Presentazione - Sebastiano Garufi

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Presentazione - Sebastiano Garufi
La tassazione di artisti e sportivi
SUPSI - 21 giugno 2012
Avv. Sebastiano Garufi, PhD
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Introduzione
 Il 23 aprile 2010 l’OCSE ha pubblicato la bozza del nuovo
Commentario all’art. 17 del Modello di Convenzione
contro le doppie imposizioni.
 Problemi principali sulla tassazione di artisti e sportivi:
 Migrazione fittizia della residenza in Stati a fiscalità ridotta;
 Non inclusione dei redditi di fonte estera nella propria
dichiarazione.
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Regola generale: articolo 17
1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 7 e 15, il
reddito ritratto da un residente di uno Stato contraente
dalle sue prestazioni personali svolte nell’altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, artista di
teatro, di cinema, della radio, della televisione, ovvero di
musicista o di sportivo, sono imponibili in quest’altro Stato.
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Regola generale: articolo 17
2. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali svolte
da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale
qualità siano corrisposti non all’artista o allo sportivo ma ad
un’altra persona, detto reddito, fatte salve le disposizioni
degli articoli 7 e 15, può essere tassato nello Stato
contraente in cui le attività dell’artista o dello sportivo sono
esercitate.
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Regola generale: in breve
 Tassazione illimitata nello Stato della fonte, a prescindere
dalla qualificazione del reddito (d’impresa o di lavoro).
 “Deroghe” agli articoli 7 e 15, che richiederebbero,
rispettivamente, l’esistenza di una stabile organizzazione
e una certa permanenza del contribuente.
 Lo Stato della fonte determina autonomamente la base
imponibile, l’aliquota e le modalità di riscossione.
 Impossibilità di dedurre le spese di produzione del reddito
nello Stato della fonte.
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Regola generale: in breve
 La regola generale non menziona lo Stato della
residenza.
 Potestà impositiva concorrente e illimitata dei due Stati.
 Eliminazione della doppia imposizione ex art. 23A o 23B.
 Esposizione del reddito a una doppia non tassazione.
 Combattere il fenomeno delle star companies.
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Principali problemi identificati dall’OCSE
1. Nozione di intrattenitore e sportivo
2. Identificazione delle attività dell’intrattenitore o dello
sportivo.
3. Applicazione dell’art. 17 alle vincite derivanti da corse
con i cavalli e con le auto.
4. Attività artistica e sportiva svolta in più di due Stati.
5. Speciali categorie di pagamenti.
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1. Nozione di intrattenitore e sportivo
GENERALITA’
Assente una definizione precisa, ma elenco esemplificativo:
 Attori teatrali, attori cinematografici, attore che partecipa a filmati
pubblicitari televisivi (incluso un ex sportivo).
 L’articolo può applicarsi anche al reddito corrisposto per una
attività avente natura politica, sociale, religiosa o di beneficenza
qualora essa comporti un elemento di intrattenimento.
 Non si applica ad un relatore ad una conferenza o allo staff
tecnico.
 Lo sportivo non è solo l’atleta tradizionale, ma anche giocatori di
golf, fantini, calciatori, giocatori di cricket, piloti.
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1. Nozione di intrattenitore e sportivo
PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMMENTARIO
1. Aggiunta del par. 9.1 al Commentario:
<< Il riferimento ad un “intrattenitore (“entertainer”) o sportivo”
include chiunque agisca in quanto tale, anche per un evento
singolo.
Pertanto, l’art. 17 si può applicare ad un dilettante sportivo che
riceve una vincita in denaro o ad una persona che non è un
attore ma che riceve un compenso per una comparsa in una
pubblicità televisiva o in un film. >>
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1. Nozione di intrattenitore e sportivo
PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMMENTARIO
2. Aggiunta del par. 9.1 al Commentario:
<< Le attività dell’intrattenitore o dello sportivo non
includono soltanto l’apparizione in uno spettacolo o in
evento sportivo in un determinato Stato, ma anche, per
esempio, le pubblicità o le interviste in questo Stato che
sono direttamente o indirettamente connesse a tale
apparizione. >>
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1. Nozione di intrattenitore e sportivo
PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMMENTARIO
3. Aggiunta del par. 9.1 al Commentario:
<< Il semplice reportage o commento di uno spettacolo in
cui il giornalista non partecipa direttamente non è
un’attività personale di un artista o sportivo in quanto tale.
Pertanto, per esempio, il compenso che un ex sportivo o un
giocatore ferito guadagnerebbe per offrire il proprio
commento durante la trasmissione di un evento sportivo al
quale non partecipa non rientrerebbe nell’art. 17. >>
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2. Identificazione delle attività
dell’intrattenitore o sportivo
GENERALITA’
Requisiti dell’art. 17, par. 1:
1. Reddito prodotto da una persona in qualità di “intrattenitore
o sportivo”; e
2. Reddito derivante dalle sue attività personali “in quanto tali”
(“as such”).
Necessità di individuare quali soggetti e quali attività sono
esclusi dalla disposizione dell’art. 17.
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2. Identificazione delle attività
dell’intrattenitore o sportivo
PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMMENTARIO
 Sostituzione del par. 3.
 Aggiunta di alcuni sottoparagrafi al par. 9.1.
 Aggiunta dei parr. 11.4, 11.5 e 14.1.
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2. Identificazione delle attività
dell’intrattenitore o sportivo
PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMMENTARIO
Il termine “artistes” è sostituito da “entertainer” e l’elenco
esemplificativo non include un ex politico che riceve dei
compensi per partecipare a un dibattito o una modella che
presenta un abito durante una sfilata o una sessione
fotografica.
Le disposizioni si applicano anche alle remunerazioni
relative alle attività di preparazione atletica, allenamento e
di viaggio percepite dall’artista o dallo sportivo, anche se
non correlate alla specifica performance nell’altro Stato.
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2. Identificazione delle attività
dell’intrattenitore o sportivo
PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMMENTARIO
Il par. 2 dell’art. 17 non include il reddito prodotto da tutte le
imprese coinvolte nella produzione dello spettacolo o
dell’evento sportivo, come quello dei promoters indipendenti
per la vendita dei biglietti o per la concessione degli spazi
pubblicitari.
Occorre evitare la doppia imposizione nei casi in cui ai sensi
del par. 2 lo Stato della fonte può tassare la “star company” sui
redditi dell’artista o dello sportivo e, successivamente, di nuovo
l’artista o lo sportivo per i redditi pagatigli dalla società.
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2. Identificazione delle attività
dell’intrattenitore o sportivo
PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMMENTARIO
Per i casi di remunerazione di intrattenitori e sportivi che
fanno parte di una squadra, un’orchestra o una troupe,
possibilità di includere la seguente disposizione:
 Le disposizioni dell’art. 17 non si applicano al reddito prodotto
da un residente di uno Stato contraente in relazione alle attività
personali di una persona fisica esercitate nell’altro Stato
contraente in qualità di sportivo membro di una squadra del
primo Stato che partecipa in una partita organizzata nel
secondo Stato da un campionato a cui appartiene la squadra.
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2. Identificazione delle attività
dell’intrattenitore o sportivo
CRITICITA’
Quali sono le differenze tra “artiste” e “entertainer”?
 Temine sicuramente più “neutrale”.
 Sembra debba essere predominante la componente di
“intrattenimento” nell’attività svolta.
 Possibili difficoltà interpretative nelle traduzioni.
 L’attività dell’entertainer deve essere quella di una public
performance?
 L’attività di intrattenimento deve essere dinamica o anche
statica (photo shoot)?
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2. Identificazione delle attività
dell’intrattenitore o sportivo
CRITICITA’
Chi è l’intrattenitore nel caso di una sfilata di moda?
Il designer può essere considerato “entertainer”?
Non è chiarita la natura della performance.
Quid nel caso di autorità religiose?
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2. Identificazione delle attività
dell’intrattenitore o sportivo
CRITICITA’
Celebrità che appaiono in trasmissioni/show senza fare
alcuna “performance”.
Chi sono i “participants” di eventi sportivi?
Come si fanno a individuare le pubblicità o le interviste
direttamente o indirettamente correlate all’apparizione?
Difficoltà operative per le remunerazioni percepite per
attività preparatorie non correlate.
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3. Corse con le auto e i cavalli
PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMMENTARIO
Nuova numerazione dell’attuale par. 11.2 del Commentario in 11.3.
e aggiunta di un nuovo par. 11.2:
<< Il par. 2 dell’art. 17 non si applica alle vincite ottenute dal
proprietario di un cavallo o di una corsa con le auto dai risultati
ottenuti dal cavallo o dall’auto durante la corsa.
In tali casi, la vincita non è sufficientemente connessa al carattere
personale delle attività, del fantino o del pilota da essere considerata
ritratta da queste attività personali.
Chiaramente, comunque, se il proprietario riceve un pagamento per
conto del fantino o del pilota, tale reddito può essere tassato in capo
al fantino o al pilota secondo il par. 1. >>
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3. Corse con le auto e i cavalli
CRITICITA’
Difficoltà nel caso in cui l’intrattenitore o lo sportivo sia
anche il proprietario dell’animale.
Questa disposizione potrebbe indurre a utilizzare
“strumentalmente” gli animali o le auto.
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4. Attività svolta in più di due Stati
PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMMENTARIO
Linee guida:
Un elemento di reddito direttamente collegato alle specifiche attività
esercitate dall’intrattenitore o sportivo in uno Stato (premio, pagamento) si
considera prodotto nello Stato in cui le attività sono esercitate.
Si considera lavoro dipendente nel caso in cui il datore sia fisicamente
presente al momento dell’esercizio dell’attività o del pagamento della
remunerazione.
Se la remunerazione ricevuta da un membro di una squadra, orchestra o
troupe include diverse attività eseguite in un periodo di tempo, sarà
opportuno suddividere tale remunerazione in base ai giorni passati
dall’intrattenitore o dallo sportivo in ogni Stato.
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4. Attività svolta in più di due Stati
CRITICITA’
Facili possibilità di abuso.
Difficoltà amministrative sproporzionate per il calcolo dei
giorni passati nei vari Stati.
Difficoltà anche nel caso di attività preparatorie o
allenamenti svolti in Stati diversi. Quale formula?
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5. Speciali categorie di pagamenti
GENERALITA’
Vincite e premi pagati a federazioni nazionali, associazioni o
leghe per eventi particolari.
Pagamenti effettuati a società di intrattenimento o
organizzazioni sportive in relazione a diritti di trasmissione o
vendita.
Pagamenti per le trasmissioni fatte a club da leghe e
federazioni.
Pagamenti per il diritto di sfruttamento dell’immagine
dell’intrattenitore o dello sportivo.
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Proposte di modifica del
Commentario
PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMMENTARIO
L’art. 17 si applica:
 indipendentemente da chi paga il reddito e include, per
esempio, i premi e le vincite pagate da federazioni
nazionali, associazioni, leghe che una squadra o una
persona fisica riceve in relazione ad un particolare evento
sportivo.
 Ai pagamenti di pubblicità e sponsorizzazione che sono
connessi all’evento sportivo (marchi).
 Ai compensi per l’attività di merchandising spettanti
all’artista in relazione all’evento.
 Ai diritti all’immagine connessi all’evento.
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Problemi ancora aperti
 Doppia imposizione del reddito nel caso in cui lo Stato della
fonte prelevi una ritenuta sull’ammontare lordo del reddito.
 Nel panorama internazionale l’imposta è 15%-30%.
 Difficoltà pratiche per l’ottenimento del credito (specie per
artisti e sportivi “di gruppo”).
 La regola ad hoc comporta eccessivi oneri per questi
contribuenti.
 Molti problemi potrebbero essere evitati con lo scambio di
informazioni.
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Problemi ancora aperti
 Dove tassare l’intrattenitore o lo sportivo “stipendiato”?
 Art. 17 per le somme che percepisce in più per la
performance all’estero.
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Possibili soluzioni
 Eliminazione dell’art. 17 dal Modello di Convenzione
 Tassazione dell’intrattenitore o dello sportivo in base all’art. 7
o all’art. 15.
 Eliminazione di una insensata discriminazione.
 Schemi impositivi più adeguati ai compensi degli
artisti/intrattenitori e degli sportivi.
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Grazie
Grazie dell’attenzione
dell’attenzione
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