11 credito per ICI.
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11 credito per ICI.
-11 credito per ICI. Come noto, l'imposta comunale sugli immobili (lCI) è stata istituita dalO. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e, quindi. non è compresa nel Testo Unico per la fmanza locale di cui al R.D. 14 settembre 1931, n. 1175. Poiché il quano comnu dell'art. 2751 c.c. riconosce il pri,"ilegio al credito dci Comuni e deUe Pro,-l.nce per le imposte, tasse e tributi previsti dallia legge per la tinan~a locale (cioè d.a.I predetto Testo llnicO), ne donebbe conseguire che all'ICI ed all'ICIAP non possa essere riconosciuto il ID pm~ilegio esame. In proposito si è rilC"'ato infatti che, dopo l'emanazione del T~to l'nico per la finanza locale, il legislatore ha infatti attribuito espressamente il privilegio di cui al comma quano dell'art. 2752 c.c. ad alcutÙ tributi commerciali (come l'imposta sulb pubbliciti e i diritti sulle pubbliche affissio~ la tassa per l'occupuione di spazi ed aree pubbliche, e la tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbaru), ma non anche all'ICI ed all'ICL\P, e che le norme attributive del privilegi0'YW sono suscettibili di applicazione analogica. anche perché l'art. 275~ co. 4. fa riferimento all2 .. ~. (al singowe) per la finanza locale (cioè al menzionato Testo Unico del 1931), e non alle leggi (anche successive) àguud2.nti 12 predetta finanza locale. Di quesu opinione si sono diclllilnre 12 dottrina e la giurisprudenza di mento preyalenti (\" in questo senso, in relazione all'l C J. Trib. Pado"a, 2 nuggio 2002, in Gilff. "1".,2002, 1148; Trib. Goriz~ 25 marzo 2004, n. 147, inedita; Trib. Milano, 9 luglio 2004, in Fil/f., 2004, 1404; Trib. M.ilano, 27 aprile 2005, in Fo/l., 2006, ?')3; Trib. Monza, 6 giugno 2005, in ·FIl1J., 2005,1413, ed in Dir.fa/l, 2006, Il, 703; Trib. Perugia, 21 gennaio 2006, in &"l'O Dali Ullt, Trib. Bergamo. 9 febbraio 2006, in Dir. prato foll., 2006, fase. S, 81 con riferimento a]J'ICL\P \'., sempre in tennini neg;atiyi. l'rib. Reggio Emilia, 25 luglio 1995, in Dir. fo/I., 1996, Il. 553; Trib. Grosseto, 9 ottobre 1995, in Cttrr. Trib., 1996, 498; Trib. Perugia, 12 maggio 1998, in RaJJ. giuro Ilmbro, 1999, 379; Trib. Mantm·a, 7 gennaio 2000, in www.iJwo.it; Trib. Torino, 13 marzo 2000, in I-àU., 2000, 922; Trib. ?\Wano, 29 aprile 2002, in causa Comlmr di I 'ora:;.~r t', t'a/I. COFIAI, inedita; Trib. Sulmona, 18 Opposre ~n() dic~bre 2003. in rà/I., 2()(~, 580). st2te invece le conclusioni e le ugomenuzioni di l'cib. Milano, '27 non·mbrt.' '200(1 (in Fall., 2007, 833), e di .\pp. Milano, lO nano 20(H (in au~a L//I. . ·lrti Gr~{i.-llf di G. Pi~j ~"- C. s.r.l. l: COHlJInr di PtJI·j,irra RormmfO, inedita, (.' riportata in massima in l~/I., 2003, 1124), che, mu()\'end(~i ncl !'olco già tracciato da prc:ccdcnti • decisioni del Tribunale meneghino (\'. in particobrc Trib. Milano, 2 ottobre 2000, in Giur. Inb., 2001, 157; Trib. f\W2no, 10 aprile 2004, cir.; Trib. Milano, 5 maggio 2004, in Fa/I., 2(){)4, 1404; Trib. Milano, 13 luglio 2004. ibidem; Trib. Milano, 29 dicembre 2005, in causa Com,m, di S~dTùJ1lo c. ròll. Edi/,gtsl 11Ii:j4tit't 1",11fObiliari. inedita), hanno riconosciuto al credito ICI il pm-ilegio ex ano 2752. ultimo comma. c.c. Ad a,,-iso del Triburule: "illd/lbbiammlt lil10 litUa prukna UP"SIÌOllt 'kgu ptr la jiRan"a I&:ak'. Ùt StllSO s/ori,·o. JolltndltJQ un chiaro rùhiamo aUt difposi~oni litI Tulo Unito ptr la ftnan"o locali Jtlftmbrr 1931. n. 117j - cht, aIIìpoca, rapp~smlatl(] il COrpliS 1-1 RJ) Il",,,a/i1JO o",anico titllu malnia. J>frlanlo. ptr k imposle. Il laut t lribllfi in tHO prt",sli R inlendttl(] ri{,(}IHJscillltJ afall(Jff' di Comuni r Prot~nct. in via ,genrralt I Ù"Jifftf'tn~:fl1to. Propno l'originario rifrrimtnto ad ''', il Pril""/~gio slabìliltJ dall'art. 2752 c.c. lutD lIfJ""a/ÌtJo ntl/'ambito dt/ '1l1alt Ii tJaurill(} /o disciplùla dii srflorr ikllafinan"a I(}(a!t, i"dlta il Colkt!o a nit1ltf't CM la /0ar.j0l1t iJI t!(J11It (JSrT"( IIn 11011 possa t 11011 dth/Ja nfmlù rsd/f.fù'aI1'Itlllt a '111t1 sitt§1lo t Ipmjico lultJ 1Io,.",alilJO, poichi tali dia/lira COllIUN' illllft"t più ampio I gmtrok richimlto ad lilla UZlt~rio D1IIOgntta di ,,0f'f1It. "'lP"icamtnlt afftrr1llt a/la disciplino tkl Jtrtorr iklflJ ji1ll11l;.a ItJuzk. L'inlr"dimmlo tkl racrordo ('(JII ItgislafD~ t d1mqllt Jtalo ql/tllo di ìlllr'tHiMm Nna lo Jlriluppo dinllJllliCtJ t I~~ollt 110",,0 iaollra o !.aranfi~ litl14 dùcipli"a di Itf1Drr. tlf1rawrso no""t nm"tJSi,rr td Nllmori. pltl'rht aIrriPibiii al §RIII di rijrrillltllfrJ, iii '111a1l1D Il'' IIn rijmmtnlO a ~..pf)'allli lo fìna"~a l&-aJt. E' ailora fliori di dltbbio CM la tiùapli.a irtitllli1Jl1 Jell1CI - D. 1...&1. 20 dùr",brr 2002. sign~fìallùW1lrnlt titolalo 'RitJrrJj/M lilolo IlIIIa eafr§Jrio o",o§nta di Il. 50.1. della fi"an~a dt!,1i tIIfi Imiloria/i" - Ji4 do rif0"'Pff'lIlkrr a l'imo 1ttJT7/It rn:hianralr tiaU'art. 2752 c.c. aJn la !«H~onr 'k!l,t ptr /0 fìnan::"a IoUIlt '; ciò cix f>m111fr) spUga il1llOliPO dtll1lanr:alo tsprrJJtJ ritolltw:i11ltllfo di rango pril,l/~ioIO da paTtt dtl/a Itggf ùliflllù/a tkl/1CI, poichi o talt Jt'O/J'J fra ta t lià JJtjfUitnlt td adrglla/a la pili 'I()II, ridJìamala pT'fI'ÌJionr litl/'aTt. 27;2 u. /11 .cfnJO cOl/lrario al/t t'OnsÙk1'lr.jom.fi1l '1l1i J11Ollt. si ; OJJ"Valo t-ht il k~islaJo~ a/IDra non alrrMt (11·ltlo almlla IItt"tJJità di jJr'Ot"tikrr ad 1111 UprtSJO ricono,rammlo titl priPik!,io in uanl( (on rf.frrimmlo ad allri r dÙlffSi In/mli 1(X·ali. IùrJa prr J~1Hllomrlllr 01/0 lassa ptr /o sPfallimmlo dri rifiuli .w/idi Ifrbani. al/a l'où1tpa:;joHf di spa~ ttl arrt pHhblit-ht t al/'imposla CtJHIII1Ialt JIII/a pllbbliàltÌ ( dirillo dtll, /,lIbb/,d/( a{/ì.uioni. (O~fo,.",t1/ltftlt al/t .rpt'ifidJf dùposi::jolli ("Ol1lmlllt ",I D. ~J. 1 i lIol"mb" 1993. Il. 507. (/l/c'h ff.lt' di nordino mila jìnon~a Imiloridlt. TJI/fa,,,a tifI/i ric"ollosàJl/tnli (.rp!Jà/i 1/f)1/ prrJwl""o /III <ulullrl'"I' (oslillllil'O, I1JflfRlrNdo pi/lllOslo /IN 1'LIlorr 11lrrtl11lf1ll( ri'·o..~"i/ù'O proprio dri pll'tftlli In"bNli, ai IIIfdfJi1lli /YJI1IHJ1qHr jtii I1ffribllìlo dallarl. 2752 rtJ'~~o di'I '~I:. il1.fo"-tJ dr/lu J~gl1~/Ùlllo dr/la inlffJ>f?lo-:;jonr Jislf11latia:l in prtl'u1tR~o illllslrola. Ptrollro. lino difl~rr"lr 1(h'lf-:;jonr '/~W IfflNro dtll'on. 2752 ...<.. f,J1tdt1/(J J1I Nn dil'tNO r pìÌl n'/Irrlto ptr lo finan:;.a IOIl:IIt', drlfmtÙrrrrbht, in ipaltJi Ifsd,ISÙI11t ikl pri"ìlr1.itJ pn- I/Iriblllo U/'p",rlo /'ICI - dJf ptr rRlillÌ di l/flìlo fanfom. più di ogni altro /olllr lriblllmia. ad aJJù'lIrrJrr il }ìnan,jaJ1ttnIO' dti Comuni r. '1Nindi. ì. "llima onl//isi a ~aranlirr dii parlt ikl/'mlr lmilon'alr la IlIlfltJ di q,,~t/ì inlrrrJJi Illln"lJ/llùl(J §1tf,ali dd pri1ifl,--"io slrs.ro L'it~r t pllhb/ifi. o pruidio dn qllali f triIk"'t11If11lr /'Os/o la 11Or11Ia n • argomcnt:2tiyo e la decisione dci Tribunale riprendono dichi2r2tament~ ~ parte moti":a della menzionats pronwuia di ;\pp. Milano, 10 marzo 2003. per la quale ha locuzione "legge per la finanza localc" usat2 dal quuto COIl'lln2 dell'art, 2752: " --- - - - - - --- L'orientamento più liberale, fatto proprio dalle richiamate decisioni del distretto m..il.mese, ha nunifestato negli ultimi anni una tendenza espansn-a. come dimostra la circostanza che l'ammissione in ,-ia prn-ilegiat2 del credito ICI è St2U sostenuta anche da altri Tribunali.. ed in particolare da Trib. Torino, 6 luglio 2004, in Dir. prùl. lrib., 2005, 1381, Trib. RO\'igo, 16 dicembre 2004, n. 931/04. incdiu; Tnb. Firenze, 26 gennaio 2005, in Fall., 2006; Trib. Potenza. 12 m2ggio 2005, in Dir. fall., 2006, II. 605; Trib. Palmi, 7 nm'embre 2005. in Fa/l, 2006, 223. Il privilegio di cui al comma 3 deD'art. 2752 c.c. I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'art. 2752 c.c. sono coUocati al n. 19 dell'an. 2778 c.c. L'an. 275~ (quale risulrs sostituito dall'art. 3 dclh L n. 426/1975) stabilisce al terzo COnuI12 che lunno pri\;Iegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Sl2 lO per le imposte. le pene pecuniarie e le soprattnsc donne secondo Ic norme rcbtiyc all'I\'A. Detta nontl2 riproduce quanto già disposto dal comma 3 dell'art. 62 del d.P.R. n. 633/1972, secondo cui i crediti dello Stato per le ìmpost~ le penc pecuniarie e le soprartassc dovute ai sensi del decreto isoruti\-o dell'IVA Mnno privilegio generale sui mobili del debitore con gado successivo a queUo indicato al n. 15 dell'art. 2778 c.c. Soggetto at~·o dd privllegio in esame è lo SUto. mentre l'oggetto del prn'"ilegio è costinùto. oltre che d2]l'imposta do\"Uta. dalle relam'c pene pecuniarie e sopranasse. A ~eguito della rifonna del sistema sanzionatono tributario attuata con i decreti Jegislati,-i o. 471 e n. 472 del 1997, si deve ritenere - come meglio si vedrà nel prosieguo - che in tema di imposu sul ,-alare aggiunto il privilegio di cui al comma 3 deU'art. 2752 si estende, non alle pene ~cuniarie e sopratta... ~, che non sono più contemplate nel nuO\'o apparato sanzionarono. ma aUe sanzioni. • Gli accessori del credito tributario. /" Le sanzioni. Il num'o sistema sanzionarono introdotto d2i decreti legislari\; nn ...p l, ·P2 del 1997, che è ('nfnto in \"Ìgorc il 10 aprile 1998, prC\-cdc, quali principale per i tributi. soltanto le san7jonj ammini!'trari,-c c gli accc:'~ori intcre~si. ~ ~: . ; Jd creJiro Di fatto, quindi, le sanzioru amministrati\"e $ostituiscono le precedenti soprattasse ~ pene pecuniarie, contemplate dalle abrogare norme tributarie, e, solo nel OSI espressamente prc\;sti delle singole leggi, potranno essere irrog.-te anche sanzlom accessoric, :l''enri contenuto interditti\"o (per un quadro d'assieme del sistema nOrTrulti,·o in tema di sanzioni dem"anti d2 violazioni tributarie v. per tu~ di recente, R()\'ER()~], 2005, 708 5S.). Fino aJfentrata in \;gore delh legge di riforma del sistema sanzionatono tributario, era molto dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza il problema delb qualificazionc delhl soprattassa e delle pene pecuniarie, e tale problema "eni,'a sollevato proprio in ragione della riconoscibilità O meno del medesimo pm-ilegio del tributo a tali accessori del tributo stesso. In sintesi, una pane della dottrina ra\'"\"isna nell2 sopn.ttassa e nelle pene pecuniarie la stessa natur.l dell'imposta (o, perlomeno, l'identici di causa), ed. eta quindi orienbta 3 riconoscere loro il pm-ilegio in applicazione del presunto principio .. acetSSonHm ItqllifHr .\1 contano, altro settore della dottrina tendC'\"a a sottolineare le prù1Cfpak". cararteristiche sanzionatone e la funzione afflittiya proprie delle 50prattasse e delle pene pecuniarie, osteggiando quindi la team dell'identica natura e disciplina. e facendone <luindi deri"are una disciplina auton0tn2 e, o\"(~ 12 legge tatt'·a. la I12tura. chirogufaria di tale credito (per una ricostrozione del dibattito ". MIGUEIT.~ PR.\NDI, 1995, 330 SS., e P.nTI, 2003. 307 55.). Su quest'ultima posizione !li era attestata anche la giurisprudenza più recente, proprio in considerazione del uno che negli unici cui in cui 12 legge h2 espressamente l'oluto riconoscere il pm-ilegio alle pene pecuniarie e alle SOpr2tt2.Sse (11 caso dell'l\'.\, di cui all'art. 2752, comma 3 - oggi comma 2 -, c.c.), la stessa legge ha ~pressamenre sancito l'estensione di tale pm;Iegio, §econdo il noto principio IIbi It."'" 11O/1Ii1 di'\il. Il principio è stato condn-iso e ribadito d2 Trib. Mibno, 13 giugno 2005 (in C2US:l f:Jt1ln' r~/1. T.. -1. C. 1.a.J., medito), per il quale: "Ir soprallaJJr ptr Ol1ltJJO ~a11In'/o di /ri/mli dirtlli (... ) 2753 (.1.. d n((JI1oJt71110 d~fftrrll~a di qurllt d6''IIft JfflJ"do Il dal lO (Ol11ma. t lIomlt diJt7pli"ll no" 110" gMo1lO dtl prùrilt,-f!.io di Ì' JIIJ(rflibilr di Oli all'ari. rtlalif'f al/1.I'_~1", allr quali; uprr.f.ftJmrn/f all'/l\'l1l\l. stcrmdo qlltlRlo stabili/o dal d.P.R 1" proposllO l" S.c. bll m'ilIo modi di affrrmarr dlt &11/ l', l'r,.,.r~ollali/fÌdtllt prtlfisiom' ~6.10.197~. R. 6·n. rrlalill(' dr !,m'f/~I!.I. Id oppliùl~oJlt alltJlo..f?"ùa. parla dd ndlffin't d", dll( rn/,rtlllt.J.{J( iII qlf~.fliollr poJfa n't'onoJlf'ni il rango pn',ilrgrà/o alln/milo n '·1 a qllrllt 1"" OntrHo l/fr.idnWlfo di (CaSJ.. 2..J./.1995, Il.838; CUI., 29./D.199..J. n. 8930/,. Si de,'c quindi ritenere che con b riforma del sistema sanzionarorio, per quanto concerne le san7.ioni nell'ambito della procedura fallimentare, continui a considerarsi 1m rtaplllm la resi già pre"alente in giurisprudenza. La funzione dc:lb "sanzione pecuni~ria", che unifica ora la sopnttassa c: b pe!12 peCWliaria, rest2 quella affinr.·a e di stimolo aU'os!'en"anza della legge, per cui la SU2 I12tura non può e5sere considerau risarcitoria o meramente accessoria (e quindi assinùlabile al tributo cui inerisce) (in qu~to senso, fra gli altri, P.\ TIl, 2003, 308-309, il qU2lc sonolinea al riguardo i annerì "parapenalistici" della nuO'-a sanzione pecuniaria; MINl"OLJ, 2005, 463~ RO\"ER02'l, 2005, 713; per l'ammissione in chirografo della sovrattassa v. altresì MICCIU, 2006, 23, c FORGIll.O, I~ER..~L\, ~t\DD \LEK\, MO~l.\PERTO, 2005, 29). Nello stesso senso, in tema di esclusione del pm-ilegio per l'impano delle sanzioni, si erano pronunzi2te anche le sezioni unite ddb Suprema Corte (Cas5., sS.uu., 6 maggio 1993, o. 524(), in Fa/l., 1993, 1039, ed in &11. Trib., 1993, 1078, notA di TES:\l'RO), le Guaii a,·e\'ano chiuito che "il pri",ltgìfJ liti mobili del rkbil'Jn, ammJat(J ai mdiIi titllo Slalo ptr in1pOJla mI rrddilo iUllt ptrront fiJNht 11. do" ttrl. 27;2 comma l (sostil/liu da/!art. 3 /. 291"..t/io 197; -126) - 'TOn IJlHttlihi/t di a:pplictr:dDn~ allalogita, dala ftttr-:dolllJh'/à titlk 1f(}T11U iJli/litiTlf dtlk COI/St di prrla:;jont. - m~lI/rt si ulrntit tIf./i inltrtui. ai .unsi titl/art. 2749 c.c. t aUintknni/à di mora, d}t auoltlf 0//0 mrtiuima fl/lI:jonr rirarrilorio titgli jnltrtIJi, tsprrJJa p"lisiont nororaliN (COllltllMftI 11011 Ii tiUlltie, ill",ct, in manca",-a di P" conlro "tf (o",,,,a 3 dtl ci/aM tIn. 2752 f.t'. 1?1a/ù1(J!1IUllr al!1,'0 l mila nOf11lalùlQ ti, lIIa/n'Ìt1 di I",';"', di CIIi al d.P. R 26 ollo/m 1972 n. 6-13) alll sopra/la.rir per 0111UJO P4l!,a11lrnlo d(I/I~f. (IN hanno nalllra 11011 n·sani/on'a. ma l1JfliltlPa, tJimdo tIplitilaR/mlt all110'1Iffalt/ra It jall:jonj a carico tkl collln·blffllll'. Da nato quanto ~opn esposto dem'~mo due imporunti conseguenze: 1) al ered.1to deri,·ante dalla sanzione non potrà ~tendersi il priYilegio delJ'impost.3 (salvo guando ciò è espressamente prC'·isto dalla legge: e cioè pey le: sanzioni riguardanri l'IV.\, aUe Guaii dovrà continuare ad applieusi 12 disposizione dettata daU'art. ~7S2 C.c. per le ~()praftasse c le pene pecuniarie di <1uesto tributo)~ 2) la ~anzionc di,iene esigibile con il pron·edirnenro irrogari,·o della pena, chl.' trasforma la prctc~a puniti"a da p(}ten7~ia]e ad attualc: ciò nel !'eOSO che la ~ressa sanzione si de\'e ritenere sorta al ,'erificarsi dell'infrazione, cioè nel momento in cui il soggetto ha assunto il comportamento fiscalmente sanzionabile, ma tale sanzione sarà esigibile nei confronti della procedura fallimentare soltanto con il manifestarsi dd provyedìmento irrogati,·o della peJ12. ~ Gli int~rcssi. Il D.P.R. n. 602/1973 prevede le seguenti categorie di interessi; 1) (1 m . 20 stabilisce che "I1I/Jt impoJ/e o IlIlle magjrJn' i"'PtJJle de'17lfr ;,/ basr alla liqJlida~one rd al (anlrollo formalt ikllt dichiara~ni o al/accmammlD d'lIffirio n' appli'ì1"o, t1 partirr dal giorno S/HrrSSÙ1() a qlle/Jo di s(atk~a tUl pagamento efino allo dal4 di mnsrgna al conctssionario dà moli nri quali lali imposte sono iscrittt, l/i inleTtsn' allauo del 5 ptr l'tlllfJ allnllO", PrÌm2 della correzione attuata dal d.1gs. n. 46/1999, gli interessi decorrevano dal termine di presentuione della dichiarazione, La rettifica di tale articolo deriY3 dal fatto che il termine eli presentazione ddla dichiarazione non coincide più con il termine di pagamento dell'irnpos~ mentre in precedenza j due termini coincidevano, Si ricorda infatti che, per effetto delle modi6azionì introdotte dal d.P.R. n. 32:.:!/ t 998, per le società di capitali.. ad esempio, il tcnnine di versamento dell'imposta !lcade il settimo mese 5uccessivo alla cruusUCl dell'esercizio, mentre il termine per 12 presenuzione della dichianzione, quaJora present2ta in via tc1~nuti~ coincide con la fine del decimo mese successi,'o alla chiusura dell'esercizio; 2) l'art. 11 del d.P.R. n. 602/1973 dispone che "IlIllt ralei::;:;.olo o sosprso ai .lenIi del/ari. 19 al1l1l1O. L'am11lMfarr ~/i ;,tlrrrm I011I11Ie il CIti pagamenlo ;. m11111lo " Ii apphfll1lO ~/j ùtuTtJn' dtnwti t dtlmwifUllo 1/el p1Tl1'11tdinte1l/D t:tJ1/ la prolun..(ala ralta':jo1le dei/imptJ$ta td t riscosso JtnilOllltnlt al/i~Ito prililt§' gmtra/i t sptàoli ,'ht OJsùhJ1IO k imposlt SI/i rrdditi sonD tslesi a /I/I1D sfulo al lasso cbl 6 P" (mfo il qllalr 1fmr (J(..'(ordola al/t scatk":;..r IIabl/i/r. J il ptriodo per ti q/lalr la " mlta:;jonr r proI1l1~~alt1 t rigttarrJa1HJ OlfCht gli ÙlltrrsIi prrl'isl; dal!alt. 20 t dal prtSt11lt Clr1;(O/O··. Con riferimento poi alla decorrenza degli interessi per dilazione di pagamento, ~i de,-e ritenere che gli !\tessi interessi debbano essere applicati dalla data di :-cadt:nza dc::! temùne di pagamenro, se l'istanza di dilazione è stata pr~cntata prima di tale data, e daUa dara di presentazione dell'i."tanza di dilazione, in rutti casi in cui que:-t'ultima data sia !'iUCCCSSlnl alla data di scadenza del termine pagamenro. Sc nc deduce chl', In queseultimo ca~o, il contribuente SI trm-erà in mora, e donà pertanto "ersare gli imeres!>i di mora di cui all'art. 30 dd d.P.R. n. 602/1973, dalb data di scadenza del tennine di pagamenro alb dati di presentazione dell'istanza di dilazione, e dO\"['3 uwecc ,-ersare gli interessi di rateazione dallil data di preSenta7.ione dell'istanza per rurta hl durata della stessa d.i.J.azione. Si de,·e inoltre ricord2rc: che, ~r effetto delle modifiche apportate al menZionato art_ 21, ad opera dell'art, 2 del d.lgs. n. 46/1999, gli intert:ssi per dib.zione di pa~mento si applic200 non solo alle imposte sui redditi, ma anche alle altre entrate tributarie: da ciò consegue che sono soggette all'imposizione di cui all'art. 21 per interessi di dilazione anche tutte le dilazioni di pagamento dell'imposta sul ,'alare aggiunto e dell'imposta di registro~ 3) 1Jl tema di interessi per manati o nt2fdati '"ersamenti diretti, si de\'e segnalare che l'ut. 9, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato abrogato dall'an. 37, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Per quanto riguuda gli interessi per ~cato o ritardato ,-ersamento occorre quindi far riferimento all'art. 20, d.P.R. n. 602/1973, alla nonna circa il rav,.-edimento operoso (art. 13, dlgs_ n. 472/1997) quando questo sia il caso, ed alle singole leggi di imposta_ Il menzionato Uf. 9 prevedeva che, in caso di omesso o wdi,·o yersamento diretto. sulle imposte non ,-ersate o versate in ritardo essere dO"C'"2 applicato l'interesse in ragione del 5% annuo con decorrenza d21 giorno successi,'o a quello di !>Cadenza e fino afl2 dat2 di pagamento o dclb sadet1Z:2 dalla prima ruolo in cui erano state iscritt~ le somme non \·~rsat~. ra~ del Si ricorda inoltre che l'art. ::!O del d,lgs. 9 luglio 1997, n. 241. definisce nella misUI2 pari al tasso prC\"Ìsto ~'art. 9, del d.P.R. n. 602/1973, maggiorato di un punto, e Guindi nell2 misU!'2 complessi,-a del 6 n o annuo, il tasso di inteInSC da corrispondere nei casi eh pagamenti parziali. Rimane im'ece fenna la sanzione del 30% in tutti i casi di omessi o urdÌ\-i versamenò diretti. sah"o nel caso di effettuazione della procedun di ravvedimento operoso: in quest'ultimo ca!'n l'art. 13. d.~. 1B dicembre 1997, n. 472, prC"ede il calcolo degli interessi per ritardato o omesso pagamento nellil misura del tasso legale di interesse (attualmente pari al )0 o annuo) con marurazione giorno per giomo~ 4) dispone inoltre l'ano 30. del dP.R. n. 60::!/1973, che: "decorso inllli/mmlr lllrrminr pmùlo dal!an. 2 i, 11JmmO 2. fll/lt .cDm,," ismllr () mD/o si applJ~'(J"D, () partirr dulIa da/a ddlti Ilolij;,(} ddla IlJndltl t fì1lo alla dala drl pa~(Jmr1llo. l!/i inlt"ssi di dllll/Mlnlmlr 1011 dft,"!o dtl MùlùltfD dr/lr FintJR:;! mtln1 di IO.fJO dtlmllllldl" ~'on ri.~/lardo allù mrdia dri lODi /)(JII.dn' allit"', rn sede fallimentare questa di~posi2ione de\"c essere pOSt3 a confronro con l'art. 55 l.f., che, per i crediò pri,·i1egi2ti, consente il decorso degli interessi al ta~§o legale (cioè a quello S2nClto dal codice m;]e) e non ad altro tasso (quello pre\;sro dalla nonnatiya tribut2r1a), e comunque fino alb data delh "endit2 dei beni gra,-ati dal pm-uegio (e non ill2 data del pagamento, come stabilito dalla normati,·a tributa.ri2). (UlO Inoltre. in sede fallimenta.te è consolidaro il principio per il quale non è configurabile mora t.kbt"di a anco delle -procedure concorsuali con riguardo ai crediti pecuniari ammessi al passiYO f.llimentare. In particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte afferma che non sono dO\'1Jri interessi montati, neppure nella fonna del risarcimento del maggior danno preyi~ro dall'art. 1224, co. 2, c.c., neanche con riferimento ai crediti ammessi in prededuzionc per il tempo intercorso tr2 il riconoscimento di detti crediti in sentenza esecuti"'a ed il loro pagamento ad opera del Curatore fallimentare, atteso che ndh procedura f.llimenwe non è concepibile una mora ckbtndi in rewione a qualsiasi tipo di credito, essendo incompatibile con il carattere satisfaftÌYo della procedun concorsua.1e e, SOpt2ttutto, con i tempi e le modalità previste per i pagamenti, oggetto di ani,-ità procedimentali regolare d2 specifici ademplffienri., salvo il dm-ere di imprimere aIls procedura fallimentare 12 mass.ima spedirezza possibile in relazione ai casi concreti ed al potere di soUecitnione e di ~l.amo delle parti (Cass., 27 marzo 1993, n. 3728, in Fall, 1993.1025; Cass., 1° settembre 1995, n. 9227, in Fa/I., 1996, 163; Cass., 29 ottobre 1997, n. 10ld9. in FaU., 1998,792; Cass., 15 no,-embre 2003, n. 17932, in Arrh. dI'., 2004, 1098; per b giwi.!iprodenza di merito ". Trib. Messina. Il ottobre 2(X)5, in Fall. 2006. 97; Trib. Trapani, 4 aprile 2001, in Gìxr. ",tr., 2002. 544; Trib. GenO\·a. 14 giugno 1999, in FaIL, 2000, 802; Trib. Napoli, 11 giugno 1997, in Dir. fa/I., 199H. Il, 79L Trib. Ro~ 29 settembre 1993, in Dir. fall., 1994, II, 619; Trib. Palenno, 20 agosto 1991, in Dir.faIL, 1992, Il,3(9). In tema di interessi afferenti crediti tributari, nel vigore delb legge fallimentare del 1942 si ponenlno due rilevanti questioni. ed in p2rUcobre: a) se la pre1azione che assisre il credito tributario per sorte capitale si estende anche (ed in quali limiti) agli interessi success~; all'apertura della procedura fallimentare; b) '1ua1 è il "dies ad quem" in cui tali interessi cessano di produ~i. I problemi ora indicati tta~-ano dell'an. 55 l. fall., nd far sah-o et origine dal12 qNtJlJIO dÙj>o,flo circos~nza che il pnme l comma dal tV11lma J drl!ari. 54 I.la/1. », richiaman, quanto all'estensione del diritto di prelazione agli inter~si, gli amo 278R e 2855 C.c., ma non anche l'art. 2749 c.c., che disciplina l'~rensione della prc:1azione agli interessi prodotti dai crediti pri\;Iegi2ri. Il mancato richiamo del predetto art. 2749 C.c. pone"a quindi il problema del significato che ad esso dOYC\'a essere attribuito. Le liri'erse opinioni dottrinali sono statc, spesso, disattese dalla giurisprudenza dellil Suprema Corte, presso la quale si era consolidato il principio secondo il quale '~j/ 111ancalo indùr tklla 1'Olontà tk/ Itt,ù/atorr di otlt1l," risptllO a qlltllj pignorafÌ:;j Il'' richiamo del/Prl. 27-19 lrallamrnl" Non btn~ficùmo tV1IS1"tbralo (Ol11t prr ì mdiIi pri,ilrgiali. (d /f:xJ/rcari. l mdiIi assùliti da pn''';/fJ,io, ,iJmqHt, prodJ"YJI10 inltrr.f.fi all,he ptr il periodo IU((rJSi,." aJ/I1J>n1lfl"a ik/la prrN'td/mJ a,,!rnon, di.ffn?1I~alr '1(.1 trJ1ItrJNli4lt "'a, a diffrrrn~a di qNrlli de/la prt~'tmt r ,1t1,,"O, fiI/indi, ammusi 111 pmsiflO drlID pm.'tdllnJ in '74 chirogrtiforia. Il (ONO di tali iJttnrJJ'Ì (tua ga@a/111tllll t /"'fIPOr.:;jo"lIla111tlltt ù, corrìspondtn:;.a ckl14 ,gradNalt liql/ùJa:;jollt drl/J'11rV1I()llÌo mobì/itlf? del dtbitorl' (così Casso 8 marzo 1977, n. 952, in GlI/sI. ciI'. A1aJJ., 1977; Glss., 25 ottobre 1978, n. 4838, i\~ 1978, Cass., 9 agosto t 978, n. 3890, i\'i, 1978). Allo stesso modo la Suprema Cone, COD sentenza n. 5020 del 9 nuggio 1995 (in J--Dro 11., 1995, I, 2856), deciso che, qualora l'imprenditore moroso l\'e\'a fos~e successi\'amente fallito, il pm-ilegio che NtelA il credito tributario per quob capiule non si estende\-a agli interessi anteriori a1b dichillazione di &llimenro. La Corte costituzionale (Corte Cost., 28 luglio 1993, n. 350 in Fa/l, 1993, 1 t 05, e 19 maggio 1994, n. 195, in Fa/l, 1994, 1231) aY~'a ritenuto che l'ano 54 L fall., nella parte in cui non pre\'edevi la prelazione a f.,·ore degli interessi di crediti prn-ilegiati che fossero matul'3ti prima del12. dichiarazione di fallimento, non si pones~ in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Solo anni più tardi. con b sentenza n. 162 del 28 I112ggio 2001 (in Fall., 2001, 1301), di additiya, la Corte Costituzionale a"C\'a ~presso il principio generale in \·irtù rultur3 del quale, nelle procedure concorsuali, anche gli interessi maturati sui crediti prÌ\'l.1egiati godono del diritto di prelazione, ritenendo "('oslilll~lIa/"'tntfill~i"imo ! art. 5-1, t"omma J, d~/ r.ti. 16 ma~o 19~2. N. 267, ntlla partt ù, mi no" rit'hiizma. ai.fillj tkl!nlt'1lsiolJr dr! dìn"tto di prrla::;jollt' d~~/i i//lrrrJJi, ! 1111. 2749 (.I.... ln proposito la Corte a\'e\'a ossen'ato che: U(...) 1101/ fJù/~ di-ràpl;'fa Ivdil1Jlll"tJ Ima qlla/.ril'OJ,lia ~ ra.~io/lt drll(} diJpari/iJ di l.iJIJI!{iralil'(l dtllu drro..Pf1 ImlltJmmlo .hr Ii T"Ìmr iN Idi nlodo apPOf1t1/tJ dlltl a drlrrminarr a ddl/"fJ dr/ '71'dil()n' priJilrgiati il1 st'de di tJrm:jont {"()I1,"Orrll"lt ri.rPflIO ai ("dÌ/on' pn'liltiali aj quali. rSf(//~onr indùtidlfalt'. primt1 tarlo 2N9 ,',,', Ii applica. f" propoJilO, n01l; pritJ(J di JÌ!/I!(it'(JIO ,'hr in do/ln"na, dr! t'Offso/ù;/Prsi fkl!onrnlQf/lltnlo drllo dr/far!. :7.J9 (,(. ./ossr /rgis/ùlorr, J....p 2N 9 1l0f7HI1 t1 lal plllrlo nlrnlllo tUl1HI7CÙ1la riJulla. !,ÌJ{n".rpmdtn~ di mi si t dttto, il f1Iùll,"tJ/() ri,-hiaf1/o in;pirgabi/t, do rJJm lmplllalo ad Imd mfra dJl11qm, mIla partr luim dt'lfa11. J dtlla COJ!itN~onr. rd U., t1J!,uldo /11 .f,d, di mIro rrlalitl(} fali limiti 1'11 al l1JalUalo J" ...It1 df/ rit'hiamo dr/l'art, dichiarala tOJlit,,:;!ona/mm/t' i//rgilfimd', La sentenza della Corte costlNzionale aye,'a., da un lato, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'ano 54 L fallo nella parte in cui non estenòe\'a b prelazione agli im~ressi doruti sui Cttditi a!1isisriti da pri"ilegio di cui aU'art. .2749 c,c., ma a,'eva anche - e sopratnlno - sancito l'uguagli2nzll deU'azione proposta dal creditore sia nei casi di fallimento del debitott, con l'assunzione al pri"ilegio degli inreressi nuturati, sia nel caso dell'azione indiridualc esecutiva del creditore gi2 prevista daU'llrt. 2749 c.c' .\1 riguardo la Supre11l2 Corte 3,'eV& infatti chiariro che "la diJripli1la soslo,,:;jAlt tklk callst Irgil/imt di prtla~l1t luI falliltlt1l10 t ",rJdeUuta SII qMt//a tkttata Ù, fIIa/nia dal codiu ciIi/t, lo qua/t t dlf1'qJff IInilariammlf riftribik (Il' diritti da cndilori ùuJipuuk1lIt"ulIlt' d4/1o C01UU'-SlIaiilà o l1Ieno dt/io t.fwl-:;jonr in olI/ali dirilli Ii rraliv;.tJltO". La norma di cui all'art. 2749 c,c. en ~tata ritenuta incostiruzionale. non con riferimento all'art. 36 della nosm Costituzione, ma con riferimento all'an- 3, in tema di diritti soggenn--i: in altri tennini., la crnsura di incostiruzionalità aye\'a riguardo non al profilo <>ggettn'o, ossia al a.ppono tra Ir di"erse cause di pre127.ione, ma al profilo sogget't:iço dei rapporti tra il titolare di un medesimo credito (pri,-ilegiato) e 1.2 procedura fallimentare, in considerazione del fatto che il titobre del medesimo diritto potrebbe tto"arsi in due differenti situazioni soggetti,·c a seconcb che agisça in sede fallimentare, e quindi senza diritto al pm.j1egio circa il creclito per imeres!ii, O\'\'ero in sede esecutn'a indi\-iduale, o\'e gli inter~si del credito potrebbero im-cce bendiciare del pm-ilegio. L..a circostanza, poi, che 12 fAttispecie oggetto dell'esame dei g1udice retnÌrtenre riguardasse interessi prdallirnentari, 3\'e\'a con.c;entito alla Corte di inte[\'cnir~ direttamente sull'art. 54, co. 3, I. fall., ~icché la pronuncia ri,westiya una pOrt2ta gcncral~ che si t'stendenl anche agli interessi pollt fallimentari.. per cffetto del richiamo a tale norma contenuro nel ~uccessr.,o art. 55, co. l, I.f.. L'agenzia delle Entrare, con circolare n. 84 del 15 nm'embre 2002, a"C\';a diffuso agli uffici competenti le istr\l2ioni in mento alle dom~mde di insinuazion~ al passiYo. tenuto conto del grado dì pri,~ilegio, r Agenzi2 particolue degli inreressi maNran sui crediti tribuuri, delle giurisprudenziale, che gli uffici Entrare, alla dO\'~sero di luce qu~t'ultima "far 1JtJlm il pritriltgio Jlil,/i Rir~ne\'a in interpretazione intrrusi matllrati sia anlrnormrntt cm JII(Cnsil'tVllmlt l1/finltaHra:;!ont mllo proctdNra conronJlak È ntC'rlSan'o. ino/t". far 1't1I,rr la p"la~ollr slI!.li ùllur.Jsi oncht ittl/r ipotrsi di a»1l11ùri.Jtra:d0nt straort1ifllzria staRtt /uprnro n,'hiamo al/m. 5.J, 1XJ",I1UJ J. 0/'"010 dal/m. 18, rol111f1a l, tltl d.ft.s. 8 luglio 1999, 270. (...) Si prrtÙO inJint dJt /o cilala SUlIt11~a della C. aul. CONfronti ck//~ proctdurr di Iiqll~lIt / altro, all, diJpori:;joni di (Iii agli Il. 162 ikl 200 l ha tffino clRdv nri C9tJna am11li"ùlra/ùl(J, i" qHanttJ ! art. 20 l l. fall. rimria, tra 1»1'1. 54 t 55 cila/i': L2 stessa circolare, in misura degli interess~ pttcisa\'a che "jJ priT'ÌkgitJ IIIg/i i"tNun', disposto dagli attI. 2855 t 2788 C,(.", pot~se dù-hiaro:jollt dt/fa/li.mt1llo 1ItUa 11IiI1I1"fJ pari al laISO La recente rifOIID2 Il. del diritto u 11lal1lrrlTr ItlfZ/~ falliment2r~ !>" UJ"UJD ~b.zionc alla fT§'kuo a1ltm da quanto pniodo INCCfSSlro lo data di jJ di ill/urJI/'. e le modifiche eh quest2 introdotte alla disciplina degli interessi. hanno Ntt2\"ia posto definit::il-amente tennine al dibattito in materia. che al cospetto della nuO\'a disciplina ha ormai assunto un semplice valore stonco, Il D. Lgs. 5/~006 ha infatti riformulato il terzo ,-erso, ha este!';() il dirino di prelazione, gi2 risen~ato C0tnm2 deU'l"an. 54, 1.f.. e, per un agli interessi sui crediti pignorarizi ed ipotecari di cui agli am. 2788 e 2855 c.c., anche agli interessi sui crediti pri\-ilegiati di cui all'art. 2749 C.C., e ciò - come si legge nella re12zione ministeriale - al dichiarato di nnmiiarr a qNtllo dN la doltrilla t la 61ITù!ml(itN~a prrvalt"'i CfJ"sidmnJtmo lino '~fint mm1 s",sla dt/ Itgirl%" drl 19-4?'~ per altro verso, ha pttcisato che "P" i mdi'i tllsiJtiJi da pril'll,gio §nrrl1lt. i/ dtl'OrIO dr..(li inlmui ('fISa dIl/la dola ikl tkponlo dI/ progtllo di riparlD litI qual, il .,"dito f .. Joddùfl1/to anrht St par.ja""u,'t". Come notato subito dai primi commenuton ~007. (L.\~l\KN.\. 2006, 122; Lo c.\~[( l, 352), 13 no,'cllil del 2006 ha quindi tradotto in formula normati,-a i principi giil espressi dalla Corre Co!\tiruzionale con la citata pronunCÌ2 del 2001, sicchè. nclla num'a disciplin41 ~tI~l'T()L! (3), ~O()7, 382 e 385]: la prelazione che assiste il credito munito di pmilegio generale (c, quindi, anche il credito tributario) per sorte capitale si estende anche agli interessi succes$j,-i all'apertura della procedura fallimentare; tali interessi, assisòti da pm-ilegio, cessano di prodursi al momento del deposito del puno di riparto nel quale il credito cui afferiscono è, anche parzialmente, soddis fatto. l n relazione li t2Je ultimo profilo, si è notato [MI~UTOL1 (3), 3R:!1, b soluzione pri\-iJegiata dalb no,·elia del 2006 introduce peraltro una derog2 alla di."ciplina generale posta dall'art. ~749 c.c., perché tale disposizione estende il privilegio agli interessi post pignoramento fino alla dau della \'"endita., e non - come prC'"cde il nuo,-o art. 54, co. 3, l.f. - fIno aU'efferti,·a ripartizione del ricavato. ln ,'ÙtÙ di mIe discrasia, in ambito fallimentare potrebbe quindi te2.lizzusì un po~sibile trattamento dctenore dei crediti assistiti da pri"ilegio ~neo.le, laddo\'"e questi vertg2no soddisfatti - come spesso an;ene - attra\"erso più riparti: in we ipotesi, infatti., "il decorso tkt.li ;"Urtssi, do''f'rbbf proi!l,lIÌrr.pllo al/iI/Iimd W1Itlita dti bmi co"'P"si l>alt a ,,~/14 cix 1>" l'art. 2749 11I(lJ.fa mobilia", ii ClTTrSlffà prima, dirt 0/ momrnlo dtl pf'ÌJ'1to PTD§!ttJ di riparUJ CM sia solo il, ",i"i1!Ia part~ SdliI/dttitlO", e ciò per efferto di "Ufld sC(lto CO.fltak non mancherà di dare adito a (o C(J"~II()!mt.tt pos~ihili gnlila dal ntrQ/(J/'t od IISM", dtlphini)" che dubbi di costituzionalità della discipliru (così L\~1.\~~_\, 2006,122-123). Gli interes8i di mora. L'art. 61, co. 6, lett. c), D.P.R. n. 43 del 1988, la posto a carico del contribuente il pagamento .. dt!,li inlursn ir11IutraJi di mora per il ritardato f>t1!,Il11UlIlo dtllt sommr is(ri/l~ a ",o/Q", da detem1Ìnuc: annualmente in base a decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi banuri ann-i, così abrogando d2lla sua enttau in ';gore (dal 10 gennaio 1990), a mente del disposto del secondo comma dell'art. 130, Ogni altra di5iposizione incompatibile con la riscossione disciplinata dal ci~to decreto, ed parncolare l'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973. secondo il quale, "tkfOrJO illtrTllùtr /(Iil, f't'r il pa.~I1",mlo" (decorrente daUa notifica delU cartell2 di pagamento), .. i/ ('OlllriIJlfffl/( ,/,t' 1M p"..~.:JIO iII /l/I/o o in parft lo rata di imposla io O!Jb/~~/o il ((m7spondt'rr .fII//u 1Il .fOI/l//1Il 11011 l/VII Pa.~tlfd !indf1lJJ1l" di numi' in mi~ure prefisl\ate, '"arabili in funzione del momento in CUI era effertu2to il ritardato Jngamnlto. In tenu di pri,-ucgio sull'indennità di mora pre,-ista dalJ'abrog2to ano 30, si de"e segnalare il consolidato or1enamcnto giurisprudenziale. secondo cui il prn'ilegio di cui è fornito il credito dello Suto per tributi si estendC"a l'indennit2 di mora, cc ro!2.HlIgliofa al fallo o..Wf1Ì1'O i dett2 indcnnici: in particolare. tH//fJ11HSJ() f'ab"'""/O Ittl/trmiHt (on dllt laui ,,"ià t foiftnan° nOli rrJ!,!.lIaglia/i alla dltrola ikl rifar(/() "tlla soddi1a:;jollr rkl (Trdito di i111posld', costirujY2 - nelle parole della Suprema Corte ,·o",t ùuun"iV\fJ fo1tltaf'j(l, al!obb/̧1fO ptr una t:l1'l1lft ftlMJa romportamrnto drl!obb/~ù t ID s1ts~ D~"ÙW. "NII acctJJ"rifJ 1I1J1tmJlt r nr"rJsano drl tributo. cara/ln-r p"bblitù/ifO MI tribltto sInIO d]t fa carù." illdiptlltk1ltr",t1llt t14 o!,'" J~/lÙI(1 rWlIltr.\!D1It tU, ti4 tlltIfÌ p.nibililà di illtitW"t .fII11Il iMpIltabi/jtà dtlti"arkmpimrnlo" (così Cass., 14 fTl2gg1o 1997, n. 4255. in FaU., 1998, 248). Si rama,-. quindi. secondo 12 giurisprudenza di 1~t2. di una mì!ua risarcitoria aven~ al pari degli inrttessi moratori, funzione ripararoria dd danno con~ente al nwdato pagamento, e sprO\",,·isra quindi di ogni connot2to sanzionatono (Cass., 25 gennaio t 997, n. 780, in Fa/I., 1997, t 168; in senso conf. ' .., fta le altre, Cass., 29 ottobre 1994, n. 8930, in I--à/L, 1995,396; Cass., 28 giugno 1994, n. 6214, in Fai/., 1995,68; USI.• ss.uu., 6 maggio 1993, n. 52-16, in Dir. prato trib., 1995. II, 70). • ~fuo\"endo da questa premcssa (condi,-isa anche dalla prcl"aIenre dottrina: \'. RL1lsr, P.u.E.R..\fO, P:\LER.\fO, 1980,440, c B.\TISTO!'iI-FERR.\R.\, 1971,23, per i quali l'estensione del pri\-llcgio all'indennità in ·discorso dem'a diretWnCflte dal fatto che, nel \;gcme sistenu di riscossione delle impos~ dirette, il credito dei concessionari in sede di assegnazione oItte all'imposa comprendc anche le soprattas5e, le pene pecuniarie, gli interessi e lc indennità di mora), la Suprema Corte tt2c\"a il corollario, consolidato, secondo il ~ualc al~tunto findennità di mora dO\'C\'a considerarsi sempre dOnlta in caso di fallimento sia per i ruoli precedcnti che per i ruoli 5uccc5sn-i alla dichiarazione di fallimento. In questi tcrmini si era inC2tti pronuncUt2 ripetut2mcnte b Corte di Cassazione (Cass., ~ gennaio 1977, in Giur. n. 4629, in /1fass. Giust. t'O"''''., 1976, Il, 304; Cass., 27 ottobre 1977, ci"., 1977: usa., 20 diccmbre 1978, n. 802, in Dir. fall., 1978, Il, 190; Cass., 28 giugno 1994, n. 62, in Ctm: In'b., 1994,2073; Cass., 13 dicembre 1994, n. 10619. in Mass. FoT'f1 il" 1994; Cass.• 30 marzo 1992, n. 3878, in CD". trib.• 1992. 1959; Cass., 22 maggio 1992, n. 6155, m, 1992, 2741; Cass., 4 mano 1994, n. 2143, in CD". lrib., 1994,885; Cas5., 25 gennaio 1997. n. 780, cit.), in ciò confortata da una parte delb • dottrina e della giurisprudenza di merito (C.\~iEU.o, 1975, 350; Tnb. Napok lO giugno 1966. in Dir. fall., 1966, Il, 730; TUb, GenO"a, 20 nO\-embre 1975, in Dir. prato trib., 1976. Il, 62R; l'rib. Firenze, 11 nrn'embre 1986. n. 610, in L'EsQIt,", 1988. 34), anche se nutrito risuJuya. soprattuno presso le corti territori2li, l'indirizzo di chi pro~nde"a per l'opposu opinione, e nega\'a ~uindi chc il credito per indennici di mora potes!'e essere ammes:"o al p2ssi,'o fallimentare in relazione a tributi iscritti a ruolo dopo b. dichiarazione di fallimento (\', fra gli altri l'rib. Milano. 14 maggio 1990, in Full., 1991, 184; Trib. Torino. :!6 aprile 1989. in Cim. pi"11I.• 1989. ()(17; l'rib. Venezia, ~ lu~lio 19RH. in "'-"'11.. 1988. 684; per un riscontro dottr'Ìn21c \'. MIGlJETr.\. PR.\~DI. P \Tn. :?OOl, 310-.'1 l, m'c ulteriori riferimenti). ]1)<J5. 3]0, c Delineato il qwdro interpret2ti\"o rclati,"o alh '-ecchia indennità di mora, occorre ora considerare il €fu-eno criterio di remunerazione per il tardiyo pagamento delle impostc introdotto dall'art. 61, d.P.R. 'n. ·H/1988, ed in particolare verificarc se gli interessi di mora semestr.ili in pre\-isti siano o meno assimilabili alla suddetra indennità, e ne seguano quindi il trattamento in sede fallimentare, Alcuni giudici di merito si sono pronunciati in termini posim-i, sostenendo la piena assimilabilità delle due figure. ed hanno affetrn2to che al/ari. 61 riti d.P.R Il• .JJI 1988, CDIIIt filldn'IIi/o di mora di cui 01 d.P.R loro JOJlon:jok parifi,:a:;j(J"t, mpprrftllloltO /"Ons'g"tllz0 cht il "gli itllmJJi Jf11ltSlrali ItII O(ct.JJDrUJ dtl triblllo, di Il. di mora di CI/i 6021 197J. altno lo (lfj 1It J~JlO"O It sorti. lT)1I lo rrlalN'O crrtiilo; aIJÙliJ1I ti41 pri,uoo prrtlÙl(J dagli m11. 2752. 2759 r 2771 (.c." (così App. Firenze, 20 gennaio 1998, Preso Santilli; conf. App. Torino, 10 maggio 1993, in .'lJrotribJlli, Rs1SJt~no. 1993, 444). NeI medesimo ordine di idee sembra colJocarsi anche la dottrina, 12 quak ha precisato che "ilI/mJn di "'Dra J/ntltllra/11Itll/t tii,'rNi, j'I'OI,g0I10 J01IfJ isfÌl"li (risorcì/oria diI ft"'1'ufÌtJO 11411110 f itNJnllulà tii "'oro. Jrppur iII 11111t1 os.rUlliillbili, iII CfJlln~1If dtllo jll,,:jOllt (ht n,lrambi ntbihJ dI1IIErr:triII). po.!.amrn/D di SOIII",t ùtrinr a f'IIDltJ"' [cosi CrI"lItJJ4 COli RO\"ER,O!':I il fatto O!§flitl(J (I), 2005, 420; 'o11lÙriOnf di GL\~(B.\'~C(l, in AJ4.YJlribJlfi, Rirristtl, 1991, 545; nello stesso senso \". P.\ TI1, 2003, 310, il quale sottolin~ 12 coincidenza anche strutturale fra j due istituti). La Suprema Corte invece tu ripeturamente affermato (si l"cds anche Cone dì Cassazione !'entenn n. 277 del 29 gennaio t 976) chc al credito per inrercssi di mora si debba ricon~ere il pm-ilegio anche per i periodi maturati nel cono delb procedura fallirnent2re indipendentemente <hlb sua qU2lificazione come credito pri,-ilegiato o meno. I Ciò posto S1 pos~ono assumere le seguenti conclu.crioni: o) ~ il contribuente non ha pagato il tributo iscritto in ruoli messi in riscossione prima dell2 sua didw,razionc di fallimento, gli interessi di mora ,anno ammessi al passÌYo del fallimento con il pririlegio proprio del tributo non pagato; b) non "anno amm~,i al pas.,j\"o gli interessi di mo~ se il ruolo nel quale il tributo è iscritto viene pubblicato e posto in riscossione dopo la dichianzione di fallimento del contribuente-de bi tore. In senso confanne a tali ipotesi, si sono espresse la dottrina (M-\ss.\RELLl, 2006, 8; MICelo, 2006, 28; FORGIW"l, IsEllJ'.ì.\, M..-\DD.\LE!':.\, ~fOKT.-\PERTO, 2005, 26) e 12 giurisprodenn. In relazione infatti alla problematica di ll11U11issione al passi'·o degli interessi di mora in relazione ad un tributo per il qU2lc il ruolo \;enc pubblicato e posto in riscossione in ciau 5uccessi\'a la data di dichiarazione di &llimento, il Tribunale di Genm'a (14 giugno 1999, in FolI, 2000, 8(2) h2 ritenuto che l'impossibiliti per il curatore di prm"yedere al p2gamento dci crediti tribuW'i, al di fuori delle ipotesi e delle procedure pre\;!lte cW.I.a legge fallimentare, li~D1 il curatore medesimo da qualswi colpa; la m2JlCanZ3 di colpa del CUOItore libera., a SU2 ,"olta, la procedun dall'obbligo di I pagamento deU'indennità di mora nuturata successn"amcnte alla dichianzionc di fallimento, oggi s~tiruita dagli interessi semestrali di mora. Se la qucstione non fosse intesa in questi termini. sostiene il Tribunale di Geno\'a. si assisterebbe alla insostenibile pre,'alenza dci sistema tributario sulla disciplùu fallirnenrare che impone invece rigidi tennini l' procedure per il ~disfacimento dei creditori. D'altronde i più rccntri orient2mcori della Corte di Casl'iazione, sembrano escludere che si possa configurare ",ora tJ../Jt'Rdi nel corso Jelb procedura fallimentare proprio in rawone del fatto che la proct:dur.l impone rigide regole per il soddis fa cirnCnf o J.,rraduah: dci cn:dir( In. •