la territorialita` delle cessioni di beni

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la territorialita` delle cessioni di beni
IL PRESUPPOSTO TERRITORIALE DELL’IVA
Normativa e principale prassi di riferimento:
- Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006, come modificata dalla Direttiva
2008/8/CE del 12/2/2008
- Artt. 7 e ss., DPR 633/72, come modificati dal D.Lgs. 11/2/2010, n. 18
- dm 22 febbraio 2010, termini e modalità presentazione modelli Intrastat
- provvedimento 22 febbraio 2010, approvazione modelli Intrastat
- provvedimento 7 maggio 2010, trasmissione via Entratel
- regolamento Ue n. 282/2011 del 15/3/2011 e successive modifiche
- circolare Agenzia entrate 5/2010
- circolare Agenzia entrate 14/2010
- circolare Agenzia entrate 36/2010
- circolare Agenzia entrate 43/2010
- circolare Agenzia entrate 37/2011
a cura di Franco Ricca – Novembre 2013
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IVA
LA TERRITORIALITA’ DELLE
CESSIONI DI BENI
ART. 7 bis, DPR 633/72
a cura di Franco Ricca – Novembre 2013
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DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AI FINI IVA
Si considera territorio dello Stato il territorio della Repubblica italiana, con esclusione:
‐ del comune di Livigno
‐ del comune di Campione d’Italia
‐ delle acque italiane del lago di Lugano
Il territorio comprende:
‐ Lo spazio aereo sovrastante
‐ le acque marine entro il limite di 12 miglia dalla costa
Fino al 31/3/1979 il territorio nazionale ai fini Iva coincideva con il territorio doganale
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DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AI FINI IVA (art. 7)
Si considera territorio della Comunità quello corrispondente al campo di applicazione del “Trattato” (*), con le seguenti esclusioni, oltre a quelle riguardanti il territorio italiano:
‐ Per la Grecia: il Monte Athos
‐ per la Germania: l’isola di Helgoland e il territorio di Busingen
‐ per la Francia: i Dipartimenti d’oltremare (Guadalupa, Guiana, Martinica, Riunione)
‐ per la Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie
‐ per la Finlandia: le isole Aland
‐ le Isole Anglo‐normanne (o isole del Canale: Jersey, Guernsey, ecc.) Si considerano fuori del territorio, inoltre, Gibilterra e le Antille Olandesi (sentenza CGE 28/1/1999, C‐181/97) (*) Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Lussemburgo, Grecia, Austria, Finlandia, Belgio, Svezia, Gran Bretagna, Danimarca, Irlanda, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro, Malta, Bulgaria, Romania e, dal 1° luglio 2013, Croazia.
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DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AI FINI IVA
Anche se non appartenenti alla Comunità, i seguenti paesi si considerano territorio comunitario ai fini Iva:
‐ Principato di Monaco (Francia)
‐ Isola di Man (Regno Unito)
‐ Zone cipriote di AKROTIRI e DHEKELIA (Regno Unito)
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CESSIONI DI BENI IMMOBILI
SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO SE L’IMMOBILE SI TROVA NEL TERRITORIO STESSO.
Criterio comunitario: luogo dell’immobile
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CESSIONI DI BENI MOBILI/1
SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO SE HANNO PER OGGETTO:
beni mobili nazionali, comunitari o temporaneamente importati (condizione giuridica)
esistenti nel territorio stesso (condizione fisica)
Sono necessarie entrambe le condizioni, sicché in assenza di una di esse la cessione non si considera territoriale.
Criterio comunitario: luogo di partenza del bene
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CESSIONI DI BENI MOBILI/2
Si considerano inoltre effettuate nel territorio dello Stato le cessioni che hanno per oggetto:
beni mobili spediti dal territorio di un altro Stato membro, se installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto
SM 1
SM 2
Luogo della cessione senza installazione: SM 1
Luogo della cessione con installazione: SM 2
Questa regola, nella normativa nazionale, è stata correttamente recepita solo per le operazioni “in entrata”.
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CESSIONI DI BENI MOBILI/3
Si considerano inoltre effettuate nel territorio dello Stato le cessioni che hanno per oggetto:
beni ceduti ai passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a bordo di navi, treni o aerei che ha inizio nel territorio dello Stato
‐ Si considera trasporto intracomunitario quello con partenza e arrivo situati in Stati membri diversi, senza scalo fuori della Comunità.
‐ Si considera luogo di partenza il primo punto di imbarco dei passeggeri.
‐ Si considera luogo di arrivo quello dell’ultimo punto di sbarco.
Es. : Nel tragitto IT‐FR‐CH‐D‐IT si considerano trasporti intracomunitari le tratte IT‐FR (luogo di tassazione Italia) e D‐IT (luogo di tassazione Germania).
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CESSIONI DI BENI MOBILI/4
Le cessioni che hanno per oggetto:
‐ Gas mediante sistemi di gas naturale o reti connesse
‐ Energia elettrica
‐ Calore o freddo mediante reti
si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
1.quando il cessionario è un soggetto passivo “rivenditore” stabilito in Italia (anche mediante stabile organizzazione)
2.quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati in Italia
Cfr. circolare Agenzia delle entrate n. 54 del 23 dicembre 2004
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