Slide - CUC: Lavori in corso in materia di appalti

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Slide - CUC: Lavori in corso in materia di appalti
Centrali Uniche di
Committenza:
Lavori in corso in materia di
appalti
17 aprile 2015
Antonio Bertelli
Nel dettaglio oggi analizzeremo il
NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI
PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 1678
NT
Stefano Esposito, Pagnoncelli, relatori
con in rosso i commenti dell’Anci.
2
d) semplificazione e armonizzazione delle disposizioni in materia di
affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni, al fine di
conseguire una riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti
in attuazione dei principi di programmazione,
proporzionalità e non aggravio dei procedimenti anche con riguardo
alle procedure sotto soglia comunitaria , anche attraverso la
promozione di soluzioni innovative nelle materie disciplinate con
particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici di preminente interesse nazionale
3
e) trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa
prodromiche e successive, salvo casi espressamente previsti, anche tenendo
conto della esigenza di concorrere, con la definizione di idonee misure, alla lotta
alla corruzione nel settore degli appalti pubblici, nonché, in ogni caso, previsione di
poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti
pubblici, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d’interesse ed a favorire la
trasparenza;
e-bis) promozione della digitalizzazione delle procedure di gara, in funzione
della riduzione dei tempi e costi delle procedure, della massima tracciabilità
e ripercorribilità delle operazioni di gara, anche con finalità di contrasto alla
corruzione;
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f) attribuzione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di più ampie funzioni
di promozione dell’efficienza, di sostegno allo sviluppo di best practices, di
facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza
nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni, comprendenti anche poteri di
controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio,
nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed
altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e
fatta salva l’impugnabilità di tutte le decisioni assunte dall’Autorità innanzi ai
competenti organi di giustizia amministrativa
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g) riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e
semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con
particolare riguardo all’accertamento dei requisiti di qualificazione, attraverso
l’accesso a un’unica banca dati centralizzata e l’accesso diretto alle banche
dati degli enti certificanti; stabilire che le attività di regolazione dell’ANAC
che comportano oneri aggiuntivi per le stazioni appaltanti ed in particolare
quelle che comportano l’invio e lo scambio di comunicazioni obbligatorie
siano sottoposte alle norme sull’impatto della regolazione nelle procedure
amministrative;
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i) Coordinare le norme che regolano le centrali di committenza, i soggetti aggregatori, le
stazioni uniche appaltanti e le forme associative in particolare delle autonomie locali;
stabilire principi di programmazione e coordinamento del sistema delle centrali di
committenza e delle stazioni appaltanti mediante la costituzione di una effettiva rete di
committenza nazionale rispettosa del pluralismo istituzionale sul lato della domanda e
della complessità del mercato, della necessità di ridurre i rischi di oligopolio e di rendita di
posizione sul lato dell’offerta; contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari
anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero
delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera g),
con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore
complessità e fatto salvo l’obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di dover procedere
all'acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da Consip S.p.A. o da soggetto aggregatore di riferimento regionale o nell'ambito
delle unioni dei comuni di cui all’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
ovvero attraverso stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti
uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province.
Le Unioni di Comuni e le convenzioni debbono aggregare comuni per popolazione
complessiva non inferiore a 10.000 abitanti e i comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di
valore inferiore a 40.000 euro
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m) utilizzo preferenziale, per l’aggiudicazione degli appalti pubblici e delle
concessioni, del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
misurata sul “miglior rapporto qualità/prezzo”, o secondo un approccio
costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del
prezzo più basso solo per procedure ove l'oggetto sia standardizzato
nonché ove altre soluzioni rappresentino un inutile aggravamento del
procedimento, specie in relazione ad appalti di importo inferiore alle
soglie comunitarie e ciò anche al fine di garantire una più agevole
individuazione ed esclusione delle offerte anomale;
8
s) razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico
privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione
finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l'utilizzo
anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e
specifici; specificare il contenuto della progettazione relativa alle
concessioni e in generale alle forme di partenariato pubblico privato,
in particolare curando le modalità di redazione dei piani economico
finanziari ed introducendo il principio della bancabilità in tempi certi
della progettazione al fine di allineare il nostro Paese alle Best
Practices europee
;
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t) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in
base a criteri di omogeneità e trasparenza, in ogni caso prevedendo la
decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento, anche
introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su
parametri oggettivi e misurabili, e su accertamenti definitivi desumibili
dalla relazione dettagliata predisposta dalla stazione appaltante,
concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione di contratti
eseguiti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni
raccordi con la normativa vigente in materia di rating di legalità;
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ee) individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a
garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di
trattamento richiesti dalla normativa europea; “promozione di modalità e
strumenti telematici negli appalti pubblici, con indicazione di
tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte
delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti. Quanto sopra
attraverso: la definizione di procedure interamente telematiche
d’acquisto ed appalto; la valorizzazione di modalità telematiche e di
mezzi elettronici nelle pubblicazioni, nel sistema delle comunicazioni,
nello svolgimento dei procedimenti e nella ricezione delle offerte;
l’indicazione perentoria dell’utilizzo di sole modalità telematiche nel
caso delle centrali di committenza; la possibilità di utilizzo di
procedure tradizionali solo in via derogatoria ed adeguatamente
motivata”
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hh) previsione dell'espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e delle disposizioni contenute all’Art.
26 legge n. 488/1999; all’ Art. 58 legge n. 388/2000; all’Art.1 commi da
449 a 458 legge 296/2006; all’Art. 13 legge n. 136/2010; agli artt. Da 8 a
13 D.L.52/2012 convertito in legge 94/2012; all’Art. 1 D.L. n. 95/2012
convertito in legge 135/2012; all’Art. 9 D.L. 66/2014 convertito in legge n.
89/2014, con effetto dalla data di entrata in vigore del codice di cui alla
lettera b), anche attraverso l'individuazione di un apposito regime
transitorio, assicurando l’ordinato passaggio tra la previgente e la nuova
disciplina;
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Grazie per l’attenzione
Antonio Bertelli , Cinzia Cungi
Ufficio Provveditorato Comune di Livorno
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I materiali saranno disponibili su:
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