regolamento per l`armamento della polizia municipale

Transcript

regolamento per l`armamento della polizia municipale
COMUNE DI S. STEFANO DI MAGRA
REGOLAMENTO
PER
L’ARMAMENTO DELLA
POLIZIA MUNICIPALE
(D.M. 04/03/1987, n° 145)
Approvato con delibera C.C. n° 20 dell’ 8.06.2001
Corpo di Polizia Municipale Tel 0187-699913 Fax 0187-699769
Art.1
Il presente Regolamento - osservate le disposizioni della legge 7 marzo
1986, n°65, quelle vigenti in materia di acquisto, trasporto, porto,
custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonché quelle del
regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145 - determina i
servizi di Polizia Municipale, per i quali gli addetti in possesso delle
qualità di Agente di pubblica Sicurezza portano, senza licenza, le armi
di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato
con armi.
Art.2
Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale,
con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in
possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di
un numero pari al 5% degli stessi, o almeno di un’arma, come
dotazione di riserva.
Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco.
Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle
armi in dotazione è comunicato al Prefetto.
Art.3
L’arma in dotazione agli addetti di cui all’art. 1 è la seguente: pistola
semiautomatica cal. 9 x 21.
Art.4
Gli addetti di cui all’art.1, che esplicano servizio muniti dell’arma in
dotazione, indossano l’uniforme e portano l’arma nella fondina esterna,
corredata di caricatore di riserva.
Nei casi in cui, ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n° 65,
l’addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei
casi in cui è autorizzato a portare l’arma anche fuori servizio, questa è
portata in modo non visibile.
Non possono essere portate in servizio, armi diverse da quelle in
dotazione.
L’assegnazione dell’arma in via continuativa, è disposta per il disbrigo
di tutti i servizi di istituto, ad eccezione di quello prestato in occasione
delle sedute del Consiglio Comunale.
Art.5
Per le armi assegnate ai sensi dell’art.4, il porto dell’arma senza licenza
è consentito anche fuori del servizio, nel territorio Comunale.
I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori del
territorio del Comune d’appartenenza sono svolti di massima senza
armi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 9 del D. M. 145/87, agli
addetti alla Polizia Municipale cui l’arma è assegnata in via
continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui
svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere, dal
proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.
Il porto dell’arma è altresì consentito quando per raggiungere località
del Comune d’appartenenza, sia necessario attraversare, per il tratto
più breve, il territorio di altri Comuni limitrofi.
Art.6
Il provvedimento con cui si assegna l’arma in via continuativa è
disposto dal Sindaco per un periodo determinato, ed il Sindaco stesso
provvede annualmente alla sua revisione.
Per gli altri servizi per i quali il personale è destinato in modo non
continuativo e per servizi di cui all’art.4 comma 1 n. 2 della L n.
65/86, l’arma è assegnata dal Comandante del Corpo.
I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.
Del provvedimento con cui si assegna l’arma in dotazione in via
continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione
dell’addetto, o in altro documento rilasciato dal Sindaco, che l’addetto
è tenuto a portare con se.
L’arma assegnata deve essere consegnata al Comando allorquando
viene meno la qualità di agente di P.S., all’atto della cessazione o
sospensione del rapporto di impiego, nonché tutte le volte che ciò sia
disposto con provvedimento del Comandante o del Prefetto.
Art. 7
Il Comando è dotato di n° 1 registro relativo all’armamento le cui
pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante del
Corpo, in cui dovrà essere annotato quanto di seguito riportato:
- armi in dotazione con relativa descrizione, numero di matricola,
calibro, nazionalità di fabbricazione e richiamo ai titoli che ne
legittimano la provenienza, con relativo carico e scarico;
- assegnazione delle armi e delle munizioni sia in via continuativa che - giornaliera o periodica con relativo carico e scarico.
Art.8
L’addetto alla Polizia Municipale, cui è assegnata l’arma, deve:
a) verificare, al momento della consegna, la rispondenza dei dati
identificativi dell’arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni
sono assegnate.
b) custodirla diligentemente e curarne la manutenzione.
c) mantenere l’addestramento partecipando attivamente alle
esercitazioni di tiro.
d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza per il maneggio
dell’arma, in modo da non costituire in nessun caso pericolo per
l’incolumità propria od altrui.
A tal fine dovrà in particolare:
1) astenersi da qualsiasi esibizione dell’arma, sia con estranei che tra
familiari e colleghi;
2) evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi
notturni od esposti al pubblico, avendo presente che l’arma è scarica
allorché, a doppio controllo, risulti priva di cartuccia nella camera di
scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
3) caricare e scaricare l’arma, nella sede del Comando, solo nel luogo
appositamente designato dal cartello: zona caricamento e
scaricamento armi, avendo cura di rivolgerla verso il bersaglio
raffigurato da centri concentrici e di accertare preventivamente
l’assenza di persone su tale direttrice;
In caso di necessità di provvedervi in luogo diverso del Comune,
evitare altresì di porsi di fronte a superfici piane o dure;
4) nell’abitazione, riporre l’arma in luogo sicuro e chiuso a chiave,
comunque fuori della portata dei minori, smontata delle parti
essenziali;
5) evitare di abbandonare l’arma all’interno di veicoli incustoditi;
6) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le
esercitazioni;
7) ispirarsi costantemente a criteri di assoluta prudenza.
In ogni caso in cui sia estratta l’arma, il personale interessato, deve
provvedere a stendere rapporto dettagliato al Comando, nel più breve
tempo possibile.
La responsabilità per l’uso non corretto dell’arma ricade esclusivamente
sull’operatore, per cui oltre alle eventuali sanzioni di legge, lo stesso
potrà incorrere in quelle disciplinari..
In tal caso, il provvedimento sarà comunicato al Prefetto.
Art.9
La sede del Corpo viene dotata di apposito armadio metallico
corazzato, chiuso a chiave, con serratura di sicurezza tipo cassaforte
in cui poter custodire un numero di armi non superiore a quindici e
munizioni in numero strettamente necessario alla ricarica di 1
caricatore per arma.
Nel caso di effettiva utilizzazione dell’armadio per custodire le armi e le
munizioni di cui sopra, si dovranno osservare le disposizioni di cui agli
artt. 15, 16 e 17 del Regolamento di cui al D.M. n. 145/87 a cui si fa
riferimento.
Art.10
L’aggiornamento del registro di cui all’art.7, nonché le funzioni di
consegnatario delle armi in dotazione sono svolte dal Comandante del
Corpo che potrà delegare, con proprio provvedimento, altri addetti al
coordinamento e controllo.
Art.11
Le spese relative all’addestramento al tiro, ivi compresa l’iscrizione al
Tiro a Segno Nazionale, nonché l’approvvigionamento delle armi e delle
munizioni sono a carico del Comune che provvede annualmente con
determinazione del Comandante del Corpo.
Art.12
Ai sensi dell’art 1 della Legge n. 286 del 2/05/81, tutti gli appartenenti
al Corpo di Polizia Municipale ai quali è assegnata, in via continuativa,
l’arma in dotazione, dovranno partecipare, ogni sei mesi, ad un corso
di tiro ed aggiornamento presso un Tiro a Segno Nazionale, che
rilascerà idoneo attestato, come previsto dalla Legge.
Art.13
Per i servizi in cui il porto medesimo è consentito anche al di fuori del
territorio del Comune, le modalità di porto dell’arma, l’addestramento
al tiro ed in genere, per quanto non previsto nel presente Regolamento,
si rinvia alle disposizioni contenute nel D.M. 145/87 ed a tutte le altre
disposizioni di Legge vigenti in materia.
Art.14
Il presente Regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame
dell’Organo Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per
15 gg. all’Albo Pretorio del Comune.