il presupposto territoriale dell`iva

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il presupposto territoriale dell`iva
IL PRESUPPOSTO TERRITORIALE DELL’IVA
Normativa e prassi di riferimento:
- Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006
28/11/2006, come modificata dalla Direttiva
2008/8/CE del 12/2/2008
- Artt. 7 e ss., DPR 633/72, come modificati dal D.Lgs. 11/2/2010, n. 18
- dm 22 febbraio 2010
2010, termini e modalità presentazione modelli Intrastat
- provvedimento 22 febbraio 2010, approvazione modelli Intrastat
- provvedimento 7 maggio 2010, trasmissione via Entratel
- regolamento Ue n. 282/2011 del 15/3/2011 e successive modifiche
- circolare Agenzia entrate 5/2010
- circolare Agenzia entrate 14/2010
- circolare Agenzia
g
entrate 36/2010
- circolare Agenzia entrate 43/2010
- circolare Agenzia entrate 37/2011
a cura di Franco Ricca – Novembre 2013
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IVA
LA TERRITORIALITA’ DELLE
CESSIONI
C
SS ON DI BENI
N
ART. 7 bis, DPR 633/72
a cura di Franco Ricca – Novembre 2013
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DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AI FINI IVA
DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AI FINI IVA
Si considera territorio dello Stato il territorio della Repubblica italiana, con esclusione:
‐ del comune di Livigno
del comune di Livigno
‐ del comune di Campione d’Italia
‐ delle acque italiane del lago di Lugano
Il territorio comprende:
‐ Lo spazio aereo sovrastante
Lo spazio aereo sovrastante
‐ le acque marine entro il limite di 12 miglia dalla costa
Fino al 31/3/1979 il territorio nazionale ai fini Iva coincideva con il territorio doganale
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DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AI FINI IVA (art. 7)
Si considera territorio della Comunità quello corrispondente al campo di applicazione del “Trattato” (*), con le seguenti esclusioni, oltre a quelle riguardanti il territorio italiano:
‐ Per la Grecia: il Monte Athos
‐ per la Germania: l’isola di Helgoland e il territorio di Busingen
‐ per la Francia: i Dipartimenti d’oltremare (Guadalupa, Guiana, Martinica, Riunione)
‐ per la Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie
‐ per la Finlandia: le isole Aland
‐ le Isole Anglo‐normanne (o isole del Canale: Jersey, Guernsey, ecc.) l
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Si considerano fuori del territorio, inoltre, Gibilterra e le Antille Olandesi (sentenza CGE 28/1/1999 C 181/97)
CGE 28/1/1999, C‐181/97) (*) Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Lussemburgo, Grecia, Austria, Finlandia, Belgio, Svezia, Gran Bretagna, Danimarca, Irlanda, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Svezia
Gran Bretagna Danimarca Irlanda Polonia Ungheria Repubblica Ceca Slovacchia Slovenia Estonia
Lettonia, Lituania, Cipro, Malta, Bulgaria, Romania e, dal 1° luglio 2013, Croazia.
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DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AI FINI IVA
DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AI FINI IVA
Anche se non appartenenti alla Comunità, i seguenti paesi si considerano territorio comunitario ai fini Iva:
‐ Principato di Monaco (Francia)
‐ Isola di Man (Regno Unito)
Isola di Man (Regno Unito)
‐ Zone cipriote di AKROTIRI e DHEKELIA (Regno Unito)
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CESSIONI DI BENI IMMOBILI
CESSIONI DI BENI IMMOBILI
SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO SE L’IMMOBILE SI TROVA NEL TERRITORIO STESSO.
Criterio comunitario: luogo dell’immobile
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CESSIONI DI BENI MOBILI/1
SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL
EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO SE HANNO PER OGGETTO:
beni mobili nazionali, comunitari o temporaneamente b
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importati (condizione giuridica)
esistenti nel territorio stesso (condizione fisica)
esistenti nel territorio stesso (condizione fisica)
Sono necessarie entrambe le condizioni, sicché in assenza di una Sono
necessarie entrambe le condizioni sicché in assenza di una
di esse la cessione non si considera territoriale.
Criterio comunitario: luogo di partenza del bene
Criterio comunitario: luogo di partenza del bene
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CESSIONI DI BENI MOBILI/2
CESSIONI DI BENI MOBILI/2
Si considerano inoltre effettuate nel territorio dello Stato le cessioni che hanno per oggetto:
hanno per oggetto:
beni mobili spediti dal territorio di un altro Stato membro, se installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto
montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto
SM 1
SM 1
SM 2
SM 2
Luogo della cessione senza installazione: SM 1
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Luogo della cessione con installazione: SM 2
Questa regola, nella normativa nazionale, è stata correttamente recepita solo per le operazioni “in entrata”.
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CESSIONI DI BENI MOBILI/3
CESSIONI DI BENI MOBILI/3
Si considerano inoltre effettuate nel territorio dello Stato le cessioni che hanno per oggetto:
beni ceduti ai passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a bordo di navi, treni o aerei che ha inizio nel territorio dello Stato
‐ Si considera trasporto intracomunitario quello con partenza e arrivo situati in Stati membri diversi senza scalo fuori della Comunità
in Stati membri diversi, senza scalo fuori della Comunità.
‐ Si considera luogo di partenza il primo punto di imbarco dei passeggeri.
‐ Si considera luogo di arrivo quello dell’ultimo punto di sbarco.
Es. : Nel tragitto IT‐FR‐CH‐D‐IT si considerano trasporti intracomunitari le tratte IT‐FR (luogo di tassazione Italia) e D‐IT (luogo di tassazione Germania).
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CESSIONI DI BENI MOBILI/4
CESSIONI DI
BENI MOBILI/4
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Le cessioni che hanno per oggetto:
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‐ Gas mediante sistemi di gas naturale o reti connesse
‐ Energia elettrica
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‐ Calore o freddo mediante reti
si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
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1. quando il cessionario è un soggetto passivo “rivenditore” stabilito in Italia (anche mediante stabile organizzazione)
(anche mediante stabile organizzazione)
2. quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati in Italia
Cfr. circolare Agenzia delle entrate n. 54 del 23 dicembre 2004
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