richiesta SSIC-Studio avv. Damonte

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richiesta SSIC-Studio avv. Damonte
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LEGALE DAMONTE
Genova" 14 ottobre 2013
Spett.le
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Via Veneto, 56
00187 Roma
RACCOMANDATA A/R
Anticipata via PEC:
SegretarioGenerale@mailcert. lavoro. gov. it
[email protected]. gov. it
Oggetto: quesito in materia di partecipazione delle imprese svizzere alle
procedure di appalto pubblico di lavori indette da Stazioni appaltanti italiane
in relazione alle problematiche concernenti le modalita di dimostrazione
della regolarita contributiva previdenziale e assistenziale previste
dall'ordinamento giuridico italiano.
La scrivente Societir Svizzera Impresari Costruttori
con sede in Viale Portone, n. 4
-
-
Sezione Ticino,
Bellinzona (Svizzera), in persona del
Direttore in carica p.t. Ing. Vittorino Anastasi4 assistita per la redazione del
presente atto
dall'Aw. Roberto Damonte del Foro di Genova, con Studio in
Via Corsica, l0l4
-
Genova ed
ivi elettivamente domiciliata ai fini
presente missiva e dei successivi riscontri, si onora
della
di sottoporre a Codesto
Spettabile Ministero
il
d'interesse comune
a tutte sli operatori economici stabiliti in territorio
seguente quesito, che si crede, peraltro. possa essere
Avv. ROBERTO DAMONTE - C.F: DMN RRT56824A388T- P.l.: 03292840109
Via Corsica, tA/4 - 16128 GENOVA Tel. 010/570,t4.14 -Fax010/54.13.55
[email protected] - www.studiodamonte.it
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elvetico ed eventuaknente interessati alla partecipazione
di
procedure di
appalto pubblico indette da Stazioni appaltanti italiane.
L'importanza e, ci si permette di sottolineare, l'urgenza della risoluzione
del quesito che sari innanzi esposto, si reputa sia di straordinaria importanza,
alla luce
-
vieppiir
indette nell'ambito
-
delle numerosissime procedure
di
appalto pubblico
di E)(PO 2015, che costituiscono una vefina di
primissimo piano per l'Italia e per le sue Istituzioni, oltechd un'occasione di
sviluppo pressoche unica, specie nell'attuale periodo
di
prolungata
recessione economica che I'Europa sta athaversando.
1. Premessa
Si sono riscontrate difficolta operative da parte di imprese stabilite nel
Canton Ticino e,
pii
in generale, nel territorio elvetico nella partecipazione a
gare di appalti di lavori pubblici indette da Stazioni appaltanti italiane.
Tali difficolti scaturiscono dalf impossibilite da parte delle Stazioni
appaltanti di acquisire d'ufficio il documento unico di regotariti contibutiva
(DURC) delle imprese stabilite in Svizzer4 che
e non sostituibile con un
esse reputano indispensabile
documento equipollente emanato dall'Ente
competente dell'Amministazione pubblica elvetica.
2. Quesito
Si chiede, pertanto, di confermare che le imprese elvetiche, in conformita
al Codice dei Contratti Pubblici e alla disciplina
vigente fra I' Italia e La Svizzaa" possano
intemazionale patttna
:
a) partecipare agli appalti pubblici di lavori producendo documento di
regolarita contibutiva previdenziale ed assistenziale emanato dall'Autoriti
svizzerucompetente;
b) e
.
successivamente, durante l'esecuzione dell'appalto pubblico e fino
alla sua conclusione, di produrre parimenti documentazione equipollente di
regolaritd proveniente dalla summenzionata Autorita svizzeta competente.
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3. Principale normativa di riferimento.
Auspicando di fare cosa utile e gradita si elencano (e si citano laddove la
sinteticiti delle norrre 1o consenta) le principali fonti norrrative
che
dowebbero disciplinare la problematica:
a) d.lgs. 12 apile 2006, n. 163 recante <Codice dei contatti pubblici
relativi a lavori, servizi e fonriture in attuazione delle direttive 2004ll7lCE
e
2004ll8lcE>>:
D art. 38, comma
alle procedure
1, alinea e lett.
i): "1. Sono esclusi dalla partecipazione
di ffidamento delle concessioni e degli appalti di
lavori, forniture e servizi, nd possono essere
ffidatari di subappalti, e
i relativi contratti i soggetti: I...1, che hanno
commesso violazioni grsvi, definitivamente accertate, alle nortne in
non possono stipulare
materia
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di
contributi previdenziali
e
assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;"
*4. Ai
art. 38, commi 4 e 5:
fini degli accertamenti relativi alle cause
di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati
o
concoruenti non stablliti in ltalia, le stazioni appaltanti chiedono se del
ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti
probatori, e possono altresi chiedere la cooperazione delle autoritd
caso
competenti. 5. Se nessun documento o certificato d rilasciato da altro
Stato dell'Unione europea, costituisce prova sfficiente una
dichiarazione giurata, owero, negli Stati membri in cui non esiste
sffina
dichiarcaione, una dichiarazione resa dall'interessato innarai
a un'autoritd giudiziaria o atnministrativa competente, a un notaio o a
un organismo professionale qualiticato a riceverla del Paese di
origine o di provenierud';
aderenti all'(Jnione Etropea, nonchd
a quelle stabilite nei Paesi
3
Jirmatari dell'accordo sugli appalti pubblici
che
figura nell'allegato
4
dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio,
o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in
base ad accordi bilaterali
siglati con l'Unione Europea o con l'Italia
che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di
reciprocitd, la qualificazione d consentita alle medesime condizioni
richieste alle imprese italiane";
b)
art.
6 d.P.R. 5 ottobre
2010,
n. 207
(Regolamento
di
esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 apile 20A6,n. 163, recante <Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in
attuazione delle
direttive 2004lt7lcE e 2004ll8lcE)), cosi come di fatto integrato dall'art.
31 del
d.l.2l
giugno 2013, n. 69 recante <Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economio cd. <Decreto del fare>. convertito con modificazioni in l. 9
agosto 2013, n. 98;
c) Accordo hala Confederazione Svizzera e la Comunitd europea su alcr.rni
aspetti relativi agli appalti pubblici (in vigore dal 1o gennaio 2002) avuto, tra
I'allro, riguardo al disposto di cui all'art. 3, comma 1, secondo il quale'7
presente Accordo intende assicurare ai fornitori e ai prestatori di servizi
delle &rc parti, in modo tTasparente e scevro da qualsiasi discriminazione,
un accesso reciproco agli appalti di prodotti e servizi, compresi i servizi di
costruzione, aggiudicati dagli operatori
di servizi di
telecomunicazione,
dagli operatoriferroviari e dagli enti che esercitano lapropria attivitdnel
carnpo delle energie diverse da quella elettrica e dagli enti privati che
assicurano un servizio al pubblico delle due
4. Interpelli di
partf';
Codesto Spettabile Ministero afferenti aIIa
problematica.
Analogamente a quanto auspicato al punto precedente, qui di seguito si
elencano
gli interpelli che si ritiene si
siano occupati dell'argomento,
4
quantunque non
in riferimento precipuo alle imprese ubicate in territorio
svizzero:
- interpello n.24 de|3.9.2007,
- interpello n. 6 del 6.2.2009;
- interpello n. 33 del 12.10.2010.
5. Considerazioni giuridiche in merito alla risoluzione del quesito.
Viene qui
di seguito
sinteticarnente esposto
sotteso all'interpretazione proposta,
il ragionamento girnidico
in forua della
quale si reputa che le
Stazioni appaltanti italiane siano tenute a ricevere dalle imprese stabilite in
territorio elvetico
e non aventi sede in ltalia, in luogo del DURC,
equipollente documento rilasciato dalle Autoritd competenti svizzerc
attestante la regolaritd contributiva previdenziale ed assistenziale.
Infatti, nel nosto ordinamento vige
il principio di equiparazione ta
le
imprese italiane e le imprese straniere allorchd stabilite, alternativamente, in
uno Stato:
- dell'Unione europea;
- che compaia nell'allegato 4 dell'accordo'che istituisce I'Organizzazsone
mondiale del commercio (cosi d per la Sizzera);
-
che abbia stipulato con l'Italia apposite convenzioni
in materia di
reciprociti (cosi d, come abbiamo visto, per la Svizzera).
Ne consegue che, a livello generale, la partecipazione ad un appalto
pubblico indetto da una Stazione appaltante italiana da parte di un'impresa
stabilita
in territorio elvetico dowebbe
essere pennessa alle medesime
condizioni previste per le imprese italiane, cosicchd detta impresa dowdr
produrre
la
documentazione
a
comprova della regolarita contibutiva
previdenziale ed assistenziale, secondo la normativa sviz-zera (ai sensi del
combinato disposto degli artt. 38, comma 1, lett. i, commi 4 e 5 e dell'att.47
d.lgs. n. 163106).
Analogarnente ed
europea e
in forza del vincolo pamno sussistente tra l'Unione
la Svizzera (cfr. Accordo
ta
e la
La Confederazione Svizzera
Comunita europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici) altresi
durante l'esecuzione del contatto ed in relazione alle fasi prescritte dall'art.
6 d.P.R. n.20712010 nonchd dall'art. 31, comma 4 d.1.6912013, convertito
con modificazioni ln.L.9812013, in luogo del DURC dowd essere prodotto
documento
I i
documenti
di
il
regolarita contributiva previdenziale ed
assistenziale secondo quanto previsto dalla legislazione elvetica.
6. Considerazioni finali.
Si ritiene opportuno sottolineare che, quantomeno a parere di chi scrive,
la subordinazione della
dell'esecuzione
partecipazione ad una procedura
di
appalto e/o
del conseguente contratto all'iscrizione, da parte
delle
imprese elvetiche non stabilite in Italia, agli Istituti previdenziali italiani e
cid allo scopo di consentire alle Stazioni appaltanti di acquisire d'ufficio
il
relativo DURC, costituisca un palese impedimento giuridico (non
contemplato dal nostro ordinamento e financo contrario ai suoi principi e
'agli impegni internazionali assunti dall'Italia) che precluderebbe, di fatto,
f ingtesso delle imprese surnrnenzionate alle procedure ad eidenz"apubblica
indette dalle Stazioni appaltanti Italiane per EXPO 2015 e non solo.
Infatti, si paleserebbe contario al principio di reciprocita nonch6 al
pit
volte divisato Accordo internazionale tra la Comunita Europea elaSvizzer4
imporre ad un'impresa stabilita in tenitorio elvetico e non avente sede in
i costi previdenziali ed assistenziali della
di proprio stabilimento, il sostenimento, altesi, dei corrispondenti
Italia e che, quindi, gid sopporta
Nazione
costi previsti dalla Legislazione italiana" venendosi cosi a configurare un
(ingiustifi catamente gravoso)
onere
che awebbe,
in
sede
di redazione delle offerte. un innegabile effetto anticoncorrenziale. Talch6
la prefata soluzione ermeneutica si
paleserebbe persino direttamente in
6
contmsto con
i
principi enunciati dall'art.
Pubblici, che
si
connotano
-
vieppiri
-
2
del Codice dei Contatti
per la loto sh'etta derivazione
eurounitaria.
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La Societi scrivente si dichima, fin da ora, disponibile a fasmettere ogni
ulteriore infotmazlone elo integrazione documentale che fosse creduta
opportuna per
il rilascio del parere richiesto.
Ci si permette di
rappresentare I'ulgenza
presente quesito, anche
in
di
ottenere un risconfo al
considerazione delle sempre
piir rawicinate
scadenze conelate alle procedure ad evidenza pubblica indette nell'ambito di
EXPO 2015.
I
pii
rispettosi saluti.
/ra*^*-'
Ing. Vittorino
Anastasia
In qualiti di Direttore
di SSIC
auu.
- Sezione Ticino
Rofih 6root,
/
u u"^,
Allegati:
- atto d'interpello del Ministero del Lavoro n.2412007 del3.9.2007;
- atto d'inteqpello del Ministero del Lavoro n.612009 de|5.2.2009;
- atto d'interpello del Ministero del Lavoro n,331201A del 12.10.2010;
- Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comuniti eru'opea zu alcuni
aspetti relativi agli appalti pubblici
SSIC - Min Lav qucsito
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