regolamento per l`armamento della polizia municipale
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regolamento per l`armamento della polizia municipale
COMUNE DI S. STEFANO DI MAGRA REGOLAMENTO PER L’ARMAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE (D.M. 04/03/1987, n° 145) Approvato con delibera C.C. n° 20 dell’ 8.06.2001 Corpo di Polizia Municipale Tel 0187-699913 Fax 0187-699769 Art.1 Il presente Regolamento - osservate le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n°65, quelle vigenti in materia di acquisto, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonché quelle del regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145 - determina i servizi di Polizia Municipale, per i quali gli addetti in possesso delle qualità di Agente di pubblica Sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi. Art.2 Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno di un’arma, come dotazione di riserva. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto. Art.3 L’arma in dotazione agli addetti di cui all’art. 1 è la seguente: pistola semiautomatica cal. 9 x 21. Art.4 Gli addetti di cui all’art.1, che esplicano servizio muniti dell’arma in dotazione, indossano l’uniforme e portano l’arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva. Nei casi in cui, ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n° 65, l’addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato a portare l’arma anche fuori servizio, questa è portata in modo non visibile. Non possono essere portate in servizio, armi diverse da quelle in dotazione. L’assegnazione dell’arma in via continuativa, è disposta per il disbrigo di tutti i servizi di istituto, ad eccezione di quello prestato in occasione delle sedute del Consiglio Comunale. Art.5 Per le armi assegnate ai sensi dell’art.4, il porto dell’arma senza licenza è consentito anche fuori del servizio, nel territorio Comunale. I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori del territorio del Comune d’appartenenza sono svolti di massima senza armi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 9 del D. M. 145/87, agli addetti alla Polizia Municipale cui l’arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere, dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa. Il porto dell’arma è altresì consentito quando per raggiungere località del Comune d’appartenenza, sia necessario attraversare, per il tratto più breve, il territorio di altri Comuni limitrofi. Art.6 Il provvedimento con cui si assegna l’arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo determinato, ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. Per gli altri servizi per i quali il personale è destinato in modo non continuativo e per servizi di cui all’art.4 comma 1 n. 2 della L n. 65/86, l’arma è assegnata dal Comandante del Corpo. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto. Del provvedimento con cui si assegna l’arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell’addetto, o in altro documento rilasciato dal Sindaco, che l’addetto è tenuto a portare con se. L’arma assegnata deve essere consegnata al Comando allorquando viene meno la qualità di agente di P.S., all’atto della cessazione o sospensione del rapporto di impiego, nonché tutte le volte che ciò sia disposto con provvedimento del Comandante o del Prefetto. Art. 7 Il Comando è dotato di n° 1 registro relativo all’armamento le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante del Corpo, in cui dovrà essere annotato quanto di seguito riportato: - armi in dotazione con relativa descrizione, numero di matricola, calibro, nazionalità di fabbricazione e richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, con relativo carico e scarico; - assegnazione delle armi e delle munizioni sia in via continuativa che - giornaliera o periodica con relativo carico e scarico. Art.8 L’addetto alla Polizia Municipale, cui è assegnata l’arma, deve: a) verificare, al momento della consegna, la rispondenza dei dati identificativi dell’arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate. b) custodirla diligentemente e curarne la manutenzione. c) mantenere l’addestramento partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro. d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza per il maneggio dell’arma, in modo da non costituire in nessun caso pericolo per l’incolumità propria od altrui. A tal fine dovrà in particolare: 1) astenersi da qualsiasi esibizione dell’arma, sia con estranei che tra familiari e colleghi; 2) evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni od esposti al pubblico, avendo presente che l’arma è scarica allorché, a doppio controllo, risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito; 3) caricare e scaricare l’arma, nella sede del Comando, solo nel luogo appositamente designato dal cartello: zona caricamento e scaricamento armi, avendo cura di rivolgerla verso il bersaglio raffigurato da centri concentrici e di accertare preventivamente l’assenza di persone su tale direttrice; In caso di necessità di provvedervi in luogo diverso del Comune, evitare altresì di porsi di fronte a superfici piane o dure; 4) nell’abitazione, riporre l’arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori della portata dei minori, smontata delle parti essenziali; 5) evitare di abbandonare l’arma all’interno di veicoli incustoditi; 6) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni; 7) ispirarsi costantemente a criteri di assoluta prudenza. In ogni caso in cui sia estratta l’arma, il personale interessato, deve provvedere a stendere rapporto dettagliato al Comando, nel più breve tempo possibile. La responsabilità per l’uso non corretto dell’arma ricade esclusivamente sull’operatore, per cui oltre alle eventuali sanzioni di legge, lo stesso potrà incorrere in quelle disciplinari.. In tal caso, il provvedimento sarà comunicato al Prefetto. Art.9 La sede del Corpo viene dotata di apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave, con serratura di sicurezza tipo cassaforte in cui poter custodire un numero di armi non superiore a quindici e munizioni in numero strettamente necessario alla ricarica di 1 caricatore per arma. Nel caso di effettiva utilizzazione dell’armadio per custodire le armi e le munizioni di cui sopra, si dovranno osservare le disposizioni di cui agli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento di cui al D.M. n. 145/87 a cui si fa riferimento. Art.10 L’aggiornamento del registro di cui all’art.7, nonché le funzioni di consegnatario delle armi in dotazione sono svolte dal Comandante del Corpo che potrà delegare, con proprio provvedimento, altri addetti al coordinamento e controllo. Art.11 Le spese relative all’addestramento al tiro, ivi compresa l’iscrizione al Tiro a Segno Nazionale, nonché l’approvvigionamento delle armi e delle munizioni sono a carico del Comune che provvede annualmente con determinazione del Comandante del Corpo. Art.12 Ai sensi dell’art 1 della Legge n. 286 del 2/05/81, tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ai quali è assegnata, in via continuativa, l’arma in dotazione, dovranno partecipare, ogni sei mesi, ad un corso di tiro ed aggiornamento presso un Tiro a Segno Nazionale, che rilascerà idoneo attestato, come previsto dalla Legge. Art.13 Per i servizi in cui il porto medesimo è consentito anche al di fuori del territorio del Comune, le modalità di porto dell’arma, l’addestramento al tiro ed in genere, per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.M. 145/87 ed a tutte le altre disposizioni di Legge vigenti in materia. Art.14 Il presente Regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame dell’Organo Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per 15 gg. all’Albo Pretorio del Comune.