la territorialita` delle cessioni di beni
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la territorialita` delle cessioni di beni
IL PRESUPPOSTO TERRITORIALE DELL’IVA Normativa e principale prassi di riferimento: - Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006, come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE del 12/2/2008 - Artt. 7 e ss., DPR 633/72, come modificati dal D.Lgs. 11/2/2010, n. 18 - dm 22 febbraio 2010, termini e modalità presentazione modelli Intrastat - provvedimento 22 febbraio 2010, approvazione modelli Intrastat - provvedimento 7 maggio 2010, trasmissione via Entratel - regolamento Ue n. 282/2011 del 15/3/2011 e successive modifiche - circolare Agenzia entrate 5/2010 - circolare Agenzia entrate 14/2010 - circolare Agenzia entrate 36/2010 - circolare Agenzia entrate 43/2010 - circolare Agenzia entrate 37/2011 a cura di Franco Ricca – Novembre 2013 1 IVA LA TERRITORIALITA’ DELLE CESSIONI DI BENI ART. 7 bis, DPR 633/72 a cura di Franco Ricca – Novembre 2013 2 DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AI FINI IVA Si considera territorio dello Stato il territorio della Repubblica italiana, con esclusione: ‐ del comune di Livigno ‐ del comune di Campione d’Italia ‐ delle acque italiane del lago di Lugano Il territorio comprende: ‐ Lo spazio aereo sovrastante ‐ le acque marine entro il limite di 12 miglia dalla costa Fino al 31/3/1979 il territorio nazionale ai fini Iva coincideva con il territorio doganale a cura di Franco Ricca – Novembre 2013 3 DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AI FINI IVA (art. 7) Si considera territorio della Comunità quello corrispondente al campo di applicazione del “Trattato” (*), con le seguenti esclusioni, oltre a quelle riguardanti il territorio italiano: ‐ Per la Grecia: il Monte Athos ‐ per la Germania: l’isola di Helgoland e il territorio di Busingen ‐ per la Francia: i Dipartimenti d’oltremare (Guadalupa, Guiana, Martinica, Riunione) ‐ per la Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie ‐ per la Finlandia: le isole Aland ‐ le Isole Anglo‐normanne (o isole del Canale: Jersey, Guernsey, ecc.) Si considerano fuori del territorio, inoltre, Gibilterra e le Antille Olandesi (sentenza CGE 28/1/1999, C‐181/97) (*) Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Lussemburgo, Grecia, Austria, Finlandia, Belgio, Svezia, Gran Bretagna, Danimarca, Irlanda, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro, Malta, Bulgaria, Romania e, dal 1° luglio 2013, Croazia. a cura di Franco Ricca – Novembre 2013 4 DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AI FINI IVA Anche se non appartenenti alla Comunità, i seguenti paesi si considerano territorio comunitario ai fini Iva: ‐ Principato di Monaco (Francia) ‐ Isola di Man (Regno Unito) ‐ Zone cipriote di AKROTIRI e DHEKELIA (Regno Unito) a cura di Franco Ricca – Novembre 2013 5 CESSIONI DI BENI IMMOBILI SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO SE L’IMMOBILE SI TROVA NEL TERRITORIO STESSO. Criterio comunitario: luogo dell’immobile a cura di Franco Ricca – Novembre 2013 6 CESSIONI DI BENI MOBILI/1 SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO SE HANNO PER OGGETTO: beni mobili nazionali, comunitari o temporaneamente importati (condizione giuridica) esistenti nel territorio stesso (condizione fisica) Sono necessarie entrambe le condizioni, sicché in assenza di una di esse la cessione non si considera territoriale. Criterio comunitario: luogo di partenza del bene 7 a cura di Franco Ricca – Novembre 2013 CESSIONI DI BENI MOBILI/2 Si considerano inoltre effettuate nel territorio dello Stato le cessioni che hanno per oggetto: beni mobili spediti dal territorio di un altro Stato membro, se installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto SM 1 SM 2 Luogo della cessione senza installazione: SM 1 Luogo della cessione con installazione: SM 2 Questa regola, nella normativa nazionale, è stata correttamente recepita solo per le operazioni “in entrata”. a cura di Franco Ricca – Novembre 2013 8 CESSIONI DI BENI MOBILI/3 Si considerano inoltre effettuate nel territorio dello Stato le cessioni che hanno per oggetto: beni ceduti ai passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a bordo di navi, treni o aerei che ha inizio nel territorio dello Stato ‐ Si considera trasporto intracomunitario quello con partenza e arrivo situati in Stati membri diversi, senza scalo fuori della Comunità. ‐ Si considera luogo di partenza il primo punto di imbarco dei passeggeri. ‐ Si considera luogo di arrivo quello dell’ultimo punto di sbarco. Es. : Nel tragitto IT‐FR‐CH‐D‐IT si considerano trasporti intracomunitari le tratte IT‐FR (luogo di tassazione Italia) e D‐IT (luogo di tassazione Germania). a cura di Franco Ricca – Novembre 2013 9 CESSIONI DI BENI MOBILI/4 Le cessioni che hanno per oggetto: ‐ Gas mediante sistemi di gas naturale o reti connesse ‐ Energia elettrica ‐ Calore o freddo mediante reti si considerano effettuate nel territorio dello Stato: 1.quando il cessionario è un soggetto passivo “rivenditore” stabilito in Italia (anche mediante stabile organizzazione) 2.quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati in Italia Cfr. circolare Agenzia delle entrate n. 54 del 23 dicembre 2004 a cura di Franco Ricca – Novembre 2013 10