Regolamento comunale concernente l`armamento degli

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Regolamento comunale concernente l`armamento degli
Regolamento
comunale concernente
l'armamento degli appartenenti
al Servizio di Polizia Municipale
INDICE
CAPO I
GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI
Art. 1 Generalità
Art. 2 Tipo delle armi in dotazione
Art. 3 Numero delle armi in dotazione
CAPO II
MODALITA' E CASI DEL PORTO DELL'ARMA
Art. 4 Assegnazione dell'arma
Art. 5 Modalità del porto dell'arma
Art. 6 Servizi da svolgersi con l'arma
Art. 7 Funzioni ausiliarie di P.S.
Art. 8 Servizi di collegamento e rappresentanza
Art. 9 Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso, in supporto o
Rappresentanza
CAPO III
DELLA CUSTODIA DELLE ARMI
Art. 10 Armeria
Art. 11 Doveri dell'assegnatario
CAPO IV
ADDESTRAMENTO
Art. 12 Addestramento al tiro
Art. 13 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14 Rinvio
CAPO I
GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI
Art. 1
Generalità
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, le
dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di
Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 7 marzo 1986 n° 65 e
quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego
delle armi e delle munizioni.
2. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo
della Polizia Municipale in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza.
3. L'armamento in dotazione agli addetti ai Servizi di Polizia Municipale in possesso
della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle
esigenze di difesa personale.
Art. 2
Tipo delle armi in dotazione
1. Le armi da fuoco in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, da scegliersi all'atto
dell'acquisto, sono individuate tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7
della L. 18/04/1974, n°110 al momento reperibili sul mercato, possono essere scelte
tra pistole semiautomatiche e/o pistole a rotazione.
2. Per i servizi di guardia d'onore in occasioni di feste o funzioni pubbliche, potrà
essere prevista la dotazione della sciabola.
3. Per i servizi di Polizia Rurale e zoofilia, potrà essere prevista la dotazione
dell'arma lunga comune da sparo.
Art. 3
Numero delle armi in dotazione
1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale con
il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della
qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato del 5% o almeno di un'arma
come dotazione di riserva.
2. Tale numero è fissato con provvedimento del Comandante del Corpo di Polizia
Municipale o dal Responsabile del Servizio ed è comunicato al Prefetto.
CAPO II
MODALITA' E CASI DEL PORTO DELL'ARMA
Art. 4
Assegnazione dell'arma
1. L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti in possesso della qualità di
agente di pubblica sicurezza, che svolgono, anche saltuariamente, i servizi di cui al
successivo art. 6.
2. Agli addetti assegnatari dell'arma ai sensi del 1° comma, è consentito il porto della
stessa nel territorio comunale, anche fuori servizio e nei casi previsti dalla legge e dal
presente regolamento.
3. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal
Comandante del Corpo di Polizia Municipale o dal Responsabile del Servizio per un
periodo di un anno ed il Comandante stesso provvede annualmente alla sua revisione.
I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.
4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è
fatta menzione nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare con sé.
5. L'arma deve essere immediatamente riconsegnata quando sia scaduto o revocato il
provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni
che ne determinano l'assegnazione.
6. L'arma assegnata deve, altresì, essere riconsegnata quando viene meno la qualifica
di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di
servizio e tutte le volte in cui sia disposta con provvedimento motivato dalla
amministrazione comunale o dal Prefetto.
7. E' istituito l'apposito registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni
assegnate in via continuativa agli addetti al Corpo, le cui pagine numerate sono
preventivamente vistate dal Questore. La corretta tenuta del registro spetta al
Comandante del Corpo o al Responsabile del Servizio.
Art. 5
Modalità del porto dell'arma
1. Gli addetti di cui all'art. 1 comma 2, prestano il servizio armato in uniforme e
portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n° 65, l'addetto al
Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nel caso in cui è
autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma 1° lettera a) del D.M. 4 agosto 1987, n° 145, a
portare l'arma anche fuori servizio, l'arma è portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione e non
possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
Art. 6
Servizi da svolgersi con l'arma
1. I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica
sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:
a) tutti i servizi esterni comunque effettuati
b) servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale, della sede degli uffici del
Servizio e degli altri immobili comunali
c) servizi notturni
d) servizio di pronto intervento
e) servizio di scorta
f) servizio elettorale
Art. 7
Funzioni ausiliarie di P.S.
1. Gli addetti alla Polizia Municipale, assegnatari in via continuativa di arma, che
collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge
07/03/1986 n° 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in
dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente Autorità, e prestano
l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono
funzionalmente assegnati.
Art. 8
Servizi di collegamento e rappresentanza
1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, esplicati fuori dal territorio del
Comune dagli addetti al Corpo di P.M. in possesso della qualità di Agente di P.S.,
sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dal
successivo art. 9, agli addetti al Corpo di Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in
via continuativa è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono
compiti di collegamento e di rappresentanza o comunque per raggiungere dal proprio
domicilio il luogo di servizio o viceversa.
Art. 9
Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso, in supporto o
Rappresentanza
1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso in caso di calamità e
disastri o per rinforzare altri Corpi di Polizia Municipale e servizi in particolari
occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati di massima senza armi.
2. Tuttavia il Responsabile del servizio di Polizia Municipale del Comune nel cui
territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli
accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 07/03/1986 n° 65, che un contingente
del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti muniti di
arma.
3. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di
rinforzo di cui ai comma precedenti, nonché i casi e le modalità del loro armamento
in servizio sono 5 predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni
interessate, osservate le previsioni dei rispettivi regolamenti comunali ed i criteri di
cui all'art. 3 D.M. n° 145/87.
4. Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il Comandante del Corpo di
Polizia Municipale o il Responsabile del Servizio dà comunicazione al Prefetto di
Crotone ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato,
dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio del Comune, del
tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della
missione.
CAPO III
DELLA CUSTODIA DELLE ARMI
Art. 10
Armeria
1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.M. 4 Marzo 1987, n° 145, non è istituita
l'armeria.
2. Le armi, non assegnate o riconsegnate ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento,
sono conservate prive di fondina e di munizioni, in apposita cassaforte, murata
all'interno dei locali del Corpo di Polizia Municipale.
3. L'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, determina eventuali ulteriori misure di
sicurezza che ritiene necessarie ai sensi dell'art.20 della Legge 18 Aprile 1975, n°
110.
4. La corretta custodia delle armi, così come previsto dai commi precedenti, è
effettuata dal Comandante del Corpo o dal Responsabile del Servizio.
Art. 11
Doveri dell'assegnatario
1. L'addetto al Corpo di Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 4,
deve:
a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi
dell'arma e le condizioni in cui l'arma stessa e le munizioni sono assegnate;
b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
c) segnalare immediatamente al Comandante del Corpo o al Responsabile del
Servizio ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle
armi;
e) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni al
tiro di cui all'art. 11 del presente regolamento
2. A tal fine dovrà in particolare:
a) Astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
b) Evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o
esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorquando risulti priva di
cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
c) Nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori
dalla portata dei minori;
d) Evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
e) Segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le
esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
f) Osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
g) Ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.
CAPO IV
ADDESTRAMENTO
Art. 12
Addestramento al tiro
1. Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale che rivestono la qualifica di agente di
pubblica sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario
addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari
di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi
comuni da sparo.
2. A tal fine tutti gli addetti al Servizio, in possesso della qualità di agente di pubblica
sicurezza, sono iscritti al tiro a segno nazionale sezione di Crotone, ai sensi dell'art. 1
della legge 28/05/1981, n° 286.
3. E' facoltà del Comandante del Corpo di Polizia Municipale o del Responsabile del
Servizio, disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti
gli addetti al Servizio o per quelli che svolgono particolari servizi.
4. I provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto.
5. E' facoltà degli addetti al Servizio in possesso della qualità di agente di pubblica
sicurezza, cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui
al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento, da sostenersi in tal
caso, a proprie spese.
Art. 13
Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno
1. L'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al poligono di tiro è rilasciata
dal Questore di Crotone, ai sensi della legge 18/06/1969 n° 323, ed ha durata di sei
anni.
2. A tal fine, il Comandante del Corpo di Polizia Municipale o il Responsabile del
Servizio trasmette al predetto Questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso
della qualità di agente di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione,
con la data di scadenza, nel tesserino personale di riconoscimento degli stessi.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14
Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le
normative vigenti in materia di porto d'armi e delle relative munizioni.