Avvertenze La presente trattazione rispecchia esclusivamente l

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Avvertenze La presente trattazione rispecchia esclusivamente l
Avvertenze
La presente trattazione rispecchia esclusivamente l’interpretazione dello scrivente e non
impegna in alcun modo l’Amministrazione dello Stato di appartenenza.
Si invitano tutti gli operatori a verificare, al momento dell’applicazione, gli eventuali
mutamenti normativi e l’orientamento dell’Autorità Amministrativa o Giudiziaria
Competente.
Buon lavoro
Dr. Elio SAVI
QUADRO NORMATIVO SANZIONATORIO CON PRONTUARIO E MODULISTICA
QUADRO NORMATIVO NAZIONALE
I principali riferimenti normativi a livello nazionale sono:
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- R.D. 06 maggio 1940, n. 635 – Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
- Codice penale – Libro III – Capo I – Sezione III – paragrafo 2° - Delle contravvenzioni
concernenti la prevenzione dell’alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza (artt. 686
690);
- D.L. 3 agosto 2007, n. 117 - Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione – convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, L. 2 ottobre 2007, n.160;
- D.lgs. 30 aprile 1992 n°285 – Nuovo Codice della Strada;
- L. 29 luglio 2010 n°120 recante modifiche al Codice della Strada;
- L. 30 marzo 2001 n°125 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati;
- L. 25 agosto 1991 n.287 (normativa nazionale sulla somministrazione);
- D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114 (cd. Decreto Bersani).
- DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012 , n. 158 convertito con Legge 8 novembre 2012, n. 189
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela
della salute.».
DEFINIZIONI
- Art. 1 della L. 30 marzo 2001 n°125 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi
alcolcorrelati, definisce come bevanda alcolica ogni prodotto contenente alcol alimentare con
gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione
superiore al 21 per cento di alcol in volume.
BEVANDE SUPERALCOLICHE:
- Art. 89 TULPS (abrogato) prevedeva l’obbligo di una apposita licenza per la “vendita al minuto di
bevande con contenuto alcolico superiore a 21 per cento del volume”
- Art. 177 reg. es. TULPS: Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcol superiore
al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte al disotto di tale limite mediante
diluizione e miscela all'atto della vendita al minuto.
- Art. 179 reg. es. TULPS: Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande alcoliche di cui
all'art. 89 della legge, che si trovano nei pubblici esercizi di vendita al minuto, debbono portare
all'esterno, in modo visibile, la designazione del liquore, con la scritta: «contiene alcol in quantità
superiore al 21 per cento del volume».
CODICE PENALE E ALCOL
ART. 686 c.p. Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla
loro composizione. Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni
della legge o dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande
alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 413 a euro 2.478. Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le
prescrizioni della legge o dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla
composizione di liquori o droghe. E' sempre disposta la cessazione dell'attività illecitamente
esercitata. Se l'attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata
autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle
violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non
superiore a sette giorni. Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il
pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [disp.
att. c.p. 19-bis].
La sanzione comporta la cessazione dell’attività illecita, ovvero la sospensione dell’esercizio e la
chiusura dello stabilimento in caso di reiterazione delle violazioni qualora si tratti di attività in
possesso di autorizzazione.
Detta norma va collegata alle leggi speciali che regolano la produzione ed il commercio di alcolici.
ART. 687 c.p. Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentito. Chiunque
acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcoliche fuori del tempo in cui ne è
permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 51. Questa norma prevede
una sanzione specifica per chi consuma alcol all’interno di un pubblico esercizio fuori dagli orari di
apertura dello stesso. La sanzione per il mancato rispetto degli orari da parte dell’esercente è già
prevista dalle leggi sulla somministrazione (L. 287/91).
ART. 688 c.p. Ubriachezza. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di
manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
[La pena è dell’arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una
condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale (artt. 575-583 c.p.)]*. La
pena è aumentata se l’ubriachezza è abituale. * dichiarazione di incostituzionalità L’ubriachezza è
uno stato di alterazione mentale conseguente ad intossicazione acuta da alcol, diversa dall’ebbrezza
che si limita all’annebbiamento delle facoltà mentali. Lo stato di ubriachezza che generalmente si
palesa con perdita della coscienza e spesso in forma molesta non necessita di rilievi strumentali, ma
deve essere manifesto e quindi inequivocabilmente percepibile da chiunque. Per l’attività di
accertamento è necessario descrivere compiutamente i segni dell’ubriachezza (andamento
barcollante, perdita di coscienza, incapacità a pronunciare le parole, ecc.), raccogliendo anche
eventuali testimonianze a conferma della percezione da parte di tutti.
La guida in stato di ebbrezza di cui all’art.186 de C.d.S. può concorrere con la violazione
amministrativa di cui all’art.688 C.P. così si è espressa in materia la Cassazione Penale Sez. U.,
sent. n. 1299 del 05-02-1996 (cc. del 27-09-1995), Cirigliano (rv 203633). Concorso con altri reati:
guida in stato di ebbrezza. “La contravvenzione di ubriachezza punita dall'art. 688 cod. pen.
concorre con la guida in stato di ebbrezza punita dall'art. 186 del codice della strada, data la
diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati dalle due norme. Nel codice penale, infatti,
l'art. 688 cod. pen. mira alla prevenzione dell'alcolismo e alla tutela dell'ordine pubblico, in quello
stradale, invece, l'art. 186 vuole garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e l'incolumità
di chi vi si trova. La differenza tra l'ebbrezza e l'ubriachezza sta nell'intensità dell'alterazione
psicofisica, più grave nella seconda per la presenza di un maggior tasso alcolemico, nonché nel
fatto che mentre l'ebbrezza può non essere manifesta, l'ubriachezza è punibile solo quando lo è. ......
ART. 689 c.p. Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente.
L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un
luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona
che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica
a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno (ora ammenda da euro 516 a
euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni
ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi) .
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al
medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati
anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al
periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare
il controllo dei dati anagrafici.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre
mesi.
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata [c.p. 64].
La condanna importa la sospensione dall'esercizio
ART. 690 c.p. Determinazione in altrui dello stato di ubriachezza. Chiunque, in luogo pubblico o
aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche, è punito con
l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda da euro 30 a euro 309.
Per la condotta specifica si evidenzia che il reato deve consumarsi in luogo pubblico o aperto al
pubblico e quindi sono da escludersi ad esempio circoli, feste private, abitazioni e simili.
ART. 691 c.p. Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza.
Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito
con l'arresto da tre mesi a un anno (ora ammenda da euro 516 a euro 2.582 o la pena della
permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di
pubblica utilità da venti giorni a sei mesi) .
Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la
condanna importa la sospensione dall'esercizio.
L. 30 marzo 2001 n°125 LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI PROBLEMI
ALCOLCORRELATI
L’rt.15 della L 125/01 Sancisce che : Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di
assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono
essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d),
del D.lgs. 626/94 e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la
prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per
territorio delle aziende unità sanitarie locali.
Chi non rispetta il divieto di assunzione sopra citato è punito con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
L’art.13 della L.125/2001 È VIETATA LA PUBBLICITÀ DI BEVANDE ALCOLICHE E
SUPERALCOLICHE CHE:
a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e
successivi alla trasmissione degli stessi;
b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal
Ministero della sanità;
c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo
l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.
È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei
luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età.
È vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle
È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande superalcoliche:
a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;
b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla
visione dei minori.
La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione è
raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
Art. 14 della L.125/2001 VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE
E SUPERALCOLICHE SULLE AUTOSTRADE.
1. Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietata la vendita per asporto di bevande
superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.
2. Nelle medesime aree di cui al comma 1, è altresì vietata la somministrazione di bevande
superalcoliche. Nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle
ore 6.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000.
4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.
5. Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai
commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa
violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni.
Art. 14 bis
della L.125/2001 VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE
ALCOLICHE IN AREE PUBBLICHE.
1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono
essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo
comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni.
2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli
esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la
somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni
straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o
il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore
7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a
euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e
delle attrezzature utilizzate.
3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14 della presente legge, dall’articolo 6-bis del decretolegge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e
dall’articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni..
Art. 14 ter della L125/201. INTRODUZIONE DEL DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE
ALCOLICHE A MINORI.
1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto,
l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia
manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a
1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso
più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la
sospensione dell'attività per tre mesi.
ALTRI DIVIETI
Somministrazione a minori di anni 16 negli istituti di educazione
Sono vietati nelle scuole, nei convitti e in tutti gli istituti di educazione e di ricovero la
somministrazione e l'uso di bevande alcooliche ai minori degli anni 16, comprendendosi fra tali
bevande anche il vino. (art. 24 del R.D. 2316/1934)
I contravventore è punito con la stessa pena prevista dall'art. 689 c.p.
La somministrazione di bevande alcoliche da parte di minore.
Secondo l’art. 188 del Reg. TULPS “I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla
somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi
nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituiscono prestazione
unica od essenziale dell’esercizio.”
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE
D.L. 3-8-2007 n. 117 DISPOSIZIONI URGENTI MODIFICATIVE DEL C.D.S PER
INCREMENTARE I LIVELLI DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE
Art. 6. Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso
di guida in stato di ebbrezza.
1. OMISSIS.
2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo
dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi
modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque
somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da
persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive,
salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di
sicurezza.
2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la
vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia
diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella
notte tra il 15 e il 16 agosto.
2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le
ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso
alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino
verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre
all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria
alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che
determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi
per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e
secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane
particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di
bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e,
ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non
oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di
intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento
delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo
unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state
contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la
valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater
comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con
proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI SULLE AUTOSTRADE
Premessa importante: la vendita per asporto avviene in contenitore chiuso, mentre la
somministrazione presuppone la consumazione sul posto.
Sulle autostrade la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche è soggetta a ulteriori restrizioni,
come misura per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool (Art.
14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 ).
Divieto di vendita per asporto di bevande superalcoliche
Nelle aree di servizio situate lungo autostrade è vietata la vendita per asporto di bevande
superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6. La violazione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000.
Divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
Quanto alla somministrazione nelle medesime aree, occorre distinguere.
• la somministrazione di bevande superalcoliche è sempre vietata;
• la somministrazione di bevande alcoliche è vietata dalle ore 2 alle ore 6.
La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.
Vendita per asporto di bevande alcoliche
Nei minimarket degli autogrill, che rientrano nella definizione di “esercizi di vicinato” il divieto di
vendita opera dalle ore 24 alle ore 6.
Nei bar degli autogrill, come in tutti gli esercizi esterni all’autostrada, si dovrebbe applicare l’art. 6
del D.L. 3 agosto 2007, n. 117 che vieta la vendita per asporto dalle 3 alle 6. Tuttavia, poiché, come
si è visto, la somministrazione deve essere interrotta alle ore 02, e la possibilità di vendita deriva
dall’autorizzazione alla somministrazione, si ricava che anche la vendita per asporto deve cessare
alle 02.
Peraltro, secondo parte della dottrina, in base ad una diversa interpretazione all’art. 5 della legge
287/91, solo la somministrazione potrebbe proseguire fino alle 02, mentre la vendita per asporto
dovrebbe cessare alle 24, come nel minimarket.
Reiterazione
Qualora, nell’arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni, il prefetto dispone la sospensione
della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un
periodo di trenta giorni. La reiterazione è disciplinata dall'art. 8 bis della legge 689/1981
Autorità competente
L’autorità competente ad infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie, oltre che a disporre la
sospensione della licenza, è il Prefetto.
Attenzione! Esiste una grande differenza tra “ripetute contestazioni” e “reiterazione”.
Nel primo caso due distinte contestazioni nel biennio, quand’anche seguite da pagamento in misura
ridotta (P.M.R.) impongono al prefetto di adottare la sanzione accessoria della sospensione della
licenza.
La reiterazione, invece, ai sensi dell’art. 8-bis della L. 689/81, ha luogo quando le due violazioni
sono accertate dall’Autorità con provvedimento esecutivo: essa non opera nel caso di pagamento in
misura ridotta .
Stranamente, quindi, la norma che disciplina il divieto di vendita e somministrazione di alcoolici
sulle autostrade è meno severa della norma generale.
VENDITA E SOMMINISTRAZIONE SU AREE PUBBLICHE
L’art. 87 del T.U.L.P.S. prevede: “È vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di
qualsiasi gradazione.”
L’art. 176 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. specifica però: “Agli effetti dell'art. 86
della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi
secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la
quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di
cui all'art. 89 della legge (superalcoliche), ed a litri 0,33 per le altre. Per le bevande non alcoliche,
è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.”
Il commercio su aree pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 114/98, è “l’attività di vendita di merci al
dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle
del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o
meno, coperte o scoperte”.
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, disciplina il commercio su aree pubbliche svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
L’art. 87 del T.U.L.P.S. vieta la vendita ambulante di bevade alcooliche di qualsiasi gradazione, e
quindi senz’altro vieta la forma itinerante. Non si può invece considerare “ambulante” l’attività
esercitata da un chiosco su posteggio decennale.
Tuttavia, l’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 114/98 fa salvo il “divieto di vendere sulle aree pubbliche
bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei
limiti e con le modalità di cui all’art. 176, comma 1 del Regolamento…”. Vale a dire che l’art. 30
vieta la somministrazione di alcoolici, e consente unicamente la vendita in determinati recipienti
chiusi.
Per le strutture con posteggio decennale autorizzate ai sensi del D.Lgs. 114/98, si giunge quindi a
questa conclusione, peraltro non da tutti condivisa
1) la somministrazione (e la vendita per il consumo interno al chiosco) è sempre vietata;
2) la vendita per asporto di bevande alcooliche in recipienti sigillati di capacità inferiore a l. 0,33 è
vietata;
3) la vendita per asporto di bevande alcooliche in recipienti sigillati di capacità pari o superiore a l.
0,33 è ammessa.
Non essendo prevista una specifica sanzione, sembra doversi applicare l’art. 17 del T.U.L.P.S., che
prevede una sanzione amministrativa di competenza del prefetto.
Successivamente è intervenuto l’art. 23 della legge 7 luglio 2009, n. 88 il quale, “in conformità alle
linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti
dal consumo di alcol”, ha inserito nella legge 30 marzo 2001, n. 125, il nuovo art. 14 bis (Vendita e
somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche, per stabilire che:
1. la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7,
possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista
dall’art. 86, primo comma, del TULPS;
2. chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze
degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore
24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Per queste violazioni è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
Sono escluse dal divieto e sono quindi lecite la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate
in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di
manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali,
previamente autorizzate.
Inspiegabilmente la legge richiede la “licenza di cui all’art. 86 TULPS” da tempo non più esistente
in quanto sostituita dall’autorizzazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e poi dalla
normativa regionale.
Dovendo tuttavia dare un significato alla norma, essa va interpretata nel senso che è consentita la
vendita e la somministrazione di alcolici su spazi o aree pubblici solo se pertinenti agli esercizi
elencati all’art. 86 TULPS, cioè “trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o
si consumano vino, birra, liquori o altre bevande anche non alcoliche”.
Tra gli “altri esercizi” vanno evidentemente ricompresi tutti quelli che hanno ottenuto una
autorizzazione dal Comune, anche temporanea, per la vendita e la somministrazione di alcolici.
Purtroppo, in questo contesto, si è inserito il Ministero dello Sviluppo economico che,
probabilmente sommerso da un pressante lavoro di lobby, in pieno marasma confusionale ha
emanato (non si capisce a quale titolo) la circolare n. 69837 del 30 luglio 2009, in cui afferma di
ritenere che “nulla sia stato innovato dall’introduzione della norma di cui all’art. 23”.
ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO
Chi può somministrare o vendere bevande alcoliche
Attualmente nel nostro Paese la vendita di bevande alcoliche per il consumo sul posto
(somministrazione) può essere effettuata dagli esercizi in possesso delle seguenti autorizzazioni:
1) Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande prevista dalla Legge 25/08/91 N.
287 e/o dalle varie leggi regionali sulla somministrazione;
2) Autorizzazione per le attività ricettive (alberghi, campeggi, etc) previste dalla Legge 29/03/2001
n. 135 e dalle leggi regionali del settore, relativamente alle persone alloggiate;
3) Cantine ed enoteche (strade del vino) limitatamente alla degustazione e mescita dei prodotti
vitivinicoli (Legge 27/07/99 n. 268);
4) Autorizzazione per l’esercizio di attività agrituristiche previste dalla legge 29/02/2006, n. 96 e
dalle leggi regionali.
E’ da evidenziare che ai sensi dell’art. 152 del regolamento di esecuzione del TULPS, le suddette
autorizzazioni costituiscono anche licenza di cui all’art. 86 TULPS.
Per la vendita delle bevande alcoliche (cessione per asporto) occorre invece essere in possesso delle
seguenti autorizzazioni o qualifiche professionali:
1) Autorizzazione per la vendita al minuto prevista dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 (Decreto
Bersani);
2) Autorizzazione prevista dalla qualifica di produttore agricolo (D.Lgs. 18/05/2001, n. 228);
3) Autorizzazione insita nella qualifica di artigiano che consente la vendita nei locali dell’azienda,
di alcolici di propria produzione;
4) Produttore di vino (art. 191 Regolamento esecuzione TULPS);
5) Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande prevista dalla Legge 25/08/91 N.
287 e/o dalle varie leggi regionali sulla somministrazione.
I requisiti degli addetti alla somministrazione
Soprattutto in estate, nei bar e negli chalet costieri, è possibile notare dietro al bancone di mescita,
ragazzini
intenti
a
somministrare
di
tutto,
comprese
bevande
alcoliche.
Spesso le Forze dell’Ordine lasciano correre, facendo finta di non vedere, ma, come il lettore saprà,
l’art. 188 del TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) stabilisce che per la
somministrazione di alcolici non possono essere impiegati minori degli anni 18 (Il 2° e 3° comma
dell’articolo 188 Reg. TULPS, che consentivano l’impiego per la somministrazione di minori,
parenti e affini del gestore, fino al terzo grado, sono stati abrogati dall’art. 6 del DPR 28 Maggio n.
311).
Art. 182 reg.es. TULPS: “Le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie, allo scopo di accertare il
grado delle bevande alcoliche di qualsiasi genere hanno sempre facoltà di far procedere al
prelevamento dei campioni nei modi e nelle forme stabilite dalle norme speciali sulla materia. Il
prelevamento dei campioni è limitato a due sole bottiglie, che contengano ciascuna non meno di un
quinto di litro della bevanda da verificarsi e che devono essere consegnate all'autorità richiedente.
Una di tali bottiglie è inviata, per l'accertamento del grado di alcol, ad uno dei laboratori dello
Stato incaricato dell'analisi dei vini e l'altra è conservata ad eventuale disposizione dell'autorità
giudiziaria.
I campioni non utilizzati si restituiscono allo esercente. “
Art. 183 reg.es. TULPS: “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, quando l'accertamento
delle contravvenzioni lo richieda, o l'esercente contesti la natura o il grado alcolico della bevanda,
debbono sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione.”
Art. 15 L.689/81 e art. 20 del relativo regolamento di esecuzione indicano le modalità di
revisione delle analisi e gli istituti incaricati per le stesse.
Per l’accertamento delle violazioni delle norme penali e di quelle che prevedono sanzioni
amministrative pecuniarie, si applicano rispettivamente il CPP e la legge 689/81.
Inoltre, secondo l’art. 183 del Reg. TULPS “ Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, quando
l’accertamento delle contravvenzioni lo richieda, o l’esercente contesti la natura o il grado alcolico
della bevanda, debbono sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione”
Occorre poi rammentare che vendita, vendita per asporto e somministrazione non sono
fattispecie identiche: la vendita, ad esempio, comprende la vendita per asporto (in contenitore
chiuso), la vendita al banco e la somministrazione (nel bicchiere per il consumo sul posto). In
altri termini, la somministrazione rientra nella vendita, ma non tutte le vendite costituiscono
somministrazione.
Autorità competente
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra la Provincia autonoma di Bolzano e il Commissario del
Governo, la Corte Costituzionale (sentenza n. 259 del 2010) ha stabilito che spetta allo Stato e
quindi al prefetto, applicare la sanzione, nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di
ordine
pubblico
e
pubblica
sicurezza:
Al riguardo la Corte aveva già riconosciuto che la disposizione si inserisce in un contesto normativo
volto a favorire una «presa di coscienza dei pericoli, per l’incolumità degli utenti della strada,
derivanti dall’abuso di bevande alcoliche» (sentenza n. 152 del 2010), cosicché risulta evidente che
i provvedimenti adottati sono volti esclusivamente ad evitare che si possano verificare episodi di
guida in stato di ubriachezza potenzialmente lesivi dell’ordine pubblico.
Le conclusioni della Corte Costituzionale, in ordine alla competenza del Prefetto ad infliggere le
sanzioni amministrative, sembra possano applicarsi anche alla somministrazione su aree pubbliche e
nei chioschi ed alla vendita e somministrazione di bevande superalcoliche sulle autostrade.
PRONTUARIO ALCOL
CODICE PENALE
Riferimenti
normativi
Causale
violazioni
Importo sanzioni
minima/massima
Sanzioni
accessorie
Autorità competente
Riferimenti
normativi
Causale
violazioni
Importo sanzioni
minima/massima
Sanzioni
accessorie
Autorità competente
Riferimenti
normativi
Causale
violazioni
Importo sanzioni
minima/massima
Sanzioni
accessorie
Autorità competente
Art. 686 c.p
Fabbricare o introdurre nello stato droghe, liquori o altre bevande
alcoliche ovvero detenere per la vendita o vendere droghe, contro il
divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o
dell’autorità.
Da € 413 a € 2.478
p.m.r: non ammesso
Cessazione dell’attività se priva di autorizzazioni, ovvero sospensione
dell’esercizio o chiusura dello stabilimento in caso di reiterazione delle
violazioni qualora si tratti di attività in possesso di autorizzazione.
Direzione regionale delle entrate
Art. 687 c.p
Acquistare o consumare, in un esercizio pubblico, bevande alcoliche
fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita.
Sino ad € 51
p.m.r. 17 €
Nota: all’esercente si applicherà la sanzione relativa alla vendita fuori
orario prevista dalla normativa sulla somministrazione (L.P. 09 luglio
2000 n°14 per la Provincia di Trento)
Stato tramite modello F23.
Prefetto
Art. 688 c.p.
Essere colto in stato di ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto
al pubblico
Da € 51 a € 309
p.m.r. 102 €
Stato tramite modello F23.
Prefetto
Riferimenti
normativi
Causale
violazioni
Importo sanzioni
minima/massima
Sanzioni
accessorie
Autorità competente
Riferimenti
normativi
Causale
violazioni
Importo sanzioni
minima/massima
Sanzioni
accessorie
Autorità competente
Riferimenti
normativi
Causale
violazioni
Importo sanzioni
minima/massima
Sanzioni
accessorie
Autorità competente
Art. 689 c.p.
Esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il
quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande
alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta
da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza
psichica a causa di un'altra infermità.
Ammenda da euro 516 a euro 2.582 o la pena della permanenza
domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del
lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi.
La condanna comporta la sospensione dall’esercizio
Reato di competenza del Giudice di Pace
Art. 690 c.p
In luogo pubblico o aperto al pubblico cagionare la ubriachezza altrui,
somministrando bevande alcoliche
Arresto fino a 6 mesi o ammenda da euro 30 a euro 309.
Reato di competenza del Giudice di Pace
Art. 691 c.p
Somministrare bevande alcoliche a persona in stato di manifesta
ubriachezza.
Ammenda da euro 516 a euro 2.582 o la pena della permanenza
domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del
lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi.
Se si tratta di un esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o
bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio.
Reato di competenza del Giudice di Pace
PRONTUARIO ALCOL
D.L. 03 agosto 2007 n°117
Riferimenti
normativi
Causale
violazioni
Importo sanzioni
minima/massima
Sanzioni
accessorie
Autorità competente
Riferimenti
normativi
Causale
violazioni
Importo sanzioni
minima/massima
Sanzioni
accessorie
Autorità competente
Art. 6, comma 2 del D.L. 03 agosto 2007 n°117 convertito con
modifiche dalla L. 2 ottobre 2007 n°160
In qualità di titolare/gestore di .…ometteva di interrompere la vendita o
la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3.00
alle ore 6.00.
N.B. Non si applica nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e
nella notte tra il 15 e il 16 agosto
Da € 5.000 a € 20.000 p.m.r. 6.666,67 €
Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte
violazioni dell’obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è
disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo
da sette a trenta giorni, secondo valutazione dell’autorità competente a
cui verrà inoltrata apposita relazione di servizio.
Stato tramite modello F23.
Prefetto
Art. 6, comma 2 bis del D.L. 03 agosto 2007 n°117 convertito con
modifiche dalla L. 2 ottobre 2007 n°160
In qualità di titolare/gestore di esercizio di vicinato ometteva di
interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche
dalle ore 24.00 alle ore 6.00.
N.B. Non si applica nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e
nella notte tra il 15 e il 16 agosto
Da € 5.000 a € 20.000 p.m.r. 6.666,67 €
Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte
violazioni dell’obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è
disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo
da sette a trenta giorni, secondo valutazione dell’autorità competente a
cui verrà inoltrata apposita relazione di servizio
Stato tramite modello F23.
Prefetto
Riferimenti
normativi
Causale
violazioni
Importo sanzioni
minima/massima
Sanzioni
accessorie
Autorità competente
Riferimenti
normativi
Causale
violazioni
Importo sanzioni
minima/massima
Sanzioni
accessorie
Autorità competente
Riferimenti
normativi
Causale
violazioni
Importo sanzioni
minima/massima
Sanzioni
accessorie
Autorità competente
Art. 6, comma 2-quater del D.L. 03 agosto 2007 n°117 convertito con
modifiche dalla L. 2 ottobre 2007 n°160
In qualità di titolare/gestore di *….…, proseguendo l’attività oltre le ore
24.00, ometteva di mettere a disposizione dei clienti presso un’uscita del
locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico tipo precursore.
Da € 300 a € 1.200 p.m.r. 400 €
Nota si applica agli esercizi pubblici indicati dall’art. 86 del TULPS, ai
locali in cui si svolge attività di intrattenimento e svago, ai circoli privati,
su spazi ed aree pubbliche.
Stato tramite modello F23.
Prefetto
Art. 6, comma 2-quater del D.L. 03 agosto 2007 n°117 convertito con
modifiche dalla L. 2 ottobre 2007 n°160
In qualità di titolare/gestore di *….…, proseguendo l’attività oltre le ore
24.00, ometteva di esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali le
apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione
alcolemica nell’aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più
comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la
guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare
anche sulla base del peso corporeo
Da € 300 a € 1.200 p.m.r. 400 €
Nota * si applica agli esercizi pubblici indicati dall’art. 86 del TULPS, ai
locali in cui si svolge attività di intrattenimento e svago, ai circoli privati,
su spazi ed aree pubbliche.
Stato tramite modello F23.
Prefetto
Art. 15, comma 1 e 4 della L. 30 marzo 2001 n°125.
Persona impiegata in attività lavorativa ……. elencata dal provv. 16
marzo 2006 (G.U. numero 75 del 30.3.2006) tra le attività comportanti
un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,
l'incolumità o la salute dei terzi, assumeva alcolici nonostante il divieto
previsto dalla L. 125/2001.
Da € 516 a € 2.582 p.m.r. 860,67 €
Stato tramite modello F23.
Prefetto
Riferimenti
normativi
Causale
violazioni
Importo sanzioni
minima/massima
Sanzioni
accessorie
Autorità competente
Art. 13, comma 1 e 3 della L. 30 marzo 2001 n°125.
Riferimenti
normativi
Causale
violazioni
Importo sanzioni
minima/massima
Sanzioni
accessorie
Autorità competente
Art. 13, comma 2 e 4 della L. 30 marzo 2001 n°125.
Riferimenti
normativi
Causale
violazioni
Importo sanzioni
minima/massima
Sanzioni
accessorie
Autorità competente
Art. 13, comma 2 e 4 della L. 30 marzo 2001 n°125.
Riferimenti
normativi
Causale
violazioni
Art. 14 bis, comma 2 della L. 30 marzo 2001 n°125.
Importo sanzioni
minima/massima
Sanzioni
accessorie
Autorità competente
Nelle aree di servizio autostradali effettuare la vendita per asporto di
bevande superalcoliche dalle ore 22:00 alle ore 06:00.
Da € 2.500 a € 7.000 p.m.r. 2333,33 €
Sospensione della licenza per 30 gg. in caso di reiterazione biennale
della violazione.
Stato tramite modello F23.
Prefetto
Nelle aree di servizio autostradali effettuare la somministrazione di
bevande superalcoliche
Da € 3.500 a € 10.500 p.m.r. 3500 €
Sospensione della licenza per 30 gg. in caso di reiterazione biennale
della violazione.
Stato tramite modello F23.
Prefetto
Nelle aree di servizio autostradali effettuare la somministrazione di
bevande alcoliche dalle ore 02:00 alle ore 06:00.
Da € 3.500 a € 10.500 p.m.r. 3500 €
Sospensione della licenza per 30 gg. in caso di reiterazione biennale
della violazione
Stato tramite modello F23.
Prefetto
Vendere o somministrare alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle
pertinenze degli esercizi muniti di licenza ex art. 86 del TULPS, dalle
ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di
alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni
straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si
promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali,
previamente autorizzate.
Da € 2.000 a € 12.000 p.m.r. 4.000 €
Confisca della merce e dell’attrezzatura di vendita.
Stato tramite modello F23.
Prefetto
Riferimenti
normativi
Causale
violazioni
Importo sanzioni
minima/massima
Sanzioni
accessorie
Autorità competente
Riferimenti
normativi
Causale
violazioni
Importo sanzioni
minima/massima
Sanzioni
accessorie
Autorità competente
Art. 14 bis, comma 2 della L. 30 marzo 2001 n°125.
Vendere alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli
esercizi muniti di licenza ex art. 86 del TULPS, dalle ore 24 alle ore 7,
tramite distributori automatici.
Da € 5.000 a € 30.000 p.m.r. 10.000 €
Confisca della merce e dell’attrezzatura di vendita.
Stato tramite modello F23.
Prefetto
Art. 14ter, della L. 30 marzo 2001 n°125.
chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto
Da € 250 a € 1.000 p.m.r.333 €
Stato tramite modello F23.
Prefetto
Timbro Comando
Nr. …….. di prot.
OGGETTO: Verbale di contravvenzione per infrazioni punibili con
sanzione
amministrativa ai sensi della Legge 24 novembre 1981, nr.689, redatto a
carico di:Generalità Trasgressore.
********************************************************************************
L'anno ………addì …… del mese di ……… alle ore ……… in …………… negli Uffici del
Comando in intestazione.
I sottoscritti Ufficiali e Agenti di P.G. ……………………….. appartenenti al Comando di cui
sopra, danno atto di aver proceduto a contestare al nominato in oggetto, la violazione di cui all’art
6 co.2 del D.L. 03.08.2007 nr.117 modificato dalla L.29.07.2010 nr.120 poichè “Quale
amministratore unico, titolare, e legale rappresentante dell’esercizio commerciale all’insegna
“……………”, consentiva la somministrazione di bevande alcoliche/ superalcoliche oltre le ore
3 (TRE) e prima del decorso delle tre ore successive”.
Infrazione accertata alle ore …….. del …………. in Via ……….. del Comune di ……….., presso
l’esercizio commerciale all’insegna ………………
Fonti di prova acquisite ai sensi dell’art.13 L.24.11.1981 nr.689 :1. Constatazione diretta degli operanti,
L’infrazione di cui sopra è stata contestata a:Generalità trasgressore c.s. generalizzato presente al momento del controllo.
L’obbligato in solido si identifica nel nominato in oggetto..
Si avverte la parte che, ai sensi dell'art.16 della Legge 24.11.1981 nr.689, è ammesso il pagamento
in misura ridotta, con effetto liberatorio per tutti i coobbligati, della somma di 6.666,67 Euro, pari
ad un terzo del massimo o- se più favorevole - al doppio del minimo della sanzione prevista dagli
articolo di Legge violati sovraindicati, oltre alle spese del procedimento.
Il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art.16 della Legge 689/81 può essere effettuato, entro 60
giorni dalla data di contestazione o notificazione del presente atto, nei modi qui sotto specificati:---In contanti presso qualsiasi Ufficio Postale o istituto bancario, trascrivendo sul modello 23
Modulario F.23 : Codice Ufficio o Ente “9A2” ovvero codice del Comando.
 Codice Territoriale “ A561 “ ovvero codice del Comune di ubicazione del Comando
 Codice causale “ P.A.”
 Estremi atto o del documento Anno ………. nr…… di protocollo del presente verbale.
 Codice Tributo “741T “ Descrizione Sanzione amministrativa
 Importo 6.666,67 Euro
 allegando copia del presente verbale.
* Dell'avvenuto pagamento deve essere data Comunicazione a questo Comando, presentando
copia della quietanza, onde evitare l'inoltro del rapporto all'Autorità competente ai sensi dell'art.17
Legge 24.11.81 nr.689.----Eventuali scritti difensivi, documenti o richieste di essere sentiti dovranno pervenire entro 30 giorni
dalla data della contestazione/notificazione ai sensi dell'art.18 Legge 689/81 all’Ufficio Territoriale
del Governo di …………. .
Gli Ufficiali e Agenti di P.G.
Timbro Comando
Nr. …….. di prot.
OGGETTO: Verbale di contravvenzione per infrazioni punibili con
sanzione
amministrativa ai sensi della Legge 24 novembre 1981, nr.689, redatto a
carico di:Generalità Trasgressore.
********************************************************************************
L'anno ……….. addì ……..del mese di ………. alle ore ……… in ………………negli Uffici del
Comando in intestazione.
I sottoscritti Ufficiali e Agenti di P.G. …………………………………tutti appartenenti al
Comando di cui sopra, danno atto di aver proceduto a contestare al nominato in oggetto, la
violazione di cui all’art 6 co.2 quater del D.L. 03.08.2007 nr.117 modificato dalla
L.29.07.2010 nr.120 poichè
“Quale
presidente Amministratore Unico dell’esercizio
commerciale all’insegna …………, proseguendo l’attività oltre le ore 24.00, ometteva di mettere
a disposizione dei clienti presso un’uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso
alcolemico tipo precursore”.
Infrazione accertata alle ore …….. del …………. in Via ……….. del Comune di ……….., presso
l’esercizio commerciale all’insegna ………………
Fonti di prova acquisite ai sensi dell’art.13 L.24.11.1981 nr.689 :1) Constatazione diretta degli operanti,
L’infrazione di cui sopra è stata contestata a:Generalità trasgressore c.s. generalizzato presente al momento del controllo.
L’obbligato in solido si identifica nel nominato in oggetto..
Si avverte la parte che, ai sensi dell'art.16 della Legge 24.11.1981 nr.689, è ammesso il pagamento
in misura ridotta, con effetto liberatorio per tutti i coobbligati, della somma di 400,00 Euro, pari
ad un terzo del massimo o- se più favorevole - al doppio del minimo della sanzione prevista dagli
articolo di Legge violati sovraindicati, oltre alle spese del procedimento.
Il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art.16 della Legge 689/81 può essere effettuato, entro 60
giorni dalla data di contestazione o notificazione del presente atto, nei modi qui sotto specificati:---In contanti presso qualsiasi Ufficio Postale o istituto bancario, trascrivendo sul modello 23
Modulario F.23 : Codice Ufficio o Ente “9A2” ovvero codice del Comando.
 Codice Territoriale “ A561 “ ovvero codice del Comune di ubicazione del Comando
 Codice causale “ P.A.”
 Estremi atto o del documento Anno ………. nr…… di protocollo del presente verbale.
 Codice Tributo “741T “ Descrizione Sanzione amministrativa
 Importo 400,00 Euro
 allegando copia del presente verbale.
* Dell'avvenuto pagamento deve essere data Comunicazione a questo Comando, presentando
copia della quietanza, onde evitare l'inoltro del rapporto all'Autorità competente ai sensi dell'art.17
Legge 24.11.81 nr.689.----Eventuali scritti difensivi, documenti o richieste di essere sentiti dovranno pervenire entro 30 giorni
dalla data della contestazione/notificazione ai sensi dell'art.18 Legge 689/81 all’Ufficio Territoriale
del Governo di …………. .
Gli Ufficiali e Agenti di P.G.
Timbro Comando
Nr. …….. di prot.
OGGETTO: Verbale di contravvenzione per infrazioni punibili con
sanzione
amministrativa ai sensi della Legge 24 novembre 1981, nr.689, redatto a
carico di:Generalità Trasgressore.
********************************************************************************
L'anno ………… addì ….. del mese di ………..alle ore ……… in …………….. negli Uffici del
Comando in intestazione.
I sottoscritti Ufficiali e Agenti di P.G. ………………………………………… tutti appartenenti al
Comando di cui sopra, danno atto di aver proceduto a contestare al nominato in oggetto, la
violazione di cui all’art 14 bis.2 co. L.30.03.2001 nr.125 “perché benché autorizzato per
l’esercizio dell’attività di commercio ambulante di prodotti alimentari, consentiva, in area
pubblica, la somministrazione di bevande alcoliche/ superalcoliche oltre le ore 24 e prima delle
ore 07.00.
Infrazione accertata alle ore ………… del …………. in Via ………… del Comune di
………………., presso la rivendita ambulante di panini all’insegna “…………………..”
Fonti di prova acquisite ai sensi dell’art.13 L.24.11.1981 nr.689 :1) Constatazione diretta degli operanti,
L’infrazione di cui sopra è stata contestata a: Generalità Trasgressore c.s. generalizzato presente al momento del controllo.
Gli obbligati in solido si identificano in:Generalità del legale rappresentante alla cui carica spetta la rappresentanza legale della società di
fronte a terzi ed in giudizio..
Si avvertono la parti che, ai sensi dell'art.16 della Legge 24.11.1981 nr.689, è ammesso il
pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio per tutti i coobbligati, della somma di 1.000
(mille ) Euro, pari ad un terzo del massimo o- se più favorevole - al doppio del minimo della
sanzione prevista dagli articolo di Legge violati sovraindicati, oltre alle spese del procedimento.
Il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art.16 della Legge 689/81 può essere effettuato, entro 60
giorni dalla data di contestazione o notificazione del presente atto, nei modi qui sotto specificati:---In contanti presso presso qualsiasi Ufficio Postale o istituto bancario, trascrivendo sul modello 23
Modulario F.23 : Codice Ufficio o Ente “9A2” ovvero codice del Comando.
 Codice Territoriale “ A561 “ ovvero codice del Comune di ubicazione del Comando
 Codice causale “ P.A.”
 Estremi atto o del documento Anno ………. nr…… di protocollo del presente verbale.
 Codice Tributo “741T “ Descrizione Sanzione amministrativa
 Importo 1.000 (mille ) Euro
 allegando copia del presente verbale.
* Dell'avvenuto pagamento deve essere data Comunicazione a questo Comando, presentando
copia della quietanza, onde evitare l'inoltro del rapporto all'Autorità competente ai sensi dell'art.17
Legge 24.11.81 nr.689.----Eventuali scritti difensivi, documenti o richieste di essere sentiti dovranno pervenire entro 30 giorni
dalla data della contestazione/notificazione ai sensi dell'art.18 Legge 689/81 all’Ufficio Territoriale
del Governo di …………. .
Gli Ufficiali e Agenti di P.G.
Timbro Comando
Nr. …….. di prot.
OGGETTO: Verbale di contravvenzione per infrazioni punibili con
sanzione
amministrativa ai sensi della Legge 24 novembre 1981, nr.689, redatto a
carico di:Generalità Trasgressore.
********************************************************************************
L'anno ……….. addì ……….del mese di …………. alle ore ……… in …………………….negli
Uffici del Comando in intestazione.
I sottoscritti Ufficiali e Agenti di P.G. …………………………………….. appartenenti al
Comando di cui sopra, danno atto di aver proceduto a contestare al nominato in oggetto, la
violazione di cui all’art 6 D.L. 03.08.2007 nr.117 convertito con modificazioni, dall’art.1,
Legge 02.10.2007 nr.160, “Quale titolare firmatario dell’esercizio commerciale all’insegna
“………………….”ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre
forme di intrattenimento:- ( ascolto di musica registrata mediante diffusori collegati a sistema
HI-FI, visoni programmi televisivi mediante TV installata al’interno dell’esercizio,
intrattenimento mediante consolle play station collegata alla TV) NON esponeva all’entrata del
locale,- all’interno del locale e all’uscita del locale, apposite tabelle che riproducano la
descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’area alveolare
espirata di cui al Decreto 30 luglio 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali.
Infrazione accertata alle ore ………….. del …………… in ……………….. del Comune di
……………….., presso l’esercizio commerciale all’insegna …………………………...
Fonti di prova acquisite ai sensi dell’art.13 L.24.11.1981 nr.689 :1. Constatazione diretta degli operanti,
L’infrazione di cui sopra è stata contestata a:Generalità Trasgressore, c.s. generalizzato presente all’atto dell’accertamento.
L’obbligato in solido si identifica nel nominato in oggetto..
Si avvertono gli interessati che, l’inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione
della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità
competente.
Il presente verbale, sarà trasmesso al Prefetto di …………. per l’eventuale emissione dell’ordinanza
di chiusura.
Eventuali scritti difensivi, documenti o richieste di essere sentiti dovranno pervenire entro 30 giorni
dalla data della contestazione/notificazione ai sensi dell'art.18 Legge 689/81 al Prefetto di ………....
Gli Ufficiali e Agenti di P.G.
Timbro Comando
Nr. ……. di prot.
OGGETTO:
Luogo ……, …………
Relazione scritta della Polizia Giudiziaria ex art. 11 c. 1 e 2 D.L.vo n. 274/2000, 2000 redatta a
carico di:Persona sottoposta ad Generalità indagato
indagini
Art.689 C.P. Perché quale gestore dell’impresa individuale denominata ……………,
Ipotesi di reato
somministrava bevande alcoliche a minore degli anni 16.
Stato
Persona offesa
Data
e
luogo Evento accertato in …………….il ……….
consumazione reato
Si riserva di nominarlo/d’Ufficio/di Fiducia del foro di ………...
Difensore
Presso il proprio domicilio ubicato in……. Presso lo studio del difensore ubicato in
Domicilio eletto
…………………
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
PRESSO IL TRIBUNALE
………….
E, per competenza:AL COMANDO COMPAGNIA G.d.F DI
………………….
Alle ore ……… circa del ………., la pattuglia automontata di questo Nucleo, costituita da……………., nel
transitare in Via …………… del Comune di ……………., rilevava la presenza di due giovani intenti a sorseggiare una
birra, gli stessi alla vista degli operanti tentavano di nascondere la bottiglia dietro le gambe.


I due giovani venivano identificati in:Generalità (Minore anni 16)
Generalità (Minore anni 18)
La bevanda alcolica che stavano entrambi sorseggiando risultava essere una bottiglia da 33 cl di birra marca
HEINEKEN con contenuto alcolico pari a 5% vol.
A specifica richiesta il minore degli anni 16 ………. c.s. generalizzato, riferiva agli operanti, di aver acquistato
la bottiglia di birra, poco prima di essere fermato dai carabinieri, all’interno dell’esercizio commerciale all’insegna
…………………, per la somma di euro 1.30.
A specifica richiesta il minore ………. riferiva che il gestore del citato locale, del quale forniva dettagliata
descrizione, prima dell’acquisto, non aveva provveduto a richiedere i documenti di identità e dopo l’acquisto non
aveva provveduto a rilasciare lo scontrino fiscale.(vds verbale di ss.ii)
Tali dichiarazioni venivano confermate anche dall’altro minore degli anni 18 ……….. c.s. generalizzato (vds
verbale di ss.ii)
Gli operanti, al fine di identificare il venditore, si recavano all’interno del citato esercizio commerciale,
ubicato sulla stessa via ove veniva operato il controllo, all’interno del locale veniva identificato il solo gestore
…………… c.s. generalizzato, il quale confermava la veridicità delle dichiarazioni rese dai minori e soggiungeva, a
discolpa, di non aver richiesto i documenti di identità ai due minori.
I due minori, venivano accompagnati in questi uffici ove venivano riconsegnati ai rispettivi familiari.
Rilevato che la violazione di cui all’art 689 configura illecito di natura contravvenzionale e pertanto, anche la
mera colpa è sufficiente ad integrare la contravvenzione. Inoltre, dal precetto è agevole desumere che l’ordinamento ha
affidato al gestore di spaccio di bevande alcoliche una peculiare responsabilità, collocandolo in una specifica posizione
di garanzia a tutela di interessi diffusi. Conseguentemente la valutazione dei parametri di imputazione – negligenza ed
imprudenza- deve essere assunta con severità. (cassazione V Sezione penale nr.27916/09 , Nr.Reg.Generale 6859/09
Nr.Sent.973)
La natura di reato di pericolo della fattispecie in esame, infatti, impone una effettiva e
necessaria diligenza nell'accertamento dell'età del consumatore, atteggiamento che, nel caso, come
quello in esame, in cui la somministrazione è stata preceduta dalla richiesta, da parte del cameriere
addetto alle consumazioni, dell'età dell'avventore, non può essere soddisfatto nè dalla presenza nel
locale di cartelli indicanti il divieto di erogazione di bevande alcooliche ai minori, nè limitandosi a
prendere atto della risposta del cliente sul superamento dell'età richiesta, ove ciò non corrisponda al
vero (cfr. Cass., sez. 5, 2/12/2010, n. 7021, R. e altro, rv. 249830;
Evidenziato che integra la contravvenzione di somministrazione di bevande alcooliche a minori
o a infermi di mente (art. 689 cod. pen.) la condotta di chi somministri bevande alcoliche al minore
di anni sedici, limitandosi a prendere atto della risposta di quest'ultimo sul superamento dell'età
richiesta. (Rigetta, Giud.pace Rovereto, 02 dicembre 2008) Cass. pen. Sez. V, 05-05-2009, n.
27916 (rv. 244206
La violazione di cui all’art. 689 c.p. è integrata dalla condotta di colui che, in qualità di gestore di bar,
somministri bevande alcoliche ad un minore degli anni sedici; né, a tal fine, rileva il fatto che nel
predetto bar vi siano cartelli indicanti il divieto di erogazione di bevande alcoliche a minori, stante
la natura di reato di pericolo della contravvenzione in questione che richiede la necessaria diligenza
nell'accertamento dell'età del consumatore. (Rigetta, Giud.Pace Lonato, 17 Dicembre 2009) Cass.
pen. Sez. V, 02-12-2010, n. 7021 (rv. 249830)
La responsabilità della contravvenzione ex art. 689 c.p. è ascrivibile anche a soggetti
diversi dal titolare dell'esercizio, deve infatti rilevarsi che la Corte di cassazione ha già osservato
che nella previsione normativa de qua "non rientra solo il titolare della licenza di esercizio di osteria
od altro pubblico spaccio, ma anche chi gestisce per lui, legittimamente o abusivamente. Lo stesso
dipendente può essere chiamato a rispondere dell'illecito, in concorso col titolare della licenza
ovvero, se abbia agito di sua esclusiva iniziativa, come rappresentante di fatto dell'esercente,
acquistando la qualità di costui" (Cass., Sez. 5, n. 27706 del 05/05/2011, Ragazzini).
La responsabilità per la contravvenzione di cui all'art. 689 c.p. è ascrivibile anche al
dipendente di uno stabilimento balneare che, gestendo l'esercizio o agendo come rappresentante di
fatto dell'esercente, abbia somministrato bevande alcooliche a un minore infrasedicenne. Cass. pen.
Sez. V, 19-05-2014, n. 25443
Sussiste a carico del titolare di un bar la responsabilità per il reato di cui all'art. 689 cod.
pen., ancorché la somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni sedici sia effettuata dai
propri dipendenti, stante la natura di reato di pericolo della contravvenzione in questione che
impone l'obbligo della diligenza, nell'accertamento dell'età del consumatore, innanzitutto al
soggetto che gestisce l'esercizio commerciale di vendita di bevande alcoliche, il quale riveste una
specifica posizione di garanzia a tutela di interessi diffusi, in virtù della quale egli deve vigilare
affinché i propri dipendenti svolgano diligentemente i loro compiti ed osservino scrupolosamente le
indicazioni impartite in ordine all'accertamento dell'effettiva età del consumatore. (Rigetta,
Giud.pace Pesaro, 11/07/2012) Cass. pen. Sez. V, 26-06-2013, n. 46334 (rv. 257563)
Ritenendo che la condotta posta in essere dal prevenuto integri gli estremi della violazione di legge riportata
in oggetto, si deferisce alla S.V.Ill.ma
Sui fatti potranno riferire gli Ufficiale di PG/Agente di PG che hanno svolto le indagini.
Si richiede, pertanto, ex artt. 11 c. 2 l’autorizzazione alla citazione a giudizio della persona generalizzata in
rubrica per il reato ivi indicato.
Per il Comando Compagnia Guardia di Finanza tanto si comunica, ai sensi e per gli effetti dell’art 36
DPR 600/1973, in relazione alla mancata emissione dello scontrino fiscale.
Si allegano i seguenti atti:Relazione di servizio (Solo AG)
Verbale di elezione di domicilio (Solo AG)
Verbale ss.ii. ……… (anche GdF)
Verbale ss.ii …………. (anche GdF)
Verbale di accompagnamento in ufficio del minore ……….o (Solo AG)
Verbale di affidamento del minore …………. (Solo AG)
Verbale di accompagnamento in ufficio del minore …………. (Solo AG)
Verbale di affidamento del minore ………………. (Solo AG)
Visura camerale …………… (Solo AG)
Copia estratto licenza amministrativa (Solo AG)
Copia estratto autorizzazione sanitaria (Solo AG)
Il Comandante