Consiglio di stato, Tar, Corte dei conti
Transcript
Consiglio di stato, Tar, Corte dei conti
Storia delle istituzioni dell’Italia unita Luisa Montevecchi Archivio di Stato di Perugia 2015-2016 III Lezione Il dopoguerra, la Repubblica • Due Ministeri atipici • Il Ministero per la Costituente fu istituito con il decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 435, approvato dal Consiglio dei ministri del 12 luglio 1945. Fu uno dei primi provvedimenti del Governo Parri, costituitosi il 21 giugno, incaricato, come recitava l'art. 2 del decreto legislativo n. 435, di "preparare la convocazione dell'Assemblea costituente e di predisporre gli elementi per lo studio della nuova Costituzione che dovrà determinare l'aspetto politico dello Stato e le linee direttive della sua azione economica e sociale" • Era costituito da un Ufficio affari generali e da un Ufficio legislativo • ll Ministero per la Consulta nazionale, istituito con d.l. 31 luglio 1945, n. 443, aveva il compito di elaborare e promuovere l'emanazione delle norme giuridiche per la costituzione ed il funzionamento della Consulta; mantenere i rapporti tra il Governo e la Consulta convocando l'assemblea plenaria e assegnando le richieste di parere alle commissioni competenti. Oltre al gabinetto, vennero istituiti l'ufficio legislativo e quello per gli affari generali. Con d.l.l. 22 dicembre 1945, n. 826, il Ministero venne soppresso e istituito l'Ufficio per le relazioni con la Consulta nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La Magistratura • Magistratura ordinaria: esercita giurisdizione su questioni regolate dal codice civile e dal Codice penale • Magistratura amministrativa : Consiglio di stato, Tar, Corte dei conti • Magistratura militare. Si occupa in tempo di pace dei reati commessi da appartenenti alle Forze Armate Costituzione della Repubblica italiana, Tit. IV Magistratura • Art.101:La giustizia è amministrata in nome del popolo. • I giudici sono soggetti soltanto alla legge. • Art. 102 • La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario • Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali .Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura • La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. • Art.103:Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi • La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge • I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate • Art.104: La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. • Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica • Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. • Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. • Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. • I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. • Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale • Art.106: Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati • Art.107: I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. • Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. • I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. • Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Art.108: Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia Art.109: L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria Art.110: Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. • Il tribunale ordinario (comunemente noto come tribunale è l’organo competente a giudicare in primo grado per cause civili e penali e in appello per quelle su cui si è già pronunciato il giudice di pace • La corte d'appello nell‘ordinamento giudiziario è un organo giurisdizionale competente a decidere sulle impugnazioni contro le sentenze pronunciate in primo grado dal tribunale ordinario ordinario e dal tribunale per i minorenni. La sua competenza è limitata a una circoscrizione territoriale denominata "distretto". • La disciplina della corte d'appello è principalmente contenuta nel R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), che dedica a essa il Capo IV del Titolo II. • Corte costituzionale: assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione delle norme di diritto. • In materia penale tali strutture sono affiancate dai seguenti uffici giudiziari: • Corte d’appello, corte d’assise d’appello, ufficio di sorveglianza, tribunale di sorveglianza, tribunale dei minorenni • Per la magistratura inquirente le articolazioni sono rappresentate:dalle procure della Repubblica presso il tribunale ordinario, dalle procure generali presso le corti d'appello, dalle procure distrettuali antimafia, dalla Procura generale presso la Suprema corte di cassazione e dalla Procura nazionale antimafia La Corte dei Conti nell’Italia unita • Dopo l’unificazione del Regno d’Italia furono provvisoriamente mantenute: • -la Camera dei Conti del Regno di Sardegna • -La Corte dei Conti del Granducato di Toscana • -la Gran Corte dei Conti del Regno delle Due Sicilie • Il 21 novembre 1861 il ministro delle Finanze Pietro Bastogi presenta un disegno di legge relativo alla istituzione della Corte dei Conti. • La Corte dei Conti del nuovo Regno fu istituita con l. 14 agosto 1862, n.800. Composizione della Corte • Un presidente • Due presidenti di sezione • Dodici consiglieri • Un procuratore generale • Un segretario generale • Venti ragionieri Le attribuzioni della Corte • Riscontro delle spese • Vigilanza su riscossione delle entrate e sui valori in denaro o materie • Vigilanza in ordine di cauzioni • Esame dei conti dei ministri • Giudizio sui conti • La legge prevedeva la competenza sulle pensioni (art.11), già presente tra quelle della Corte dei Conti toscana. • La legge inoltre abolì le Corti dei Conti del Regno di Sardegna, della Toscana, delle Due Sicilie e di Roma, lasciando provvisoriamente in vita solo le sezioni del contenzioso di Napoli e Palermo e prevedendo commissioni temporanee per concludere la revisione dei conti del 1861 a Torino, Firenze, Napoli e Palermo. • Negli anni successivi alla istituzione altri provvedimenti ne definirono i compiti e le attribuzioni, anche in relazione alle altre leggi che si andavano promulgando. • La legge sulla unificazione amministrativa del 1865, nell’allegato E sul contenzioso amministrativo, nulla innovò sulle competenze della Corte in materia di contabilità e pensioni. • Dopo le annessioni del Veneto e di Roma e delle province romane la giurisdizione della Corte vi fu estesa con i rr.dd. 3 novembre 1867, n.4029 e 13 ottobre 1870, n.5920. • Nel 1871 la Corte dei Conti fu trasferita a Roma. • La legge di contabilità 22 aprile 1869, n. 5026 che istituì la Ragioneria generale dello Stato e successive norme definirono gli ambiti di competenza della Corte in materia di controllo preventivo, successivo e di giurisdizione contabile. • In seguito alla legge comunale e provinciale del 1889, che istituì la IV sezione del Consiglio di Stato e alla successiva legge sulle Opere Pie, la Corte dei Conti ampliò la sua funzione di giurisdizione contabile. Ancora: A seguito del Testo unico sulle pensioni civili e militari (r.d.21 febbraio 1895, n.70) si ampliò l’impegno della Corte in materia di diritto pensionistico. La I guerra mondiale portò a erogazioni straordinarie di fondi e alla creazione di organismi e istituti spesso sottratti al controllo della Corte dei Conti. La Corte dei Conti nell’assetto dello Stato fascista La legge sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato approvata con r.d.18 novembre 1923, n.2440 e le modificazioni alla legge esistente sulla Corte, ne rafforzarono il ruolo. Il controllo preventivo di legittimità era attribuito al Parlamento e la relazione annuale doveva essere presentata anche al Capo del Governo e trasmessa al Gran Consiglio del Fascismo. Nel 1930 (r.d.5 febbraio 1930, n.21) le attribuzioni fino ad allora esercitate dal ministro delle Finanze nei riguardi della Corte furono conferite al Capo del Governo. La Corte dei Conti nello Stato repubblicano • La Corte dei Conti è un organo costituzionale che svolge funzioni giurisdizionali in materia di giudizi di conto e di responsabilità dei contabili e altri agenti pubblici. • Nella Costituzione della Repubblica italiana, l’art. 100 recita: “La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimita` sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito”. Il Consiglio di Stato • Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione. • E’ il massimo organo consultivo chiamato a dare pareri al governo e al capo dello Stato su questioni giuridiche,negoziali, contrattuali. • E’ il massimo organo della giustizia amministrativa: dirime controversie tra amministrazione pubblica e privati in tema di interessi legittimi. • Il Consiglio di Stato ha le sue origini negli organi collegiali che affiancavano il re nelle attività di governo. (consulte, consigli regi ecc.) • L’attuale CdS ha la sua origine in quello istituito da Carlo Alberto di Savoia nel 1831, con l’editto di Racconigi, sul modello dell’analogo istituto francese, e rappresentò una forte rottura col passato. • Al precedente Consiglio del Re formato solo da aristocratici Carlo Alberto sostituì un organo nel quale chiamò esperti in varie discipline. • Strutturato in tre Sezioni (interno, grazia e giustizia, finanze) è competente in: -campo legislativo (esame e discussione delle proposte di legge) -campo amministrativo (consultivo in tutti i rami dell’amministrazione) -campo giurisdizionale (dirimere i conflitti di giurisdizione ordinaria e amministrativa) • Il Consiglio di Stato albertino aveva una forte connotazione politica, dipendendo dal sovrano e essendo indipendente di fronte ai ministri. • Dopo la concessione dello Statuto, nel 1848, e l’instaurazione del regime parlamentare, da più parti se ne chiese l’abolizione, ma prevalse l’opinione che il CdS avrebbe potuto dare un utile apporto nel campo della codificazione. • Nel 1859 Rattazzi lo riordinò in tre Sezioni: interni e finanze, grazia e giustizia e affari ecclesiastici, contenzioso amministrativo (era stata soppressa nel frattempo la Camera dei Conti, cui il contenzioso era affidato). • La l. 20 marzo 1865 di unificazione amministrativa, nell’all.D, ordina il CdS in tre Sezioni: interno, grazia e giustizia e affari ecclesiastici, finanze. • Gli attribuisce funzioni consultive facoltative per i progetti di legge, obbligatoria su regolamenti generali, domande di estradizione, ecc. • Il CdS non era più giudice ordinario del contenzioso amministrativo; questo aprì una lunga serie di dibattiti che vertevano sulla contrapposizione tra amministrazione e giudice ordinario. • Dopo il 1877 i conflitti di attribuzione vennero deferiti alla Corte di Cassazione di Roma, istituita nel 1875. • Nel 1889 Francesco Crispi istituisce una nuova Sezione del CdS per la giustizia amministrativa che doveva provvedere alla tutela degli interessi dei cittadini di fronte alla amministrazione decidendo sui ricorsi contro atti e provvedimenti di una autorità amministrativa aventi per oggetto un interesse di un individuo o ente, salvo quando fossero di competenza del giudice ordinario. • Nel corso dell’800 e del ‘900 competenze e organizzazione sono mutate a seguito delle evoluzioni della storia politica e dell’ampliarsi dell’amministrazione in rami sempre più complessi e nuove Sezioni vennero istituite (nel 1919 una Sezione per le nuove province del Regno). • Altri mutamenti avvennero durante il fascismo e con decreto legge 21 luglio 1931 tutte le attribuzioni prima spettanti al ministro dell’Interno furono demandate al Capo del Governo. • Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il Consiglio di Stato ha avuto riconoscimento costituzionale (artt. 100, 103, 111, 113). • Il d.l. 6 mag. 1948, n. 642, costituì la sesta sezione, anch'essa giurisdizionale, che, ritenuta necessaria in origine per accelerare il disbrigo degli affari arretrati, acquistò ben presto carattere permanente. Altre innovazioni sono state portate negli anni successivi, l'ultima delle quali e' connessa all'istituzione dei tribunali amministrativi regionali, in esecuzione dell'art. 125 della Costituzione. • L’archivio del Consiglio di Stato è conservato presso l’Archivio Centrale dello Stato, mentre i fascicoli personali dei consiglieri sono tuttora tutti conservati presso la sede del CdS a palazzo Spada.