Rent to Buy come risposta alla crescente difficoltà nell`accesso al
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Rent to Buy come risposta alla crescente difficoltà nell`accesso al
a cura del Dott. Alessandro Internullo punto di vista del commercialista Rent to Buy come risposta alla crescente difficoltà nell'accesso al finanziamento C on il Decreto Legge 133/2014 convertito in Legge 164/2014 (meglio noto come “Decreto Sblocca Italia”) il legislatore ha introdotto, codificandola nell'ordinamento italiano, una prassi contrattuale molto diffusa nei Paesi anglosassoni e denominata “Rent to buy”. Il rent to buy é un nuovo tipo di contratto, con cui il proprietario 12 permette fin da subito alla controparte il godimento dell'immobile a fronte del pagamento di un canone (rent) e in un secondo momento concede alla stessa la facoltà di esercitare diritto di acquisto sul bene detraendo dal prezzo una parte dei canoni già pagati (buy). In sostanza il rent to buy si articola in due fasi (di cui una solo eventuale): punto di vista del commercialista Esempio pratico: Valore negozio: €. 50.000,00 Durata Rent to Buy: 5 anni N. rate mensili complessive: 60 Importo rata mensile: €. 800,00 Si stabilisce per semplicità che la rata mensile sia scomponibile come segue: Canone locazione mensile €. 400,00 Acconto mensile su promessa d'acquisto €. 400,00 Il contratto di Rent to Buy prevede che si sottoscriva dal Notaio un contratto di locazione nuovo oltre una promessa d'acquisto non vincolante per un periodo che va da un minimo di 1 a un massimo di 10 anni. Tale contratto prevede il versamento di un'imposta al 2% sulla parte relativa ai canoni di locazione e un'imposta al 3% sul quella relativa agli acconti. Nel caso specifico: Totale locazione per la durata di 5 anni: €. 24.000,00 Totale acconti per la durata di 5 anni: €. 24.000,00 locazione complessiva: 12 (mesi) x 5 (anni) x €. 400,00 = €. 24.000,00 Imposta 2% calcolata su €. 24.000,00 = €. 480,00 Totale acconti: 12 (mesi) x 5 (anni) x €. 400,00 = €. 24.000,00 Imposta 3% calcolata su €. 24.000,00 0 = €. 720,00 Dopo 5 anni se il promissario acquirente decide di acquistare il negozio dovrà versare la differenza di €. 26.000,00 oltre alle seguenti imposte: Imposta registro 9% su valore catastale negozio €. 50.000,00 (per semplicità utilizzo il valore di mercato) dedotta l'imposta al 3% calcolata sugli acconti: €. 50.000,00 x 9% = €. 4.500,00 €. 4.500,00 – €. 720,00 = €. 3.780,00 Imposta ipotecaria e catastale in misura fissa €. 50,00 Qualora si decidesse di restituire i locali al proprietario il conduttore avrebbe diritto alla restituzione degli acconti versati, che nel caso specifico ammontano a €. 24.000,00. -la prima è quella della concessione dell'utilizzo dell'immobile. Per effetto della stipula del contratto, il proprietario dell'immobile (concedente) ha l'obbligo di concedere il bene in uso al conduttore. Quest'ultimo, a fronte del godimento, mantiene invece l'obbligo di pagare al concedente un canone, così come pattuito da contratto (il canone si compone di una componente destinata all'utilizzo e una componente da imputare ad acconto sul prezzo di vendita); -la seconda fase, quella che comporta il trasferimento della proprietà dell'immobile dal concedente al conduttore, è invece solo eventuale. La norma infatti non prevede un obbligo reciproco delle parti a concludere l'atto di vendita, né prevede che il trasferimento del bene si verifichi automaticamente a conclusione del periodo di utilizzo; la legge riconosce infatti solo al conduttore il diritto all'acquisto. Quest'ultimo, pertanto, alla scadenza del termine convenuto è libero di decidere se procedere o meno all'acquisto (fermo restando, peraltro, l'obbligo del concedente di procedere alla cessione nel caso in cui il conduttore decida in tal senso). Il tutto quindi si riconduce alla decisione che sarà assunta o meno dal conduttore al termine del periodo contrattuale (da un minimo di 1 a un massimo di 10 anni), per cui: - se egli deciderà di non acquistare l'immobile, il contratto cesserà di avere ogni effetto. Il concedente avrà diritto alla riconsegna dell'immobile e a trattenere l'intera componente dei canoni imputabile all'utilizzo (godimento del bene); il conduttore, invece, avrà diritto alla restituzione della percentuale della componente dei canoni imputabile al prezzo di vendita così come determinata nel contratto medesimo; - se invece deciderà di esercitare il diritto all'acquisto, il concedente sarà tenuto a dare il proprio consenso alla vendita. Il conduttore, a sua volta, dovrà corrispondere il prezzo pattuito al netto dei canoni già pagati per la componente da imputare al prezzo. Qualora il concedente non dovesse adempiere all'obbligo di stipulazione dell'atto di cessione, il conduttore potrà ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso (art. 2932 c.c.), così come previsto dalla legge per il preliminare. Dott. Alessandro Internullo Dott. Davide Rovetta Studio Commercialisti Via G. Verdi n. 2/A - 24121 Bergamo (BG) 13