Slide - CUC: Lavori in corso in materia di appalti
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Centrali Uniche di Committenza: Lavori in corso in materia di appalti 17 aprile 2015 Antonio Bertelli Nel dettaglio oggi analizzeremo il NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1678 NT Stefano Esposito, Pagnoncelli, relatori con in rosso i commenti dell’Anci. 2 d) semplificazione e armonizzazione delle disposizioni in materia di affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni, al fine di conseguire una riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti in attuazione dei principi di programmazione, proporzionalità e non aggravio dei procedimenti anche con riguardo alle procedure sotto soglia comunitaria , anche attraverso la promozione di soluzioni innovative nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale 3 e) trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, salvo casi espressamente previsti, anche tenendo conto della esigenza di concorrere, con la definizione di idonee misure, alla lotta alla corruzione nel settore degli appalti pubblici, nonché, in ogni caso, previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d’interesse ed a favorire la trasparenza; e-bis) promozione della digitalizzazione delle procedure di gara, in funzione della riduzione dei tempi e costi delle procedure, della massima tracciabilità e ripercorribilità delle operazioni di gara, anche con finalità di contrasto alla corruzione; 4 f) attribuzione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di più ampie funzioni di promozione dell’efficienza, di sostegno allo sviluppo di best practices, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l’impugnabilità di tutte le decisioni assunte dall’Autorità innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa 5 g) riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all’accertamento dei requisiti di qualificazione, attraverso l’accesso a un’unica banca dati centralizzata e l’accesso diretto alle banche dati degli enti certificanti; stabilire che le attività di regolazione dell’ANAC che comportano oneri aggiuntivi per le stazioni appaltanti ed in particolare quelle che comportano l’invio e lo scambio di comunicazioni obbligatorie siano sottoposte alle norme sull’impatto della regolazione nelle procedure amministrative; 6 i) Coordinare le norme che regolano le centrali di committenza, i soggetti aggregatori, le stazioni uniche appaltanti e le forme associative in particolare delle autonomie locali; stabilire principi di programmazione e coordinamento del sistema delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti mediante la costituzione di una effettiva rete di committenza nazionale rispettosa del pluralismo istituzionale sul lato della domanda e della complessità del mercato, della necessità di ridurre i rischi di oligopolio e di rendita di posizione sul lato dell’offerta; contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera g), con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità e fatto salvo l’obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di dover procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da soggetto aggregatore di riferimento regionale o nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero attraverso stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. Le Unioni di Comuni e le convenzioni debbono aggregare comuni per popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti e i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro 7 m) utilizzo preferenziale, per l’aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul “miglior rapporto qualità/prezzo”, o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo per procedure ove l'oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresentino un inutile aggravamento del procedimento, specie in relazione ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò anche al fine di garantire una più agevole individuazione ed esclusione delle offerte anomale; 8 s) razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici; specificare il contenuto della progettazione relativa alle concessioni e in generale alle forme di partenariato pubblico privato, in particolare curando le modalità di redazione dei piani economico finanziari ed introducendo il principio della bancabilità in tempi certi della progettazione al fine di allineare il nostro Paese alle Best Practices europee ; 9 t) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento, anche introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili, e su accertamenti definitivi desumibili dalla relazione dettagliata predisposta dalla stazione appaltante, concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione di contratti eseguiti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di rating di legalità; 10 ee) individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea; “promozione di modalità e strumenti telematici negli appalti pubblici, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti. Quanto sopra attraverso: la definizione di procedure interamente telematiche d’acquisto ed appalto; la valorizzazione di modalità telematiche e di mezzi elettronici nelle pubblicazioni, nel sistema delle comunicazioni, nello svolgimento dei procedimenti e nella ricezione delle offerte; l’indicazione perentoria dell’utilizzo di sole modalità telematiche nel caso delle centrali di committenza; la possibilità di utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria ed adeguatamente motivata” 11 hh) previsione dell'espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e delle disposizioni contenute all’Art. 26 legge n. 488/1999; all’ Art. 58 legge n. 388/2000; all’Art.1 commi da 449 a 458 legge 296/2006; all’Art. 13 legge n. 136/2010; agli artt. Da 8 a 13 D.L.52/2012 convertito in legge 94/2012; all’Art. 1 D.L. n. 95/2012 convertito in legge 135/2012; all’Art. 9 D.L. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, con effetto dalla data di entrata in vigore del codice di cui alla lettera b), anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio, assicurando l’ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina; 12 Grazie per l’attenzione Antonio Bertelli , Cinzia Cungi Ufficio Provveditorato Comune di Livorno e-mail [email protected] [email protected] I materiali saranno disponibili su: www.fondazioneifel.it/formazione @FormazioneIfel Facebook Youtube