Regolamento Ungulati ATC RN2

Transcript

Regolamento Ungulati ATC RN2
A.T.C. RN2
Ambito Territoriale di Caccia RN2
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E IL PRELIEVO
DI UNGULATI NELL’ATC RN2
Dicembre 2013
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
ART. 1 – Finalità
1. Il presente regolamento recepisce quanto previsto dalla L.R. 8/94 e ss.ii.mm. , dal Regolamento per la
gestione degli Ungulati in Emilia-Romagna approvato con Delibera di Giunta n. 2008/751 del
26/05/2008 (in seguito citato come R.R. n. 1/08) e dagli indirizzi del Piano Faunistico Venatorio 20082012 della Provincia di Rimini.
2. Il presente regolamento persegue la tutela degli Ungulati selvatici disciplinandone le modalità
gestionali e le forme di prelievo nel territorio dell’ATC RN2.
3. Tutti gli interventi di Pianificazione e gestione degli Ungulati previsti nel presente regolamento sono
approvati dall’ATC su proposta della Commissione Tecnica nominata dall’ATC annualmente.
TITOLO II - LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE
ART. 2 – La pianificazione territoriale
1. L’ATC RN2 entro 60 gg. dall’approvazione del Piano Faunistico Venatorio provinciale (PFV) valuta le
caratteristiche e la superficie del territorio soggetto alla pianificazione per la gestione del Cinghiale che,
a seguito di accordi con i soggetti gestori delle Aree Protette, per ricomprendere anche le aree contigue
dei Parchi.
2. Entro il predetto termine l’ATC, definito l’ambito territoriale di propria competenza gestionale, approva
la ripartizione del territorio di caccia programmata in Distretti per la gestione e il prelievo del Cinghiale
(DG-cinghiale) che, a seguito dell’approvazione della Provincia, rappresentano le aree gestionali
omogenee per il termine di vigenza del PFV stesso. I DG-cinghiale possono essere variati dall’ATC, prima
del termine annuale di iscrizione delle squadre di braccata o dei gruppi di girata, qualora venga ad
essere modificata la pianificazione degli istituti faunistico-venatori nel periodo di vigenza del PFV o nel
caso in cui non vengano presentate domande di accesso al prelievo del cinghiale in braccata o in girata
nei numeri minimi previsti annualmente dall’ATC.
3. I DG-cinghiale rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione
e localizzazione delle attività di gestione faunistico-venatoria ascrivibili a un popolazione di cinghiale
4. I DG-cinghiale possono avere un’estensione minima di ha 3.000 e massima di ha 15.000 di SASP
(Superficie Agro-Silvo-Pastorale). Il perimetro di tali zone è individuato in coincidenza di strade
pubbliche e corsi d’acqua di prima categoria.
5. L’ATC stabilisce annualmente, entro il 15 gennaio, il numero minimo e massimo delle squadre per la
caccia al cinghiale in braccata, i gruppi di girata e i selecacciatori che possono essere ammessi alla
gestione e al prelievo in ogni DG-cinghiale individuato. Il numero massimo di squadre di braccata che
possono essere ammesse al prelievo complessivamente nel territorio dell’ATC RN2 è determinato dal
parametro n. squadre = SASP di caccia programmata/2.500 ha. arrotondato per difetto.
6. L’ATC ripartisce l’intero territorio dei DG-cinghiale in Unità di Gestione (UG-cinghiale) nell’ambito del
Piano di gestione annuale di cui al successivo art. 3 comma 1.
7. Le UG-cinghiale rappresentano le porzioni territoriali che vengono assegnate in via esclusiva alle
squadre per la caccia in braccata, ove i componenti delle stesse possono operare il prelievo anche in
forma selettiva o con il metodo della girata, a fini della gestione faunistico-venatoria.
8. Ciascuna UG-cinghiale ha di una superficie minima di ha. 500.
ART. 3 – La gestione faunistico-venatoria
1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo dell’ATC approva il Piano annuale di gestione del
Cinghiale.
2. Il Piano annuale, redatto in conformità a quanto previsto all’art. 4 del R.R. n. 751/08, viene completato
con il disciplinare attuativo per il prelievo del cinghiale. Il disciplinare per il prelievo del cinghiale viene
approvato dall’ATC e trasmesso alla Provincia ogni anno entro 30 giorni dal termine di avvio della
stagione venatoria previsto per ogni forma di caccia
3. Il disciplinare attuativo, oltre alle modalità dettagliate circa il prelievo cinghiale, stabilisce, sulla base dei
censimenti di cinghiale che devono essere realizzati entro il 31 marzo di ogni anno, le densità obiettivo
di cinghiale di ogni distretto in funzione di quanto stabilito dal PFVP e il piano minimo e massimo di
abbattimento.
4. Annualmente l’ATC pubblica i risultati dell’attività di gestione faunistico-venatoria, riferita all’annata
venatoria precedente, rendendoli noti alle categorie interessate
ART. 4 – Accesso al prelievo del cinghiale
1. Il prelievo del cinghiale è consentito in forma selettiva e nelle forme di caccia collettiva.
2. In attesa che il territorio dell’ATC RN2 venga considerato nell’ambito dei PFV della Regione EmiliaRomagna e della Provincia di Rimini con indicazioni circa la vocazione faunistica rispetto al cinghiale, il
prelievo in forma selettiva e con il metodo della girata sono esercitati esclusivamente nelle UGcinghiale.
3. Le squadre, i gruppi di girata e i selecacciatori che intendono operare la gestione e il prelievo del
cinghiale nell’ATC RN2 presentano domanda entro il 31 gennaio di ogni anno utilizzando gli appositi
modelli disponibili presso l’ATC.
4. Eventuali integrazioni dei componenti delle squadre o dei gruppi di girata potranno essere presentate
all’ATC RN2 una sola volta ed entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
5. La squadra, nei termini previsti al precedente comma 3, per poter presentare richiesta di ammissione al
prelievo deve avere le seguenti caratteristiche:
a) essere costituita da un minimo di 40 ed un massimo di 80 componenti, compreso il capo squadra,
salva diversa indicazione restrittiva da parte, della Provincia aventi i requisiti previsti dal R.R. n.
751/08;
b) annoverare tra i componenti almeno il 40% di cacciatori residenti nel territorio dei comuni dell’ATC
RN2
c) annoverare tra i componenti non più di 10 cacciatori non iscritti all’ATC RN2.
6. Ogni gruppo di girata, costituito solo dai componenti della squadra che presenta istanza per l’accesso
alla gestione e al prelievo in un DG-cinghiale, deve essere costituito:
 da un minimo di 6 ad un massimo di 20 componenti, compreso il conduttore di cane limiere, aventi
i requisiti previsti dal R.R. n. 751/08;
 da almeno il 50% di soggetti residenti nei comuni dell’ATC RN2.
7. La squadra che intende esercitare il prelievo anche con il metodo della girata nella UG-cinghiale
assegnata, presenta contestualmente domanda per il prelievo in braccata e per il prelievo con il
metodo della girata.
8. I cacciatori di selezione che intendono operare il prelievo del cinghiale devono essere componenti di
una squadra di caccia in braccata e devono produrre domanda di autorizzazione al prelievo
contestualmente all’istanza prodotta dalla squadra di appartenenza.
9. Ogni anno, valutati i requisiti di ogni squadra richiedente, l’ATC provvede ad assegnare a quelle idonee i
DG-cinghiale, sulla base dei posti disponibili di cui al precedente art. 2 comma 3, secondo i seguenti
criteri di priorità:
a) Sono ammesse le squadre omologhe che presentano domanda di operare il prelievo nello stesso
DG-cinghiale in cui sono state autorizzate al prelievo nella stagione venatoria precedente all’atto di
domanda, che annoverano tra i componenti:
 la percentuale più alta di residenti nei comuni dell’ATC RN2;
 la percentuale più alta di residenti della provincia in cui ricade l’ATC RN2 .
Vengono ritenute squadre omologhe, di cui al precedente comma, quelle che mantengono almeno
il 70% dei componenti che costituivano la stessa nell’atto di autorizzazione della stagione venatoria
precedente.
b) quindi sono ammesse le squadre denominate aggregate, ovvero quelle costituite da almeno il 51%
dei componenti di ciascuna di 2 squadre autorizzate nella S.V. precedente all’atto di domanda
nell’ATC RN2;
c) poi vengono ammesse le squadre omologhe, aventi i requisiti di cui alla precedente lett. a), che
presentano domanda per esercitare il prelievo in DG-cinghiale diverso da quello in cui erano state
autorizzate al prelievo nelle precedenti stagioni venatorie;
d) vengono infine ammesse le squadre costituite con il maggior numero di componenti residenti nei
comuni ricadenti nell’ATC RN2. A parità di tale parametro hanno priorità quelle che annoverano il
maggior numero di residenti nella provincia di Rimini. Nel caso di ulteriore parità di merito
prevalgono le squadre con il maggior numero di componenti.
10. Qualora una squadra non venga ammessa ad operare nel DG-cinghiale richiesto, per indisponibilità di
spazio, l’ATC può proporre alla stessa di operare in un altro DG-cinghiale avente capienza.
11. Qualora una squadra non venga autorizzata al prelievo automaticamente non vengono autorizzati il
gruppo di girata e i selecacciatori facenti parte della stessa.
12. Successivamente all’ammissione nel DG-cinghiale, l’ATC provvede ad assegnare in via esclusiva alla
squadra una UG-cinghiale per l’intera annata venatoria.
13. L’ATC assegna in prima fase l’UG-cinghiale
14. L’ATC assegna in prima fase l’UG-cinghiale alle squadre aggregate, garantendo alle stesse una superficie
di pianificazione territoriale pari a circa un minimo del 70% e massimo del 80% della sommatoria della
superficie delle UG-cinghiale assegnate alle stesse nella stagione venatoria precedente. La definizione
dei confini dell’UG-cinghiale viene definita in accordo con i Responsabili delle due squadre che si
aggregano; in mancanza di tale accordo l’ATC procede a definire i confini della nuova UG-cinghiale.
15. L’ATC assegna in seconda fase le UG-cinghiale alle squadre omologhe valutando l’impegno e i risultati
ottenuti nella gestione faunistico-venatoria nell’annata/e venatorie precedenti. I parametri considerati
per la valutazione sono:
a) Correttezza nell’esecuzione dei censimenti di cinghiale;
b) Adozione di forme di prelievo diversificate nella stessa UG-cinghiale quali, prelievo selettivo, girata
e braccata;
c) Completamento del piano di abbattimento;
d) Valutazione dei danni prodotti dal cinghiale nell’UG-cinghiale gestita;
e) Collaborazione all’esecuzione di interventi gestionali previsti nel Piano annuale;
f) Sanzioni e provvedimenti disciplinari subiti.
16. L’ATC assegna quindi l’UG-cinghiale alle squadre di nuova costituzione sulla base delle disponibilità
territoriali residue valutando la composizione delle squadre, ovvero privilegiando quelle con un
maggior numero di residenti nei comuni dell’ATC RN2, quindi quelle con il maggior numero di residenti
nella provincia di riferimento e infine quelle con il maggior numero di componenti.
17. Quale contributo per la gestione del cinghiale e per gli interventi di prevenzione ed indennizzo dei
danni prodotti dal cinghiale, ogni squadra ammessa alla gestione e al prelievo è tenuta a versare, entro
il 30 aprile di ogni anno, una quota minima di € 2.000,00 (euro duemila/00) fino ad un massimo di €
6.000,00 (euro seimila/00). La quota è stabilita dall’ATC in rapporto alle spese che lo stesso sostiene per
la gestione del cinghiale, ovvero rispetto ai parametri riportati al precedente comma 13 e alle
caratteristiche dull’UG-cinghiale assegnata. Pertanto il contributo può essere diversificato nei diversi
DG-cinghiale e/o UG-cinghiale. I gruppi di girata e i cacciatori di selezione del cinghiale non versano
alcun contributo ulteriore. Le squadre di nuova costituzione dovranno versare la quota che l’ATC
stabilisce annualmente.
18. Il contributo che la squadra versa all’ATC è incrementato di € 50,00 per ogni eventuale componente
non iscritto all’ATC RN2 facente parte della stessa.
19. L’introito determinato dal contributo versato dalle squadre va a costituire un capitolo di bilancio
dell’ATC destinato all’attività di gestione degli Ungulati.
20. La squadra è tenuta ad eseguire il Piano Annuale di Abbattimento (PAA) entro i valori minimi e massimi
stabiliti. Qualora nell’ambito della squadra siano autorizzati ad operare un gruppo di girata e/o
cacciatori di selezione questi operano il prelievo nel rispetto del PAA assegnato alla squadra stessa.
21. In ogni DG-cinghiale l’ATC nomina, di concerto con le squadre, un capo distretto aventi le funzioni
previste dal R.R. n. 1/08 e vice-capo distretto sino ad un massimo di 4.
22. Nell’ambito del PAA di ogni DG-cinghiale un capo gestionale è assegnato al capo distretto, quale forma
di rimborso spesa, che può prelevarlo attraverso il prelievo selettivo. Qualora il capo distretto non fosse
in possesso dell’abilitazione di selecacciatore, il capo potrà essere prelevato da selecacciatore
appartenente alla squadra designato dal caposquadra.
23. Le squadre, i gruppi di girata e i cacciatori di selezione di cinghiale sono tenuti a rispettare le modalità
di prelievo stabilite nel disciplinare attuativo di cui al precedente art. 3, comma2.
24. Nel caso in cui in una UG-cinghiale sia stato autorizzato il prelievo del cinghiale con il metodo della
braccata e della girata e/o di selezione, nella stessa giornata di prelievo può essere impiegata più di un
metodo (tecnica) di prelievo.
25. I cinghiali abbattuti durante l’attività di caccia, al termine della giornata di caccia, devono essere tutti
recapitati in un punto di raccolta, che la squadra è tenuta ad indicare all’ATC contestualmente al rilascio
dell’atto di ammissione al prelievo, ove vengono registrati dal capo-distretto o dal suo vice i dati riferiti
ad ogni animale. Resta fermo che vanno rispettate le norme Regionali relative all’igiene degli alimenti
(Allegato Tecnico Regolamento regionale sulla gestione degli ungulati in E.R.).
ART. 5 – Controllo di Cinghiale
1. Il controllo è effettuato secondo le norme emanate in merito dalla Provincia in base all’art.16 della L.R.
8/94
TITOLO III - LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CAPRIOLO
ART. 6 – Gestione dei Cervidi
1. Considerato che nell’ATC RN2 le segnalazioni di presenza di Daino e Cervo sono occasionali, e
certamente non esistono popolazioni strutturate, le specie non saranno soggette a specifica gestione
sino quando le segnalazioni di presenza non saranno tali da indurre la Commissione tecnica a integrare
il presente regolamento per disciplinare le attività gestionali e di prelievo delle specie.
ART. 7 – La pianificazione territoriale
1. L’ATC RN2 entro 60 gg. dall’approvazione del Piano Faunistico Venatorio provinciale (PFV) valuta le
caratteristiche e la superficie del territorio soggetto alla pianificazione per la gestione del Capriolo che,
a seguito di accordi con i soggetti gestori delle Aree Protette, per ricomprendere anche le aree contigue
dei Parchi.
2. Entro il predetto termine l’ATC, definito l’ambito territoriale di propria competenza gestionale, approva
la ripartizione del territorio di caccia programmata in Distretti per la gestione e il prelievo del Capriolo
(DG-capriolo) che, a seguito dell’approvazione della Provincia, rappresentano le aree gestionali
omogenee per il termine di vigenza del PFV stesso.
3. I DG-capriolo possono avere un’estensione minima di ha 2.000 e massima di ha 10.000. Il perimetro di
tali zone è individuato in coincidenza di limiti fisici artificiali e naturali facilmente riscontrabili nel
territorio, quali strade e corsi d’acqua.
4. Nell’ambito del Piano annuale, di cui al successivo art. 8 comma 5, l’ATC approva la ripartizione dei DGcapriolo in Unità di Gestione per l’accesso al prelievo (UG-capriolo) che devono avere una superficie
agro-silvo-pastorale superiore ha 100.
ART. 8 – La gestione faunistica
1. La gestione faunistica è fondata sulla conoscenza delle caratteristiche ambientali del territorio dell’ATC
RN2 e sulla conoscenza dei parametri di popolazione del Capriolo nonché delle specie in diretto
rapporto ecologico con la stessa. Pertanto l’analisi territoriale e i censimenti della popolazione sono i
presupposti per la pianificazione e quindi per gli interventi gestionali. A tale proposito si adotta il
protocollo ISPRA.
2. Entro 60 giorni dall’approvazione del PFV provinciale, in applicazione delle indicazioni dello stesso,
l’ATC approva un piano quinquennale di gestione del Capriolo.
3. Entro il 1 marzo di ogni anno l’ATC approva il protocollo per la realizzazione dei censimenti annuali
4. Entro il 30 aprile di ogni anno l’ATC approva la relazione consuntiva riportante l’esito dell’attività di
prelievo realizzata durante la precedente stagione venatoria.
5. Entro il 15 maggio di ogni anno l’ATC approva il Piano Annuale di gestione del Capriolo (PA-capriolo),
ove vengono considerati e definiti:
a) l’analisi delle caratteristiche territoriali;
b) l’applicazione delle indicazioni previste nel piano quinquennale e la relativa programmazione degli
interventi;
c)
le modalità di raccolta dei dati inerenti l’impatto del capriolo specie sulle attività antropiche;
d) la definizione progettuale dell’attività di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e la
valutazione della reale efficacia in termini di riduzione dei danni;
e) l’accurata valutazione dei danni all’attività produttiva agricola;
f)
la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale o in favore della specie;
g) la definizione di interventi gestionali accessori.
h) Il disciplinare volto a regolamentare in dettaglio le modalità di esecuzione del prelievo e delle
relative attività accessorie;
i)
L’assegnazione ai selecacciatori delle UG-capriolo, sulla base della graduatoria di merito;
j)
L’assegnazione ai selecacciatori del piano di prelievo individuale, sulla base della graduatoria di
merito, e la documentazione comprendente il materiale autorizzativo, entro 15 giorni dalla data di
inizio dell’accesso al prelievo.
6. Il prelievo di capriolo può essere attuato solo quando nei DG-capriolo la densità stimata è pari o
superiore a 8 caprioli/kmq, o comunque secondo quanto previsto dal PFVP e dalle carte di vocazione
faunistica.
7. Il PPA-capriolo viene stabilito, sia in termini numerici che in rapporto alle classi di età e sesso, entro i
termini massimi dei parametri indicati nello specifico protocollo dall’ISPRA e dal PFV della Provincia di
Rimini.
8. Nell’ambito del PPA-capriolo ad ogni selecacciatore non possono essere assegnati oltre i 5 capi per
annata venatoria, fatto salvo che possono essere assegnati ulteriori capi gestionali sulla base di quanto
stabilito al successivo art. 11.
9. Dal PPA-capriolo sono decurtati, prima dell’assegnazione ai selecacciatori titolari di UG-capriolo, i capi
gestionali di cui al successivo art. 11. I capi rimanenti sono assegnati ai selecacciatori in base alla
graduatoria di merito, di cui al successivo art. 9.
10. I capi del PPA-capriolo non assegnati ai selecacciatori titolari di UG-capriolo sono destinati alla caccia
speciale con assegnazione prioritaria ai selecacciatori del DG in cui ricade la UG stessa e quindi agli altri
selecacciatori ammessi infine ai non ammessi dall’ATC RN2 in base alla graduatoria. Annualmente l’ATC
pubblica i risultati dell’attività di gestione faunistico-venatoria, riferita all’annata venatoria precedente,
rendendoli noti alle categorie interessate.
ART. 9 – Accesso alla gestione e al prelievo
1. Il numero di selecacciatori, in possesso di abilitazione riconosciuta dalla Provincia di riferimento, che
possono essere ammessi annualmente alla gestione e al prelievo di capriolo è corrispondente al
numero di UG-capriolo individuate dall’ATC in base a quanto previsto nel Piano annuale.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i selecacciatori interessati ad operare nell’ATC RN2 presentano
domanda di ammissione alla gestione e al prelievo in uno dei DG-capriolo, utilizzando apposito modulo
reso disponibile dall’ATC. Dal 2015 sono esonerati dal dover presentare domanda coloro che sono stati
autorizzati nella stagione venatoria precedente e che hanno ritirato il materiale autorizzativo. Il
selecacciatore può comunque annualmente presentare domanda nel caso in cui intenda variare DGcapriolo ove vuole operare o per aggiornare i requisiti di merito.
3. Rispetto al numero di selecacciatori che possono essere annualmente ammessi in base al precedente
comma 1, i DG-capriolo sono assegnati in via prioritaria a coloro che risiedono nei comuni dell'ATC RN2,
i posti rimanenti sono assegnati prioritariamente ai residenti della Provincia in cui ricade l'ATC e
successivamente ai residenti della Regione Emilia-Romagna o della Repubblica di San Marino e quindi di
altre Regioni.
4. Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno l’ATC ammette all’esecuzione dei censimenti di Capriolo i
selecacciatori richiedenti nei DG-capriolo in base ad una graduatoria di merito, i cui parametri di
valutazione sono riportati al seguente comma 7
5. In ogni DG-capriolo l’ATC nomina un capo distretto e un massimo di 2 vice per espletare le funzioni
previste dal R.R. n. 751/08.
6. L’ATC RN2 riserva la disponibilità di accesso allo stesso per i selecacciatori ammessi ad operare la
gestione e il prelievo di capriolo nel proprio ambito. Pertanto per ottenere l’assegnazione dell’UGcapriolo è obbligatoria l’iscrizione all’ATC RN2.
7. All’atto di presentazione della domanda per accedere alla gestione e al prelievo di capriolo, ogni
selecacciatore viene inserito nel Registro Graduatoria UG-capriolo (RG-UG), con l’assegnazione
contestuale di punti in rapporto ai criteri riportati al successivo comma 9, che determinano la
graduatoria di priorità per l’ammissione ad un DG-capriolo e per la successiva assegnazione dell’UG.
8. La mancata esecuzione dei censimenti obbligatori esclude il selecacciatore dal RG-UG.
9. I parametri che vengono considerati per la formulazione della graduatoria del RG-UG sono i seguenti:
a) Residenza anagrafica nel territorio del DG-capriolo oggetto di richiesta
p.ti 30
b) Domanda di accesso per la corrente annata venatoria alla gestione e prelievo nello stesso
DG-capriolo autorizzato nella precedente annata venatoria
p.ti 20
c) Proprietà di fondo agro-forestale di superficie superiore ad ha. 5,00 ricadente nel DGcapriolo oggetto di richiesta e registrato da almeno 2 anni precedenti la domanda
p.ti 5
d) Conduzione di fondo agro-forestale di superficie superiore ad ha 5,00 ricadente nell’DGcapriolo oggetto di richiesta e registrato da almeno 2 anni precedenti la domanda
e) Possesso di abilitazione di conduttore di cane traccia, ai sensi del R.R. n. 1/08
p.ti 4
p.ti 2
f) Possesso di abilitazione di operatore abilitato ai rilevamenti biometrici, ai sensi del R.R. n.
1/08
g) cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del cervo
p.ti 2
p.ti 2
h) Per ogni anno di autorizzazione, rilasciata da ente preposto, all’esercizio del prelievo
selettivo di Cervidi
p.ti 2
10. A seguito dell’esecuzione dei censimenti, sulla base delle UG-capriolo definite dall’ATC e rispetto alla
graduatoria del RG-UG, l’ATC ammette in via definitiva il selecacciatore nel DG-capriolo. L’assegnazione
delle UG-capriolo avviene attraverso la scelta delle stesse dal selecacciatore che ha maggiori punti nella
graduatoria del RG-UG.
11. La graduatoria può essere contestata dal selecacciatore solo rispetto ai punti accreditati nell’anno di
presentazione della domanda di accesso al prelievo, attraverso istanza di contestazione inoltrata entro
15 giorni dalla data di approvazione della graduatoria da parte dell’ATC.
12. Successivamente all’approvazione della Provincia di Rimini del PPA-capriolo, vengono assegnati ad ogni
selecacciatore i capi oggetto di prelievo sulla base della graduatoria di merito prevista nel Registro
Graduatoria PA-capriolo (RG-PA), fatto salvo quanto previsto al successivo comma 15.
13. A coloro che non siano mai stati autorizzati da una Provincia ad esercitare il prelievo di Capriolo in una
UG per un’intera stagione venatoria ovvero vengano ammessi al prelievo di capriolo per la prima volta
successivamente al conseguimento dell’abilitazione al titolo di cacciatore di Ungulati con metodi
selettivi, denominati in seguito tirocinanti selecacciatori, possono essere assegnati solo i seguenti capi
nel primo anno di attività: 1 femmina oppure 1 piccolo (classe 0) in UG non assegnata e con onere di
contributo economico definito annualmente dall’ATC.
14. Ogni selecacciatore autorizzato dall’ATC RN2 alla gestione e al prelievo in una UG-capriolo viene iscritto
nel RG-PA con l’assegnazione contestuale di punteggi, secondo i seguenti parametri:
a) Per attività di censimento, nel rispetto del protocollo di cui all’art. 8 comma 3:
 per ogni uscita obbligatoria
 per ogni uscita facoltativa
p.ti 2
p.ti 3
b) Valutazione della qualità di preparazione del trofeo, stabilita da apposita commissione,
per ogni trofeo:
 fino da un massimo di
 ad un minimo di
p.ti 3
p.ti - 3
c) Valutazione della qualità di preparazione delle mandibole, stabilita da apposita
commissione, per ogni mandibola:
 fino ad un massimo di
 ad un minimo di
p.ti 3
p.ti - 3
d) Collaborazione all’esecuzione del Piano annuale di gestione o di altre attività gestionali
dell’ATC, in cui i punti saranno stabiliti dalla Commissione Tecnica, fino ad un massimo di p.ti 30
e) Abbattimento di piccolo assegnato (classe 0)
p.ti 4
f) Esecuzione corretta di tutto il piano di abbattimento assegnato
p.ti 3
g) Valutazione dei trofei, con punteggio assegnato da Commissione Tecnica, rispetto alla
qualità degli stessi:
 da un massimo per trofei scadenti di
 a un minimo per trofei di qualità di
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
Abbattimento di capi feriti o defedati
Corretta segnalazione di capo ferito
Accompagnamento dei selecacciatori tirocinanti, per ogni uscita (fino max. p.ti 15)
Collaborazione alla realizzazione della mostra dei trofei, con assegnazione da parte della
Commissione Tecnica, sino ad un massimo di
Partecipazione all’attività di misurazione biometriche e verifiche dei reperti ossei
Per ogni anno di autorizzazione rilasciata dall’ATC RN2 all’esercizio del prelievo in forma
selettiva di Capriolo
Per non aver effettuato uscite finalizzate al prelievo di capriolo in base all’autorizzazione
rilasciata dall’ATC RN2
Per mancato abbattimento di caprioli del piano di prelievo autorizzato dall’ATC RN2 con
un numero di uscite inferiori a 4
Per mancato abbattimento di caprioli del piano di prelievo autorizzato dall’ATC RN2 con
un numero di uscite comprese tra le 4 e le 8
Per mancata disponibilità ad effettuare alcun accompagnamento per prelievo capi di
caccia speciale
p.ti 5
p.ti - 5
p.ti 5
p.ti 2
p.ti 1
p.ti 10
p.ti 3
p.ti 3
p.ti- 20
p.ti- 10
p.ti - 5
p.ti- 10
r) Errato abbattimento: maschio adulto (classe II) invece di maschio giovane (classe I)
s)
t)
u)
v)
assegnato
Errato abbattimento: maschio adulto (classe II) invece di piccolo (classe 0) o femmine
assegnate
Errato abbattimento: maschio giovane (classe I) invece di piccolo (classe 0) o femmine
assegnate
Errato abbattimento: femmina adulta (classe II) invece di piccoli (classe o)
Errato abbattimento: qualsiasi prelievo diverso da quello assegnato, non contemplato nei
precedenti casi
15. L’assegnazione dei campi comporta la seguente riduzione di punteggio nella graduatoria:
a) Maschio adulto (classe II)
p.ti- 10
p.ti- 20
p.ti- 10
p.ti-10
p.ti - 5
p.ti- 12
b) Maschio giovane (classe I)
p.ti - 6
c) Femmina adulta e subadulta (classe I e II)
p.ti - 3
d) Piccolo (classe 0)
p.ti - 1
16. I capi assegnati non possono essere ceduti.
17. I capi assegnati possono essere rinunciati, ma la rinuncia comporta comunque la riduzione del
punteggio di merito pari al 50% corrispettivo del valore del capo.
18. Qualora per 3 anni consecutivi un selecacciatore non viene autorizzato al prelievo viene escluso dal RGPA.
19. Il selecacciatore assegnatario di una UG-capriolo e del relativo piano di abbattimento, con
l’accettazione del’autorizzazione si impegna, oltre a rispettare la normativa regionale in materia e il
presente regolamento, anche a rispettare il disciplinare attuativo che norma le modalità di prelievo
nonché ad accompagnare eventuali cacciatori per il prelievo di capi previsti in base alla caccia speciale.
20. Quale contributo per l’attività di gestione del capriolo, l’ATC stabilisce annualmente la quota di
partecipazione che ogni selecacciatore a cui viene assegnata una UG-capriolo e il relativo piano di
prelievo è tenuto a versare per ottenere l’autorizzazione ad esercitare l’attività. Tale quota è compresa
tra un minimo di € 80,00 ed un massimo di € 160,00.
21. L’autorizzazione per l’accesso al prelievo di capriolo deve essere ritirata da ogni selecacciatore, dal
rispettivo Responsabile di Distretto, alla data stabilita annualmente dall’ATC RN2 e comunque non oltre
il termine dei successivi 30 giorni, decorsi i quali si intende l’automatica rinuncia di accesso al prelievo
da parte dell’interessato che non ha provveduto a ritirare il materiale autorizzativo.
22. Le quote introitate dall’ATC, di cui al precedente comma 21, sono destinate ad un capitolo di spesa del
bilancio dell’ATC riservato alla gestione degli Ungulati.
ART. 10 – Modalità di esecuzione del prelievo
1. Il prelievo selettivo è consentito in forma individuale con i sistemi della cerca e dell'aspetto da punto
fisso.
2. I tirocinanti selecacciatori, di cui all’art. 9 comma 14, possono esercitare il prelievo esclusivamente
accompagnati da un selecacciatore, con esperienza almeno triennale, appartenente allo stesso DGcapriolo in cui ricade l’UG del tirocinante.
3. Il disciplinare, di cui al precedente art. 8 comma 5, lett. h), stabilisce le modalità dettagliate per
l’esecuzione del prelievo selettivo e prevede tra i vari aspetti quanto riportato di seguito:
a) Le modalità di segnalazione dell’uscita e del rientro della giornata di prelievo;
b) La tipologia e i contenuti del verbale giornaliero di attività;
c) Le modalità di accertamento del capo abbattuto, che devono prevedere: la comunicazione del
selecacciatore di avvenuto abbattimento al Responsabile di Distretto o, solo nel caso in cui questi
non risulti reperibile, al Vice Responsabile che è tenuto comunque a dare informazione della
circostanza al Responsabile di Distretto; la compilazione della scheda di abbattimento;
l’apposizione di marca inamovibile; la documentazione fotografica;
d) L’individuazione dei punti di raccolta dei capi abbattuti, nel numero di almeno 1 per ogni DGcapriolo;
e) Le modalità e i tempi attraverso cui i capo distretto devono trasferire le schede giornaliere di uscita
ed i verbali di attività;
f) Le modalità per l’accompagnamento dei cacciatori autorizzati nei casi previsti;
g) Le modalità e i tempi entro cui devono essere consegnati i reperti ossei;
h) Le modalità di segnalazione dei capi feriti e i relativi interventi di recupero.
ART. 11 – Capi gestionali
1. L’ATC può impiegare personale volontario per svolgere alcune attività riferite all’organizzazione e alla
gestione dei Cervidi. In particolare individua e incarica le seguenti figure, aventi le funzioni previste dal
R.R. n 751/08, dal presente regolamento e stabilite annualmente dal Piano Annuale di gestione:
a)
b)
c)
d)
i Capo distretto;
i vice capo distretto;
gli accompagnatori di cacciatori delle caccia speciale;
i rilevatori biometrici.
2. Quale rimborso per le collaborazioni rese l’ATC assegna a tali figure annualmente capi da prelevare,
sulla base dell’impegno profuso nell’anno precedente, nell’ambito del PPA-capriolo.
3. Ad ogni capo distretto viene assegnato un maschio giovane (classe I)
4. Ad ogni vice capo distretto viene assegnato una femmina adulta (classe II) o un piccolo (classe 0)
rispetto all’impegno profuso valutato dal capo distretto e dalla Commissione Tecnica.
5. Ad ogni conduttore abilitato al recupero dei capi feriti che offre la disponibilità di realizzare il servizio
vengono assegnati i seguenti capi di capriolo, che verranno prelevati nei DG-capriolo indicati dall’ATC:
a) Per lo svolgimento di almeno un servizio di recupero: un classe 0
b) Per lo svolgimento di 2 o 3 servizi di recupero: una femmina;
c) Per lo svolgimento di 4 o più servizi di recupero: un M1.
6. Agli accompagnatori di caccia ed ai rilevatori biometrici, nei casi previsti, vengono rispettivamente
assegnati 1 punto per ogni sessione di accompagnamento ed 1 punto per ogni giornata di presenza
presso il centro di raccolta. Tali punti sono accreditati nella Registro Graduatoria PA-capriolo.
7. Nel Piano di abbattimento vengono assegnati prioritariamente i capi gestionali
8. I capi gestionali sono aggiunti al piano di prelievo.
9. Le modalità di prelievo dei capi gestionali sono omologhe a quelle dei capi del PPA-capriolo.
ART. 12 – Caccia speciale
1. Fino al 10% del PPA-capriolo oltre ai capi non assegnati del Piano stesso per qualsiasi motivo, possono
andare a costituire il pacchetto della caccia speciale al capriolo.
2. La caccia speciale si configura come l’assegnazione di un capo a cacciatori non titolari di una UGcapriolo nell’ATC RN2.
3. Quale contributo per la gestione del capriolo e per spese organizzative accessorie, l’ATC stabilisce
annualmente l’importo richiesto per accedere al prelievo dei capi dei caccia speciale, che sono
compresi entro le seguenti cifre:
a) Per un piccolo (classe 0), da € 20,00 a € 40,00;
b) Per una femmina giovane o adulta classe I o II, da € 40,00 a € 80,00;
c) Per un maschio giovane (classe I), da € 80,00 a € 160,00;
d) Per un maschio adulto (classe II), da € 200,00 a € 400,00.
4. Le quote introitate dall’ATC, di cui al precedente comma, sono destinate ad un capitolo di spesa del
bilancio dell’ATC riservato alla gestione degli Ungulati.
TITOLO IV – NORME DI COMPLETAMENTO
ART. 13 – Deroghe
1. In deroga all’art. 2 comma 1, l’ATC RN2 può modificare i DG-cinghiale entro il 31 gennaio di ogni anno
sino a quando la Provincia non avrà approvato il Piano Faunistico-Venatorio, successivo alla data di
approvazione del presente regolamento.
2. Qualora ogni anno presentino domande di ammissione le squadre omologhe autorizzate ad operare
dall’ATC RN2 nella stagione venatoria precedente e le squadre aggregate, queste sono ammesse in
deroga al parametro previsto all’art. 2 comma 5. Sono definite squadre omologhe e squadre aggregate
come indicato all’art. 4 comma 9 rispettivamente lett. a) e b).
3. In deroga all’art. 7 comma 2, l’ATC RN2 può modificare i DG-capriolo entro il 15 gennaio di ogni anno
sino a quando la Provincia non avrà approvato il Piano Faunistico-Venatorio, successivo alla data di
approvazione del presente regolamento.
ART. 14 - Norme accessorie
1. Per tutto quanto non previsto e dettagliato nel presente regolamento si deve fare riferimento al R.R. n.
751708 o nei disciplinari attuativi dell’ATC RN2.
2. L’ATC a proprio insindacabile giudizio, per qualsiasi caso in cui sia prevalente l’esigenza di tutelare le
popolazioni di capriolo può modificare nel corso dell’anno il PPA-capriolo e le modalità di esecuzione
dello stesso.