pubblici esercizi : gli obblighi da rispettare, i cartelli e le
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pubblici esercizi : gli obblighi da rispettare, i cartelli e le
PUBBLICI ESERCIZI : GLI OBBLIGHI DA RISPETTARE, I CARTELLI E LE AUTORIZZAZIONI DA ESPORRE Disposizioni sul consumo di bevande alcoliche. Ricordiamo che recenti orientamenti del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute hanno richiamato il divieto ai minori di anni 18 non solo della vendita ma anche dell’attività di somministrazione sul posto di bevande alcoliche (la somministrazione a un minore di anni 16 costituisce illecito penalmente rilevante, mentre la somministrazione/vendita a un minore – con più di 16 anni – costituisce violazione amministrativa). Quindi : nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 18, ma maggiori degli anni 16, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro. nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 16, la sanzione è l'arresto fino a un anno; nel caso di sola vendita di bevande alcoliche a minori degli anni 18, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro; Con le modifiche introdotte a suo tempo al Codice della Strada agli esercenti pubblici esercizi (con licenza ex art. di 86 del Tulps) di : Bar, ristoranti, trattorie, osterie, e simili Discoteche, disco pub, pub e simili Alberghi, campeggi, pensioni Fiere, sagre e chiunque somministra alcolici su aree pubbliche (con chioschi, camion –bar ecc.) Circoli, agriturismi e simili a) è fatto divieto di somministrare (e vendere) bevande alcooliche dalle ore 03.00 alle 06.00 ( giorno di Ferragosto escluso ) La violazione del divieto di somministrare alcolici dopo le 03.00 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. Prevista la sanzione accessoria (chiusura da 7 a 30 giorni ) alla terza violazione contestata nel biennio. inoltre - gli esercizi di intrattenimento (a prescindere dall’orario) e - gli altri pubblici esercizi (bar, ristoranti ecc.) SE APERTI OLTRE LE ORE 24.00 b) devono esporre le tabelle alcolemiche e mettere a disposizione dei clienti che ne facciano richiesta i cd “alcoltest”. Le tabelle specificano quali sono i sintomi da intossicazione alcolica ed i quantitativi degli alcolici più diffusi la cui ingestione può provocare il superamento del limite consentito di tasso alcolemico e vanno collocate: all’entrata, all’interno ed all’uscita dei locali. Le tabelle possono essere ritirate presso i ns. uffici. La violazione per la mancata o inidonea esposizione delle tabelle o per il mancato possesso dell’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico è punita con una sanzione da 300 a 1.200 euro. Ricordiamo inoltre che Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, cioè il " Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza ", dispone all’art. 188 che “ i minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell'esercizio “. LISTINO PREZZI CONSUMAZIONI I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione debbono essere resi noti al pubblico e alla clientela mediante appositi prospetti informativi esposti all’interno dei locali e comunque leggibili anche all’esterno dei locali, con modalità facilmente comprensibili, anche per quanto concerne le voci aggiunte. Qualora, nell’ambito dell’esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve indicare l’eventuale componente del servizio e ogni eventuale somma aggiuntiva. ORARI DI APERTURA Premesso che i pubblici esercizi sono liberi di operare nell’ambito dell’orario prescelto dall’esercente (e pubblicizzato all’esterno del locale) - posto che non vi siano amministrazioni locali che abbiano emanato ordinanze di indirizzo diverso – va puntualizzato che la liberalizzazione non si applica qualora al pubblico esercizio : siano state prescritte limitazioni dell’orario ai sensi dell’art. 9 del Tulps ; vengano imposte limitazioni all’orario con Ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco per motivazioni di ordine pubblico ecc. Inoltre, rimangono in vigore le disposizioni nazionali (e comunali) che regolamentano non solo l’allietamento musicale in particolare, ma il fenomeno “rumore” in generale (quindi anche gli schiamazzi della clientela nel plateatico di pertinenza del PE o all’esterno del locale…) e il rispetto dei limiti di rumorosità (vigenti dalle ore 22.00). Relativamente all’orario (ed alle giornate) di apertura il titolare è tenuto a dare solo una puntuale indicazione alla clientela (che però dovrà poi essere osservata) mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi, ben visibili al pubblico, collocati all’interno e all’esterno dei propri locali. I clienti non potranno accedere all’esercizio di somministrazione fuori dell’orario di apertura. MENU Ricordiamo l’obbligo di evidenziare di volta in volta nei listini e menù lo stato delle pietanze somministrate (tra le altre ricordiamo che è stata contestata anche la presenza dell’asterisco sul menu per prodotti che sistematicamente vengono utilizzati nello stato di “congelato”) qualora il prodotto proposto alla clientela non sia fresco. Anche se l’annotazione del prodotto non fresco richiamata dall’asterisco verrà probabilmente superata nel settembre 2014 (con l’entrata in vigore di un nuovo regolamento europeo) la corretta gestione di tale adempimento permette oggi di evitare le pesanti sanzioni previste in caso di inadempimento Particolare attenzione deve essere posta anche nell’indicazione di prodotti della pesca nel menù che devono riflettere l’esatta natura del prodotto somministrato (ad es. non si deve indicare nel menu la voce “calamari” se, anche sporadicamente, vengono proposti “totani” ecc.). Analoga attenzione – visti i frequenti controlli da parte delle Autorità preposte - deve essere posta sulle taglie minime ammesse di pesci e molluschi e sulla conservazione del bollo sanitario apposto sulle partite e confezioni dei prodotti ittici acquistati. L’ACQUA : quella minerale, quella “trattata” e quella … di rubinetto. Oggi, nei pubblici esercizi, l’acqua può essere servita o somministrata sia dai formati sotto il mezzo litro (125 ml, 250 ml, 330 ml, 500 ml), ma anche da tutti gli altri formati superiori al mezzo litro (sia per servire l’acqua sul bicchiere, che per allungare altre bevande) utilizzati. Nessun problema, inoltre, per l’acqua da rubinetto anche se trattata. Rimane inteso che qualora vi sia l’utilizzo di apparecchiature tecnologiche idonee alla filtrazione ed eventuale gassificazione di acqua potabile, nei listini e menù (nonché su eventuali altri contenitori utilizzati) dovrà essere indicata la dicitura “acqua trattata” o “ acqua trattata gassificata ”. Indicazioni da apporre sui contenitori di olio di oliva destinati alla somministrazione. Con l’obiettivo di prevenire eventuali frodi nel commercio di olio di oliva e di assicurare una migliore informazione ai consumatori ai pubblici esercizi è fatto obbligo di mettere a disposizione dei clienti olio di oliva elusivamente in contenitori muniti di etichetta conforme alle normative vigenti - che ne indica l’origine. Per coloro che non dovessero adempiere a tale prescrizione - dalla quale sono ovviamente esentati non solo l’utilizzo di olio di oliva in cucina e nella preparazione dei pasti, ma anche l’olio non di oliva - è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro. CARTELLI OBBLIGATORI E AUTORIZZAZIONI. Fatta salva la regolare attuazione delle procedure di autocontrollo, la presenza di tutti i requisiti igienico sanitari ed il possesso della cartellonistica sugli ingredienti utilizzati nei prodotti alimentari in vendita ecc. nei pubblici esercizi e nelle attività alberghiere permangono ulteriori obblighi e adempimenti da osservare. Di seguito pubblichiamo un sommario riepilogo riservandoci ogni approfondimento – per i casi particolari – direttamente con le singole aziende. La violazione delle seguenti disposizioni è sanzionata, ai sensi del co. 2 dell'art. 221bis del R.D. 773/31, con il pagamento di una somma da 154,00 ad 1.032,00 : - la mancata esposizione dell'autorizzazione rilasciata dal Comune ovvero della denuncia o della comunicazione di inizio attività, sostitutive dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 180 del R.D. 635/40; - la mancata esposizione della riproduzione a stampa degli articoli 101 del T.U.L.P.S. e 177, 180 e 181 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 635/40, ai sensi dell'art. 180 del medesimo R.D. 635/40 - la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti (vidimata dal Comune, ai sensi dell’art. 110 del TULPS ) nei pubblici in cui sono consentiti giochi leciti (per esempio i giochi di carte o il bigliardo) o in cui sono installati apparecchi elettronici/videogiochi per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, ai sensi dell'art. 110 del R.D. 773/31 e successive modifiche ed integrazioni. La tabella dei giochi proibiti deve essere esposta oltre che nelle sale da gioco anche negli altri esercizi pubblici autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco. Riguardo alla mancata esposizione della tabella, parte della giurisprudenza ritiene si tratti di semplice violazione amministrativa, altra condivide la rilevanza penale di tale comportamento in base all’art. 195 Regolamento TULPS, la cui inosservanza risulta ancora sanzionata dall’art.221 del Tulps. Una sanzione amministrativa da 258 a 1550 euro è prevista anche per coloro che non fossero in possesso della licenza fiscale per la vendita di bevande alcoliche rilasciata dall’Ufficio Dogane (ex Utif). Altre sanzioni possono essere previste per specifiche violazioni di norme contenute nei regolamenti dei singoli Comuni (relativamente a giochi, prescrizioni specifiche per diffusioni musicali ecc.) Oltre al rispetto delle normative previste in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro andrà verificata la rispondenza alle prescrizioni di legge della documentazione relativa all’agibilità del locale e relativi impianti, agli scarichi in fognatura, alle insegne, all’utilizzo dei macchinari (nonché montacarichi ed ascensori per gli alberghi), alla prevenzione incendi, all’agibilità ai fini dell’art. 80 del Tulps per gli esercizi pubblici nei quali viene svolta attività di intrattenimento. OBBLIGO DEL POS DAL 30 GIUGNO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI Salvo diverse disposizioni (che potrebbero essere emanate anche con il Decreto previsto entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disciplina in commento, quindi entro il 26 giugno), dal 30 giugno 2014 è disposto l’obbligo per tutti i soggetti che “ effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali ”, ovvero commercianti, pubblici esercizi, artigiani ecc. e studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.) di dotarsi di un POS al fine di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito (es. bancomat). Tale obbligo concerne i pagamenti effettuati da privati di prodotti e servizi di importo superiore ai 30 euro (a prescindere dal fatturato dell’impresa). Al momento non sono previste sanzioni per i soggetti che non dovessero adeguarsi Attivazione apparecchi televisivi per i Mondiali di calcio. Fatte salve eventuali prescrizioni disposte dai singoli Comuni (su orari, collocazione dei televisori ecc.) ricordiamo che preventivamente all’attivazione dei televisori vanno assolti diversi oneri fiscali e diritti (e fatti salvi gli oneri derivanti dall’abbonamento a canali digitali a pagamento quali Sky, Premium ecc.) : - abbonamento alla RAI ad Uso Speciale per l’utilizzo della TV (sono dovute almeno 7 mensilità da giugno a dicembre), - versamento dei diritti d’autore alla SIAE (eventualmente anche per il solo mese dei Mondiali), - versamento dei compensi a SCF per i diritti delle case discografiche ed artisti interpreti. Per Siae e SCF i soci Confcommercio possono beneficiare di vantaggiose riduzioni dei compensi dovuti.