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20/03/2014 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E IL SETTORE NO PROFIT Dott. Luca Caramaschi Crema, 19 Marzo 2014 D.L. 98/11 conv. in Legge n.111/11 pericolo scampato ??? 1 20/03/2014 2 20/03/2014 3 20/03/2014 4 20/03/2014 Qualificazione fiscale degli enti non commerciali a cura di Luca Caramaschi 5 20/03/2014 LEGGE FISCALE DI RIFORMA DEL NO PROFIT (D.lgs. n. 460/1997) MODIFICHE AL TUIR (D.P.R. n. 917/1986) Titolo I Titolo II ENTI NON COMMERCIALI ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS) LA RIFORMA FISCALE DEL TUIR (D.lgs. n. 344/2003) PASSAGGIO DA REGOLE IRES (società) a IRE (persone fisiche) NON ANCORA ATTUATA (REGIME TRANSITORIO) 6 20/03/2014 REGIME TRANSITORIO (attuale) Art. 73 TUIR Soggetti passivi IRES ENTI NON COMMERCIALI Art. 55 TUIR Redditi d’impresa Articolo 73 TUIR Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società: ………. c) Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali 7 20/03/2014 Il carattere commerciale dell’attività È oggettivo a prescindere dalla natura dell’ente Va valutato ai sensi dell’art. 55 del TUIR È indipendente dalla destinazione degli utili È indipendente dalla totale assenza delle finalità lucrative Art. 55 TUIR – Redditi d’impresa esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c., quindi un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; un’attività intermediaria nella circolazione dei beni, un’attività di trasporto … un’attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie; attività organizzate in forma di impresa dirette alle prestazioni di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c. sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline..etc 8 20/03/2014 Dall’art. 73 del nuovo TUIR Si desume Elemento essenziale per qualificare un ente come non commerciale Oggetto sociale esclusivo o principale enti commerciali enti non commerciali L’art. 73 del TUIR indica: la definizione di oggetto sociale esclusivo o principale I criteri per la determinazione dell’oggetto sociale 9 20/03/2014 Definizione oggetto principale Attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati: - dalla legge - dall’atto costitutivo o dallo statuto L’oggetto principale o esclusivo è determinato - in base alla legge - in base all’atto costitutivo o allo statuto (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) - in base all’attività effettivamente esercitata (in mancanza delle predette forme) Concetto di attività principale di tipo qualitativo E’ irrilevante l’elemento quantitativo cioè l’entità prevalente dei proventi fra le eventuali più attività Art. 149 TUIR – si rischia la perdita della qualifica di ente non commerciale Associazioni sportive eccezione Enti religiosi 10 20/03/2014 Enti non commerciali : regole di determinazione del reddito contenute nel TUIR a cura di Luca Caramaschi REDDITO COMPLESSIVO (ART. 143 TUIR) il reddito complessivo dell’ente non commerciale è dato dalla sommatoria delle seguenti categorie di redditi: Redditi fondiari Redditi di capitale Redditi d’impresa Redditi diversi 11 20/03/2014 REDDITO COMPLESSIVO (ART. 143 TUIR) “Contrariamente a quanto si verifica per gli enti commerciali e le società di capitali, i cui proventi confluiscono in un’unica categoria reddituale (reddito d’impresa), per gli enti non commerciali il reddito complessivo è, in sostanza, assimilato a quello delle persone fisiche. La determinazione del reddito complessivo, infatti, avviene in base alle regole proprie di ciascuna categoria di reddito, come disciplinate nell’ambito del Titolo I TUIR, dedicato all’IRPEF”. REDDITO COMPLESSIVO (ART. 143 TUIR) ATTIVITA’ NON COMMERCIALI (art.143 comma 1 2° periodo) “Per gli ENC non si considerano Attività Commerciali le Prestazioni di Servizi non rientranti nell’art. 2195 C.C. rese in conformità alle finalità istituzionali dell’Ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione “. N.B. /da molti autori è ritenuta una “norma in bianco “ che nella pratica non trova frequente riscontro 12 20/03/2014 REDDITO COMPLESSIVO (ART. 143 TUIR) PROVENTI DECOMMERCIALIZZATI (art. 143 comma 3) 1) occasionali raccolte pubbliche di fondi 2) contributi per lo svolgimento di attività in convenzione REDDITO COMPLESSIVO (ART. 143 TUIR) RACCOLTA PUBBLICA FONDI deve essere pubblica, con ciò intendendosi che si deve rivolgere a una massa indistinta di soggetti; deve essere occasionale; può avvenire anche mediante l’offerta ai sovventori di beni, purché di modico valore, o servizi; deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. ESCLUSIONE DA IVA E OGNI MAX N° 2 EVENTI PER PERIODO D’IMPOSTA ALTRO TRIBUTO, RICAVI COMPLESSIVI NON SUP. A € 51.645,69 ERARIALE E LOCALE OBBLIGO DI APPOSITO RENDICONTO 13 20/03/2014 Raccolta fondi ASD Art.25 c.2 Legge n.133/99 - Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 , e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali: a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del TUIR, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo. - OGGI ART.143 TUIR Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni proloco Guida Agenzia Entrate 1-2007 REDDITO COMPLESSIVO RACCOLTA PUBBLICA FONDI 14 20/03/2014 REDDITO COMPLESSIVO (ART. 143 TUIR) CONTRIBUTI DA ATTIVITA’ IN CONVENZIONE ESCLUSIONE VALE SOLO AI FINI REDDITUALI E NON IVA attività deve avere finalità sociali attività deve essere conforme alle finalità istituzionali dell’ente DUBBIO : trattamento da riservare ai proventi privati, spesso complementari rispetto ai finanziamenti pubblici, comunque necessari per coprire integralmente i costi del servizio (si pensi, ad esempio, a una casa di riposo che riceve dalla Regione il finanziamento per l'attività assistenziale, in base alla convenzione, e, inoltre, incassa dagli ospiti le rette necessarie per raggiungere il pareggio di bilancio) DETERMINAZIONE DEI REDDITI (ART. 144 TUIR) enti non commerciali tenere la contabilità separata COMMA 2. Per l'attività commerciale esercitata gli hanno l'obbligo di COMMA 4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto. 15 20/03/2014 SEPARAZIONE OBBLIGATORIA ATTIVITA’ 1) Nel caso di sola attività istituzionale si parla di una contabilità libera ossia fondata su annotazioni riportate nel libro cassa (vedi principio contabile OIC1) 2) Nel caso di attività commerciali (obbligo di contabilità separata) oltre alle movimentazioni relative all’attività istituzionale è necessario adottare diversi regimi contabili ATTIVITA’ COMMERCIALE E REGIMI CONTABILI 1) REGIME DI CONTABILITA’ ORDINARIA 2) REGIME DI CONTABILITA’ SEMPLIFICATA 3) REGIME FORFETARIO EX ART. 145 TUIR 4) REGIME FORFETARIO EX LEGGE N. 398/91 16 20/03/2014 REGIME FORFETARIO ENTI NON COMMERCIALI (ART. 145 TUIR) L’art. 145 del TUIR introduce un regime forfetario per la determinazione del reddito d'impresa applicabile a tutti gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'art. 18 del DPR 600/1973. Va, tuttavia, rilevato come ai fini IVA non sia previsto un parallelo regime di imposizione semplificata e quindi per la determinazione di tale imposta rimangono applicabili i criteri generali previsti dal DPR 633/1972 in relazione alle specifiche attività esercitate. Il meccanismo di tale regime forfetario prevede l’applicazione di coefficienti di redditività all’ammontare dei ricavi (art. 85 TUIR) conseguiti nell'esercizio di attività commerciali (includendovi, quindi, tutte le attività commerciali eventualmente esercitate ed escludendo eventuali proventi derivanti dall'attività istituzionale). REGIME FORFETARIO ENTI NON COMMERCIALI (ART. 145 TUIR) TIPO ATTIVITÀ PRESTAZIONI DI SERVIZI SCAGLIONI DI RICAVI FINO A € 15.493,71 OLTRE € 15.493,71 E FINO A € 309.874,14 ALTRE ATTIVITÀ FINO A € 25.822,84 OLTRE € 25.822,84 E FINO A € 516.456,90 COEFFICIENTE REDDITIVITA’ 15% 25% 10% 15% 17 20/03/2014 REGIME FORFETARIO ENTI NON COMMERCIALI (ART. 145 TUIR) Al reddito così determinato applicando i coefficienti di redditività, va aggiunto l'ammontare dei seguenti componenti positivi del reddito d'impresa disciplinati dal TUIR: art. 86 (plusvalenze); art. 88 (sopravvenienze attive); art. 89 (dividendi e interessi); art. 90 (proventi immobiliari). Nel caso di esercizio contemporaneo di attività di prestazioni di servizi e di altre attività, il secondo comma dell’art. 145 del TUIR prevede l’applicazione del coefficiente stabilito per l'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi. Tale regime forfetario di determinazione del reddito, inoltre, può trovare applicazione fino a quando non vengono superati i limiti indicati in precedenza. Pertanto, come precisato dalla C.M. n. 124/E del 12 maggio 1998, nel caso che i previsti limiti di ricavi risultino superati alla chiusura del periodo d'imposta, tale regime non potrà trovare applicazione nemmeno per il periodo in cui tali limiti vengono superati. Tutti gli enti non commerciali possono liberamente decidere di applicare il regime forfetario sopra descritto, tuttavia, nel momento in cui tale scelta viene esercitata per la prima volta, la stessa vincola l’ente non commerciale al mantenimento del regime forfetario per almeno un triennio (fatta salva ovviamente la fuoriuscita dal regime forfetario per superamento dei limiti previsti). REGIME FORFETARIO ENTI NON COMMERCIALI (ART. 145 TUIR) Con la risoluzione 58/E del 24 giugno 2010 l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’abrogazione del regime speciale previsto dalla legge 662/96 non produca effetti in ordine agli adempimenti contabili cui sono tenuti gli enti non commerciali di cui all’art. 20 c.1 del DPR n. 600/73 posto che con il richiamo “…alle disposizioni di cui al comma 116 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il legislatore ha inteso individuare solamente le modalità con le quali gli enti non commerciali che determinano il reddito in misura forfetaria sono tenuti ad adempiere agli obblighi contabili. Anche dopo l’abrogazione del regime “supersemplificato” introdotto nel 1996, dunque, sopravvivono per gli enti non commerciali le agevolazioni applicabili a coloro che applicano il regime forfetario di cui all’art.145 del TUIR. 18 20/03/2014 REGIME FORFETARIO ENTI NON COMMERCIALI (ART. 145 TUIR) Le semplificazioni ancora in vigore Operazioni attive annotazione dell'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate in ciascun mese, con riferimento allo stesso mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini Iva ovvero nell'apposito prospetto riepilogativo, che tiene luogo dei registri stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1997, ed alle relative istruzioni; Operazioni passive annotazione entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'Iva dell'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando l'imposta detraibile nel registro di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 o nel prospetto sopra menzionato (circolare ministeriale n. 10/E del 17 gennaio 1997). Conservazione conservazione, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 600 del 1973, della documentazione degli altri costi di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi. AMBITO APPLICAZIONE REGIME 398/91 - associazioni sportive dilettantistiche Legge n. 398 del 16.12.1991 - associazioni senza fine di lucro - associazioni pro-loco D.L. n.417 del 30.12.1991 conv. Legge n. 66 del 6.2.1992 - associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro c. 31 art. 2 Legge n. 350 del 24.12.2003 (Finanziaria per l’anno 2003 - Società di capitali sportive dilettantistiche (SSD) c.1 art. 90 Legge n. 289/2002 19 20/03/2014 IMPOSTE SUI REDDITI – REGIME 398/91 - REDDITO FISCALE E’ PARI AL 3% DEI PROVENTI COMMERCIALI (CRITERIO CASSA) - LIMITE DI € 250.000,00 - OPZIONE (RACCOMANDATE SIAE – ENTRATE) DETRAZIONE IVA FORFETARIA - REGIME 398/91 - 50% PER PROVENTI COMMERCIALI NONCHE' PER LE PRESTAZIONI PUBBLICITARIE - 10% PER LE SPONSORIZZAZIONI - 33% (1/3) PER OPERAZIONI DI CESSIONE O CONCESSIONE DI DIRITTI DI RIPRESA TELEVISIVA O TRASMISSIONE RADIOFONICA 20 20/03/2014 SEMPLIFICAZIONI CONTABILI - REGIME 398/91 - ANNOTAZIONE DEI PROVENTI COMMERCIALI SU MODELLO DI CUI AL DM 11.2.1997 - ANNOTAZIONE SEPARATA NEL MODELLO - PROVENTI NON IMPONIBILI ART. 25 C.1 L.133/99 - PLUSVALENZE PATRIMONIALI - OPERAZIONI INTRA-UE (ART. 47 DL 331/93) - ANNOTAZIONE DEI PROVENTI COMMERCIALI CON UNICA REGISTRAZIONE ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO SEMPLIFICAZIONI CONTABILI - REGIME 398/91 - VERSAMENTO TRIMESTRALE DELL'IVA ENTRO GIORNO 16 DEL 2° MESE SUCCESSIVO AL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO CON MODELLO F24 TELEMATICO - POSSIBILITA' DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE NEL MOD.F24 - OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E NUMERAZIONE PROGRESSIVA DELLE FATTURE DI ACQUISTO - ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI (ART. 2 DPR 696/96) - OBBLIGO DI FATTURAZIONE PER ALCUNI PROVENTI (PUBBLICITA’, SPONSORIZZAZIONE, ECC.) 42 21 20/03/2014 SEMPLIFICAZIONI CONTABILI - REGIME 398/91 - ESONERO DALL'OBBLIGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI - ESONERO DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA E COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA - ESONERO DALL'OBBLIGO DI COMPILAZIONE MODELLO STUDI - DI SETTORE - OBBLIGO COMPILAZIONE MODELLO UNICO ENTI NON COMMERCIALI (ENC) - OBBLIGO COMPILAZIONE DICHIARAZIONE IRAP (QUADRO IE / IC) REGIME 398 : CRITERIO DI CASSA O DI FATTURAZIONE la rileva za ai fi i del versa e to dell’IVA Sotto il versante IVA, invece, non paiono esservi dubbi sul fatto che l’emissione di una fattura comporti l’obbligo del versamento dell’IVA relativa ancorché la fattura non sia stata ancora incassata. Il DM 18.05.1995, provvedimento di approvazione dei vecchi modelli di distinta e di dichiarazione d' incasso, afferma chiaramente che ““Stante la particolarità della disciplina introdotta dalla legge n. 398, occorre precisare che per l'individuazione dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali deve aversi riguardo al criterio di cassa, nel cui ambito, peraltro, resta fermo il principio voluto dalla normativa IVA secondo cui vanno computati gli introiti fatturati ancorché non riscossi”. 22 20/03/2014 REGIME 398 : CRITERIO DI CASSA O DI FATTURAZIONE il al olo dell’i po i ile fis ale ai fi i delle i poste dirette % l’inserimento nell’imponibile ai fini delle imposte dirette (IRES) del corrispettivo fatturato in un esercizio sociale ancorché non incassato (e, di regola, incassato nel periodo successivo) parrebbe trovare riscontro nella non felice risposta ( la prot. n. 43428 del 20 luglio 2004) fornita dalla DRE Emilia Romagna in risposta ad un quesito di un contribuente. Per la verità, da un attento esame del documento (riportato in seguito) si ricava che il criterio su cui fondare la tassazione ai fini redditi nell’ambito del regime 398/91 non può prescindere dal criterio di cassa. I proventi commerciali, quindi concorrono alla formazione del reddito (forfetariamente pari al 3%) se ed in quanto sono stati “incassati” nel corso del periodo d’imposta REGIME 398: CRITERIO DI CASSA O DI FATTURAZIONE problema legato al superamento del plafond di € 250.000 ai sensi dell'art. 1 della L. 398/91 possono optare per il regime speciale "..... le associazioni sportive .....che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito .... proventi (commerciali) per un importo non superiore ad € 250.000,00 ....."; ai sensi della circolare n. 1/1992 "....ai fini dell'individuazione dei proventi in argomento deve aversi riguardo al criterio di cassa" ; nell'ambito di tale criterio (D.M. 18 maggio 1995) "resta fermo il principio voluto dalla normativa IVA secondo cui vanno computati gli introiti fatturati ancorché non riscossi...". Se ne dovrebbe conseguire che, anche ai fini del superamento del plafond attualmente pari a € 250.000,00, deve aversi riguardo al criterio di cassa 23 20/03/2014 REGIME 398: SUPERAMENTO LIMITE € 250.000 Risoluzione n. 123 del 07.11.2006 • con riguardo sia all'IVA sia alle imposte sui redditi, il venir meno durante il periodo d'imposta dei requisiti necessari per l'applicazione dei regimi agevolativi recati dalla legge n. 398/1991 e successive modificazioni determina, secondo i chiarimenti forniti dalla citata circolare n.1 del 1992, l'applicazione del tributo con le modalità ordinarie dal mese successivo a quello in cui sono cessati i menzionati requisiti; Si creano due periodi soggetti a differenti regimi tributari: • uno dall'inizio del periodo d'imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del limite dei 250.000 euro nel quale il reddito imponibile sarà determinato e l'IVA sarà applicata e gli adempimenti contabili saranno posti in essere secondo il regime agevolativo recato dalla legge n. 398/1991; • uno dal mese successivo all'avvenuto superamento del predetto limite, fino alla fine del periodo d'imposta, nel quale si applicherà il regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione dell'imposta che ai fini degli adempimenti contabili. REGIME 398: PERIODO DI COSTITUZIONE Risoluzione n. 63 del 16.05.2006 Alle associazioni di nuova costituzione che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare è applicabile il criterio proporzionale richiamato nell'allegato E, punto 1, del decreto 18 maggio 1995. Di conseguenza, precisa la risoluzione, le associazioni di nuova costituzione con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ai fini della fruizione delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 devono rapportare il limite massimo dei proventi, fissato in 250.000 euro, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine dell'esercizio, computandolo a giorni. 24 20/03/2014 REGIME 398: SUPERAMENTO LIMITE € 250.000 CONSEGUENZE E PROBLEMI • Rettifica delle detrazione per cambio di regime • Trattamento dell’IVA calcolata sulla parte eccedente il limite ma fatturata nel mese del superamento nessun apparente ostacolo alla detrazione forfetaria • Trattamento IRES applicabile alla parte eccedente il limite ostacolo compilativo del quadro RG di UNICO • Passaggio da “cassa” a “competenza” (possibile aiuto dalle regole previste per i “minimi” – divieto di doppia deduzione/tassazione) Il rendiconto degli enti non commerciali a cura di Luca Caramaschi 25 20/03/2014 LE CAREN)E DEL LEGISLATORE ….. L’attuale normativa civilistica non prevede particolari obblighi contabili in capo alle fondazioni, associazioni e altre istituzioni non profit di carattere privato. E’ peraltro previsto un obbligo generico per le associazioni (art.20 codice civile) ove l’assemblea è chiamata ad approvare il bilancio al termine di ogni esercizio. Inoltre, più in generale, laddove l’art.18 del codice civile stabilisce che per gli amministratori tornano applicabili le regole del mandato (artt.1710 e segg. del codice civile) si fa un diretto rinvio anche all’art.1713 che è intitolato <obbligo di rendiconto> e impone agli amministratori di rendere conto del proprio operato. LA SCARNA LEGISLAZIONE SPECIALE Per le organizzazioni di volontariato la legge 266/91 prevede all’art.3, comma 3, l’obbligo generico di redazione del bilancio senza dare indicazioni significative in merito a contenuti e struttura. Più definita è la situazione delle cooperative sociali le quali, in virtù del richiamo dell’art.2516 c.c., sono, come tutte le cooperative, soggette alla disciplina di bilancio prevista per le società per azioni. Per le ONLUS ai sensi dell’art.20 bis del DPR 600/73, inserito dal D.Lgs. 460/97, è previsto l’obbligo di seguire tutte le operazioni di gestione con una contabilità generale e sistematica che consenta di redigere annualmente il bilancio generale dell’azienda, da cui risultino la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, dell’azienda stessa, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse. Per gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi è previsto dal D.Lgs. 460/97 l’obbligo di redazione di apposito rendiconto delle attività di raccolta pubblica di fondi. Leggi speciali stabiliscono schemi predeterminati di bilanci come è il caso del D.Lgs. 29 giugno 1996 n. 367 per gli enti lirici, la normativa che ha per oggetto i partiti politici (legge 2 gennaio 1997, n.2) che ha previsto un modello di bilancio ed il contenuto della nota integrativa e delle relazione di gestione. 26 20/03/2014 LA FUNZIONE SUPPLENTE DEI PRINCIPI CONTABILI A parte le poche norme speciali non vi sono regole predeterminate né legislative, né norme generalmente accettate per la formazione e il contenuto dei bilanci delle aziende non profit. Occorre quindi riferirsi alla tecnica, alle norme stabilite per le imprese, se applicabili, ed eventualmente ai principi utilizzati presso altri Paesi. In tal senso si è espressa anche l’Amministrazione finanziaria che tiene conto che, anche alla luce dei numerosi controlli da parte dei numerosi ambiti istituzionali preposti, le aziende non profit devono predisporre un rendiconto in grado di rappresentare i risultati di sintesi della gestione aziendale. IL PRINCIPIO CONTABILE OIC1 ENC Nel maggio 2011 è intervenuta l’approvazione del primo Principio Contabile elaborato congiuntamente dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), dall’Agenzia per le Onlus e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), dedicato agli enti non profit e rubricato “Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio degli enti non profit”. Detto documento – applicabile obbligatoriamente a partire dagli esercizi chiusi successivamente al 31.12.2011 ma raccomandato nella sua applicazione anche per quelli precedenti - esplicita i postulati generali di bilancio e i criteri valutativi generali ai quali i soggetti appartenenti al mondo del non profit dovranno attenersi. Nel documento, inoltre, viene affermato che i principi contabili non si occupano (ne, verosimilmente se ne occuperanno in futuro) di definire gli schemi di bilancio, in quanto già predisposti dall’Agenzia per le Onlus con il documento del febbraio 2009 e rubricato “Linee guida per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit”. 27 20/03/2014 I DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE AZIENDE NON PROFIT DEL CNDC Lo schema di rendicontazione proposto dalla Raccomandazione n.1 Commissione Aziende No Profit STATO PATRIMONIALE RENDICONTO DELLA GESTIONE (competenza economica) NOTA INTEGRATIVA PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEI FONDI RELAZIONE SULLA GESTIONE (C.D. CONTO MORALE) I DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE AZIENDE NON PROFIT DEL CNDC Per aziende non profit di dimensioni ridotte identificabili dall’ammontare dei proventi annui complessivi non superiore a 50.000 Euro nei due esercizi precedenti a quello di riferimento è previsto l’utilizzo di uno schema di rappresentazione dei risultati di sintesi semplificato che prevede : STATO PATRIMONIALE RENDICONTO DI PURA CASSA (criterio di cassa) RELAZIONE DI MISSIONE (O RELAZIONE MORALE) Limite superato 28 20/03/2014 AZIENDE NON PROFIT DI RIDOTTE DIMENSIONI SCHEMA DI RENDICONTO GESTIONALE SEMPLIFICATO DI PURA CASSA (SEZIONI DIVISE E SOVRAPPOSTE) Ela orato pu li ato l’ . . 9 dall’Age zia per le O lus Linee Guida e gli schemi per la rendicontazione dei bilanci di esercizio degli enti no profit GLI ENTI NON PROFIT DI MINORI DIMENSIONI Enti con proventi e ricavi annui inferiori ad € 250.000 : tale limite deve essere verificato in relazione alla totalità degli introiti percepiti dalla realtà non profit e quindi, tanto con riferimento alle entrate istituzionali (quote associative, contributi a fondo perduto, donazioni, ecc.) quanto alle entrate che derivano da attività commerciali collaterali a quelle istituzionali, decommercializzate e non (raccolte pubbliche di fondi, prestazioni rese ai soci, prestazioni rese a terzi, introiti pubblicitari, ecc.). Nella misura in cui un ente viene riconosciuto di “minori dimensioni”, viene assegnata identica capacita informativa, in luogo dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale, ai seguenti documenti : •un rendiconto finanziario predisposto secondo criteri di cassa (Rendiconto degli incassi, dei pagamenti) a cui far seguire •un prospetto sintetico delle attività patrimoniali in essere alla data di redazione del bilancio (Situazione Patrimoniale). 29 20/03/2014 LA GESTIONE FINANZIARIA LA CONSISTENZA PATRIMONIALE 30 20/03/2014 Raccomandazione n.3 Commissione Aziende Non Profit LA RELAZIONE DI MISSIONE A fini esemplificativi , per rispondere all’esigenza di interpretare e integrare i valori espressi dal bilancio di esercizio, dalla relazione di missione dovrebbero emergere i seguenti elementi: Descrizione delle finalità e all’attività istituzionale dell’azienda (numero soci, risorse impiegate); i rapporti con l’ambiente (comunità locale, ecc.) e i benefici per la collettività, soprattutto in termini di servizi forniti e di sensibilizzazione sui gravi problemi sociali; attività svolta dagli organi statutari e politiche gestionali /assunzioni, investimenti distinti per tipo di attività e loro effetti sulla gestione; quali sono stati i principali servizi sociali erogati ai soci e/o ai terzi; descrizione delle fonti di finanziamento (interne ed esterne) e la loro natura (da convenzioni, da oblazioni, da donazioni) e il “peso” che ognuna di esse ha sull’ammontare delle entrate; descrizione delle donazioni, contributi, liberalità ricevute nell’esercizio, comprese le donazioni di beni in natura, valorizzate a prezzi di mercato. Raccomandazione n.3 Commissione Aziende Non Profit ELEMENTI QUALITATIVI DELLA NOTA INTEGRATIVA La nota integrativa deve contenere le informazioni circa la data di costituzione dell’ente, i riferimenti civilistici, legislativi speciali e fiscali nonché quelli circa gli eventuali riconoscimenti giuridici e, infine, gli eventuali estremi di iscrizioni in albi regionali o nazionali. La nota integrativa deve indicare il numero delle persone direttamente dipendenti alla fine del periodo e del numero dei dipendenti degli enti collegati (Comitati o organizzazioni collegati o affiliati). La nota integrativa deve riportare il numero dei volontari utilizzati nel corso del periodo amministrativo dall’azienda non profit, la descrizione dell’attività di formazione svolta per gli stessi, l’indicazione del contributo da essi offerto al processo di raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione, con un’analisi comparata, se possibile, su scala temporale e spaziale, con le informazioni offerte da aziende similari. 31 20/03/2014 Enti di tipo associativo : le regole del TUIR a cura di Luca Caramaschi REGOLA GENERALE DI NON COMMERCIALITÀ COMMA 1 ART. 148 TUIR Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. 32 20/03/2014 REGOLA GENERALE DI COMMERCIALITÀ COMMA 2 ART. 148 TUIR Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità. CASI PARTICOLARI DI NON COMMERCIALITÀ COMMA 3 ART. 148 TUIR Profilo soggettivo - associazioni politiche - associazioni sindacali - associazioni di categoria - associazioni religiose - associazioni assistenziali - associazioni culturali - associazioni sportive dilettantistiche - associazioni di promozione sociale - associazioni di formazione extra-scolastica della persona 33 20/03/2014 CASI PARTICOLARI DI NON COMMERCIALITÀ COMMA 3 ART. 148 TUIR Profilo oggettivo 1) Attività svolte in diretta attuazione scopi istituzionali - Nei confronti di iscritti, associati o partecipanti - Anche dietro pagamento di corrispettivi specifici VALUTAZIONE ATTIVITA’ IN CONCRETO ESERCITATA (Corte Costituzionale, sentenza n. 467/1992) 2) Cessioni di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati PRESUNZIONI DI COMMERCIALITÀ COMMA 4 ART. 148 TUIR Regola del comma 3 non si applica a - cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita - somministrazione di pasti - erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore - prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e deposito - prestazioni di servizi portuali e aeroportuali - gestione di spacci aziendali e di mense - organizzazione di viaggi e soggiorni turistici - gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale - pubblicità commerciale - telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari 34 20/03/2014 RITORNO ALLA NON COMMERCIALITÀ COMMA 5 ART. 148 TUIR Somministrazione alimenti e bevande da parte di associazioni di promozione sociale* a) l'attività deve essere effettuata da bar ed esercizi similari presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale; b) l'attività deve essere svolta nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; c) deve trattarsi di attività strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. * Fi alità ri o os iute dal i istero dell’i ter o – L. 287/1991 ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE APS 1 LEGGE N. 383 DEL 7 DICEMBRE 2000 Iscritte nei registri nazionali-regionali-provinciali APS 2 ARTICOLO 6 COMMA 3 LETTERA E) LEGGE N. 287 DEL 25 AGOSTO 1991 Fi alità ri o os iute dal i istero dell’i ter o 35 20/03/2014 RITORNO ALLA NON COMMERCIALITÀ COMMA 6 ART. 148 TUIR Organizzazione viaggi/soggiorni turistici da parte di - associazioni di promozione sociale * - associazioni politiche, sindacali, di categoria - associazioni religiose viaggio e soggiorno organizzati per gli iscritti o associati in occasione di un congresso nazionale o meeting internazionale condizioni Vedere lettere b) e c) del caso precedente * Fi alità ri o os iute dal i istero dell’i ter o – L. 287/1991 ALTRI CASI DI NON COMMERCIALITÀ COMMA 7 ART. 148 TUIR Associazioni sindacali e di categoria cessioni delle pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi nazionali di lavoro, anche se in prevalenza a terzi attività di assistenza in materia di applicazione di contratti collettivi di lavoro e di legislazione sul lavoro a condizione che attività sia prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti corrispettivi percepiti non eccedano i costi di diretta imputazione 36 20/03/2014 FORMA E CONTENUTO DEGLI STATUTI COMMA 8 ART. 148 TUIR Agevolazioni dei commi 3-5-6-7 spettano se 1) l’atto ostitutivo o lo statuto so o redatti ella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata 2) l'atto costitutivo o lo statuto prevedono specifiche clausole dirette a garantire la non lucratività dell'associazione e ad evitare fenomeni elusivi LE CLAUSOLE STATUTARIE COMMA 8 ART. 148 TUIR a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione 37 20/03/2014 LE CLAUSOLE STATUTARIE COMMA 8 ART. 148 TUIR d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa clausole c) ed e) non necessarie per enti religiosi e associazioni politiche, sindacali e di categoria Soggetti sportivi: l’articolo 90 della Legge n. 289 del 2002 a cura di Luca Caramaschi 38 20/03/2014 ARTICOLO 90 Comma 1 Legge 398/91 anche a srl sportive dilettantistiche Comma 2 Elevato a € 250.000 limite Legge 398/91 Comma 3 Regime compensi esteso a cococo amministrativi Elevato a € 7.500 limite compensi esenti Comma 4 No ritenuta 4% su contributi erogati da CONI, federazioni o enti promozione sportiva Comma 5 Imposta di registro in misura fissa per atti costitutivi e di trasformazione ARTICOLO 90 Comma 6 Esenzione da imposta di bollo per Federazioni ed enti di promozione sportiva Comma 7 Esenzione da tassa concessioni governative per associazioni e società sportive affiliate Comma 8 Elargizioni a ASD sono sempre spese di pubblicità fino a € 200.000 annui Comma 9 Elevato a € 1.500 importo detraibile per erogazioni liberali da parte di persone fisiche Comma 10 Esenzione da IRAP dei compensi a terzi 39 20/03/2014 I VANTAGGI PER GLI SPONSOR/IMPRESE Con riferimento alla disposizione contenuta nel comma 8 dell’art.90 della legge n. 289/02 la risoluzione n. 57/E/10 afferma in modo inequivocabile che : “la stessa introduce, ai fini delle imposte sui redditi, una “presunzione assoluta” circa la natura delle somme corrisposte, fra l’altro, alle società e associazioni sportive dilettantistiche. In forza di detta presunzione, le somme di cui trattasi costituiscono, in ogni caso, nel limite d’importo annuo complessivamente non superiore ai 200.000 euro, spese di pubblicità in capo al soggetto erogante, integralmente deducibili dal reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi”. fino a 200.000 euro la spesa è di pubblicità senza necessità di indagini particolari gli importi superiori a 200.000 euro potranno essere qualificati ancora come spese di pubblicità o in altro modo, ma in tal caso sarà necessaria un’indagine di fatto VERIFICARE IN OGNI CASO LA PRESENZA DEL NESSO SINALLAGMATICO ARTICOLO 90 Comma 11 Non vale perdita qualifica per ASD Comma 11-bis Nuova disposizione per pubblicità in impianti sportivi con capienza inferiore a 3.000 posti Comma da 12 a 16 Istituzione del fondo di garanzia sussidiaria per acquisto immobili, attrezzature, ecc. Comma 17 Forme giuridiche delle SPD e ASD Comma 18 Requisiti statutari Comma 18-bis Divieto ad amministratori di ricoprire cariche in ASD della medesima disciplina 40 20/03/2014 ARTICOLO 90 Comma 18-ter Possibile l’integrazione della denominazione con verbale assemblea soci Comma 19 Mantenimento agevolazioni forze armate Commi da 20 a 22 ABROGATI (registro nazionale CONI) Comma 23 Disposizioni per i dipendenti pubblici Comma 24 Criteri di utilizzo impianti sportivi Comma 25 Criteri di gestione impianti sportivi Comma 26 Criteri gestione impianti sportivi scolastici I VINCOLI STATUTARI DELL’ARTICOLO 90 COMMA 18 a) denominazione sportiva dilettantistica b) oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica c) attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione f) obbligo di rendicontazione economico finanziaria e relative modalità di approvazione g) modalità di scioglimento dell’associazione Specifici per società e associazioni sportive dilettantistiche 41 20/03/2014 I VINCOLI STATUTARI DELL’ARTICOLO 90 COMMA 18 d) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione h) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione Richiamano il contenuto dell’art. 148 c. 8 TUIR PERDITA QUALIFICA ENTE NON COMMERCIALE COMMA 9 ART. 148 TUIR VINCOLI DI TIPO QUANTITATIVO 1. 2. 3. 4. No prevale za delle I o ilizzazio i relative all’Attività Co er iale, al etto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività Non prevalenza dei Ricavi derivanti da Attività Commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le Attività Istituzionali Non prevalenza dei Redditi derivanti da attività Commerciali rispetto alle Entrate Istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative Non prevalenza delle Componenti Negative inerenti alla attività Commerciale rispetto alle restanti spese Eccezione: la norma non si applica a Associazioni sportive dilettantistiche 42 20/03/2014 Enti di tipo associativo : le regole ai fini IVA a cura di Luca Caramaschi Imposta sul Valore Aggiunto per gli Enti non commerciali (art. 4, comma 4, DPR n. 633/1972) Gli enti non commerciali sono soggetti passivi soltanto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di eventuali attività commerciali o agricole. per le operazioni svolte nell’ambito della propria attività istituzionale essi restano estranei al campo di applicazione del tributo. ATTIVITÀ CONSIDERATE IN OGNI CASO COMMERCIALI le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari in funzioni delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da particolari tipologie di enti di tipo associativo. Tali contributi vanno distinti dalle quote associative, versate al solo fine di acquisire lo status di socio, che non sono soggette ad Iva; le operazioni oggettivamente commerciali elencate all’art 4, comma 5, del DPR n. 633/1972. 43 20/03/2014 ORGANIZZAZIONE VIAGGI/SOGGIORNI TURISTICI Articolo 4 comma 6 DPR 633/72 - associazioni di promozione sociale * - associazioni politiche, sindacali, di categoria - associazioni religiose * Fi alità ri o os iute dal DIRETTE IVA i istero dell’i ter o – L. 287/1991 Presunzioni di non commercialità Presunzioni di commercialità Detrazione dell’IVA per gli Enti non commerciali (art. 19-ter DPR n.633/1972) L’Iva ammessa in detrazione è soltanto quella relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, purché: l’attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale e conformemente alle disposizioni dell’art. 20 del DPR n. 600/1973; la contabilità sia tenuta, anche in relazione all’attività istituzionale, in modo corretto e trasparente; i beni o i servizi acquistati o importati siano inerenti all’attività d’impresa; siano conservati tutti i documenti di acquisto. 44 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E IL SETTORE NO PROFIT Prof. Avv. Guido Martinelli Crema, 19 Marzo 2014 1 LA PRESTAZIONE SPORTIVA IN AMBITO DILETTANTISTICO: DALLA COMPONENTE LUDICA ED ASSOCIATIVA ALLA PRESTAZIONE CORRISPETTIVA 2 1 QUESITO Nello sport: 1. Si lavora 2. Si gioca 3. Si gioca e qualcuno lavora 3 UN PO’ DI STORIA Non vi è dubbio che nei primi anni ‘50, le prestazioni che venivano svolte nell’ambito delle attività sportive fossero svolte da soggetti “tesserati” alla Federazione di appartenenza e legati da vincolo associativo con il club di appartenenza. Ne conseguiva che, essenzialmente, queste non venivano svolte in regime di “scambio” tra persona fisica e soggetto sportivo affiliato, ma nel quadro di una comune finalità associativa, spesso anche a carattere gratuito. C’ò era dimostrato sia dal c.d. “regime di vincolo” (come tale incompatibile con qualsivoglia “libera” prestazione lavorativa) sia dall’elettorato attivo nelle assemblee federali, posto solo in capo al legale rappresentante del sodalizio affiliato. 4 2 LEGGE 14 GIUGNO 1973, N. 366 - ART. 1 IL PRIMO INTERVENTO LEGISLATIVO L’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e l’assicurazione contro le malattie gestite dall’ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo sono estese ai giocatori di calcio vincolati da contratto con società sportive affiliate alla Federazione Italiana gioco calcio e che svolgano la loro attività in campionati di serie A, B e C, oppure, in caso di diversa riorganizzazione dei campionati, in quelli corrispondenti Le assicurazioni di cui al precedente comma sono, inoltre, estese agli allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla Federazione Italiana gioco calcio e che svolgano professionalmente la loro attività in campionati di divisione nazionale ed agli allenatori federali che operano direttamente alle dipendenze della Federazione italiana gioco calcio 5 LA PRESTAZIONE SPORTIVA CAUSA DEL RAPPORTO Natura associativa Assenza rapporto sinallagmatico Non è un rapporto di lavoro Corrispettività della prestazione Lavoro autonomo o subordinato 6 3 NATURA ASSOCIATIVA (CASS. CIV. 12.05.09 N° 10867) E deve ritenersi altresì l’inapplicabilità nei confronti dello stesso della normativa lavoristica in tema di rapporto di lavoro subordinato, stante l’esistenza di un rapporto associativo dell’arbitro di calcio, in quanto tesserato con la F.I.G.C. e facente quindi parte dell’A.I.A., di talchè le prestazioni svolte dallo stesso, a prescindere dalla gravosità degli impegni e della presenza di una remunerazione, integrano adempimento del patto associativo per l’esercizio in comune dell’attività sportiva. A meno che l’attività svolta esuli dal contenuto dell’oggetto sociale nel qual caso può ritenersi, per come detto, l’esistenza (o anche la coesistenza) di un rapporto di lavoro subordinato, in relazione a tale diversa attività, sulla base di un accertamento di fatto demandato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. 7 CASS. CIV. SEZ. LAVORO 12.05.2010 N° 11465 IN MATERIA DI COOPERATIVE 2.10 Invero la L. n. 142 – la quale, come rilevato, ricollega la tutela previdenziale a quella propria del rapporto di lavoro, che può essere subordinato o autonomo, che si affianca a quello associativo – interviene in epoca in cui a “tutte” le attività lavorative viene garantita la tutela previdenziale, nel quadro della cd. “universalizzazione” delle tutele, che prima non esisteva. La tutela previdenziale del lavoro autonomo, inteso come lavoro parasubordinato, al di fuori della titolarità dell’impresa, di prestazione coordinata e continuativa ex art. 409 cod. proc. Civ. sorse solo con la L. 8 agosto 1995, n. 335. 2.11 La disposizione fondativa si trova alla L. 8 agosto 1995, n. 335. art. 2, comma 26, il quale prevede la costituzione presso l’Inps di una cd. Gestione separata (ovvero quarta gestione) in cui devono essere iscritti quei lavoratori autonomi che svolgono attività professionale per la quale non è prevista l’iscrizione in albi o in elenchi. 8 4 ART. 38 COSTITUZIONE COMMA II “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia” Gli sportivi dilettanti non hanno queste tutele, quindi, non sono lavoratori. Se così fosse, allora, qual è la causa e l’oggetto della loro prestazione? 9 LEGGE 91/81 - SPORT PROFESSIONISTICO Articolo 1 - Attività sportiva “L'esercizio della attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.” attività dilettantistica differenza” abrogazione della semiprofessionistica” determinata c.d. “per “attività 10 5 LEGGE 91/81 - SPORT PROFESSIONISTICO - ART. 2 Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnicosportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica. 11 APPLICABILITÀ ANALOGICA DELLA LEGGE 91/81 ? Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (art. 14 preleggi al codice civile) 12 6 LEGGE 91/81 ARTICOLO 3 – PRESTAZIONE SPORTIVA DELL’ATLETA La prestazione a titolo oneroso dell’atleta, costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge. 13 LEGGE 91/81 ARTICOLO 3 – PRESTAZIONE SPORTIVA DELL’ATLETA Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l’atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno. Distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non collegata alla subordinazione gerarchica ma all’intensità del rapporto 14 7 LEGGE 91/81 ART. 4 – DISCIPLINA DEL LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso nè può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni. Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile. Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4,5,13,18,33,34 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) e negli articoli 1,2,3,5,6,7,8 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (“Norme sui licenziamenti individuali”). 15 ART. 27 NOIF F.I.G.C. I “NON PROFESSIONISTI” 1. 2. 3. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D. compresi quelli di sesso femminile, quelli che giocano il “calcio a cinque” e quelli che svolgono attività ricreativa. Per tutti i calciatori “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 ter, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A. 16 8 ART. 4 BIS GIOCATORE NON PROFESSIONISTA REG. ESECUTIVO F.I.P. 1. Sono qualificati “non professionisti” i giocatori e le giocatrici che, a seguito di tesseramento nazionale o regionale, svolgono attività per Società partecipanti ai Campionati nazionali o regionali maschili o femminili, esclusi quindi i Campionati Nazionali maschili definiti professionisti. 2. Per tutti i giocatori o giocatrici, così come definiti al comma [1] del presente articolo è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato. 17 PASSAGGIO DILETTANTISMO/PROFESSIONISMO DIFFICOLTÀ Aggravio previdenziale e assicurativo Assenza di norme transitorie Problema di poste patrimoniali di bilancio (svalutazione diritti pluriennali prestazione giocatori come norma a tempo) È possibile eliminare un settore professionistico come ha fatto la Federazione Motociclistica con modifica statutaria o la Federazione Pallacanestro per il campionato di Lega due? 18 9 RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO COME REGIME SPECIALE La stessa promulgazione della l. n. 91 manifesta in modo trasparente l’intendimento del legislatore di assoggettare il rapporto di lavoro sportivo ad un regime speciale. Non è quindi dubitabile che il ritorno alla disciplina del diritto comune per l’area del “professionismo di fatto”, oltre ad urtare con la voluntas legis, farebbe di nuovo sorgere, sia pure in termini invertiti, problemi di disparità di trattamento. Ci si troverebbe, infatti, nella non facile posizione di spiegare la ragione per la quale agli “sportivi” esclusi dall’ambito della L. n. 91 si finisca per riservare una tutela qualitativamente più intensa. 19 Le prestazioni sportive dilettantistiche possono essere A titolo gratuito A titolo retribuito 20 10 PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO 1) Motivazione (gratia vel benevolentia causae) da acquisire 2) Nessun obbligo fiscale 3) Nessun obbligo previdenziale 4) Copertura assicurativa come tesserati (Art. 51 L. 289/02) – morte + invalidità permanente 5) E’ possibile riconoscere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute 21 CIRCOLARE ENPALS N. 20 DEL 04/06/2002 Sportivi professionisti e addetti agli impianti sportivi chiarimenti “…il lavoro gratuito è ammissibile solo nel caso in cui sia concretamente rinvenibile uno specifico interesse del lavoratore, quale potrebbe essere uno stage aziendale oppure ragioni di ordine affettivo o spirituale (ad esempio il lavoro dei religiosi in favore dell’ordine di appartenenza) o ancora l’attività di volontariato di cui alla legge 266/91 e cioè l’attività prestata in modo personale, spontanea e gratuita tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”. Sul punto la Giurisprudenza tende a presumere l’esistenza del lavoro subordinato tipico, ovvero a titolo oneroso, con l’applicabilità della relativa disciplina, stabilendo inoltre che la prova della gratuità è a carico di chi afferma la circostanza Pertanto, in assenza di documentazione probatoria, la prestazione va assoggettata a contribuzione, applicando il minimale di legge o, se più favorevole, il minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro. 22 11 LA DISCIPLINA DEI COMPENSI AGEVOLATI DEGLI ATLETI TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI A titolo retribuito 1. prestazioni di lavoro dipendente (art. 2094 c.c.) 2. prestazioni di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) 3. prestazioni sportive dilettantistiche (è una forma di lavoro tipica – tertium non datur - o ha finalità associative?) 23 COMPENSI EROGATI AGLI SPORTIVI DILETTANTI Art. 67, comma 1, lett. m) TUIR TRATTAMENTO FISCALE AGEVOLATO 24 12 ART. 67 1° COMMA LETT. M) TUIR Sono redditi diversi se non costituiscono redditi conseguiti nell’esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: “Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, … dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto” 25 CO.CO.CO AMMINISTRATIVO - GESTIONALI ART. 90 Legge 289/2002, comma 3: a) all’articolo 81 (ora 67), comma 1 lettera m) del TUIR è aggiunto il seguente periodo: “Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.” 26 13 COMPENSI DA EROGARE A DIPENDENTI PUBBLICI Comma 23 dell’art.90 L. n. 289/2002 I dipendenti pubblici possono prestare, fuori dall’orario di lavoro, la propria attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, purché a “titolo gratuito” e “fatti salvi gli obblighi di servizio”, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Mancano precisi chiarimenti in merito sulle somme eventualmente da riconoscersi e le relative modalità di erogazione. A questi infatti possono essere unicamente riconosciute le indennità di trasferta (fuori dal territorio comunale) ed i rimborsi forfetari di cui all’art.67, comma 1 lett. m) Tuir. 27 ATTIVITÀ ESCLUSE DAL REGIME AGEVOLATO Il trattamento di favore riservato ai compensi erogati nell’ambito dell’attività dello sportiva dilettantistica non può in ogni caso riguardare le prestazioni: DI LAVORO DIPENDENTE DI LAVORO AUTONOMO O D’IMPRESA DI SPORTIVI DILETTANTI IN UNA MANIFESTAZIONE DI PROFESSIONISTI DI SPORTIVI PROFESSIONISTI IN UNA MANIFESTAZIONE DILETTANTISTICA A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE DI NATURA OCCASIONALE, ANCORCHE’ EROGATE DA SOCIETA’ O ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (O FSN) 28 14 D.M. 15 MARZO 2005 - (G.U. 7.4.2005 N. 80) Mentre prima si parlava solo di “addetti agli impianti ora tra le categorie di lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’ENPALS ritroviamo: ... sportivi”, 20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi; 22) direttori tecnici, massaggiatori, dipendenti delle società sportive… istruttori e i 23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche (Fondo sportivi professionisti) 29 ENPALS - CARATTERISTICHE La gestione non si basa sull’inquadramento previdenziale del datore di lavoro, come anche per l’INPS, ma dei lavoratori che il legislatore individua autoritariamente come beneficiari delle prestazioni previdenziali prescindendo dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro 30 15 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (E DELLO SPORT) Lavoratori iscritti all’ENPALS successivamente al 31.12.95 e privi di precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie Datore di lavoro Lavoratore 23,81 9,19 Totale 33,00 Quota da versare all’INPS per prestazioni assicurative ed assistenziali (subordinati) 5,17 31 CIRCOLARE ENPALS N. 13 DEL 7.8.2006 Requisiti di professionalità 1) L’attività deve avere caratteristiche di abitualità (“intendendosi come tale un’attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, comportamenti”) stabilità e sistematicità di 2) “La misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di marginalità” – come indice di marginalità dei compensi si può dare come indicatore la no tax area dei professionisti fissata attualmente in un importo pari a € 4.500 32 16 ULTERIORI QUESTIONI Istruttore già titolare di posizione INPS Istruttore che svolge attività sia in favore di atleti dilettanti che professionisti (gestione separata e normale) Istruttore che svolge attività sia in favore di sodalizi sportivi che di strutture turistico - ricettive Cumulabilità tra precedente gestione INPS ed attuale gestione INPS EX ENPALS Prestazioni occasionali a carattere accessorio utilizzabili in occasione di “manifestazioni sportive” Assenza di istituti incentivanti quali apprendistato e contratto di inserimento Dipendenti Federazioni Sportive Nazionali 33 FINANZIARIA 2007 Art. 1 comma 1180: “…in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, …i datori di lavoro privati …sono tenuti a darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro..” PROBLEMA: SI DEVE APPLICARE ANCHE AI RAPPORTI C.D. DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO? 34 17 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE Con lettera circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale aveva affermato che devono ritenersi incluse nell’obbligo di comunicazione sopra richiamato la “prestazione sportiva, di cui all’art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”. Con Interpello 22/2010 il Ministero chiarisce che “le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all’art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all’obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l’impiego” 35 DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA 2008 - MIN. LAVORO Nel corso dell’anno 2008 saranno effettuate vigilanze anche nel settore degli impianti e circoli sportivi in ragione del D.M. 15 marzo 2005. Nel corso del primo semestre 2008 le strutture che si qualificano quali strutture commerciali (palestre, sale fitness, ecc.). Nel secondo semestre dello stesso anno le strutture iscritte al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI Ispezioni pilota, anche congiuntamente con la polizia tributaria, volte ad assestare i profili e gli elementi informativi idonei ad accertare l’esistenza di prestazioni professionali occultate sotto la falsa copertura “dilettantismo sportivo”. 36 18 VERBALI DI ACCERTAMENTO 2008 «[…] Per questi lavoratori l’impresa ha erroneamente considerato esenti dall’obbligo contributivo previdenziale le prestazioni svolte in qualità di istruttore sportivo, ritenendo che le stesse rientrino nel regime agevolato previsto dall’art. 37 della legge 342/00 riguardante i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte di organismi riconosciuti che perseguono finalità sportive dilettantistiche e che vengono ricompresi tra i c.d. redditi diversi (art. 67 comma 1 lettera m del d.p.r. 917/86). In realtà le prestazioni degli istruttori in questione non sono state rese nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (gare, manifestazioni, etc.) bensì per far usufruire dei servizi dell’impresa (corsi di fitness, aerobica, karate, ecc) i clienti che frequentano abitualmente o occasionalmente la palestra dietro pagamento di una quota di iscrizione o di un corrispettivo per il singolo ingresso nella struttura». 37 ISPEZIONI ENPALS 2008-2009 Parrebbe che la strategia che l’ENPALS ha seguito in fase accertativa nel 2008 e nel 2009, non sia stata quella riportata nella circolare 13/06 (da assoggettare solo i compensi erogati agli istruttori che svolgano tale attività in via principale ancorchè non esclusiva) ma, prescindendo dalla posizione soggettiva dell’istruttore, l’attenzione dei verificatori si sia spostata sul lato oggettivo. L’attività degli istruttori, non essendo finalizzata alla pratica agonistica, non costituirebbe “esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica” e, pertanto, i compensi relativi non rientrerebbero, indipendentemente dalla posizione soggettiva dell’istruttore, tra i redditi diversi. 38 19 ART. 35, COMMA 5 C.D. DECRETO MILLEPROROGHE (L. 14/2009) parole “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” contenute nell’articolo Nelle 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza sportiva dilettantistica. 39 PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI CONNESSIONE CON MANIFESTAZIONI SPORTIVE Sent. n. 884 del 26/02/10 Trib. Torino: “devono ritenersi sussistenti tutte le condizioni previste dall’art. 67 [già 81 del testo ante riforma del 2004], comma 1, lett. m), del TUIR come interpretato con norma d’interpretazione autentica dell’art. 35, commi 5 e 6, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito in legge dell'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14 - ai fini del non assoggettamento a contribuzione previdenziale i compensi erogati dall’Associazione ai propri istruttori” (V. anche sent. Trib. Torino 15/04/10, sent. Trib. Ancona n. 3642 del 23/06/2011, sent. Trib. Venezia n. 297/2012, sent. Trib. Venezia n. 453/2012). 40 20 PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI CONCETTO DI ATTIVITÀ SPORTIVA “DILETTANTISTICA” Sent. n. 2832 del 26/07/10 Trib. Torino: “ne consegue che se è vero che le attività svolte dagli associati al club sono per buona parte attività di tipo ginnico-sportivo, è altrettanto vero che la norma richiede per l’agevolazione contributiva anche che si tratti di attività sportive dilettantistiche … non è consentito fare altro che riconoscere, con ciò condividendo appieno la impostazione ENPALS, la natura dilettantistica solo ad una struttura in cui l’attività sportiva sia finalizzata alla partecipazione a competizioni sia pure svolte da soggetti non professionisti. Ne consegue che i contributi richiesti vadano considerati dovuti … anche per la natura professionale parimenti richiamata dall’art. 67 cit., lett. m), cit. delle prestazioni rese dagli istruttori. È vero che l’Associazione … risulta iscritta … al CONI ma la semplice iscrizione, tra l’altro senza un motivato riconoscimento o inquadramento ad opera di un provvedimento di natura effettivamente ricognitivo, non è certamente idonea a superare una realtà fattuale che è quella sopra descritta” (V. anche sent. Trib. Roma n. 4354/2012, C.d.A. Genova 5/11/2012). 41 PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI VINCOLATIVITÀ DECISIONI CRRL Sent. n. 413 del 13/11/13 Trib. Venezia: “… ricorda che in base alla circolare del Ministero del Lavoro 10/06 le decisioni del Comitato Regionale per i Rapporti di Impiego sono vincolanti per le Amministrazioni interessate che ne fanno parte e che le stesse non possono neppure proporre azione di accertamento volta a vanificare la decisione del Comitato… In ordine alla delibazione sulle spese processuali, deve tenersi conto della soccombenza virtuale”. 42 21 PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI MUTAMENTO PRETESA CONTRIBUTIVA Sent. n. 778/2012, Corte d’Appello Genova:“…è quindi corretta la statuizione del primo giudice che pronunciando sull’unica domanda ritualmente introdotta, ossia il pagamento dei crediti fondati sulla pretesa natura subordinata dei rapporti inter partes, l’ha disattesa revocando la cartella opposta essendo ontologicamente diversa – per causa petendi e petitum – la domanda che l’Istituto ha inteso proporre … in sede di memoria di costituzione. La sentenza va quindi confermata, versandosi quanto alla domanda che l’Inps ha inteso introdurre in sede giudiziale, non già di emendatio libelli bensì di un’ipotesi di mutatio libelli, non consentita”. È invece possibile riconvenzionale? per gli Enti proporre domanda 43 PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI ONERE DELLA PROVA Sent. 10/04/2013, Trib. Ancona:“…è pacifico che grava sulla Sent. n. 4561/2011 Trib. Milano: “… in materia di Sent. n. 4111/2011 Trib. Milano: “… sarebbe dovuto essere Direzione Provinciale del Lavoro la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l’associazione e gli istruttori”. opposizione, l’onere della prova grava sull’Ente – attore in senso sostanziale – cui solo spetta di provare i fatti costitutivi della propria pretesa”. onere della società di dedurre e provare circa la insussistenza del requisito di non professionalità richiesta”. 44 22 PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI MAXI-SANZIONE PER LAVORO IRREGOLARE Sent. n. 2723/2013, Trib. Genova (confermata da C.d.A. GE con sent. n. 66 dell’11/02/2014): “… violazione dell’art. 36 bis DL n, 223/06, convertito con modificazione con la L. n. 248/06 per aver impiegato tre lavoratori non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria… La prima questione da esaminare è quindi se detta norma sia applicabile anche all’ipotesi di lavoratori autonomi o parasubordinati… mancando una disposizione normativa che imponga di registrare anche i lavoratori autonomi nelle predette scritture, pur di fronte ad un’eliminazione dell’aggettivo dipendenti, deve tutt’ora ritenersi necessario il vincolo di subordinazione per l’irrogazione della sanzione” (V. anche sent. Trib. Rovigo n. 57/09 e 5/4/11). 45 PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI REGIME SANZIONATORIO Sent. n. 322/2011, Trib. Genova:“… Relativamente al regime sanzionatorio si ritiene di applicare quello previsto dal comma 10 dell’art. 116 L. n. 388 del 2000, che prevede una riduzione delle sanzioni civili di cui al precedente comma 8 nei casi, quali quello in questione, in cui il mancato pagamento dei contributi è derivato da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali…” (v. anche sent. n. 2832/2010, Trib. Torino, sent. 1/08/2013 Trib. Milano). Sent. n. 4111/2011 Trib. Milano: “…deve infine essere respinto il rilievo di parte opponente per la quale non sussisterebbero le condizioni per il pagamento delle sanzioni previste per l’ipotesi di evasione”. 46 23 PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI OBBLIGHI INAIL Sent. n. 215/2012, Trib. Chiavari:“… la pretesa creditoria vantata dall’INAIL (dai presupposti del tutto diversi rispetto a quella che, con origine dalla medesima vicenda hanno determinato l’emissione di una cartella anche da parte dell’INPS impugnata con esito favorevole…) trova fonte nell’art. 1 e nell’art. 4 del TU 1124/95 … L’art. 1 della predetta normativa prevede l’obbligatorietà della assicurazione presso l’Istituto per chiunque sia addetto a macchine mosse non direttamente dalle persone che le usano o apparecchi a pressione, elettrici o termici e relativi impianti, o per le persone comunque occupate in ambienti ove tali dispositivi vengano impiegati”. 47 PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI CONCETTO DI PROFESSIONALITÀ Sent. n. 1060 del 25/11/10, Trib. Venezia: “per le attività – come quella di istruttori – diverse da quelle amministrativo gestionali la normativa applicabile non richiede tali condizioni, ossia la natura non professionale della contribuzione”. Sent. n. 9284 dell’11/07/2013, Trib. Roma. Ad avviso del Giudicante, la professionalità della collaborazione sarebbe stata dimostrata da plurimi e convergenti elementi in quanto gli istruttori: tenevano dei corsi stabili (almeno 3 volte alla settimana di 3-4 h. a giornata); gestivano tali corsi in piena autonomia, sia sotto il profilo organizzativo che nella scelta delle giornate in cui effettuare le proprie prestazioni; il compenso loro erogato “non era occasionale ma fisso” e di entità tale da poter costituire una fonte autonoma di sostentamento o comunque un contributo significativo se proporzionato all’impegno richiesto (V. anche sent. 671/2013 Trib. Firenze, sent. 1/08/2013 Trib. Milano). 48 24 RECENTE ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE Ricercare e valutare la stabilità della prestazione, l’adeguata competenza tecnica e la corresponsione di un compenso non marginale avuto riguardo anche al tempo impiegato è senz’altro la strada corretta per individuare la genuinità (o meno) dei rapporti di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) TUIR. In ambito sportivo dilettantistico ben vi possono essere dei rapporti che, pur se remunerati, sono sottratti agli oneri previdenziali ed assistenziali, ma lo possono essere solo nel caso in cui la prestazione da cui si origina il compenso non abbia i caratteri della professionalità e dalla stessa non si ricavi una significativa fonte economica di sostentamento. 49 CIRCOLARE MIN. LAVORO 21/02/2014 Il Ministero prende formalmente atto che la fattispecie agevolativa è stata “allargata”, in via interpretativa, anche alla formazione didattica e alla preparazione fisica. Stante la complessità della disciplina e la valutazione che i numerosi contenziosi in essere hanno avuto un: “esito in buona parte non favorevole per l’Amministrazione e l’Inps“, preso l’impegno di farsi promotore: “d’intesa con l’INPS di iniziative di carattere normativo volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore dei soggetti che nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche… svolgono attività sportive dilettantistica nonché attività amministrativo-gestionale non professionale” la circolare fornisce l’indicazione che, ferma l’attività già avviata e i contenziosi in essere, l’attività accertativa degli uffici deve orientarsi verso le realtà sportive imprenditoriali non iscritte al Registro Coni. 25