li ;"Urtssi,
do''f'rbbf proi!l,lIÌrr.pllo al/iI/Iimd W1Itlita dti bmi co"'P"si
l>alt a
,,~/14
cix 1>" l'art. 2749
11I(lJ.fa mobilia", ii ClTTrSlffà prima,
dirt 0/ momrnlo dtl pf'ÌJ'1to PTD§!ttJ di riparUJ CM sia solo il, ",i"i1!Ia part~ SdliI/dttitlO", e ciò
per efferto di
"Ufld
sC(lto
CO.fltak
non mancherà di dare adito a
(o
C(J"~II()!mt.tt
pos~ihili
gnlila dal
ntrQ/(J/'t
od IISM", dtlphini)" che
dubbi di costituzionalità della discipliru (così
L\~1.\~~_\, 2006,122-123).
Gli interes8i di mora.
L'art. 61, co. 6, lett. c), D.P.R. n. 43 del 1988, la posto a carico del contribuente
il pagamento .. dt!,li inlursn ir11IutraJi di mora per il ritardato f>t1!,Il11UlIlo dtllt sommr
is(ri/l~
a
",o/Q", da detem1Ìnuc: annualmente in base a decreto del Ministero delle Finanze, con
riguardo alla media dei tassi banuri ann-i, così abrogando d2lla sua enttau in ';gore (dal
10
gennaio 1990), a mente del disposto del secondo comma dell'art. 130,
Ogni
altra
di5iposizione incompatibile con la riscossione disciplinata dal ci~to decreto, ed
parncolare l'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973. secondo il quale,
"tkfOrJO
illtrTllùtr /(Iil, f't'r
il pa.~I1",mlo" (decorrente daUa notifica delU cartell2 di pagamento), .. i/ ('OlllriIJlfffl/( ,/,t'
1M p"..~.:JIO
iII /l/I/o
o in parft lo rata di imposla
io O!Jb/~~/o il
((m7spondt'rr .fII//u
1Il
.fOI/l//1Il 11011
l/VII
Pa.~tlfd
!indf1lJJ1l" di numi' in mi~ure prefisl\ate, '"arabili in funzione del momento in
CUI
era
effertu2to il ritardato Jngamnlto.
In tenu di pri,-ucgio sull'indennità
di
mora pre,-ista dalJ'abrog2to ano 30, si de"e
segnalare il consolidato or1enamcnto giurisprudenziale. secondo cui il prn'ilegio di cui è
fornito il credito dello Suto per tributi si estendC"a
l'indennit2 di mora, cc ro!2.HlIgliofa al fallo
o..Wf1Ì1'O
i
dett2 indcnnici: in particolare.
tH//fJ11HSJ() f'ab"'""/O Ittl/trmiHt (on dllt laui
,,"ià t foiftnan° nOli rrJ!,!.lIaglia/i alla dltrola ikl rifar(/() "tlla soddi1a:;jollr rkl (Trdito di i111posld',
costirujY2 - nelle parole della Suprema Corte ,·o",t ùuun"iV\fJ fo1tltaf'j(l,
al!obb/̧1fO
ptr una
t:l1'l1lft
ftlMJa
romportamrnto drl!obb/~ù
t
ID
s1ts~
D~"ÙW.
"NII
acctJJ"rifJ 1I1J1tmJlt r nr"rJsano drl tributo.
cara/ln-r p"bblitù/ifO MI tribltto
sInIO
d]t fa carù."
illdiptlltk1ltr",t1llt t14 o!,'" J~/lÙI(1 rWlIltr.\!D1It tU,
ti4 tlltIfÌ p.nibililà di illtitW"t .fII11Il iMpIltabi/jtà dtlti"arkmpimrnlo"
(così Cass., 14 fTl2gg1o 1997, n. 4255. in FaU., 1998, 248). Si
rama,-. quindi. secondo 12
giurisprudenza di 1~t2. di una mì!ua risarcitoria aven~ al pari degli inrttessi
moratori, funzione ripararoria dd danno
con~ente
al nwdato pagamento, e
sprO\",,·isra quindi di ogni connot2to sanzionatono (Cass., 25 gennaio t 997, n. 780, in
Fa/I., 1997, t 168; in senso conf. ' .., fta le altre, Cass., 29 ottobre 1994, n. 8930, in I--à/L,
1995,396; Cass., 28 giugno 1994, n. 6214, in Fai/., 1995,68; USI.• ss.uu., 6 maggio 1993,
n. 52-16, in Dir. prato trib., 1995. II, 70).
•
~fuo\"endo
da questa premcssa (condi,-isa anche dalla prcl"aIenre dottrina: \'. RL1lsr,
P.u.E.R..\fO, P:\LER.\fO,
1980,440, c B.\TISTO!'iI-FERR.\R.\, 1971,23, per i quali
l'estensione del pri\-llcgio all'indennità in ·discorso dem'a diretWnCflte dal fatto che, nel
\;gcme sistenu di riscossione delle
impos~
dirette, il credito dei concessionari in sede di
assegnazione oItte all'imposa comprendc anche le soprattas5e, le pene pecuniarie, gli
interessi e lc indennità di mora), la Suprema Corte tt2c\"a il corollario,
consolidato, secondo il
~ualc
al~tunto
findennità di mora dO\'C\'a considerarsi sempre dOnlta in
caso di fallimento sia per i ruoli precedcnti che per i ruoli 5uccc5sn-i alla dichiarazione di
fallimento. In questi tcrmini si era inC2tti pronuncUt2 ripetut2mcnte b Corte di
Cassazione (Cass.,
~
gennaio 1977, in Giur.
n. 4629, in /1fass. Giust.
t'O"''''.,
1976, Il, 304; Cass., 27 ottobre 1977,
ci"., 1977: usa., 20 diccmbre 1978, n. 802, in Dir. fall., 1978, Il,
190; Cass., 28 giugno 1994, n. 62, in Ctm: In'b., 1994,2073; Cass., 13 dicembre 1994, n.
10619. in Mass. FoT'f1 il" 1994; Cass.• 30 marzo 1992, n. 3878, in CD". trib.• 1992. 1959;
Cass., 22 maggio 1992, n. 6155,
m, 1992, 2741; Cass., 4 mano
1994, n. 2143, in CD".
lrib., 1994,885; Cas5., 25 gennaio 1997. n. 780, cit.), in ciò confortata da una parte delb
•
dottrina e della giurisprudenza di merito (C.\~iEU.o, 1975, 350; Tnb. Napok lO giugno
1966. in Dir. fall., 1966, Il, 730; TUb, GenO"a, 20 nO\-embre 1975, in Dir. prato trib., 1976.
Il, 62R; l'rib. Firenze, 11 nrn'embre 1986. n. 610, in L'EsQIt,", 1988. 34), anche se
nutrito risuJuya. soprattuno presso le corti territori2li, l'indirizzo di chi pro~nde"a per
l'opposu opinione, e nega\'a
~uindi
chc il credito per indennici di mora potes!'e essere
ammes:"o al p2ssi,'o fallimentare in relazione a tributi iscritti a ruolo dopo b.
dichiarazione di fallimento (\', fra gli altri l'rib. Milano. 14 maggio 1990, in Full., 1991,
184; Trib. Torino. :!6 aprile 1989. in Cim. pi"11I.• 1989. ()(17; l'rib. Venezia, ~ lu~lio 19RH.
in
"'-"'11..
1988. 684; per un riscontro dottr'Ìn21c \'. MIGlJETr.\. PR.\~DI.
P \Tn. :?OOl, 310-.'1 l, m'c ulteriori riferimenti).
]1)<J5.
3]0, c
Delineato il qwdro interpret2ti\"o rclati,"o alh '-ecchia indennità di mora, occorre
ora
considerare il €fu-eno criterio di remunerazione per il tardiyo pagamento delle
impostc introdotto dall'art. 61, d.P.R. 'n. ·H/1988, ed in particolare verificarc se gli
interessi di mora semestr.ili in pre\-isti siano o meno assimilabili alla suddetra indennità,
e ne seguano quindi il trattamento in sede fallimentare,
Alcuni giudici di merito si sono pronunciati in termini posim-i, sostenendo la piena
assimilabilità delle due figure. ed hanno affetrn2to che
al/ari. 61 riti d.P.R
Il•
.JJI 1988,
CDIIIt
filldn'IIi/o di mora di cui 01 d.P.R
loro JOJlon:jok parifi,:a:;j(J"t, mpprrftllloltO
/"Ons'g"tllz0 cht
il
"gli itllmJJi Jf11ltSlrali
ItII O(ct.JJDrUJ
dtl triblllo, di
Il.
di
mora
di
CI/i
6021 197J. altno lo
(lfj 1It J~JlO"O
It sorti.
lT)1I
lo
rrlalN'O crrtiilo; aIJÙliJ1I ti41 pri,uoo prrtlÙl(J dagli m11. 2752. 2759 r 2771 (.c."
(così App. Firenze, 20 gennaio 1998, Preso Santilli; conf. App. Torino, 10 maggio 1993,
in .'lJrotribJlli,
Rs1SJt~no.
1993, 444). NeI medesimo ordine di idee sembra colJocarsi anche
la dottrina, 12 quak ha precisato che "ilI/mJn di "'Dra
J/ntltllra/11Itll/t tii,'rNi,
j'I'OI,g0I10
J01IfJ isfÌl"li
(risorcì/oria diI
ft"'1'ufÌtJO
11411110
f
itNJnllulà tii "'oro. Jrppur
iII 11111t1 os.rUlliillbili, iII CfJlln~1If dtllo jll,,:jOllt (ht n,lrambi
ntbihJ dI1IIErr:triII).
po.!.amrn/D di SOIII",t ùtrinr a f'IIDltJ"' [cosi
CrI"lItJJ4 COli
RO\"ER,O!':I
il fatto
O!§flitl(J
(I), 2005, 420;
'o11lÙriOnf
di
GL\~(B.\'~C(l,
in AJ4.YJlribJlfi, Rirristtl, 1991, 545; nello stesso senso \". P.\ TI1, 2003, 310, il quale
sottolin~
12 coincidenza anche strutturale fra j due istituti).
La Suprema Corte invece
tu ripeturamente affermato (si l"cds anche Cone dì
Cassazione !'entenn n. 277 del 29 gennaio t 976) chc al credito per inrercssi di mora si
debba
ricon~ere il
pm-ilegio anche per i periodi maturati nel cono delb procedura
fallirnent2re indipendentemente <hlb sua qU2lificazione come credito pri,-ilegiato o
meno.
I
Ciò posto
S1 pos~ono
assumere le seguenti conclu.crioni:
o) ~ il contribuente non ha pagato il tributo iscritto in ruoli messi in riscossione
prima dell2 sua didw,razionc di fallimento, gli interessi di mora ,anno ammessi al
passÌYo del fallimento con il pririlegio proprio del tributo non pagato;
b) non "anno
amm~,i al
pas.,j\"o gli interessi di
mo~
se il ruolo nel quale il tributo
è iscritto viene pubblicato e posto in riscossione dopo la dichianzione di fallimento del
contribuente-de bi tore.
In senso confanne a tali ipotesi, si sono espresse la dottrina (M-\ss.\RELLl, 2006, 8;
MICelo, 2006, 28; FORGIW"l, IsEllJ'.ì.\, M..-\DD.\LE!':.\, ~fOKT.-\PERTO, 2005, 26) e 12
giurisprodenn. In relazione infatti alla problematica di ll11U11issione al passi'·o degli
interessi di mora in relazione ad un tributo per il qU2lc il ruolo \;enc pubblicato e posto
in riscossione in ciau 5uccessi\'a la data di dichiarazione di &llimento, il Tribunale di
Genm'a (14 giugno 1999, in FolI, 2000, 8(2) h2 ritenuto che l'impossibiliti per il
curatore di prm"yedere al p2gamento dci crediti tribuW'i, al di fuori delle ipotesi e delle
procedure pre\;!lte cW.I.a legge fallimentare,
li~D1
il curatore medesimo da qualswi
colpa; la m2JlCanZ3 di colpa del CUOItore libera., a SU2 ,"olta, la procedun dall'obbligo di
I
pagamento deU'indennità di mora nuturata successn"amcnte alla dichianzionc di
fallimento, oggi s~tiruita dagli interessi semestrali di mora. Se la qucstione non fosse
intesa in questi termini. sostiene il Tribunale di Geno\'a. si assisterebbe alla insostenibile
pre,'alenza dci sistema tributario sulla disciplùu fallirnenrare che impone invece rigidi
tennini
l'
procedure per il
~disfacimento
dei creditori.
D'altronde i più rccntri orient2mcori della Corte di Casl'iazione, sembrano escludere
che si possa configurare ",ora tJ../Jt'Rdi nel corso Jelb procedura fallimentare proprio in
rawone del fatto che la proct:dur.l impone rigide regole per il soddis fa cirnCnf o J.,rraduah:
dci cn:dir( In.
•