Classificazione dei farmaci in base alla loro prescrivibilità
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Classificazione dei farmaci in base alla loro prescrivibilità
Classificazione dei farmaci in base alla loro prescrivibilità I farmaci a carico del SSN sono suddivisi nelle seguenti classi: Classe A: farmaci essenziali e per le malattie croniche. La fascia A comprende i farmaci essenziali e per malattie croniche, interamente rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, fatta salva la possibilità per le Regioni di introdurre delle quote di compartecipazione alla spesa (ticket). La ricetta rimborsata dal SSN può riportare fino ad un massimo di due pezzi, che possono aumentare a sei per : antibiotici monodose iniettabili medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi medicinali a base di interferone per soggetti affetti da epatite cronica PATOLOGIE CRONICHE: INNALZAMENTO N° CONFEZIONI PRESCRIVIBILI ART. 26- D.L. n. 90/2014 entrato in vigore il 25/06/2014 Per le patologie croniche il medico può prescrivere medicinali fino a un massimo di 6 pezzi per ricetta purchè già utilizzati dal paziente da almeno 6 mesi. La durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia. L’estensione della pluriprescrizione è applicabile nei confronti dei soggetti affetti da patologia cronica (codice di patologia di tre cifre, con lo zero iniziale) o da malattia rara (codice alfa numerico di 6 caratteri, il primo è “R”). Non sono titolo di accesso le esenzioni per reddito o qualsiasi atro tipo di esenzione. Per massimo 6 pezzi, si intendono prescrivibili su unica ricetta, 6 pezzi totali riferiti a massimo due specialità diverse/principi attivi diversi, correlati alla patologia cronica. Non possono essere prescritti sulla stessa ricetta farmaci correlati alla patologia cronica e farmaci non correlati. La circostanza che la durata delle prescrizioni possa arrivare a 180 giorni di terapia, non modifica il periodo di validità della ricetta che rimane quello ordinario di 30 giorni. La compartecipazione alla spesa farmaceutica del cittadino è di € 1 a pezzo sino ad un massimo di € 4 per ricetta, in analogia a quanto già disposto dalla Regione Piemonte con DGR n 57-5740 del 03/04/2002 per particolari pluriprescrizioni di farmaci. (antibiotici, fleboclisi, interferone per epatite cronica). Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore (legge 08/02/01, n° 12), è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni. Prescrizione per principio attivo: Legge 7 agosto 2012 n. 135 Classe C: farmaci che sono completamente a carico del cittadino. Compredono: i farmaci a totale carico del cittadino per i quali è necessaria la prescrizione medica, i farmaci SOP (senza obbligo di prescrizione medica) per i quali non è concessa la pubblicità i farmaci OTC (farmaci da banco) per i quali invece è concessa. Sono esenti dal pagamento dei farmaci di fascia C: • i pensionati di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, qualora il medico di famiglia attesti la comprovata utilità terapeutica per l’assistito (riportando sulla ricetta la dicitura “Legge 203/2000”); • le vittime del terrorismo di cui all’art. 4 della Legge 206/2004 che hanno subito per atti di terrorismo un’invalidità permanente pari o superiore all’80%, purché il medico di famiglia ne attesti la necessità. • i soggetti ai quali è stato riconosciuto il diritto all’esenzione per malattie rare, tramite distribuzione diretta da parte delle aziende sanitarie pubbliche. Classe H: esclusivo uso ospedaliero Non possono essere venduti ai cittadini dalle farmacie aperte al pubblico, ma possono solo essere utilizzati in ospedale o essere distribuiti dalle Aziende Sanitarie Regionali.