1998 Marche_LR43 - Federabitazione
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Legge 1998043 Pagina 1 di 9 LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 14-12-1998 REGIONE MARCHE Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Regione Iniziativa III millennio. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 105 del 24 dicembre 1998 Il Consiglio regionale ha approvato; il Commissario del Governo ha apposto il visto; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione, con la presente legge, promuove un programma straordinario per interventi di restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare architettonico, storico e artistico, nonché la realizzazione di programmi di recupero urbano per gli immobili situati nei centri storici. 2. Gli interventi di cui alla presente legge riguardano: a) i teatri storici; b) i mulini storici ad acqua; c) le case coloniche storiche in terra cruda; d) le chiese di interesse storico; e) i musei; f) i castelli, le mura e le fortificazioni di interesse storico; g) altri beni immobili tutelati ai sensi della legge l° giugno 1939, n. 1089; h) i programmi di recupero urbano nei centri storici. 3. Negli interventi di cui alle lettere a), d), e), f), g) del comma 2, devono essere compresi gli eventuali beni culturali connessi agli immobili. 4. Agli effetti della presente legge sono considerati centri storici le aree edificate definite zone A ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97, o che possiedono comunque i requisiti delle suddette zone A. 5. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria sono definiti dal regolamento edilizio tipo della Regione. I programmi di recupero urbano sono definiti ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 e di quanto indicato nell'articolo 2 della presente legge. http://camera.mac.ancitel.it/LREC/legge.qws 01/10/2002 Legge 1998043 Pagina 2 di 9 ARTICOLO 2 (Programmi di recupero urbano) 1. Nei centri storici, individuati ai sensi dell'articolo 1, al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio e ambientale, nonché per conseguire le finalità di cui all'articolo 11 della legge 493/1993, i Comuni promuovono la formazione di programmi di recupero urbano. 2. I programmi di recupero urbano possono essere approvati anche mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e debbono sempre indicare i soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi stessi individuandoli nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3. 3. La realizzazione dei programmi di recupero non è subordinata all'inclusione nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. 4. Gli immobili recuperati con gli interventi di cui al presente articolo sono destinati prioritariamente alla residenza o alle attività artigianali, artistiche e tradizionali delle persone, ad attività turistiche, a sedi di lavoro o di attività istituzionali di enti pubblici o privati, di attività culturali e ricreative svolte da forme associative di giovani o da organizzazioni di volontariato. ARTICOLO 3 (Soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi di recupero) 1. Possono essere soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi di recupero urbano: a) i proprietari singoli o riuniti in consorzio, le cooperative edilizie di cui i suddetti siano soci, le società, le imprese di costruzione o le cooperative edilizie cui i proprietari abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere, i condomini o loro consorzi, gli IACP o loro consorzi, le imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi, le cooperative o loro consorzi; b) i Comuni, anche mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a), nei seguenti casi: 1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente; 2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni. 2. Il Comune può delegare in tutto o in parte, con apposita convenzione, l'esercizio delle sue competenze all'IACP territorialmente competente o al relativo consorzio regionale o a società miste alle quali partecipi il Comune stesso. http://camera.mac.ancitel.it/LREC/legge.qws 01/10/2002 Legge 1998043 Pagina 3 di 9 ARTICOLO 4 (Modalità di finanziamento degli interventi) 1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge mediante contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, la misura massima del contributo è elevata al 50 per cento. Il finanziamento da destinare ai programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), per ciascuna Provincia non può superare il 30 per cento della quota assegnata ai sensi del successivo comma 2. La misura massima del contributo per ciascuno di questi interventi è del 30 per cento. 2. Gli interventi sono finanziati mediante trasferimenti di somme dal bilancio regionale alle Amministrazioni provinciali con i seguenti criteri: a) 30 per cento in base al territorio; b) 30 per cento in base alla popolazione; c) 40 per cento in base al numero dei Comuni di ciascuna Provincia. 3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva lo schema di scheda-progetto per la presentazione e la valutazione delle richieste di finanziamento. 4. Le richieste di finanziamento sono presentate alle Province entro sessanta giorni dalla pubblicazione della scheda-progetto nel Bollettino ufficiale della Regione. Le medesime devono prevedere la totale copertura finanziaria dell'intervento comprensivo del contributo regionale nella misura massima prevista. Qualora il contributo regionale sia inferiore, gli enti locali interessati dovranno garantire l'integrazione del finanziamento previsto. 5. Entro i successivi novanta giorni, le Amministrazioni provinciali, previo parere delle Conferenze provinciali delle autonomie, approvano un programma d'interventi riferito al proprio territorio; nel programma le Province individuano gli obiettivi da conseguire prioritariamente sulla base di quanto stabilito dell'articolo 6, gli interventi ammessi a finanziamento, il costo degli interventi e la quota a carico della Regione, i soggetti beneficiari ed i termini, a pena di decadenza, per l'inizio ed il completamento delle opere. In caso di mancato adempimento da parte dei soggetti beneficiari, la Provincia propone alla Giunta regionale la decadenza del contributo. I fondi che si rendono disponibili vengono utilizzati nella stessa Provincia per le finalità di cui alla presente legge. Il programma è articolato finanziariamente in tre anni. 6. I programmi provinciali sono trasmessi alla Giunta regionale per la verifica di compatibilità ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46. ARTICOLO 5 (Soggetti beneficiari dei finanziamenti) 1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, i contributi sono concessi a: a) Comuni, Comunità montane e Province per la manutenzione, il risanamento e il restauro degli edifici di rispettiva proprietà o utilizzati dai suddetti Enti in virtù di un diritto reale o di http://camera.mac.ancitel.it/LREC/legge.qws 01/10/2002 Legge 1998043 Pagina 4 di 9 obbligazione o in base a concessione; b) Enti pubblici o altri soggetti proprietari dei beni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 2 dell'articolo 1; c) soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi di recupero urbano. ARTICOLO 6 (Criteri di priorità per la concessione dei finanziamenti) 1. Per la determinazione dei programmi per la concessione dei contributi relativi agli interventi su teatri storici, mulini storici ad acqua, case coloniche storiche in terra cruda, chiese di interesse storico, musei, castelli, mura e fortificazioni di interesse storico, altri beni immobili tutelati ai sensi della legge 1089/1939, le Province, per la concessione dei contributi, tengono prioritariamente conto dei seguenti elementi: a) valore architettonico, artistico e storico degli immobili oggetto di intervento; b) proprietà pubblica o ecclesiastica dei beni oggetto di intervento; c) fruibilità pubblica del bene oggetto di intervento; d) immediato utilizzo del bene a seguito degli interventi da finanziare; e) grado di partecipazione di risorse finanziarie integrative pubbliche e private. 2. Per la determinazione delle priorità per la concessione dei contributi relativi ai programmi di recupero urbano, le Province tengono conto dei seguenti elementi: a) presenza di programmi che riguardino il recupero di interi centri storici o di consistente parte degli stessi e che prevedano al proprio interno uno o più interventi di salvaguardia e valorizzazione dei beni di cui al comma 2 dell'articolo 1; b) esemplarità dell'intervento come fattore di riqualificazione del centro storico ed integrazione tipologica degli interventi; c) grado di partecipazione di risorse finanziarie integrative pubbliche e private; d) qualità tecnologica, contenimento dei costi, risparmio energetico; e) utilizzazione delle nuove tecnologie della comunicazione. 3. Le Province stabiliscono l'ordine di importanza degli elementi indicati nei commi precedenti. ARTICOLO 7 (Vigilanza) 1. Le Province nel cui territorio si svolgono gli interventi provvedono all'azione di verifica sulle realizzazioni da parte dei soggetti che usufruiscono dei benefici della presente legge. Per gli interventi realizzati direttamente dalle Province, le suddette funzioni sono svolte dalla Giunta regionale. http://camera.mac.ancitel.it/LREC/legge.qws 01/10/2002 Legge 1998043 Pagina 5 di 9 ARTICOLO 8 (Disposizioni finanziarie) 1. Per le finalità previste dalla presente legge ed ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata la spesa massima di lire 100.000 milioni nel periodo 1998/2000. 2. Gli interventi sono finanziati mediante buoni ordinari regionali (BOR) con emissione anche frazionata per importi non inferiori a lire 30.000 milioni negli anni dal 1998 al 2000. 3. La Giunta regionale provvederà per gli adempimenti di provvista con le modalità di cui all'articolo 26 della l.r. 5 maggio 1997, n. 29. 4. La Giunta regionale, con provvedimento da trasmettere al Consiglio regionale entro quindici giorni e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad iscrivere, negli stati di previsione del bilancio, i capitoli preordinati all'acquisizione della provvista, alle spese di emissione, di impiego e di rimborso dei BOR. 5. I capitoli istituiti per le spese di emissione e per il rimborso dei titoli emessi sono dichiarate spese obbligatorie. 6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'emissione e dal rimborso dei titoli emessi si provvede mediante impegno di quota parte dei tributi regionali. Note: IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI: a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI); b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE). NOTE Nota all'articolo 1, comma 2, lettera g): La legge n. 1089/1939 reca: "Tutela delle cose d'interesse artistico". Nota all'articolo 1, comma 4: Il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444/1968 reca: "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765". Nota all'articolo 1, comma 5: Il testo dell'art. 11 della legge n. 493/1993 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia di edilizia) è il seguente: http://camera.mac.ancitel.it/LREC/legge.qws 01/10/2002 Legge 1998043 Pagina 6 di 9 "Art. 11 - (Programmi di recupero urbano) - 1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 15 per cento delle disponibilità programmate, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di cui 1 comma 2. 2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici. 3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro. Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi. 4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavori dipendenti e delle categorie sociali più deboli". Nota all'articolo 2, comma 1: Per il testo dell'art 11 della legge n. 493/1993 vedi nella nota all'art. 1, comma 5. Nota all'articolo 2, comma 2: Il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente: "Art. 27. - (Accordi di programma) - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. http://camera.mac.ancitel.it/LREC/legge.qws 01/10/2002 Legge 1998043 Pagina 7 di 9 5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. 7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto. 8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 7, L. 1° marzo 1986, n. 64". Nota all'articolo 2, comma 3: Il testo dell'art. 13 della legge n. 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli) è il seguente: "Art. 13. - (Programmi pluriennali di attuazione) - L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'articolo 3 della L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica - dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti. Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo 1 della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente articolo 9, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali. Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle. http://camera.mac.ancitel.it/LREC/legge.qws 01/10/2002 Legge 1998043 Pagina 8 di 9 Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge. Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato. La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate. Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente articolo 4". Nota all'articolo 4, comma 6: Il testo dell'articolo 15 della L.R. n. 46/1992 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) è il seguente: "Art. 15 - (Programmi degli enti locali) - 1. Gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica dei comuni, delle province e delle comunità montane, che incidono sull'attuazione dei programmi regionali, sono trasmessi al presidente della giunta regionale per la verifica di compatibilità con i programmi regionali medesimi. 2. La compatibilità si intende verificata una volta trascorso il termine di trenta giorni senza che il presidente della giunta regionale o il dirigente del servizio programmazione, se delegato, abbia formulato rilievi o chiesti chiarimenti. 3. Nel caso in cui siano formulati rilievi, il programma è sottoposto alla conferenza regionale delle autonomie, che esprime in proposito un parere motivato entro trenta giorni dalla comunicazione. 4. I programmi pluriennali delle province e delle comunità montane sono sottoposti al parere preventivo della conferenza provinciale delle autonomie, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione dei medesimi. 5. Allo stesso parere, da esprimersi nello stesso termine, sono sottoposti i programmi pluriennali dei comuni che incidano sull'attuazione dei programmi della provincia. 6. La giunta regionale decide definitivamente in ordine alla compatibilità degli atti e degli strumenti oggetto di rilievo." Nota all'articolo 6, comma 1: Per l'argomento della legge n. 1089/1939 vedi nella nota all'art. 1, comma 2, lettera g). Nota all'articolo 8, comma 1: Il testo del comma primo dell'art. 23 della L.R. n. 25/1980 (Ordinamento contabile della regione e procedure di programmazione) è il seguente: "Art. 23 - (Leggi autorizzative di spese pluriennali) - Salvo il caso previsto dall'ultimo comma del presente articolo, le leggi regionali che autorizzano spese a carattere pluriennale ne stabiliscono l'ammontare complessivo, la copertura riferita al bilancio pluriennale e la quota eventualmente a carico del bilancio già approvato o già presentato al consiglio, rinviando alle leggi di approvazione dei successivi bilanci la determinazione delle quote da autorizzarsi nei rispettivi esercizi. (Omissis)". Nota all'art. 8, comma 3 Il testo dell'art. 26 della L.R. n. 29/1997 (Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1997 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1997/1999) è il seguente: "Art. 26 - (Emissione buoni obbligazionari regionali) - 1. Per l'anno 1997 è confermata l'autorizzazione concessa con l'art. 7 della L.R. 5 novembre 1996, n. 45 con le medesime modalità e condizioni ivi stabilite." a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: - Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 286 del 18 dicembre 1998; - Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 8 ottobre 1998; - Relazione della I commissione permanente in data 15 ottobre 1998; - Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 1997, n. 205 vistata dal commissario del governo il 12/12/98, prot. n. 886/GAB.98. http://camera.mac.ancitel.it/LREC/legge.qws 01/10/2002 Legge 1998043 Pagina 9 di 9 b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI http://camera.mac.ancitel.it/LREC/legge.qws 01/10/2002