richiesta SSIC-Studio avv. Damonte
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richiesta SSIC-Studio avv. Damonte
1'/ ra t i ( STU DIO LEGALE DAMONTE Genova" 14 ottobre 2013 Spett.le Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Via Veneto, 56 00187 Roma RACCOMANDATA A/R Anticipata via PEC: SegretarioGenerale@mailcert. lavoro. gov. it [email protected]. gov. it Oggetto: quesito in materia di partecipazione delle imprese svizzere alle procedure di appalto pubblico di lavori indette da Stazioni appaltanti italiane in relazione alle problematiche concernenti le modalita di dimostrazione della regolarita contributiva previdenziale e assistenziale previste dall'ordinamento giuridico italiano. La scrivente Societir Svizzera Impresari Costruttori con sede in Viale Portone, n. 4 - - Sezione Ticino, Bellinzona (Svizzera), in persona del Direttore in carica p.t. Ing. Vittorino Anastasi4 assistita per la redazione del presente atto dall'Aw. Roberto Damonte del Foro di Genova, con Studio in Via Corsica, l0l4 - Genova ed ivi elettivamente domiciliata ai fini presente missiva e dei successivi riscontri, si onora della di sottoporre a Codesto Spettabile Ministero il d'interesse comune a tutte sli operatori economici stabiliti in territorio seguente quesito, che si crede, peraltro. possa essere Avv. ROBERTO DAMONTE - C.F: DMN RRT56824A388T- P.l.: 03292840109 Via Corsica, tA/4 - 16128 GENOVA Tel. 010/570,t4.14 -Fax010/54.13.55 [email protected] - www.studiodamonte.it I lr t: elvetico ed eventuaknente interessati alla partecipazione di procedure di appalto pubblico indette da Stazioni appaltanti italiane. L'importanza e, ci si permette di sottolineare, l'urgenza della risoluzione del quesito che sari innanzi esposto, si reputa sia di straordinaria importanza, alla luce - vieppiir indette nell'ambito - delle numerosissime procedure di appalto pubblico di E)(PO 2015, che costituiscono una vefina di primissimo piano per l'Italia e per le sue Istituzioni, oltechd un'occasione di sviluppo pressoche unica, specie nell'attuale periodo di prolungata recessione economica che I'Europa sta athaversando. 1. Premessa Si sono riscontrate difficolta operative da parte di imprese stabilite nel Canton Ticino e, pii in generale, nel territorio elvetico nella partecipazione a gare di appalti di lavori pubblici indette da Stazioni appaltanti italiane. Tali difficolti scaturiscono dalf impossibilite da parte delle Stazioni appaltanti di acquisire d'ufficio il documento unico di regotariti contibutiva (DURC) delle imprese stabilite in Svizzer4 che e non sostituibile con un esse reputano indispensabile documento equipollente emanato dall'Ente competente dell'Amministazione pubblica elvetica. 2. Quesito Si chiede, pertanto, di confermare che le imprese elvetiche, in conformita al Codice dei Contratti Pubblici e alla disciplina vigente fra I' Italia e La Svizzaa" possano intemazionale patttna : a) partecipare agli appalti pubblici di lavori producendo documento di regolarita contibutiva previdenziale ed assistenziale emanato dall'Autoriti svizzerucompetente; b) e . successivamente, durante l'esecuzione dell'appalto pubblico e fino alla sua conclusione, di produrre parimenti documentazione equipollente di regolaritd proveniente dalla summenzionata Autorita svizzeta competente. 2 l I 3. Principale normativa di riferimento. Auspicando di fare cosa utile e gradita si elencano (e si citano laddove la sinteticiti delle norrre 1o consenta) le principali fonti norrrative che dowebbero disciplinare la problematica: a) d.lgs. 12 apile 2006, n. 163 recante <Codice dei contatti pubblici relativi a lavori, servizi e fonriture in attuazione delle direttive 2004ll7lCE e 2004ll8lcE>>: D art. 38, comma alle procedure 1, alinea e lett. i): "1. Sono esclusi dalla partecipazione di ffidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nd possono essere ffidatari di subappalti, e i relativi contratti i soggetti: I...1, che hanno commesso violazioni grsvi, definitivamente accertate, alle nortne in non possono stipulare materia F di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;" *4. Ai art. 38, commi 4 e 5: fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concoruenti non stablliti in ltalia, le stazioni appaltanti chiedono se del ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresi chiedere la cooperazione delle autoritd caso competenti. 5. Se nessun documento o certificato d rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sfficiente una dichiarazione giurata, owero, negli Stati membri in cui non esiste sffina dichiarcaione, una dichiarazione resa dall'interessato innarai a un'autoritd giudiziaria o atnministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualiticato a riceverla del Paese di origine o di provenierud'; aderenti all'(Jnione Etropea, nonchd a quelle stabilite nei Paesi 3 Jirmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocitd, la qualificazione d consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane"; b) art. 6 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 apile 20A6,n. 163, recante <Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004lt7lcE e 2004ll8lcE)), cosi come di fatto integrato dall'art. 31 del d.l.2l giugno 2013, n. 69 recante <Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economio cd. <Decreto del fare>. convertito con modificazioni in l. 9 agosto 2013, n. 98; c) Accordo hala Confederazione Svizzera e la Comunitd europea su alcr.rni aspetti relativi agli appalti pubblici (in vigore dal 1o gennaio 2002) avuto, tra I'allro, riguardo al disposto di cui all'art. 3, comma 1, secondo il quale'7 presente Accordo intende assicurare ai fornitori e ai prestatori di servizi delle &rc parti, in modo tTasparente e scevro da qualsiasi discriminazione, un accesso reciproco agli appalti di prodotti e servizi, compresi i servizi di costruzione, aggiudicati dagli operatori di servizi di telecomunicazione, dagli operatoriferroviari e dagli enti che esercitano lapropria attivitdnel carnpo delle energie diverse da quella elettrica e dagli enti privati che assicurano un servizio al pubblico delle due 4. Interpelli di partf'; Codesto Spettabile Ministero afferenti aIIa problematica. Analogamente a quanto auspicato al punto precedente, qui di seguito si elencano gli interpelli che si ritiene si siano occupati dell'argomento, 4 quantunque non in riferimento precipuo alle imprese ubicate in territorio svizzero: - interpello n.24 de|3.9.2007, - interpello n. 6 del 6.2.2009; - interpello n. 33 del 12.10.2010. 5. Considerazioni giuridiche in merito alla risoluzione del quesito. Viene qui di seguito sinteticarnente esposto sotteso all'interpretazione proposta, il ragionamento girnidico in forua della quale si reputa che le Stazioni appaltanti italiane siano tenute a ricevere dalle imprese stabilite in territorio elvetico e non aventi sede in ltalia, in luogo del DURC, equipollente documento rilasciato dalle Autoritd competenti svizzerc attestante la regolaritd contributiva previdenziale ed assistenziale. Infatti, nel nosto ordinamento vige il principio di equiparazione ta le imprese italiane e le imprese straniere allorchd stabilite, alternativamente, in uno Stato: - dell'Unione europea; - che compaia nell'allegato 4 dell'accordo'che istituisce I'Organizzazsone mondiale del commercio (cosi d per la Sizzera); - che abbia stipulato con l'Italia apposite convenzioni in materia di reciprociti (cosi d, come abbiamo visto, per la Svizzera). Ne consegue che, a livello generale, la partecipazione ad un appalto pubblico indetto da una Stazione appaltante italiana da parte di un'impresa stabilita in territorio elvetico dowebbe essere pennessa alle medesime condizioni previste per le imprese italiane, cosicchd detta impresa dowdr produrre la documentazione a comprova della regolarita contibutiva previdenziale ed assistenziale, secondo la normativa sviz-zera (ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 1, lett. i, commi 4 e 5 e dell'att.47 d.lgs. n. 163106). Analogarnente ed europea e in forza del vincolo pamno sussistente tra l'Unione la Svizzera (cfr. Accordo ta e la La Confederazione Svizzera Comunita europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici) altresi durante l'esecuzione del contatto ed in relazione alle fasi prescritte dall'art. 6 d.P.R. n.20712010 nonchd dall'art. 31, comma 4 d.1.6912013, convertito con modificazioni ln.L.9812013, in luogo del DURC dowd essere prodotto documento I i documenti di il regolarita contributiva previdenziale ed assistenziale secondo quanto previsto dalla legislazione elvetica. 6. Considerazioni finali. Si ritiene opportuno sottolineare che, quantomeno a parere di chi scrive, la subordinazione della dell'esecuzione partecipazione ad una procedura di appalto e/o del conseguente contratto all'iscrizione, da parte delle imprese elvetiche non stabilite in Italia, agli Istituti previdenziali italiani e cid allo scopo di consentire alle Stazioni appaltanti di acquisire d'ufficio il relativo DURC, costituisca un palese impedimento giuridico (non contemplato dal nostro ordinamento e financo contrario ai suoi principi e 'agli impegni internazionali assunti dall'Italia) che precluderebbe, di fatto, f ingtesso delle imprese surnrnenzionate alle procedure ad eidenz"apubblica indette dalle Stazioni appaltanti Italiane per EXPO 2015 e non solo. Infatti, si paleserebbe contario al principio di reciprocita nonch6 al pit volte divisato Accordo internazionale tra la Comunita Europea elaSvizzer4 imporre ad un'impresa stabilita in tenitorio elvetico e non avente sede in i costi previdenziali ed assistenziali della di proprio stabilimento, il sostenimento, altesi, dei corrispondenti Italia e che, quindi, gid sopporta Nazione costi previsti dalla Legislazione italiana" venendosi cosi a configurare un (ingiustifi catamente gravoso) onere che awebbe, in sede di redazione delle offerte. un innegabile effetto anticoncorrenziale. Talch6 la prefata soluzione ermeneutica si paleserebbe persino direttamente in 6 contmsto con i principi enunciati dall'art. Pubblici, che si connotano - vieppiri - 2 del Codice dei Contatti per la loto sh'etta derivazione eurounitaria. * t*rFrl. i!tt {.tN. rt La Societi scrivente si dichima, fin da ora, disponibile a fasmettere ogni ulteriore infotmazlone elo integrazione documentale che fosse creduta opportuna per il rilascio del parere richiesto. Ci si permette di rappresentare I'ulgenza presente quesito, anche in di ottenere un risconfo al considerazione delle sempre piir rawicinate scadenze conelate alle procedure ad evidenza pubblica indette nell'ambito di EXPO 2015. I pii rispettosi saluti. /ra*^*-' Ing. Vittorino Anastasia In qualiti di Direttore di SSIC auu. - Sezione Ticino Rofih 6root, / u u"^, Allegati: - atto d'interpello del Ministero del Lavoro n.2412007 del3.9.2007; - atto d'inteqpello del Ministero del Lavoro n.612009 de|5.2.2009; - atto d'interpello del Ministero del Lavoro n,331201A del 12.10.2010; - Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comuniti eru'opea zu alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici SSIC - Min Lav qucsito (ll) 7