LE ISTITUZIONI Articolo 13 TUE 1. L`Unione dispone di un quadro

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LE ISTITUZIONI Articolo 13 TUE 1. L`Unione dispone di un quadro
LE ISTITUZIONI
Articolo 13 TUE
1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori,
perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli
Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e
delle sue azioni.
Le istituzioni dell'Unione sono:
- il Parlamento europeo,
- il Consiglio europeo,
- il Consiglio,
- la Commissione europea (in appresso "Commissione"),
- la Corte di giustizia dell'Unione europea,
- la Banca centrale europea,
- la Corte dei conti.
2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai
trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni
attuano tra loro una leale cooperazione.
3. Le disposizioni relative alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti figurano,
insieme a disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
4. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato
economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni
consultive.
CONSIGLIO EUROPEO
Articolo 15 TUE
1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne
definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni
legislative.
2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri,
dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori.
3. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del
presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo
possono decidere di farsi assistere ciascuno da un ministro e, per quanto riguarda il
presidente della Commissione, da un membro della Commissione. Se la situazione lo
richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.
4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i trattati
dispongano diversamente.
5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un mandato
di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il
Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.
6. Il presidente del Consiglio europeo:
a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;
b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in
cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio
"Affari generali";
c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;
d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del
Consiglio europeo.
Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la
rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di
sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell'alto rappresentante dell'Unione per
gli affari esteri e la politica di sicurezza.
Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.
Articolo 235 TFUE
1. In caso di votazione‚ ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega
da uno solo degli altri membri.
L'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 238, paragrafo 2
del presente trattato si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a
maggioranza qualificata. Allorché il Consiglio europeo delibera mediante votazione,
il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto.
L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle
deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta l'unanimità.
2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal
Consiglio europeo.
3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni
procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.
4. Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.
IL CONSIGLIO DELL’UE (c.d. CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Articolo 16 TUE
1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la
funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle
condizioni stabilite nei trattati.
2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello
ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad
esercitare il diritto di voto.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano
diversamente.
4. A decorrere dal 1° novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55%
dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che
totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso
contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. (…)
5. Le disposizioni transitorie relative alla definizione della maggioranza qualificata
applicabili fino al 31 ottobre 2014 e quelle applicabili tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo
2017 sono stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie [Prot. n. 36].
In tale arco temporale, se uno solo degli Stati lo richiede, si applica il sistema di voto previgente,
basato sul c.d. meccanismo della ponderazione (o del voto ponderato), che presenta le seguenti
condizioni (le prime due necessarie, la terza solo su richiesta):
1. la maggioranza degli Stati membri approva (in alcuni casi, è necessaria una maggioranza di
due terzi);
2. vengono espressi come minimo 260 voti a favore della proposta, su un totale di 352 voti
3. inoltre, ogni Stato membro può chiedere la conferma che i voti a favore rappresentino almeno
il 62% della popolazione totale dell’Unione. Se così non dovesse essere, la decisione non è
adottata (condizione eventuale).
Distribuzione dei voti per Stato membro
Germania, Francia, Italia, Regno Unito
29
Spagna, Polonia
27
Romania
14
Paesi Bassi
13
Belgio, Repubblica ceca, Grecia, Ungheria, Portogallo
12
Austria, Bulgaria, Svezia
10
Croazia, Danimarca, Irlanda, Lituania, Repubblica slovacca, Finlandia
7
Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo, Slovenia
4
Malta
3
TOTALE
352
6. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato conformemente
all'articolo 236 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (…)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Affari generali
Affari esteri
Economia e finanza (ECOFIN)
Giustizia e affari interni (GAI)
Occupazione, politica sociale, salute e consumatori
Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio)
Trasporti, telecomunicazioni ed energia
Agricoltura e pesca
Ambiente
Istruzione, gioventù, cultura e sport
7. Un comitato dei rappresentanti permanenti [c.d. CoRePer] dei governi degli Stati
membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.
8. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto
legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate,
rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non
legislative.
9. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari
esteri", è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema
di rotazione paritaria, alle condizioni stabilite conformemente all'articolo 236 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
Grecia gennaio-giugno 2014
Italia luglio-dicembre 2014
Lettonia gennaio-giugno 2015
Lussemburgo luglio-dicembre 2015
Paesi Bassi gennaio-giugno 2016
Slovacchia luglio-dicembre 2016
Malta gennaio-giugno 2017
Regno Unito luglio-dicembre 2017
Estonia gennaio-giugno 2018
Bulgaria luglio-dicembre 2018
Austria gennaio-giugno 2019
Romania luglio-dicembre 2019
Finlandia gennaio-giugno 2020
IL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 14 TUE
1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione
legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e
consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della
Commissione.
2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il
loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La
rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con
una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono
assegnati più di novantasei seggi. [N.B. in realtà, alla luce delle disposizioni
transitorie contenute nel Protocollo n. 36, attualmente sono presenti 754 deputati,
dai 99 della Germania ai 6 di Cipro, Estonia, Lussemburgo e Malta. L’Italia ne ha
eletti 73, come il Regno Unito]
Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con
l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del
Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.
Decisione n. 2013/312/UE del Consiglio europeo (28 giugno 2013)
tre seggi sono stati tolti alla Germania (a cui ora ne spettano 96) e ridistribuiti tenendo fra
l’altro conto dell’esigenza di riservare 11 seggi alla Croazia. L’Italia ha mantenuto 73 seggi.
3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e
segreto, per un mandato di cinque anni.
Ultime elezioni: tra il 22 e il 25 maggio 2014, in Italia il 25 maggio
Partecipazione al voto dal 1979 al 2009: v. qui. Risultati ed affluenza nel 2014: v. qui.
4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di
presidenza.
Articolo 226 TFUE
Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei
membri che lo compongono, può costituire una commissione temporanea
d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dai trattati ad altre
istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione
nell'applicazione del diritto dell'Unione, salvo quando i fatti di cui trattasi siano
pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura
giudiziaria.
(…)
Articolo 227 TFUE
Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o
abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente
o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo
su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e che lo (la) concerne
direttamente.
Articolo 228 TFUE
1. Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, è abilitato a ricevere le
denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva
amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi
dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue
funzioni giurisdizionali. Egli istruisce tali denunce e riferisce al riguardo.
Articolo 230 TFUE
(…)
La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono
presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questo.
Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo‚ secondo le
modalità previste dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del
Consiglio.
Articolo 231 TFUE
Salvo contrarie disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo delibera a
maggioranza dei suffragi espressi.
Il regolamento interno fissa il numero legale [N.B. art. 155 regolamento: un terzo
dei componenti].
Regolamento interno del PE - Articolo 30: Costituzione di gruppi politici
1. I deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche.
Non è necessario di norma che il Parlamento valuti l'affinità politica dei membri di un
gruppo. Al momento di formare un gruppo sulla base del presente articolo, i deputati
interessati accettano per definizione di avere un'affinità politica. Soltanto quando
questa è negata dai deputati interessati è necessario che il Parlamento valuti se il
gruppo è stato costituito in conformità del regolamento.
2. Un gruppo politico è composto da deputati eletti in almeno un quarto degli Stati
membri. Per costituire un gruppo politico occorre un numero minimo di venticinque
deputati.
3. Se la consistenza numerica di un gruppo scende al di sotto della soglia richiesta, il
Presidente, previo accordo della Conferenza dei presidenti, può autorizzare il gruppo
ad esistere fino alla successiva seduta costitutiva del Parlamento, a condizione che:
- i suoi membri continuino a rappresentare almeno un quinto degli Stati membri;
- il gruppo esista da più di un anno.
Il Presidente non concede questa deroga qualora vi siano elementi sufficienti per
sospettare una sua applicazione abusiva.
4. Un deputato può appartenere a un solo gruppo politico.
I gruppi politici attuali (N.B. una cinquantina di deputati risultano non iscritti a
nessun gruppo)
1. Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratici-Cristiani)
2. Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento
Europeo
3. Conservatori e Riformisti europei
4. Alleanza dei Democratici e Liberali per l'Europa
5. Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
6. I Verdi/Alleanza libera europea
7. Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta (UKIP, 5 Stelle + altri)
COMMISSIONE
Articolo 17 TUE
1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative
appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle
istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il
controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e
gestisce i programmi. (…) Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta
eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai
trattati (…).
2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della
Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono
adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono.
3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.
I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al
loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.
La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo
l'articolo 18, paragrafo 2 [N.B. riguarda l’Alto rappresentante], i membri della
Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione,
organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni
o con l'esecuzione dei loro compiti.
4. La Commissione nominata tra la data di entrata in vigore del trattato di Lisbona e il
31 ottobre 2014 è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il
presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza, che è uno dei vicepresidenti.
5. A decorrere dal 1° novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di
membri, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri
e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a
meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare
tale numero.
Decisione n. 2013/272/UE del 22 maggio 2013
“recepisce” le rassicurazioni fatte all’Irlanda al momento della ratifica del Trattato di Lisbona
Un commissario per Stato membro; riesame della questione in vista del 2019
I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad
un sistema di rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati membri che consenta di
riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri. Tale sistema è
stabilito all'unanimità dal Consiglio europeo conformemente all'articolo 244 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 244 TFUE
A norma dell'articolo 17, paragrafo 5 del trattato sull'Unione europea i membri
della Commissione sono scelti in base ad un sistema di rotazione stabilito
all'unanimità dal Consiglio europeo secondo i principi seguenti:
a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per quanto concerne
la determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro
cittadini in seno alla Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale dei
mandati detenuti da cittadini di due Stati membri non può mai essere superiore a
uno;
b) fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni successive è costituita in
modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e
geografica degli Stati membri.
6. Il presidente della Commissione:
a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;
b) decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza,
l'efficacia e la collegialità della sua azione;
c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l'alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza, tra i membri della Commissione.
Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede.
L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo
1, se il presidente glielo chiede. [Occorre pertanto un voto a maggioranza qualificata del
Consiglio europeo, che supporti la richiesta del presidente della Commissione]
7. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le
consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza
qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente
della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza
dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il
Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un
nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.
Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre
personalità che propone di nominare membri della Commissione. Dette personalità
sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente
ai criteri di cui al paragrafo 3, secondo comma e al paragrafo 5, secondo comma.
Il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un
voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la
Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza
qualificata.
Articolo 245 TFUE
I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere
delle loro funzioni. Gli Stati membri rispettano la loro indipendenza e non cercano di
influenzarli nell'adempimento dei loro compiti.
I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare
alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi
assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la
cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri
di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione,
determinate funzioni o vantaggi.
In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del
Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione, può, a
seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste
dall'articolo 247 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri
vantaggi sostitutivi.
Articolo 246 TFUE
A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione
cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.
(…)
In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione, questi
rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino
alla loro sostituzione, per la restante durata del mandato, in conformità dell'articolo
17 del trattato sull'Unione europea.
Articolo 247 TFUE
Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie
all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere
dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio, che delibera
a maggioranza semplice, o della Commissione.
Articolo 248 TFUE
Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, le competenze
che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente,
in conformità dell'articolo 17, paragrafo 6 di detto trattato. Il presidente può
modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della
Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua
autorità.
Articolo 250 TFUE
Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza dei suoi membri.
PE versus Commissione: la mozione di censura
ART. 17 TUE
(…)
8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il
Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo
le modalità di cui all'articolo 234 del TFUE. Se tale mozione è adottata, i membri
della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette
dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.
Articolo 234 TFUE
Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della
Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi
almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.
Regolamento interno PE, Art. 119: Mozione di censura nei confronti della
Commissione
1. Un decimo dei deputati che compongono il Parlamento può presentare al Presidente
una mozione di censura nei confronti della Commissione.
2. La mozione deve recare la menzione "Mozione di censura" ed essere motivata. Essa è
trasmessa alla Commissione.
Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e
a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della
Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che
esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono in carica e continuano a curare gli
affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente
all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea. In questo caso‚ il mandato dei membri
della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il
mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente dalle
loro funzioni.
Nessuna mozione di censura è stata mai approvata. Nel 1999 la mozione contro la
Commissione Santer non passò per pochi voti, contribuendo ad aumentare il discredito
della stessa, che dopo poche settimane si dimise collettivamente.
Ad ogni modo, la sola presentazione di una mozione o la sua discussione esercitano
un’influenza sulla Commissione, a meno che l’iniziativa non provenga da pochi
deputati.
Articolo 18 TUE
1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del
presidente della Commissione, nomina l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza. Il Consiglio europeo può porre fine al suo
mandato mediante la medesima procedura.
2. L'alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione.
Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità
di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la
politica di sicurezza e di difesa comune.
3. L'alto rappresentante presiede il Consiglio "Affari esteri".
4. L'alto rappresentante è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla
coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle
responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del
coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di
queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, l'alto
rappresentante è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della
Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.
Articolo 27 TUE
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che
presiede il Consiglio "Affari esteri", contribuisce con proposte all'elaborazione della
politica estera e di sicurezza comune e assicura l'attuazione delle decisioni adottate
dal Consiglio europeo e dal Consiglio.
2. L'alto rappresentante rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella
politica estera e di sicurezza comune. Conduce, a nome dell'Unione, il dialogo
politico con i terzi ed esprime la posizione dell'Unione nelle organizzazioni
internazionali e in seno alle conferenze internazionali.
3. Nell'esecuzione delle sue funzioni, l'alto rappresentante si avvale di un servizio
europeo per l'azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi
diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del
segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai
servizi diplomatici nazionali. L'organizzazione e il funzionamento del servizio
europeo per l'azione esterna sono fissati da una decisione del Consiglio [v. decisione
del 26.7.2010, n. 2010/427/UE] . Il Consiglio delibera su proposta dell'alto
rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione
della Commissione.
Articolo 19 TUE
1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il
Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione
e nell'applicazione dei trattati.
Il Consiglio, con Decisione n. 2004/752 del 2 novembre 2004, ha istituito il Tribunale
della funzione pubblica dell'Unione europea, composto di sette giudici.
Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una
tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.
2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da
avvocati generali.
Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono
scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le
condizioni richieste agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei
anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:
a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica
o giuridica;
b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione
del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;
c) negli altri casi previsti dai trattati.
Articolo 253 TFUE
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che
offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per
l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano
giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni
dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo
255.
Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali,
alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.
(…)
I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
Articolo 254 TFUE
(…)
I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di
indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali.
Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri,
previa consultazione del comitato di cui all'articolo 255. Ogni tre anni si procede a un
rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.
Articolo 255 TFUE
È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei
candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di
giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle
nomine in conformità degli articoli 253 e 254.
Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di
giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e
giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il
Consiglio adotta una decisione che stabilisce le regole di funzionamento di detto
comitato e una decisione che ne designa i membri. Esso delibera su iniziativa del
presidente della Corte di giustizia.
V. Decisione del Consiglio n. 2010/124/UE, relativa al funzionamento del comitato, e
Decisione del Consiglio n. 2010/125/UE, che nomina i membri.
V. inoltre il secondo rapporto di attività, presentato il 26.12.2012, da cui emerge che
gli Stati hanno sempre seguito le indicazioni del comitato, anche quando erano
sfavorevoli
nei
confronti
di
specifici
candidati
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st05/st05091.en13.pdf)
LA BANCA CENTRALE EUROPEA
Articolo 282 TFUE
1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema
europeo di banche centrali (SEBC). La Banca centrale europea e le banche centrali
nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che costituiscono l'Eurosistema,
conducono la politica monetaria dell'Unione.
(…)
3. La Banca centrale europea ha personalità giuridica. Ha il diritto esclusivo di
autorizzare l'emissione dell'euro. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella
gestione delle sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi
degli Stati membri rispettano tale indipendenza.
Articolo 130 TFUE
Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai
trattati e dallo statuto del SEBC e della BCE, né la Banca centrale europea né una
banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono
sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi
dell'Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le
istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nonché i governi degli Stati membri
si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri
degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali
nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.
4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi
compiti (…) gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e le rispettive banche centrali
conservano le loro competenze nel settore monetario.
5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è
consultata su ogni progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a
livello nazionale, e può formulare pareri.
Articolo 283 TFUE
1. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea comprende i membri del
comitato esecutivo della Banca centrale europea nonché i governatori delle banche
centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri
membri.
Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono
nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore
monetario o bancario, dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata,
su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e
del consiglio direttivo della Banca centrale europea.
Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.
Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.
Articolo 284 TFUE
1. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare,
senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo della Banca centrale europea.
Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio
direttivo della Banca centrale europea.
2. Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare alle riunioni del
Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti
del SEBC.
3. La Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla
Commissione nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sull'attività del
SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il
presidente della Banca centrale europea presenta tale relazione al Consiglio e al
Parlamento europeo, che può procedere su questa base ad un dibattito generale.
Il presidente della Banca centrale europea e gli altri membri del comitato esecutivo
possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati
dalle commissioni competenti del Parlamento europeo.
PROTOCOLLO (N. 4) SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI
BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
Articolo 11
Il comitato esecutivo
11.1. (…) I membri assolvono i loro compiti a tempo pieno. Nessun membro può
avere altre occupazioni, retribuite o non, a meno che il consiglio direttivo non
conceda eccezionalmente una deroga.
(…)
11.4. Qualora un membro del comitato esecutivo non risponda più alle condizioni
necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, può
essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del consiglio
direttivo o del comitato esecutivo.
11.5. Ogni membro del comitato esecutivo presente ha diritto di voto e dispone a tal
fine di un voto. Salvo diverse disposizioni, il comitato esecutivo delibera a
maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Le
disposizioni per le votazioni sono specificate nelle norme procedurali di cui
all'articolo 12.3.
Regolamento interno della Banca centrale europea (dec. BCE/2004/2)
Articolo 7 (Votazione)
7.1. (…) perché il comitato esecutivo possa validamente votare, è necessario il
raggiungimento di un quorum pari a due terzi dei suoi membri. Qualora il quorum
non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella
quale possono essere prese decisioni a prescindere dal quorum.
Articolo 12
Responsabilità degli organi decisionali
12.1. Il consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad
assicurare l'assolvimento dei compiti affidati al SEBC ai sensi dei trattati e del
presente statuto. Il consiglio direttivo formula la politica monetaria dell'Unione ivi
comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai
tassi di interesse guida e all'offerta di riserve nel SEBC e stabilisce i necessari
indirizzi per la loro attuazione.
Il comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi
stabiliti dal consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle banche
centrali nazionali. Al comitato esecutivo possono inoltre essere delegati taluni poteri
quando lo decide il consiglio direttivo.
(…)
12.2. Il comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del consiglio
direttivo.
(...)
EUROGRUPPO
L’Eurogruppo nasce nel 1998 come riunione informale dei ministri
economici dei paesi della zona euro, non prevista dai Trattati, che si
teneva a margine del Consiglio EcoFin.
Il Protocollo n. 14, inserito dal Trattato di Lisbona, “codifica” tale
organo, ma ne mantiene il carattere informale
PROTOCOLLO n. 14 SULL'EUROGRUPPO
Articolo 1
I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro si riuniscono a titolo informale.
Tali riunioni hanno luogo, a seconda delle necessità, per discutere questioni attinenti
alle responsabilità specifiche da essi condivise in materia di moneta unica.
La Commissione partecipa alle riunioni.
L’Eurogruppo non adotta atti formali: è un foro di discussione e di
coordinamento delle posizioni dei ministri, che trova un suo seguito naturale
nel circuito decisionale del Consiglio EcoFin. In alcune occasioni,
l’Eurogruppo adotta delle dichiarazioni ufficiali (statement)
La Banca centrale europea è invitata a prendere parte a tali riunioni, preparate dai
rappresentanti dei ministri responsabili delle finanze degli Stati membri la cui moneta
è l'euro e dai rappresentanti della Commissione.
Con una decisione del Summit dei Capi di Stato e di Governo dell’Area Euro
(c.d. Eurosummit) del 26 ottobre 2011, è stato costituito un Gruppo di lavoro
dell’Eurogruppo (Eurogroup Working Group), composto di rappresentanti dei
Ministri delle Finanze, della Commissione europea e della BCE.
Esso si riunisce regolarmente, ha un proprio presidente stabile (attualmente è
l’austriaco Thomas Wieser), prepara le riunioni dell’Eurogruppo e ne assicura
un seguito.
Articolo 2
I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro eleggono un presidente per un
periodo di due anni e mezzo, a maggioranza di tali Stati membri.
L’attuale presidente è il ministro dell’economia dei Paesi Bassi, Jeroen
Dijsselbloem.
VERTICE EURO (EUROSUMMIT)
Nasce informalmente il 12 ottobre 2008 a Parigi, come riunione dei Capi di Stato o di
Governo degli Stati della zona euro. Successivamente, si è riunito a margine delle
sedute del Consiglio europeo (il cui ordine del giorno presenta regolarmente una
parte dedicata agli aspetti economici e monetari).
Durante la sua riunione del 26 ottobre 2011, fu deciso di tenere almeno due riunioni
l’anno, a cui partecipava anche il Presidente della Commissione, e di formalizzare la
figura del Presidente dell’Eurogruppo. Egli veniva nominato dal Consiglio europeo
per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile, in contemporanea con la nomina
del Presidente del Consiglio europeo.
Il 1° marzo 2012, fu deciso di nominare Van Rompuy (fino al 30 novembre 2014). Dal
1° dicembre 2014, è stato eletto Donald Tusk, confermando così il parallelismo degli
incarichi con la presidenza del Consiglio europeo.
L’Eurosummit gradualmente si consolida come un organo informale di indirizzo
politico, che definisce gli orientamenti strategici per la condotta delle politiche
economiche, per stimolare la competitività e per incrementare la convergenza
nell’area euro. Le sue indicazioni trovano seguito nelle conclusioni del Consiglio
europeo e, successivamente, nell’adozione di proposte di atti da parte della
Commissione europea, o di strumenti straordinari (v. i c.d. fondi salva Stati).
Di recente, l’Eurosummit ha ricevuto un riconoscimento di natura normativa, da parte
dell’art. 12 del Trattato c.d. Fiscal Compact, entrato in vigore il 1° gennaio 2013 e
attualmente in vigore per 25 Stati membri (tutti quelli dell’area euro, gli altri paesi
membri che non hanno l’euro tranne Croazia, Regno Unito e Repubblica Ceca).
È confermato che si riunisca almeno due volte l’anno. Nella prassi ciò avviene
di solito a margine del Consiglio europeo, ma non si tratta di una regola
rigida.
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Per quanto concerne la composizione dell’Eurosummit, viene chiarito che:
ne fa parte il Presidente della Commissione e vi partecipa il Presidente della
BCE
il Presidente del Parlamento europeo “può essere invitato per essere
ascoltato”
partecipano, per alcuni argomenti, anche gli Stati che non hanno adottato
l’euro ma che hanno ratificato il Fiscal Compact.
Il Presidente è nominato dai Capi di Stato o di Governo dei paesi della zona
euro a maggioranza semplice.
Questo ne fa un organo ibrido: è formalizzato, ma non come organo dell’UE in senso
stretto, ma è del tutto chiaro che agisce nel contesto dell’UE.