Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Transcript

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
CORSO
FORMATIVO/INFORMATIVO
PER GESTORI DI ATTIVITA’
ECONOMICHE CON VENDITA
O SOMMINISTRAZIONE DI
ALCOL, ADDETTI ALLA
VENDITA O
SOMMINISTRAZIONE,
OPERATORI SANITARI,
ADDETTI ALLA SICUREZZA
Modena, 12 Maggio 2015
Vendita di bevande alcoliche negli
esercizi di vicinato, medie e grandi
strutture
La
vendita
di
bevande
alcoliche/superalcoliche
deve
essere
interrotta dalle ore 24:00 alle 06:00,
salvo che sia diversamente disposto dal
Questore - Euro 6.666,67 – Sanzione
accessoria:
sospensione
attività
per
recidiva biennale.
Tale norma, già in vigore per gli esercizi di
vicinato, è stata estesa alle medie e grandi
strutture di vendita in seguito a Circolare Min.
Interno del 14/2/2013 n. 25540 e successiva
Circ. MISE del 20/2/2013 n. 29804.
Vendita di bevande alcoliche
tramite distributori automatici in
aree pubbliche
La vendita di bevande alcoliche tramite
distributori automatici istallati su aree
pubbliche è vietata dalle ore 24:00 alle
07:00 - Euro 10.000,00 – Sanzione
accessoria: confisca della merce e delle
attrezzature.
Vendita di bevande alcoliche
tramite distributori automatici in
aree private
La
vendita
di
bevande
alcoliche/superalcoliche
tramite
distributori automatici in aree private
deve essere interrotta dalle ore 24:00 alle
06:00 Euro 6.667,00 – sanzione
accessoria:
sospensione
attività
per
recidiva biennale.
Esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande
Esercizi ove i prodotti vengono
venduti per poter essere consumati
sul posto, nei locali dell’esercizio, o
in una superficie aperta al pubblico,
all’uopo attrezzata.
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Gli obblighi previsti dal D. L. 117 del
3/8/2007, come modificato dalla L. 120
del 29/07/2010, interessano tutti i
titolari
o
gestori
di
locali
di
somministrazione, compresi quelli interni
ai circoli privati (prima del 2010 solo ove
si svolgevano con qualsiasi modalità e in
qualsiasi orario spettacoli o altre forme di
intrattenimento)
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:
OBBLIGHI LEGISLATIVI
- Interrompere la somministrazione
e/o la vendita di bevande alcoliche e
superalcoliche dopo le ore 3 della
notte e non riprenderla nelle tre ore
successive,
salvo
che
sia
diversamente disposto dal Questore
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:
OBBLIGHI LEGISLATIVI
Per i gestori che proseguono
l’attività oltre le ore 24:00:
- attrezzare il locale in modo che ad
almeno una uscita sia possibile in
maniera volontaria da parte dei
clienti una rilevazione del tasso
alcolemico
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:
OBBLIGHI LEGISLATIVI
- esporre all’entrata, all’interno e
all’uscita dei locali apposite tabelle
che riproducano i sintomi correlati
ai diversi livelli di concentrazione
alcolica e la stima delle quantità di
bevande alcoliche che determinino il
superamento del tasso alcolemico
legale per la guida
Sanzioni amministrative
Accessoria:
chiusura del locale da sette a trenta giorni (in caso di
recidiva nel corso del biennio);
Pecuniaria:
€ 6.666,67 (divieto di vendita e somministrazione )
€ 400,00 (mancanza previsti strumenti di prevenzione)
Divieto di vendita
• Ricordiamo il divieto di vendere o somministrare
•
bevande alcoliche al minore di anni 18 ma
maggiore di anni 16
Somministrare o vendere bevande alcoliche ad
un minore di anni 16 o a persona inferma di
mente è un reato previsto dall’articolo 689 del
C.P.
Divieto di vendita:
IPOTESI AMMINISTRATIVA
Sanzioni:
• EURO 333,33 in caso di somministrazione
o vendita per consumo sul posto di
bevande alcoliche a persona minore di
anni 18 ma maggiore di anni 16 (L. 125
del 30/03/2001, modificata nel 2012)
• EURO 666,67 in caso di ulteriore
accertamento
• Sospensione dell’attività per 3 mesi
Divieto di vendita:
IPOTESI PENALE
• arresto fino a un anno
• la condanna comporta la sospensione
dall'esercizio
Obbligo di somministrazione
Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice
penale, gli esercenti non possono senza un legittimo
motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a
chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.
Sanzione
€ 1032, 00
Regolamento di
Polizia Urbana
Art. 8 Atti vietati su suolo pubblico
… OMISSIS …
1bis)
E’ fatto divieto su aree pubbliche o soggette a uso
pubblico, di consumare o detenere a scopo di
consumo ogni genere di bevanda alcolica in
contenitori di ogni genere.
Il divieto non si applica per le consumazioni
effettuate all’interno di pubblici esercizi e nelle
aree concesse peril plateatico ai pubblici esercizi
nonché nelle aree immediatamente adiacenti,
durante l’orario di apertura.
SANZIONE AMMINISTRATIVA
€100 EURO
Art. 18
Pulizia delle aree limitrofe a pubblici
esercizi ed esercizi commerciali
1bis)
… OMISSIS …
I titolari di esercizi commerciali o pubblici
esercizi o attività artigianali sono tenuti a
provvedere alla rimozione giornaliera di
bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande
alcoliche anche non derivanti dalla loro attività,
in modo che all’orario di chiusura dell’esercizio
l’area in dotazione o comunque antistante risulti
perfettamente pulita.
SANZIONE AMMINISTRATIVA
€ 170
art. 42 bis c. 1
- Divieto di vendita o cessione, anche a
titolo gratuito, di bevande alcoliche
di qualsiasi gradazione a minore di
anni 16
Sanzione amministrativa
€ 250
art. 42 bis c. 2
Divieto di vendita o somministrazione di
bevande alcoliche, in luoghi accessibili ai
minorenni, a mezzo di distributori
automatici
Sanzione amministrativa
€ 250
art. 42 bis c. 3
Obbligo di informare l’utenza dei
divieti di vendita o cessione di alcolici
a minori di anni 16, mediante
l’apposizione di avvisi o cartelli
informativi all’ingresso degli esercizi
Sanzione amministrativa
€ 100
Ordinanza contingibile e urgente 152609/15
DATI DELL’ATTIVITA’ (al 15 Aprile 2015):
458 controlli
42 violazioni all’ordinanza
23 sanzioni per ubriachezza molesta
1 sanzione per somministrazione a minore
“DIVIETO DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI
SUPERALCOLICI ED ALCOLICI E DIVIETO DI
VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN
CONTENITORI
DI
VETRO
E
LATTINE,
IN
OCCASIONE DELLE PARTITE DI CALCIO ALLO
STADIO BRAGLIA.”
Ordinanza prot. 104600 del 31 agosto 2010
• I divieti sono validi nelle giornate in cui allo stadio
•
Braglia si tengono incontri di calcio a partire da tre ore
prima degli incontri e fino al loro termine e si
applicano agli esercizi commerciali, alle attività
commerciali su area pubblica, nonché ai pubblici
esercizi ubicati lungo le strade/piazze di seguito
indicate:
Piazza Dante Alighieri, Via Montecuccoli, Via Monte
Kosica, Via Berengario, Via Fontanelli, Largo A. Moro,
Viale Storchi, Via Cialdini, Via Cittadella, Via Santi, Via
Galaverna, Via Crispi, Via Fabriani, Piazza Tien An Men
I divieti entrano in vigore due ore e trenta minuti
prima dell’inizio degli incontri di calcio e terminano
un’ora dopo la fine degli incontri medesimi
Vendere e/o somministrare bevande
alcoliche di qualsiasi gradazione
(compresa la birra) e/o bevande
superalcoliche
Sanzione pecuniaria
€ 1032
Vendere e/o somministrare bevande non
alcoliche in bottiglia di vetro o in lattina
Sanzione pecuniaria
€ 1032
Vendere, per asporto, bevande in
contenitori di plastica
Sanzione pecuniaria
€ 1032
E’ consentita la somministrazione di bevande
non alcoliche in bottiglie di plastica aperte o
in appositi bicchieri di plastica per l’esclusivo
consumo sul posto
Ordinanza contingibile ed urgente
prot. PG 55054/VIII del 24/04/2015
“Obbligo di utilizzo di bicchieri in plastica per ogni
tipo di bevanda, in occasione di partite di pallavolo
presso il Palasport G. Panini, ubicato a Modena, in
viale dello Sport, n. 25.”
Valida fino al 31/12/2015
1 al titolare o gestore del pubblico esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande, collocato
all’interno del palasport, di somministrare,
vendere, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, anche
per asporto, ogni genere di bevande, alcoliche o
non alcoliche, che non siano contenute in
bicchieri di plastica. E’ fatto divieto assoluto di
utilizzare qualunque altro tipo di contenitore;
sanzione pecuniaria
€ 150
2 ai titolari o gestori di attività commerciali su
aree pubbliche collocati negli spazi esterni al
palasport, di vendere per asporto o consumo
sul posto, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo,
ogni genere di bevande, bevande alcoliche e
non alcoliche, che non siano contenute in
bicchieri di plastica. E’ fatto divieto assoluto
di utilizzare qualunque altro tipo di
contenitore;
sanzione pecuniaria
€ 150
3 al pubblico che si trova all’interno del
palasport è vietato consumare o detenere, a
qualsiasi titolo, ogni genere di bevande,
alcoliche o non alcoliche che non siano
contenute in bicchieri di plastica. E’ fatto
divieto assoluto di utilizzare qualunque altro
tipo di contenitore;
sanzione pecuniaria
€ 150
4 ai titolari o gestori delle attività indicate ai
punti 1) e 2) è fatto obbligo di informare i
propri clienti della presente ordinanza,
affiggendola nella parte aperta al pubblico
dei rispettivi locali o spazi di vendita
sanzione pecuniaria
€ 50
In analogia a quanto già previsto dal
provvedimento che disciplina la stessa
materia allo Stadio Braglia, si ritiene sia
possibile considerare come assimilabili ai
bicchieri di plastica anche le bottiglie di
plastica aperte e prive di tappo, di
capacità comunque non superiore a 0,5 l.
PERSONALE ADDETTO AI
SERVIZI DI CONTROLLO
DELLE ATTIVITA’ DI
INTRATTENIMENTO E DI
SPETTACOLO IN LUOGHI
APERTI AL PUBBLICO O IN
PUBBLICI ESERCIZI
LEGGE REGIONALE 24/2003
Contribuiscono:
• all’ordinato svolgimento delle
attività d’impresa;
• alla prevenzione dei rischi;
• alla mediazione dei conflitti.
Cooperano con le polizia locali e
nazionali in relazione alle rispettive
competenze
D.M. 6/10/2009
effettuano:
• Controlli preliminari
• Controlli all’atto dell’acceso del pubblico
• Controlli all’interno del locale