Ordinanzasomministrazione bevande under 16 e in evidente stato di
Transcript
Ordinanzasomministrazione bevande under 16 e in evidente stato di
Comune di Gualdo Tadino Provincia di Perugia SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE N. 14 ORDINANZA N° 51 del 22-09-2014 OGGETTO: DIVIETO ASSOLUTO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE A MINORI DI ANNI 16 E A PERSONE IN EVIDENTE STATO DI UBRIACHEZZA NEI GIORNI 2627-28 SETTEMBRE 2014. IL SINDACO CONSIDERATO: - CHE in occasione dei Giochi de le Porte si verifica un uso smodato di bevande alcoliche e superalcoliche soprattutto da parte dei minori; - CHE tale abuso determina seri problemi di pubblica sicurezza, in quanto i minori sono quelli maggiormente esposti agli effetti negativi dell’alcol, tanto da determinare comportamenti censurabili sotto l’aspetto della civile convivenza; - CHE il fenomeno comporta anche problemi di ordine igienico sanitario nonché di pubblica immagine, in quanto è indecoroso constatare lungo le vie e vicoli del centro i segni evidenti dell’abuso di sostanze alcoliche; - CHE nel corso delle passate edizioni si sono altresì verificati ricoveri urgenti presso il locale presidio ospedaliero per coma etilico subito da minorenni; - CHE si ritiene opportuno intervenire al riguardo, sensibilizzando sia i gestori di pubblici esercizi che i minorenni, affinché si giunga ad un serio ridimensionamento del deprecabile fenomeno dell’abuso alcolico; - CHE per raggiungere tale traguardo è comunque indispensabile la collaborazione dei gestori dei P.E. affinché non somministrino a minori di anni 16 sostanze alcoliche; VISTO l’art. 54 del D.Lgs 267/00( T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali); VISTO l’art. 689 C.P.(somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente); VISTO l’art. 691 C.P. (somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza); VISTO gli artt. 9 – 10 T.U.L.P.S. ORDINA 1. IL DIVIETO ASSOLUTO nei giorni 26-27-28 settembre della somministrazione di bevande alcoliche da parte gli esercenti pubblici esercizi ai minori di anni 16; 2. IL DIVIETO ASSOLUTO di somministrazione, nei giorni di cui sopra, di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza; 3. DI INCARICARE il Comando Polizia Municipale alla notifica della presente ordinanza a tutti gli esercenti pubblici dell’area interessata alla manifestazione nonché alla locale Stazione dei Carabinieri; AVVERTE - CHE la somministrazione di tali bevande è punita dall’art. 689 C.P. (competenza del Giudice di Pace) che recita “L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi e bevande…..il quale somministra in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche ad un minore di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente….è punito con l’ammenda da Euro 516,00 ad Euro 2.582,00 o la pena della permanenza domiciliare da quindici a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi - art. 52, comma 2, lettera b), del d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274; Gli Agenti di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati alla esecuzione della presente ordinanza. 1) Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione. 2) Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza. 3) A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1900, n.241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia 4) In relazione al disposto dell'art.37, comma 3 DEL D.Lgs. n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere posto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n.495/1992. 5) A norma dell'articolo 8 della stessa legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Gualdo Tadino Dr. Angelo Cardinali. 6) La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune di Gualdo Tadino. Dalla residenza comunale, lì 22/09/2014 Timbro IL SINDACO Dott. Massimiliano Presciutti