Anche il locatore ha titolo al rilascio del permesso di costruire
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Anche il locatore ha titolo al rilascio del permesso di costruire
diritto e pratica amministrativa EDILIZIA IL SOLE 24 ORE LA SENTENZA Due recenti pronunce riaffrontano il tema della legittimazione al rilascio del permesso di costruire Anche il locatore ha titolo al rilascio del permesso di costruire di GIOVANNI G.A. DATO Avvocato Le questioni affrontate ed i principi Alcune recenti pronunce della giurisprudenza ammini strativa si soffermano su due questioni centrali del cam po della disciplina normativa edilizia: a) quali soggetti sono legittimati a ottenere il rilascio del titolo abilitativo edilizio; b) quali sono gli obblighi di accertamento che gravano sulle amministrazioni comunali a fronte della richiesta di rilascio di un permesso di costruire. Giova premettere che l’art. 11, comma 1, del Dpr n. 308/2001 stabilisce che il permesso di costruire è rila sciato al “proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”. Orbene, secondo la recente sentenza del Consiglio di Stato, n. 568 del 2012, per il rilascio del titolo abilitativo edilizio è sufficiente la titolarità di un diritto personale compatibile con l’intervento da realiz zare; quindi ha titolo al rilascio dell’atto di assentimento anche colui che sia titolare di un diritto personale e abbia, per effetto di questo, la facoltà di eseguire i lavori. Per la stessa sentenza, inoltre, non grava sull’amministra zione un particolare accertamento sulla misura dei diritti di terzi: l’amministrazione, invero, rilascia il titolo con la locuzione “salvi i diritti dei terzi” proprio perché è estra neo al suo potere l’accertamento di eventuali limiti del richiedente all’esercizio dell’attività edificatoria. Per la coeva Tar Venezia, n. 32 del 2012, è illegittimo il titolo edilizio rilasciato sull’erroneo presupposto dell’esistenza di un pactum fiduciae tra richiedente e usufruttuario del l’immobile oggetto di trasformazione, nel caso in cui l’amministrazione abbia omesso di acquisire il consenso dell’usufruttuario. Infatti, non v’è dubbio che spettino all’usufruttuario dell’immobile e non al nudo proprieta rio tutti i diritti, i poteri e le facoltà (dunque anche lo ius aedificandi) inerenti alla cosa, da cui egli può trarre ogni utilità, purché ne rispetti la destinazione. Per la stessa pronuncia, il richiedente è tenuto a fornire al comune la prova del suo diritto, mentre l’ente non deve svolgere sul punto verifiche eccedenti quelle richieste dalla ragione volezza e dalla comune esperienza, in relazione alle con crete circostanze di fatto, dovendosi escludere un obbli go del comune di effettuare complessi accertamenti di retti a ricostruire tutte le vicende riguardanti l’immobile. Legittimazione al rilascio del titolo abilitativo Secondo consolidata giurisprudenza, al fine della legitti Consiglio di Stato, sez. V, n. 568 del 2 febbraio 2012 Edilizia Soggetti legittimati a richiedere il rilascio del permesso di costruire Individuazione Rilascio del permesso di costruire Previo accertamento della disponibilità dell’area Sufficienza Accertamento dell’assenso di eventuali terzi o dell’eventuale danno che qualcuno potrebbe subire dal provvedimento abilitativo Non occorre Ha titolo al rilascio del titolo edilizio non solo il proprietario o il titolare di diritti reali, ma anche colui che sia titolare di un diritto personale e abbia, per effetto di questo, la facoltà di eseguire i lavori. L’amministrazione comunale non è tenuta ad accertare l’assenso di terzi all’attività del richiedente, o l’eventuale danno che qualcuno potrebbe subire dal provvedimento abilitativo, il quale viene emanato solamente sulla scorta della valutazione del titolo formale di disponibilità dell’area edificabile e con salvezza delle ragioni dei terzi. In sostanza, non incombe all’amministrazione comunale una particolare indagine sul titolo che legittima l’interessato al rilascio della conces sione edilizia. Non grava sull’amministrazione deputata al rilascio del titolo edilizio un particolare accertamento sulla misura dei diritti rivenienti alle parti dal rapporto obbligatorio che legittima al rilascio del titolo. L’amministra zione comunale, invero, rilascia il titolo con la locuzione “salvi i diritti dei terzi” proprio perché è estraneo al suo potere l’accertamento di eventuali limiti del richiedente all’esercizio dell’attività edificatoria. L’accertamento dell’eventuale lesione del diritto soggettivo sulla cosa comune va fatto valere davanti al giudice ordinario. MARZO 2012 59 diritto e pratica amministrativa EDILIZIA IL SOLE 24 ORE LA SENTENZA mazione al rilascio del titolo edilizio va utilizzato un criterio sostanziale, e non meramente formale, in base al Tar Veneto, sez. II, n. 32 del 25 gennaio 2012 Edilizia Soggetti legittimati a richiedere il rila scio del permesso di costruire Individuazione Onere dell’istante di fornire prova del suo dirit to Sussiste Obbligo dell’amministrazione co munale di effettuare accertamenti diretti a rico struire le vicende dell’immobile Non sussiste In forza dell’art. 11, comma 1, del Dpr n. 380/2001, il permesso di costruire è rilasciato al proprietario del l’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo, per cui l’interessato è tenuto a fornire al comune la prova del suo diritto, mentre l’ente non deve svolgere sul pun to verifiche eccedenti quelle richieste dalla ragione volezza e dalla comune esperienza, in relazione alle concrete circostanze di fatto, dovendosi così esclu dere un obbligo del comune di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti l’immobile in considerazione. Edilizia Rilascio del permesso di costruire Omessa preventiva e formale acquisizione del consenso dell’usufruttuario dell’immobile og getto di trasformazione edilizia Illegittimità È illegittimo, per violazione dell’art. 11, comma 1, Dpr n. 380/2001 un permesso di costruire rilasciato sull’er roneo presupposto dell’esistenza di un pactum fiduciae tra richiedente il titolo edilizio e l’usufruttuario del l’immobile oggetto di trasformazione edilizia, nel caso in cui l’amministrazione abbia omesso di acquisire, preventivamente e formalmente, il consenso dell’usu fruttuario. Infatti, non v’è dubbio che spettino all’usu fruttuario dell’immobile escludendone così il nudo proprietario tutti i diritti, i poteri e le facoltà inerenti alla cosa, da cui egli può trarre ogni utilità che questa può dare, purché ne rispetti la destinazione: e, dun que, anche lo ius aedificandi correlato al bene, facoltà che in tale ambito palesemente rientra e che, pertan to, non può essere esercitata dal nudo proprietario. quale la legittimazione sussiste in capo a chi abbia, in concreto, la disponibilità dell’area. È stato osservato, al tresì, che l’espressione “titolo per richiederlo” va intesa nel senso di posizione che civilisticamente costituisca titolo per esercitare sul fondo un’attività costruttiva. I compiti dell’amministrazione Complessa è la perimetrazione dei compiti di accerta mento che gravano in capo all’amministrazione. Giova premettere che il rilascio del titolo impone all’ammini strazione una preliminare verifica circa la legittimazione sostanziale del richiedente, onde l’accertamento del pos sesso del titolo costituisce una condizione la cui mancan za impedisce all’ente di procedere. Si deve tuttavia esclu dere in capo al comune l’obbligo di effettuare complesse indagini o ricognizioni giuridicodocumentali, accerta menti in ordine a eventuali pretese prospettabili da estra nei al rapporto ovvero dirette a ricostruire le vicende riguardanti l’immobile, quali l’inesistenza di servitù o di altri vincoli idonei a limitare l’attività edificatoria, ovvero di eventuali elementi limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilità. Ne consegue che al comune com pete la verifica della dimostrazione di un titolo sostanzia le idoneo a costituire in capo all’istante la legittimazione ad aedificandum, senza che a tale allegazione debba segui re un’ulteriore indagine circa le implicazioni di ordine civilistico. È stato aggiunto che il comune è tenuto a verificare la legittimazione soggettiva del richiedente, con il solo limite di non poter procedere d’ufficio a indagini su profili che non appaiano controversi; e se è vero che il potere/dovere così delineato può limitarsi alla verifica dell’esistenza del possesso dell’area (ex art. 1140 c.c.), tale accertamento attiene pur sempre a un livello minimo di istruttoria, che va superato ed approfondito allorché emergano problematiche di asserita indebita appropria zione del fondo altrui. La ratio di tale orientamento è sia quella di evitare che la risoluzione delle controversie dominicali sia rimessa all’amministrazione, sia di limitare il proliferare di motivi di contenzioso, richiedendosi co munque ai comuni di effettuare sempre una valutazione preventiva e sommaria senza giungere a disporre com plessi accertamenti. I precedenti Sulla legittimazione al rilascio del titolo abilitativo: Cass. civ., sez. un., n. 23317 del 4 novembre 2009; Cons. Stato, n. 6 del 14 gennaio 2004; Cons. Stato, sez. V, n. 1507 del 15 marzo 2001; Cons. Stato, sez. IV, n. 47 del 15 febbraio 1985; Tar Milano, n. 842 del 31 marzo 2010. Sui compiti dell’amministrazione: Cons. Stato, sez. IV, n. 2546 del 4 maggio 2010; Cons. Stato, sez. V, n. 4703 del 7 settembre 2007; Cons. Stato, sez. V, n. 3730 del 7 luglio 2005; Tar Palermo, sez. I, n. 544 del 23 marzo 2011; Tar Ancona, sez. I, n. 878 del 5 agosto 2009; Tar Latina, sez. I, n. 478 del 23 aprile 2008; Tar Napoli, sez. VII, n. 16123 del 12 novembre 2007; Cons. Stato, sez. V, n. 368 del 4 febbraio 2004; Cons. Stato, sez. V, n. 3525 del 22 giugno 2000; Tar Milano, n. 842 del 31 marzo 2010; Tar Milano, sez. II, n. 1157 del 6 febbraio 2009. 60 MARZO 2012 diritto e pratica amministrativa IL SOLE 24 ORE EDILIZIA LA SENTENZA Particolarmente dibattute in giurisprudenza sono risultate le seguenti questioni: a) La posizione dell’usufruttuario. Per giurisprudenza pacifica, all’usufruttuario è riconosciuta la legittimazione al rilascio del permesso di costruire dal momento che l’usufruttuario del bene gode di una relazione qualificata con il bene medesimo (Cons. Stato, sez. IV, n. 3027/2007; Cons. Stato, sez. V, n. 1213/1997)). b) La posizione del promissario acquirente. Su tale figura si sono formati tre indirizzi giurisprudenziali: 1) secondo la tesi restrittiva, deve escludersi che il promissario acquirente sia legittimato a richiedere il titolo abilitativo, che sarebbe, ove rilasciato, illegittimo e quindi inesistente; il promissario acquirente non può neppure eseguire i lavori senza incorrere nelle sanzioni penali (Cass., n. 6005/2007; Cass., n. 9850/1997). Al riguardo, non vale invocare l’art. 2932 c.c., perché, in base a questo, lo stipulante ha solo la possibilità di ottenere un provvedimento sostitutivo del contratto definitivo, a meno che tale possibilità non resti preclusa, nel caso di mancata trascrizione del contratto preliminare e successivo acquisto trascritto da parte di un terzo di buona fede (Cass. pen., sez. III, n. 7691/1983); 2) secondo l’orientamento oggi dominante, il promissario acquirente di un’area ha titolo a richiedere il titolo abilitativo edilizio posto che l’art. 2932 c.c. lo abilita ad agire in forma specifica nel caso di inadempimento del proprietario (Cons. Stato, sez. VI, n. 7847/2004; C.G.A. Reg. Sic., sez. giur., n. 309/1994). In particolare, il preliminare di vendita “ad effetti anticipati”, con trasferimento anticipato del possesso dell’area, assurge, come proiezione della proprietà del bene (Tar Napoli, n. 45/2000). Inoltre, la posizione del promissario acquirente è connessa alla qualificata aspettativa di poter esercitare le prerogative del proprietario su di un’area (Tar Lecce, n. 1834/2010). Conclusiva mente, il promissario acquirente di un terreno, che ne abbia il possesso incontestato e pacifico, è legittimato a ottenere il rilascio del titolo abilitativo, perché la normativa edilizia privilegia la disponibilità titolata dell’area, anche di natura non dominicale (Cons. Stato, sez. V, n. 718/1996); 3) secondo una tesi intermedia, la legittimazione sostanziale al rilascio del titolo abilitativo compete al promissario acquirente dell’immobile purché abbia a ciò consentito il proprietario (Cons. Stato, sez. IV, n. 2275/2011; Cons. Stato, sez. IV, n. 144/2010; Cons. Stato, sez. V, n. 4485/2007). c) La posizione del conduttore. Sebbene per l’impostazione generale si richieda una relazione qualificata a contenuto reale (proprietario, superficiario, affittuario di fondi rustici, usufruttuario) ai fini della legittimazione ad aedificandum, la giurisprudenza ammette la legittimazione del titolare di un diritto obbligatorio, ma ciò quando, per effetto di esso, l’interessato abbia obbligo o facoltà di eseguire i lavori per cui è chiesto il titolo edilizio: in altre parole, quando il richiedente sia autorizzato in base al contratto o abbia ricevuto espresso consenso da parte del proprietario (Cons. Stato, sez. IV, n. 3027/2007; id, n. 3253/2002; id., sez. V, n. 1507/2001; id., n. 1227/1997; id. n. 1200/1994; id., n. 965/1993; Tar Parma, n. 338/2008; Tar Napoli, n. 8243/2006). Si è dunque fatta strada la tesi secondo cui costituisce posizione soggettiva legittimante (anche) la titolarità di diritti personali di godimento, purché attribuiscano al titolare la facoltà di attuare interventi sull’immobile (Cons. Stato, sez. V, n. 2882/2001). Anche in una situazione di locazione va quindi riconosciuta la legittimazione a ottenere provvedimenti ampliativi (Cons. Stato, sez. IV, n. 1057/2011; Cons. Stato, sez. VI, n. 4557/2010). d) Il “mero” possessore. Secondo una parte della giurisprudenza, sul presupposto della sufficienza della disponibi lità dell’area ai fini del rilascio del titolo edilizio, pure il possesso (“generico”) del bene è riconducibile alle situazioni di legittimazione per la richiesta della concessione edilizia (Cons. Stato, sez. V, n. 718/1996; Tar Salerno, n. 1952/2008; contra Tar Napoli, n. 45/2000). e) Il cessionario di cubatura. Per giurisprudenza consolidata, la cessione di cubatura da parte del proprietario del fondo cedente, onde consentire il rilascio del titolo a costruire in favore del proprietario del fondo cessionario, non necessita di atto negoziale a effetti obbligatori o reali, essendo sufficiente l’adesione del cedente, che può esser manifestata sottoscrivendo l’istanza e/o il progetto del cessionario, ovvero rinunciando alla propria cubatura a favore di questi ovvero notificando al comune tale sua volontà, mentre il c.d. vincolo di asservimento rispettivamente a carico e a favore del fondo si costituisce, sia per le parti che per i terzi, per effetto del rilascio del titolo che legittima lo ius aedificandi del cessionario sul suolo attiguo (Cass., n. 9081/1998; Cass., n. 1352/1996; Cass., n. 4245/1981; Cons. Stato, sez. V, n. 3637/2000); nella cessione di cubatura, dunque, si è in presenza di una fattispecie a formazione progressiva nella quale a determinare il trasferimento di cubatura è esclusivamente il titolo abilitativo, discrezionale, che, a seguito della rinuncia del cedente, può essere emanato dall’ente pubblico a favore del cessionario, non essendo configurabile tra le parti un contratto traslativo (Cass. civ., sez. II, n. 20623/2009). L’istituto è ora regolato dalla legge n. 106/2011, di conversione in legge del Dl n. 70/2011. f) Contrasti fra comproprietari. È pacifico in giurisprudenza che in caso di opere che vadano a incidere sul diritto di altri comproprietari, qualora vi sia un conclamato dissenso in ordine all’intervento progettato l’amministra zione non può assentire, mancando l’effettiva corrispondenza tra la richiesta di titolo abilitativo e la titolarità del prescritto diritto di godimento (Cons. Stato, sez. IV, n. 1537/2010; Cons. Stato, sez. V, n. 6529/2003; Cons. Stato, sez. V, n. 4972/2001; Trga Bolzano, n. 380/2008). MARZO 2012 61