Classificazione dei farmaci in base alla loro prescrivibilità

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Classificazione dei farmaci in base alla loro prescrivibilità
Classificazione dei farmaci in base alla loro prescrivibilità
I farmaci a carico del SSN sono suddivisi nelle seguenti classi:
Classe A: farmaci essenziali e per le malattie croniche.
La fascia A comprende i farmaci essenziali e per malattie croniche, interamente
rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, fatta salva la possibilità per le Regioni di
introdurre delle quote di compartecipazione alla spesa (ticket).
La ricetta rimborsata dal SSN può riportare fino ad un massimo di due pezzi,
che possono aumentare a sei per :
antibiotici monodose iniettabili
medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi
medicinali a base di interferone per soggetti affetti da epatite cronica
PATOLOGIE CRONICHE: INNALZAMENTO N° CONFEZIONI
PRESCRIVIBILI
ART. 26- D.L. n. 90/2014 entrato in vigore il 25/06/2014
Per le patologie croniche il medico può prescrivere medicinali fino a un massimo di
6 pezzi per ricetta purchè già utilizzati dal paziente da almeno 6 mesi.
La durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.
L’estensione della pluriprescrizione è applicabile nei confronti dei soggetti affetti da
patologia cronica (codice di patologia di tre cifre, con lo zero iniziale) o da malattia
rara (codice alfa numerico di 6 caratteri, il primo è “R”).
Non sono titolo di accesso le esenzioni per reddito o qualsiasi atro tipo di esenzione.
Per massimo 6 pezzi, si intendono prescrivibili su unica ricetta, 6 pezzi totali riferiti a
massimo due specialità diverse/principi attivi diversi, correlati alla patologia
cronica. Non possono essere prescritti sulla stessa ricetta farmaci correlati alla patologia
cronica e farmaci non correlati.
La circostanza che la durata delle prescrizioni possa arrivare a 180 giorni di terapia, non
modifica il periodo di validità della ricetta che rimane quello ordinario di 30 giorni.
La compartecipazione alla spesa farmaceutica del cittadino è di € 1 a pezzo sino ad un
massimo di € 4 per ricetta, in analogia a quanto già disposto dalla Regione Piemonte
con DGR n 57-5740 del 03/04/2002 per particolari pluriprescrizioni di farmaci.
(antibiotici, fleboclisi, interferone per epatite cronica).
Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore (legge 08/02/01, n°
12), è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti
a coprire una terapia massima di trenta giorni.
Prescrizione per principio attivo: Legge 7 agosto 2012 n. 135
Classe C: farmaci che sono completamente a carico del cittadino.
Compredono:
i farmaci a totale carico del cittadino per i quali è necessaria la prescrizione
medica,
i farmaci SOP (senza obbligo di prescrizione medica) per i quali non è concessa la
pubblicità
i farmaci OTC (farmaci da banco) per i quali invece è concessa.
Sono esenti dal pagamento dei farmaci di fascia C:
• i pensionati di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, qualora il medico di famiglia
attesti la comprovata utilità terapeutica per l’assistito (riportando sulla ricetta la dicitura
“Legge 203/2000”);
• le vittime del terrorismo di cui all’art. 4 della Legge 206/2004 che hanno subito per atti
di terrorismo un’invalidità permanente pari o superiore all’80%, purché il medico di
famiglia ne attesti la necessità.
• i soggetti ai quali è stato riconosciuto il diritto all’esenzione per malattie rare, tramite
distribuzione diretta da parte delle aziende sanitarie pubbliche.
Classe H: esclusivo uso ospedaliero
Non possono essere venduti ai cittadini dalle farmacie aperte al pubblico, ma possono
solo essere utilizzati in ospedale o essere distribuiti dalle Aziende Sanitarie Regionali.