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Avvertenze La presente trattazione rispecchia esclusivamente l’interpretazione dello scrivente e non impegna in alcun modo l’Amministrazione dello Stato di appartenenza. Si invitano tutti gli operatori a verificare, al momento dell’applicazione, gli eventuali mutamenti normativi e l’orientamento dell’Autorità Amministrativa o Giudiziaria Competente. Buon lavoro Dr. Elio SAVI QUADRO NORMATIVO SANZIONATORIO CON PRONTUARIO E MODULISTICA QUADRO NORMATIVO NAZIONALE I principali riferimenti normativi a livello nazionale sono: - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; - R.D. 06 maggio 1940, n. 635 – Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. - Codice penale – Libro III – Capo I – Sezione III – paragrafo 2° - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza (artt. 686 690); - D.L. 3 agosto 2007, n. 117 - Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione – convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 ottobre 2007, n.160; - D.lgs. 30 aprile 1992 n°285 – Nuovo Codice della Strada; - L. 29 luglio 2010 n°120 recante modifiche al Codice della Strada; - L. 30 marzo 2001 n°125 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati; - L. 25 agosto 1991 n.287 (normativa nazionale sulla somministrazione); - D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114 (cd. Decreto Bersani). - DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012 , n. 158 convertito con Legge 8 novembre 2012, n. 189 «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute.». DEFINIZIONI - Art. 1 della L. 30 marzo 2001 n°125 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, definisce come bevanda alcolica ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume. BEVANDE SUPERALCOLICHE: - Art. 89 TULPS (abrogato) prevedeva l’obbligo di una apposita licenza per la “vendita al minuto di bevande con contenuto alcolico superiore a 21 per cento del volume” - Art. 177 reg. es. TULPS: Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcol superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte al disotto di tale limite mediante diluizione e miscela all'atto della vendita al minuto. - Art. 179 reg. es. TULPS: Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, che si trovano nei pubblici esercizi di vendita al minuto, debbono portare all'esterno, in modo visibile, la designazione del liquore, con la scritta: «contiene alcol in quantità superiore al 21 per cento del volume». CODICE PENALE E ALCOL ART. 686 c.p. Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione. Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478. Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe. E' sempre disposta la cessazione dell'attività illecitamente esercitata. Se l'attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni. Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [disp. att. c.p. 19-bis]. La sanzione comporta la cessazione dell’attività illecita, ovvero la sospensione dell’esercizio e la chiusura dello stabilimento in caso di reiterazione delle violazioni qualora si tratti di attività in possesso di autorizzazione. Detta norma va collegata alle leggi speciali che regolano la produzione ed il commercio di alcolici. ART. 687 c.p. Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentito. Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcoliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 51. Questa norma prevede una sanzione specifica per chi consuma alcol all’interno di un pubblico esercizio fuori dagli orari di apertura dello stesso. La sanzione per il mancato rispetto degli orari da parte dell’esercente è già prevista dalle leggi sulla somministrazione (L. 287/91). ART. 688 c.p. Ubriachezza. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309. [La pena è dell’arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale (artt. 575-583 c.p.)]*. La pena è aumentata se l’ubriachezza è abituale. * dichiarazione di incostituzionalità L’ubriachezza è uno stato di alterazione mentale conseguente ad intossicazione acuta da alcol, diversa dall’ebbrezza che si limita all’annebbiamento delle facoltà mentali. Lo stato di ubriachezza che generalmente si palesa con perdita della coscienza e spesso in forma molesta non necessita di rilievi strumentali, ma deve essere manifesto e quindi inequivocabilmente percepibile da chiunque. Per l’attività di accertamento è necessario descrivere compiutamente i segni dell’ubriachezza (andamento barcollante, perdita di coscienza, incapacità a pronunciare le parole, ecc.), raccogliendo anche eventuali testimonianze a conferma della percezione da parte di tutti. La guida in stato di ebbrezza di cui all’art.186 de C.d.S. può concorrere con la violazione amministrativa di cui all’art.688 C.P. così si è espressa in materia la Cassazione Penale Sez. U., sent. n. 1299 del 05-02-1996 (cc. del 27-09-1995), Cirigliano (rv 203633). Concorso con altri reati: guida in stato di ebbrezza. “La contravvenzione di ubriachezza punita dall'art. 688 cod. pen. concorre con la guida in stato di ebbrezza punita dall'art. 186 del codice della strada, data la diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati dalle due norme. Nel codice penale, infatti, l'art. 688 cod. pen. mira alla prevenzione dell'alcolismo e alla tutela dell'ordine pubblico, in quello stradale, invece, l'art. 186 vuole garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e l'incolumità di chi vi si trova. La differenza tra l'ebbrezza e l'ubriachezza sta nell'intensità dell'alterazione psicofisica, più grave nella seconda per la presenza di un maggior tasso alcolemico, nonché nel fatto che mentre l'ebbrezza può non essere manifesta, l'ubriachezza è punibile solo quando lo è. ...... ART. 689 c.p. Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente. L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno (ora ammenda da euro 516 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi) . La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata [c.p. 64]. La condanna importa la sospensione dall'esercizio ART. 690 c.p. Determinazione in altrui dello stato di ubriachezza. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche, è punito con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda da euro 30 a euro 309. Per la condotta specifica si evidenzia che il reato deve consumarsi in luogo pubblico o aperto al pubblico e quindi sono da escludersi ad esempio circoli, feste private, abitazioni e simili. ART. 691 c.p. Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza. Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno (ora ammenda da euro 516 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi) . Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio. L. 30 marzo 2001 n°125 LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI PROBLEMI ALCOLCORRELATI L’rt.15 della L 125/01 Sancisce che : Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.lgs. 626/94 e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali. Chi non rispetta il divieto di assunzione sopra citato è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni. L’art.13 della L.125/2001 È VIETATA LA PUBBLICITÀ DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE CHE: a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi; b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità; c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande superalcoliche: a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori; b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione. Art. 14 della L.125/2001 VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE SULLE AUTOSTRADE. 1. Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6. 2. Nelle medesime aree di cui al comma 1, è altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. Nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6. 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000. 4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500. 5. Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni. Art. 14 bis della L.125/2001 VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE IN AREE PUBBLICHE. 1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. 2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate. 3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14 della presente legge, dall’articolo 6-bis del decretolegge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall’articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.. Art. 14 ter della L125/201. INTRODUZIONE DEL DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE A MINORI. 1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi. ALTRI DIVIETI Somministrazione a minori di anni 16 negli istituti di educazione Sono vietati nelle scuole, nei convitti e in tutti gli istituti di educazione e di ricovero la somministrazione e l'uso di bevande alcooliche ai minori degli anni 16, comprendendosi fra tali bevande anche il vino. (art. 24 del R.D. 2316/1934) I contravventore è punito con la stessa pena prevista dall'art. 689 c.p. La somministrazione di bevande alcoliche da parte di minore. Secondo l’art. 188 del Reg. TULPS “I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituiscono prestazione unica od essenziale dell’esercizio.” ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE D.L. 3-8-2007 n. 117 DISPOSIZIONI URGENTI MODIFICATIVE DEL C.D.S PER INCREMENTARE I LIVELLI DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE Art. 6. Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza. 1. OMISSIS. 2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. 2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. 2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto. 2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. 2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. 3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2. VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI SULLE AUTOSTRADE Premessa importante: la vendita per asporto avviene in contenitore chiuso, mentre la somministrazione presuppone la consumazione sul posto. Sulle autostrade la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche è soggetta a ulteriori restrizioni, come misura per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool (Art. 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 ). Divieto di vendita per asporto di bevande superalcoliche Nelle aree di servizio situate lungo autostrade è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6. La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000. Divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche Quanto alla somministrazione nelle medesime aree, occorre distinguere. • la somministrazione di bevande superalcoliche è sempre vietata; • la somministrazione di bevande alcoliche è vietata dalle ore 2 alle ore 6. La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500. Vendita per asporto di bevande alcoliche Nei minimarket degli autogrill, che rientrano nella definizione di “esercizi di vicinato” il divieto di vendita opera dalle ore 24 alle ore 6. Nei bar degli autogrill, come in tutti gli esercizi esterni all’autostrada, si dovrebbe applicare l’art. 6 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117 che vieta la vendita per asporto dalle 3 alle 6. Tuttavia, poiché, come si è visto, la somministrazione deve essere interrotta alle ore 02, e la possibilità di vendita deriva dall’autorizzazione alla somministrazione, si ricava che anche la vendita per asporto deve cessare alle 02. Peraltro, secondo parte della dottrina, in base ad una diversa interpretazione all’art. 5 della legge 287/91, solo la somministrazione potrebbe proseguire fino alle 02, mentre la vendita per asporto dovrebbe cessare alle 24, come nel minimarket. Reiterazione Qualora, nell’arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni, il prefetto dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni. La reiterazione è disciplinata dall'art. 8 bis della legge 689/1981 Autorità competente L’autorità competente ad infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie, oltre che a disporre la sospensione della licenza, è il Prefetto. Attenzione! Esiste una grande differenza tra “ripetute contestazioni” e “reiterazione”. Nel primo caso due distinte contestazioni nel biennio, quand’anche seguite da pagamento in misura ridotta (P.M.R.) impongono al prefetto di adottare la sanzione accessoria della sospensione della licenza. La reiterazione, invece, ai sensi dell’art. 8-bis della L. 689/81, ha luogo quando le due violazioni sono accertate dall’Autorità con provvedimento esecutivo: essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta . Stranamente, quindi, la norma che disciplina il divieto di vendita e somministrazione di alcoolici sulle autostrade è meno severa della norma generale. VENDITA E SOMMINISTRAZIONE SU AREE PUBBLICHE L’art. 87 del T.U.L.P.S. prevede: “È vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.” L’art. 176 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. specifica però: “Agli effetti dell'art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge (superalcoliche), ed a litri 0,33 per le altre. Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.” Il commercio su aree pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 114/98, è “l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte”. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, disciplina il commercio su aree pubbliche svolto: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; b) su qualsiasi area purché in forma itinerante. L’art. 87 del T.U.L.P.S. vieta la vendita ambulante di bevade alcooliche di qualsiasi gradazione, e quindi senz’altro vieta la forma itinerante. Non si può invece considerare “ambulante” l’attività esercitata da un chiosco su posteggio decennale. Tuttavia, l’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 114/98 fa salvo il “divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’art. 176, comma 1 del Regolamento…”. Vale a dire che l’art. 30 vieta la somministrazione di alcoolici, e consente unicamente la vendita in determinati recipienti chiusi. Per le strutture con posteggio decennale autorizzate ai sensi del D.Lgs. 114/98, si giunge quindi a questa conclusione, peraltro non da tutti condivisa 1) la somministrazione (e la vendita per il consumo interno al chiosco) è sempre vietata; 2) la vendita per asporto di bevande alcooliche in recipienti sigillati di capacità inferiore a l. 0,33 è vietata; 3) la vendita per asporto di bevande alcooliche in recipienti sigillati di capacità pari o superiore a l. 0,33 è ammessa. Non essendo prevista una specifica sanzione, sembra doversi applicare l’art. 17 del T.U.L.P.S., che prevede una sanzione amministrativa di competenza del prefetto. Successivamente è intervenuto l’art. 23 della legge 7 luglio 2009, n. 88 il quale, “in conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol”, ha inserito nella legge 30 marzo 2001, n. 125, il nuovo art. 14 bis (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche, per stabilire che: 1. la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’art. 86, primo comma, del TULPS; 2. chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per queste violazioni è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate. Sono escluse dal divieto e sono quindi lecite la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate. Inspiegabilmente la legge richiede la “licenza di cui all’art. 86 TULPS” da tempo non più esistente in quanto sostituita dall’autorizzazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e poi dalla normativa regionale. Dovendo tuttavia dare un significato alla norma, essa va interpretata nel senso che è consentita la vendita e la somministrazione di alcolici su spazi o aree pubblici solo se pertinenti agli esercizi elencati all’art. 86 TULPS, cioè “trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande anche non alcoliche”. Tra gli “altri esercizi” vanno evidentemente ricompresi tutti quelli che hanno ottenuto una autorizzazione dal Comune, anche temporanea, per la vendita e la somministrazione di alcolici. Purtroppo, in questo contesto, si è inserito il Ministero dello Sviluppo economico che, probabilmente sommerso da un pressante lavoro di lobby, in pieno marasma confusionale ha emanato (non si capisce a quale titolo) la circolare n. 69837 del 30 luglio 2009, in cui afferma di ritenere che “nulla sia stato innovato dall’introduzione della norma di cui all’art. 23”. ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO Chi può somministrare o vendere bevande alcoliche Attualmente nel nostro Paese la vendita di bevande alcoliche per il consumo sul posto (somministrazione) può essere effettuata dagli esercizi in possesso delle seguenti autorizzazioni: 1) Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande prevista dalla Legge 25/08/91 N. 287 e/o dalle varie leggi regionali sulla somministrazione; 2) Autorizzazione per le attività ricettive (alberghi, campeggi, etc) previste dalla Legge 29/03/2001 n. 135 e dalle leggi regionali del settore, relativamente alle persone alloggiate; 3) Cantine ed enoteche (strade del vino) limitatamente alla degustazione e mescita dei prodotti vitivinicoli (Legge 27/07/99 n. 268); 4) Autorizzazione per l’esercizio di attività agrituristiche previste dalla legge 29/02/2006, n. 96 e dalle leggi regionali. E’ da evidenziare che ai sensi dell’art. 152 del regolamento di esecuzione del TULPS, le suddette autorizzazioni costituiscono anche licenza di cui all’art. 86 TULPS. Per la vendita delle bevande alcoliche (cessione per asporto) occorre invece essere in possesso delle seguenti autorizzazioni o qualifiche professionali: 1) Autorizzazione per la vendita al minuto prevista dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 (Decreto Bersani); 2) Autorizzazione prevista dalla qualifica di produttore agricolo (D.Lgs. 18/05/2001, n. 228); 3) Autorizzazione insita nella qualifica di artigiano che consente la vendita nei locali dell’azienda, di alcolici di propria produzione; 4) Produttore di vino (art. 191 Regolamento esecuzione TULPS); 5) Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande prevista dalla Legge 25/08/91 N. 287 e/o dalle varie leggi regionali sulla somministrazione. I requisiti degli addetti alla somministrazione Soprattutto in estate, nei bar e negli chalet costieri, è possibile notare dietro al bancone di mescita, ragazzini intenti a somministrare di tutto, comprese bevande alcoliche. Spesso le Forze dell’Ordine lasciano correre, facendo finta di non vedere, ma, come il lettore saprà, l’art. 188 del TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) stabilisce che per la somministrazione di alcolici non possono essere impiegati minori degli anni 18 (Il 2° e 3° comma dell’articolo 188 Reg. TULPS, che consentivano l’impiego per la somministrazione di minori, parenti e affini del gestore, fino al terzo grado, sono stati abrogati dall’art. 6 del DPR 28 Maggio n. 311). Art. 182 reg.es. TULPS: “Le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie, allo scopo di accertare il grado delle bevande alcoliche di qualsiasi genere hanno sempre facoltà di far procedere al prelevamento dei campioni nei modi e nelle forme stabilite dalle norme speciali sulla materia. Il prelevamento dei campioni è limitato a due sole bottiglie, che contengano ciascuna non meno di un quinto di litro della bevanda da verificarsi e che devono essere consegnate all'autorità richiedente. Una di tali bottiglie è inviata, per l'accertamento del grado di alcol, ad uno dei laboratori dello Stato incaricato dell'analisi dei vini e l'altra è conservata ad eventuale disposizione dell'autorità giudiziaria. I campioni non utilizzati si restituiscono allo esercente. “ Art. 183 reg.es. TULPS: “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, quando l'accertamento delle contravvenzioni lo richieda, o l'esercente contesti la natura o il grado alcolico della bevanda, debbono sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione.” Art. 15 L.689/81 e art. 20 del relativo regolamento di esecuzione indicano le modalità di revisione delle analisi e gli istituti incaricati per le stesse. Per l’accertamento delle violazioni delle norme penali e di quelle che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, si applicano rispettivamente il CPP e la legge 689/81. Inoltre, secondo l’art. 183 del Reg. TULPS “ Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, quando l’accertamento delle contravvenzioni lo richieda, o l’esercente contesti la natura o il grado alcolico della bevanda, debbono sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione” Occorre poi rammentare che vendita, vendita per asporto e somministrazione non sono fattispecie identiche: la vendita, ad esempio, comprende la vendita per asporto (in contenitore chiuso), la vendita al banco e la somministrazione (nel bicchiere per il consumo sul posto). In altri termini, la somministrazione rientra nella vendita, ma non tutte le vendite costituiscono somministrazione. Autorità competente Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra la Provincia autonoma di Bolzano e il Commissario del Governo, la Corte Costituzionale (sentenza n. 259 del 2010) ha stabilito che spetta allo Stato e quindi al prefetto, applicare la sanzione, nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza: Al riguardo la Corte aveva già riconosciuto che la disposizione si inserisce in un contesto normativo volto a favorire una «presa di coscienza dei pericoli, per l’incolumità degli utenti della strada, derivanti dall’abuso di bevande alcoliche» (sentenza n. 152 del 2010), cosicché risulta evidente che i provvedimenti adottati sono volti esclusivamente ad evitare che si possano verificare episodi di guida in stato di ubriachezza potenzialmente lesivi dell’ordine pubblico. Le conclusioni della Corte Costituzionale, in ordine alla competenza del Prefetto ad infliggere le sanzioni amministrative, sembra possano applicarsi anche alla somministrazione su aree pubbliche e nei chioschi ed alla vendita e somministrazione di bevande superalcoliche sulle autostrade. PRONTUARIO ALCOL CODICE PENALE Riferimenti normativi Causale violazioni Importo sanzioni minima/massima Sanzioni accessorie Autorità competente Riferimenti normativi Causale violazioni Importo sanzioni minima/massima Sanzioni accessorie Autorità competente Riferimenti normativi Causale violazioni Importo sanzioni minima/massima Sanzioni accessorie Autorità competente Art. 686 c.p Fabbricare o introdurre nello stato droghe, liquori o altre bevande alcoliche ovvero detenere per la vendita o vendere droghe, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell’autorità. Da € 413 a € 2.478 p.m.r: non ammesso Cessazione dell’attività se priva di autorizzazioni, ovvero sospensione dell’esercizio o chiusura dello stabilimento in caso di reiterazione delle violazioni qualora si tratti di attività in possesso di autorizzazione. Direzione regionale delle entrate Art. 687 c.p Acquistare o consumare, in un esercizio pubblico, bevande alcoliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita. Sino ad € 51 p.m.r. 17 € Nota: all’esercente si applicherà la sanzione relativa alla vendita fuori orario prevista dalla normativa sulla somministrazione (L.P. 09 luglio 2000 n°14 per la Provincia di Trento) Stato tramite modello F23. Prefetto Art. 688 c.p. Essere colto in stato di ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico Da € 51 a € 309 p.m.r. 102 € Stato tramite modello F23. Prefetto Riferimenti normativi Causale violazioni Importo sanzioni minima/massima Sanzioni accessorie Autorità competente Riferimenti normativi Causale violazioni Importo sanzioni minima/massima Sanzioni accessorie Autorità competente Riferimenti normativi Causale violazioni Importo sanzioni minima/massima Sanzioni accessorie Autorità competente Art. 689 c.p. Esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità. Ammenda da euro 516 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi. La condanna comporta la sospensione dall’esercizio Reato di competenza del Giudice di Pace Art. 690 c.p In luogo pubblico o aperto al pubblico cagionare la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche Arresto fino a 6 mesi o ammenda da euro 30 a euro 309. Reato di competenza del Giudice di Pace Art. 691 c.p Somministrare bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza. Ammenda da euro 516 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi. Se si tratta di un esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio. Reato di competenza del Giudice di Pace PRONTUARIO ALCOL D.L. 03 agosto 2007 n°117 Riferimenti normativi Causale violazioni Importo sanzioni minima/massima Sanzioni accessorie Autorità competente Riferimenti normativi Causale violazioni Importo sanzioni minima/massima Sanzioni accessorie Autorità competente Art. 6, comma 2 del D.L. 03 agosto 2007 n°117 convertito con modifiche dalla L. 2 ottobre 2007 n°160 In qualità di titolare/gestore di .…ometteva di interrompere la vendita o la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3.00 alle ore 6.00. N.B. Non si applica nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto Da € 5.000 a € 20.000 p.m.r. 6.666,67 € Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell’obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da sette a trenta giorni, secondo valutazione dell’autorità competente a cui verrà inoltrata apposita relazione di servizio. Stato tramite modello F23. Prefetto Art. 6, comma 2 bis del D.L. 03 agosto 2007 n°117 convertito con modifiche dalla L. 2 ottobre 2007 n°160 In qualità di titolare/gestore di esercizio di vicinato ometteva di interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle ore 6.00. N.B. Non si applica nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto Da € 5.000 a € 20.000 p.m.r. 6.666,67 € Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell’obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da sette a trenta giorni, secondo valutazione dell’autorità competente a cui verrà inoltrata apposita relazione di servizio Stato tramite modello F23. Prefetto Riferimenti normativi Causale violazioni Importo sanzioni minima/massima Sanzioni accessorie Autorità competente Riferimenti normativi Causale violazioni Importo sanzioni minima/massima Sanzioni accessorie Autorità competente Riferimenti normativi Causale violazioni Importo sanzioni minima/massima Sanzioni accessorie Autorità competente Art. 6, comma 2-quater del D.L. 03 agosto 2007 n°117 convertito con modifiche dalla L. 2 ottobre 2007 n°160 In qualità di titolare/gestore di *….…, proseguendo l’attività oltre le ore 24.00, ometteva di mettere a disposizione dei clienti presso un’uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico tipo precursore. Da € 300 a € 1.200 p.m.r. 400 € Nota si applica agli esercizi pubblici indicati dall’art. 86 del TULPS, ai locali in cui si svolge attività di intrattenimento e svago, ai circoli privati, su spazi ed aree pubbliche. Stato tramite modello F23. Prefetto Art. 6, comma 2-quater del D.L. 03 agosto 2007 n°117 convertito con modifiche dalla L. 2 ottobre 2007 n°160 In qualità di titolare/gestore di *….…, proseguendo l’attività oltre le ore 24.00, ometteva di esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali le apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo Da € 300 a € 1.200 p.m.r. 400 € Nota * si applica agli esercizi pubblici indicati dall’art. 86 del TULPS, ai locali in cui si svolge attività di intrattenimento e svago, ai circoli privati, su spazi ed aree pubbliche. Stato tramite modello F23. Prefetto Art. 15, comma 1 e 4 della L. 30 marzo 2001 n°125. Persona impiegata in attività lavorativa ……. elencata dal provv. 16 marzo 2006 (G.U. numero 75 del 30.3.2006) tra le attività comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, assumeva alcolici nonostante il divieto previsto dalla L. 125/2001. Da € 516 a € 2.582 p.m.r. 860,67 € Stato tramite modello F23. Prefetto Riferimenti normativi Causale violazioni Importo sanzioni minima/massima Sanzioni accessorie Autorità competente Art. 13, comma 1 e 3 della L. 30 marzo 2001 n°125. Riferimenti normativi Causale violazioni Importo sanzioni minima/massima Sanzioni accessorie Autorità competente Art. 13, comma 2 e 4 della L. 30 marzo 2001 n°125. Riferimenti normativi Causale violazioni Importo sanzioni minima/massima Sanzioni accessorie Autorità competente Art. 13, comma 2 e 4 della L. 30 marzo 2001 n°125. Riferimenti normativi Causale violazioni Art. 14 bis, comma 2 della L. 30 marzo 2001 n°125. Importo sanzioni minima/massima Sanzioni accessorie Autorità competente Nelle aree di servizio autostradali effettuare la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22:00 alle ore 06:00. Da € 2.500 a € 7.000 p.m.r. 2333,33 € Sospensione della licenza per 30 gg. in caso di reiterazione biennale della violazione. Stato tramite modello F23. Prefetto Nelle aree di servizio autostradali effettuare la somministrazione di bevande superalcoliche Da € 3.500 a € 10.500 p.m.r. 3500 € Sospensione della licenza per 30 gg. in caso di reiterazione biennale della violazione. Stato tramite modello F23. Prefetto Nelle aree di servizio autostradali effettuare la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 02:00 alle ore 06:00. Da € 3.500 a € 10.500 p.m.r. 3500 € Sospensione della licenza per 30 gg. in caso di reiterazione biennale della violazione Stato tramite modello F23. Prefetto Vendere o somministrare alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti di licenza ex art. 86 del TULPS, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate. Da € 2.000 a € 12.000 p.m.r. 4.000 € Confisca della merce e dell’attrezzatura di vendita. Stato tramite modello F23. Prefetto Riferimenti normativi Causale violazioni Importo sanzioni minima/massima Sanzioni accessorie Autorità competente Riferimenti normativi Causale violazioni Importo sanzioni minima/massima Sanzioni accessorie Autorità competente Art. 14 bis, comma 2 della L. 30 marzo 2001 n°125. Vendere alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti di licenza ex art. 86 del TULPS, dalle ore 24 alle ore 7, tramite distributori automatici. Da € 5.000 a € 30.000 p.m.r. 10.000 € Confisca della merce e dell’attrezzatura di vendita. Stato tramite modello F23. Prefetto Art. 14ter, della L. 30 marzo 2001 n°125. chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto Da € 250 a € 1.000 p.m.r.333 € Stato tramite modello F23. Prefetto Timbro Comando Nr. …….. di prot. OGGETTO: Verbale di contravvenzione per infrazioni punibili con sanzione amministrativa ai sensi della Legge 24 novembre 1981, nr.689, redatto a carico di:Generalità Trasgressore. ******************************************************************************** L'anno ………addì …… del mese di ……… alle ore ……… in …………… negli Uffici del Comando in intestazione. I sottoscritti Ufficiali e Agenti di P.G. ……………………….. appartenenti al Comando di cui sopra, danno atto di aver proceduto a contestare al nominato in oggetto, la violazione di cui all’art 6 co.2 del D.L. 03.08.2007 nr.117 modificato dalla L.29.07.2010 nr.120 poichè “Quale amministratore unico, titolare, e legale rappresentante dell’esercizio commerciale all’insegna “……………”, consentiva la somministrazione di bevande alcoliche/ superalcoliche oltre le ore 3 (TRE) e prima del decorso delle tre ore successive”. Infrazione accertata alle ore …….. del …………. in Via ……….. del Comune di ……….., presso l’esercizio commerciale all’insegna ……………… Fonti di prova acquisite ai sensi dell’art.13 L.24.11.1981 nr.689 :1. Constatazione diretta degli operanti, L’infrazione di cui sopra è stata contestata a:Generalità trasgressore c.s. generalizzato presente al momento del controllo. L’obbligato in solido si identifica nel nominato in oggetto.. Si avverte la parte che, ai sensi dell'art.16 della Legge 24.11.1981 nr.689, è ammesso il pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio per tutti i coobbligati, della somma di 6.666,67 Euro, pari ad un terzo del massimo o- se più favorevole - al doppio del minimo della sanzione prevista dagli articolo di Legge violati sovraindicati, oltre alle spese del procedimento. Il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art.16 della Legge 689/81 può essere effettuato, entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del presente atto, nei modi qui sotto specificati:---In contanti presso qualsiasi Ufficio Postale o istituto bancario, trascrivendo sul modello 23 Modulario F.23 : Codice Ufficio o Ente “9A2” ovvero codice del Comando. Codice Territoriale “ A561 “ ovvero codice del Comune di ubicazione del Comando Codice causale “ P.A.” Estremi atto o del documento Anno ………. nr…… di protocollo del presente verbale. Codice Tributo “741T “ Descrizione Sanzione amministrativa Importo 6.666,67 Euro allegando copia del presente verbale. * Dell'avvenuto pagamento deve essere data Comunicazione a questo Comando, presentando copia della quietanza, onde evitare l'inoltro del rapporto all'Autorità competente ai sensi dell'art.17 Legge 24.11.81 nr.689.----Eventuali scritti difensivi, documenti o richieste di essere sentiti dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data della contestazione/notificazione ai sensi dell'art.18 Legge 689/81 all’Ufficio Territoriale del Governo di …………. . Gli Ufficiali e Agenti di P.G. Timbro Comando Nr. …….. di prot. OGGETTO: Verbale di contravvenzione per infrazioni punibili con sanzione amministrativa ai sensi della Legge 24 novembre 1981, nr.689, redatto a carico di:Generalità Trasgressore. ******************************************************************************** L'anno ……….. addì ……..del mese di ………. alle ore ……… in ………………negli Uffici del Comando in intestazione. I sottoscritti Ufficiali e Agenti di P.G. …………………………………tutti appartenenti al Comando di cui sopra, danno atto di aver proceduto a contestare al nominato in oggetto, la violazione di cui all’art 6 co.2 quater del D.L. 03.08.2007 nr.117 modificato dalla L.29.07.2010 nr.120 poichè “Quale presidente Amministratore Unico dell’esercizio commerciale all’insegna …………, proseguendo l’attività oltre le ore 24.00, ometteva di mettere a disposizione dei clienti presso un’uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico tipo precursore”. Infrazione accertata alle ore …….. del …………. in Via ……….. del Comune di ……….., presso l’esercizio commerciale all’insegna ……………… Fonti di prova acquisite ai sensi dell’art.13 L.24.11.1981 nr.689 :1) Constatazione diretta degli operanti, L’infrazione di cui sopra è stata contestata a:Generalità trasgressore c.s. generalizzato presente al momento del controllo. L’obbligato in solido si identifica nel nominato in oggetto.. Si avverte la parte che, ai sensi dell'art.16 della Legge 24.11.1981 nr.689, è ammesso il pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio per tutti i coobbligati, della somma di 400,00 Euro, pari ad un terzo del massimo o- se più favorevole - al doppio del minimo della sanzione prevista dagli articolo di Legge violati sovraindicati, oltre alle spese del procedimento. Il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art.16 della Legge 689/81 può essere effettuato, entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del presente atto, nei modi qui sotto specificati:---In contanti presso qualsiasi Ufficio Postale o istituto bancario, trascrivendo sul modello 23 Modulario F.23 : Codice Ufficio o Ente “9A2” ovvero codice del Comando. Codice Territoriale “ A561 “ ovvero codice del Comune di ubicazione del Comando Codice causale “ P.A.” Estremi atto o del documento Anno ………. nr…… di protocollo del presente verbale. Codice Tributo “741T “ Descrizione Sanzione amministrativa Importo 400,00 Euro allegando copia del presente verbale. * Dell'avvenuto pagamento deve essere data Comunicazione a questo Comando, presentando copia della quietanza, onde evitare l'inoltro del rapporto all'Autorità competente ai sensi dell'art.17 Legge 24.11.81 nr.689.----Eventuali scritti difensivi, documenti o richieste di essere sentiti dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data della contestazione/notificazione ai sensi dell'art.18 Legge 689/81 all’Ufficio Territoriale del Governo di …………. . Gli Ufficiali e Agenti di P.G. Timbro Comando Nr. …….. di prot. OGGETTO: Verbale di contravvenzione per infrazioni punibili con sanzione amministrativa ai sensi della Legge 24 novembre 1981, nr.689, redatto a carico di:Generalità Trasgressore. ******************************************************************************** L'anno ………… addì ….. del mese di ………..alle ore ……… in …………….. negli Uffici del Comando in intestazione. I sottoscritti Ufficiali e Agenti di P.G. ………………………………………… tutti appartenenti al Comando di cui sopra, danno atto di aver proceduto a contestare al nominato in oggetto, la violazione di cui all’art 14 bis.2 co. L.30.03.2001 nr.125 “perché benché autorizzato per l’esercizio dell’attività di commercio ambulante di prodotti alimentari, consentiva, in area pubblica, la somministrazione di bevande alcoliche/ superalcoliche oltre le ore 24 e prima delle ore 07.00. Infrazione accertata alle ore ………… del …………. in Via ………… del Comune di ………………., presso la rivendita ambulante di panini all’insegna “…………………..” Fonti di prova acquisite ai sensi dell’art.13 L.24.11.1981 nr.689 :1) Constatazione diretta degli operanti, L’infrazione di cui sopra è stata contestata a: Generalità Trasgressore c.s. generalizzato presente al momento del controllo. Gli obbligati in solido si identificano in:Generalità del legale rappresentante alla cui carica spetta la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio.. Si avvertono la parti che, ai sensi dell'art.16 della Legge 24.11.1981 nr.689, è ammesso il pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio per tutti i coobbligati, della somma di 1.000 (mille ) Euro, pari ad un terzo del massimo o- se più favorevole - al doppio del minimo della sanzione prevista dagli articolo di Legge violati sovraindicati, oltre alle spese del procedimento. Il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art.16 della Legge 689/81 può essere effettuato, entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del presente atto, nei modi qui sotto specificati:---In contanti presso presso qualsiasi Ufficio Postale o istituto bancario, trascrivendo sul modello 23 Modulario F.23 : Codice Ufficio o Ente “9A2” ovvero codice del Comando. Codice Territoriale “ A561 “ ovvero codice del Comune di ubicazione del Comando Codice causale “ P.A.” Estremi atto o del documento Anno ………. nr…… di protocollo del presente verbale. Codice Tributo “741T “ Descrizione Sanzione amministrativa Importo 1.000 (mille ) Euro allegando copia del presente verbale. * Dell'avvenuto pagamento deve essere data Comunicazione a questo Comando, presentando copia della quietanza, onde evitare l'inoltro del rapporto all'Autorità competente ai sensi dell'art.17 Legge 24.11.81 nr.689.----Eventuali scritti difensivi, documenti o richieste di essere sentiti dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data della contestazione/notificazione ai sensi dell'art.18 Legge 689/81 all’Ufficio Territoriale del Governo di …………. . Gli Ufficiali e Agenti di P.G. Timbro Comando Nr. …….. di prot. OGGETTO: Verbale di contravvenzione per infrazioni punibili con sanzione amministrativa ai sensi della Legge 24 novembre 1981, nr.689, redatto a carico di:Generalità Trasgressore. ******************************************************************************** L'anno ……….. addì ……….del mese di …………. alle ore ……… in …………………….negli Uffici del Comando in intestazione. I sottoscritti Ufficiali e Agenti di P.G. …………………………………….. appartenenti al Comando di cui sopra, danno atto di aver proceduto a contestare al nominato in oggetto, la violazione di cui all’art 6 D.L. 03.08.2007 nr.117 convertito con modificazioni, dall’art.1, Legge 02.10.2007 nr.160, “Quale titolare firmatario dell’esercizio commerciale all’insegna “………………….”ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento:- ( ascolto di musica registrata mediante diffusori collegati a sistema HI-FI, visoni programmi televisivi mediante TV installata al’interno dell’esercizio, intrattenimento mediante consolle play station collegata alla TV) NON esponeva all’entrata del locale,- all’interno del locale e all’uscita del locale, apposite tabelle che riproducano la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’area alveolare espirata di cui al Decreto 30 luglio 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Infrazione accertata alle ore ………….. del …………… in ……………….. del Comune di ……………….., presso l’esercizio commerciale all’insegna …………………………... Fonti di prova acquisite ai sensi dell’art.13 L.24.11.1981 nr.689 :1. Constatazione diretta degli operanti, L’infrazione di cui sopra è stata contestata a:Generalità Trasgressore, c.s. generalizzato presente all’atto dell’accertamento. L’obbligato in solido si identifica nel nominato in oggetto.. Si avvertono gli interessati che, l’inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente. Il presente verbale, sarà trasmesso al Prefetto di …………. per l’eventuale emissione dell’ordinanza di chiusura. Eventuali scritti difensivi, documenti o richieste di essere sentiti dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data della contestazione/notificazione ai sensi dell'art.18 Legge 689/81 al Prefetto di ……….... Gli Ufficiali e Agenti di P.G. Timbro Comando Nr. ……. di prot. OGGETTO: Luogo ……, ………… Relazione scritta della Polizia Giudiziaria ex art. 11 c. 1 e 2 D.L.vo n. 274/2000, 2000 redatta a carico di:Persona sottoposta ad Generalità indagato indagini Art.689 C.P. Perché quale gestore dell’impresa individuale denominata ……………, Ipotesi di reato somministrava bevande alcoliche a minore degli anni 16. Stato Persona offesa Data e luogo Evento accertato in …………….il ………. consumazione reato Si riserva di nominarlo/d’Ufficio/di Fiducia del foro di ………... Difensore Presso il proprio domicilio ubicato in……. Presso lo studio del difensore ubicato in Domicilio eletto ………………… ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PRESSO IL TRIBUNALE …………. E, per competenza:AL COMANDO COMPAGNIA G.d.F DI …………………. Alle ore ……… circa del ………., la pattuglia automontata di questo Nucleo, costituita da……………., nel transitare in Via …………… del Comune di ……………., rilevava la presenza di due giovani intenti a sorseggiare una birra, gli stessi alla vista degli operanti tentavano di nascondere la bottiglia dietro le gambe. I due giovani venivano identificati in:Generalità (Minore anni 16) Generalità (Minore anni 18) La bevanda alcolica che stavano entrambi sorseggiando risultava essere una bottiglia da 33 cl di birra marca HEINEKEN con contenuto alcolico pari a 5% vol. A specifica richiesta il minore degli anni 16 ………. c.s. generalizzato, riferiva agli operanti, di aver acquistato la bottiglia di birra, poco prima di essere fermato dai carabinieri, all’interno dell’esercizio commerciale all’insegna …………………, per la somma di euro 1.30. A specifica richiesta il minore ………. riferiva che il gestore del citato locale, del quale forniva dettagliata descrizione, prima dell’acquisto, non aveva provveduto a richiedere i documenti di identità e dopo l’acquisto non aveva provveduto a rilasciare lo scontrino fiscale.(vds verbale di ss.ii) Tali dichiarazioni venivano confermate anche dall’altro minore degli anni 18 ……….. c.s. generalizzato (vds verbale di ss.ii) Gli operanti, al fine di identificare il venditore, si recavano all’interno del citato esercizio commerciale, ubicato sulla stessa via ove veniva operato il controllo, all’interno del locale veniva identificato il solo gestore …………… c.s. generalizzato, il quale confermava la veridicità delle dichiarazioni rese dai minori e soggiungeva, a discolpa, di non aver richiesto i documenti di identità ai due minori. I due minori, venivano accompagnati in questi uffici ove venivano riconsegnati ai rispettivi familiari. Rilevato che la violazione di cui all’art 689 configura illecito di natura contravvenzionale e pertanto, anche la mera colpa è sufficiente ad integrare la contravvenzione. Inoltre, dal precetto è agevole desumere che l’ordinamento ha affidato al gestore di spaccio di bevande alcoliche una peculiare responsabilità, collocandolo in una specifica posizione di garanzia a tutela di interessi diffusi. Conseguentemente la valutazione dei parametri di imputazione – negligenza ed imprudenza- deve essere assunta con severità. (cassazione V Sezione penale nr.27916/09 , Nr.Reg.Generale 6859/09 Nr.Sent.973) La natura di reato di pericolo della fattispecie in esame, infatti, impone una effettiva e necessaria diligenza nell'accertamento dell'età del consumatore, atteggiamento che, nel caso, come quello in esame, in cui la somministrazione è stata preceduta dalla richiesta, da parte del cameriere addetto alle consumazioni, dell'età dell'avventore, non può essere soddisfatto nè dalla presenza nel locale di cartelli indicanti il divieto di erogazione di bevande alcooliche ai minori, nè limitandosi a prendere atto della risposta del cliente sul superamento dell'età richiesta, ove ciò non corrisponda al vero (cfr. Cass., sez. 5, 2/12/2010, n. 7021, R. e altro, rv. 249830; Evidenziato che integra la contravvenzione di somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente (art. 689 cod. pen.) la condotta di chi somministri bevande alcoliche al minore di anni sedici, limitandosi a prendere atto della risposta di quest'ultimo sul superamento dell'età richiesta. (Rigetta, Giud.pace Rovereto, 02 dicembre 2008) Cass. pen. Sez. V, 05-05-2009, n. 27916 (rv. 244206 La violazione di cui all’art. 689 c.p. è integrata dalla condotta di colui che, in qualità di gestore di bar, somministri bevande alcoliche ad un minore degli anni sedici; né, a tal fine, rileva il fatto che nel predetto bar vi siano cartelli indicanti il divieto di erogazione di bevande alcoliche a minori, stante la natura di reato di pericolo della contravvenzione in questione che richiede la necessaria diligenza nell'accertamento dell'età del consumatore. (Rigetta, Giud.Pace Lonato, 17 Dicembre 2009) Cass. pen. Sez. V, 02-12-2010, n. 7021 (rv. 249830) La responsabilità della contravvenzione ex art. 689 c.p. è ascrivibile anche a soggetti diversi dal titolare dell'esercizio, deve infatti rilevarsi che la Corte di cassazione ha già osservato che nella previsione normativa de qua "non rientra solo il titolare della licenza di esercizio di osteria od altro pubblico spaccio, ma anche chi gestisce per lui, legittimamente o abusivamente. Lo stesso dipendente può essere chiamato a rispondere dell'illecito, in concorso col titolare della licenza ovvero, se abbia agito di sua esclusiva iniziativa, come rappresentante di fatto dell'esercente, acquistando la qualità di costui" (Cass., Sez. 5, n. 27706 del 05/05/2011, Ragazzini). La responsabilità per la contravvenzione di cui all'art. 689 c.p. è ascrivibile anche al dipendente di uno stabilimento balneare che, gestendo l'esercizio o agendo come rappresentante di fatto dell'esercente, abbia somministrato bevande alcooliche a un minore infrasedicenne. Cass. pen. Sez. V, 19-05-2014, n. 25443 Sussiste a carico del titolare di un bar la responsabilità per il reato di cui all'art. 689 cod. pen., ancorché la somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni sedici sia effettuata dai propri dipendenti, stante la natura di reato di pericolo della contravvenzione in questione che impone l'obbligo della diligenza, nell'accertamento dell'età del consumatore, innanzitutto al soggetto che gestisce l'esercizio commerciale di vendita di bevande alcoliche, il quale riveste una specifica posizione di garanzia a tutela di interessi diffusi, in virtù della quale egli deve vigilare affinché i propri dipendenti svolgano diligentemente i loro compiti ed osservino scrupolosamente le indicazioni impartite in ordine all'accertamento dell'effettiva età del consumatore. (Rigetta, Giud.pace Pesaro, 11/07/2012) Cass. pen. Sez. V, 26-06-2013, n. 46334 (rv. 257563) Ritenendo che la condotta posta in essere dal prevenuto integri gli estremi della violazione di legge riportata in oggetto, si deferisce alla S.V.Ill.ma Sui fatti potranno riferire gli Ufficiale di PG/Agente di PG che hanno svolto le indagini. Si richiede, pertanto, ex artt. 11 c. 2 l’autorizzazione alla citazione a giudizio della persona generalizzata in rubrica per il reato ivi indicato. Per il Comando Compagnia Guardia di Finanza tanto si comunica, ai sensi e per gli effetti dell’art 36 DPR 600/1973, in relazione alla mancata emissione dello scontrino fiscale. Si allegano i seguenti atti:Relazione di servizio (Solo AG) Verbale di elezione di domicilio (Solo AG) Verbale ss.ii. ……… (anche GdF) Verbale ss.ii …………. (anche GdF) Verbale di accompagnamento in ufficio del minore ……….o (Solo AG) Verbale di affidamento del minore …………. (Solo AG) Verbale di accompagnamento in ufficio del minore …………. (Solo AG) Verbale di affidamento del minore ………………. (Solo AG) Visura camerale …………… (Solo AG) Copia estratto licenza amministrativa (Solo AG) Copia estratto autorizzazione sanitaria (Solo AG) Il Comandante