Diapositiva 1 - odcec

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Diapositiva 1 - odcec
20/03/2014
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE E IL
SETTORE NO PROFIT
Dott. Luca Caramaschi
Crema, 19 Marzo 2014
D.L. 98/11 conv. in Legge n.111/11
pericolo
scampato ???
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Qualificazione fiscale degli
enti non commerciali
a cura di Luca Caramaschi
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LEGGE FISCALE DI RIFORMA DEL NO PROFIT
(D.lgs. n. 460/1997)
MODIFICHE AL TUIR
(D.P.R. n. 917/1986)
Titolo I
Titolo II
ENTI NON
COMMERCIALI
ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI
UTILITÀ SOCIALE (ONLUS)
LA RIFORMA FISCALE DEL TUIR
(D.lgs. n. 344/2003)
PASSAGGIO DA REGOLE
IRES (società) a IRE (persone fisiche)
NON ANCORA ATTUATA
(REGIME TRANSITORIO)
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REGIME TRANSITORIO (attuale)
Art. 73 TUIR
Soggetti passivi IRES
ENTI NON COMMERCIALI
Art. 55 TUIR
Redditi d’impresa
Articolo 73 TUIR
Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:
……….
c) Gli enti pubblici e privati diversi dalle società,
residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali
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Il carattere commerciale dell’attività
 È oggettivo a prescindere dalla natura dell’ente
 Va valutato ai sensi dell’art. 55 del TUIR
 È indipendente dalla destinazione degli utili
 È indipendente dalla totale assenza delle finalità
lucrative
Art. 55 TUIR – Redditi d’impresa
esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva,
delle attività indicate nell’art. 2195 c.c., quindi un’attività
industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; un’attività
intermediaria nella circolazione dei beni, un’attività di
trasporto … un’attività bancaria o assicurativa, altre attività
ausiliarie; attività organizzate in forma di impresa dirette alle
prestazioni di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.
sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline..etc
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Dall’art. 73 del nuovo TUIR
Si desume
Elemento essenziale per
qualificare un ente come non
commerciale
Oggetto sociale esclusivo o
principale
enti commerciali
enti non commerciali
L’art. 73 del TUIR indica:
 la definizione di oggetto sociale esclusivo o principale
 I criteri per la determinazione dell’oggetto sociale
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Definizione oggetto principale
Attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati:
- dalla legge
- dall’atto costitutivo o dallo statuto
L’oggetto principale o esclusivo è determinato
- in base alla legge
- in base all’atto costitutivo o allo statuto (atto pubblico o scrittura privata
autenticata o registrata)
- in base all’attività effettivamente esercitata (in mancanza delle predette
forme)
Concetto di attività principale
di tipo qualitativo
E’ irrilevante l’elemento quantitativo cioè l’entità prevalente dei
proventi fra le eventuali più attività
Art. 149 TUIR – si rischia la perdita della qualifica di ente non commerciale
Associazioni sportive
eccezione
Enti religiosi
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Enti non commerciali : regole
di determinazione
del reddito contenute nel
TUIR
a cura di Luca Caramaschi
REDDITO COMPLESSIVO
(ART. 143 TUIR)
il reddito complessivo dell’ente non commerciale è
dato dalla sommatoria delle seguenti categorie di
redditi:
 Redditi fondiari
 Redditi di capitale
 Redditi d’impresa
 Redditi diversi
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REDDITO COMPLESSIVO
(ART. 143 TUIR)
“Contrariamente a quanto si verifica per gli enti
commerciali e le società di capitali, i cui proventi
confluiscono in un’unica categoria reddituale (reddito
d’impresa), per gli enti non commerciali il reddito
complessivo è, in sostanza, assimilato a quello delle
persone fisiche.
La determinazione del reddito complessivo, infatti,
avviene in base alle regole proprie di ciascuna categoria
di reddito, come disciplinate nell’ambito del Titolo I TUIR,
dedicato all’IRPEF”.
REDDITO COMPLESSIVO
(ART. 143 TUIR)
ATTIVITA’ NON COMMERCIALI (art.143 comma 1 2° periodo)
“Per gli ENC non si considerano Attività Commerciali le
Prestazioni di Servizi non rientranti nell’art. 2195 C.C. rese
in conformità alle finalità istituzionali dell’Ente senza specifica
organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non
eccedono i costi di diretta imputazione “.
N.B. /da molti autori è ritenuta una “norma in bianco “ che
nella pratica non trova frequente riscontro
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REDDITO COMPLESSIVO
(ART. 143 TUIR)
PROVENTI DECOMMERCIALIZZATI (art. 143 comma 3)
1) occasionali raccolte pubbliche di fondi
2) contributi per lo svolgimento di attività in
convenzione
REDDITO COMPLESSIVO
(ART. 143 TUIR)
RACCOLTA PUBBLICA FONDI
 deve essere pubblica, con ciò intendendosi che si deve rivolgere a una massa
indistinta di soggetti;
 deve essere occasionale;
 può avvenire anche mediante l’offerta ai sovventori di beni, purché di modico
valore, o servizi;
 deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione.
ESCLUSIONE
DA IVA E OGNI
MAX N° 2 EVENTI PER PERIODO D’IMPOSTA
ALTRO
TRIBUTO,
RICAVI COMPLESSIVI NON SUP. A € 51.645,69
ERARIALE E
LOCALE
OBBLIGO DI APPOSITO RENDICONTO
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Raccolta fondi ASD
Art.25 c.2 Legge n.133/99 - Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle
non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti
di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16
dicembre 1991, n. 398 , e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito
imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per
un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali:
a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali
connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità
all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del TUIR, e successive modificazioni, in materia di
formazione del reddito complessivo. - OGGI ART.143 TUIR
Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni proloco
Guida Agenzia
Entrate 1-2007
REDDITO COMPLESSIVO
RACCOLTA PUBBLICA FONDI
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REDDITO COMPLESSIVO
(ART. 143 TUIR)
CONTRIBUTI DA ATTIVITA’ IN CONVENZIONE
ESCLUSIONE VALE SOLO AI FINI REDDITUALI E NON IVA
 attività deve avere finalità sociali
 attività deve essere conforme alle finalità istituzionali dell’ente
DUBBIO : trattamento da riservare ai proventi privati, spesso complementari rispetto ai
finanziamenti pubblici, comunque necessari per coprire integralmente i costi del
servizio (si pensi, ad esempio, a una casa di riposo che riceve dalla Regione il
finanziamento per l'attività assistenziale, in base alla convenzione, e, inoltre, incassa
dagli ospiti le rette necessarie per raggiungere il pareggio di bilancio)
DETERMINAZIONE DEI REDDITI
(ART. 144 TUIR)
enti non commerciali
tenere la contabilità separata
COMMA 2. Per l'attività commerciale esercitata gli
hanno l'obbligo di
COMMA 4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti
promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili
per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e
altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è
deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte
del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.
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SEPARAZIONE OBBLIGATORIA ATTIVITA’
1) Nel caso di sola attività istituzionale si parla di una
contabilità libera ossia fondata su annotazioni riportate nel
libro cassa (vedi principio contabile OIC1)
2) Nel caso di attività commerciali (obbligo di contabilità
separata) oltre alle movimentazioni relative all’attività
istituzionale è necessario adottare diversi regimi contabili
ATTIVITA’ COMMERCIALE E REGIMI CONTABILI
1) REGIME DI CONTABILITA’ ORDINARIA
2) REGIME DI CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
3) REGIME FORFETARIO EX ART. 145 TUIR
4) REGIME FORFETARIO EX LEGGE N. 398/91
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REGIME FORFETARIO ENTI NON COMMERCIALI
(ART. 145 TUIR)
 L’art. 145 del TUIR introduce un regime forfetario per la determinazione del
reddito d'impresa applicabile a tutti gli enti non commerciali ammessi alla tenuta
della contabilità semplificata di cui all'art. 18 del DPR 600/1973.
 Va, tuttavia, rilevato come ai fini IVA non sia previsto un parallelo regime di
imposizione semplificata e quindi per la determinazione di tale imposta
rimangono applicabili i criteri generali previsti dal DPR 633/1972 in relazione alle
specifiche attività esercitate.
 Il meccanismo di tale regime forfetario prevede l’applicazione di coefficienti di
redditività all’ammontare dei ricavi (art. 85 TUIR) conseguiti nell'esercizio di
attività commerciali (includendovi, quindi, tutte le attività commerciali
eventualmente esercitate ed escludendo eventuali proventi derivanti dall'attività
istituzionale).
REGIME FORFETARIO ENTI NON COMMERCIALI
(ART. 145 TUIR)
TIPO ATTIVITÀ
PRESTAZIONI
DI SERVIZI
SCAGLIONI DI RICAVI
FINO A € 15.493,71
OLTRE € 15.493,71 E
FINO A € 309.874,14
ALTRE
ATTIVITÀ
FINO A € 25.822,84
OLTRE € 25.822,84 E
FINO A € 516.456,90
COEFFICIENTE
REDDITIVITA’
15%
25%
10%
15%
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REGIME FORFETARIO ENTI NON COMMERCIALI
(ART. 145 TUIR)
Al reddito così determinato applicando i coefficienti di redditività, va aggiunto l'ammontare dei seguenti componenti
positivi del reddito d'impresa disciplinati dal TUIR:
 art. 86 (plusvalenze);
 art. 88 (sopravvenienze attive);
 art. 89 (dividendi e interessi);
 art. 90 (proventi immobiliari).
Nel caso di esercizio contemporaneo di attività di prestazioni di servizi e di altre attività, il secondo comma dell’art. 145
del TUIR prevede l’applicazione del coefficiente stabilito per l'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In
mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi. Tale regime
forfetario di determinazione del reddito, inoltre, può trovare applicazione fino a quando non vengono superati i limiti
indicati in precedenza. Pertanto, come precisato dalla C.M. n. 124/E del 12 maggio 1998, nel caso che i previsti limiti di
ricavi risultino superati alla chiusura del periodo d'imposta, tale regime non potrà trovare applicazione nemmeno per il
periodo in cui tali limiti vengono superati.
Tutti gli enti non commerciali possono liberamente decidere di applicare il regime forfetario sopra descritto, tuttavia, nel
momento in cui tale scelta viene esercitata per la prima volta, la stessa vincola l’ente non commerciale al
mantenimento del regime forfetario per almeno un triennio (fatta salva ovviamente la fuoriuscita dal regime forfetario
per superamento dei limiti previsti).
REGIME FORFETARIO ENTI NON COMMERCIALI
(ART. 145 TUIR)
Con la risoluzione 58/E del 24 giugno 2010 l’Agenzia delle Entrate
ritiene che l’abrogazione del regime speciale previsto dalla legge 662/96 non
produca effetti in ordine agli adempimenti contabili cui sono tenuti gli enti non
commerciali di cui all’art. 20 c.1 del DPR n. 600/73 posto che con il richiamo
“…alle disposizioni di cui al comma 116 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662”, il legislatore ha inteso individuare solamente le modalità con le
quali gli enti non commerciali che determinano il reddito in misura forfetaria sono
tenuti ad adempiere agli obblighi contabili.
Anche dopo l’abrogazione del regime “supersemplificato” introdotto nel 1996,
dunque, sopravvivono per gli enti non commerciali le agevolazioni applicabili a
coloro che applicano il regime forfetario di cui all’art.145 del TUIR.
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REGIME FORFETARIO ENTI NON COMMERCIALI
(ART. 145 TUIR)
Le semplificazioni ancora in vigore
Operazioni attive
annotazione dell'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni
fatturate in ciascun mese, con riferimento allo stesso mese, entro il giorno 15 del mese
successivo, nei registri previsti ai fini Iva ovvero nell'apposito prospetto riepilogativo,
che tiene luogo dei registri stessi, conforme al modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14
febbraio 1997, ed alle relative istruzioni;
Operazioni
passive
annotazione entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'Iva dell'importo
complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni,
indicando l'imposta detraibile nel registro di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 o
nel prospetto sopra menzionato (circolare ministeriale n. 10/E del 17 gennaio 1997).
Conservazione
conservazione, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 600 del 1973, della documentazione
degli altri costi di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi.
AMBITO APPLICAZIONE REGIME 398/91
- associazioni sportive dilettantistiche
Legge n. 398 del 16.12.1991
- associazioni senza fine di lucro
- associazioni pro-loco
D.L. n.417 del 30.12.1991
conv. Legge n. 66 del 6.2.1992
- associazioni bandistiche e cori
amatoriali, filodrammatiche, di
musica e danza popolare
legalmente riconosciute senza
fini di lucro
c. 31 art. 2 Legge n. 350 del
24.12.2003
(Finanziaria per l’anno 2003
- Società di capitali sportive
dilettantistiche (SSD)
c.1 art. 90 Legge n. 289/2002
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IMPOSTE SUI REDDITI – REGIME 398/91
- REDDITO FISCALE E’ PARI AL 3% DEI
PROVENTI COMMERCIALI (CRITERIO
CASSA)
- LIMITE DI € 250.000,00
- OPZIONE (RACCOMANDATE SIAE – ENTRATE)
DETRAZIONE IVA FORFETARIA - REGIME 398/91
- 50% PER PROVENTI COMMERCIALI NONCHE' PER LE
PRESTAZIONI PUBBLICITARIE
- 10% PER LE SPONSORIZZAZIONI
- 33% (1/3) PER OPERAZIONI DI CESSIONE O
CONCESSIONE DI DIRITTI DI RIPRESA TELEVISIVA O
TRASMISSIONE RADIOFONICA
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SEMPLIFICAZIONI CONTABILI - REGIME 398/91
- ANNOTAZIONE DEI PROVENTI COMMERCIALI SU MODELLO DI
CUI AL DM 11.2.1997
- ANNOTAZIONE SEPARATA NEL MODELLO
- PROVENTI NON IMPONIBILI ART. 25 C.1 L.133/99
- PLUSVALENZE PATRIMONIALI
- OPERAZIONI INTRA-UE (ART. 47 DL 331/93)
- ANNOTAZIONE DEI PROVENTI COMMERCIALI CON UNICA
REGISTRAZIONE ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO
SEMPLIFICAZIONI CONTABILI - REGIME 398/91
- VERSAMENTO TRIMESTRALE DELL'IVA ENTRO GIORNO 16 DEL 2° MESE
SUCCESSIVO AL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO CON MODELLO F24
TELEMATICO
- POSSIBILITA' DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE NEL MOD.F24
- OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E NUMERAZIONE PROGRESSIVA DELLE
FATTURE DI ACQUISTO
- ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI (ART. 2 DPR
696/96)
- OBBLIGO DI FATTURAZIONE PER ALCUNI PROVENTI (PUBBLICITA’,
SPONSORIZZAZIONE, ECC.)
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SEMPLIFICAZIONI CONTABILI - REGIME 398/91
- ESONERO DALL'OBBLIGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE
CONTABILI
- ESONERO DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE
IVA E COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA
- ESONERO DALL'OBBLIGO DI COMPILAZIONE MODELLO STUDI
- DI SETTORE
- OBBLIGO COMPILAZIONE MODELLO UNICO ENTI NON
COMMERCIALI (ENC)
- OBBLIGO COMPILAZIONE DICHIARAZIONE IRAP (QUADRO IE / IC)
REGIME 398 : CRITERIO DI CASSA O DI FATTURAZIONE
la rileva za ai fi i del versa e to dell’IVA
Sotto il versante IVA, invece, non paiono esservi dubbi sul fatto che l’emissione di
una fattura comporti l’obbligo del versamento dell’IVA relativa ancorché la fattura
non sia stata ancora incassata.
Il DM 18.05.1995, provvedimento di approvazione dei vecchi modelli di distinta e di
dichiarazione d' incasso, afferma chiaramente che ““Stante la particolarità della
disciplina introdotta dalla legge n. 398, occorre precisare che per l'individuazione
dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali deve aversi riguardo al
criterio di cassa, nel cui ambito, peraltro, resta fermo il principio voluto dalla
normativa IVA secondo cui vanno computati gli introiti fatturati ancorché non
riscossi”.
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REGIME 398 : CRITERIO DI CASSA O DI FATTURAZIONE
il al olo dell’i po i ile fis ale ai fi i delle i poste dirette %
l’inserimento nell’imponibile ai fini delle imposte dirette (IRES) del corrispettivo
fatturato in un esercizio sociale ancorché non incassato (e, di regola, incassato nel
periodo successivo) parrebbe trovare riscontro nella non felice risposta ( la prot. n.
43428 del 20 luglio 2004) fornita dalla DRE Emilia Romagna in risposta ad un
quesito di un contribuente.
Per la verità, da un attento esame del documento (riportato in seguito) si ricava che
il criterio su cui fondare la tassazione ai fini redditi nell’ambito del regime 398/91
non può prescindere dal criterio di cassa. I proventi commerciali, quindi concorrono
alla formazione del reddito (forfetariamente pari al 3%) se ed in quanto sono stati
“incassati” nel corso del periodo d’imposta
REGIME 398: CRITERIO DI CASSA O DI FATTURAZIONE
problema legato al superamento del plafond di € 250.000
 ai sensi dell'art. 1 della L. 398/91 possono optare per il regime speciale "..... le
associazioni sportive .....che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito
.... proventi (commerciali) per un importo non superiore ad € 250.000,00 .....";
 ai sensi della circolare n. 1/1992 "....ai fini dell'individuazione dei proventi in
argomento deve aversi riguardo al criterio di cassa" ;
 nell'ambito di tale criterio (D.M. 18 maggio 1995) "resta fermo il principio voluto
dalla normativa IVA secondo cui vanno computati gli introiti fatturati ancorché non
riscossi...".
Se ne dovrebbe conseguire che, anche ai fini del superamento del plafond
attualmente pari a € 250.000,00, deve aversi riguardo al criterio di cassa
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REGIME 398: SUPERAMENTO LIMITE € 250.000
Risoluzione
n. 123 del
07.11.2006
• con riguardo sia all'IVA sia alle imposte sui redditi, il venir meno durante il periodo d'imposta
dei requisiti necessari per l'applicazione dei regimi agevolativi recati dalla legge n. 398/1991 e
successive modificazioni determina, secondo i chiarimenti forniti dalla citata circolare n.1 del
1992, l'applicazione del tributo con le modalità ordinarie dal mese successivo a quello in cui
sono cessati i menzionati requisiti;
Si creano due periodi soggetti a differenti regimi tributari:
• uno dall'inizio del periodo d'imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del limite
dei 250.000 euro nel quale il reddito imponibile sarà determinato e l'IVA sarà applicata e gli
adempimenti contabili saranno posti in essere secondo il regime agevolativo recato dalla legge
n. 398/1991;
• uno dal mese successivo all'avvenuto superamento del predetto limite, fino alla fine del
periodo d'imposta, nel quale si applicherà il regime tributario ordinario sia con riferimento alla
determinazione dell'imposta che ai fini degli adempimenti contabili.
REGIME 398: PERIODO DI COSTITUZIONE
Risoluzione
n. 63 del
16.05.2006
Alle associazioni di nuova costituzione che hanno il periodo
d'imposta coincidente con l'anno solare è applicabile il criterio
proporzionale richiamato nell'allegato E, punto 1, del decreto 18
maggio 1995. Di conseguenza, precisa la risoluzione, le
associazioni di nuova costituzione con periodo d'imposta
coincidente con l'anno solare, ai fini della fruizione delle
disposizioni della legge n. 398 del 1991 devono rapportare il
limite massimo dei proventi, fissato in 250.000 euro, al periodo
intercorrente fra la data di costituzione e il termine
dell'esercizio, computandolo a giorni.
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REGIME 398: SUPERAMENTO LIMITE € 250.000
CONSEGUENZE E PROBLEMI
• Rettifica delle detrazione per cambio di regime
• Trattamento dell’IVA calcolata sulla parte eccedente il limite ma fatturata nel
mese del superamento  nessun apparente ostacolo alla detrazione forfetaria
• Trattamento IRES applicabile alla parte eccedente il limite  ostacolo
compilativo del quadro RG di UNICO
• Passaggio da “cassa” a “competenza” (possibile aiuto dalle regole previste
per i “minimi” – divieto di doppia deduzione/tassazione)
Il rendiconto degli
enti non commerciali
a cura di Luca Caramaschi
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LE CAREN)E DEL LEGISLATORE …..
L’attuale normativa civilistica non prevede particolari obblighi
contabili in capo alle fondazioni, associazioni e altre istituzioni
non profit di carattere privato. E’ peraltro previsto un obbligo
generico per le associazioni (art.20 codice civile) ove l’assemblea
è chiamata ad approvare il bilancio al termine di ogni esercizio.
Inoltre, più in generale, laddove l’art.18 del codice civile stabilisce
che per gli amministratori tornano applicabili le regole del
mandato (artt.1710 e segg. del codice civile) si fa un diretto rinvio
anche all’art.1713 che è intitolato <obbligo di rendiconto> e
impone agli amministratori di rendere conto del proprio operato.
LA SCARNA LEGISLAZIONE SPECIALE
Per le organizzazioni di volontariato la legge 266/91 prevede all’art.3, comma 3, l’obbligo generico di
redazione del bilancio senza dare indicazioni significative in merito a contenuti e struttura.
Più definita è la situazione delle cooperative sociali le quali, in virtù del richiamo dell’art.2516 c.c., sono,
come tutte le cooperative, soggette alla disciplina di bilancio prevista per le società per azioni.
Per le ONLUS ai sensi dell’art.20 bis del DPR 600/73, inserito dal D.Lgs. 460/97, è previsto l’obbligo di
seguire tutte le operazioni di gestione con una contabilità generale e sistematica che consenta di redigere
annualmente il bilancio generale dell’azienda, da cui risultino la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria, dell’azienda stessa, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse.
Per gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi è previsto dal D.Lgs. 460/97
l’obbligo di redazione di apposito rendiconto delle attività di raccolta pubblica di fondi.
Leggi speciali stabiliscono schemi predeterminati di bilanci come è il caso del D.Lgs. 29 giugno 1996 n. 367
per gli enti lirici, la normativa che ha per oggetto i partiti politici (legge 2 gennaio 1997, n.2) che ha
previsto un modello di bilancio ed il contenuto della nota integrativa e delle relazione di gestione.
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LA FUNZIONE SUPPLENTE DEI PRINCIPI CONTABILI
A parte le poche norme speciali non vi sono regole predeterminate né
legislative, né norme generalmente accettate per la formazione e il
contenuto dei bilanci delle aziende non profit.
Occorre quindi riferirsi alla tecnica, alle norme stabilite per le imprese, se
applicabili, ed eventualmente ai principi utilizzati presso altri Paesi.
In tal senso si è espressa anche l’Amministrazione finanziaria che tiene
conto che, anche alla luce dei numerosi controlli da parte dei numerosi
ambiti istituzionali preposti, le aziende non profit devono predisporre un
rendiconto in grado di rappresentare i risultati di sintesi della gestione
aziendale.
IL PRINCIPIO CONTABILE OIC1 ENC
Nel maggio 2011 è intervenuta l’approvazione del primo Principio Contabile elaborato
congiuntamente dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), dall’Agenzia per le Onlus e dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC),
dedicato agli enti non profit e rubricato “Quadro sistematico per la preparazione e
presentazione del bilancio degli enti non profit”.
Detto documento – applicabile obbligatoriamente a partire dagli esercizi chiusi
successivamente al 31.12.2011 ma raccomandato nella sua applicazione anche per quelli
precedenti - esplicita i postulati generali di bilancio e i criteri valutativi generali ai quali i
soggetti appartenenti al mondo del non profit dovranno attenersi.
Nel documento, inoltre, viene affermato che i principi contabili non si occupano (ne,
verosimilmente se ne occuperanno in futuro) di definire gli schemi di bilancio, in quanto già
predisposti dall’Agenzia per le Onlus con il documento del febbraio 2009 e rubricato “Linee
guida per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit”.
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20/03/2014
I DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE AZIENDE NON PROFIT DEL CNDC
Lo schema di rendicontazione proposto dalla Raccomandazione n.1 Commissione
Aziende No Profit

STATO PATRIMONIALE

RENDICONTO DELLA GESTIONE (competenza economica)

NOTA INTEGRATIVA

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEI FONDI

RELAZIONE SULLA GESTIONE (C.D. CONTO MORALE)
I DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE AZIENDE NON PROFIT DEL CNDC
Per aziende non profit di dimensioni ridotte identificabili dall’ammontare dei
proventi annui complessivi non superiore a 50.000 Euro nei due esercizi
precedenti a quello di riferimento è previsto l’utilizzo di uno schema di
rappresentazione dei risultati di sintesi semplificato che prevede :

STATO PATRIMONIALE

RENDICONTO DI PURA CASSA (criterio di cassa)

RELAZIONE DI MISSIONE (O RELAZIONE MORALE)
Limite superato
28
20/03/2014
AZIENDE NON PROFIT DI RIDOTTE DIMENSIONI
SCHEMA DI RENDICONTO GESTIONALE SEMPLIFICATO DI PURA CASSA
(SEZIONI DIVISE E SOVRAPPOSTE)
Ela orato pu li ato l’ . .
9 dall’Age zia per le O lus
Linee Guida e gli schemi per la rendicontazione dei bilanci di esercizio degli enti no profit
GLI ENTI NON PROFIT DI MINORI DIMENSIONI
Enti con proventi e ricavi annui inferiori ad € 250.000 : tale limite deve essere verificato in relazione
alla totalità degli introiti percepiti dalla realtà non profit e quindi, tanto con riferimento alle entrate
istituzionali (quote associative, contributi a fondo perduto, donazioni, ecc.) quanto alle entrate che
derivano da attività commerciali collaterali a quelle istituzionali, decommercializzate e non (raccolte
pubbliche di fondi, prestazioni rese ai soci, prestazioni rese a terzi, introiti pubblicitari, ecc.).
Nella misura in cui un ente viene riconosciuto di “minori dimensioni”, viene assegnata identica
capacita informativa, in luogo dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale, ai seguenti
documenti :
•un rendiconto finanziario predisposto secondo criteri di cassa (Rendiconto degli incassi, dei
pagamenti)
a cui far seguire
•un prospetto sintetico delle attività patrimoniali in essere alla data di redazione del bilancio
(Situazione Patrimoniale).
29
20/03/2014
LA GESTIONE FINANZIARIA
LA CONSISTENZA PATRIMONIALE
30
20/03/2014
Raccomandazione n.3 Commissione Aziende Non Profit
LA RELAZIONE DI MISSIONE
A fini esemplificativi , per rispondere all’esigenza di interpretare e integrare i valori espressi dal
bilancio di esercizio, dalla relazione di missione dovrebbero emergere i seguenti elementi:
 Descrizione delle finalità e all’attività istituzionale dell’azienda (numero soci, risorse
impiegate);
 i rapporti con l’ambiente (comunità locale, ecc.) e i benefici per la collettività, soprattutto in
termini di servizi forniti e di sensibilizzazione sui gravi problemi sociali;
 attività svolta dagli organi statutari e politiche gestionali /assunzioni, investimenti distinti per
tipo di attività e loro effetti sulla gestione; quali sono stati i principali servizi sociali erogati ai
soci e/o ai terzi;
 descrizione delle fonti di finanziamento (interne ed esterne) e la loro natura (da convenzioni,
da oblazioni, da donazioni) e il “peso” che ognuna di esse ha sull’ammontare delle entrate;
 descrizione delle donazioni, contributi, liberalità ricevute nell’esercizio, comprese le
donazioni di beni in natura, valorizzate a prezzi di mercato.
Raccomandazione n.3 Commissione Aziende Non Profit
ELEMENTI QUALITATIVI DELLA NOTA INTEGRATIVA
 La nota integrativa deve contenere le informazioni circa la data di costituzione
dell’ente, i riferimenti civilistici, legislativi speciali e fiscali nonché quelli circa gli
eventuali riconoscimenti giuridici e, infine, gli eventuali estremi di iscrizioni in albi
regionali o nazionali.
 La nota integrativa deve indicare il numero delle persone direttamente
dipendenti alla fine del periodo e del numero dei dipendenti degli enti collegati
(Comitati o organizzazioni collegati o affiliati).
 La nota integrativa deve riportare il numero dei volontari utilizzati nel corso
del periodo amministrativo dall’azienda non profit, la descrizione dell’attività di
formazione svolta per gli stessi, l’indicazione del contributo da essi offerto al
processo di raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione, con un’analisi
comparata, se possibile, su scala temporale e spaziale, con le informazioni
offerte da aziende similari.
31
20/03/2014
Enti di tipo associativo :
le regole del TUIR
a cura di Luca Caramaschi
REGOLA GENERALE DI NON COMMERCIALITÀ
COMMA 1 ART. 148 TUIR
Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli
associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle
associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo
associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo
di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito
complessivo.
32
20/03/2014
REGOLA GENERALE DI COMMERCIALITÀ
COMMA 2 ART. 148 TUIR
Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività
commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1
dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli
associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici,
compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione
delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti
corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come
componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che
le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
CASI PARTICOLARI DI NON COMMERCIALITÀ
COMMA 3 ART. 148 TUIR
Profilo soggettivo
- associazioni politiche
- associazioni sindacali
- associazioni di categoria
- associazioni religiose
- associazioni assistenziali
- associazioni culturali
- associazioni sportive dilettantistiche
- associazioni di promozione sociale
- associazioni di formazione extra-scolastica della persona
33
20/03/2014
CASI PARTICOLARI DI NON COMMERCIALITÀ
COMMA 3 ART. 148 TUIR
Profilo oggettivo
1) Attività svolte in diretta attuazione scopi istituzionali
- Nei confronti di iscritti, associati o partecipanti
- Anche dietro pagamento di corrispettivi specifici
VALUTAZIONE ATTIVITA’ IN CONCRETO ESERCITATA
(Corte Costituzionale, sentenza n. 467/1992)
2) Cessioni di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati
PRESUNZIONI DI COMMERCIALITÀ
COMMA 4 ART. 148 TUIR
Regola del comma 3 non si applica a
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita
- somministrazione di pasti
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore
- prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e deposito
- prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
- gestione di spacci aziendali e di mense
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
- pubblicità commerciale
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari
34
20/03/2014
RITORNO ALLA NON COMMERCIALITÀ
COMMA 5 ART. 148 TUIR
Somministrazione alimenti e bevande da parte di associazioni di promozione
sociale*
a) l'attività deve essere effettuata da bar ed esercizi similari presso le sedi in cui viene
svolta l'attività istituzionale;
b) l'attività deve essere svolta nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti anche di
altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e dei
tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
c) deve trattarsi di attività strettamente complementare a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali.
* Fi alità ri o os iute dal
i istero dell’i ter o – L. 287/1991
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
APS 1
LEGGE N. 383 DEL 7 DICEMBRE 2000
Iscritte nei registri nazionali-regionali-provinciali
APS 2
ARTICOLO 6 COMMA 3 LETTERA E)
LEGGE N. 287 DEL 25 AGOSTO 1991
Fi alità ri o os iute dal
i istero dell’i ter o
35
20/03/2014
RITORNO ALLA NON COMMERCIALITÀ
COMMA 6 ART. 148 TUIR
Organizzazione viaggi/soggiorni turistici
da parte di
- associazioni di promozione sociale *
- associazioni politiche, sindacali, di categoria
- associazioni religiose
viaggio e soggiorno
organizzati per gli iscritti o
associati in occasione di un
congresso nazionale o
meeting internazionale
condizioni
Vedere lettere b) e c) del caso precedente
* Fi alità ri o os iute dal
i istero dell’i ter o – L. 287/1991
ALTRI CASI DI NON COMMERCIALITÀ
COMMA 7 ART. 148 TUIR
Associazioni sindacali e di categoria
 cessioni delle pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi
nazionali di lavoro, anche se in prevalenza a terzi
 attività di assistenza in materia di applicazione di contratti
collettivi di lavoro e di legislazione sul lavoro a condizione che
 attività sia prestata prevalentemente agli iscritti, associati o
partecipanti
 corrispettivi percepiti non eccedano i costi di diretta imputazione
36
20/03/2014
FORMA E CONTENUTO DEGLI STATUTI
COMMA 8 ART. 148 TUIR
Agevolazioni dei commi 3-5-6-7 spettano se
1) l’atto ostitutivo o lo statuto so o redatti ella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata
2) l'atto costitutivo o lo statuto prevedono specifiche clausole
dirette a garantire la non lucratività dell'associazione e ad
evitare fenomeni elusivi
LE CLAUSOLE STATUTARIE
COMMA 8 ART. 148 TUIR
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'associazione
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a
garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione
37
20/03/2014
LE CLAUSOLE STATUTARIE
COMMA 8 ART. 148 TUIR
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario
secondo le disposizioni statutarie
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità
dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed
esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle
relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non rivalutabilità della stessa
clausole c) ed e) non necessarie per enti religiosi e associazioni politiche, sindacali e di categoria
Soggetti sportivi:
l’articolo 90 della
Legge n. 289 del 2002
a cura di Luca Caramaschi
38
20/03/2014
ARTICOLO 90
Comma 1
Legge 398/91 anche a srl sportive dilettantistiche
Comma 2
Elevato a € 250.000 limite Legge 398/91
Comma 3
Regime compensi esteso a cococo amministrativi
Elevato a € 7.500 limite compensi esenti
Comma 4
No ritenuta 4% su contributi erogati da CONI,
federazioni o enti promozione sportiva
Comma 5
Imposta di registro in misura fissa per atti costitutivi
e di trasformazione
ARTICOLO 90
Comma 6
Esenzione da imposta di bollo per Federazioni ed enti
di promozione sportiva
Comma 7
Esenzione da tassa concessioni governative per
associazioni e società sportive affiliate
Comma 8
Elargizioni a ASD sono sempre spese di pubblicità
fino a € 200.000 annui
Comma 9
Elevato a € 1.500 importo detraibile per erogazioni
liberali da parte di persone fisiche
Comma 10
Esenzione da IRAP dei compensi a terzi
39
20/03/2014
I VANTAGGI PER GLI SPONSOR/IMPRESE
Con riferimento alla disposizione contenuta nel comma 8 dell’art.90 della legge n.
289/02 la risoluzione n. 57/E/10 afferma in modo inequivocabile che :
“la stessa introduce, ai fini delle imposte sui redditi, una “presunzione assoluta”
circa la natura delle somme corrisposte, fra l’altro, alle società e associazioni
sportive dilettantistiche. In forza di detta presunzione, le somme di cui trattasi
costituiscono, in ogni caso, nel limite d’importo annuo complessivamente non
superiore ai 200.000 euro, spese di pubblicità in capo al soggetto erogante,
integralmente deducibili dal reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono sostenute
ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi”.
 fino a 200.000 euro la spesa è di pubblicità senza necessità di indagini
particolari
 gli importi superiori a 200.000 euro potranno essere qualificati ancora
come spese di pubblicità o in altro modo, ma in tal caso sarà necessaria
un’indagine di fatto
VERIFICARE IN OGNI CASO LA PRESENZA DEL NESSO SINALLAGMATICO
ARTICOLO 90
Comma 11
Non vale perdita qualifica per ASD
Comma 11-bis
Nuova disposizione per pubblicità in impianti
sportivi con capienza inferiore a 3.000 posti
Comma da
12 a 16
Istituzione del fondo di garanzia sussidiaria per
acquisto immobili, attrezzature, ecc.
Comma 17
Forme giuridiche delle SPD e ASD
Comma 18
Requisiti statutari
Comma 18-bis
Divieto ad amministratori di ricoprire cariche in
ASD della medesima disciplina
40
20/03/2014
ARTICOLO 90
Comma 18-ter
Possibile l’integrazione della denominazione con
verbale assemblea soci
Comma 19
Mantenimento agevolazioni forze armate
Commi da
20 a 22
ABROGATI (registro nazionale CONI)
Comma 23
Disposizioni per i dipendenti pubblici
Comma 24
Criteri di utilizzo impianti sportivi
Comma 25
Criteri di gestione impianti sportivi
Comma 26
Criteri gestione impianti sportivi scolastici
I VINCOLI STATUTARI DELL’ARTICOLO 90
COMMA 18
a) denominazione sportiva dilettantistica
b) oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive
dilettantistiche, compresa l’attività didattica
c) attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione
f) obbligo di rendicontazione economico finanziaria e relative
modalità di approvazione
g) modalità di scioglimento dell’associazione
Specifici per società e associazioni sportive dilettantistiche
41
20/03/2014
I VINCOLI STATUTARI DELL’ARTICOLO 90
COMMA 18
d) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione
h) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità
e) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente
la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione
Richiamano il contenuto dell’art. 148 c. 8 TUIR
PERDITA QUALIFICA ENTE NON COMMERCIALE
COMMA 9 ART. 148 TUIR
VINCOLI DI TIPO QUANTITATIVO
1.
2.
3.
4.
No prevale za delle I
o ilizzazio i relative all’Attività Co
er iale, al etto degli
ammortamenti, rispetto alle restanti attività
Non prevalenza dei Ricavi derivanti da Attività Commerciali rispetto al valore normale
delle cessioni o prestazioni afferenti le Attività Istituzionali
Non prevalenza dei Redditi derivanti da attività Commerciali rispetto alle Entrate
Istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le
quote associative
Non prevalenza delle Componenti Negative inerenti alla attività Commerciale rispetto
alle restanti spese
Eccezione: la norma non si applica a
Associazioni sportive dilettantistiche
42
20/03/2014
Enti di tipo associativo :
le regole ai fini IVA
a cura di Luca Caramaschi
Imposta sul Valore Aggiunto per gli Enti non commerciali
(art. 4, comma 4, DPR n. 633/1972)
 Gli enti non commerciali sono soggetti passivi soltanto per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di eventuali attività commerciali o agricole.
 per le operazioni svolte nell’ambito della propria attività istituzionale essi restano estranei
al campo di applicazione del tributo.
ATTIVITÀ CONSIDERATE IN OGNI CASO COMMERCIALI
 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso
pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari in funzioni delle maggiori o
diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità
alle finalità istituzionali da particolari tipologie di enti di tipo associativo. Tali contributi vanno
distinti dalle quote associative, versate al solo fine di acquisire lo status di socio, che non
sono soggette ad Iva;
 le operazioni oggettivamente commerciali elencate all’art 4, comma 5, del DPR n.
633/1972.
43
20/03/2014
ORGANIZZAZIONE VIAGGI/SOGGIORNI TURISTICI
Articolo 4 comma 6 DPR 633/72
- associazioni di promozione sociale *
- associazioni politiche, sindacali, di categoria
- associazioni religiose
* Fi alità ri o os iute dal
DIRETTE
IVA
i istero dell’i ter o – L. 287/1991
Presunzioni di non commercialità
Presunzioni di commercialità
Detrazione dell’IVA per gli Enti non commerciali
(art. 19-ter DPR n.633/1972)
L’Iva ammessa in detrazione è soltanto quella relativa agli acquisti e alle
importazioni fatti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, purché:
 l’attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella
relativa all’attività principale e conformemente alle disposizioni dell’art. 20 del
DPR n. 600/1973;
 la contabilità sia tenuta, anche in relazione all’attività istituzionale, in modo
corretto e trasparente;
 i beni o i servizi acquistati o importati siano inerenti all’attività d’impresa;
 siano conservati tutti i documenti di acquisto.
44
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE E IL
SETTORE NO PROFIT
Prof. Avv. Guido Martinelli
Crema, 19 Marzo 2014
1
LA PRESTAZIONE SPORTIVA IN
AMBITO DILETTANTISTICO:
DALLA COMPONENTE LUDICA
ED ASSOCIATIVA ALLA
PRESTAZIONE CORRISPETTIVA
2
1
QUESITO
Nello sport:
1. Si lavora
2. Si gioca
3. Si gioca e qualcuno lavora
3
UN PO’ DI STORIA
Non vi è dubbio che nei primi anni ‘50, le prestazioni che
venivano svolte nell’ambito delle attività sportive fossero
svolte da soggetti “tesserati” alla Federazione di
appartenenza e legati da vincolo associativo con il club di
appartenenza.
Ne conseguiva che, essenzialmente, queste non venivano
svolte in regime di “scambio” tra persona fisica e soggetto
sportivo affiliato, ma nel quadro di una comune finalità
associativa, spesso anche a carattere gratuito.
C’ò era dimostrato sia dal c.d. “regime di vincolo” (come tale
incompatibile con qualsivoglia “libera” prestazione lavorativa)
sia dall’elettorato attivo nelle assemblee federali, posto solo
in capo al legale rappresentante del sodalizio affiliato.
4
2
LEGGE 14 GIUGNO 1973, N. 366 - ART. 1
IL PRIMO INTERVENTO LEGISLATIVO


L’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti e l’assicurazione contro le malattie gestite dall’ente
nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo sono estese ai giocatori di calcio vincolati da
contratto con società sportive affiliate alla Federazione Italiana
gioco calcio e che svolgano la loro attività in campionati di serie
A, B e C, oppure, in caso di diversa riorganizzazione dei
campionati, in quelli corrispondenti
Le assicurazioni di cui al precedente comma sono, inoltre,
estese agli allenatori di calcio vincolati con società
sportive affiliate alla Federazione Italiana gioco calcio e
che svolgano professionalmente la loro attività in
campionati di divisione nazionale ed agli allenatori
federali che operano direttamente alle dipendenze della
Federazione italiana gioco calcio
5
LA PRESTAZIONE SPORTIVA
CAUSA DEL RAPPORTO
Natura associativa
Assenza rapporto
sinallagmatico
Non è un rapporto di
lavoro
Corrispettività della
prestazione
Lavoro autonomo o
subordinato
6
3
NATURA ASSOCIATIVA (CASS. CIV. 12.05.09 N° 10867)
E deve ritenersi altresì l’inapplicabilità nei confronti dello stesso della
normativa lavoristica in tema di rapporto di lavoro subordinato,
stante l’esistenza di un rapporto associativo dell’arbitro di calcio, in
quanto tesserato con la F.I.G.C. e facente quindi parte dell’A.I.A., di
talchè le prestazioni svolte dallo stesso, a prescindere dalla
gravosità degli impegni e della presenza di una
remunerazione,
integrano
adempimento
del
patto
associativo per l’esercizio in comune dell’attività sportiva. A
meno che l’attività svolta esuli dal contenuto dell’oggetto sociale nel
qual caso può ritenersi, per come detto, l’esistenza (o anche la
coesistenza) di un rapporto di lavoro subordinato, in relazione a tale
diversa attività, sulla base di un accertamento di fatto demandato al
giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se
congruamente motivato.
7
CASS. CIV. SEZ. LAVORO 12.05.2010 N° 11465
IN MATERIA DI COOPERATIVE
2.10 Invero la L. n. 142 – la quale, come rilevato, ricollega la tutela
previdenziale a quella propria del rapporto di lavoro, che può essere
subordinato o autonomo, che si affianca a quello associativo – interviene in
epoca in cui a “tutte” le attività lavorative viene garantita la tutela
previdenziale, nel quadro della cd. “universalizzazione” delle tutele,
che prima non esisteva.
La tutela previdenziale del lavoro autonomo, inteso come lavoro
parasubordinato,
al di fuori della titolarità dell’impresa, di
prestazione coordinata e continuativa ex art. 409 cod. proc. Civ.
sorse solo con la L. 8 agosto 1995, n. 335.
2.11 La disposizione fondativa si trova alla L. 8 agosto 1995, n. 335. art. 2,
comma 26, il quale prevede la costituzione presso l’Inps di una cd. Gestione
separata (ovvero quarta gestione) in cui devono essere iscritti quei lavoratori
autonomi che svolgono attività professionale per la quale non è prevista
l’iscrizione in albi o in elenchi.
8
4
ART. 38 COSTITUZIONE COMMA II
“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti
ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di infortunio, malattia, invalidità,
vecchiaia”
Gli sportivi dilettanti non hanno queste tutele, quindi,
non sono lavoratori. Se così fosse, allora, qual è la
causa e l’oggetto della loro prestazione?
9
LEGGE 91/81 - SPORT PROFESSIONISTICO
Articolo 1 - Attività sportiva
“L'esercizio della attività sportiva, sia essa svolta in
forma individuale o collettiva, sia in forma
professionistica o dilettantistica, è libero.”


attività
dilettantistica
differenza”
abrogazione
della
semiprofessionistica”
determinata
c.d.
“per
“attività
10
5
LEGGE 91/81 - SPORT PROFESSIONISTICO - ART. 2
Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi
professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnicosportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività
sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità
nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che
conseguono la qualificazione dalle federazioni
sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle
federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive
stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività
dilettantistica da quella professionistica.
11
APPLICABILITÀ ANALOGICA DELLA LEGGE 91/81 ?
Le leggi penali e quelle che fanno
eccezione a regole generali o ad
altre leggi non si applicano oltre i
casi e i tempi in esse considerati
(art. 14 preleggi al codice civile)
12
6
LEGGE 91/81 ARTICOLO 3 – PRESTAZIONE SPORTIVA
DELL’ATLETA
La prestazione a titolo oneroso
dell’atleta, costituisce oggetto di
contratto di lavoro subordinato,
regolato dalle norme contenute nella
presente legge.
13
LEGGE 91/81 ARTICOLO 3 – PRESTAZIONE SPORTIVA
DELL’ATLETA

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo
quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
a) l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva
o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di
tempo;
b) l’atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la
frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere
continuativo non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni
ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
Distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non collegata alla
subordinazione gerarchica ma all’intensità del rapporto
14
7
LEGGE 91/81 ART. 4 –
DISCIPLINA DEL LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO




Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria
con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte
fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La
stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il
numero degli arbitri e il modo di nominarli.
Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o,
comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo
successivo alla risoluzione del contratto stesso nè può essere integrato,
durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un
fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la
corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività
sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.
Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute
negli articoli 4,5,13,18,33,34 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d.
“Statuto dei lavoratori”) e negli articoli 1,2,3,5,6,7,8 della legge 15 luglio
1966 n. 604 (“Norme sui licenziamenti individuali”).
15
ART. 27 NOIF F.I.G.C.
I “NON PROFESSIONISTI”
1.
2.
3.
Sono qualificati “non professionisti” i calciatori che, a seguito di
tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella
L.N.D. compresi quelli di sesso femminile, quelli che giocano il
“calcio a cinque” e quelli che svolgono attività ricreativa.
Per tutti i calciatori “non professionisti” è esclusa ogni forma di
lavoro, sia autonomo che subordinato.
I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci
premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto del
successivo art. 94 ter, possono essere erogati esclusivamente ai
calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali
della L.N.D., nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto
anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.
16
8
ART. 4 BIS GIOCATORE NON PROFESSIONISTA
REG. ESECUTIVO F.I.P.
1. Sono qualificati “non professionisti” i giocatori e le
giocatrici che, a seguito di tesseramento nazionale o
regionale, svolgono attività per Società partecipanti ai
Campionati nazionali o regionali maschili o femminili,
esclusi quindi i Campionati Nazionali maschili definiti
professionisti.
2. Per tutti i giocatori o giocatrici, così come definiti al
comma [1] del presente articolo è esclusa ogni forma di
lavoro, sia autonomo che subordinato.
17
PASSAGGIO DILETTANTISMO/PROFESSIONISMO DIFFICOLTÀ
 Aggravio previdenziale e assicurativo
 Assenza di norme transitorie

Problema di poste patrimoniali di bilancio
(svalutazione diritti pluriennali prestazione
giocatori come norma a tempo)
 È
possibile
eliminare
un
settore
professionistico come ha fatto la Federazione
Motociclistica con modifica statutaria o la
Federazione Pallacanestro per il campionato
di Lega due?
18
9
RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO COME
REGIME SPECIALE
 La stessa promulgazione della l. n. 91 manifesta in modo
trasparente l’intendimento del legislatore di assoggettare il
rapporto di lavoro sportivo ad un regime speciale.
 Non è quindi dubitabile che il ritorno alla disciplina del
diritto comune per l’area del “professionismo di fatto”, oltre
ad urtare con la voluntas legis, farebbe di nuovo sorgere,
sia pure in termini invertiti, problemi di disparità di
trattamento. Ci si troverebbe, infatti, nella non facile
posizione di spiegare la ragione per la quale agli “sportivi”
esclusi dall’ambito della L. n. 91 si finisca per riservare una
tutela qualitativamente più intensa.
19
Le prestazioni sportive dilettantistiche possono
essere
A titolo gratuito
A titolo retribuito
20
10
PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO
1) Motivazione (gratia vel benevolentia causae) da
acquisire
2) Nessun obbligo fiscale
3) Nessun obbligo previdenziale
4) Copertura
assicurativa
come
tesserati
(Art. 51 L. 289/02) – morte + invalidità
permanente
5) E’ possibile riconoscere il rimborso delle spese
vive effettivamente sostenute
21
CIRCOLARE ENPALS N. 20 DEL 04/06/2002
Sportivi professionisti e addetti agli impianti sportivi chiarimenti



“…il lavoro gratuito è ammissibile solo nel caso in cui sia concretamente
rinvenibile uno specifico interesse del lavoratore, quale potrebbe essere
uno stage aziendale oppure ragioni di ordine affettivo o spirituale (ad
esempio il lavoro dei religiosi in favore dell’ordine di appartenenza) o
ancora l’attività di volontariato di cui alla legge 266/91 e cioè l’attività
prestata in modo personale, spontanea e gratuita tramite
l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche
indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
Sul punto la Giurisprudenza tende a presumere l’esistenza del lavoro
subordinato tipico, ovvero a titolo oneroso, con l’applicabilità della
relativa disciplina, stabilendo inoltre che la prova della gratuità è a
carico di chi afferma la circostanza
Pertanto, in assenza di documentazione probatoria, la prestazione va
assoggettata a contribuzione, applicando il minimale di legge o, se più
favorevole, il minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro.
22
11
LA DISCIPLINA DEI COMPENSI AGEVOLATI DEGLI ATLETI
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI
A titolo retribuito
1. prestazioni di lavoro dipendente
(art. 2094 c.c.)
2. prestazioni di lavoro autonomo
(art. 2222 c.c.)
3. prestazioni sportive dilettantistiche
(è una forma di lavoro tipica – tertium non
datur - o ha finalità associative?)
23
COMPENSI EROGATI AGLI SPORTIVI DILETTANTI
Art. 67, comma 1, lett. m) TUIR
TRATTAMENTO FISCALE AGEVOLATO
24
12
ART. 67 1° COMMA LETT. M) TUIR
Sono redditi diversi se non costituiscono redditi
conseguiti nell’esercizio di arti o professioni né in
relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
“Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i
premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive
nazionali, … dagli enti di promozione sportiva e da
qualunque organismo, comunque denominato, che persegua
finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi
riconosciuto”
25
CO.CO.CO AMMINISTRATIVO - GESTIONALI
ART. 90 Legge 289/2002, comma 3:
a) all’articolo 81 (ora 67), comma 1 lettera m) del TUIR è
aggiunto il seguente periodo:
“Tale disposizione si applica anche ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale
resi in favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche.”
26
13
COMPENSI DA EROGARE A DIPENDENTI PUBBLICI
Comma 23 dell’art.90 L. n. 289/2002
 I dipendenti pubblici possono prestare, fuori dall’orario di
lavoro, la propria attività a favore di società e associazioni
sportive dilettantistiche, purché a “titolo gratuito” e “fatti
salvi gli obblighi di servizio”, previa comunicazione
all’amministrazione di appartenenza.
 Mancano precisi chiarimenti in merito sulle somme
eventualmente da riconoscersi e le relative modalità di
erogazione.
A
questi
infatti
possono
essere
unicamente riconosciute le indennità di trasferta
(fuori dal territorio comunale) ed i rimborsi forfetari
di cui all’art.67, comma 1 lett. m) Tuir.
27
ATTIVITÀ ESCLUSE DAL REGIME AGEVOLATO
Il trattamento di favore riservato ai compensi erogati nell’ambito
dell’attività dello sportiva dilettantistica non può in ogni caso
riguardare le prestazioni:
 DI LAVORO DIPENDENTE




DI LAVORO AUTONOMO O D’IMPRESA
DI SPORTIVI DILETTANTI IN UNA MANIFESTAZIONE DI
PROFESSIONISTI
DI SPORTIVI PROFESSIONISTI IN UNA MANIFESTAZIONE
DILETTANTISTICA
A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE DI NATURA
OCCASIONALE, ANCORCHE’ EROGATE
DA SOCIETA’ O
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (O FSN)
28
14
D.M. 15 MARZO 2005 - (G.U. 7.4.2005 N. 80)
Mentre prima si parlava solo di “addetti agli impianti
ora tra le categorie di lavoratori assicurati
obbligatoriamente presso l’ENPALS ritroviamo: ...
sportivi”,
20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e
circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi,
sferisteri, campi sportivi, autodromi;
22) direttori tecnici, massaggiatori,
dipendenti delle società sportive…
istruttori
e
i
23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e
preparatori atletici delle società del calcio professionistico e
delle società sportive professionistiche (Fondo sportivi
professionisti)
29
ENPALS - CARATTERISTICHE
La gestione non si basa sull’inquadramento
previdenziale del datore di lavoro, come anche
per l’INPS, ma dei lavoratori che il legislatore
individua autoritariamente come beneficiari
delle prestazioni previdenziali prescindendo
dalla natura subordinata o autonoma del
rapporto di lavoro
30
15
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE LAVORATORI DELLO
SPETTACOLO (E DELLO SPORT)
Lavoratori iscritti
all’ENPALS
successivamente al
31.12.95 e privi di
precedente anzianità
contributiva in altre
gestioni pensionistiche
obbligatorie
Datore di lavoro Lavoratore
23,81
9,19
Totale
33,00
Quota da versare all’INPS
per prestazioni assicurative
ed assistenziali
(subordinati)
5,17
31
CIRCOLARE ENPALS N. 13 DEL 7.8.2006
Requisiti di professionalità
1) L’attività deve avere caratteristiche di abitualità
(“intendendosi come tale un’attività caratterizzata da
ripetitività, regolarità,
comportamenti”)
stabilità
e
sistematicità
di
2) “La misura delle somme complessivamente percepite non
abbia caratteristiche di marginalità” – come indice di
marginalità dei compensi si può dare come indicatore la no
tax area dei professionisti fissata attualmente in un importo
pari a € 4.500
32
16
ULTERIORI QUESTIONI







Istruttore già titolare di posizione INPS
Istruttore che svolge attività sia in favore di atleti dilettanti che
professionisti (gestione separata e normale)
Istruttore che svolge attività sia in favore di sodalizi sportivi che
di strutture turistico - ricettive
Cumulabilità tra precedente gestione INPS ed attuale gestione
INPS EX ENPALS
Prestazioni occasionali a carattere accessorio utilizzabili in
occasione di “manifestazioni sportive”
Assenza di istituti incentivanti quali apprendistato e contratto di
inserimento
Dipendenti Federazioni Sportive Nazionali
33
FINANZIARIA 2007
 Art. 1 comma 1180:
“…in caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo in forma
coordinata e continuativa, anche nella modalità a
progetto, …i datori di lavoro privati …sono tenuti
a darne comunicazione al servizio competente nel
cui ambito territoriale è ubicata la sede di
lavoro..”
PROBLEMA: SI DEVE APPLICARE ANCHE AI
RAPPORTI C.D. DI LAVORO SPORTIVO
DILETTANTISTICO?
34
17
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
 Con lettera circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007, il Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale aveva affermato che
devono ritenersi incluse nell’obbligo di comunicazione sopra
richiamato la “prestazione sportiva, di cui all’art. 3 della L. n.
89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e
continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate
dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.
 Con Interpello 22/2010 il Ministero chiarisce che “le
associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano
contratti di collaborazione di cui all’art. 90 della L. n. 289/2002
sono comunque tenute all’obbligo di comunicazione preventiva al
competente Centro per l’impiego”
35
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA 2008 - MIN. LAVORO
Nel corso dell’anno 2008 saranno effettuate vigilanze anche nel
settore degli impianti e circoli sportivi in ragione del D.M. 15 marzo
2005.
Nel corso del primo semestre 2008 le strutture che si qualificano quali
strutture commerciali (palestre, sale fitness, ecc.).
Nel secondo semestre dello stesso anno le strutture iscritte al Registro
delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI
Ispezioni pilota, anche congiuntamente con la polizia tributaria, volte
ad assestare i profili e gli elementi informativi idonei ad accertare
l’esistenza di prestazioni professionali occultate sotto la falsa
copertura “dilettantismo sportivo”.
36
18
VERBALI DI ACCERTAMENTO 2008
«[…] Per questi lavoratori l’impresa ha erroneamente considerato
esenti dall’obbligo contributivo previdenziale le prestazioni svolte in
qualità di istruttore sportivo, ritenendo che le stesse rientrino nel
regime agevolato previsto dall’art. 37 della legge 342/00 riguardante i
compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche da parte di organismi riconosciuti che perseguono
finalità sportive dilettantistiche e che vengono ricompresi tra i c.d.
redditi diversi (art. 67 comma 1 lettera m del d.p.r. 917/86). In realtà
le prestazioni degli istruttori in questione non sono state rese
nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (gare,
manifestazioni, etc.) bensì per far usufruire dei servizi
dell’impresa (corsi di fitness, aerobica, karate, ecc) i clienti che
frequentano abitualmente o occasionalmente la palestra dietro
pagamento di una quota di iscrizione o di un corrispettivo per il singolo
ingresso nella struttura».
37
ISPEZIONI ENPALS 2008-2009
 Parrebbe che la strategia che l’ENPALS ha seguito in
fase accertativa nel 2008 e nel 2009, non sia stata
quella riportata nella circolare 13/06 (da assoggettare
solo i compensi erogati agli istruttori che svolgano tale
attività in via principale ancorchè non esclusiva) ma,
prescindendo
dalla
posizione
soggettiva
dell’istruttore, l’attenzione dei verificatori si sia spostata
sul lato oggettivo.
 L’attività degli istruttori, non essendo finalizzata alla
pratica agonistica, non costituirebbe “esercizio diretto di
attività sportiva dilettantistica” e, pertanto, i compensi
relativi non rientrerebbero, indipendentemente dalla
posizione soggettiva dell’istruttore, tra i redditi diversi.
38
19
ART. 35, COMMA 5 C.D. DECRETO MILLEPROROGHE
(L. 14/2009)
parole “esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche” contenute nell’articolo
Nelle
67, comma 1, lettera m), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono ricomprese la
formazione, la didattica, la preparazione e
l’assistenza sportiva dilettantistica.
39
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
CONNESSIONE CON MANIFESTAZIONI SPORTIVE
 Sent. n. 884 del 26/02/10 Trib. Torino:
“devono
ritenersi sussistenti tutte le condizioni previste dall’art. 67
[già 81 del testo ante riforma del 2004], comma 1, lett. m),
del
TUIR
come
interpretato
con
norma
d’interpretazione autentica dell’art. 35, commi 5 e 6,
del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito in
legge dell'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14 - ai fini
del non assoggettamento a contribuzione previdenziale i
compensi erogati dall’Associazione ai propri istruttori” (V.
anche sent. Trib. Torino 15/04/10, sent. Trib.
Ancona n. 3642 del 23/06/2011, sent. Trib. Venezia
n. 297/2012, sent. Trib. Venezia n. 453/2012).
40
20
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
CONCETTO DI ATTIVITÀ SPORTIVA “DILETTANTISTICA”

Sent. n. 2832 del 26/07/10 Trib. Torino: “ne consegue che se è
vero che le attività svolte dagli associati al club sono per buona parte
attività di tipo ginnico-sportivo, è altrettanto vero che la norma
richiede per l’agevolazione contributiva anche che si tratti di
attività sportive dilettantistiche … non è consentito fare altro che
riconoscere, con ciò condividendo appieno la impostazione ENPALS, la
natura dilettantistica solo ad una struttura in cui l’attività sportiva sia
finalizzata alla partecipazione a competizioni sia pure svolte da soggetti
non professionisti. Ne consegue che i contributi richiesti vadano
considerati dovuti … anche per la natura professionale parimenti
richiamata dall’art. 67 cit., lett. m), cit. delle prestazioni rese dagli
istruttori. È vero che l’Associazione … risulta iscritta … al CONI ma la
semplice iscrizione, tra l’altro senza un motivato riconoscimento o
inquadramento ad opera di un provvedimento di natura effettivamente
ricognitivo, non è certamente idonea a superare una realtà fattuale che
è quella sopra descritta” (V. anche sent. Trib. Roma n. 4354/2012,
C.d.A. Genova 5/11/2012).
41
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
VINCOLATIVITÀ DECISIONI CRRL
 Sent. n. 413 del 13/11/13 Trib. Venezia:
“…
ricorda che in base alla circolare del Ministero del
Lavoro 10/06 le decisioni del Comitato Regionale
per i Rapporti di Impiego sono vincolanti per le
Amministrazioni interessate che ne fanno parte e che
le stesse non possono neppure proporre azione di
accertamento volta a vanificare la decisione del
Comitato… In ordine alla delibazione sulle spese
processuali, deve tenersi conto della soccombenza
virtuale”.
42
21
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
MUTAMENTO PRETESA CONTRIBUTIVA


Sent. n. 778/2012, Corte d’Appello Genova:“…è quindi
corretta la statuizione del primo giudice che pronunciando
sull’unica domanda ritualmente introdotta, ossia il pagamento dei
crediti fondati sulla pretesa natura subordinata dei rapporti inter
partes, l’ha disattesa revocando la cartella opposta essendo
ontologicamente diversa – per causa petendi e petitum – la
domanda che l’Istituto ha inteso proporre … in sede di memoria
di costituzione. La sentenza va quindi confermata, versandosi
quanto alla domanda che l’Inps ha inteso introdurre in sede
giudiziale, non già di emendatio libelli bensì di un’ipotesi di
mutatio libelli, non consentita”.
È invece possibile
riconvenzionale?
per
gli
Enti
proporre
domanda
43
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
ONERE DELLA PROVA

Sent. 10/04/2013, Trib. Ancona:“…è pacifico che grava sulla

Sent. n. 4561/2011 Trib. Milano: “… in materia di

Sent. n. 4111/2011 Trib. Milano: “… sarebbe dovuto essere
Direzione Provinciale del Lavoro la prova della sussistenza di
un rapporto di lavoro subordinato tra l’associazione e gli
istruttori”.
opposizione, l’onere della prova grava sull’Ente – attore in
senso sostanziale – cui solo spetta di provare i fatti costitutivi
della propria pretesa”.
onere della società di dedurre e provare circa la insussistenza
del requisito di non professionalità richiesta”.
44
22
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
MAXI-SANZIONE PER LAVORO IRREGOLARE

Sent. n. 2723/2013, Trib. Genova (confermata da C.d.A. GE
con sent. n. 66 dell’11/02/2014): “… violazione dell’art. 36 bis
DL n, 223/06, convertito con modificazione con la L. n. 248/06
per aver impiegato tre lavoratori non risultanti da scritture o altra
documentazione obbligatoria… La prima questione da esaminare
è quindi se detta norma sia applicabile anche all’ipotesi di
lavoratori autonomi o parasubordinati… mancando una
disposizione normativa che imponga di registrare anche i
lavoratori autonomi nelle predette scritture, pur di fronte ad
un’eliminazione dell’aggettivo dipendenti, deve tutt’ora
ritenersi necessario il vincolo di subordinazione per
l’irrogazione della sanzione” (V. anche sent. Trib. Rovigo
n. 57/09 e 5/4/11).
45
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
REGIME SANZIONATORIO

Sent. n. 322/2011, Trib. Genova:“… Relativamente al regime
sanzionatorio si ritiene di applicare quello previsto dal comma 10
dell’art. 116 L. n. 388 del 2000, che prevede una riduzione
delle sanzioni civili di cui al precedente comma 8 nei casi,
quali quello in questione, in cui il mancato pagamento dei
contributi è derivato da oggettive incertezze connesse a
contrastanti
ovvero
sopravvenuti
diversi
orientamenti
giurisprudenziali…” (v. anche sent. n. 2832/2010, Trib.
Torino, sent. 1/08/2013 Trib. Milano).

Sent. n. 4111/2011 Trib. Milano: “…deve infine essere
respinto il rilievo di parte opponente per la quale
non
sussisterebbero le condizioni per il pagamento delle sanzioni
previste per l’ipotesi di evasione”.
46
23
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
OBBLIGHI INAIL

Sent. n. 215/2012, Trib. Chiavari:“… la pretesa creditoria
vantata dall’INAIL (dai presupposti del tutto diversi rispetto a
quella che, con origine dalla medesima vicenda hanno
determinato l’emissione di una cartella anche da parte dell’INPS
impugnata con esito favorevole…) trova fonte nell’art. 1 e
nell’art. 4 del TU 1124/95 … L’art. 1 della predetta normativa
prevede l’obbligatorietà della assicurazione presso l’Istituto per
chiunque sia addetto a macchine mosse non
direttamente dalle persone che le usano o apparecchi a
pressione, elettrici o termici e relativi impianti, o per le
persone comunque occupate in ambienti ove tali
dispositivi vengano impiegati”.
47
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
CONCETTO DI PROFESSIONALITÀ


Sent. n. 1060 del 25/11/10, Trib. Venezia: “per le attività –
come quella di istruttori – diverse da quelle amministrativo gestionali
la normativa applicabile non richiede tali condizioni, ossia la natura
non professionale della contribuzione”.
Sent. n. 9284 dell’11/07/2013, Trib. Roma. Ad avviso del
Giudicante, la professionalità della collaborazione sarebbe stata
dimostrata da plurimi e convergenti elementi in quanto gli istruttori:
tenevano dei corsi stabili (almeno 3 volte alla settimana di 3-4 h. a
giornata); gestivano tali corsi in piena autonomia, sia sotto il
profilo organizzativo che nella scelta delle giornate in cui effettuare
le proprie prestazioni; il compenso loro erogato “non era
occasionale ma fisso” e di entità tale da poter costituire una
fonte autonoma di sostentamento o comunque un
contributo significativo se proporzionato all’impegno richiesto (V.
anche sent. 671/2013 Trib. Firenze, sent. 1/08/2013 Trib.
Milano).
48
24
RECENTE ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE


Ricercare e valutare la stabilità della prestazione, l’adeguata
competenza tecnica e la corresponsione di un compenso non
marginale avuto riguardo anche al tempo impiegato è
senz’altro la strada corretta per individuare la genuinità (o meno)
dei rapporti di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) TUIR.
In ambito sportivo dilettantistico ben vi possono essere dei
rapporti che, pur se remunerati, sono sottratti agli oneri
previdenziali ed assistenziali, ma lo possono essere solo nel caso
in cui la prestazione da cui si origina il compenso non abbia i
caratteri della professionalità e dalla stessa non si ricavi una
significativa fonte economica di sostentamento.
49
CIRCOLARE MIN. LAVORO 21/02/2014

Il Ministero prende formalmente atto che la fattispecie
agevolativa è stata “allargata”, in via interpretativa, anche alla
formazione didattica e alla preparazione fisica.
 Stante la complessità della disciplina e la valutazione che i
numerosi contenziosi in essere hanno avuto un: “esito in buona
parte non favorevole per l’Amministrazione e l’Inps“, preso
l’impegno di farsi promotore: “d’intesa con l’INPS di iniziative di
carattere normativo volte ad una graduale introduzione di forme
di tutela previdenziale a favore dei soggetti che nell’ambito delle
associazioni e società sportive dilettantistiche… svolgono attività
sportive dilettantistica nonché attività amministrativo-gestionale
non professionale” la circolare fornisce l’indicazione che, ferma
l’attività già avviata e i contenziosi in essere, l’attività
accertativa degli uffici deve orientarsi verso le realtà
sportive imprenditoriali non iscritte al Registro Coni.
25