Allegato G Contratto di affitto Fondo rustico

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Allegato G Contratto di affitto Fondo rustico
Allegato sub“G” Schema contratto di affitto Fondo Rustico
Esente dall’imposta di bollo in modo assoluto (D.P.R. 26.10.1972, N. 642, Tabella allegato
B, art.25)
Rep. n. ________
COMUNE DI GALLIO
PROVINCIA DI VICENZA
AFFITTO DI FONDI RUSTICI. ANNATE AGRARIE 2016-2020.
L’anno
duemila____ addì
del mese di
nella Residenza
Municipale di Gallio tra:
1) COMUNE DI GALLIO, con sede a Gallio Via Roma n. 2 Codice Fiscale:
84001130248 e P.IVA 00174060244, rappresentato dal Responsabile
dell’Ufficio Patrimonio
nato a
il
autorizzato alla
stipula del presente atto in virtù di decreto sindacale n.
del
- CONCEDENTE, assistito dal Sig.
, nato a
il
e
residente a
in Via
n.
, il quale interviene ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 45 della legge 03.05.1982 n. 203,
nella sua qualità di rappresentante dell’Organizzazione professionale
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Vicenza;
“Nominativo Ditta” nato a
il
residente a
Via
n.
Codice Fiscale
, CONDUTTORE assistito dal Sig.
,
nato a
il
e residente a
in Via
n.
, il
quale interviene ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45 della
legge 03.05.1982 n. 203, nella sua qualità di rappresentante
dell’Organizzazione professionale Federazione Provinciale Coltivatori
Diretti di Vicenza dell’ufficio zonale di Asiago;
PREMESSO che con determinazione del Responsabile di Settore n. 1 Servizio Patrimonio al reg. gen.le n.
del
si è proceduto alla assegnazione dell’affitto del fondo rustico di proprietà comunale
Lotto n.
ad uso
identificato al Foglio
mappale
di complessivi mq
TUTTO CIO’ PREMESSO
tra i predetti comparenti, assistiti dai rappresentanti della Organizzazione Professionale Federazione Provinciale Coltivatori Diretti
di Vicenza, Associazione alla quale il concedente e il conduttori aderiscono e della quale intendono avvalersi, si conviene e stipula
quanto segue:
1. OGGETTO: Il Comune di Gallio concede alla Ditta sopra generalizzata, l’affitto dei seguenti fondi rustici di proprietà comunale Lotto n.
ad uso
Foglio
mappale
di complessivi
mq
come da allegato cartografico sub “H”.Le superfici attribuite ai lotti sono da intendersi:
- depurate degli inclusi demaniali non appartenenti al Comune di
Gallio;
- depurate dalle alberature presenti nel lotto e/o mappale;
- le aree sono calcolate su supporti cartografici della Regione del
Veneto e interessano parte delle particelle catastali.
2. CANONE: Il canone annuo di affitto è stabilito in € __________
(scrivere in lettere) che il Conduttore si obbliga a corrispondere a
favore del concedente in un'unica rata entro e non oltre il 31/07 di
ogni anno mediante bonifico bancario presso il conto dedicato della
Tesoreria Unica del Comune di Gallio citando la seguente causale “Canone per l’anno _______ Fondo Rustico”.
L’importo del canone tiene conto dello stato di fatto e di diritto in
cui si trova il fondo concesso in affitto comprese le preesistenze di
buche, pozze, edifici, ovvero di esistenti o nuove installazioni di
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Allegato sub“G” Schema contratto di affitto Fondo Rustico
Esente dall’imposta di bollo in modo assoluto (D.P.R. 26.10.1972, N. 642, Tabella allegato
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capanni di caccia nonché l’esercizio delle attività di caccia, di
esbosco, di uso di pista e impianto per le attività estive e invernali, di sentieri e percorsi pedonali, di accesso e di ogni altro utilizzo che il Comune di Gallio
intendesse attivare all’interno del
fondo concesso in affitto.
3. DURATA: La durata dell’affitto viene convenuta in anni cinque decorrenti dal 01.01.2016 al 31.12.2020. Il conduttore si obbliga nei
termini fissati dal presente atto, a rilasciare liberi da persone,
cose e quant’altro, gli immobili oggetto dell’affittanza alla suddetta data di scadenza, senza alcun onere di comunicazione o recesso da
parte del concedente.
4. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONDUTTORE: Il fondo rustico può
essere utilizzato, nello stato di fatto in cui si trova, ad uso pascolo/prato.
Il fondo medesimo dovrà essere gestito correttamente per evitarne il
degrado ed il rimboschimento con le seguenti prescrizioni:
PRATI DI MONTAGNA:
- Esecuzione di un numero minimo di 2 interventi di sfalcio e fienagione compatibili con la produttività dell’ambito montano; asporto
del fieno dalle superfici falciate con operazioni di rivoltamento,
ranghinatura, imballaggio e trasporto alla sede aziendale;
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica;
- Modalità di distribuzione degli effluenti zootecnici:
a) Laddove le superfici presentino pendenze minori del 30%, obbligo in Zona Ordinaria di dimezzamento della concimazione organica,
palabile e non palabile;
b) Laddove le superfici presentino pendenze superiori al 30%, obbligo di frazionamento degli apporti di concimazione organica con
letami e/o liquami prevedendo, per questi ultimi, lo spandimento a
raso o tecniche distributive analoghe;
- Taglio frazionato degli appezzamenti, mantenendo al bordo fasce non
falciate con il primo taglio, funzionali all’incremento, mantenimento
e sviluppo della biodiversità animale e vegetale autoctona tipica di
tali ambienti, tra cui specie ornitiche quali, ad esempio, il re di
quaglie e l’allodola. Il rilascio di tali fasce deve essere pari ad
almeno il 10% della superficie oggetto di impegno, preservando particelle di dimensione compresa fra 1.000 e 2.000 mq, distribuite a mosaico. L’area non sfalciata con il primo taglio può essere sfalciata
con il taglio successivo previo mantenimento di altrettanta superficie erbacea non sfalciata distribuita a mosaico negli appezzamenti ad
impegno;
- Mantenimento degli elementi arboreo-arbustivi degli appezzamenti
soggetti ad impegno che intralciano le operazioni di fienagione (alberi, filari, arbusti) qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti.
- Risemina con materiale vegetale spontaneo autoctono delle parti di
superficie visibilmente soggette ad erosione superficiale;
- Controllo delle specie invasive colonizzanti erbaceo arboreo arbustive.
PASCOLI E PRATO-PASCOLI DI MONTAGNA:
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- Razionale sfruttamento del cotico erboso naturale, organizzando il
dislocamento turnato della mandria al pascolo, con spostamento della
mandria fra superfici a diversa altitudine, ovvero alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione del cotico erboso.
Nei casi in cui il carico zootecnico risulti sottodimensionato rispetto alle superfici pascolive a disposizione, deve essere assicurata la turnazione della mandria, prevedendo annualmente di distribuirla su quota parte della superficie disponibile, al fine di garantire
l’appetibilità anche riguardo alle specie erbacee meno gradite, suscettibili di svilupparsi come infestanti;
- Adozione di un registro che indichi stagionalmente la distribuzione
della mandria al pascolo sugli appezzamenti ad impegno;
- Preclusione al pascolamento delle aree a rischio di erosione a causa dell’eccessivo calpestio, e ripristino delle superfici visibilmente erose con interventi di recupero del cotico erboso mancante;
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica;
- Divieto di spietramento in Zona Rete Natura 2000
- Salvaguardia e manutenzione dei nuclei arbustivi termofili che costituiscono sito di nidificazione per l’Averla piccola e salvaguardia
e manutenzione delle aree nitrofile che costituiscono habitat riproduttivo del re di quaglie.
- Il conduttore
si obbliga ad eliminare la flora infestante prima
della fioritura della stessa.
- Il concentramento e lo stazionamento del bestiame dovrà essere evitato ove ciò possa provocare il danneggiamento al cotico; pertanto,
allo scopo di ridurre i danni provocati da calpestio vi è l’obbligo
di eseguire il pascolo turnato,
dividendo la superficie in sezioni
di estensione, con recinzioni temporanee.
- La superficie a pascolo deve essere integralmente utilizzata, ricorrendo allo sfalcio delle aree che risultassero poco o nulla pascolate.
ALTRI UTILIZZI DEL FONDO: Il conduttore si obbliga a garantire nei
terreni avuti in affitto, senza alcun aggravio per la parte concedente, l’esercizio dell’attività venatoria, sia con l’utilizzo di strutture preesistenti sia con nuove strutture, ovvero in forma vagante.
Il conduttore consentirà altresì, l’utilizzo dei medesimi terreni
quali piste da sci nonché l’esercizio delle attività di esbosco ordinarie e dell’uso civico esclusivamente da parte dei cittadini aventi
diritto.
MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE AI FONDI: Il conduttore deve tenere
le strade in buone condizioni di viabilità e mantenerle ghiaiate e
sabbiate quando il materiale sia sul fondo. Nel caso che la ghiaia e
la sabbia non siano sul fondo, il concedente provvede al loro acquisto ed il conduttore al relativo spargimento. Periodicamente, al fine
di evitare erosioni, ruscellamenti o ristagni i conduttori dei fondi
utilizzatori della strada sono obbligati a ripristinare e pulire le
canalette ove esistenti. Gli stradoni erbosi principali devono essere
mantenuti nelle condizioni originarie.
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LETAMI E LIQUAMI: Il conduttore deve rispettare gli obblighi derivanti dalla DGR n° 2495 del 7.08.2006 che recepisce e approva i “Criteri e le norme tecniche per l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali.
ALBERATURE: Ai fini di un miglioramento ambientale qualora il Comune
proceda ad eliminare alberature dal Fondo Rustico durante l’affitto
si aggiornerà la superficie e conseguentemente il canone di affitto.
CHIUDENDE E RECINTI: Le chiudende e i recinti di palo e filo spinato
saranno messi in opera dal Conduttore
esclusivamente nell’utilizzo
del terreno ad uso pascolo, a proprie cure e spese. Prima della scadenza del contratto tali chiudende o recinti dovranno essere totalmente rimossi.
RECINZIONI IN LASTE: Le recinzioni in laste presenti in alcuni fondi
rustici sono realizzati con lastre di pietra calcarea lasciate al
grezzo, infisse al terreno e accostate una all’altra. Nel caso in cui
alcune di dette laste siano inclinate o crollate e giacciono disordinatamente sul terreno dando un’impressione di degrado oltre che di
pericolo al transito dovranno essere ripristinate e ricomposte dal
Conduttore migliorandone la stabilità.
ART. 5 GARANZIE E PENALITA’: A garanzia degli impegni contrattuali il
Conduttore del fondo ha versato in favore del Comune tramite ………..
un deposito cauzionale pari al valore di una intera annualità.
ART. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:Nell’ipotesi di inadempienze contrattuali da parte del conduttore, l’Amministrazione comunale può
dichiarare risolto il contratto con effetto immediato previa comunicazione al Conduttore tramite Pec, Fax o Raccomandata.
ART. 7 DEROGHE: Le parti dichiarano fin d’ora di voler derogare, come
in effetti derogano, al disposto dell’articolo 4-bis della legge n.
203 del 1982 che riconosce all’affittuario il diritto di prelazione
nel caso in cui la parte concedente intenda concedere in affitto i
terreni a terzi alla scadenza del presente contratto. Il Conduttore
non avrà diritto di prelazione del fondo durante o a termine del contratto, non potrà subaffittare, non avrà diritto a rimborsi o indennità di sorta per i miglioramenti apportati al fondo durante il rapporto; saranno consentite solo colture annuali e che non comportino
asporto di terreno di alcun genere. Il conduttore non potrà apportare
innovazioni o miglioramenti alla cosa affittata senza il preventivo
consenso scritto del concedente, e parimenti non potrà apportare addizioni che non siano separabili senza recare danno all’immobile.
Quanto alle eventuali migliorie ed addizioni che venissero comunque
eseguite anche con la tolleranza della parte concedente, questa avrà
facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente il conduttore sin d’ora. In
caso contrario, la parte conduttrice avrà l’obbligo, a semplice richiesta del concedente, anche nel corso della affittanza, della remissione in pristino, a proprie spese.
Le parti dichiarano altresì di voler derogare, come in effetti derogano, al disposto dell’articolo 1, comma 2 della legge n. 203 del
1982 in materia di durata del contratto.
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Esente dall’imposta di bollo in modo assoluto (D.P.R. 26.10.1972, N. 642, Tabella allegato
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Le parti dichiarano di essere state compiutamente edotte del significato delle deroghe di cui sopra dal rispettivo rappresentante sindacale intervenuto nella stipula del presente contratto.
ART. 8 ULTERIORI UTILIZZI DA PARTE DEL COMUNE: Il conduttore liberamente consente, fin da ora, eventuali utilizzi dei fondi in questione
da parte del Comune di Gallio, o chi per esso, senza nulla all’uopo
pretendere se non la sola riduzione del canone di affitto in proporzione al terreno occupato, in ragione di eventuali opere pubbliche
che il Comune intendesse effettuare.
ART. 9 VALORE DEL CONTRATTO: Ai fini fiscali il valore del presente
contratto è fissato in €
.
ART. 10 SPESE DI REGISTRAZIONE: Le spese di registrazione del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a completo carico del conduttore.
F.L.C.S.
IL CONCEDENTE
I RAPPRESENTANTI SINDACALI
IL CONDUTTORE
I RAPPRESENTANTI SINDACALI
Sottoscrizione clausole onerose
Le parti ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, accettano in modo
specifico i seguenti articoli del presente contratto:
1) Oggetto;
2) Canone;
3) Durata;
4) Oneri ed obblighi a carico del conduttore;
5) Garanzie e penalita’;
6) Risoluzione del contratto;
7) Deroghe;
8) Ulteriori utilizzi da parte del comune;
9) Valore del contratto;
10) Spese di registrazione.
IL CONCEDENTE
I RAPPRESENTANTI SINDACALI
IL CONDUTTORE
I RAPPRESENTANTI SINDACALI
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